Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.710/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv.ti Federica Bucciarelli e Arianna Balducci) nei confronti Parte_1 dell' (Avv.ti Cristina Grappone - Carmine Barone) e avente ad oggetto: opposizione a CP_1
comunicazione di debito, osserva quanto segue:
- 1 -
CP_ La ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso del 16.7.2024, premesso che nel novembre 2023 l' di Chieti le aveva inviato la comunicazione di debito n. 230015892751K4202323 per asserito mancato versamento di contributi eccedenti il minimale alla Gestione Artigiani/Commercianti per il periodo 01/2018 – 12/2018, per un importo di € 7.696,39, deduceva di detenere una partecipazione societaria nella società Caseificio San Giovanni S.r.l. (P.I. , con sede legale in P.IVA_1
Montazzoli (CH) alla Via Defensa, ma di non aver “mai esercitato una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, ossia non ha mai prestato attività di lavoro dipendente nell'ambito della stessa”. Dopo aver invocato l'interpretazione secondo cui “i redditi di partecipazione a società di capitali, quali le SRL, non devono essere assoggettate a contribuzione per l'eccedenza del minimale della gestione commercianti, trattandosi di redditi di capitale e non già di redditi d'impresa”, concludeva chiedendo di “Ritenere e dichiarare illegittima e CP_ conseguentemente annullare la richiesta dell' n. 230015892751K4202323, per asserito mancato versamento da parte della Sig.ra di contributi eccedenti il minimale alla Parte_1
Gestione Artigiani/Commercianti per il periodo 01/2018 – 12/2018, per un importo di € 7.696,39, per totale assenza dei presupposti giuridici.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che la ricorrente aveva richiesto l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane presso la CCIAA in qualità di socia lavoratrice a far data del 02/01/2008.
La causa, istruita con la produzione di documenti, veniva decisa mediante la della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Da quanto può desumersi dalle scarne deduzioni della memoria di costituzione l'imposizione
CP_ contributiva azionata dall' con la comunicazione di debito n. 230015892751K4202323 sarebbe fondata sulla circostanza che la ricorrente risulti iscritta all' all'albo delle imprese artigiane e sul fatto che “…ai fini della contribuzione eccedente il minimale, si deve ritenere reddito d'impresa quanto riportato nel quadro “RR” Modello Unico Redditi Persone Fisiche e, se non presente il reddito, quanto esposto nel quadro “RF”, rigo 63, del Modello Unico Redditi Società di Capitali in ragione della quota di partecipazione agli utili”.
Premesso che alcuna delle parti ha depositato il Modello Unico Redditi Persone Fisiche riferito al
CP_ 2018 (ciò impedendo di appurare quali fossero i redditi riportati nei riquadri indicati dall' e di distinguere quali fossero i redditi da impresa e i redditi da capitale), l'assunto dell' appare CP_1
infondato.
Come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Appello dell'Aquila nelle sentenze richiamate in ricorso, “In punto di diritto, la norma di riferimento è costituita dall'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992
n.384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n.438, il quale prevede che “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini
Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono” e “Secondo l'interpretazione operata dall'Istituto, in particolare, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da CP_ partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica). L'assunto dell' non può essere condiviso. E' noto che, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 917 del 1986, “i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi” (comma 1), con la precisazione che “I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi” (comma 3). Ciò premesso, ritiene il Collegio che, pur se l'art.
3-bis d.l. 384/1992 fa riferimento alla “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef”, occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo,
Pag. 2 di 5 che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef” deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione. In quest'ordine di concetti, allorché sussista il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti, la norma di cui all'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n.384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nella sua chiara formulazione letterale, indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del Modello Unico che reca l'intitolazione “redditi di partecipazione in società di persone e assimilate”. Del resto, la norma (comma 3) è chiara nel precisare che possono essere considerati redditi di impresa solo i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e pertanto non anche quelli derivante da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa all'interno di esse (cfr., su tale ultimo CP_ aspetto, appare chiara la Circolare n°102 del 12.06.2003, laddove parla espressamente di soci lavoratori di S.r.l.). In un simile contesto, assumono particolare rilievo le motivazioni di cui alla sentenza n.354 in data 7 novembre 2001, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell'art.
3- bis, comma 1, D.L. 384/1992, in riferimento a quanto prevedono gli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione. Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 354/2001, ha affrontato proprio il problema della disparità di trattamento tra il socio di società di persone avente natura commerciale (società in accomandita semplice o in nome
CP_ collettivo), che vede assoggettati a contribuzione i redditi di impresa, e il socio di società di capitali, i cui redditi di capitale non sono invece assoggettabili a contribuzione nella gestione commercianti. In tale ambito, la Corte Costituzionale ha chiarito che “secondo il d.P.R. n. 917 del
1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa si, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù
Pag. 3 di 5 del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante”. Prosegue la Corte affermando che “ad ulteriore e decisivo supporto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia, va soggiunto che all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo, in virtù dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, anche la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa. Sicché, all'ampliamento della base contributiva corrisponde, appunto,
l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della
Costituzione”. CP_ Nel caso di specie dal documento prodotto dall' si ricava solamente che la ricorrente dal 2008 è iscritta all'albo delle imprese artigiane in quanto socia, e non in quanto lavoratrice o socia CP_ lavoratrice;
del resto, l' non ha contestato le puntuali allegazioni di fatto del ricorso secondo cui la ricorrente non avrebbe mai esercitato una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, e non vi avrebbe, cioè, mai prestato attività di lavoro dipendente (attività che sarebbe
“svolta interamente dal personale dipendente in forza presso il Caseificio San Giovanni S.r.l.”, come desumibile dal doc. n.3 di parte ricorrente), né avrebbe “mai partecipato agli utili di gestione”, non deducendo né offrendosi di provare lo svolgimento da parte della ricorrente di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustificasse la propria pretesa.
- 3 –
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto dei valori di cui al d.m.
55/2014, della natura e del valore della causa (compreso nello scaglione tra 5200,01 e 26.000,00 euro), nonché del valore dell'opera prestata dalla difesa di parte opponente (espunto il compenso per CP_ la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento), l' deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3727,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 43,00 per esborsi, oltre a IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, in totale accoglimento del ricorso, così
CP_ CP_ provvede: dichiara infondata la pretesa contributiva dell' di cui alla richiesta dell' n. CP_ 230015892751K4202323 e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in complessivi euro 3727,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 43,00 per esborsi, oltre a IVA e CPA come per legge.
Chieti, lì 23 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Laura Ciarcia
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