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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PARMA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
RG. VOL. GIUR. 4456 / 2025
PERSONA BENEFICIANDA
NI CL
C.F. C.F._1
Il Giudice Tutelare, Dott. Luca Benedetti
PREMESSO
• che la dott.ssa Nadia Maria Passione del CSM Distretto Sud Est in data 12 giugno 2025 alle ore 18:05 ha richiesto la proposta del trattamento sanitario obbligatorio nei confronti della signora VI DI nata a [...] il [...], residente in [...],
Collecchio (PR); nella suddetta richiesta la paziente viene descritta come affetta da disturbo bipolare tipo due;
che <presenta alterazioni psichiche tali da richiedere interventi terapeutici urgenti e precisamente ideazioni deliranti persecutorie sostenute da un eccitamento del tono dell'umore con conseguente alterazione del comportamento. Tali trattamenti non vengono accettati dal paziente perché non ha consapevolezza delle alterazioni psicopatologiche in atto. Non vi sono condizioni e circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere perché la paziente rifiuta le proposte e l'attuale scompenso richiede l'attivazione di misure sanitarie o ospedaliere>>;
• che nella medesima data ed ora (12 giugno 2025 alle ore 18:05) la dottoressa
[...]
Direttrice UOC di Parma ha convalidato a norma dell'articolo , Per_1 Parte_1
3° comma della legge 180 del 1978, la proposta formulata dalla dottoressa Passione di trattamento sanitario obbligatorio di degenza ospedaliera, con diagnosi di <Elevazione del tono dell'umore in disturbo bipolare con floride ideazioni deliranti di persecuzione ed
Impronta megalomanica che sostengono gravi alterazioni comportamentali in assenza di coscienza di malattia>>;
1 • che, in data 12.6.2025 alle ore 18,40, il Sindaco del Comune di Langhirano (PR) dopo aver esaminato la proposta urgente di intervento terapeutico in condizioni di degenza ospedaliera a norma dell'articolo 34 nella legge 833 del 78 nei confronti di VI DI, rilevato che non vi fossero condizioni circostanze che consentissero di adottare tempestive di idonee misure sanitarie extra ospedaliere ed accertato, altresì, che l'interessata non accettava un trattamento in condizioni di degenza ospedaliera, disponeva con ordinanza n. 2 di pari data, il trattamento sanitario obbligatorio presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Parma, nei confronti della signora VI DI e disponeva altresì la notifica del provvedimento al giudice tutelare del tribunale di Parma entro quarantott'ore dal ricovero;
• che in data 12.6.25 alle ore 19,50 l'ordinanza del Sindaco di Langhirano veniva notificata a mezzo agente di P.G. al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura AUSL di Parma c/o
Ospedale Maggiore con consegna a mani della dott.ssa ; Persona_2
• che in data 12.6.2025 alle ore 18,55 l'ordinanza del Sindaco di Langhirano veniva notificata a mezzo agente di P.G. nelle mani della stessa sig.ra VI DI come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 76/25;
• che in data 13.6.2025 alle ore 9,32 l'ordinanza del Sindaco di Langhirano veniva notificata a mezzo agente di P.G. al G.T. del Tribunale di Parma con consegna al dott. Per_3
;
[...]
VERIFICATA la propria competenza territoriale;
SENTITA
l'interessata da remoto all'udienza di oggi tramite piattaforma TEAMS tenutasi alle ore
11,40 (anziché alle ore 10,30 come indicato in decreto in quanto la paziente era addormentata); di tale audizione si è provveduto a redigere verbale a parte da considerarsi comunque parte del provvedimento;
RILEVATO che l'interessata è apparsa confusa anche per l'effetto dei farmaci somministrateli e che, comunque, ha dichiarato di essere stata contraria al ricovero ma di accettarlo ora se limitato a pochi giorni;
nel corso della conversazione la medesima richiamava episodi di atti di persecuzioni di terzi (FBI, camorra ecc.) evidentemente frutto di immaginazione e che confermano in pieno la diagnosi svolta dai medici nei documenti sopra citati in premessa;
CONSIDERATO
• che esistono ancora certamente alterazioni psichiche in capo all'interessata tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
• che gli stessi non sono stati accettati dalla paziente nell'immediatezza degli eventi e che devono essere portati avanti per il numero di giorni che il personale sanitario riterrà sufficiente a tutela della salute dell'interessata (che, peraltro, a casa vive da sola come dalla
2 stessa dichiarato);
• che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;
RITENUTO
• che il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e allo stato attuale del paziente;
• che il ricovero rispetti la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse della paziente ad essere curata;
LETTI
gli artt. 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978;
C O N V A L I D A
con efficacia immediata, la richiamata ordinanza n. 2 con cui il Sindaco del Comune di LANGHIRANO ha disposto in data 12.6.25 ore 18,40 un trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse di NI CL C.F. , sopra generalizzata. C.F._1
AVVERTE che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare».
Manda con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione, ex art. 35 co. 3 della Legge n.
833/1978:
1. AL SINDACO DEL COMUNE DI LANGHIRANO (PR) CHE HA EMESSO
L'ORDINANZA;
2. AL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA AZIENDA AUSL DI
PARMA C/O OSPEDALE MAGGIORE DI PARMA;
3. ALLA SIG.RA NI CL NEL LUOGO DI RESIDENZA SITO IN VIA
LIBERTÀ 30, COLLECCHIO (PR).
PARMA, 13/06/2025 (ORE 12,58)
Il Giudice Onorario
Dott. Luca Benedetti
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