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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3307/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
5559/2020 del Tribunale di Napoli, depositata in data 01.09.2020, vertente
TRA
, (P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo Procuratore Speciale Avv. rapp.ta e difesa Parte_2
dall'Avv. Giovanni Solinas (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del procuratore ad negotia Dott.ssa rapp.ta e difesa Controparte_2
dall'Avv. Tonio Magnotti (C.F. ) C.F._2
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Pagina 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2018, la
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_1
la chiedendone la condanna alla restituzione Controparte_3
della somma complessiva di € 8.676,00 (pari all'importo di otto assegni di traenza non trasferibili), oltre al risarcimento dei danni, basando la propria pretesa sulla responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.), extracontrattuale (artt. 2043 e 2049 c.c.) e sulla violazione dell'art. 43 della
Legge Assegni.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che, in base a una convenzione per il servizio di liquidazione sinistri, aveva ordinato al proprio istituto di credito (Banco Popolare) l'emissione di otto assegni di traenza, muniti di clausola di intrasferibilità tramite punzonatura. Questi assegni, per un totale di € 8.676,00, erano destinati a otto beneficiari specifici tra cui: Di , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, Neverending Sas, CP_7 Controparte_8 Controparte_9
,
[...] Controparte_10
L'attrice asseriva che i titoli, spediti tramite servizio postale agli aventi diritto, erano stati indebitamente sottratti, alterati e incassati da un soggetto non legittimato, tale , presso la banca convenuta ( Persona_1 [...]
. A causa di questo incasso illecito, si Controparte_3 CP_1
dichiarava costretta a eseguire nuovi pagamenti in favore dei beneficiari
Pagina 2 originari e produceva, a riprova, il dettaglio dei titoli trafugati e le copie delle dichiarazioni/ordinativi di nuovo pagamento.
La inoltre ribadiva che le modificazioni presenti sugli assegni CP_1
(come le abrasioni anomale del supporto cartaceo e il nome del falso prenditore dattiloscritto con carattere diverso) erano rilevabili ictu oculi e avrebbero dovuto indurre in sospetto l'operatore di sportello bancario all'atto della verifica dei titoli stessi.
Riguardo al danno, sosteneva che il pregiudizio patrimoniale CP_1
non si identificasse solo nel doppio pagamento, ma soprattutto nell'indebito utilizzo della provvista;
infatti, il pagamento irregolare lasciava intatta la situazione debitoria verso i reali beneficiari, integrando di per sé un danno risarcibile.
Con comparsa di risposta del 12 dicembre 2018, si costituiva in giudizio la quale negava l'esistenza di alterazioni Controparte_3
palesi sugli assegni e eccepiva la responsabilità esclusiva o concorrente di per l'incauto invio degli assegni a mezzo posta semplice non CP_1
assicurata. In particolare, contestava la fondatezza della domanda attorea adducendo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e/o difetto di interesse ad agire della attrice, affiancata dalla richiesta di dichiarare l'intervenuta presunzione assoluta di pagamento ai sensi dell'Accordo
Interbancario. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza e l'accertamento della esclusiva responsabilità di CP_1
nell'accadimento dei fatti, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per l'omessa tempestiva comunicazione di furto o smarrimento e in estremo subordine chiedeva accertarsi il concorso di colpa di ex art. CP_1
1227, comma 1, c.c. a causa dell'invio dei titoli a mezzo posta ordinaria, al
Pagina 3 fine di limitare l'entità del danno richiesto, concludendo per la vittoria di spese e competenze.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5559/2020 pubblicata il 01.09.2020, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la convenuta al pagamento in favore della società attrice di € 4.388,00, oltre rivalutazione secondo Istat dal 22/06/2012 fino alla pronuncia, oltre interessi legali su ciascuna somma via via rivalutata dal 22.6.2012 alla pronuncia, ed oltre ancora interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
nonché a rimborsare all'attrice le spese del giudizio liquidate in € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Garau.
Con atto ritualmente notificato in data 29.9.2020, Controparte_3
impugnava la sentenza suddetta sulla base dei motivi di appello così
[...]
rubricati:
- A. ES E/O RO MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
NULLITA' DELLA CTU;
- B. RO VALUTAZIONE IN ORDINE AI RISULTATI DELLA
CTU;
- C. RO MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ECCEZIONI DI
LEGITTIMAZIONE E/O INTERESSE AD AGIRE IN CAPO AD
CP_1
- D. RO MOTIVAZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CAUSA:
LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE DEI TITOLI E LA
PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PAGAMENTO DI CUI
ALL'ACCORDO INTERBANCARIO;
- E. RO VALUTAZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CAUSA:
L'OMISSIONE DI OGNI AVVERTENZA AL SISTEMA BANCARIO
Pagina 4 DELLA SOTTRAZIONE DEI TITOLI E L'OMESSO TEMPESTIVO
BLOCCO DEI TITOLI;
- F. LA CORRETTA DILIGENZA TENUTA DALLA BANCA NELLA
FASE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIO CLIENTE;
- G. RO DELLE SPESE LEGALI. CP_11
Concludeva il gravame rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via principale: A) in riforma totale o parziale, anche per i motivi indicati nel presente atto d'Appello, della sentenza n. 5559/2020 – rep.
8020/2020 del 1 settembre 2020– del Tribunale di Napoli, emessa dal
Giudice Dottor Ettore Pastore Alinante in data 26 agosto 2020, pubblicata in data 1 settembre 2020 e notificata in data 1 settembre 2020, che ha deciso la causa RG n. 25843/201, accertare e dichiarare, anche per i motivi sopra indicati, la carenza di interesse ad agire e/o difetto di legittimazione attiva in capo a e, comunque, Controparte_1
l'infondatezza delle domande svolte (nessuna esclusa) da in CP_1
primo grado, con ogni effetto di legge, e con riserva di domanda di ripetizione di quanto dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza;
in via subordinata: B) sempre previa riforma totale o parziale della Sentenza di primo grado e comunque, in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate da Parte_1
anche in primo grado rigettarsi, anche ai sensi dell'art. 1227, 2°
[...]
comma c.c. e, comunque, per i motivi esposti in narrativa, ogni domanda azionata nei confronti di , in quanto infondata Controparte_3
in fatto e diritto e, comunque, in ogni caso accertare l'esclusiva responsabilità di nell'accadimento dei fatti, Controparte_12
con ogni effetto di legge, e con riserva di domanda di ripetizione di quanto
Pagina 5 dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza;
In via ulteriormente subordinata: C) sempre in riforma totale o parziale della Sentenza di primo grado e comunque, in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate da anche in primo Controparte_3
percentuale maggiore rispetto a quella già riconosciuta dal Tribunale di
Napoli, di Unipolsai grado accertato il concorso di colpa, anche ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c per una Assicurazioni Spa, nell'accadimento dei fatti limitare l'entità del danno lamentato, con ogni effetto di legge, e con riserva di domanda di ripetizione di quanto dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza.
In via istruttoria: - si chiede l'acquisizione agli atti d'ufficio degli originali assegni oggetto di causa già acquisiti agli atti del fascicolo di primo grado ed ancora oggi custoditi presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli.
In ogni caso:- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio ed in subordine - in accoglimento gravame (G) - Voglia la l'Ill.ma Corte adita rideterminare le spese legali erroneamente liquidate dal Tribunale di Napoli a favore di CP_1
applicando la decurtazione del 50% conseguente alla riconosciuta soccombenza di in primo grado”. CP_1
Con comparsa di risposta in appello del 29 dicembre 2020, si costituiva la che proponeva contestuale istanza di Controparte_1
remissione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. per la proposizione di appello incidentale, rilevando che:
- non vi era prova che gli otto assegni fossero ab origine intestati ai beneficiari indicati in citazione e non al soggetto che li ha negoziati,
; Persona_1
Pagina 6 - nessun messaggio di “impagato” era pervenuto alla appellata per cui l'estinzione degli assegni diveniva definitiva con esclusione di ogni prova contraria e preclusione di ogni possibilità per la banca negoziatrice di richiedere lo storno dell'importo accreditato al proprio cliente e di conseguenza, la responsabilità (se esistente) sarebbe ricaduta sulla banca trattaria (Banco Popolare/PM), unico soggetto obbligato nei confronti di
CP_1
- la diligenza del “buon banchiere” (o “bancario medio”) non impone l'uso di “particolari attrezzature strumentali o chimiche” giacché l'alterazione, per fondare la responsabilità, deve essere visibile “ictu oculi” ma nel caso che ci riguarda le alterazioni, se presenti, non erano rilevabili ad occhio nudo;
- la CTU doveva ritenersi nulla sia per aver basato le proprie conclusioni sulla “Circolare ABI del 2010” che non era stata prodotta ritualmente dalle parti e che non costituisce dato normativo, sia per aver indicato come necessario l'utilizzo della lampada di Wood presupponendo si tratti di
“strumentazione semplice” di cui la banca poteva facilmente dotarsi assunto che invece l'orientamento di legittimità esclude;
- la non aveva utilizzato mezzi idonei (raccomandata o CP_1
assicurata) per evitare lo smarrimento o la sottrazione dei titoli che risultavano spediti tramite servizio posta ordinario. Questo comportamento imprudente, pur trattandosi di assegni non trasferibili, era da valutarsi quale
“esclusiva fonte del fatto lamentato” o quantomeno come un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., in quanto esponeva volontariamente al rischio superiore quello consentito dalla comune prudenza.
Concludeva chiedendo in via preliminare la remissione in termini per proporre appello incidentale, nonché in via principale il rigetto di tutti i
Pagina 7 motivi di gravame proposti dalla appellante poiché infondati in fatto ed in diritto.
Alla prima udienza di comparizione del 3.6.2021 la Corte autorizzava la rimessione in termini la per la proposizione dell'appello CP_1
incidentale. Con memoria integrativa depositata il 15 novembre 2021, la impugnava in via incidentale la prefata Controparte_1
sentenza di primo grado articolando un unico motivo di gravame così rubricato:
1.RO INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICANTE IN
ORDINE ALL'INCIDENZA CAUSALE DELL'INVIO A MEZZO
POSTA ORDINARIA.
INDICAZIONI DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO RILEVANZA AI FINI
DELLA DECISIONE IMPUGNATA IN VIA INCIDENTALE CON
RIFERIMENTO AL CAPO 1).
Specificamente chiedeva la parziale riforma della impugnata sentenza al fine di accertare l'esclusiva o maggioritaria responsabilità di
[...]
Tale pretesa si basava sull'accertamento della Controparte_3
grossolana contraffazione dei titoli ad opera della CTU, per cui l'incasso in frode si sarebbe potuto evitare se la Banca avesse assolto le proprie obbligazioni con la diligenza dovuta in sede di negoziazione (art. 43 Legge
Assegni art. 1176 co. 2 c.c.).
Rassegnava infine le seguenti conclusioni, chiedendo in via preliminare l'accoglimento del gravame in parziale riforma della sentenza impugnata al fine di accertare la esclusiva o maggioritaria colpa di , Controparte_3
per i fatti di cui è causa, e per l'effetto ulteriormente condannare quest'ultima: “ 1) a risarcire in favore della l'ulteriore 50% CP_1
Pagina 8 dell'importo facciale degli assegni pari ad € 4.388,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'incasso in frode al soddisfo, ovvero
l'ulteriore minor o maggiore importo che verrà ritenuto di giustizia;
2) a rimborsare le spese di ctu anticipate dalla pari ad € 624,00; 3) CP_1
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello principale risulta fondato solo in relazione al capo della sentenza relativa alle spese di primo grado ed in tali limiti deve essere accolto, mentre l'appello incidentale deve essere interamente respinto.
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha denunciato l'errore del Tribunale consistito nel non aver dichiarato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio. L'eccezione si fonda sul rilievo che la CTU aveva basato la propria relazione su documentazione mai ritualmente depositata dalle parti, e cioè la “Circolare ABI del 2010” dalla quale ha desunto la necessità di munirsi di una lampada di Wood. Si fa rilevare, in particolare, che tale documento non ha natura normativa e che l'acquisizione aliunde di atti e documenti che potevano essere prodotti dalla parte attrice configura una sostituzione impropria del CTU all'onere probatorio della parte, in violazione del principio del contraddittorio.
La censura è irrilevante perché superata dalle ragioni poste a base della presente decisione, come di seguito illustrate, che prescindono dall'obbligo
Pagina 9 di utilizzare la lampada di Wood e, quindi, di rispettare la suddetta
Circolare.
2. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure per aver valorizzato i risultati della CTU, secondo cui l'alterazione dei titoli era riscontrabile mediante l'uso di una “semplice lampada di Wood”
(luce UV). L'appellante, nello specifico, insiste sulla circostanza che la diligenza richiesta (quella dell'accorto banchiere ex art. 1176, comma 2,
c.c.) impone la rilevabilità dell'alterazione “ictu oculi” e l'uso della lampada di Wood esula da tale diligenza, in quanto richiederebbe una competenza specifica e strumentazione qualificata che non è richiesta al bancario medio. A sostegno di tale deduzione, sono state citate pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 12379/2017 e Cass. n. 1377/2016) che escludono la responsabilità della banca se le alterazioni sono riscontrabili solo tramite l'ausilio di strumentazione ottica o lampade UV.
In merito all'analisi tecnica, si è opposto anche che, sebbene la CTU avesse riscontrato l'alterazione del nome del beneficiario e dell'importo in lettere, quest'ultimo dato non era stato contestato da e poiché entrambi CP_1
gli elementi (nome e importo in lettere) presentavano le stesse caratteristiche (anche di abrasione del supporto cartaceo), la logica conseguenza era che nessun elemento fosse stato alterato successivamente alla compilazione iniziale. Inoltre, la CTU non era riuscita a indicare il nominativo precedente all'asserita alterazione, smentendo così la presunta contraffazione.
La censura è infondata e non va accolta per quanto appresso si dirà.
La responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di un assegno non trasferibile alterato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, Legge Assegni, è di natura contrattuale e richiede la prova liberatoria di aver agito con la
Pagina 10 diligenza qualificata dell'operatore professionale. Il controllo esigibile va oltre il mero esame superficiale, dovendo includere un “attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto” in possesso di “comuni cognizioni teorico/tecniche”, ovvero pure in forza di
“mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo”. L'esonero si verifica solo se la falsificazione è riscontrabile esclusivamente tramite “attrezzature tecnologiche sofisticate”
(cfr. Cass. n. 6513/2014).
Nel caso di specie, come accertato in primo grado e confermato dalle indagini tecniche del c.t.u., gli assegni presentano tutti delle alterazioni che sono state osservate con luce naturale ed artificiale.
In primo luogo, il CTU ha specificamente osservato che il supporto cartaceo dei titoli in esame, valutando a seguito di osservazione tattile la zona dove viene riportato l'importo in lettere e il beneficiario, risulta ruvido e poroso con evidenti segni di abrasione e sgualciture, caratteristiche che non si riscontrano in nessun'altra sezione del titolo (a riconferma di ciò anche il CTP evidenzia abrasione della microstampa di fondo degli assegni in esame effettuata attraverso ripresa in fotomacrografia a forte ingrandimento eseguita con rapporto 4:1).
Anche l'osservazione dei titoli con luce artificiale, ossia una lampada da scrivania, strumentazione presente in qualsiasi ambiente lavorativo qualificato o meno al rilevamento tecnico di alterazione cartacea, presentava segni visibili di abrasione. In particolare, è stato rilevato anche che l'importo in cifre è stato scritto con un inchiostro diverso rispetto a quello dell'importo in lettere ed a quello del beneficiario, e l'abrasione che interessa le lettere risulta “evidente”. Inoltre, risulta “visibile” che il substrato cartaceo che interessa l'area dell'importo scritto in lettere e del
Pagina 11 beneficiario non risulta omogeneo e liscio ma risulta sbiadito rispetto al restante substrato cartaceo.
La rilevazione di dette anomalie, quindi, non richiedeva necessariamente l'utilizzo di una lampada di Wood, che avrebbe solo agevolato la percezione dell'alterazione, e ciò rende superfluo, come sopra anticipato,
l'esame della prima censura degli appellanti in ordine all'acquisizione da parte del c.t.u. della Circolare ABI 2010 che avrebbe prescritto agli istituti di credito di munirsi della lampada suddetta.
I risultati sopra raggiunti dimostrano allora, in modo inequivocabile, che la modifica apportata al supporto cartaceo non era occulta ma palesemente percepibile, non solo tramite una lampada di Wood ma anche sulla base di un'osservazione tattile e con una lampada da scrivania. In altri termini,
l'operatore di sportello bancario, esercitando la diligenza minima richiesta anche in termini di osservazione tattile (“gli occhi del cassiere sono i polpastrelli”) e visiva in condizioni di luce artificiale (ordinariamente presente in banca), avrebbe potuto rilevare la discontinuità e la ruvidità del supporto cartaceo alterato.
L'omissione di un simile accertamento, basato su sensi comuni e strumenti di illuminazione basilari (luce artificiale da scrivania), configura la colpa sufficiente a far sorgere la responsabilità della Banca.
Invero, la responsabilità ex art. 43 Legge assegni dell'ente negoziatore, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, non ha carattere speciale assimilabile ad una forma di responsabilità oggettiva, ma rientra nell'ambito della ordinaria responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio ordinario di cui all'art. 1218 cc.
Pagina 12 Ne consegue che alla banca negoziatrice è consentito fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile con la sola precisazione che la stessa - essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art, 1176 comma 2 c.c. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta da parte dell'accorto banchiere (cfr.
Cass. civ. n. 24905 del 21.08.2023). Di conseguenza lo stato soggettivo della mera buona fede non è sufficiente ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso che ci occupa, ritiene la Corte che, sulla base dei rilievi innanzi esposti, l'appellante non solo non abbia fornito la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile, ma neanche ha dimostrato, onde andare esente da ogni responsabilità anche per colpa lieve, di aver avuto, nel pagamento degli assegni per cui è causa, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 comma 2 cc.
Invero, il mancato riscontro delle alterazioni rilevabili tramite esame tattile e con luce artificiale da parte dell'operatore di banca configura, come già evidenziato, una colpa quantomeno lieve nell'adempimento delle obbligazioni professionali, in quanto l'operazione di porre il titolo in controluce per verificare possibili alterazioni del materiale cartaceo rientra nella diligente esigibile al cassiere di Pt_3
In definitiva, potrebbe condividersi l'assunto secondo cui la disponibilità e l'uso della lampada di Wood non possono essere richiesti ai dipendenti della banca che riceve il titolo (cfr. Cass. 26/01/2016, n.1377; 12/11/2008,
n.27008) e che, quindi, essi non siano tenuti a disporre di particolari
Pagina 13 attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Tuttavia, in considerazione della natura dell'attività esercitata e dell'obbligo di verifica visiva e tattile di quanto esibito, deve ritenersi che l'appellante non abbia provato né che la manomissione degli assegni negoziati non fosse rilevabile in base alla diligenza media riferibile ai dipendenti addetti allo sportello, nè, di conseguenza, l'impossibilità oggettiva della prestazione da parte dell'operatore che, con la dovuta avvedutezza, avrebbe ben potuto dubitare della genuinità dei relativi titoli per una verosimile alterazione dell'importo e/o dell'indicazione del beneficiario.
2.1 Sotto altro aspetto, come esattamente osservato da parte appellata, va evidenziato che la stessa persona ( ) si era presentata per Persona_1
incassare, l'8 giugno 2012, due assegni di traenza emessi dal medesimo soggetto e tratti dalla stessa banca;
anche nei giorni successivi dal 15 al 22 giugno, il si era presentato nuovamente ad incassare altri tre Per_1
assegni di traenza al giorno, sempre emessi dallo stesso soggetto, nel medesimo giorno e tratti sulla stessa banca. In totale otto assegni di traenza, tutti presentati dal Mandato ed emessi dalla stessa banca in un luogo lontano da quello dell'incasso.
Non può trascurarsi allora di considerare, nella prospettiva di allertare l'operatore bancario, le caratteristiche “sospette” dei titoli negoziati, costituiti da assegni di traenza presentati dalla stessa persona in un brevissimo lasso temporale per il pagamento in un luogo lontano da quello di emissione dei titoli.
La compresenza di tutti gli elementi sopra descritti doveva già di per sé ingenerare nella banca quantomeno un ragionevole dubbio sulla genuinità degli assegni, posto che l'istituto bancario era certamente tenuto ad
Pagina 14 attenersi ai criteri prudenziali sopra richiamati, prestando la massima attenzione possibile anche ai soli dubbi che potevano porsi sull'autenticità dei titoli.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
3. Con il terzo motivo di gravame si denuncia l'errore del Tribunale nel non aver accertato la carenza di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione attiva di L'appellante assume che la CP_1 CP_1
non abbia fornito alcuna prova di due elementi essenziali per la sussistenza del danno: 1) che i titoli fossero originariamente intestati a soggetti diversi rispetto al negoziatore;
2) che abbia subito un Persona_1 CP_1
danno effettivo avendo dovuto eseguire un “secondo pagamento” ai legittimi beneficiari (danno legato all'indebito utilizzo della provvista).
Inoltre, ha evidenziato una discrasia tra l'importo di uno degli assegni contestati (€ 930,00) e l'importo del presunto secondo pagamento (€
1.279,00) in favore dello stesso beneficiario ( ). CP_7
La suddetta censura non risulta meritevole di accoglimento.
Il pregiudizio patrimoniale sofferto dalla non è legato tanto alla CP_1
ripetizione del pagamento, bensì all'erronea negoziazione che ha lasciato
“intatta la situazione debitoria” nei confronti dei legittimi beneficiari. Il pagamento a ha comportato l'indebito utilizzo della Persona_1
provvista, causando un danno risarcibile di per sé, a prescindere dalla prova dell'effettivo “secondo pagamento”. L'onere di provare l'esistenza del danno incombe sul danneggiato (art. 2697 c.c.), ma tale prova è soddisfatta dall'allegazione e dal riscontro dell'indebito pagamento su provvista destinata a terzi.
Al riguardo, la Suprema Corte aveva in passato affermato che “Il danno per
l'emittente l'assegno si determina proprio perchè, dall'inadempimento delle
Pagina 15 specifiche regole poste dall'art. 43 Legge Assegni (R.D. 21 dicembre 1933,
n. 1736), la banca girataria per l'incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente” (Cassazione civile sez. I, 04/08/2016, n.
16332; Cassazione civile sez. I, 17/05/2000, n.6377). Di recente, la
Cassazione ha ribadito tale orientamento affermando che “Nel caso dell'assegno di traenza pagato dalla banca negoziatrice a persona diversa dal prenditore il danno consegue alla perdita delle risorse che erano state rese disponibili per costituire la necessaria provvista presso l'istituto di credito che aveva autorizzato il beneficiario a sottoscrivere il titolo. Al fine di individuare la responsabilità di cui all'art. 43, comma 2, r.d. n.
1736/1933 non occorre, quindi, la prova del rinnovo del pagamento da parte dell'emittente o di chi aveva costituito la provvista, essendo invece sufficiente che risulti dimostrato l'addebito a questi ultimi dell'importo dell'assegno pagato dalla banca negoziatrice in favore di un soggetto che non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario, nei confronti del quale la banca emittente o il terzo che abbia costituito la provvista rimangono ancora obbligati” (Cassazione civile sez. I, 16/06/2022, n.19443).
Quanto alla prova dell'originaria intestazione, il Tribunale ha correttamente rilevato che la banca non contesta che i titoli illecitamente incassati fossero stati emessi su provvista fornita da ciò è anche comprovato dal CP_1
fatto che l'istante era in possesso delle copie dei titoli poi contraffatti e dei dettagli degli ordinativi di pagamento inoltrati alla banca emittente. Tali circostanze consentono di affermare che è legittimata ad CP_1
agire per il ripristino della provvista, per cui la contestazione sulla mancata produzione della matrice dell'assegno o di una denuncia/querela da parte
Pagina 16 dei beneficiari non è sufficiente a superare la presunzione id quod plerumque accidit che i titoli fossero provenienti dalla Compagnia
Assicuratrice, a prescindere dall'esatta identificazione degli effettivi beneficiari originari dei titoli che, comunque, dovevano essere pagati da
CP_1
Infine, la discrasia di importo per l'assegno (€ 930,00 CP_7
contro € 1.279,00 del secondo pagamento) è stata correttamente considerata dal Tribunale, limitando il risarcimento al quantum del titolo falsificato (€
930,00).
Anche tale doglianza relativa alla prova del danno da indebito utilizzo della provvista deve essere quindi rigettato.
4. Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che la sentenza sia inficiata da un errore oggettivo nel ritenere che la questione della presunzione assoluta di pagamento non si ponga per i titoli negoziati tramite check-truncation. Invero l'accordo interbancario prevede esplicitamente l'obbligo, anche per la procedura di check-truncation, di inviare la comunicazione di mancato pagamento (impagato) entro il terzo giorno lavorativo successivo al regolamento di compensazione, da cui la mancata ricezione di tale comunicazione comporta una presunzione assoluta di regolarità del titolo. La Banca trattaria (Banco Popolare/PM), non avendo inviato comunicazione di impagato, ha impedito all'attuale negoziatrice di non accreditare le somme al proprio correntista. La responsabilità del pagamento deve quindi ricadere esclusivamente sulla trattaria, in quanto solo quest'ultima, che aveva generato materialmente il titolo (inserendo il nome del beneficiario), poteva accorgersi dell'asserita discrasia e segnalare l'impagato. Pertanto, si sostiene che la mancata comunicazione assicura il titolo non contestabile, imponendo di rendere
Pagina 17 disponibili le somme al cliente dal quarto giorno, conformemente all'art. 120, comma 1, D. Lgs. 385/1993.
Anche tale gravame non merita accoglimento per le regioni che seguiranno.
La Corte aderisce all'orientamento secondo cui il regime di responsabilità per la verifica del titolo non può essere trasferito interamente dalla negoziatrice ( ) alla trattaria (Banco PM) per il solo fatto Controparte_3
che sia stata adottata la procedura di check-truncation.
La banca negoziatrice risulta l'unico soggetto che detiene materialmente il titolo e grava su di essa l'obbligo di verifica della regolarità sostanziale del titolo e l'identificazione del presentatore. All'epoca dei fatti, il flusso informatico trasmesso tramite sistema check-truncation dalla negoziatrice alla trattaria (PM) conteneva esclusivamente il numero dell'assegno,
l'ABI e il CAB, e non il nominativo del beneficiario (così come previsto prima della riforma del 2016, a seguito della quale è stato aggiunto l'ulteriore elemento del nominativo prima omesso). La trattaria era, quindi, materialmente impossibilitata a rilevare l'alterazione sul nominativo del destinatario, elemento cruciale della contraffazione. Pertanto, l'eventuale
“impagato"” (che fa cessare gli effetti del troncamento) avrebbe dovuto essere sollevato da , che era l'unico soggetto in grado di Parte_1
effettuare il controllo strumentale/visivo/tattile, come sopra chiarito esaminando i motivi di gravame.
Al riguardo, deve condividersi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati, non rileva la procedura di c.d. "check truncation", la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, il che rende di per sé irrilevante la mancata informazione in
Pagina 18 favore del cliente, da parte della banca mandataria, in ordine all'avvenuta adozione di tale procedura di pagamento (Cassazione 07/11/2022,
n.32706).
Nel caso in esame, dunque, l'omessa comunicazione di mancato pagamento da parte di PM (che non era nella condizione materiale di poter esaminare i titoli in oggetto nella piena ed esclusiva disponibilità della negoziatrice) non può esimere la parte appellante dalla responsabilità per aver omesso la diligenza qualificata alla negoziazione (rilevabilità strumentale dell'alterazione) nella liquidazione dei titoli a soggetto non legittimato.
5. Con il quinto motivo di appello viene contestata la decisione del Giudice di primo grado che ha escluso la responsabilità di per l'omessa CP_1
denuncia di smarrimento o furto dei titoli. L'appellata avrebbe così aggravato la propria posizione non fornendo la prova liberatoria (ad esempio, tramite distinte d'invio o denunce/querele) di quando i titoli fossero stati inviati e poi successivamente smarriti, sottratti o trafugati. Tale tralasciata comunicazione tempestiva da parte di o della banca CP_1
trattaria, prima della negoziazione avvenuta in tre distinte operazioni (8, 15
e 22 giugno), sarebbe considerata la fonte esclusiva o concausale dei danni lamentati producendo responsabilità concorsuale ex art. 1227 co. 2 c.c..
Anche tale censura è infondata per carenza di prova liberatoria in capo all'appellante.
Il principio di diritto espresso dall'art. 1227, comma 2, c.c. (danno che il creditore avrebbe potuto evitare) richiede che il danneggiato avesse avuto la possibilità di evitare o ridurre il danno ma, nella fattispecie de qua,
l'onere di provare che fosse venuta a conoscenza della CP_1
sottrazione dei titoli in tempo utile per consentirne il blocco ricade esclusivamente sull'appellante.
Pagina 19 La ha allegato, nel corso del giudizio di primo grado, di essere CP_1
venuta a conoscenza della sottrazione solo successivamente all'avvenuta contraffazione e negoziazione degli stessi, ovvero quando i legittimi beneficiari l'avevano contattata per richiedere i secondi pagamenti. Codesti secondi pagamenti sono stati eseguiti a far data dal luglio 2012, con l'ultimo riscontrato in ottobre 2012 quando la Compagnia Assicuratrice è venuta a conoscenza dell'incasso in frode e l'importo già accreditato sul conto del contraffattore. Quindi, in assenza di prova, da parte dell'appellante, del momento esatto in cui abbia avuto CP_1
anteriormente la conoscenza certa della sottrazione, non è possibile addebitare alla traente stessa una colpa per l'omessa comunicazione tempestiva di smarrimento o furto dato che non vi era alcuna possibilità di conoscere l'esatto momento in cui gli assegni fossero stati illegittimamente trafugati.
6. Sebbene il Tribunale non avesse ascritto una responsabilità diretta per l'identificazione del beneficiario dei titoli, parte appellante attraverso il sesto motivo di gravame ha ritenuto necessario riaffermare l'assenza di censura sul proprio operato indicando specificamente che i titoli non sono stati negoziati allo sportello da un presentatore occasionale, ma versati sul conto corrente di , un cliente correntista della che il Persona_1 Pt_3
cliente è stato correttamente identificato nel rispetto della normativa vigente (art. 19 D. Lsg.vo 231/2007) e che sia stata anche effettuata adeguata verifica che i documenti non fossero rubati o smarriti, tramite consultazione dell'apposito archivio del Ministero dell'Interno. Ebbene, ad avviso dell'appellante, sarebbe stato rispettato l'obbligo di diligenza previsto ex art. 43 L.A. che non impone “obblighi investigativi” o accertamenti tecnici su documenti d'identità una volta verificata la loro
Pagina 20 autenticità. Inoltre, in tale punto di gravame viene richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 9769/2020) per evidenziare la condotta imprudente di nell'invio tramite servizio di posta CP_1
ordinaria dei titoli, circostanza che ha determinato un aggravamento della posizione della appellata.
Tale deduzione non merita accoglimento ed andrà quindi rigettata.
La Corte osserva che la responsabilità della banca negoziatrice non dipende primariamente dal grado di affidabilità del correntista, bensì dal rispetto della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., nell'esame della regolarità oggettiva del titolo presentato all'incasso.
Il Tribunale non ha addebitato la colpa a parte appellante per l'identificazione del negoziatore del titolo, ma, come già ribadito in precedenza, per la negligenza nell'omesso controllo delle alterazioni cartolari. In questo contesto, il fatto che fosse correntista e Persona_1
che i suoi documenti non fossero contraffatti e ritenuti falsi non funge da prova liberatoria. L'obbligo del banchiere si estende alla verifica delle alterazioni del titolo medesimo come più volte stabilito sul punto, già nel rigetto del secondo motivo di appello e per il quale questa Corte ritiene superfluo ripetersi. Per cui si ribadisce l'omissione di accertamento, basato su sensi comuni e strumenti di illuminazione basilari che configurano ineludibilmente la colpa della Banca negoziatrice. L'eventuale affidabilità
o la qualità di correntista del presentatore non poteva, e non Persona_1
doveva, esonerare il negoziatore dall'obbligo di diligenza nell'osservazione del titolo di credito presentato.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato in quanto la responsabilità deriva da una negligenza nel controllo del titolo, e non nella verifica anagrafica del cliente.
Pagina 21 7. Va ora esaminato l'appello incidentale spiegato da
[...]
che è volto alla riforma del capo della sentenza di Controparte_1
primo grado che ha accertato il concorso di colpa della Parte_4
Assicuratrice nella misura del 50%, e mira ad accertare l'esclusiva o maggioritaria responsabilità di , negando l'addebito del Controparte_3
50% di responsabilità per l'invio dei titoli a mezzo posta ordinaria.
Ora, in linea di diritto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato, anche di recente, che “La spedizione per posta raccomandata di un assegno bancario costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente nella causazione dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo dell'istituto di credito nell'identificazione del presentatore” (Cassazione
07/10/2024, n.26209; 30/08/2024, n.23380; 26/07/2024, n.21029;
01/07/2024, n.18047; 03/05/2024, n.11986; Sez. Un. n. 9769/2020).
Non vi è dubbio che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, comporta, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda (o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo); essa si configura, dunque, come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nella negoziazione del titolo.
Nel caso che ci occupa, la circostanza che i titoli fossero stati spediti per posta, come dedotto dalla difesa della parte appellante, era stata
Pagina 22 rappresentata dalla stessa nell'atto di citazione in primo grado CP_1
(pag. 2 della citazione) e non smentita nella prima memoria istruttoria, seppur ritenendo irrilevanti tali modalità di invio dei titoli.
Pertanto, si deve desumere che la spedizione dei titoli sia avvenuta effettivamente per posta ordinaria, come correttamente affermato dal primo giudice, e tale circostanza è idonea a fondare l'imputazione del concorso di colpa, in applicazione dei principi costantemente espressi nelle numerose sentenze della Corte di Cassazione sopra richiamate.
In ordine alla determinazione quantitativa del contributo causale dell'accertata negligenza dell'odierna appellata, non emergono specifici elementi probatori dai quali possa trarsi un diverso grado di responsabilità ovvero una significativa preponderanza di una colpa rispetto all'altra.
Ed in assenza di elementi sufficienti a graduare le diverse entità degli apporti causali e delle rispettive negligenze, potrà trovare applicazione la presunzione di pari concorso di colpa che costituisce un principio generale applicabile in ogni caso di concorso di condotte nella produzione del fatto dannoso (cfr. Cass. 03/04/2014, n.7777; 21/01/2010, n.1002).
Risulta, pertanto, giustificata la quantificazione nella misura del 50% operata dal primo giudice, così rigettando l'appello incidentale dalla
CP_1
8. Trova da ultimo accoglimento il gravame principale nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per l'erronea liquidazione delle spese processuali in favore di La deduzione mette in evidenza l'errore CP_1
posto in essere dal Tribunale che, pur avendo accertato il concorso di colpa nella misura del 50%, ha liquidato € 4.000,00 per compenso, stabilendo un importo che non riflette la decurtazione del 50% necessaria sulla base dei parametri medi forensi (considerando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000,
Pagina 23 con un compenso medio di € 4.835,00). L'appellante sul punto chiede quindi la rideterminazione delle spese legali, applicando la decurtazione del
50% conseguente alla riconosciuta soccombenza di e che trova CP_1
nel caso de quo la sua ragion d'essere.
Il Tribunale, nel liquidare la somma risarcitoria in € 4.388,00 (pari al 50% della richiesta totale di € 8.676,00), ha sostanzialmente riconosciuto una soccombenza reciproca, e ciò imponeva, ad avviso dell'appellante, di modulare la liquidazione delle spese in misura proporzionale all'esito della lite. Al contrario, nonostante il Tribunale abbia dichiarato che le spese seguivano la parziale soccombenza, non è stata disposta una compensazione, neppure parziale, delle spese stesse e l'importo liquidato (€
4.000,00) si avvicina eccessivamente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (€ 4.835,00). Tale liquidazione, pur rientrando formalmente nei limiti massimi tariffari, non riflette l'obbligo di proporzionalità e di equità in caso di accoglimento parziale della domanda, creando uno squilibrio tra il quantum risarcito (50%) e l'entità delle spese a carico di . Controparte_3
Osserva la Corte che, in effetti, l'accertamento di una responsabilità concorsuale al 50%, nel ridimensionare consistentemente la pretesa creditoria, comporta la necessità di ridurre in modo significativo anche il compenso liquidato alla parte attrice , che ha visto rigettare CP_1
metà della propria domanda.
In accoglimento del motivo, si impone, allora, la riforma del capo relativo alle spese di primo grado disponendo la compensazione della metà delle spese e la condanna dell'appellante al pagamento della metà residua, rideterminata secondo i parametri di seguito precisati.
Pagina 24 9. Orbene, avuto riguardo all'accoglimento parziale della domanda attorea, oltre che dell'appello principale per il motivo relativo alle spese di giudizio, sussistono valide ragioni per compensare tra le parti nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento in base al decisum ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in appello non concretamente tenutasi.
Le spese della c.t.u. grafologica vanno poste interamente a carico della appellante rimasta pienamente soccombente rispetto all'esito di tale Pt_3
accertamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5559/2020 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 01.09.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e rigetta l'appello incidentale;
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma per il resto, compensa tra le parti il 50% delle spese del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_3
favore di , della restante metà che liquida, Controparte_1
limitatamente a tale frazione, in € 2.538,50, per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Garau;
2) compensa tra le parti il 50% delle spese del secondo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_3
Pagina 25 di , della restante metà che liquida, Controparte_1
limitatamente a tale frazione, in € 1.983,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dall'Avv. Tonio Magnotti;
C) pone interamente a carico della le spese Controparte_3
della CTU espletata in primo grado.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio 23.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 26
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
5559/2020 del Tribunale di Napoli, depositata in data 01.09.2020, vertente
TRA
, (P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo Procuratore Speciale Avv. rapp.ta e difesa Parte_2
dall'Avv. Giovanni Solinas (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del procuratore ad negotia Dott.ssa rapp.ta e difesa Controparte_2
dall'Avv. Tonio Magnotti (C.F. ) C.F._2
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Pagina 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2018, la
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_1
la chiedendone la condanna alla restituzione Controparte_3
della somma complessiva di € 8.676,00 (pari all'importo di otto assegni di traenza non trasferibili), oltre al risarcimento dei danni, basando la propria pretesa sulla responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.), extracontrattuale (artt. 2043 e 2049 c.c.) e sulla violazione dell'art. 43 della
Legge Assegni.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che, in base a una convenzione per il servizio di liquidazione sinistri, aveva ordinato al proprio istituto di credito (Banco Popolare) l'emissione di otto assegni di traenza, muniti di clausola di intrasferibilità tramite punzonatura. Questi assegni, per un totale di € 8.676,00, erano destinati a otto beneficiari specifici tra cui: Di , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, Neverending Sas, CP_7 Controparte_8 Controparte_9
,
[...] Controparte_10
L'attrice asseriva che i titoli, spediti tramite servizio postale agli aventi diritto, erano stati indebitamente sottratti, alterati e incassati da un soggetto non legittimato, tale , presso la banca convenuta ( Persona_1 [...]
. A causa di questo incasso illecito, si Controparte_3 CP_1
dichiarava costretta a eseguire nuovi pagamenti in favore dei beneficiari
Pagina 2 originari e produceva, a riprova, il dettaglio dei titoli trafugati e le copie delle dichiarazioni/ordinativi di nuovo pagamento.
La inoltre ribadiva che le modificazioni presenti sugli assegni CP_1
(come le abrasioni anomale del supporto cartaceo e il nome del falso prenditore dattiloscritto con carattere diverso) erano rilevabili ictu oculi e avrebbero dovuto indurre in sospetto l'operatore di sportello bancario all'atto della verifica dei titoli stessi.
Riguardo al danno, sosteneva che il pregiudizio patrimoniale CP_1
non si identificasse solo nel doppio pagamento, ma soprattutto nell'indebito utilizzo della provvista;
infatti, il pagamento irregolare lasciava intatta la situazione debitoria verso i reali beneficiari, integrando di per sé un danno risarcibile.
Con comparsa di risposta del 12 dicembre 2018, si costituiva in giudizio la quale negava l'esistenza di alterazioni Controparte_3
palesi sugli assegni e eccepiva la responsabilità esclusiva o concorrente di per l'incauto invio degli assegni a mezzo posta semplice non CP_1
assicurata. In particolare, contestava la fondatezza della domanda attorea adducendo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e/o difetto di interesse ad agire della attrice, affiancata dalla richiesta di dichiarare l'intervenuta presunzione assoluta di pagamento ai sensi dell'Accordo
Interbancario. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza e l'accertamento della esclusiva responsabilità di CP_1
nell'accadimento dei fatti, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per l'omessa tempestiva comunicazione di furto o smarrimento e in estremo subordine chiedeva accertarsi il concorso di colpa di ex art. CP_1
1227, comma 1, c.c. a causa dell'invio dei titoli a mezzo posta ordinaria, al
Pagina 3 fine di limitare l'entità del danno richiesto, concludendo per la vittoria di spese e competenze.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5559/2020 pubblicata il 01.09.2020, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la convenuta al pagamento in favore della società attrice di € 4.388,00, oltre rivalutazione secondo Istat dal 22/06/2012 fino alla pronuncia, oltre interessi legali su ciascuna somma via via rivalutata dal 22.6.2012 alla pronuncia, ed oltre ancora interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
nonché a rimborsare all'attrice le spese del giudizio liquidate in € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Garau.
Con atto ritualmente notificato in data 29.9.2020, Controparte_3
impugnava la sentenza suddetta sulla base dei motivi di appello così
[...]
rubricati:
- A. ES E/O RO MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
NULLITA' DELLA CTU;
- B. RO VALUTAZIONE IN ORDINE AI RISULTATI DELLA
CTU;
- C. RO MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ECCEZIONI DI
LEGITTIMAZIONE E/O INTERESSE AD AGIRE IN CAPO AD
CP_1
- D. RO MOTIVAZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CAUSA:
LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE DEI TITOLI E LA
PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PAGAMENTO DI CUI
ALL'ACCORDO INTERBANCARIO;
- E. RO VALUTAZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CAUSA:
L'OMISSIONE DI OGNI AVVERTENZA AL SISTEMA BANCARIO
Pagina 4 DELLA SOTTRAZIONE DEI TITOLI E L'OMESSO TEMPESTIVO
BLOCCO DEI TITOLI;
- F. LA CORRETTA DILIGENZA TENUTA DALLA BANCA NELLA
FASE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIO CLIENTE;
- G. RO DELLE SPESE LEGALI. CP_11
Concludeva il gravame rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via principale: A) in riforma totale o parziale, anche per i motivi indicati nel presente atto d'Appello, della sentenza n. 5559/2020 – rep.
8020/2020 del 1 settembre 2020– del Tribunale di Napoli, emessa dal
Giudice Dottor Ettore Pastore Alinante in data 26 agosto 2020, pubblicata in data 1 settembre 2020 e notificata in data 1 settembre 2020, che ha deciso la causa RG n. 25843/201, accertare e dichiarare, anche per i motivi sopra indicati, la carenza di interesse ad agire e/o difetto di legittimazione attiva in capo a e, comunque, Controparte_1
l'infondatezza delle domande svolte (nessuna esclusa) da in CP_1
primo grado, con ogni effetto di legge, e con riserva di domanda di ripetizione di quanto dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza;
in via subordinata: B) sempre previa riforma totale o parziale della Sentenza di primo grado e comunque, in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate da Parte_1
anche in primo grado rigettarsi, anche ai sensi dell'art. 1227, 2°
[...]
comma c.c. e, comunque, per i motivi esposti in narrativa, ogni domanda azionata nei confronti di , in quanto infondata Controparte_3
in fatto e diritto e, comunque, in ogni caso accertare l'esclusiva responsabilità di nell'accadimento dei fatti, Controparte_12
con ogni effetto di legge, e con riserva di domanda di ripetizione di quanto
Pagina 5 dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza;
In via ulteriormente subordinata: C) sempre in riforma totale o parziale della Sentenza di primo grado e comunque, in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate da anche in primo Controparte_3
percentuale maggiore rispetto a quella già riconosciuta dal Tribunale di
Napoli, di Unipolsai grado accertato il concorso di colpa, anche ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c per una Assicurazioni Spa, nell'accadimento dei fatti limitare l'entità del danno lamentato, con ogni effetto di legge, e con riserva di domanda di ripetizione di quanto dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza.
In via istruttoria: - si chiede l'acquisizione agli atti d'ufficio degli originali assegni oggetto di causa già acquisiti agli atti del fascicolo di primo grado ed ancora oggi custoditi presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli.
In ogni caso:- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio ed in subordine - in accoglimento gravame (G) - Voglia la l'Ill.ma Corte adita rideterminare le spese legali erroneamente liquidate dal Tribunale di Napoli a favore di CP_1
applicando la decurtazione del 50% conseguente alla riconosciuta soccombenza di in primo grado”. CP_1
Con comparsa di risposta in appello del 29 dicembre 2020, si costituiva la che proponeva contestuale istanza di Controparte_1
remissione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. per la proposizione di appello incidentale, rilevando che:
- non vi era prova che gli otto assegni fossero ab origine intestati ai beneficiari indicati in citazione e non al soggetto che li ha negoziati,
; Persona_1
Pagina 6 - nessun messaggio di “impagato” era pervenuto alla appellata per cui l'estinzione degli assegni diveniva definitiva con esclusione di ogni prova contraria e preclusione di ogni possibilità per la banca negoziatrice di richiedere lo storno dell'importo accreditato al proprio cliente e di conseguenza, la responsabilità (se esistente) sarebbe ricaduta sulla banca trattaria (Banco Popolare/PM), unico soggetto obbligato nei confronti di
CP_1
- la diligenza del “buon banchiere” (o “bancario medio”) non impone l'uso di “particolari attrezzature strumentali o chimiche” giacché l'alterazione, per fondare la responsabilità, deve essere visibile “ictu oculi” ma nel caso che ci riguarda le alterazioni, se presenti, non erano rilevabili ad occhio nudo;
- la CTU doveva ritenersi nulla sia per aver basato le proprie conclusioni sulla “Circolare ABI del 2010” che non era stata prodotta ritualmente dalle parti e che non costituisce dato normativo, sia per aver indicato come necessario l'utilizzo della lampada di Wood presupponendo si tratti di
“strumentazione semplice” di cui la banca poteva facilmente dotarsi assunto che invece l'orientamento di legittimità esclude;
- la non aveva utilizzato mezzi idonei (raccomandata o CP_1
assicurata) per evitare lo smarrimento o la sottrazione dei titoli che risultavano spediti tramite servizio posta ordinario. Questo comportamento imprudente, pur trattandosi di assegni non trasferibili, era da valutarsi quale
“esclusiva fonte del fatto lamentato” o quantomeno come un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., in quanto esponeva volontariamente al rischio superiore quello consentito dalla comune prudenza.
Concludeva chiedendo in via preliminare la remissione in termini per proporre appello incidentale, nonché in via principale il rigetto di tutti i
Pagina 7 motivi di gravame proposti dalla appellante poiché infondati in fatto ed in diritto.
Alla prima udienza di comparizione del 3.6.2021 la Corte autorizzava la rimessione in termini la per la proposizione dell'appello CP_1
incidentale. Con memoria integrativa depositata il 15 novembre 2021, la impugnava in via incidentale la prefata Controparte_1
sentenza di primo grado articolando un unico motivo di gravame così rubricato:
1.RO INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICANTE IN
ORDINE ALL'INCIDENZA CAUSALE DELL'INVIO A MEZZO
POSTA ORDINARIA.
INDICAZIONI DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO RILEVANZA AI FINI
DELLA DECISIONE IMPUGNATA IN VIA INCIDENTALE CON
RIFERIMENTO AL CAPO 1).
Specificamente chiedeva la parziale riforma della impugnata sentenza al fine di accertare l'esclusiva o maggioritaria responsabilità di
[...]
Tale pretesa si basava sull'accertamento della Controparte_3
grossolana contraffazione dei titoli ad opera della CTU, per cui l'incasso in frode si sarebbe potuto evitare se la Banca avesse assolto le proprie obbligazioni con la diligenza dovuta in sede di negoziazione (art. 43 Legge
Assegni art. 1176 co. 2 c.c.).
Rassegnava infine le seguenti conclusioni, chiedendo in via preliminare l'accoglimento del gravame in parziale riforma della sentenza impugnata al fine di accertare la esclusiva o maggioritaria colpa di , Controparte_3
per i fatti di cui è causa, e per l'effetto ulteriormente condannare quest'ultima: “ 1) a risarcire in favore della l'ulteriore 50% CP_1
Pagina 8 dell'importo facciale degli assegni pari ad € 4.388,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'incasso in frode al soddisfo, ovvero
l'ulteriore minor o maggiore importo che verrà ritenuto di giustizia;
2) a rimborsare le spese di ctu anticipate dalla pari ad € 624,00; 3) CP_1
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello principale risulta fondato solo in relazione al capo della sentenza relativa alle spese di primo grado ed in tali limiti deve essere accolto, mentre l'appello incidentale deve essere interamente respinto.
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha denunciato l'errore del Tribunale consistito nel non aver dichiarato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio. L'eccezione si fonda sul rilievo che la CTU aveva basato la propria relazione su documentazione mai ritualmente depositata dalle parti, e cioè la “Circolare ABI del 2010” dalla quale ha desunto la necessità di munirsi di una lampada di Wood. Si fa rilevare, in particolare, che tale documento non ha natura normativa e che l'acquisizione aliunde di atti e documenti che potevano essere prodotti dalla parte attrice configura una sostituzione impropria del CTU all'onere probatorio della parte, in violazione del principio del contraddittorio.
La censura è irrilevante perché superata dalle ragioni poste a base della presente decisione, come di seguito illustrate, che prescindono dall'obbligo
Pagina 9 di utilizzare la lampada di Wood e, quindi, di rispettare la suddetta
Circolare.
2. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure per aver valorizzato i risultati della CTU, secondo cui l'alterazione dei titoli era riscontrabile mediante l'uso di una “semplice lampada di Wood”
(luce UV). L'appellante, nello specifico, insiste sulla circostanza che la diligenza richiesta (quella dell'accorto banchiere ex art. 1176, comma 2,
c.c.) impone la rilevabilità dell'alterazione “ictu oculi” e l'uso della lampada di Wood esula da tale diligenza, in quanto richiederebbe una competenza specifica e strumentazione qualificata che non è richiesta al bancario medio. A sostegno di tale deduzione, sono state citate pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 12379/2017 e Cass. n. 1377/2016) che escludono la responsabilità della banca se le alterazioni sono riscontrabili solo tramite l'ausilio di strumentazione ottica o lampade UV.
In merito all'analisi tecnica, si è opposto anche che, sebbene la CTU avesse riscontrato l'alterazione del nome del beneficiario e dell'importo in lettere, quest'ultimo dato non era stato contestato da e poiché entrambi CP_1
gli elementi (nome e importo in lettere) presentavano le stesse caratteristiche (anche di abrasione del supporto cartaceo), la logica conseguenza era che nessun elemento fosse stato alterato successivamente alla compilazione iniziale. Inoltre, la CTU non era riuscita a indicare il nominativo precedente all'asserita alterazione, smentendo così la presunta contraffazione.
La censura è infondata e non va accolta per quanto appresso si dirà.
La responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di un assegno non trasferibile alterato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, Legge Assegni, è di natura contrattuale e richiede la prova liberatoria di aver agito con la
Pagina 10 diligenza qualificata dell'operatore professionale. Il controllo esigibile va oltre il mero esame superficiale, dovendo includere un “attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto” in possesso di “comuni cognizioni teorico/tecniche”, ovvero pure in forza di
“mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo”. L'esonero si verifica solo se la falsificazione è riscontrabile esclusivamente tramite “attrezzature tecnologiche sofisticate”
(cfr. Cass. n. 6513/2014).
Nel caso di specie, come accertato in primo grado e confermato dalle indagini tecniche del c.t.u., gli assegni presentano tutti delle alterazioni che sono state osservate con luce naturale ed artificiale.
In primo luogo, il CTU ha specificamente osservato che il supporto cartaceo dei titoli in esame, valutando a seguito di osservazione tattile la zona dove viene riportato l'importo in lettere e il beneficiario, risulta ruvido e poroso con evidenti segni di abrasione e sgualciture, caratteristiche che non si riscontrano in nessun'altra sezione del titolo (a riconferma di ciò anche il CTP evidenzia abrasione della microstampa di fondo degli assegni in esame effettuata attraverso ripresa in fotomacrografia a forte ingrandimento eseguita con rapporto 4:1).
Anche l'osservazione dei titoli con luce artificiale, ossia una lampada da scrivania, strumentazione presente in qualsiasi ambiente lavorativo qualificato o meno al rilevamento tecnico di alterazione cartacea, presentava segni visibili di abrasione. In particolare, è stato rilevato anche che l'importo in cifre è stato scritto con un inchiostro diverso rispetto a quello dell'importo in lettere ed a quello del beneficiario, e l'abrasione che interessa le lettere risulta “evidente”. Inoltre, risulta “visibile” che il substrato cartaceo che interessa l'area dell'importo scritto in lettere e del
Pagina 11 beneficiario non risulta omogeneo e liscio ma risulta sbiadito rispetto al restante substrato cartaceo.
La rilevazione di dette anomalie, quindi, non richiedeva necessariamente l'utilizzo di una lampada di Wood, che avrebbe solo agevolato la percezione dell'alterazione, e ciò rende superfluo, come sopra anticipato,
l'esame della prima censura degli appellanti in ordine all'acquisizione da parte del c.t.u. della Circolare ABI 2010 che avrebbe prescritto agli istituti di credito di munirsi della lampada suddetta.
I risultati sopra raggiunti dimostrano allora, in modo inequivocabile, che la modifica apportata al supporto cartaceo non era occulta ma palesemente percepibile, non solo tramite una lampada di Wood ma anche sulla base di un'osservazione tattile e con una lampada da scrivania. In altri termini,
l'operatore di sportello bancario, esercitando la diligenza minima richiesta anche in termini di osservazione tattile (“gli occhi del cassiere sono i polpastrelli”) e visiva in condizioni di luce artificiale (ordinariamente presente in banca), avrebbe potuto rilevare la discontinuità e la ruvidità del supporto cartaceo alterato.
L'omissione di un simile accertamento, basato su sensi comuni e strumenti di illuminazione basilari (luce artificiale da scrivania), configura la colpa sufficiente a far sorgere la responsabilità della Banca.
Invero, la responsabilità ex art. 43 Legge assegni dell'ente negoziatore, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, non ha carattere speciale assimilabile ad una forma di responsabilità oggettiva, ma rientra nell'ambito della ordinaria responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio ordinario di cui all'art. 1218 cc.
Pagina 12 Ne consegue che alla banca negoziatrice è consentito fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile con la sola precisazione che la stessa - essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art, 1176 comma 2 c.c. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta da parte dell'accorto banchiere (cfr.
Cass. civ. n. 24905 del 21.08.2023). Di conseguenza lo stato soggettivo della mera buona fede non è sufficiente ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso che ci occupa, ritiene la Corte che, sulla base dei rilievi innanzi esposti, l'appellante non solo non abbia fornito la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile, ma neanche ha dimostrato, onde andare esente da ogni responsabilità anche per colpa lieve, di aver avuto, nel pagamento degli assegni per cui è causa, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 comma 2 cc.
Invero, il mancato riscontro delle alterazioni rilevabili tramite esame tattile e con luce artificiale da parte dell'operatore di banca configura, come già evidenziato, una colpa quantomeno lieve nell'adempimento delle obbligazioni professionali, in quanto l'operazione di porre il titolo in controluce per verificare possibili alterazioni del materiale cartaceo rientra nella diligente esigibile al cassiere di Pt_3
In definitiva, potrebbe condividersi l'assunto secondo cui la disponibilità e l'uso della lampada di Wood non possono essere richiesti ai dipendenti della banca che riceve il titolo (cfr. Cass. 26/01/2016, n.1377; 12/11/2008,
n.27008) e che, quindi, essi non siano tenuti a disporre di particolari
Pagina 13 attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Tuttavia, in considerazione della natura dell'attività esercitata e dell'obbligo di verifica visiva e tattile di quanto esibito, deve ritenersi che l'appellante non abbia provato né che la manomissione degli assegni negoziati non fosse rilevabile in base alla diligenza media riferibile ai dipendenti addetti allo sportello, nè, di conseguenza, l'impossibilità oggettiva della prestazione da parte dell'operatore che, con la dovuta avvedutezza, avrebbe ben potuto dubitare della genuinità dei relativi titoli per una verosimile alterazione dell'importo e/o dell'indicazione del beneficiario.
2.1 Sotto altro aspetto, come esattamente osservato da parte appellata, va evidenziato che la stessa persona ( ) si era presentata per Persona_1
incassare, l'8 giugno 2012, due assegni di traenza emessi dal medesimo soggetto e tratti dalla stessa banca;
anche nei giorni successivi dal 15 al 22 giugno, il si era presentato nuovamente ad incassare altri tre Per_1
assegni di traenza al giorno, sempre emessi dallo stesso soggetto, nel medesimo giorno e tratti sulla stessa banca. In totale otto assegni di traenza, tutti presentati dal Mandato ed emessi dalla stessa banca in un luogo lontano da quello dell'incasso.
Non può trascurarsi allora di considerare, nella prospettiva di allertare l'operatore bancario, le caratteristiche “sospette” dei titoli negoziati, costituiti da assegni di traenza presentati dalla stessa persona in un brevissimo lasso temporale per il pagamento in un luogo lontano da quello di emissione dei titoli.
La compresenza di tutti gli elementi sopra descritti doveva già di per sé ingenerare nella banca quantomeno un ragionevole dubbio sulla genuinità degli assegni, posto che l'istituto bancario era certamente tenuto ad
Pagina 14 attenersi ai criteri prudenziali sopra richiamati, prestando la massima attenzione possibile anche ai soli dubbi che potevano porsi sull'autenticità dei titoli.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
3. Con il terzo motivo di gravame si denuncia l'errore del Tribunale nel non aver accertato la carenza di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione attiva di L'appellante assume che la CP_1 CP_1
non abbia fornito alcuna prova di due elementi essenziali per la sussistenza del danno: 1) che i titoli fossero originariamente intestati a soggetti diversi rispetto al negoziatore;
2) che abbia subito un Persona_1 CP_1
danno effettivo avendo dovuto eseguire un “secondo pagamento” ai legittimi beneficiari (danno legato all'indebito utilizzo della provvista).
Inoltre, ha evidenziato una discrasia tra l'importo di uno degli assegni contestati (€ 930,00) e l'importo del presunto secondo pagamento (€
1.279,00) in favore dello stesso beneficiario ( ). CP_7
La suddetta censura non risulta meritevole di accoglimento.
Il pregiudizio patrimoniale sofferto dalla non è legato tanto alla CP_1
ripetizione del pagamento, bensì all'erronea negoziazione che ha lasciato
“intatta la situazione debitoria” nei confronti dei legittimi beneficiari. Il pagamento a ha comportato l'indebito utilizzo della Persona_1
provvista, causando un danno risarcibile di per sé, a prescindere dalla prova dell'effettivo “secondo pagamento”. L'onere di provare l'esistenza del danno incombe sul danneggiato (art. 2697 c.c.), ma tale prova è soddisfatta dall'allegazione e dal riscontro dell'indebito pagamento su provvista destinata a terzi.
Al riguardo, la Suprema Corte aveva in passato affermato che “Il danno per
l'emittente l'assegno si determina proprio perchè, dall'inadempimento delle
Pagina 15 specifiche regole poste dall'art. 43 Legge Assegni (R.D. 21 dicembre 1933,
n. 1736), la banca girataria per l'incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente” (Cassazione civile sez. I, 04/08/2016, n.
16332; Cassazione civile sez. I, 17/05/2000, n.6377). Di recente, la
Cassazione ha ribadito tale orientamento affermando che “Nel caso dell'assegno di traenza pagato dalla banca negoziatrice a persona diversa dal prenditore il danno consegue alla perdita delle risorse che erano state rese disponibili per costituire la necessaria provvista presso l'istituto di credito che aveva autorizzato il beneficiario a sottoscrivere il titolo. Al fine di individuare la responsabilità di cui all'art. 43, comma 2, r.d. n.
1736/1933 non occorre, quindi, la prova del rinnovo del pagamento da parte dell'emittente o di chi aveva costituito la provvista, essendo invece sufficiente che risulti dimostrato l'addebito a questi ultimi dell'importo dell'assegno pagato dalla banca negoziatrice in favore di un soggetto che non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario, nei confronti del quale la banca emittente o il terzo che abbia costituito la provvista rimangono ancora obbligati” (Cassazione civile sez. I, 16/06/2022, n.19443).
Quanto alla prova dell'originaria intestazione, il Tribunale ha correttamente rilevato che la banca non contesta che i titoli illecitamente incassati fossero stati emessi su provvista fornita da ciò è anche comprovato dal CP_1
fatto che l'istante era in possesso delle copie dei titoli poi contraffatti e dei dettagli degli ordinativi di pagamento inoltrati alla banca emittente. Tali circostanze consentono di affermare che è legittimata ad CP_1
agire per il ripristino della provvista, per cui la contestazione sulla mancata produzione della matrice dell'assegno o di una denuncia/querela da parte
Pagina 16 dei beneficiari non è sufficiente a superare la presunzione id quod plerumque accidit che i titoli fossero provenienti dalla Compagnia
Assicuratrice, a prescindere dall'esatta identificazione degli effettivi beneficiari originari dei titoli che, comunque, dovevano essere pagati da
CP_1
Infine, la discrasia di importo per l'assegno (€ 930,00 CP_7
contro € 1.279,00 del secondo pagamento) è stata correttamente considerata dal Tribunale, limitando il risarcimento al quantum del titolo falsificato (€
930,00).
Anche tale doglianza relativa alla prova del danno da indebito utilizzo della provvista deve essere quindi rigettato.
4. Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che la sentenza sia inficiata da un errore oggettivo nel ritenere che la questione della presunzione assoluta di pagamento non si ponga per i titoli negoziati tramite check-truncation. Invero l'accordo interbancario prevede esplicitamente l'obbligo, anche per la procedura di check-truncation, di inviare la comunicazione di mancato pagamento (impagato) entro il terzo giorno lavorativo successivo al regolamento di compensazione, da cui la mancata ricezione di tale comunicazione comporta una presunzione assoluta di regolarità del titolo. La Banca trattaria (Banco Popolare/PM), non avendo inviato comunicazione di impagato, ha impedito all'attuale negoziatrice di non accreditare le somme al proprio correntista. La responsabilità del pagamento deve quindi ricadere esclusivamente sulla trattaria, in quanto solo quest'ultima, che aveva generato materialmente il titolo (inserendo il nome del beneficiario), poteva accorgersi dell'asserita discrasia e segnalare l'impagato. Pertanto, si sostiene che la mancata comunicazione assicura il titolo non contestabile, imponendo di rendere
Pagina 17 disponibili le somme al cliente dal quarto giorno, conformemente all'art. 120, comma 1, D. Lgs. 385/1993.
Anche tale gravame non merita accoglimento per le regioni che seguiranno.
La Corte aderisce all'orientamento secondo cui il regime di responsabilità per la verifica del titolo non può essere trasferito interamente dalla negoziatrice ( ) alla trattaria (Banco PM) per il solo fatto Controparte_3
che sia stata adottata la procedura di check-truncation.
La banca negoziatrice risulta l'unico soggetto che detiene materialmente il titolo e grava su di essa l'obbligo di verifica della regolarità sostanziale del titolo e l'identificazione del presentatore. All'epoca dei fatti, il flusso informatico trasmesso tramite sistema check-truncation dalla negoziatrice alla trattaria (PM) conteneva esclusivamente il numero dell'assegno,
l'ABI e il CAB, e non il nominativo del beneficiario (così come previsto prima della riforma del 2016, a seguito della quale è stato aggiunto l'ulteriore elemento del nominativo prima omesso). La trattaria era, quindi, materialmente impossibilitata a rilevare l'alterazione sul nominativo del destinatario, elemento cruciale della contraffazione. Pertanto, l'eventuale
“impagato"” (che fa cessare gli effetti del troncamento) avrebbe dovuto essere sollevato da , che era l'unico soggetto in grado di Parte_1
effettuare il controllo strumentale/visivo/tattile, come sopra chiarito esaminando i motivi di gravame.
Al riguardo, deve condividersi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati, non rileva la procedura di c.d. "check truncation", la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, il che rende di per sé irrilevante la mancata informazione in
Pagina 18 favore del cliente, da parte della banca mandataria, in ordine all'avvenuta adozione di tale procedura di pagamento (Cassazione 07/11/2022,
n.32706).
Nel caso in esame, dunque, l'omessa comunicazione di mancato pagamento da parte di PM (che non era nella condizione materiale di poter esaminare i titoli in oggetto nella piena ed esclusiva disponibilità della negoziatrice) non può esimere la parte appellante dalla responsabilità per aver omesso la diligenza qualificata alla negoziazione (rilevabilità strumentale dell'alterazione) nella liquidazione dei titoli a soggetto non legittimato.
5. Con il quinto motivo di appello viene contestata la decisione del Giudice di primo grado che ha escluso la responsabilità di per l'omessa CP_1
denuncia di smarrimento o furto dei titoli. L'appellata avrebbe così aggravato la propria posizione non fornendo la prova liberatoria (ad esempio, tramite distinte d'invio o denunce/querele) di quando i titoli fossero stati inviati e poi successivamente smarriti, sottratti o trafugati. Tale tralasciata comunicazione tempestiva da parte di o della banca CP_1
trattaria, prima della negoziazione avvenuta in tre distinte operazioni (8, 15
e 22 giugno), sarebbe considerata la fonte esclusiva o concausale dei danni lamentati producendo responsabilità concorsuale ex art. 1227 co. 2 c.c..
Anche tale censura è infondata per carenza di prova liberatoria in capo all'appellante.
Il principio di diritto espresso dall'art. 1227, comma 2, c.c. (danno che il creditore avrebbe potuto evitare) richiede che il danneggiato avesse avuto la possibilità di evitare o ridurre il danno ma, nella fattispecie de qua,
l'onere di provare che fosse venuta a conoscenza della CP_1
sottrazione dei titoli in tempo utile per consentirne il blocco ricade esclusivamente sull'appellante.
Pagina 19 La ha allegato, nel corso del giudizio di primo grado, di essere CP_1
venuta a conoscenza della sottrazione solo successivamente all'avvenuta contraffazione e negoziazione degli stessi, ovvero quando i legittimi beneficiari l'avevano contattata per richiedere i secondi pagamenti. Codesti secondi pagamenti sono stati eseguiti a far data dal luglio 2012, con l'ultimo riscontrato in ottobre 2012 quando la Compagnia Assicuratrice è venuta a conoscenza dell'incasso in frode e l'importo già accreditato sul conto del contraffattore. Quindi, in assenza di prova, da parte dell'appellante, del momento esatto in cui abbia avuto CP_1
anteriormente la conoscenza certa della sottrazione, non è possibile addebitare alla traente stessa una colpa per l'omessa comunicazione tempestiva di smarrimento o furto dato che non vi era alcuna possibilità di conoscere l'esatto momento in cui gli assegni fossero stati illegittimamente trafugati.
6. Sebbene il Tribunale non avesse ascritto una responsabilità diretta per l'identificazione del beneficiario dei titoli, parte appellante attraverso il sesto motivo di gravame ha ritenuto necessario riaffermare l'assenza di censura sul proprio operato indicando specificamente che i titoli non sono stati negoziati allo sportello da un presentatore occasionale, ma versati sul conto corrente di , un cliente correntista della che il Persona_1 Pt_3
cliente è stato correttamente identificato nel rispetto della normativa vigente (art. 19 D. Lsg.vo 231/2007) e che sia stata anche effettuata adeguata verifica che i documenti non fossero rubati o smarriti, tramite consultazione dell'apposito archivio del Ministero dell'Interno. Ebbene, ad avviso dell'appellante, sarebbe stato rispettato l'obbligo di diligenza previsto ex art. 43 L.A. che non impone “obblighi investigativi” o accertamenti tecnici su documenti d'identità una volta verificata la loro
Pagina 20 autenticità. Inoltre, in tale punto di gravame viene richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 9769/2020) per evidenziare la condotta imprudente di nell'invio tramite servizio di posta CP_1
ordinaria dei titoli, circostanza che ha determinato un aggravamento della posizione della appellata.
Tale deduzione non merita accoglimento ed andrà quindi rigettata.
La Corte osserva che la responsabilità della banca negoziatrice non dipende primariamente dal grado di affidabilità del correntista, bensì dal rispetto della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., nell'esame della regolarità oggettiva del titolo presentato all'incasso.
Il Tribunale non ha addebitato la colpa a parte appellante per l'identificazione del negoziatore del titolo, ma, come già ribadito in precedenza, per la negligenza nell'omesso controllo delle alterazioni cartolari. In questo contesto, il fatto che fosse correntista e Persona_1
che i suoi documenti non fossero contraffatti e ritenuti falsi non funge da prova liberatoria. L'obbligo del banchiere si estende alla verifica delle alterazioni del titolo medesimo come più volte stabilito sul punto, già nel rigetto del secondo motivo di appello e per il quale questa Corte ritiene superfluo ripetersi. Per cui si ribadisce l'omissione di accertamento, basato su sensi comuni e strumenti di illuminazione basilari che configurano ineludibilmente la colpa della Banca negoziatrice. L'eventuale affidabilità
o la qualità di correntista del presentatore non poteva, e non Persona_1
doveva, esonerare il negoziatore dall'obbligo di diligenza nell'osservazione del titolo di credito presentato.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato in quanto la responsabilità deriva da una negligenza nel controllo del titolo, e non nella verifica anagrafica del cliente.
Pagina 21 7. Va ora esaminato l'appello incidentale spiegato da
[...]
che è volto alla riforma del capo della sentenza di Controparte_1
primo grado che ha accertato il concorso di colpa della Parte_4
Assicuratrice nella misura del 50%, e mira ad accertare l'esclusiva o maggioritaria responsabilità di , negando l'addebito del Controparte_3
50% di responsabilità per l'invio dei titoli a mezzo posta ordinaria.
Ora, in linea di diritto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato, anche di recente, che “La spedizione per posta raccomandata di un assegno bancario costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente nella causazione dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo dell'istituto di credito nell'identificazione del presentatore” (Cassazione
07/10/2024, n.26209; 30/08/2024, n.23380; 26/07/2024, n.21029;
01/07/2024, n.18047; 03/05/2024, n.11986; Sez. Un. n. 9769/2020).
Non vi è dubbio che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, comporta, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda (o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo); essa si configura, dunque, come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nella negoziazione del titolo.
Nel caso che ci occupa, la circostanza che i titoli fossero stati spediti per posta, come dedotto dalla difesa della parte appellante, era stata
Pagina 22 rappresentata dalla stessa nell'atto di citazione in primo grado CP_1
(pag. 2 della citazione) e non smentita nella prima memoria istruttoria, seppur ritenendo irrilevanti tali modalità di invio dei titoli.
Pertanto, si deve desumere che la spedizione dei titoli sia avvenuta effettivamente per posta ordinaria, come correttamente affermato dal primo giudice, e tale circostanza è idonea a fondare l'imputazione del concorso di colpa, in applicazione dei principi costantemente espressi nelle numerose sentenze della Corte di Cassazione sopra richiamate.
In ordine alla determinazione quantitativa del contributo causale dell'accertata negligenza dell'odierna appellata, non emergono specifici elementi probatori dai quali possa trarsi un diverso grado di responsabilità ovvero una significativa preponderanza di una colpa rispetto all'altra.
Ed in assenza di elementi sufficienti a graduare le diverse entità degli apporti causali e delle rispettive negligenze, potrà trovare applicazione la presunzione di pari concorso di colpa che costituisce un principio generale applicabile in ogni caso di concorso di condotte nella produzione del fatto dannoso (cfr. Cass. 03/04/2014, n.7777; 21/01/2010, n.1002).
Risulta, pertanto, giustificata la quantificazione nella misura del 50% operata dal primo giudice, così rigettando l'appello incidentale dalla
CP_1
8. Trova da ultimo accoglimento il gravame principale nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per l'erronea liquidazione delle spese processuali in favore di La deduzione mette in evidenza l'errore CP_1
posto in essere dal Tribunale che, pur avendo accertato il concorso di colpa nella misura del 50%, ha liquidato € 4.000,00 per compenso, stabilendo un importo che non riflette la decurtazione del 50% necessaria sulla base dei parametri medi forensi (considerando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000,
Pagina 23 con un compenso medio di € 4.835,00). L'appellante sul punto chiede quindi la rideterminazione delle spese legali, applicando la decurtazione del
50% conseguente alla riconosciuta soccombenza di e che trova CP_1
nel caso de quo la sua ragion d'essere.
Il Tribunale, nel liquidare la somma risarcitoria in € 4.388,00 (pari al 50% della richiesta totale di € 8.676,00), ha sostanzialmente riconosciuto una soccombenza reciproca, e ciò imponeva, ad avviso dell'appellante, di modulare la liquidazione delle spese in misura proporzionale all'esito della lite. Al contrario, nonostante il Tribunale abbia dichiarato che le spese seguivano la parziale soccombenza, non è stata disposta una compensazione, neppure parziale, delle spese stesse e l'importo liquidato (€
4.000,00) si avvicina eccessivamente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (€ 4.835,00). Tale liquidazione, pur rientrando formalmente nei limiti massimi tariffari, non riflette l'obbligo di proporzionalità e di equità in caso di accoglimento parziale della domanda, creando uno squilibrio tra il quantum risarcito (50%) e l'entità delle spese a carico di . Controparte_3
Osserva la Corte che, in effetti, l'accertamento di una responsabilità concorsuale al 50%, nel ridimensionare consistentemente la pretesa creditoria, comporta la necessità di ridurre in modo significativo anche il compenso liquidato alla parte attrice , che ha visto rigettare CP_1
metà della propria domanda.
In accoglimento del motivo, si impone, allora, la riforma del capo relativo alle spese di primo grado disponendo la compensazione della metà delle spese e la condanna dell'appellante al pagamento della metà residua, rideterminata secondo i parametri di seguito precisati.
Pagina 24 9. Orbene, avuto riguardo all'accoglimento parziale della domanda attorea, oltre che dell'appello principale per il motivo relativo alle spese di giudizio, sussistono valide ragioni per compensare tra le parti nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento in base al decisum ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in appello non concretamente tenutasi.
Le spese della c.t.u. grafologica vanno poste interamente a carico della appellante rimasta pienamente soccombente rispetto all'esito di tale Pt_3
accertamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5559/2020 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 01.09.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e rigetta l'appello incidentale;
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma per il resto, compensa tra le parti il 50% delle spese del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_3
favore di , della restante metà che liquida, Controparte_1
limitatamente a tale frazione, in € 2.538,50, per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Garau;
2) compensa tra le parti il 50% delle spese del secondo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_3
Pagina 25 di , della restante metà che liquida, Controparte_1
limitatamente a tale frazione, in € 1.983,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dall'Avv. Tonio Magnotti;
C) pone interamente a carico della le spese Controparte_3
della CTU espletata in primo grado.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio 23.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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