TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 744 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 744 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 23/05/2025 ore 9:52, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Logli;
- per parte convenuta l'avv. Nannucci.
L'avv. Nannucci rappresenta di aver depositato in PCT autotutela. Chiede che sia dichiarata cessata la CP_ materia del contendere e di valutare il comportamento processuale di ai fini della ripartizione delle spese del giudizio.
L'avv. Logli ne prende atto e aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, per il resto, insiste per la liquidazione delle spese.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.27
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 23 maggio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 744 / 2024 r.g. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Andrea Logli;
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: controversie in materia di previdenza obbligatoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co ricorre al fine di chiedere, in via preliminare e cautelare, la Parte_1 sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito n.4362024 0001026211000 formato in data 9.8.2024
e notificato al ricorrente in data 16.08.2024 e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione della nullità
e\o illegittimità della pretesa ivi contenuta. La parte rappresenta di aver ricevuto l'avviso di addebito da
Pag. 2 di 5 CP_ parte di che le intimava un pagamento di un importo totale di euro 7.355,67, a titolo di sanzioni e interessi di mora per la posizione del lavoratore per il periodo 15.11.2021- Persona_1
17.03.2023, che, tuttavia, risultava oggetto di regolarizzazione a seguito di un'ordinanza immediatamente esecutiva del giudice del lavoro del Tribunale di Prato, emessa in data 17.03.2023, chiudendo la fase sommaria del rito . La parte ricorrente dava immediatamente corso alla CP_3 stessa, reintegrando in servizio il dipendente e procedendo alla regolarizzazione contributiva, inoltrando l'avvenuto pagamento, con riserva di ripetizione in caso di esito positivo del giudizio di opposizione nel CP_ frattempo instaurato, in data 22.03.2024. L' a fronte di detto pagamento, ha risposto che avrebbe provveduto al calcolo delle spese legali, e, a seguito di sollecitazione, il 27.07.2024, trasmette un “invito a regolarizzare” con cui chiedeva il versamento di euro 7.352 a titolo di sanzioni. A seguito di richiesta di CP_ chiarimenti, l' rappresentava di non poter procedere alla modifica della sanzione comminata, data l'assenza di una sentenza definitiva e passata in giudicato. CP_ Si costituisce in giudizio l' allegando relazione amministrativa, la quale evidenzia che la modifica delle sanzioni calcolate da sistema in interessi legali è possibile solo in forza di una sentenza passata in giudicato e non di ordinanza come quella di cui si discute. Chiede, dunque, preliminarmente il rigetto del ricorso, riservandosi comunque di valutare la questione nelle more della prima udienza.
Nell'imminenza della celebrazione della prima udienza, risulta essere stata depositata dalla difesa di CP_ l'annullamento dell'avviso di addebito in oggetto. Di tale circostanza ha dato atto la difesa della parte ricorrente ed entrambe hanno richiesto cessarsi la materia del contendere, prendendo tuttavia posizioni opposte in punto di ripartizione delle spese di lite.
Il giudice concorda con le parti circa la pronuncia richiesta, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite fra le parti, per la sopravvenienza di un fatto, come l'integrale soddisfazione della pretesa posta alla base del ricorso, che le privi comunque di ogni interesse a proseguire il giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n.
16755 del 2020).
Resta pertanto unicamente da chiarire l'aspetto delle spese di lite, valutazione che deve essere fatta in virtù dei principi in materia di soccombenza virtuale. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta difatti l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016).
Ebbene, l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente. L'istituto previdenziale ha omesso di osservare quanto previsto nell'art 18 c.4 della Legge 300/1970, nel punto in cui prevede “il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a
Pag. 3 di 5 quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative”. Invero, la circolare allegata nella memoria difensiva da CP_ risulta di segno completamente opposto a quanto previsto, ed emerge una pretesa evidentemente insussistente, alla luce del comportamento tenuto dal ricorrente del tutto conforme al dettato legislativo e data la pacifica applicazione della normativa al procedimento in questione, ovvero il rito speciale previsto dalla cd. Riforma FO (obbligatorio, peraltro nelle impugnative di licenziamento per cui si discute), che prevede una fase sommaria ed una fase di opposizione meramente eventuale (con suscettibilità, pertanto, dell'ordinanza resa in sede sommaria di divenire definitiva).
Peraltro, l'applicabilità delle sanzioni in caso di reintegra del lavoratore è stato un tema dibattuto anche dalla giurisprudenza che, ormai pacificamente, ritiene che in presenza di un licenziamento illegittimo non siano dovute sanzioni civili, in quanto il vizio di annullabilità che inficia il licenziamento viene meno tramite la sentenza costitutiva, la quale ripristina l'obbligo contributivo ex tunc senza che vi sia omissione contributiva (Cass. civ. sez. un. 19665/2014 “in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 116, comma 8, lett. a;
nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicchè riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva”; e successive conformi tra cui Cass. Civ. sez. lav. 11894/2020).
Nel caso di specie, è del tutto documentale che l'ordinanza ha disposto la reintegra per un vizio di annullabilità per insussistenza di giusta causa;
tanto è vero che, onde non generare equivoci, il dispositivo espressamente richiama in punto di regolarizzazione, la disposizione di cui all'art. 18, comma 4, statuto dei lavoratori.
Ne deriva, pertanto, la fondatezza della domanda, motivo per cui l'avviso di addebito sarebbe stato oggetto di annullamento. CP_ Non può, diversamente da altri casi, attribuirsi valenza, ai fini processuali, della condotta di che ha sì allegato provvedimento di autotutela, prontamente allegato dalla difesa, ma lo ha fatto nell'imminenza della discussione della causa, laddove tale esito, invero, avrebbe ben potuto realizzarsi in
Pag. 4 di 5 sede stragiudiziale e per effetto di una loro autonoma valutazione, alla luce delle diverse interlocuzioni avvenute tra parti per come allegato dalla stessa ricorrente e della effettiva manifesta fondatezza delle asserzioni della società. CP_ Alla luce delle considerazioni svolte, le spese vanno poste integralmente a carico di e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità e dell'assenza di attività di trattazione diversa dalle allegazioni iniziali, dovendosi l'autotutela considerarsi incidente nella fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società ricorrente, che liquida in €.
2109,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 23/05/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 744 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 23/05/2025 ore 9:52, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Logli;
- per parte convenuta l'avv. Nannucci.
L'avv. Nannucci rappresenta di aver depositato in PCT autotutela. Chiede che sia dichiarata cessata la CP_ materia del contendere e di valutare il comportamento processuale di ai fini della ripartizione delle spese del giudizio.
L'avv. Logli ne prende atto e aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, per il resto, insiste per la liquidazione delle spese.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.27
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 23 maggio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 744 / 2024 r.g. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Andrea Logli;
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: controversie in materia di previdenza obbligatoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co ricorre al fine di chiedere, in via preliminare e cautelare, la Parte_1 sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito n.4362024 0001026211000 formato in data 9.8.2024
e notificato al ricorrente in data 16.08.2024 e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione della nullità
e\o illegittimità della pretesa ivi contenuta. La parte rappresenta di aver ricevuto l'avviso di addebito da
Pag. 2 di 5 CP_ parte di che le intimava un pagamento di un importo totale di euro 7.355,67, a titolo di sanzioni e interessi di mora per la posizione del lavoratore per il periodo 15.11.2021- Persona_1
17.03.2023, che, tuttavia, risultava oggetto di regolarizzazione a seguito di un'ordinanza immediatamente esecutiva del giudice del lavoro del Tribunale di Prato, emessa in data 17.03.2023, chiudendo la fase sommaria del rito . La parte ricorrente dava immediatamente corso alla CP_3 stessa, reintegrando in servizio il dipendente e procedendo alla regolarizzazione contributiva, inoltrando l'avvenuto pagamento, con riserva di ripetizione in caso di esito positivo del giudizio di opposizione nel CP_ frattempo instaurato, in data 22.03.2024. L' a fronte di detto pagamento, ha risposto che avrebbe provveduto al calcolo delle spese legali, e, a seguito di sollecitazione, il 27.07.2024, trasmette un “invito a regolarizzare” con cui chiedeva il versamento di euro 7.352 a titolo di sanzioni. A seguito di richiesta di CP_ chiarimenti, l' rappresentava di non poter procedere alla modifica della sanzione comminata, data l'assenza di una sentenza definitiva e passata in giudicato. CP_ Si costituisce in giudizio l' allegando relazione amministrativa, la quale evidenzia che la modifica delle sanzioni calcolate da sistema in interessi legali è possibile solo in forza di una sentenza passata in giudicato e non di ordinanza come quella di cui si discute. Chiede, dunque, preliminarmente il rigetto del ricorso, riservandosi comunque di valutare la questione nelle more della prima udienza.
Nell'imminenza della celebrazione della prima udienza, risulta essere stata depositata dalla difesa di CP_ l'annullamento dell'avviso di addebito in oggetto. Di tale circostanza ha dato atto la difesa della parte ricorrente ed entrambe hanno richiesto cessarsi la materia del contendere, prendendo tuttavia posizioni opposte in punto di ripartizione delle spese di lite.
Il giudice concorda con le parti circa la pronuncia richiesta, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite fra le parti, per la sopravvenienza di un fatto, come l'integrale soddisfazione della pretesa posta alla base del ricorso, che le privi comunque di ogni interesse a proseguire il giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n.
16755 del 2020).
Resta pertanto unicamente da chiarire l'aspetto delle spese di lite, valutazione che deve essere fatta in virtù dei principi in materia di soccombenza virtuale. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta difatti l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016).
Ebbene, l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente. L'istituto previdenziale ha omesso di osservare quanto previsto nell'art 18 c.4 della Legge 300/1970, nel punto in cui prevede “il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a
Pag. 3 di 5 quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative”. Invero, la circolare allegata nella memoria difensiva da CP_ risulta di segno completamente opposto a quanto previsto, ed emerge una pretesa evidentemente insussistente, alla luce del comportamento tenuto dal ricorrente del tutto conforme al dettato legislativo e data la pacifica applicazione della normativa al procedimento in questione, ovvero il rito speciale previsto dalla cd. Riforma FO (obbligatorio, peraltro nelle impugnative di licenziamento per cui si discute), che prevede una fase sommaria ed una fase di opposizione meramente eventuale (con suscettibilità, pertanto, dell'ordinanza resa in sede sommaria di divenire definitiva).
Peraltro, l'applicabilità delle sanzioni in caso di reintegra del lavoratore è stato un tema dibattuto anche dalla giurisprudenza che, ormai pacificamente, ritiene che in presenza di un licenziamento illegittimo non siano dovute sanzioni civili, in quanto il vizio di annullabilità che inficia il licenziamento viene meno tramite la sentenza costitutiva, la quale ripristina l'obbligo contributivo ex tunc senza che vi sia omissione contributiva (Cass. civ. sez. un. 19665/2014 “in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 116, comma 8, lett. a;
nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicchè riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva”; e successive conformi tra cui Cass. Civ. sez. lav. 11894/2020).
Nel caso di specie, è del tutto documentale che l'ordinanza ha disposto la reintegra per un vizio di annullabilità per insussistenza di giusta causa;
tanto è vero che, onde non generare equivoci, il dispositivo espressamente richiama in punto di regolarizzazione, la disposizione di cui all'art. 18, comma 4, statuto dei lavoratori.
Ne deriva, pertanto, la fondatezza della domanda, motivo per cui l'avviso di addebito sarebbe stato oggetto di annullamento. CP_ Non può, diversamente da altri casi, attribuirsi valenza, ai fini processuali, della condotta di che ha sì allegato provvedimento di autotutela, prontamente allegato dalla difesa, ma lo ha fatto nell'imminenza della discussione della causa, laddove tale esito, invero, avrebbe ben potuto realizzarsi in
Pag. 4 di 5 sede stragiudiziale e per effetto di una loro autonoma valutazione, alla luce delle diverse interlocuzioni avvenute tra parti per come allegato dalla stessa ricorrente e della effettiva manifesta fondatezza delle asserzioni della società. CP_ Alla luce delle considerazioni svolte, le spese vanno poste integralmente a carico di e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità e dell'assenza di attività di trattazione diversa dalle allegazioni iniziali, dovendosi l'autotutela considerarsi incidente nella fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società ricorrente, che liquida in €.
2109,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 23/05/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5