Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2013 del 2025, proposto da
LU RI MA Munafò, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasqualina Fossari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 1691/2024 pubblicata in data 27.03.2024 nella causa iscritta al n. 10964/2023 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN IC e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1691/2024 pubblicata in data 27.03.2024 nella causa iscritta al n. 10964/2023 R.G., il Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, accertando il diritto della sig.ra NA Da AM di fruire della Carta elettronica del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha condannato, tra l’altro, “ il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di lite nella misura di 4/5 che, per tale frazione, compresi gli esborsi, liquida in complessivi € 862,80, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato LU Munafò (...)”.
La suddetta pronuncia è stata notificata all’Amministrazione soccombente in giudizio in data 28.03.2024 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione del Tribunale di Catania del 18.02.2025, versata in atti dalla parte ricorrente.
2. Lamentando la mancata esecuzione della pronuncia con riguardo al capo sopra riportato, con ricorso notificato il 2.10.2025 e depositato il giorno successivo l’avv. LU Munafò ha chiesto al Tribunale di:
- ritenere e dichiarare che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non ha ancora eseguito quanto ordinato dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro con la sentenza n. 1691/2024;
- assegnare alla predetta Amministrazione il termine di trenta giorni al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al soddisfo;
- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva ad emettere ogni altro provvedimento necessario e conseguenziale.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 14.10.2025 e, nella successiva data del 21.10.2025, ha versato in atti l’ordine di pagamento prot. 002734 del 7.10.2025, avente ad oggetto il “ Mandato speciale di € 1.109,49 – EURO **millecentonove/49** per spese legali in favore dell’avv. Munafò LU RI MA ”, in esecuzione della sentenza ottemperanda.
4. Con memoria del 16.12.2025 la parte ricorrente, tenuto conto della documentazione versata in giudizio dall’Amministrazione resistente, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo per il pagamento delle spese processuali.
4. Alla camera di consiglio del 17.12.2025, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Il Collegio ritiene che alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente il 21.10.2025, nonché tenuto conto di quanto osservato da chi ricorre in giudizio con memoria del 16.12.2025, il capo del titolo ottemperando per cui è causa sia stato eseguito, con pieno soddisfacimento dell’interesse della parte ricorrente e il correlato conseguimento del bene della vita aspirato.
Ciò consente al Tribunale, pertanto, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
6. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che dall’esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione resistente debba trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza del ricorso. L’avvenuto pagamento di quanto dovuto, concretizzatosi in seguito alla notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, e, quindi, durante la sua pendenza, determina, pertanto, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a..
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
AN IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | RO TO |
IL SEGRETARIO