TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/06/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 5644/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. INVIDIA ANTONIO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 03/06/2025 le parti, con nota di deposito del 14/05/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Disporsi la separazione consensuale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con
obbligo per ciascuno di preventiva comunicazione all'altro di ogni eventuale mutamento
della residenza e di reciproco rispetto;
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun assegno di
mantenimento dovrà essere posto a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
3) Nel contempo, i medesimi dichiarano di aver disciplinato ogni questione economica e
patrimoniale tra di essi intercorrenti e derivanti dal rapporto di coniugio e di non aver
più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia causa dedotta o
deducibile derivante dal rapporto di coniugio.
4) I coniugi chiedono l'omologa della presente separazione;
5) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al
Giudice, dott.ssa Silvia Rizzuto, all'udienza fissata per il giorno 03.06.2025 (a tal fine, si
allega apposita dichiarazione in tal senso);
6) I coniugi sottoscrivono il presente atto in ogni sua pagina in segno di accettazione e
ratifica di tutto quanto esposto;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione. pagina 2 di 4 Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 14/05/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
MONZAMBANO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui alla nota di deposito del 14/05/2025 e richiamate all'udienza del
03/06/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti,
così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in MONZAMBANO il 05/10/1975 tra e regolarmente trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
di stato civile del Comune di MONZAMBANO (n. 25, P. II, Serie A, Anno 1975), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 14/05/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MONZAMBANO pagina 3 di 4 perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/06/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 5644/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. INVIDIA ANTONIO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 03/06/2025 le parti, con nota di deposito del 14/05/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Disporsi la separazione consensuale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con
obbligo per ciascuno di preventiva comunicazione all'altro di ogni eventuale mutamento
della residenza e di reciproco rispetto;
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun assegno di
mantenimento dovrà essere posto a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
3) Nel contempo, i medesimi dichiarano di aver disciplinato ogni questione economica e
patrimoniale tra di essi intercorrenti e derivanti dal rapporto di coniugio e di non aver
più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia causa dedotta o
deducibile derivante dal rapporto di coniugio.
4) I coniugi chiedono l'omologa della presente separazione;
5) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al
Giudice, dott.ssa Silvia Rizzuto, all'udienza fissata per il giorno 03.06.2025 (a tal fine, si
allega apposita dichiarazione in tal senso);
6) I coniugi sottoscrivono il presente atto in ogni sua pagina in segno di accettazione e
ratifica di tutto quanto esposto;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione. pagina 2 di 4 Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 14/05/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
MONZAMBANO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui alla nota di deposito del 14/05/2025 e richiamate all'udienza del
03/06/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti,
così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in MONZAMBANO il 05/10/1975 tra e regolarmente trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
di stato civile del Comune di MONZAMBANO (n. 25, P. II, Serie A, Anno 1975), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 14/05/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MONZAMBANO pagina 3 di 4 perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/06/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4