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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 910/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 768/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 3277/2025, est. dott.ssa Francesca Maria Claudia Capelli, discussa all'udienza collegiale dell' 11/11/2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. ti SERNIA SABINO e LISO CELESTE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in VIA SENATORE ONOFRIO JANNUZZI, 21 76123 ANDRIA (BT)
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori della parte, come sopra costituita, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla S.V. Ill.ma, respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione e difesa : - riformare la sentenza resa dal Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 3277/2025, in persona della Dott.ssa Francesca M.C. Capelli in data 10.07.2025, in ordine al governo delle spese di lite ed alla sua integrale compensazione;
- e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, condannare l'odierno appellato
, in persona del Suo Ministro pro tempore, in virtù Controparte_1 del principio ex art. 91 c.p.c., al rimborso in favore della parte appellante delle spese processuali di primo grado con attribuzione agli Avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia quali procuratori antistatari in quanto dichiarano di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, in conformità alla tariffa forense vigente (D.M. 55/2014) o in quella ritenuta di giustizia;
- condannare, altresì, l'odierno appellato Controparte_1
in persona del Suo Ministro pro tempore al pagamento delle spese processuali
[...]
[1] del presente grado di giudizio, sempre con attribuzione ai sottoscritti difensori costituiti che all'uopo si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 18.07.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3277/2025 nella parte in cui il TRIBUNALE di MILANO, pur accogliendo integralmente la domanda proposta con il ricorso introduttivo nei confronti del , ha Controparte_1 disposto la compensazione delle spese di lite.
L'odierno appellante, quale docente assunto dal Controparte_1
con plurimi contratti a tempo determinato aventi scadenza
[...] contrattuale al 30 giugno negli anni scolastici 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024, aveva esposto di non aver usufruito di alcun giorno di ferie e di essere stato considerato d'ufficio in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e pertanto aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir accertare il proprio diritto a ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le sopra indicate annualità con conseguente condanna del convenuto a corrispondergli la somma totale di Euro 4.174,15, oltre CP_1 interessi dalla domanda e alle spese di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 10.07.2025 il ricorrente riduceva la domanda proposta relativamente alle annualità 2017/2018 a 21,41 giorni e per l'annualità 2023/2024 a 13,33 giorni con conseguente diminuzione dell'indennità richiesta pari a Euro 3.396,45.
Il TRIBUNALE, richiamata la normativa di riferimento, nonché la giurisprudenza di legittimità in materia, in accoglimento della domanda dichiarava “il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per l'a.s. per le annualità 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2023/2024” e per l'effetto condannava “l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute a tale titolo pari ad euro 3.396,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il primo Giudice disponeva la compensazione “attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali come risulta anche dai precedenti di segno contrario depositati dal e considerato che solo di CP_1 recente si è pronunciata la Corte di Cassazione”.
Con un unico articolato motivo di appello lamenta Parte_1
l'erroneità e la contraddittorietà della pronuncia laddove il TRIBUNALE ha disposto la compensazione delle spese di lite posto che la domanda formulata con il ricorso introduttivo era stata integralmente accolta.
[2] Nello specifico, richiamato l'art. 92, II comma c.p.c., lamenta l'insussistenza dei presupposti stabiliti dall'anzidetta norma ai fini della compensazione delle spese e ciò anche dopo l'intervento additivo di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che il Giudice potesse compensare le spese, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
Deduce inoltre che il principio di diritto secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” è un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità sin dal 2022, successivamente ribadito anche dalla recente ordinanza n. 16715/2024 e che pertanto non sussistevano ragioni per disporre la compensazione delle spese.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare il convenuto al pagamento delle spese di CP_1 lite del primo grado di giudizio, nonché di quelle del presente grado, da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza di discussione dell' 11.11.2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del Controparte_1
e la causa decisa come da dispositivo in calce trascritto.
[...]
____________
L'appello è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che l'art. 91 c.p.c. a norma del quale "il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa" sancisce, per il processo di cognizione, il principio della soccombenza.
[3] A temperamento di tale principio, l'art. 92 c.p.c. al II comma, individua chiaramente le ipotesi in presenza delle quali il Giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, e precisamente: "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti".
A ciò si aggiunga che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.04.2018, la deroga alla regola della soccombenza è consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla sopra richiamata norma in presenza di
“analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Fatta questa necessaria premessa, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi che avrebbero potuto giustificare la compensazione integrale delle spese.
Escluso che si verta in un'ipotesi di soccombenza reciproca, la fattispecie oggetto del giudizio non era caratterizzata da “assoluta novità della questione trattata” o da “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo ha a oggetto il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie dei docenti a termine in relazione alla quale il TRIBUNALE ha dato puntuale applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sin dal 2022 e consolidati alla data di proposizione della domanda introduttiva (16.04.2025).
Da ultimo, sono del tutto assenti "analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto” che avrebbe consentito, in forza della sentenza della Corte Costituzionale, di compensare le spese.
Come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità “Alle ipotesi tipizzate va aggiunta - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, additiva di accoglimento - quella in cui sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" è norma elastica, da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge poiché la funzione interpretativa - applicativa di una disposizione formulata con clausola generale ha una valenza integrativa del precetto legale e postula, quindi, una questione di diritto.
Ciò posto in via generale, in relazione al nuovo enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa
[4] ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
Il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste in giudizio” (cfr. Cass. Lavoro Ord., 25/11/2022, n. 34830).
Quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, si rileva che il valore della causa era pari a Euro 3.396,45 con la conseguenza che lo scaglione di riferimento da utilizzare per determinare l'ammontare delle spese di lite è quello relativo alle controversie di valore da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00 nella misura indicata dalle tabelle introdotte dal D.M. 147/2022 per le cause di lavoro.
Considerato che è stata prestata attività professionale nelle seguenti fasi del giudizio: studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebrata e che l'art. 4, comma 1 del D.M. n. 147/2022 consente al Giudice di diminuire i parametri medi fino al 50%, attesa la natura della controversia, si procede a liquidare la somma dovuta per spese di lite a favore dell'appellante in quella di Euro 1.030,00.
Tale somma viene così calcolata: per la fase di studio Euro 888,00 ridotta del 50%
- Euro 444,00; per la fase introduttiva Euro 426,00 ridotta del 50% = Euro 213,00; per la fase decisionale Euro 746,00 ridotta del 50% = Euro 373,00 e così per un totale di Euro 1.030,00.
Per le suesposte ragioni in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado vengono determinate nella misura complessiva di Euro 1.030,00, oltre a spese generali e oneri di legge con conseguente condanna del a rifondere all'appellante la Controparte_1 suindicata somma con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La gravata sentenza va nel resto confermata.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza del e CP_1 vengono liquidate in ragione del valore della controversia, della natura del contenzioso, in applicazione delle tabelle previste dal D.M. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 1.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 3277/25 del TRIBUNALE di MILANO condanna il a rifondere Controparte_1 all'appellante le spese di lite del primo grado che liquida nella complessiva somma
[5] di Euro 1.030,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Conferma nel resto.
Condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese del grado che liquida nella complessiva somma di Euro 1.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 11/11/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[6]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 3277/2025, est. dott.ssa Francesca Maria Claudia Capelli, discussa all'udienza collegiale dell' 11/11/2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. ti SERNIA SABINO e LISO CELESTE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in VIA SENATORE ONOFRIO JANNUZZI, 21 76123 ANDRIA (BT)
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori della parte, come sopra costituita, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla S.V. Ill.ma, respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione e difesa : - riformare la sentenza resa dal Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 3277/2025, in persona della Dott.ssa Francesca M.C. Capelli in data 10.07.2025, in ordine al governo delle spese di lite ed alla sua integrale compensazione;
- e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, condannare l'odierno appellato
, in persona del Suo Ministro pro tempore, in virtù Controparte_1 del principio ex art. 91 c.p.c., al rimborso in favore della parte appellante delle spese processuali di primo grado con attribuzione agli Avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia quali procuratori antistatari in quanto dichiarano di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, in conformità alla tariffa forense vigente (D.M. 55/2014) o in quella ritenuta di giustizia;
- condannare, altresì, l'odierno appellato Controparte_1
in persona del Suo Ministro pro tempore al pagamento delle spese processuali
[...]
[1] del presente grado di giudizio, sempre con attribuzione ai sottoscritti difensori costituiti che all'uopo si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 18.07.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3277/2025 nella parte in cui il TRIBUNALE di MILANO, pur accogliendo integralmente la domanda proposta con il ricorso introduttivo nei confronti del , ha Controparte_1 disposto la compensazione delle spese di lite.
L'odierno appellante, quale docente assunto dal Controparte_1
con plurimi contratti a tempo determinato aventi scadenza
[...] contrattuale al 30 giugno negli anni scolastici 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024, aveva esposto di non aver usufruito di alcun giorno di ferie e di essere stato considerato d'ufficio in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e pertanto aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir accertare il proprio diritto a ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le sopra indicate annualità con conseguente condanna del convenuto a corrispondergli la somma totale di Euro 4.174,15, oltre CP_1 interessi dalla domanda e alle spese di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 10.07.2025 il ricorrente riduceva la domanda proposta relativamente alle annualità 2017/2018 a 21,41 giorni e per l'annualità 2023/2024 a 13,33 giorni con conseguente diminuzione dell'indennità richiesta pari a Euro 3.396,45.
Il TRIBUNALE, richiamata la normativa di riferimento, nonché la giurisprudenza di legittimità in materia, in accoglimento della domanda dichiarava “il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per l'a.s. per le annualità 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2023/2024” e per l'effetto condannava “l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute a tale titolo pari ad euro 3.396,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il primo Giudice disponeva la compensazione “attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali come risulta anche dai precedenti di segno contrario depositati dal e considerato che solo di CP_1 recente si è pronunciata la Corte di Cassazione”.
Con un unico articolato motivo di appello lamenta Parte_1
l'erroneità e la contraddittorietà della pronuncia laddove il TRIBUNALE ha disposto la compensazione delle spese di lite posto che la domanda formulata con il ricorso introduttivo era stata integralmente accolta.
[2] Nello specifico, richiamato l'art. 92, II comma c.p.c., lamenta l'insussistenza dei presupposti stabiliti dall'anzidetta norma ai fini della compensazione delle spese e ciò anche dopo l'intervento additivo di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che il Giudice potesse compensare le spese, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
Deduce inoltre che il principio di diritto secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” è un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità sin dal 2022, successivamente ribadito anche dalla recente ordinanza n. 16715/2024 e che pertanto non sussistevano ragioni per disporre la compensazione delle spese.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare il convenuto al pagamento delle spese di CP_1 lite del primo grado di giudizio, nonché di quelle del presente grado, da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza di discussione dell' 11.11.2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del Controparte_1
e la causa decisa come da dispositivo in calce trascritto.
[...]
____________
L'appello è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che l'art. 91 c.p.c. a norma del quale "il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa" sancisce, per il processo di cognizione, il principio della soccombenza.
[3] A temperamento di tale principio, l'art. 92 c.p.c. al II comma, individua chiaramente le ipotesi in presenza delle quali il Giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, e precisamente: "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti".
A ciò si aggiunga che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.04.2018, la deroga alla regola della soccombenza è consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla sopra richiamata norma in presenza di
“analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Fatta questa necessaria premessa, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi che avrebbero potuto giustificare la compensazione integrale delle spese.
Escluso che si verta in un'ipotesi di soccombenza reciproca, la fattispecie oggetto del giudizio non era caratterizzata da “assoluta novità della questione trattata” o da “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo ha a oggetto il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie dei docenti a termine in relazione alla quale il TRIBUNALE ha dato puntuale applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sin dal 2022 e consolidati alla data di proposizione della domanda introduttiva (16.04.2025).
Da ultimo, sono del tutto assenti "analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto” che avrebbe consentito, in forza della sentenza della Corte Costituzionale, di compensare le spese.
Come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità “Alle ipotesi tipizzate va aggiunta - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, additiva di accoglimento - quella in cui sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" è norma elastica, da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge poiché la funzione interpretativa - applicativa di una disposizione formulata con clausola generale ha una valenza integrativa del precetto legale e postula, quindi, una questione di diritto.
Ciò posto in via generale, in relazione al nuovo enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa
[4] ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
Il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste in giudizio” (cfr. Cass. Lavoro Ord., 25/11/2022, n. 34830).
Quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, si rileva che il valore della causa era pari a Euro 3.396,45 con la conseguenza che lo scaglione di riferimento da utilizzare per determinare l'ammontare delle spese di lite è quello relativo alle controversie di valore da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00 nella misura indicata dalle tabelle introdotte dal D.M. 147/2022 per le cause di lavoro.
Considerato che è stata prestata attività professionale nelle seguenti fasi del giudizio: studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebrata e che l'art. 4, comma 1 del D.M. n. 147/2022 consente al Giudice di diminuire i parametri medi fino al 50%, attesa la natura della controversia, si procede a liquidare la somma dovuta per spese di lite a favore dell'appellante in quella di Euro 1.030,00.
Tale somma viene così calcolata: per la fase di studio Euro 888,00 ridotta del 50%
- Euro 444,00; per la fase introduttiva Euro 426,00 ridotta del 50% = Euro 213,00; per la fase decisionale Euro 746,00 ridotta del 50% = Euro 373,00 e così per un totale di Euro 1.030,00.
Per le suesposte ragioni in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado vengono determinate nella misura complessiva di Euro 1.030,00, oltre a spese generali e oneri di legge con conseguente condanna del a rifondere all'appellante la Controparte_1 suindicata somma con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La gravata sentenza va nel resto confermata.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza del e CP_1 vengono liquidate in ragione del valore della controversia, della natura del contenzioso, in applicazione delle tabelle previste dal D.M. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 1.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 3277/25 del TRIBUNALE di MILANO condanna il a rifondere Controparte_1 all'appellante le spese di lite del primo grado che liquida nella complessiva somma
[5] di Euro 1.030,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Conferma nel resto.
Condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese del grado che liquida nella complessiva somma di Euro 1.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 11/11/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
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