Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1591 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 26 maggio 2025, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], residente in [...]
28, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Allevato;
C.F._1
RICORRENTE
E nato a [...], il [...], residente in [...]
Campania 28, (c.f. rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Gullo;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 2070/2024 pubblicata il 17/10/2024 veniva dichiarata, nel presente procedimento, la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti. Con contestuale ordinanza, la causa è stata poi rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata in via cumulativa dalla ricorrente, nonché sulle relative statuizioni accessorie.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni accessorie, concordate dalle parti già in sede di separazione e confermate all'udienza del 26 maggio 2025, che prevedono l'affido condiviso delle figlie minori e Per_1
, con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione delle Per_2
frequentazioni con il padre secondo il calendario previsto dalle parti nell'accordo di separazione, la corresponsione da parte del sig. della somma complessiva di CP_1
€ 400,00 al mese per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, devono essere recepite non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
Si dà atto che l'assegno unico verrà erogato interamente a favore di Parte_1
Spese di lite compensate su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Altomonte
(CS) in data 18.8.2019 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Altomonte al n. 21, parte II, serie A, anno 2019 alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altomonte (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il giudice est. Il Presidente Germana Maffei Andrea Palma