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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/12/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 452/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dagli Avv.ti MAGLIE EL Parte_1
IE e IS DONATELLO;
ricorrente contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti PORTALURI Controparte_1
SS E AS EL;
Resistente rappresentata e difesa dall' Avv.to DELL'OLIO Controparte_2
RI
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 08/02/2022 e regolarmente notificato, LA ricorrente in epigrafe emarginatA, ha convenuto Parte_1 CP_3
e avanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere CP_4
le conclusioni di cui al ricorso introduttivo
In particolare, la ricorrente allegava di aver lavorato alle dipendenze dei coniugi e (genitori dei resistenti), dal 12.04.2012 al CP_5 Controparte_6
04.11.2019, presso la di loro abitazione in San Pancrazio S.no al Corso
Umberto I n. 101 svolgendo mansioni di badante e colf;
che il rapporto non era stato regolarizzato e che la stessa aveva diritto alle differenze retributive come indicate in atti.
Si costituivano gli odierni convenuti contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, il procuratore della ricorrente prendeva atto dell'intervenuta rinuncia all'eredità dei chiamati e all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** In via del tutto preliminare occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
La parte ricorrente, invero, a verbale dell'odierna udienza ha preso atto dell'intervenuta rinuncia all'eredità dei resistenti e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
i convenuti non si sono opposti a tale richiesta.
Ciò posto, rilevato che :
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito
" (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
- le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese del giudizio;
- non sussistono ragioni per discostarsi dalla concorde volontà espressa dalle parti,
ritiene il Tribunale che le spese di lite debbano esser compensate
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- compensa le spese di lite tra le parti
Brindisi, 10.12.2025 IL G.D.L.
(dott.ssa Gabriella Puzzovio)
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 452/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dagli Avv.ti MAGLIE EL Parte_1
IE e IS DONATELLO;
ricorrente contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti PORTALURI Controparte_1
SS E AS EL;
Resistente rappresentata e difesa dall' Avv.to DELL'OLIO Controparte_2
RI
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 08/02/2022 e regolarmente notificato, LA ricorrente in epigrafe emarginatA, ha convenuto Parte_1 CP_3
e avanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere CP_4
le conclusioni di cui al ricorso introduttivo
In particolare, la ricorrente allegava di aver lavorato alle dipendenze dei coniugi e (genitori dei resistenti), dal 12.04.2012 al CP_5 Controparte_6
04.11.2019, presso la di loro abitazione in San Pancrazio S.no al Corso
Umberto I n. 101 svolgendo mansioni di badante e colf;
che il rapporto non era stato regolarizzato e che la stessa aveva diritto alle differenze retributive come indicate in atti.
Si costituivano gli odierni convenuti contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, il procuratore della ricorrente prendeva atto dell'intervenuta rinuncia all'eredità dei chiamati e all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** In via del tutto preliminare occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
La parte ricorrente, invero, a verbale dell'odierna udienza ha preso atto dell'intervenuta rinuncia all'eredità dei resistenti e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
i convenuti non si sono opposti a tale richiesta.
Ciò posto, rilevato che :
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito
" (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
- le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese del giudizio;
- non sussistono ragioni per discostarsi dalla concorde volontà espressa dalle parti,
ritiene il Tribunale che le spese di lite debbano esser compensate
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- compensa le spese di lite tra le parti
Brindisi, 10.12.2025 IL G.D.L.
(dott.ssa Gabriella Puzzovio)