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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
12185 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12185 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Belvedere n. 43, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZI FRANCESCA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
n. 43, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZI FRANCESCA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando gli obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata a Verona, Via Belvedere n. 43 viene assegnata al sig. Parte_2 mentre la signora ricercherà una nuova abitazione per sé e sua figlia Parte_1 Per_1
3.L'affido della figlia minore viene disposto a favore di entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il signor , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Parte_2 con sé la figlia almeno un giorno a settimana dall'uscita della scuola ove il padre la andrà a prendere tenendola con sé fino alle ore 21.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia a week end alternati con la madre dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Il pernottamento avverrà sempre presso l'abitazione della madre ove il padre la ricondurrà e la andrà a prendere. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore.
Per quanto concerne le Festività Natalizie il signor avrà la facoltà di trascorrere con la Parte_2 figlia sette giorni consecutivi ad anni alternati con la madre ricomprendenti il Natale e il Capodanno.
Relativamente le vacanze Pasquali la minore le trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre.
In ordine alle vacanze estive, il signor avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Parte_2 Per_1 quindici giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
5. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere, autonomamente, al mantenimento della minore . Persona_2
6. I coniugi si obbligano a rimborsare reciprocamente il 50% di tutte le spese straordinarie come previste dal Protocollo della Famiglia del Tribunale di Verona sostenute nell'interesse della minore previa semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per_1
7. L'Assegno Unico e Universale (AUU) previsto dalla normativa a sostegno delle famiglie verrà erogato dall'INPS interamente in favore della signora Parte_1
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia.
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi il Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
23/09/2025, e – sul presupposto per cui, il 12/1/2008, Parte_1 Parte_2
a Verona avevano contrato matrimonio con rito civile e che dall'unione era nata Persona_2
(1/11/2010) – hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, successivamente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente della minore e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della stessa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(RUSSIA) e , nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in Parte_2 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
15, parte I, anno 2008;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
NI LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12185 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Belvedere n. 43, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZI FRANCESCA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
n. 43, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZI FRANCESCA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando gli obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata a Verona, Via Belvedere n. 43 viene assegnata al sig. Parte_2 mentre la signora ricercherà una nuova abitazione per sé e sua figlia Parte_1 Per_1
3.L'affido della figlia minore viene disposto a favore di entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il signor , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Parte_2 con sé la figlia almeno un giorno a settimana dall'uscita della scuola ove il padre la andrà a prendere tenendola con sé fino alle ore 21.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia a week end alternati con la madre dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Il pernottamento avverrà sempre presso l'abitazione della madre ove il padre la ricondurrà e la andrà a prendere. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore.
Per quanto concerne le Festività Natalizie il signor avrà la facoltà di trascorrere con la Parte_2 figlia sette giorni consecutivi ad anni alternati con la madre ricomprendenti il Natale e il Capodanno.
Relativamente le vacanze Pasquali la minore le trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre.
In ordine alle vacanze estive, il signor avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Parte_2 Per_1 quindici giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
5. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere, autonomamente, al mantenimento della minore . Persona_2
6. I coniugi si obbligano a rimborsare reciprocamente il 50% di tutte le spese straordinarie come previste dal Protocollo della Famiglia del Tribunale di Verona sostenute nell'interesse della minore previa semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per_1
7. L'Assegno Unico e Universale (AUU) previsto dalla normativa a sostegno delle famiglie verrà erogato dall'INPS interamente in favore della signora Parte_1
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia.
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi il Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
23/09/2025, e – sul presupposto per cui, il 12/1/2008, Parte_1 Parte_2
a Verona avevano contrato matrimonio con rito civile e che dall'unione era nata Persona_2
(1/11/2010) – hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, successivamente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente della minore e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della stessa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(RUSSIA) e , nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in Parte_2 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
15, parte I, anno 2008;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
NI LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra