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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Giorgia Carbone ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7460/2024 promossa da:
(Codice Fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese Parte_1 di Milano n. 11304960963), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dott. , (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocato Vincenzo Palomba (C.F. e dall'Avv. Viviana Maselli (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Milano C.F._3
(MI), Via Lovanio 10, c.a.p. 20122, giusta delega in calce al presente atto.
RICORRENTE contro
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, CP_2 P.IVA_1 per procura alle liti ex art. 83 c.p.c. in calce su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione (doc. 1), dagli Avvocati Esposito Giovanni (C.F. ), Iusto CodiceFiscale_4
Raimondo (C.F. ) e Di Mauro Giovanni (C.F. ), CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Napoli al Centro Direzionale Isola
E/1.
CONVENUTO
OGGETTO: CESSIONE CREDITI-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Parte_1
In via principale: pagina 1 di 10 • accertare e dichiarare l'inadempimento di lle obbligazioni relative al Progetto di CP_2 cessione nonché ai contratti di cessione,
• accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di er violazione del dovere di CP_2 buona fede;
e per l'effetto di entrambi gli accertamenti di cui sopra;
• condannare al pagamento in favore di dell'importo di € CP_2 Parte_1
486.847,70, oltre interessi di mora contrattualmente previsti, oltre ai costi e alle spese sostenuti per
l'attività di recupero del predetto credito, oltre spese e costi del presente procedimento
In via subordinata:
• condannare x art. 2041 c.c. al pagamento a titolo di indennizzo dei costi sostenuti CP_2 da per la stipula del contratto di cessione e per la successiva attività di gestione e Parte_1 recupero del credito oggetto della cessione, sempre per l'importo complessivo di euro 486.847,70, oltre interessi di mora n. 231/2002.
• In via residuale:
• Accertare e dichiarare che è comunque debitore dell'importo di euro 486.847,70, CP_2 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2041 c.c.; e per l'effetto,
• Condannare al pagamento dell'importo di euro 486.847,70, oltre interessi di mora CP_2 quale indennizzo per arricchimento senza causa ovvero di quella diversa somma che dovesse essere stabilita dall'adito Tribunale;
• Accertare e dichiarare che è comunque tenuto alla restituzione dell'importo di euro CP_2 di euro 486.847,70, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2033 c.c.; e per
l'effetto,
• Condannare al pagamento dell'importo di euro 486.847,70, oltre interessi di mora e CP_2 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2033 c.c.”. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per la resistente CP_2
“in via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società ex art. 295 c.p.c. e, CP_2 per l'effetto, dichiarare estinto il presente giudizio per vizio della vocatio in ius ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.; nel merito
- accertare e dichiarare che la società ha adempiuto alle obbligazioni contrattuali pattuite CP_2 con la società e, per l'effetto, rigettare l'avversa richiesta di condanna al Parte_1
pagina 2 di 10 pagamento della somma di € 486.847,70, oltre interessi di mora, e rivalutazione monetaria per responsabilità contrattuale e/ per restituzione;
- accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 2041 c.c.
considerato che
alcun arricchimento senza causa può essere imputato alla società e, per l'effetto, rigettare la richiesta di condanna in CP_2 via residuale della società Pt_1 Parte_1 in ogni caso
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, anche quelle generali per tariffa ex art. 15, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
- in aggiunta al pagamento delle spese di lite, condannare il ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla società per la cui liquidazione CP_2
l'Ill.mo Giudicante potrà esercitare il potere discrezionale di procedere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – Svolgimento del giudizio
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell' art. 281 undecies co 2, in persona dell'Amministratore unico Parte_1
, citava in giudizio in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore, per ottenere una pronuncia di accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta, derivante dall'inadempimento del “programma di cessione” e dei contratti di cessione, stipulati in data 8.04.2022 (doc. 2 ricorso introduttivo) e 27/05/2022 (doc. 3 ricorso introduttivo) (le “Cessioni”), con cui aveva ceduto a il credito CP_2 Parte_1
complessivo di € 486.847,70 vantato nei confronti del , con conseguente Controparte_3
condanna della cedente al pagamento delle somme oggetto delle fatture nn. 110/1, 14/2,
149/1 e 16/2 emesse da nei confronti del CP_2 CP_3
secondo la prospettazione di parte ricorrente, aveva incassato i crediti oggetto di CP_2 cessione dal di senza informare e senza provvedere a CP_3 CP_3 Parte_1
ritrasferirle gli importi, in violazione degli accordi intercorsi.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento dell'importo di € CP_2
486.847,70, oltre interessi di mora a vario titolo maturati ed ai costi e alle spese sostenuti per l'attività di recupero del predetto credito.
A fondamento della propria pretesa il ricorrente deduceva:
pagina 3 di 10 ➢ di aver stipulato, in data 18.03.2022, con un “Programma di cessione” con CP_2
contestuale “Cessione del portafoglio iniziale” (doc. 1 ricorso introduttivo), ai sensi e per gli effetti della legge n. 130/1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione;
➢ che, nell'ambito e in esecuzione di tale “Programma di cessione”, con contratti stipulati in data 8.04.2022 (doc. 2 ricorso introduttivo) e 27.05.2022 (doc. 3 ricorso), aveva CP_2
ceduto a il credito complessivo di € 486.847,70 vantato nei confronti del Pt_1 CP_3
relativo alle fatture nn. 110/1 14/2, 149/1 e 16/2 emesse da nei
[...] CP_2
confronti del;
Controparte_3
➢ che sia il Programma di Cessione, all'art. 8, sia le richiamate Cessioni, all'art. 7, sotto la rubrica “Legge applicabile e foro competente” prevedevano espressamente che le controversie, eventualmente insorte, sarebbero state di competenza del Tribunale di Milano;
➢ che le cessioni erano state “replicate” anche per atto notarile del Notaio di Persona_1
Napoli, in data 8.04.2022 (Rep. 146456 – Racc. 34429 - doc. 4 ricorso), che delle stesse ne era stato dato avviso al con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 53 del CP_3
7.05.2022 (doc. 5 ricorso) e n. 68 del 14.06.2022 (doc. 6 ricorso), nonché mediante invio di apposite lettere informative, da parte della società incaricata da delle attività di Pt_1
gestione, riscossione e incasso del credito oggetto di Cessione (doc. 7 e 8 ricorso);
➢ che l'art.
5.1. dell'ALLEGATO B ALL'ATTO DI CESSIONE INIZIALE – CONDIZIONI
GENERALI PER LA CESSIONE DEI CREDITI, espressamente prevedeva che: “gli effetti economici di ciascuna cessione di Crediti decorreranno dalla relativa Data di Valutazione (inclusa).
Conseguentemente, gli eventuali incassi e recuperi relativi ai Crediti ceduti che si dovessero realizzare successivamente alla relativa Data di Valutazione (inclusa) saranno di pertinenza dell'Acquirente ed il
Cedente trasferirà prontamente all'Acquirente tali eventuali incassi e recuperi successivamente alla
Data di Cessione” (cfr. pag. 11 documento denominato ACCETTAZIONE, in cartella .zip – doc.
1 ricorso).
➢ che, in virtù delle intervenute cessioni, , per il tramite del procuratore speciale, Pt_1
aveva sollecitato il al pagamento delle somme Controparte_4 Controparte_3 dovute, mediante l'invio di una lettera di diffida (doc. 9 ricorso);
pagina 4 di 10 ➢ che il a fronte della lettera di diffida, aveva eccepito a Controparte_3 Pt_1
l'integrale pagamento, avvenuto in data 10.03.2023, delle fatture oggetto di cessione in favore di come da relativa determina di liquidazione 265/2023 (doc. 10 ricorso); CP_2
➢ che, pertanto, incaricata di riscuotere il credito, con pec del 6.11.2023 Controparte_4
(doc. 11 ricorso) aveva comunicato a quanto appreso dal CP_2 Controparte_3
invitandola a provvedere al rimborso a favore di delle somme corrisposte dal Pt_1
oltre agli interessi di mora fino alla data dell'effettivo rimborso;
CP_3
➢ che, nonostante la richiesta formale avanzata da , con pec del 16.11.2023 Pt_1 CP_2
(doc. 12 ricorso), senza far alcun riferimento all'avvenuto – indebito – incasso di somme spettanti a , aveva invitato quest'ultima a rivolgersi al e, senza Pt_1 Controparte_3
smentire di aver ricevuto le somme oggetto di cessione dal si era limitata a CP_3
“scaricare” ogni responsabilità su quest'ultimo.
➢ che il comportamento mantenuto da appariva tutt'altro che corretto e di certo CP_2
non ispirato dalla buona fede.
In diritto, il ricorrente rileva una responsabilità di natura contrattuale in capo CP_2
derivante dall'inadempimento degli obblighi assunti pattiziamente, quindi, ne chiede la
[...]
condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite e altrettanto indebitamente trattenute.
In particolare, attribuisce rilevanza dirimente alla circostanza che il abbia CP_3
provveduto all'integrale pagamento dei crediti ceduti, in favore della cedente CP_2
come risultante dalla determina n. 265/2023 del (doc. 10 ricorso Controparte_3
introduttivo), senza provvedere a ritrasferire le somme incassate alla cessionaria, nonostante si fosse obbligata pattiziamente in tal senso, stante il disposto di cui all'art.
5.1. dell'allegato B all'atto di cessione iniziale (doc. 1 ricorso).
deduceva, altresì, il proprio diritto all'indennizzo previsto all'art. 9 delle Parte_1 condizioni generali avendo l'inadempimento di cagionato al ricorrente danni a causa CP_2
del mancato incasso delle somme oggetto di cessione oltre ai costi relativi all'attività di recupero nei confronti del CP_3
Si costituiva in persona del proprio legale rappresentante pro tempore che, in via CP_2
preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il pagina 5 di 10 rigetto delle domande attoree affermando che il pagamento da parte del non era CP_3
stato provato ed, in ogni caso, di essere estranea a qualsiasi vicenda successiva alla cessione, in quanto, trattandosi di cessione pro soluto, la stessa non poteva ritenersi responsabile del fatto che il si fosse reso inadempiente nei confronti della cessionaria o avesse CP_3
rifiutato la cessione.
Verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa, ritenuto opportuno verificare lo stato dei pagamenti avviati dal , di cui alla determina di liquidazione di spesa del 8.3.2023 n. Controparte_3
19 (doc. 10 ricorso), invitava parte ricorrente ad acquisire tali informazioni mediante deposito di documentazione ricevuta dal CP_3
All'udienza del 26.11.2024, esaminata la documentazione depositata da parte ricorrente e ritenuto necessario acquisirne di ulteriore, assegnava alle parti termine fino al 16.12.2024 per provvedere al loro deposito, quindi rinviava all'udienza del 29.1.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 29.1.2025, le parti precisavano le conclusioni e all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. il giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Sul difetto di legittimazione passiva di CP_2
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione formulata dalla convenuta di difetto di legittimazione passiva di intesa come difetto di legittimazione sostanziale e, CP_2 quindi, di titolarità dell'obbligo di adempiere, che deve essere superata alla luce della prospettazione della domanda attorea. Infatti, l'inadempimento dedotto dal ricorrente si fonda sulla violazione degli obblighi assunti in forza delle condizioni generali del contratto di cessione dalla convenuta che, quindi, è tenuta al pagamento, nei confronti della cessionaria, degli importi incassati dal debitore ceduto.
3.Sulla tardività del deposito della documentazione prodotta da Galileo SPV 20 S.R.L.
Buttol S.r.l. ha dedotto all'udienza del 29.1.25 la tardività del deposito della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 27.1.2025 e che attesta la movimentazione di cassa del e la contabilizzazione dei pagamenti. Anche tale eccezione va rigettata, in quanto il CP_3
termine del 16.12.2024, assegnato dal giudice all'udienza del 26.11.2024 alle parti, per depositare ulteriore produzione documentale, aveva carattere ordinatorio e non perentorio, sicché parte ricorrente, diversamente da quanto addotto da parte convenuta, non è incorsa in nessuna decadenza. pagina 6 di 10
4.Sussistenza di profili di responsabilità in capo a CP_2
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
È pacifico tra le parti che in data 18.03.2022, cedente- e Cessionaria CP_2 Parte_1
stipulavano un “Programma di cessione” con contestuale “Cessione del portafoglio iniziale” (doc. 1 ricorso introduttivo) e che, nell'ambito e in esecuzione di tale “Programma di cessione”, con contratti stipulati in data 8.04.2022 (doc. 2 ricorso introduttivo) e 27.05.2022 (doc. 3 ricorso), cedeva a controparte il credito complessivo di € 486.847,70 vantato nei confronti CP_2 del . Controparte_3
La documentazione versata in atti evidenzia l'obbligo a carico della cedente di ritrasferire alla cessionaria i pagamenti ricevuti dal debitore ceduto. In particolare, l'art.
5.1. dell'Allegato B dell'atto di cessione iniziale, espressamente prevedeva che qualora il debitore ceduto avesse effettuato pagamenti, dopo l'avvenuta cessione, il cedente avrebbe ritrasferito prontamente alla cessionaria gli importi ricevuti (doc. Accettazione– all. 1 ricorso introduttivo, p. 11).
Ciò che, invece, è contestato da è di aver ricevuto il pagamento da parte del CP_2
. Controparte_3
In particolare, parte resistente reputa tale circostanza non provata né sulla base della documentazione originariamente prodotta da , ossia la determina n. 265/2023 di Parte_1
liquidazione dell'ente locale, né tantomeno alla luce di quella successivamente depositata (v. allegati a nota di deposito del 27.12.25 di parte ricorrente), in quanto, trattandosi di copie non conformi e prive di data certa, non dimostrerebbero l'avvenuto il pagamento da parte del
CP_3
La stessa, inoltre, rileva come la documentazione in atti faccia riferimento ad un pagamento diverso da quello originariamente dedotto dalla ricorrente ed, in ogni caso, ne disconosce il contenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2714 c.c. e 212 c.p.c.
In merito a tale aspetto bisogna evidenziare che i documenti da ultimo prodotti sono costituiti da fotocopie del giornale di cassa del del 10.3.2023 e da una nota prot. Controparte_3
n. della Banca di Credito Popolare, i quali attestano l'effettivo pagamento in favore di P.IVA_2
e che, a norma dell'art. 2712 c.c., formano piena prova dei fatti e delle cose ivi CP_2
rappresentate, come ogni altra rappresentazione meccanica dei fatti e di cose, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie ha contestato genericamente il valore dei documenti prodotti CP_2
da controparte senza specificare la mancanza di corrispondenza delle copie prodotte rispetto all'originale.
Non si è posta, dunque, la necessità di sottoporre verificazione le scritture prodotte, peraltro non richiesta da sicché ben può il giudice utilizzare tali documenti per dedurne la CP_2
prova dell'effettività di trasferimenti di danaro e delle causali di tali trasferimenti, non essendo sufficiente, ai fini del disconoscimento, la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto (Cassazione civile, 27/07/2020,
n.15966).
Quanto al merito delle questioni dedotte, , non soltanto ha allegato Parte_1
l'inadempimento della cedente, ma lo ha altresì provato, in quanto ha fornito la prova dei pagamenti effettuati dal nei confronti di CP_3 CP_2
Invero, con nota del 27.1.2025, ha prodotto la nota prot. n. 0001890 del 15.1.2025 Parte_1
inviata dalla Banca di Credito Popolare al , con la quale la Banca dà atto CP_3 CP_3
dell'avvenuta contabilizzazione dei pagamenti contestati, unitamente al giornale di cassa del del 10.3.2023, in cui vi è evidenza degli stessi. Controparte_3
I pagamenti, in particolare, recano quale numero di ricevuta il n. 707 (p. 425 giornale di cassa del 10.3.2023) e sono relativi ad importi coincidenti con quelli rappresentati all'interno della
Determinazione del responsabile di liquidazione di spesa del 9.3.23, con cui il ha CP_3 statuito di liquidare alla Società “l'importo di 268˙447,76 €, di cui € 244˙043,42 di CP_2 imponibile ed € 24˙404,34 di IVA per lo svolgimento del Servizio di Raccolta Integrata dei R.S.U. -
Servizi A - avvenuto nel periodo compreso tra il 01/03/2022 ed il 31/03/2022 a titolo di liquidazione della Fattura n°110/1 del 01/04/2022, assunta al prot. com. 7882 de 03/04/2022 e relativa nota di credito emessa con Fattura n°14/2 del 02/04/2022, assunta al prot. 8096 del 05/04/2022; [nonché]
l'importo di 268˙447,76 €, di cui € 244˙043,42 di imponibile ed € 24˙404,34 di IVA per lo svolgimento del Servizio di Raccolta Integrata dei R.S.U. - Servizi A - avvenuto nel periodo compreso tra il
01/04/2022 ed il 30/04/2022 a titolo di liquidazione della Fattura n°149/1 del 01/04/2022 e relativa nota di credito emessa con Fattura n°16/2 del 05/05/2022, assunta al prot. 10738 del 05/05/2022; il tutto per un importo complessivo pari ad € 536˙895,52 di cui € 488˙086,84 di imponibile ed €
48˙808,68 di IVA”.
pagina 8 di 10 Pertanto, risulta documentalmente provato che ha incassato gli importi dei crediti CP_2
oggetto di cessione, rendendosi così inadempiente agli obblighi assunti contrattualmente con la cessionaria, che le imponevano di provvedere al trasferimento, in favore del cessionario, di quanto percepito dal debitore ceduto.
A nulla rileva, nel caso di specie, la circostanza che non abbia assunto la garanzia CP_2
della solvenza del debitore, a norma dell'art. 1267 c.c., né tantomeno il fatto che CP_3 abbia, come risulta dalla Determinazione del responsabile di liquidazione di spesa del 9.3.23
(all. 10 ricorso), rifiutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.
n°50/2016, la cessione dei crediti da parte della ditta (cedente) alla società CP_2 [...]
(cessionario). Parte_1
Invero, ciò che risulta dirimente, ai fini di questo giudizio, è che ha assunto CP_2 contrattualmente un preciso obbligo, previsto dall'art.
5.2 dell'allegato B all'atto di cessione – condizioni generali- per poi rendersi successivamente inadempiente rispetto allo stesso.
Pertanto, accertato l'inadempimento di si condanna la stessa al pagamento, in CP_2
favore del ricorrente, dell'importo di € 486.847,70, oltre interessi al tasso legale – non avendo la parte indicato quale fosse l'interesse di mora previsto contrattualmente - dal giorno in cui alla stessa è pervenuta la richiesta formale di pagamento da parte di (doc. 12 fascicolo Pt_1
ricorrente), ossia il 16.11.23, sino alla notifica del ricorso avvenuta in data 7.3.2024 e di quelli previsti dall'art. 1284 comma 4 dal 7.3.2024 sino al saldo effettivo.
Va rigettata la domanda di condanna di al pagamento dei costi e delle spese CP_2
sostenuti per l'attività di recupero del predetto credito, non avendo la parte documentato le stesse nel corso del presente giudizio.
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti. Le ulteriori domande svolte in via subordinata da parte ricorrente devono, invece, essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2015 per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria, solo documentale.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così Parte_1 CP_2
provvede:
1) accoglie, nei limiti indicati in motivazione, le domande proposte da Parte_1
e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante
[...] CP_2
pro tempore al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
486.847,70, oltre interessi al tasso legale dal 16.11.23 sino al 7.3.2024 e agli interessi previsti dall'art. 1284 comma 4 dal 7.3.2024 sino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.;
3) condanna a corrispondere in favore di a titolo CP_2 Parte_1
di spese processuali l'importo di € 17.252,00 liquidati a titolo di compenso di avvocato ed € 1241,00 a titolo di spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Giulia Di Rosa, MOT in tirocinio sotto la supervisione del giudice affidatario.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Giorgia Carbone ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7460/2024 promossa da:
(Codice Fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese Parte_1 di Milano n. 11304960963), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dott. , (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocato Vincenzo Palomba (C.F. e dall'Avv. Viviana Maselli (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Milano C.F._3
(MI), Via Lovanio 10, c.a.p. 20122, giusta delega in calce al presente atto.
RICORRENTE contro
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, CP_2 P.IVA_1 per procura alle liti ex art. 83 c.p.c. in calce su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione (doc. 1), dagli Avvocati Esposito Giovanni (C.F. ), Iusto CodiceFiscale_4
Raimondo (C.F. ) e Di Mauro Giovanni (C.F. ), CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Napoli al Centro Direzionale Isola
E/1.
CONVENUTO
OGGETTO: CESSIONE CREDITI-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Parte_1
In via principale: pagina 1 di 10 • accertare e dichiarare l'inadempimento di lle obbligazioni relative al Progetto di CP_2 cessione nonché ai contratti di cessione,
• accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di er violazione del dovere di CP_2 buona fede;
e per l'effetto di entrambi gli accertamenti di cui sopra;
• condannare al pagamento in favore di dell'importo di € CP_2 Parte_1
486.847,70, oltre interessi di mora contrattualmente previsti, oltre ai costi e alle spese sostenuti per
l'attività di recupero del predetto credito, oltre spese e costi del presente procedimento
In via subordinata:
• condannare x art. 2041 c.c. al pagamento a titolo di indennizzo dei costi sostenuti CP_2 da per la stipula del contratto di cessione e per la successiva attività di gestione e Parte_1 recupero del credito oggetto della cessione, sempre per l'importo complessivo di euro 486.847,70, oltre interessi di mora n. 231/2002.
• In via residuale:
• Accertare e dichiarare che è comunque debitore dell'importo di euro 486.847,70, CP_2 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2041 c.c.; e per l'effetto,
• Condannare al pagamento dell'importo di euro 486.847,70, oltre interessi di mora CP_2 quale indennizzo per arricchimento senza causa ovvero di quella diversa somma che dovesse essere stabilita dall'adito Tribunale;
• Accertare e dichiarare che è comunque tenuto alla restituzione dell'importo di euro CP_2 di euro 486.847,70, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2033 c.c.; e per
l'effetto,
• Condannare al pagamento dell'importo di euro 486.847,70, oltre interessi di mora e CP_2 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2033 c.c.”. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per la resistente CP_2
“in via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società ex art. 295 c.p.c. e, CP_2 per l'effetto, dichiarare estinto il presente giudizio per vizio della vocatio in ius ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.; nel merito
- accertare e dichiarare che la società ha adempiuto alle obbligazioni contrattuali pattuite CP_2 con la società e, per l'effetto, rigettare l'avversa richiesta di condanna al Parte_1
pagina 2 di 10 pagamento della somma di € 486.847,70, oltre interessi di mora, e rivalutazione monetaria per responsabilità contrattuale e/ per restituzione;
- accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 2041 c.c.
considerato che
alcun arricchimento senza causa può essere imputato alla società e, per l'effetto, rigettare la richiesta di condanna in CP_2 via residuale della società Pt_1 Parte_1 in ogni caso
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, anche quelle generali per tariffa ex art. 15, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
- in aggiunta al pagamento delle spese di lite, condannare il ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla società per la cui liquidazione CP_2
l'Ill.mo Giudicante potrà esercitare il potere discrezionale di procedere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – Svolgimento del giudizio
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell' art. 281 undecies co 2, in persona dell'Amministratore unico Parte_1
, citava in giudizio in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore, per ottenere una pronuncia di accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta, derivante dall'inadempimento del “programma di cessione” e dei contratti di cessione, stipulati in data 8.04.2022 (doc. 2 ricorso introduttivo) e 27/05/2022 (doc. 3 ricorso introduttivo) (le “Cessioni”), con cui aveva ceduto a il credito CP_2 Parte_1
complessivo di € 486.847,70 vantato nei confronti del , con conseguente Controparte_3
condanna della cedente al pagamento delle somme oggetto delle fatture nn. 110/1, 14/2,
149/1 e 16/2 emesse da nei confronti del CP_2 CP_3
secondo la prospettazione di parte ricorrente, aveva incassato i crediti oggetto di CP_2 cessione dal di senza informare e senza provvedere a CP_3 CP_3 Parte_1
ritrasferirle gli importi, in violazione degli accordi intercorsi.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento dell'importo di € CP_2
486.847,70, oltre interessi di mora a vario titolo maturati ed ai costi e alle spese sostenuti per l'attività di recupero del predetto credito.
A fondamento della propria pretesa il ricorrente deduceva:
pagina 3 di 10 ➢ di aver stipulato, in data 18.03.2022, con un “Programma di cessione” con CP_2
contestuale “Cessione del portafoglio iniziale” (doc. 1 ricorso introduttivo), ai sensi e per gli effetti della legge n. 130/1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione;
➢ che, nell'ambito e in esecuzione di tale “Programma di cessione”, con contratti stipulati in data 8.04.2022 (doc. 2 ricorso introduttivo) e 27.05.2022 (doc. 3 ricorso), aveva CP_2
ceduto a il credito complessivo di € 486.847,70 vantato nei confronti del Pt_1 CP_3
relativo alle fatture nn. 110/1 14/2, 149/1 e 16/2 emesse da nei
[...] CP_2
confronti del;
Controparte_3
➢ che sia il Programma di Cessione, all'art. 8, sia le richiamate Cessioni, all'art. 7, sotto la rubrica “Legge applicabile e foro competente” prevedevano espressamente che le controversie, eventualmente insorte, sarebbero state di competenza del Tribunale di Milano;
➢ che le cessioni erano state “replicate” anche per atto notarile del Notaio di Persona_1
Napoli, in data 8.04.2022 (Rep. 146456 – Racc. 34429 - doc. 4 ricorso), che delle stesse ne era stato dato avviso al con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 53 del CP_3
7.05.2022 (doc. 5 ricorso) e n. 68 del 14.06.2022 (doc. 6 ricorso), nonché mediante invio di apposite lettere informative, da parte della società incaricata da delle attività di Pt_1
gestione, riscossione e incasso del credito oggetto di Cessione (doc. 7 e 8 ricorso);
➢ che l'art.
5.1. dell'ALLEGATO B ALL'ATTO DI CESSIONE INIZIALE – CONDIZIONI
GENERALI PER LA CESSIONE DEI CREDITI, espressamente prevedeva che: “gli effetti economici di ciascuna cessione di Crediti decorreranno dalla relativa Data di Valutazione (inclusa).
Conseguentemente, gli eventuali incassi e recuperi relativi ai Crediti ceduti che si dovessero realizzare successivamente alla relativa Data di Valutazione (inclusa) saranno di pertinenza dell'Acquirente ed il
Cedente trasferirà prontamente all'Acquirente tali eventuali incassi e recuperi successivamente alla
Data di Cessione” (cfr. pag. 11 documento denominato ACCETTAZIONE, in cartella .zip – doc.
1 ricorso).
➢ che, in virtù delle intervenute cessioni, , per il tramite del procuratore speciale, Pt_1
aveva sollecitato il al pagamento delle somme Controparte_4 Controparte_3 dovute, mediante l'invio di una lettera di diffida (doc. 9 ricorso);
pagina 4 di 10 ➢ che il a fronte della lettera di diffida, aveva eccepito a Controparte_3 Pt_1
l'integrale pagamento, avvenuto in data 10.03.2023, delle fatture oggetto di cessione in favore di come da relativa determina di liquidazione 265/2023 (doc. 10 ricorso); CP_2
➢ che, pertanto, incaricata di riscuotere il credito, con pec del 6.11.2023 Controparte_4
(doc. 11 ricorso) aveva comunicato a quanto appreso dal CP_2 Controparte_3
invitandola a provvedere al rimborso a favore di delle somme corrisposte dal Pt_1
oltre agli interessi di mora fino alla data dell'effettivo rimborso;
CP_3
➢ che, nonostante la richiesta formale avanzata da , con pec del 16.11.2023 Pt_1 CP_2
(doc. 12 ricorso), senza far alcun riferimento all'avvenuto – indebito – incasso di somme spettanti a , aveva invitato quest'ultima a rivolgersi al e, senza Pt_1 Controparte_3
smentire di aver ricevuto le somme oggetto di cessione dal si era limitata a CP_3
“scaricare” ogni responsabilità su quest'ultimo.
➢ che il comportamento mantenuto da appariva tutt'altro che corretto e di certo CP_2
non ispirato dalla buona fede.
In diritto, il ricorrente rileva una responsabilità di natura contrattuale in capo CP_2
derivante dall'inadempimento degli obblighi assunti pattiziamente, quindi, ne chiede la
[...]
condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite e altrettanto indebitamente trattenute.
In particolare, attribuisce rilevanza dirimente alla circostanza che il abbia CP_3
provveduto all'integrale pagamento dei crediti ceduti, in favore della cedente CP_2
come risultante dalla determina n. 265/2023 del (doc. 10 ricorso Controparte_3
introduttivo), senza provvedere a ritrasferire le somme incassate alla cessionaria, nonostante si fosse obbligata pattiziamente in tal senso, stante il disposto di cui all'art.
5.1. dell'allegato B all'atto di cessione iniziale (doc. 1 ricorso).
deduceva, altresì, il proprio diritto all'indennizzo previsto all'art. 9 delle Parte_1 condizioni generali avendo l'inadempimento di cagionato al ricorrente danni a causa CP_2
del mancato incasso delle somme oggetto di cessione oltre ai costi relativi all'attività di recupero nei confronti del CP_3
Si costituiva in persona del proprio legale rappresentante pro tempore che, in via CP_2
preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il pagina 5 di 10 rigetto delle domande attoree affermando che il pagamento da parte del non era CP_3
stato provato ed, in ogni caso, di essere estranea a qualsiasi vicenda successiva alla cessione, in quanto, trattandosi di cessione pro soluto, la stessa non poteva ritenersi responsabile del fatto che il si fosse reso inadempiente nei confronti della cessionaria o avesse CP_3
rifiutato la cessione.
Verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa, ritenuto opportuno verificare lo stato dei pagamenti avviati dal , di cui alla determina di liquidazione di spesa del 8.3.2023 n. Controparte_3
19 (doc. 10 ricorso), invitava parte ricorrente ad acquisire tali informazioni mediante deposito di documentazione ricevuta dal CP_3
All'udienza del 26.11.2024, esaminata la documentazione depositata da parte ricorrente e ritenuto necessario acquisirne di ulteriore, assegnava alle parti termine fino al 16.12.2024 per provvedere al loro deposito, quindi rinviava all'udienza del 29.1.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 29.1.2025, le parti precisavano le conclusioni e all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. il giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Sul difetto di legittimazione passiva di CP_2
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione formulata dalla convenuta di difetto di legittimazione passiva di intesa come difetto di legittimazione sostanziale e, CP_2 quindi, di titolarità dell'obbligo di adempiere, che deve essere superata alla luce della prospettazione della domanda attorea. Infatti, l'inadempimento dedotto dal ricorrente si fonda sulla violazione degli obblighi assunti in forza delle condizioni generali del contratto di cessione dalla convenuta che, quindi, è tenuta al pagamento, nei confronti della cessionaria, degli importi incassati dal debitore ceduto.
3.Sulla tardività del deposito della documentazione prodotta da Galileo SPV 20 S.R.L.
Buttol S.r.l. ha dedotto all'udienza del 29.1.25 la tardività del deposito della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 27.1.2025 e che attesta la movimentazione di cassa del e la contabilizzazione dei pagamenti. Anche tale eccezione va rigettata, in quanto il CP_3
termine del 16.12.2024, assegnato dal giudice all'udienza del 26.11.2024 alle parti, per depositare ulteriore produzione documentale, aveva carattere ordinatorio e non perentorio, sicché parte ricorrente, diversamente da quanto addotto da parte convenuta, non è incorsa in nessuna decadenza. pagina 6 di 10
4.Sussistenza di profili di responsabilità in capo a CP_2
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
È pacifico tra le parti che in data 18.03.2022, cedente- e Cessionaria CP_2 Parte_1
stipulavano un “Programma di cessione” con contestuale “Cessione del portafoglio iniziale” (doc. 1 ricorso introduttivo) e che, nell'ambito e in esecuzione di tale “Programma di cessione”, con contratti stipulati in data 8.04.2022 (doc. 2 ricorso introduttivo) e 27.05.2022 (doc. 3 ricorso), cedeva a controparte il credito complessivo di € 486.847,70 vantato nei confronti CP_2 del . Controparte_3
La documentazione versata in atti evidenzia l'obbligo a carico della cedente di ritrasferire alla cessionaria i pagamenti ricevuti dal debitore ceduto. In particolare, l'art.
5.1. dell'Allegato B dell'atto di cessione iniziale, espressamente prevedeva che qualora il debitore ceduto avesse effettuato pagamenti, dopo l'avvenuta cessione, il cedente avrebbe ritrasferito prontamente alla cessionaria gli importi ricevuti (doc. Accettazione– all. 1 ricorso introduttivo, p. 11).
Ciò che, invece, è contestato da è di aver ricevuto il pagamento da parte del CP_2
. Controparte_3
In particolare, parte resistente reputa tale circostanza non provata né sulla base della documentazione originariamente prodotta da , ossia la determina n. 265/2023 di Parte_1
liquidazione dell'ente locale, né tantomeno alla luce di quella successivamente depositata (v. allegati a nota di deposito del 27.12.25 di parte ricorrente), in quanto, trattandosi di copie non conformi e prive di data certa, non dimostrerebbero l'avvenuto il pagamento da parte del
CP_3
La stessa, inoltre, rileva come la documentazione in atti faccia riferimento ad un pagamento diverso da quello originariamente dedotto dalla ricorrente ed, in ogni caso, ne disconosce il contenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2714 c.c. e 212 c.p.c.
In merito a tale aspetto bisogna evidenziare che i documenti da ultimo prodotti sono costituiti da fotocopie del giornale di cassa del del 10.3.2023 e da una nota prot. Controparte_3
n. della Banca di Credito Popolare, i quali attestano l'effettivo pagamento in favore di P.IVA_2
e che, a norma dell'art. 2712 c.c., formano piena prova dei fatti e delle cose ivi CP_2
rappresentate, come ogni altra rappresentazione meccanica dei fatti e di cose, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie ha contestato genericamente il valore dei documenti prodotti CP_2
da controparte senza specificare la mancanza di corrispondenza delle copie prodotte rispetto all'originale.
Non si è posta, dunque, la necessità di sottoporre verificazione le scritture prodotte, peraltro non richiesta da sicché ben può il giudice utilizzare tali documenti per dedurne la CP_2
prova dell'effettività di trasferimenti di danaro e delle causali di tali trasferimenti, non essendo sufficiente, ai fini del disconoscimento, la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto (Cassazione civile, 27/07/2020,
n.15966).
Quanto al merito delle questioni dedotte, , non soltanto ha allegato Parte_1
l'inadempimento della cedente, ma lo ha altresì provato, in quanto ha fornito la prova dei pagamenti effettuati dal nei confronti di CP_3 CP_2
Invero, con nota del 27.1.2025, ha prodotto la nota prot. n. 0001890 del 15.1.2025 Parte_1
inviata dalla Banca di Credito Popolare al , con la quale la Banca dà atto CP_3 CP_3
dell'avvenuta contabilizzazione dei pagamenti contestati, unitamente al giornale di cassa del del 10.3.2023, in cui vi è evidenza degli stessi. Controparte_3
I pagamenti, in particolare, recano quale numero di ricevuta il n. 707 (p. 425 giornale di cassa del 10.3.2023) e sono relativi ad importi coincidenti con quelli rappresentati all'interno della
Determinazione del responsabile di liquidazione di spesa del 9.3.23, con cui il ha CP_3 statuito di liquidare alla Società “l'importo di 268˙447,76 €, di cui € 244˙043,42 di CP_2 imponibile ed € 24˙404,34 di IVA per lo svolgimento del Servizio di Raccolta Integrata dei R.S.U. -
Servizi A - avvenuto nel periodo compreso tra il 01/03/2022 ed il 31/03/2022 a titolo di liquidazione della Fattura n°110/1 del 01/04/2022, assunta al prot. com. 7882 de 03/04/2022 e relativa nota di credito emessa con Fattura n°14/2 del 02/04/2022, assunta al prot. 8096 del 05/04/2022; [nonché]
l'importo di 268˙447,76 €, di cui € 244˙043,42 di imponibile ed € 24˙404,34 di IVA per lo svolgimento del Servizio di Raccolta Integrata dei R.S.U. - Servizi A - avvenuto nel periodo compreso tra il
01/04/2022 ed il 30/04/2022 a titolo di liquidazione della Fattura n°149/1 del 01/04/2022 e relativa nota di credito emessa con Fattura n°16/2 del 05/05/2022, assunta al prot. 10738 del 05/05/2022; il tutto per un importo complessivo pari ad € 536˙895,52 di cui € 488˙086,84 di imponibile ed €
48˙808,68 di IVA”.
pagina 8 di 10 Pertanto, risulta documentalmente provato che ha incassato gli importi dei crediti CP_2
oggetto di cessione, rendendosi così inadempiente agli obblighi assunti contrattualmente con la cessionaria, che le imponevano di provvedere al trasferimento, in favore del cessionario, di quanto percepito dal debitore ceduto.
A nulla rileva, nel caso di specie, la circostanza che non abbia assunto la garanzia CP_2
della solvenza del debitore, a norma dell'art. 1267 c.c., né tantomeno il fatto che CP_3 abbia, come risulta dalla Determinazione del responsabile di liquidazione di spesa del 9.3.23
(all. 10 ricorso), rifiutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.
n°50/2016, la cessione dei crediti da parte della ditta (cedente) alla società CP_2 [...]
(cessionario). Parte_1
Invero, ciò che risulta dirimente, ai fini di questo giudizio, è che ha assunto CP_2 contrattualmente un preciso obbligo, previsto dall'art.
5.2 dell'allegato B all'atto di cessione – condizioni generali- per poi rendersi successivamente inadempiente rispetto allo stesso.
Pertanto, accertato l'inadempimento di si condanna la stessa al pagamento, in CP_2
favore del ricorrente, dell'importo di € 486.847,70, oltre interessi al tasso legale – non avendo la parte indicato quale fosse l'interesse di mora previsto contrattualmente - dal giorno in cui alla stessa è pervenuta la richiesta formale di pagamento da parte di (doc. 12 fascicolo Pt_1
ricorrente), ossia il 16.11.23, sino alla notifica del ricorso avvenuta in data 7.3.2024 e di quelli previsti dall'art. 1284 comma 4 dal 7.3.2024 sino al saldo effettivo.
Va rigettata la domanda di condanna di al pagamento dei costi e delle spese CP_2
sostenuti per l'attività di recupero del predetto credito, non avendo la parte documentato le stesse nel corso del presente giudizio.
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti. Le ulteriori domande svolte in via subordinata da parte ricorrente devono, invece, essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2015 per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria, solo documentale.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così Parte_1 CP_2
provvede:
1) accoglie, nei limiti indicati in motivazione, le domande proposte da Parte_1
e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante
[...] CP_2
pro tempore al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
486.847,70, oltre interessi al tasso legale dal 16.11.23 sino al 7.3.2024 e agli interessi previsti dall'art. 1284 comma 4 dal 7.3.2024 sino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.;
3) condanna a corrispondere in favore di a titolo CP_2 Parte_1
di spese processuali l'importo di € 17.252,00 liquidati a titolo di compenso di avvocato ed € 1241,00 a titolo di spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Giulia Di Rosa, MOT in tirocinio sotto la supervisione del giudice affidatario.
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