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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 13/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 192 /2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Vera Colella
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 192/2023 R.G. promossa da: on il patrocinio dell'avv. OLIVIERI SALVATORE;
Parte_1
-RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
in persona del Geom. quale Presidente della stessa, con sede
[...] CP_2
legale in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Cristina Rossi
- RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 4.7.2023, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 12 del 14/05/2023, con il quale l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, gli aveva ingiunto di versare la somma di € 23.040,94 oltre interessi e spese in favore della Controparte_1
a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni maturati in relazione agli anni
[...]
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Esponeva l'opponente che, a seguito del mancato pagamento delle quote di iscrizione all'Albo professionale negli anni 2014 e 2015, con provvedimento del 21/04/2016 ad efficacia immediata, era stato sospeso a tempo indeterminato dall'Albo ed invitato a restituire il timbro professionale, prescrizione cui aveva prontamente adempiuto.
In conseguenza di ciò, aveva cessato l'esercizio della professione di geometra, chiuso la relativa partita IVA il 31/12/2016 (cfr. doc. 3 ricorrente) e non aveva più versato alcunché a titolo di contributi. Infine, nel 2019, era stato cancellato dall'Albo d'ufficio, a seguito di procedimento disciplinare (al quale il ricorrente, pur ritualmente convocato, non aveva partecipato- cfr. doc. 4).
A sostegno della propria domanda, deduceva che l'art. 22 comma 1 della L 773/82 subordinerebbe l'iscrizione alla e quindi la debenza dei contributi, all'esercizio della CP_1
professione con continuità e che, dunque, la drastica e totale cessazione dell'attività a seguito degli eventi descritti renderebbe ingiustificata la pretesa azionata in via monitoria, nè potrebbe il
Regolamento adottato dalla opposta derogare al citato requisito della continuità, previsto da CP_1
fonte di rango superiore, individuando quale presupposto contributivo la mera iscrizione all'Albo professionale.
Ciò posto, domandava disporsi la revoca del decreto opposto.
Si costituiva regolarmente in giudizio la eccependo che, quanto all'an della CP_1
domanda, è principio giurisprudenziale ormai consolidato che il presupposto contributivo sia da individuare nella mera iscrizione all'Albo, a prescindere da una effettiva produzione di redditi e dall'esercizio della professione con carattere di continuità e che, in relazione al quantum, nulla era stato contestato dal ricorrente.
Nelle note conclusive, il ricorrente eccepiva altresì di essere stato iscritto all'INPS negli anni per i quali è causa, evidenziando che secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n.
26330/2024, sarebbe necessario un pur sporadico esercizio della professione per legittimare la richiesta contributiva della lamentando in ogni caso il fatto che, solo in data Controparte_1
successiva al 2019, la Corte di legittimità ha mutato orientamento in merito alla necessità del requisito dell'esercizio della professione con continuità, chiedendo pertanto, anche in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza CEDU, di non applicare la nuova interpretazione al caso de quo, essendo l'iscrizione relativa a periodi temporalmente antecedenti.
L'opposta si riportava alla propria memoria.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Deve darsi atto che a far data dal 2021 (e in particolare dalla pronuncia n. 4568 del 19/02/2021,
Cass, Sez. L) la giurisprudenza di legittimità è conforme nel sostenere che “In tema di
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della Controparte_1
contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che CP_1
stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21)”.
Risulta pertanto superato l'orientamento antecedente (Cass. Sez. L. n. 5375/2019) che riteneva illegittima la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio
2003 nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera CP_1
professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo.
Sempre secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con principio in questa sede condiviso non può, inoltre, nemmeno ritenersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla é astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione CP_1
generale.(Cass. n. 26330/2024)
Ciò premesso in termini generali deve osservarsi che, le disposizioni statutarie e regolamentari
, statuiscono che sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati CP_3 CP_1
iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
Ebbene deve rilevarsi che, nel caso in esame, diversamente rispetto a quanto avvenuto nei casi presi in considerazione dai provvedimenti sopra citati, il ricorrente risulta sospeso dall'esercizio della professione con provvedimento del 14.04.2016 e cancellato dall'albo con successivo provvedimento del 9.01.2019.
Non viene pertanto in rilievo la posizione di un professionista che, pur iscritto all'albo, non eserciti per propria scelta l'attività ovvero la eserciti in modo occasionale, ma quella di un soggetto cui tale possibilità è totalmente inibita, potendo altrimenti incorrere in diverse sanzioni anche di tipo penalistico (cfr. art. 348 c.p.).
Manca dunque, nel caso di specie, il presupposto legittimante l'iscrizione del professionista alla previsto dalle stesse disposizioni citate, costituito dell'esercizio della professione, seppur in CP_1
via occasionale, o quanto meno dalla possibilità di esercitarla.
Per i motivi esposto il ricorso deve essere accolto e il decreto ingiuntivo revocato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione - revoca il decreto ingiuntivo n. 12 del 14/05/2023 emesso nel procedimento n.r.g. 109/2023 dal
Tribunale di Urbino;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte che liquida CP_1
in complessivi euro 3.500,00 quale compenso professionale, oltre rimborso per spese generali CPA
4% e IVA 22% come per legge.
Motivazione in giorni sessanta.
Urbino, 13.2.2025
Il Giudice
Vera Colella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Vera Colella
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 192/2023 R.G. promossa da: on il patrocinio dell'avv. OLIVIERI SALVATORE;
Parte_1
-RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
in persona del Geom. quale Presidente della stessa, con sede
[...] CP_2
legale in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Cristina Rossi
- RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 4.7.2023, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 12 del 14/05/2023, con il quale l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, gli aveva ingiunto di versare la somma di € 23.040,94 oltre interessi e spese in favore della Controparte_1
a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni maturati in relazione agli anni
[...]
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Esponeva l'opponente che, a seguito del mancato pagamento delle quote di iscrizione all'Albo professionale negli anni 2014 e 2015, con provvedimento del 21/04/2016 ad efficacia immediata, era stato sospeso a tempo indeterminato dall'Albo ed invitato a restituire il timbro professionale, prescrizione cui aveva prontamente adempiuto.
In conseguenza di ciò, aveva cessato l'esercizio della professione di geometra, chiuso la relativa partita IVA il 31/12/2016 (cfr. doc. 3 ricorrente) e non aveva più versato alcunché a titolo di contributi. Infine, nel 2019, era stato cancellato dall'Albo d'ufficio, a seguito di procedimento disciplinare (al quale il ricorrente, pur ritualmente convocato, non aveva partecipato- cfr. doc. 4).
A sostegno della propria domanda, deduceva che l'art. 22 comma 1 della L 773/82 subordinerebbe l'iscrizione alla e quindi la debenza dei contributi, all'esercizio della CP_1
professione con continuità e che, dunque, la drastica e totale cessazione dell'attività a seguito degli eventi descritti renderebbe ingiustificata la pretesa azionata in via monitoria, nè potrebbe il
Regolamento adottato dalla opposta derogare al citato requisito della continuità, previsto da CP_1
fonte di rango superiore, individuando quale presupposto contributivo la mera iscrizione all'Albo professionale.
Ciò posto, domandava disporsi la revoca del decreto opposto.
Si costituiva regolarmente in giudizio la eccependo che, quanto all'an della CP_1
domanda, è principio giurisprudenziale ormai consolidato che il presupposto contributivo sia da individuare nella mera iscrizione all'Albo, a prescindere da una effettiva produzione di redditi e dall'esercizio della professione con carattere di continuità e che, in relazione al quantum, nulla era stato contestato dal ricorrente.
Nelle note conclusive, il ricorrente eccepiva altresì di essere stato iscritto all'INPS negli anni per i quali è causa, evidenziando che secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n.
26330/2024, sarebbe necessario un pur sporadico esercizio della professione per legittimare la richiesta contributiva della lamentando in ogni caso il fatto che, solo in data Controparte_1
successiva al 2019, la Corte di legittimità ha mutato orientamento in merito alla necessità del requisito dell'esercizio della professione con continuità, chiedendo pertanto, anche in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza CEDU, di non applicare la nuova interpretazione al caso de quo, essendo l'iscrizione relativa a periodi temporalmente antecedenti.
L'opposta si riportava alla propria memoria.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Deve darsi atto che a far data dal 2021 (e in particolare dalla pronuncia n. 4568 del 19/02/2021,
Cass, Sez. L) la giurisprudenza di legittimità è conforme nel sostenere che “In tema di
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della Controparte_1
contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che CP_1
stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21)”.
Risulta pertanto superato l'orientamento antecedente (Cass. Sez. L. n. 5375/2019) che riteneva illegittima la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio
2003 nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera CP_1
professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo.
Sempre secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con principio in questa sede condiviso non può, inoltre, nemmeno ritenersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla é astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione CP_1
generale.(Cass. n. 26330/2024)
Ciò premesso in termini generali deve osservarsi che, le disposizioni statutarie e regolamentari
, statuiscono che sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati CP_3 CP_1
iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
Ebbene deve rilevarsi che, nel caso in esame, diversamente rispetto a quanto avvenuto nei casi presi in considerazione dai provvedimenti sopra citati, il ricorrente risulta sospeso dall'esercizio della professione con provvedimento del 14.04.2016 e cancellato dall'albo con successivo provvedimento del 9.01.2019.
Non viene pertanto in rilievo la posizione di un professionista che, pur iscritto all'albo, non eserciti per propria scelta l'attività ovvero la eserciti in modo occasionale, ma quella di un soggetto cui tale possibilità è totalmente inibita, potendo altrimenti incorrere in diverse sanzioni anche di tipo penalistico (cfr. art. 348 c.p.).
Manca dunque, nel caso di specie, il presupposto legittimante l'iscrizione del professionista alla previsto dalle stesse disposizioni citate, costituito dell'esercizio della professione, seppur in CP_1
via occasionale, o quanto meno dalla possibilità di esercitarla.
Per i motivi esposto il ricorso deve essere accolto e il decreto ingiuntivo revocato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione - revoca il decreto ingiuntivo n. 12 del 14/05/2023 emesso nel procedimento n.r.g. 109/2023 dal
Tribunale di Urbino;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte che liquida CP_1
in complessivi euro 3.500,00 quale compenso professionale, oltre rimborso per spese generali CPA
4% e IVA 22% come per legge.
Motivazione in giorni sessanta.
Urbino, 13.2.2025
Il Giudice
Vera Colella