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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 549/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 549/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DE VIRGILIIS PIERLUIGI
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. LIBERATORE MARTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 06/06/2009 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in L'AQUILA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze telefoniche, garantendo sempre la reciproca reperibilità per ragioni inerenti alla figlia.
2. resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale sulla stessa che coabiterà in via prevalente con la madre in
Spoltore alla Via L'Aquila 2, restando anche anagraficamente nel suo stato di famiglia. I genitori saranno tenuti a concordare gli aspetti riguardanti l'educazione,
l'istruzione, la salute ed in genere tutto quello che concerne la crescita fisica e psichica della bambina, tenendo conto dei bisogni, delle eIGenze, delle abitudini già in essere, consapevoli che la scelta di addivenire alla separazione coniugale non deve avere alcun tipo di ricaduta negativa sul suo sano ed equilibrato sviluppo psico- fisico, e comporterà piuttosto la conservazione responsabile delle abitudini familiari e relazionali della loro figlia. Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente da ciascun genitore ex art. 337 ter, comma 3, cod.civ.
3. Per il collocamento le parti concordano come segue: infrasettimanale, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
▪il martedì dall'uscita di scuola (o d'estate dalle ore 10) e con pernotto presso casa paterna, sino alle ore 19.30 ca. del mercoledì e comunque prevedendo la cena presso casa materna;
▪il venerdì provvedendo alla ripresa da scuola (o d'estate dalle ore 10) sino alla 19.30 ca., con cena presso casa materna, salvo nei week end previsti di pertinenza con il papà nei quali pernotterà presso di lui;
Per_1
pagina 3 di 6 Per il week end le parti prevedono che ogni genitore terrà in alternanza Per_1
settimanale e permanenza della figlia nelle giornate di sabato e domenica, comunicando le eIGenze relative tempestivamente;
4. Per quanto attiene le vacanze estive, i coniugi stabiliscono di comune accordo che trascorrerà 7 giorni consecutivi con il padre nel mese di luglio e 7 nel mesi Per_1
di agosto, da concordarsi entro il giorno 15 del mese di Giugno di ogni anno, a seconda delle eIGenze lavorative di entrambe le parti.
5. Quanto alle festività natalizie e pasquali, i coniugi stabiliscono che Per_1 trascorrerà il 24 e il 25 dicembre, alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, e così allo stesso modo il 31 dicembre e il 1° gennaio, la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; con l'intesa tuttavia che, concordandolo essi e desiderandolo la figlia, potranno altrimenti stabilirsi anche periodi più lunghi, sempre in ogni caso nel rispetto dell'alternanza e del pari tempo. Per tutte le altre festività sarà applicata l'alternanza tra i genitori.
6. Il compleanno di , abitualmente svolto con parenti ed amici, verrà Per_1
festeggiato auspicabilmente in copresenza di entrambi i genitori le spese relative alla festicciola saranno divise al 50%, oppure, in caso di impossibilità, la giornata sarà comunque suddivisa in orari tali da consentire la compagnia di ciascun genitore.
7. In occasione del compleanno del padre e della madre, così come in occasione della
Festa della Mamma e del papà, la minore trascorrerà la giornata con il genitore cui è riferibile la specifica ricorrenza, indipendentemente dal diritto di frequentazione e visita previsto dalla calendarizzazione ordinaria. Le parti potranno concordare e modificare le giornate indicate, rispettando in ogni caso la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi. A tal proposito, i coniugi ribadiscono il proprio impegno:
-ad utilizzare sempre ogni delicatezza, attenzione e gradualità nell'esercitare i rispettivi diritti/doveri nei confronti della figlia;
pagina 4 di 6 -a fare in modo che i periodi di collocamento siano effettivamente dedicati alla cura, alla educazione e alla crescita morale e materiale della stessa, valorizzando e mai sminuendo la figura e il ruolo formativo ed educativo dell'altro genitore.
I genitori si impegnano dichiarano di impegnarsi in prima persona all'accudimento e gestione della bambina nel tempo in cui è affidata a ciascuno. In caso di Per_1
impossibilità di potersene occupare personalmente si impegnano a rivolgersi ai rispettivi familiari, ovvero ad eventuale baby-sitter di comune scelta.
8. Il IG. corrisponderà per il mantenimento ordinario della Parte_1 figlia la somma di € 300,00 (trecento), a mezzo bonifico bancario in favore Per_1 della IG.ra alle coordinate bancarie già note, entro l'ultimo Controparte_1
giorno di ogni mese. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le parti danno atto che nelle more del deposito del presente ricorso hanno liberamente e consensualmente attuato l'accordo economico innanzi richiamato, dando altresì atto che dalla somma di € 300,00 è stato ricavato l'importo mensile di €
60,00 utilizzato per il pagamento del corso di ginnastica artistica;
la madre si impegna a mantenere tale impegno economico.
9. Le spese straordinarie per TT saranno ripartite al 50% tra le parti, come da
Protocollo del Tribunale di Pescara sottoscritto ed allegato al presente ricorso.
10. L'assegno unico universale per sarà richiesto e percepito interamente al Per_1
100% dalla IG.ra . Controparte_1
11. I ricorrenti dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a definire ogni questione e di qualsiasi natura tra gli stessi pendenti e, pertanto, dichiarano che, ferme le obbligazioni rispettivamente assunte nel suddetto accordo, non hanno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere.
12. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, assicurando altresì la disponibilità in pagina 5 di 6 caso di necessaria compresenza per il rilascio di documento di identità per la figlia minore.
13. Chiedono che all'esito del procedimento si voglia ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di L'Aquila perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
14. I coniugi si dichiarano edotti del fatto che, in caso di sostanziali modificazioni di natura economica e/o personale che dovessero insorgere a discapito dell'uno o dell'altro, gli stessi potranno in qualsiasi momento ricorrere al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di separazione oggi sottoscritte.
15. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'AQUILA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 549/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DE VIRGILIIS PIERLUIGI
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. LIBERATORE MARTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 06/06/2009 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in L'AQUILA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze telefoniche, garantendo sempre la reciproca reperibilità per ragioni inerenti alla figlia.
2. resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale sulla stessa che coabiterà in via prevalente con la madre in
Spoltore alla Via L'Aquila 2, restando anche anagraficamente nel suo stato di famiglia. I genitori saranno tenuti a concordare gli aspetti riguardanti l'educazione,
l'istruzione, la salute ed in genere tutto quello che concerne la crescita fisica e psichica della bambina, tenendo conto dei bisogni, delle eIGenze, delle abitudini già in essere, consapevoli che la scelta di addivenire alla separazione coniugale non deve avere alcun tipo di ricaduta negativa sul suo sano ed equilibrato sviluppo psico- fisico, e comporterà piuttosto la conservazione responsabile delle abitudini familiari e relazionali della loro figlia. Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente da ciascun genitore ex art. 337 ter, comma 3, cod.civ.
3. Per il collocamento le parti concordano come segue: infrasettimanale, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
▪il martedì dall'uscita di scuola (o d'estate dalle ore 10) e con pernotto presso casa paterna, sino alle ore 19.30 ca. del mercoledì e comunque prevedendo la cena presso casa materna;
▪il venerdì provvedendo alla ripresa da scuola (o d'estate dalle ore 10) sino alla 19.30 ca., con cena presso casa materna, salvo nei week end previsti di pertinenza con il papà nei quali pernotterà presso di lui;
Per_1
pagina 3 di 6 Per il week end le parti prevedono che ogni genitore terrà in alternanza Per_1
settimanale e permanenza della figlia nelle giornate di sabato e domenica, comunicando le eIGenze relative tempestivamente;
4. Per quanto attiene le vacanze estive, i coniugi stabiliscono di comune accordo che trascorrerà 7 giorni consecutivi con il padre nel mese di luglio e 7 nel mesi Per_1
di agosto, da concordarsi entro il giorno 15 del mese di Giugno di ogni anno, a seconda delle eIGenze lavorative di entrambe le parti.
5. Quanto alle festività natalizie e pasquali, i coniugi stabiliscono che Per_1 trascorrerà il 24 e il 25 dicembre, alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, e così allo stesso modo il 31 dicembre e il 1° gennaio, la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; con l'intesa tuttavia che, concordandolo essi e desiderandolo la figlia, potranno altrimenti stabilirsi anche periodi più lunghi, sempre in ogni caso nel rispetto dell'alternanza e del pari tempo. Per tutte le altre festività sarà applicata l'alternanza tra i genitori.
6. Il compleanno di , abitualmente svolto con parenti ed amici, verrà Per_1
festeggiato auspicabilmente in copresenza di entrambi i genitori le spese relative alla festicciola saranno divise al 50%, oppure, in caso di impossibilità, la giornata sarà comunque suddivisa in orari tali da consentire la compagnia di ciascun genitore.
7. In occasione del compleanno del padre e della madre, così come in occasione della
Festa della Mamma e del papà, la minore trascorrerà la giornata con il genitore cui è riferibile la specifica ricorrenza, indipendentemente dal diritto di frequentazione e visita previsto dalla calendarizzazione ordinaria. Le parti potranno concordare e modificare le giornate indicate, rispettando in ogni caso la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi. A tal proposito, i coniugi ribadiscono il proprio impegno:
-ad utilizzare sempre ogni delicatezza, attenzione e gradualità nell'esercitare i rispettivi diritti/doveri nei confronti della figlia;
pagina 4 di 6 -a fare in modo che i periodi di collocamento siano effettivamente dedicati alla cura, alla educazione e alla crescita morale e materiale della stessa, valorizzando e mai sminuendo la figura e il ruolo formativo ed educativo dell'altro genitore.
I genitori si impegnano dichiarano di impegnarsi in prima persona all'accudimento e gestione della bambina nel tempo in cui è affidata a ciascuno. In caso di Per_1
impossibilità di potersene occupare personalmente si impegnano a rivolgersi ai rispettivi familiari, ovvero ad eventuale baby-sitter di comune scelta.
8. Il IG. corrisponderà per il mantenimento ordinario della Parte_1 figlia la somma di € 300,00 (trecento), a mezzo bonifico bancario in favore Per_1 della IG.ra alle coordinate bancarie già note, entro l'ultimo Controparte_1
giorno di ogni mese. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le parti danno atto che nelle more del deposito del presente ricorso hanno liberamente e consensualmente attuato l'accordo economico innanzi richiamato, dando altresì atto che dalla somma di € 300,00 è stato ricavato l'importo mensile di €
60,00 utilizzato per il pagamento del corso di ginnastica artistica;
la madre si impegna a mantenere tale impegno economico.
9. Le spese straordinarie per TT saranno ripartite al 50% tra le parti, come da
Protocollo del Tribunale di Pescara sottoscritto ed allegato al presente ricorso.
10. L'assegno unico universale per sarà richiesto e percepito interamente al Per_1
100% dalla IG.ra . Controparte_1
11. I ricorrenti dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a definire ogni questione e di qualsiasi natura tra gli stessi pendenti e, pertanto, dichiarano che, ferme le obbligazioni rispettivamente assunte nel suddetto accordo, non hanno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere.
12. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, assicurando altresì la disponibilità in pagina 5 di 6 caso di necessaria compresenza per il rilascio di documento di identità per la figlia minore.
13. Chiedono che all'esito del procedimento si voglia ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di L'Aquila perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
14. I coniugi si dichiarano edotti del fatto che, in caso di sostanziali modificazioni di natura economica e/o personale che dovessero insorgere a discapito dell'uno o dell'altro, gli stessi potranno in qualsiasi momento ricorrere al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di separazione oggi sottoscritte.
15. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'AQUILA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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