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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1321/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Vigone – via Torino n. 2 (doc. 1), elettivamente domiciliato in Venaria Reale – via Verdi
n. 19 presso lo studio dell'avv. Ileana Bruno che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Nata a TORINO (TO) il 13/07/1982 residente Controparte_1 C.F._2
Vallo Torinese, Via Pianchette 12, rappresentata dall'avv. Claudia Guzzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via Peyron n. 19, per delega in atti;
in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte delle parti
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e nel Comune di Vallo Torinese (TO), il 9 giugno 2018; Controparte_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallo Torinese di procedere alla
trascrizione della emananda sentenza, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine
dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396;
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria
amministrazione, con collocazione prevalente e fissazione della residenza anagrafica della minore
presso l'abitazione della madre in Vallo Torinese;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore liberamente e, in caso di mancato
accordo, con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, terminato l'orario scolastico o le attività
ricreative della figlia, sino alla domenica sera, riportando la minore presso la casa della madre
entro le ore 21,00; in caso di impossibilità del papà a tenere la minore con sé per cause di servizio
nel week end di propria competenza, i coniugi si impegnano a sostituire il fine settimana con
quello successivo;
• un giorno infrasettimanale, terminato l'orario scolastico o le attività ricreative della figlia, sino
alla sera, riportando la minore presso la casa della madre entro le ore 21,00 (in caso di
impossibilità del papà a recarsi presso la casa della mamma per recuperare la figlia nel giorno
infrasettimanale, si insta affinché il padre possa recuperare tale giorno a semplice richiesta);
• due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare con la madre entro il
giorno 30 maggio di ogni anno;
• ad anni alterni, le festività di Natale o il Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta, previo accordo
entro congruo termine con la madre;
pagina 2 di 7 - disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia entro il Pt_1 Per_1
giorno 5 di ogni mese, corrispondendo alla signora la somma di € 290,00=, a decorrere CP_1
dal corrente mese di febbraio 2025 (per il quale avendo il padre già corrisposto la somma di €
235,00 come prevista, dovrà solo versare la differenza di € 55,00), oltre al 50% delle spese extra-
mantenimento, come da Protocollo siglato dal Tribunale di Ivrea il 24.6.2016; assegno unico
interamente alla madre;
- i genitori si impegnano, nel superiore interesse di a confrontarsi tra di loro su di un Per_1
piano di effettiva genitorialità condivisa, potendo poi se ritenuto anche successivamente
riportarsi gli accordi tramite mail o wath'app e garantendo anche la possibilità di comunicazione,
esclusivamente per le questioni che riguardano la di figlia, anche a mezzo telefono, wath'app o
mail; qualora i genitori si rendessero conto di non riuscire a comunicare tra loro in maniera
adeguata, si impegnano a rivolgersi alla mediazione familiare;
disporre che il padre possa sentire
telefonicamente la figlia nei giorni in cui non la ha con sé;
- dare atto che con le suddette disposizioni i coniugi non avanzano reciproche domande
economico-patrimoniali di alcun genere, rinunciando ad ogni contributo a titolo di
mantenimento e dichiarando di avere già regolato ogni loro rapporto di carattere economico
derivante dal matrimonio.
- spese compensate;
”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 7 maggio 2024, evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- in data 9.6.2018 i coniugi contraevano matrimonio civile, trascritto nei Registri Stato
Civile del Comune di Vallo T.se (TO) con atto n. 2 P. I;
- dalla loro unione è nata una figlia: a Ciriè il 7 aprile 2014; Per_1
- con decreto 20.10.2020, il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale 14.10.2020 (doc. 4);
pagina 3 di 7 - da allora la separazione durava ininterrotta.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre prevedendosi a suo carico un contributo al mantenimento della minore di € 200,00.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte ed anche alle altre domande, solo individuando una somma maggiore come congruo contributo al mantenimento della minore.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 19
febbraio 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno trovato un accordo, discusso la causa e, a tanto autorizzate, hanno rassegnato conclusioni congiunte, previa rinuncia alle istanze istruttorie, ai provvedimenti provvisori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c..
Non si dava luogo all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., apparendo superfluo alla luce dell'accordo delle parti sul regime di affido e collocazione della prole.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 21.2.2025), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
pagina 4 di 7 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale all'udienza del 14.10.2020
comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del
20.10.2020. Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro e per il mantenimento del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rese, come del resto dalle stesse richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e nel Comune di Vallo Torinese (TO), il 9 giugno 2018,
[...] Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success.
modif;
2. dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria pagina 5 di 7 amministrazione, con collocazione prevalente e fissazione della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della madre in Vallo Torinese;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore liberamente e, in caso di mancato accordo, con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, terminato l'orario scolastico o le attività ricreative della figlia, sino alla domenica sera, riportando la minore presso la casa della madre entro le ore 21,00; in caso di impossibilità del papà a tenere la minore con sé per cause di servizio nel week end di propria competenza, i coniugi si impegnano a sostituire il fine settimana con quello successivo;
• un giorno infrasettimanale, terminato l'orario scolastico o le attività ricreative della figlia, sino alla sera, riportando la minore presso la casa della madre entro le ore 21,00
(in caso di impossibilità del papà a recarsi presso la casa della mamma per recuperare la figlia nel giorno infrasettimanale, si insta affinché il padre possa recuperare tale giorno a semplice richiesta);
• due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare con la madre entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
• ad anni alterni, le festività di Natale o il Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta, previo accordo entro congruo termine con la madre;
4. dispone che il signor contribuisca al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, corrispondendo alla signora la somma di € CP_1
290,00=, a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025 (per il quale avendo il padre già
corrisposto la somma di € 235,00 come prevista, dovrà solo versare la differenza di €
55,00), oltre al 50% delle spese extra-mantenimento, come da Protocollo siglato dal
Tribunale di Ivrea il 24.6.2016; assegno unico interamente alla madre;
5. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano, nel superiore interesse di a confrontarsi tra di loro su di un piano di effettiva genitorialità Per_1
condivisa, potendo poi se ritenuto anche successivamente riportarsi gli accordi tramite mail o WhatsApp e garantendo anche la possibilità di comunicazione, esclusivamente pagina 6 di 7 per le questioni che riguardano la figlia, anche a mezzo telefono, WhatsApp o mail;
qualora i genitori si rendessero conto di non riuscire a comunicare tra loro in maniera adeguata, si impegnano a rivolgersi alla mediazione familiare;
che il padre potrà sentire telefonicamente la figlia nei giorni in cui non la ha con sé;
6. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che con le suddette disposizioni i coniugi non avanzano reciproche domande economico-patrimoniali di alcun genere,
rinunciando ad ogni contributo a titolo di mantenimento e dichiarando di avere già
regolato ogni loro rapporto di carattere economico derivante dal matrimonio.
7. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1321/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Vigone – via Torino n. 2 (doc. 1), elettivamente domiciliato in Venaria Reale – via Verdi
n. 19 presso lo studio dell'avv. Ileana Bruno che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Nata a TORINO (TO) il 13/07/1982 residente Controparte_1 C.F._2
Vallo Torinese, Via Pianchette 12, rappresentata dall'avv. Claudia Guzzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via Peyron n. 19, per delega in atti;
in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte delle parti
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e nel Comune di Vallo Torinese (TO), il 9 giugno 2018; Controparte_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallo Torinese di procedere alla
trascrizione della emananda sentenza, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine
dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396;
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria
amministrazione, con collocazione prevalente e fissazione della residenza anagrafica della minore
presso l'abitazione della madre in Vallo Torinese;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore liberamente e, in caso di mancato
accordo, con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, terminato l'orario scolastico o le attività
ricreative della figlia, sino alla domenica sera, riportando la minore presso la casa della madre
entro le ore 21,00; in caso di impossibilità del papà a tenere la minore con sé per cause di servizio
nel week end di propria competenza, i coniugi si impegnano a sostituire il fine settimana con
quello successivo;
• un giorno infrasettimanale, terminato l'orario scolastico o le attività ricreative della figlia, sino
alla sera, riportando la minore presso la casa della madre entro le ore 21,00 (in caso di
impossibilità del papà a recarsi presso la casa della mamma per recuperare la figlia nel giorno
infrasettimanale, si insta affinché il padre possa recuperare tale giorno a semplice richiesta);
• due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare con la madre entro il
giorno 30 maggio di ogni anno;
• ad anni alterni, le festività di Natale o il Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta, previo accordo
entro congruo termine con la madre;
pagina 2 di 7 - disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia entro il Pt_1 Per_1
giorno 5 di ogni mese, corrispondendo alla signora la somma di € 290,00=, a decorrere CP_1
dal corrente mese di febbraio 2025 (per il quale avendo il padre già corrisposto la somma di €
235,00 come prevista, dovrà solo versare la differenza di € 55,00), oltre al 50% delle spese extra-
mantenimento, come da Protocollo siglato dal Tribunale di Ivrea il 24.6.2016; assegno unico
interamente alla madre;
- i genitori si impegnano, nel superiore interesse di a confrontarsi tra di loro su di un Per_1
piano di effettiva genitorialità condivisa, potendo poi se ritenuto anche successivamente
riportarsi gli accordi tramite mail o wath'app e garantendo anche la possibilità di comunicazione,
esclusivamente per le questioni che riguardano la di figlia, anche a mezzo telefono, wath'app o
mail; qualora i genitori si rendessero conto di non riuscire a comunicare tra loro in maniera
adeguata, si impegnano a rivolgersi alla mediazione familiare;
disporre che il padre possa sentire
telefonicamente la figlia nei giorni in cui non la ha con sé;
- dare atto che con le suddette disposizioni i coniugi non avanzano reciproche domande
economico-patrimoniali di alcun genere, rinunciando ad ogni contributo a titolo di
mantenimento e dichiarando di avere già regolato ogni loro rapporto di carattere economico
derivante dal matrimonio.
- spese compensate;
”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 7 maggio 2024, evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- in data 9.6.2018 i coniugi contraevano matrimonio civile, trascritto nei Registri Stato
Civile del Comune di Vallo T.se (TO) con atto n. 2 P. I;
- dalla loro unione è nata una figlia: a Ciriè il 7 aprile 2014; Per_1
- con decreto 20.10.2020, il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale 14.10.2020 (doc. 4);
pagina 3 di 7 - da allora la separazione durava ininterrotta.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre prevedendosi a suo carico un contributo al mantenimento della minore di € 200,00.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte ed anche alle altre domande, solo individuando una somma maggiore come congruo contributo al mantenimento della minore.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 19
febbraio 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno trovato un accordo, discusso la causa e, a tanto autorizzate, hanno rassegnato conclusioni congiunte, previa rinuncia alle istanze istruttorie, ai provvedimenti provvisori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c..
Non si dava luogo all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., apparendo superfluo alla luce dell'accordo delle parti sul regime di affido e collocazione della prole.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 21.2.2025), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
pagina 4 di 7 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale all'udienza del 14.10.2020
comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del
20.10.2020. Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro e per il mantenimento del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rese, come del resto dalle stesse richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e nel Comune di Vallo Torinese (TO), il 9 giugno 2018,
[...] Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success.
modif;
2. dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria pagina 5 di 7 amministrazione, con collocazione prevalente e fissazione della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della madre in Vallo Torinese;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore liberamente e, in caso di mancato accordo, con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, terminato l'orario scolastico o le attività ricreative della figlia, sino alla domenica sera, riportando la minore presso la casa della madre entro le ore 21,00; in caso di impossibilità del papà a tenere la minore con sé per cause di servizio nel week end di propria competenza, i coniugi si impegnano a sostituire il fine settimana con quello successivo;
• un giorno infrasettimanale, terminato l'orario scolastico o le attività ricreative della figlia, sino alla sera, riportando la minore presso la casa della madre entro le ore 21,00
(in caso di impossibilità del papà a recarsi presso la casa della mamma per recuperare la figlia nel giorno infrasettimanale, si insta affinché il padre possa recuperare tale giorno a semplice richiesta);
• due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare con la madre entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
• ad anni alterni, le festività di Natale o il Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta, previo accordo entro congruo termine con la madre;
4. dispone che il signor contribuisca al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, corrispondendo alla signora la somma di € CP_1
290,00=, a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025 (per il quale avendo il padre già
corrisposto la somma di € 235,00 come prevista, dovrà solo versare la differenza di €
55,00), oltre al 50% delle spese extra-mantenimento, come da Protocollo siglato dal
Tribunale di Ivrea il 24.6.2016; assegno unico interamente alla madre;
5. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano, nel superiore interesse di a confrontarsi tra di loro su di un piano di effettiva genitorialità Per_1
condivisa, potendo poi se ritenuto anche successivamente riportarsi gli accordi tramite mail o WhatsApp e garantendo anche la possibilità di comunicazione, esclusivamente pagina 6 di 7 per le questioni che riguardano la figlia, anche a mezzo telefono, WhatsApp o mail;
qualora i genitori si rendessero conto di non riuscire a comunicare tra loro in maniera adeguata, si impegnano a rivolgersi alla mediazione familiare;
che il padre potrà sentire telefonicamente la figlia nei giorni in cui non la ha con sé;
6. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che con le suddette disposizioni i coniugi non avanzano reciproche domande economico-patrimoniali di alcun genere,
rinunciando ad ogni contributo a titolo di mantenimento e dichiarando di avere già
regolato ogni loro rapporto di carattere economico derivante dal matrimonio.
7. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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