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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.6509/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6509/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
D' , nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
domiciliata in Battipaglia (SA) alla Via Udi
[...] dell'avv. Laura Landi che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iato in Salerno alla Via Velia n. 76 . OS IE che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 2 settembre 2024, , premesso Parte_2 di avere contratto matrimonio concordatario con in data 4 Controparte_1 settembre 2016 nel Comune di NA ( oniugale, era nata una figlia, (07.04.2021), chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 dal coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa di incompatibilità caratteriale con il coniuge e, pertanto, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale con conseguente venir meno dell' affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con la previsione dell'affidamento condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso di sè, e con la regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre, nonché con l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle la somma non inferiore a € 450,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e una somma per il proprio mantenimento. In data 17.09.2024, la ricorrente chiedeva l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c. con la previsione dell'autorizzazione al trasferimento della residenza della figlia minore nel Comune di Per_1
NA (IS) e alla conseguente iscrizione all'a uddetto Comune;
instaurato il contraddittorio con la controparte, il G.D. accoglieva il ricorso e regolamentava i tempi di permanenza di presso il padre. Per_1
Costituitosi tempestivamente nella fase , aderiva Controparte_1 alla domanda di separazione, pur contestando q to dalla moglie;
in particolare, chiedeva maggiori tempi di permanenza della bambina presso di sé e si opponeva alle richieste economiche avanzate dalla controparte.
2. In data 14 gennaio 2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato e, all'udienza del 3 luglio 2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Dalle contrapposte domande avanzate da entrambe le parti, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dall'insistenza nelle pretese attinenti alle statuizioni accessorie emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni della ricorrente risultano confermate dal resistente ed attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni accessorie. Affidamento della figlia minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, , con residenza Per_1 prevalente presso la madre in NA (IS) Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un parziale accordo sui tempi di permanenza di presso il padre che qui si richiama integralmente Per_1
e che il Tribunale ratifi nto rispondente agli interessi della figlia minore tenuto conto della distanza tra i luoghi di residenza;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: PRIMA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO: A weekend alterni:
- un venerdì alle ore 12 (il padre andrà a prendere la bambina a scuola non appena avrà terminato il pasto in mensa coi compagni) fino al martedì dalle ore 17,00 in poi (le parti si incontreranno a Caianello); - l'altro venerdì dalla mattina fino al lunedì mattina (in entrambi i giorni le parti si incontreranno a Caianello 9:30-10:00) DURANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO: Quando frequenterà la scuola dell'obbligo (a cui sarà iscritta a 5 o 6 anni, Per_1
a secon alutazione degli insegnanti) il papà prenderà con sé la figlia a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola, fino alle 19 della domenica nel primo fine settimana e nell'altro la piccola verrà condotta a Caianello dalla mamma dopo la scuola ed ivi verrà riportata dal padre alle ore 17 di domenica. Resta ferma la possibilità di recarsi dalla figlia anche di pomeriggio, purché previo accordo con la madre. FESTIVITA' NATALIZIE: dividerà le vacanze tra i due genitori alternando Per_1 col padre, da pomerigg eriggio, un anno dal 23 al 30 dicembre ed il successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio. FESTIVITA' PASQUALI: Il periodo di festività pasquali (per non dare disagio a
, che sarebbe costretta a farsi Pasqua in auto) sarà alternato per intero Per_1
i presso ciascun genitore. Il 2025 è toccata al padre. Dopo le festività, riprenderà l'alternanza col genitore diverso da chi ha goduto il periodo di festa. PERIODO ESTIVO Giugno: L'ultima settimana di giugno col padre e seguendo l'alternanza dei weekend secondo calendario, gli ultimi due weekend alla madre se quello precedente alla “settimana del padre” capitasse a quest'ultimo. Luglio: Dal 30 giugno al 15 luglio con la madre;
Dal 16 luglio al 2 agosto col padre (sì da partecipare al Festival del cinema e festeggiare l'onomastico col nonno paterno a ) Persona_2
Agosto: D mpreso - agosto con la madre. A seguire, dal 18 agosto col padre fino al primo settembre. PONTI DI FESTIVITA' SCOLASTICHE Se il weekend di alternanza capiterà a ridosso di un ponte scolastico, il periodo di permanenza ingloberà anche i giorni del “ponte” a beneficio del genitore a cui capita l'alternanza. Se sarà a favore del padre, questi riaccompagnerà la bambina nel pomeriggio precedente al ritorno a scuola. COMPLEANNO a) I compleanni dei genitori non avranno rilevanza, saranno festeggiati quando la figlia sarà con loro secondo l'andamento del calendario di alternanza;
b) Il compleanno di possibilmente vedrà la partecipazione di entrambi i Per_1 genitori. Sarà feste scuola se sarà giorno infrasettimanale, oppure col genitore con cui si trova secondo l'alternanza. Parte_3 ciperà alle cerimonie delle persone di ciascun ramo familiare e
[...] significativo, contenendo al minimo i giorni di spostamento. Ovviamente a seguito di questi eventi, cambierà l'alternanza se capitasse in un weekend dell'altro genitore. Tanto premesso, resta soltanto da valutare la richiesta avanzata dal resistente di trascorrere con la figlia un terzo week end quando la stessa inizierà a frequentare la scuola dell'obbligo in ragione dell'impossibilità di tenere con sé la bambina nei giorni infrasettimanali. Al riguardo, in ossequio al principio della bigenitorialità nell'interesse della figlia minore, il Tribunale ritiene equo prevedere che, quando inizierà a Per_1 frequentare la scuola dell'obbligo, il padre potrà vedere e te sé la figlia minore presso il luogo di residenza di quest'ultima un terzo fine settimana ma a mesi alterni, accordandosi con la madre all'inizio del mese tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e di quelle lavorative dei genitori. Mantenimento della figlia minore In merito al mantenimento della figlia minore, deve premettersi che la ricorrente ha richiesto la previsione della somma di € 450,00 per il mantenimento di
, oltre al 70% delle spese straordinarie e con la ripartizione al 50% Per_1 orto a titolo di assegno unico, mentre il resistente ha manifestato la disponibilità di corrispondere € 250,00 tenuto conto delle spese da affrontare per incontrare la figlia. Al riguardo, deve rilevarsi che, all'udienza di comparizione, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé e il resistente ha dichiarato di lavorare nella polizia penitenziaria con una retribuzione di circa € 1.700,00 al mese al netto degli accessori (cfr. verbale di udienza); dalla documentazione reddituale depositata, risulta che la ricorrente è stata di recente assunto con contratto a tempo determinato e che il resistente ha percepito un reddito imponibile di circa € 29.200,00 nell'anno 2021, di circa 30.800,00 nell'anno 2022 e di circa € 32,300,00 nell'anno 2023 e percepisce un retribuzione netta mensile di circa € 1700,00 mensili (cfr. documentazione in atti). Orbene, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, del mantenimento diretto della figlia da parte del padre in virtù dei disposti tempi di permanenza e delle spese di viaggio, vitto e alloggio che lo stesso dovrà sostenere e considerate le esigenze della bambina in relazione alla sua età, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a i € 250,00, oltre rivalutazione annuale Parte_2 secondo gli lo di mantenimento della figlia minore , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte , scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) per la figlia, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Deve, invece, attribuirsi alla ricorrente il diritto di percepire l'intera somma a titolo di assegno unico (Cass. Civ., Sez. I, ord. 22.02.2025 n. 4672 << L'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.>>). Al riguardo, occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, mentre in caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. Tuttavia, in caso di affidamento condiviso del minore, laddove il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso un genitore, può essere stabilito che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento (cfr. Cass. cit.). Orbene, nel caso di specie, è stata disposta la residenza prevalente della figlia presso la madre ed è evidente che quest'ultima attui un maggiore mantenimento diretto della bambina e attenga alle sue quotidiane esigenze in maniera continuativa unicamente per la distanza tra i luoghi di residenza, ritenendosi dunque equo attribuire alla stessa l'intera somma a titolo di assegno unico. Mantenimento in favore della moglie Deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di mantenimento per sé avanzata dalla , avendovi la stessa rinunciato in Pt_2 sede di prima udienza di comparizion Devono essere compiute le formalità di rito. In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, nata ad [...] il 02. C.F._2 Parte_2 he hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_1 conco 2016 nel Comune di NA (IS); b. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le Per_1
i di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
c. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, a la somma di € 250,00, oltre Parte_2 rivalutazione annual ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore;
Per_1 d. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
e. attribuisce a l'intera somma a titolo di assegno unico Parte_2 universale;
f. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente;
g. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (IS) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) Atto n. 3, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016; h. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6509/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
D' , nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
domiciliata in Battipaglia (SA) alla Via Udi
[...] dell'avv. Laura Landi che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iato in Salerno alla Via Velia n. 76 . OS IE che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 2 settembre 2024, , premesso Parte_2 di avere contratto matrimonio concordatario con in data 4 Controparte_1 settembre 2016 nel Comune di NA ( oniugale, era nata una figlia, (07.04.2021), chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 dal coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa di incompatibilità caratteriale con il coniuge e, pertanto, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale con conseguente venir meno dell' affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con la previsione dell'affidamento condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso di sè, e con la regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre, nonché con l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle la somma non inferiore a € 450,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e una somma per il proprio mantenimento. In data 17.09.2024, la ricorrente chiedeva l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c. con la previsione dell'autorizzazione al trasferimento della residenza della figlia minore nel Comune di Per_1
NA (IS) e alla conseguente iscrizione all'a uddetto Comune;
instaurato il contraddittorio con la controparte, il G.D. accoglieva il ricorso e regolamentava i tempi di permanenza di presso il padre. Per_1
Costituitosi tempestivamente nella fase , aderiva Controparte_1 alla domanda di separazione, pur contestando q to dalla moglie;
in particolare, chiedeva maggiori tempi di permanenza della bambina presso di sé e si opponeva alle richieste economiche avanzate dalla controparte.
2. In data 14 gennaio 2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato e, all'udienza del 3 luglio 2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Dalle contrapposte domande avanzate da entrambe le parti, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dall'insistenza nelle pretese attinenti alle statuizioni accessorie emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni della ricorrente risultano confermate dal resistente ed attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni accessorie. Affidamento della figlia minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilità genitoriale dando atto della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformità alle suddette richieste e in mancanza di criticità, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, , con residenza Per_1 prevalente presso la madre in NA (IS) Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un parziale accordo sui tempi di permanenza di presso il padre che qui si richiama integralmente Per_1
e che il Tribunale ratifi nto rispondente agli interessi della figlia minore tenuto conto della distanza tra i luoghi di residenza;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: PRIMA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO: A weekend alterni:
- un venerdì alle ore 12 (il padre andrà a prendere la bambina a scuola non appena avrà terminato il pasto in mensa coi compagni) fino al martedì dalle ore 17,00 in poi (le parti si incontreranno a Caianello); - l'altro venerdì dalla mattina fino al lunedì mattina (in entrambi i giorni le parti si incontreranno a Caianello 9:30-10:00) DURANTE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO: Quando frequenterà la scuola dell'obbligo (a cui sarà iscritta a 5 o 6 anni, Per_1
a secon alutazione degli insegnanti) il papà prenderà con sé la figlia a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola, fino alle 19 della domenica nel primo fine settimana e nell'altro la piccola verrà condotta a Caianello dalla mamma dopo la scuola ed ivi verrà riportata dal padre alle ore 17 di domenica. Resta ferma la possibilità di recarsi dalla figlia anche di pomeriggio, purché previo accordo con la madre. FESTIVITA' NATALIZIE: dividerà le vacanze tra i due genitori alternando Per_1 col padre, da pomerigg eriggio, un anno dal 23 al 30 dicembre ed il successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio. FESTIVITA' PASQUALI: Il periodo di festività pasquali (per non dare disagio a
, che sarebbe costretta a farsi Pasqua in auto) sarà alternato per intero Per_1
i presso ciascun genitore. Il 2025 è toccata al padre. Dopo le festività, riprenderà l'alternanza col genitore diverso da chi ha goduto il periodo di festa. PERIODO ESTIVO Giugno: L'ultima settimana di giugno col padre e seguendo l'alternanza dei weekend secondo calendario, gli ultimi due weekend alla madre se quello precedente alla “settimana del padre” capitasse a quest'ultimo. Luglio: Dal 30 giugno al 15 luglio con la madre;
Dal 16 luglio al 2 agosto col padre (sì da partecipare al Festival del cinema e festeggiare l'onomastico col nonno paterno a ) Persona_2
Agosto: D mpreso - agosto con la madre. A seguire, dal 18 agosto col padre fino al primo settembre. PONTI DI FESTIVITA' SCOLASTICHE Se il weekend di alternanza capiterà a ridosso di un ponte scolastico, il periodo di permanenza ingloberà anche i giorni del “ponte” a beneficio del genitore a cui capita l'alternanza. Se sarà a favore del padre, questi riaccompagnerà la bambina nel pomeriggio precedente al ritorno a scuola. COMPLEANNO a) I compleanni dei genitori non avranno rilevanza, saranno festeggiati quando la figlia sarà con loro secondo l'andamento del calendario di alternanza;
b) Il compleanno di possibilmente vedrà la partecipazione di entrambi i Per_1 genitori. Sarà feste scuola se sarà giorno infrasettimanale, oppure col genitore con cui si trova secondo l'alternanza. Parte_3 ciperà alle cerimonie delle persone di ciascun ramo familiare e
[...] significativo, contenendo al minimo i giorni di spostamento. Ovviamente a seguito di questi eventi, cambierà l'alternanza se capitasse in un weekend dell'altro genitore. Tanto premesso, resta soltanto da valutare la richiesta avanzata dal resistente di trascorrere con la figlia un terzo week end quando la stessa inizierà a frequentare la scuola dell'obbligo in ragione dell'impossibilità di tenere con sé la bambina nei giorni infrasettimanali. Al riguardo, in ossequio al principio della bigenitorialità nell'interesse della figlia minore, il Tribunale ritiene equo prevedere che, quando inizierà a Per_1 frequentare la scuola dell'obbligo, il padre potrà vedere e te sé la figlia minore presso il luogo di residenza di quest'ultima un terzo fine settimana ma a mesi alterni, accordandosi con la madre all'inizio del mese tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e di quelle lavorative dei genitori. Mantenimento della figlia minore In merito al mantenimento della figlia minore, deve premettersi che la ricorrente ha richiesto la previsione della somma di € 450,00 per il mantenimento di
, oltre al 70% delle spese straordinarie e con la ripartizione al 50% Per_1 orto a titolo di assegno unico, mentre il resistente ha manifestato la disponibilità di corrispondere € 250,00 tenuto conto delle spese da affrontare per incontrare la figlia. Al riguardo, deve rilevarsi che, all'udienza di comparizione, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé e il resistente ha dichiarato di lavorare nella polizia penitenziaria con una retribuzione di circa € 1.700,00 al mese al netto degli accessori (cfr. verbale di udienza); dalla documentazione reddituale depositata, risulta che la ricorrente è stata di recente assunto con contratto a tempo determinato e che il resistente ha percepito un reddito imponibile di circa € 29.200,00 nell'anno 2021, di circa 30.800,00 nell'anno 2022 e di circa € 32,300,00 nell'anno 2023 e percepisce un retribuzione netta mensile di circa € 1700,00 mensili (cfr. documentazione in atti). Orbene, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, del mantenimento diretto della figlia da parte del padre in virtù dei disposti tempi di permanenza e delle spese di viaggio, vitto e alloggio che lo stesso dovrà sostenere e considerate le esigenze della bambina in relazione alla sua età, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a i € 250,00, oltre rivalutazione annuale Parte_2 secondo gli lo di mantenimento della figlia minore , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte , scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) per la figlia, da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Deve, invece, attribuirsi alla ricorrente il diritto di percepire l'intera somma a titolo di assegno unico (Cass. Civ., Sez. I, ord. 22.02.2025 n. 4672 << L'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.>>). Al riguardo, occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, mentre in caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. Tuttavia, in caso di affidamento condiviso del minore, laddove il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso un genitore, può essere stabilito che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento (cfr. Cass. cit.). Orbene, nel caso di specie, è stata disposta la residenza prevalente della figlia presso la madre ed è evidente che quest'ultima attui un maggiore mantenimento diretto della bambina e attenga alle sue quotidiane esigenze in maniera continuativa unicamente per la distanza tra i luoghi di residenza, ritenendosi dunque equo attribuire alla stessa l'intera somma a titolo di assegno unico. Mantenimento in favore della moglie Deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di mantenimento per sé avanzata dalla , avendovi la stessa rinunciato in Pt_2 sede di prima udienza di comparizion Devono essere compiute le formalità di rito. In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, nata ad [...] il 02. C.F._2 Parte_2 he hanno contratto matrimonio CodiceFiscale_1 conco 2016 nel Comune di NA (IS); b. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore,
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le Per_1
i di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
c. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, a la somma di € 250,00, oltre Parte_2 rivalutazione annual ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore;
Per_1 d. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
e. attribuisce a l'intera somma a titolo di assegno unico Parte_2 universale;
f. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente;
g. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (IS) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) Atto n. 3, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016; h. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi