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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2024, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.P. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 21481 / 2017 nel Ruolo Generale delle cause Civili Contenziose dell'anno 2017
TRA
socio unico, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore con Avv. Valentina Paglia
OPPONENTE
CONTRO
con gli avv.ti Virginio Pennino e Controparte_1
Alessandro Lacomba
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 333/2017
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Part Con decreto ingiuntivo n. 333/2017 del 09/01/2017 è stato ingiunto alla in persona del legale rappresentante p. t., di pagare alla la somma di € Controparte_1
24.800,00 oltre interessi legali e spese di procedura.
A fondamento del proprio ricorso, la deduce CP_1 Controparte_1
genericamente di aver svolto in favore dell' attività di ricerca di risorse professionali in Parte_1
virtù della convenzione del 04.05.2016 a fronte della quale avrebbe emesso: la fattura n. 13
dell'04.07.2016 e del pro forma n. 15 del 04.08.2016 Detto decreto veniva tempestivamente opposto dalla con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato
Si costituiva la la quale formulava, altresì, domanda Controparte_1
riconvenzionale nei confronti della Parte_1
La causa è stata istruita con produzione documentale e prove testi trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc e rimessa al Giudice per la decisione in data 27.12.2023
Nel merito in via preliminare deve ricordarsi come l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), abbia affermato che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore
- opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass.
4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass.
11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso che ci occupa risulta per tabulas che L'INI in data 04.05.2016 sottoscriveva con la una convenzione avente ad oggetto: “affiancamento Controparte_1
alle problematiche aziendali con piani di sviluppo improntati alla ricerca di risorse professionali ai fine di
raggiungere gli obiettivi aziendali, che di volta in volta saranno individuati dalle parti. Una volta acquisiti gli
elementi che il cliente fornirà la si impegna a comunicare di volta in volta gli sviluppi. In CP_1
tale contesto è sostanziale il rapporto di fiducia tra le parti. L'INI fornirà tutti i supporti e le condizioni pratiche non escluse quelle documentali tali da permettere l'attuazione degli obiettivi. Il rapporto che intercorre tra le
parti non è di subordinazione. La non è tenuta Controparte_1
all'osservanza di vincoli orari, ma la prestazione offerta è gestita in completa autonomia. Esemplificativamente
vengono elencate alcune delle pratiche oggetto della presente convenzione: disciplina dei rapporti intercorrenti
Org soggetti bancari e finanziari quali: , , tutti finalizzati alla chiusura e Org_1 Org_2 Org_4
definizione del contenzioso in essere ivi compreso il recupero di eventuali somme indebitamente corrisposte;
revisione dei rapporti in essere con professionisti e fornitori volti al recupero anche di eventuali somme
indebitamente corrisposte.”
Sempre per tabulas con comunicazione del 1.9.2016 la opponente deducendo l'inadempimento della opposta agli obblighi contrattuali assunti eccepiva l'intervenuta risoluzione del contratto
Dalla istruttoria espletata emerge come la parte opposta abbia provveduto a porre in essere solo Org_ parte delle attività previste contrattualmente (risulta per esempio provata la trattativa con l' e le relative riunioni ma non l'esito della stessa, mentre non è stata data prova circa l'espletamento della attività relative alla e/o con gli istituti di credito). Org_6
IL difetto di prova dell'effettivo espletamento di tutte le delle attività contrattualmente previste comporta l'adempimento solo parziale delle obbligazioni contrattuali assunte con conseguente rigetto della domanda di pagamento del saldo del corrispettivo previsto avanzata con il ricorso in via monitoria.
L'adempimento parziale comporta tuttavia il diretto della opposta alla remunerazione dell'attività espletata e che risulta già corrisposta con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente di restituzione dell'importo versato.
Vanno anche respinte le domande riconvenzionali formulate dalla opposta istate la inammissibilità delle stesse formulate per la prima volta nella comparsa di costituzione depositata nell'ambito del presente procedimento, in quanto costituiscono un ampliamento del thema decidendum fissato con il procedimento monitorio e risultano essere, peraltro scollegate, dal punto di vista logico funzionale, dalle difese
Part formulate dalla el giudizio di opposizione. Si rammenta, infatti, che il regime di preclusione delle domande, eccezioni e conclusioni risponde ad esigenze di ordine pubblico, attinenti al funzionamento del processo in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano (Cfr. Trib. Milano Sez. XIII, 24/04/2013).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, comportando in tal caso un evidente ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass. Civ. Sez. II, del 30 marzo 2016, n. 6155). In
ogni caso: - la domanda di indebito arricchimento, costituisce un'azione sussidiaria e residuale dell'azione (art. 2042 c.c.), comportando l'inammissibilità della stessa ogniqualvolta il depauperato possa ottenere risarcimento per il pregiudizio subito mediante un'azione tipicamente prevista dal titolo o dalla legge, diversa e alternativa a quella di arricchimento (Cfr. ex multis, Cass. Cass. Civ.
S.U. 28042/2008; Cass. Civ. 29988/2018), pertanto, nel caso di specie, non sarebbe nemmeno proponibile.
Nel merito comunque la domanda riconvenzionale avanzata dalla opposta è risultata del tutto sfornita sotto il profilo probatorio.
L'opposizione va accolta ed il decreto revocato
Vanno respinte per i motivi su esposti le domande riconvenzionali formulate delle parti opponente ed opposta
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;
respinge le domande riconvenzionali formulate da parto opponete ed opposta
Compensa le spese di lite del presente giudizio
Roma 29.2.2024
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.P. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 21481 / 2017 nel Ruolo Generale delle cause Civili Contenziose dell'anno 2017
TRA
socio unico, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore con Avv. Valentina Paglia
OPPONENTE
CONTRO
con gli avv.ti Virginio Pennino e Controparte_1
Alessandro Lacomba
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 333/2017
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Part Con decreto ingiuntivo n. 333/2017 del 09/01/2017 è stato ingiunto alla in persona del legale rappresentante p. t., di pagare alla la somma di € Controparte_1
24.800,00 oltre interessi legali e spese di procedura.
A fondamento del proprio ricorso, la deduce CP_1 Controparte_1
genericamente di aver svolto in favore dell' attività di ricerca di risorse professionali in Parte_1
virtù della convenzione del 04.05.2016 a fronte della quale avrebbe emesso: la fattura n. 13
dell'04.07.2016 e del pro forma n. 15 del 04.08.2016 Detto decreto veniva tempestivamente opposto dalla con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato
Si costituiva la la quale formulava, altresì, domanda Controparte_1
riconvenzionale nei confronti della Parte_1
La causa è stata istruita con produzione documentale e prove testi trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc e rimessa al Giudice per la decisione in data 27.12.2023
Nel merito in via preliminare deve ricordarsi come l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), abbia affermato che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore
- opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass.
4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass.
11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso che ci occupa risulta per tabulas che L'INI in data 04.05.2016 sottoscriveva con la una convenzione avente ad oggetto: “affiancamento Controparte_1
alle problematiche aziendali con piani di sviluppo improntati alla ricerca di risorse professionali ai fine di
raggiungere gli obiettivi aziendali, che di volta in volta saranno individuati dalle parti. Una volta acquisiti gli
elementi che il cliente fornirà la si impegna a comunicare di volta in volta gli sviluppi. In CP_1
tale contesto è sostanziale il rapporto di fiducia tra le parti. L'INI fornirà tutti i supporti e le condizioni pratiche non escluse quelle documentali tali da permettere l'attuazione degli obiettivi. Il rapporto che intercorre tra le
parti non è di subordinazione. La non è tenuta Controparte_1
all'osservanza di vincoli orari, ma la prestazione offerta è gestita in completa autonomia. Esemplificativamente
vengono elencate alcune delle pratiche oggetto della presente convenzione: disciplina dei rapporti intercorrenti
Org soggetti bancari e finanziari quali: , , tutti finalizzati alla chiusura e Org_1 Org_2 Org_4
definizione del contenzioso in essere ivi compreso il recupero di eventuali somme indebitamente corrisposte;
revisione dei rapporti in essere con professionisti e fornitori volti al recupero anche di eventuali somme
indebitamente corrisposte.”
Sempre per tabulas con comunicazione del 1.9.2016 la opponente deducendo l'inadempimento della opposta agli obblighi contrattuali assunti eccepiva l'intervenuta risoluzione del contratto
Dalla istruttoria espletata emerge come la parte opposta abbia provveduto a porre in essere solo Org_ parte delle attività previste contrattualmente (risulta per esempio provata la trattativa con l' e le relative riunioni ma non l'esito della stessa, mentre non è stata data prova circa l'espletamento della attività relative alla e/o con gli istituti di credito). Org_6
IL difetto di prova dell'effettivo espletamento di tutte le delle attività contrattualmente previste comporta l'adempimento solo parziale delle obbligazioni contrattuali assunte con conseguente rigetto della domanda di pagamento del saldo del corrispettivo previsto avanzata con il ricorso in via monitoria.
L'adempimento parziale comporta tuttavia il diretto della opposta alla remunerazione dell'attività espletata e che risulta già corrisposta con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente di restituzione dell'importo versato.
Vanno anche respinte le domande riconvenzionali formulate dalla opposta istate la inammissibilità delle stesse formulate per la prima volta nella comparsa di costituzione depositata nell'ambito del presente procedimento, in quanto costituiscono un ampliamento del thema decidendum fissato con il procedimento monitorio e risultano essere, peraltro scollegate, dal punto di vista logico funzionale, dalle difese
Part formulate dalla el giudizio di opposizione. Si rammenta, infatti, che il regime di preclusione delle domande, eccezioni e conclusioni risponde ad esigenze di ordine pubblico, attinenti al funzionamento del processo in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano (Cfr. Trib. Milano Sez. XIII, 24/04/2013).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, comportando in tal caso un evidente ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass. Civ. Sez. II, del 30 marzo 2016, n. 6155). In
ogni caso: - la domanda di indebito arricchimento, costituisce un'azione sussidiaria e residuale dell'azione (art. 2042 c.c.), comportando l'inammissibilità della stessa ogniqualvolta il depauperato possa ottenere risarcimento per il pregiudizio subito mediante un'azione tipicamente prevista dal titolo o dalla legge, diversa e alternativa a quella di arricchimento (Cfr. ex multis, Cass. Cass. Civ.
S.U. 28042/2008; Cass. Civ. 29988/2018), pertanto, nel caso di specie, non sarebbe nemmeno proponibile.
Nel merito comunque la domanda riconvenzionale avanzata dalla opposta è risultata del tutto sfornita sotto il profilo probatorio.
L'opposizione va accolta ed il decreto revocato
Vanno respinte per i motivi su esposti le domande riconvenzionali formulate delle parti opponente ed opposta
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto;
respinge le domande riconvenzionali formulate da parto opponete ed opposta
Compensa le spese di lite del presente giudizio
Roma 29.2.2024
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale