Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 27.5.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8249/2023 R.G.
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Lotà, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO già ), P.IVA , con sede in Pagani (SA) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Via Perone n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Telora, giusta procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.7.2023, , premesso di essere stato assunto Parte_1
alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro subordinato e indeterminato dal 21.6.2022, con inquadramento nell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari, livello 1B ED del CCNL Fise Assoambiente, ha adito il Tribunale al fine di accertare il proprio diritto all'inquadramento nel superiore livello 3, per le mansioni in concreto svolte sin dal momento dell'assunzione.
A fondamento delle proprie ragioni ha richiamato le previsioni del CCNL Fise-Assoambiente con riguardo ai lavoratori appartenenti al livello 3, precisando che, sebbene assunto nel
Pagina 1
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale adito accogliersi le seguenti conclusioni: “Ritenga
e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data del 21 giugno 2022 a tutt'oggi; Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 3 del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 21.06.2022 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Fissata l'udienza di discussione delle parti per il 9.11.2023, in data 16.10.2023 si è tempestivamente costituito il , chiedendo il rigetto integrale del ricorso. CP_2
In via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per effetto dell'intervenuta violazione ex art. 414 cpc.; nel merito, ha evidenziato l'inesistenza del diritto all'inquadramento alle mansioni superiori poiché: - la società resistente, aggiudicataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani del Comune di Catania dal 21/6/2022, ha assunto in pari data il ricorrente, ex art. 6 ccnl Fise- Assoambiente;
- il ha sempre Pt_1
svolto le mansioni di operatore ecologico in conformità al suo livello di inquadramento 1B del ccnl Fise, addetto allo spazzamento e/o come operaio cd al seguito e soltanto sporadicamente, per esigenze contingenti connesse all'assenza del personale all'uopo proposto, è stato addetto alla conduzione degli automezzi cd “gasolone”; - il ricorrente non ha mai svolto le mansioni dedotte per 120 giorni consecutivi poiché lo stesso è stato assente per ferie e malattia e precisamente nei giorni 25.7.22 per permesso sindacale, 11.7.22
per ferie, il 9 e dal 22 al 27 agosto 2022 per ferie, il 15.9.22 per ferie, il 6 e il 15 ottobre 2022
per ferie, il 4.11.22 per ferie, il 12.12.22 per ferie, dal 13 al 21.12.22 per malattia, il 30.1.23
per ferie, dal 4 al 18 febbraio 2023 per ferie, l'11/3/23 per ferie dal 6 al 30 giugno 2023 per malattia, l' 1.7.23 e dal 5 al 31 luglio 2023 per malattia.
Pagina 2 Ha infine precisato che le caratteristiche tecniche del c.d. gasolone non sono tali da far ritenere il conducente di tale mezzo inquadrabile nel livello superiore e che, in ogni caso, il ricorso difetta dei requisiti di legge per il riconoscimento delle mansioni superiori.
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto: “1) in via preliminare, dichiarare nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove orali e CTU.
All'udienza del 27.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti la causa viene decisa come segue.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa del ricorrente, dipendente del CP_2
resistente dal giorno 21.06.2022, inquadrato nell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari, livello 1B CCNL Fise Assoambiente, alle mansioni superiori a far data dalla assunzione, in ragione della prospettata conduzione di automezzi
“compattatori”, inquadrabili nel livello 3 del CCNL.
Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dalla (già CP_1 Controparte_4
La declaratoria di nullità dell'atto introduttivo - nullità che si produce solo quando il
"petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo tener conto, da un lato, che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati, e dall'altro che - rappresentando la declaratoria di nullità del ricorso una extrema ratio cui ricorrere soltanto quando sia obiettivamente impossibile ricostruirne il contenuto - l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto (Cass. 12/11/2003 n.17023).
Nella specie, parte ricorrente ha individuato in maniera sufficientemente specifica il petitum e la causa petendi della domanda proposta, allegando specificamente i fatti in ragione dei quali ha invocato il diritto all'inquadramento superiore, ossia la conduzione di mezzi che per
Pagina 3 le caratteristiche tecniche possedute sono dalla contrattazione collettiva annoverati tra i veicoli la cui conduzione è riservata ai dipendenti di livello 3, ed invocando le disposizioni legislative e contrattuali collettive su cui ha fondato la pretesa vantata in giudizio.
Peraltro, alla luce delle difese spiegate dalla società resistente, appare evidente come quest'ultima abbia esattamente individuato il thema decidendum della controversia e, di conseguenza, abbia potuto legittimamente spiegare le proprie circostanziate difese nel merito, assumendo la pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria memoria di costituzione.
Risulta quindi definito - sin dai primi atti processuali - l'oggetto della controversia e, per l'effetto, su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il contraddittorio processuale.
Nel merito, per ciò che attiene alle cc.dd. mansioni superiori, si osserva che esse sono caratterizzate da un più elevato contenuto di tipo professionale e, conseguentemente, vengono poste ad un livello di inquadramento retributivo più favorevole per il lavoratore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza (cfr. Cass. 27887/2009).
A tal riguardo, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. Cass. 8025/2003; Cass.
8993/2011). Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore deve inoltre dimostrare la prevalenza quantitativa e qualitativa della mansione superiore rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento (cfr. Cass. 2969/2021).
Pagina 4 Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal
CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (v. Cass. 26233/2008; Cass. 28284/2009; Cass. 20272/2010; Cass.
8589/2015; Cass. 4923/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema
Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda”
(Cass. 14/3/2016 n. 4923).
Orbene, nel caso di specie, il CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali (cfr. il CCNL allegato al ricorso), è pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente. CP_1
È incontestato che il ricorrente sia stato assunto con la qualifica di “operatore ecologico”, livello 1B (v. buste paga e pag. 12 del verbale di passaggio di cantiere allegato dal resistente).
Pagina 5 Al fine di accertare le mansioni in concreto svolte dal ricorrente è stata ammessa prova per testi sui capitoli 1 e 2 del ricorso1 e sull'articolato della memoria difensiva, limitatamente ai capitoli 5, 6 e 72 ed i testi escussi hanno così risposto:
: “A.D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova del ricorso: è vero, sono un Testimone_1
collega del ricorrente siamo entrati insieme in azienda il 21.6.2022 e sono un operatore ecologico. A D.R. sull'art. 2 del capitolato di prova del ricorso: è vero, il mezzo è stato condotto continuativamente per il tutto il periodo indicato nel capitolato;
quel mezzo è intestato a lui…. A D.R. sull'art. 5 del capitolato di prova della memoria difensiva: è vero che non ha mai condotto spazzatrici ed innaffiatrici, non è vero che non ha mai condotto il gasolone. A D.R. sull'art. 6 del capitolato di prova della memoria difensiva: non è vero è stato sempre addetto alla raccolta porta a porta che si svolge con il gasolone. A D.R. sull'art. 7 del capitolato di prova della memoria difensiva: non è vero che ciò avveniva sporadicamente, lui era addetto ad un determinato giro tutti i giorni con il gasolone, altrimenti se lui mancava quel giro non veniva effettuato… ”;
“A D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova del ricorso: è vero, sono Testimone_2
a conoscenza della circostanza in quanto siamo colleghi fin dal 21.6.2022. Io sono addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta. A D.R. sull'art. 2 del capitolato di prova del ricorso: è vero, il ricorrente ha ricoperto l'incarico di autista del dal 21.6.2022 sino ad oggi. Pt_2
A D.R. sull'art. 5 del capitolato di prova della memoria difensiva: io ho visto sempre il ricorrente guidare il mini compattatore, non gli ho visto guidare altri mezzi. A D.R. sull'art. 6 del capitolato di prova della memoria difensiva: non è vero è stato addetto alla raccolta.
A D.R. sull'art. 7 del capitolato di prova della memoria difensiva: non è vero che il ricorrente
Pagina 6 ha condotto il gasolone sporadicamente o per sostituire colleghi assenti, ma conduce il gasolone per un perimetro a lui assegnato sei giorni su sette, salvo ferie ”.
Il teste di parte resistente, , ha dichiarato: “sull'art. 5 del Testimone_3
capitolato di prova della memoria difensiva non so dire se il ricorrente ha mai guidato i mezzi di cui all'articolato, io non l'ho mia visto guidare. A D.R. sull'art. 6 del capitolato di prova della memoria difensiva: è un operaio addetto allo spazzamento ed alla raccolta non so dire se operasse anche come operaio al seguito. A D.R. sull'art. 7 del capitolato di prova della memoria difensiva: non so rispondere;
A D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova del ricorso: non posso confermare. A D.R. sull'art. 2 del capitolato di prova del ricorso: non so rispondere alla domanda”.
L'altro teste di parte resistente, , ha dichiarato: “A.D.R. sull'art. 5 del Testimone_4
capitolato di prova della memoria difensiva: è vero, che io mi ricordi non ha mai condotto questi mezzi, però non mi occupo di pianificazione di servizi e quindi non posso esserne certo.
Sono il direttore dell'appalto. A D.R. sull'art. 6 del capitolato di prova della memoria difensiva: è vero in linea di massima è stato così. A D.R. sull'art. 7 del capitolato di prova della memoria difensiva: è vero, lo confermo, è anche possibile che ciò sia avvenuto al di fuori dei casi di sostituzione di personale assente. Sentito a prova contraria sui capitoli formulati in ricorso A D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova del ricorso: Vero, è probabile che il ricorrente sia stato adibito dal a condurre i mezzi , non so riferire CP_2 Pt_2
sulle targhe dei mezzi. A D.R. sull'art. 2 del capitolato di prova del ricorso: non posso confermare la circostanza”.
In base alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, è provato che quest'ultima gui- dava abitualmente e non solo occasionalmente i mezzi indicati in ricorso.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente sono, al contrario, imprecise e incondu- centi.
Considerato, poi, che la conduzione di mezzi compattatori costituisce elemento discretivo per l'appartenenza alla qualifica superiore rispetto a quella attribuita in origine al ricor- rente, occorre accertare la tipologia del mezzo da questi utilizzato onde individuare la ca- tegoria contrattuale in cui inquadrarlo correttamente.
Pagina 7 Il CCNL del 6 dicembre 2016 (CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali, prevede, con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” (v. pag. 50 e ss. CCNL cit.), che al livello 2B, attribuito alla parte ricorrente, appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Il CCNL in esame prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 3 appartengono i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Quanto a quest'ultima, tra i profili esemplificativi vi è quello dello “addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'addetto alla conduzione di mezzi d'opera…”.
Con ordinanza del 3.10.2024 è stata disposta CTU “al fine di accertare se il mezzo indicato in ricorso e quelli similari condotti dal ricorrente rientrino nella categoria dei compattatori o comunque si tratti di mezzi adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti”.
Il Consulente ha innanzitutto evidenziato che i veicoli da ispezionare sono i “…veicoli targa
GJ620KV e GJ623KV, veicoli simili. La valutazione di “veicolo simile” è stata verificata sia direttamente e sia tramite l'acquisizione delle carte di circolazione dei veicoli (quindi con la verifica documentale dei dati e degli allestimenti indicati nelle carte di circolazione); i due veicoli (targhe GJ620KV e GJ623KV), sia perchè visionati direttamente sia in base ai dati delle carte di circolazione, risultano uguali sia nel veicolo base e sia nell'allestimento… il veicolo è
Pagina 8 dotato di vasca aperta (quindi non è a “cassone chiuso”); • il veicolo esaminato ha un meccanismo di compattazione oleodinamico, a pala mobile con movimento rotatorio di abbassamento (circa 90°) e poi movimento carrellato traslatorio verso l'anteriore della vasca;
• la sequenza automatica di movimento della pala è alzata, fino a posizione circa parallela al bordo superiore della vasca, poi rotazione per la chiusura, poi traslazione postero-anteriore, lunga 50 cm circa che, sottratto lo spessore pala si riduce a 47 cm circa;
• il movimento traslatorio della pala, soli 47 cm circa, a fronte di una lunghezza complessiva di vasca circa 295 cm (con la parte inclinata inclusa); la corsa della pala è breve perchè inizia da quasi metà vasca, infatti parte da 105 cm circa dal bordo posteriore, e poi trasla in avanti di soli +50cm circa;
larghezza vasca reale 175 cm;
altezza vasca 135 cm circa;
lo scrivente ha calcolato un volume totale reale di vasca circa uguale a 5,55 m3 , da cui un rapporto di compressione, stimato per eccesso in quanto la pala non arriva al fondo della vasca, uguale a ρ=1,27 circa. • dal movimento di traslazione della pala carrellata, che parte già da 105 cm dal bordo posteriore e si muove di soli 50 cm in avanti, su un totale di lunghezza vasca 295 cm, si deduce una stima di rapporto compattazione/compressione del rifiuto trascurabile
(solo 50 cm su una lunghezza di 295 cm); a conferma di ciò la portata di rifiuto è di soli 300 kg in quanto il carico di RSU, non venendo compresso ma solo spostato, resta limitato per cui, di fatto, è simile ad un costipatore, in cui il rifiuto viene soprattutto spostato ma non molto compresso;
• il movimento dei meccanismi è di tipo automatico anche in sequenza comandato da pannello di controllo e comandi di foto 3 e foto 7… Il costipatore è un veicolo leggero con vasca (in genere fino a 35 quintali per cui si guida con patente B) cui, rispetto alla vasca, si è aggiunta una pala solo rotante, o anche con piccola traslazione per cui comprime poco, cioè non fornisce significativo rapporto di compressione, ma solo sposta il rifiuto. In genere la pala ha azionamento idraulico ed ha un ciclo semplice e ridotto…”.
Il CTU ha affermato che “….oltre alla funzionalità ed alla taglia veicolo, sopra classificata, a parere dello scrivente, ai fini di classificare, compattatore o mini-compattatore, sono da valutare anche gli aspetti di Rischi e Pericoli per gli operatori e quindi la relativa adeguata formazione degli stessi per la sicurezza. E' ad oggi consolidata la idea che una classificazione debba tenere conto anche di competenze degli operatori, rischi e pericoli nelle procedure,
Pagina 9 infatti le procedure operative di una macchina, più o meno pericolosa, non dipendono solo dalla taglia bensì dai movimenti (della pala nel nostro caso), e/o da altre funzioni che sembrano banali ma non sono esenti da pericoli, che, nel nostro caso, sono le funzioni di sollevamento, di caricamento, di compressione (cioè riduzione di volume anche se non molto elevata), di trasporto e di scarico degli RSU (sia in bidoni sia in cassonetti), con pericoli insiti anche nel possibile non riconoscimento di sostanze tossiche, nocive, infiammabili, in pressione ecc. anche se, nel settore in esame, le funzioni sono elementari, ripetitive ed i pericoli non sono molteplici né difficili da individuare.
Il Consulente, in relazione ai pericoli ed al rischio per i lavoratori, ha osservato: “E' la funzionalità, non la taglia, nel caricare e comprimere l'RSU, che presenta i Rischi tipici di compressione;
caso tipico è il rischio di comprimere vetro, oppure rifiuto organico troppo umido o rifiuto che rilascia sostanze pericolose e/o rifiuto che, se compresso, può rilasciare sostanze nocive o tossiche e/o semplicemente non è poi scaricabile perché si è compattato troppo ed altro, che, di fatto, sono gli stessi problemi e rischi dei compattatori più grandi, per i quali anche i lavoratori sui minicompattatori andrebbero formati, ai fini di sicurezza,
(come i lavoratori dei compattatori più grandi). A conferma del criterio sopra proposto dallo scrivente si osserva che la norma UNI EN 1501 descrive le caratteristiche tecniche e di sicurezza del veicolo a caricamento posteriore senza alcun riferimento specifico alla taglia nè all'impianto di compattazione bensì ne descrive tecniche di sicurezza generiche non riferite alla taglia, per cui ne individua la oggettiva pericolosità funzionale senza considerare la taglia del mezzo;
A parere dello scrivente nei minicompattari si hanno “funzionalmente”
i rischi, i pericoli simili ai compattatori più grandi per cui le competenze e la formazione dell'operatore ed altro, devono essere adeguate alla fasi di compressione, carico, sollevamento, scarico che restano simili (quindi con gli stessi pericoli) per entrambe le macchine (cioè sia per mini-compattatori sia per compattatori di più grossa taglia).
Resta ovvio che i grandi compattatori propriamente detti, tutti superiori a 35 quintali, da guidare con patente C, sono sicuramente più difficili da guidare rispetto ai minicompattatori fino a 35 quintali, certamente per ingombro, potenza, manovrabilità, peso ed uso del cambio marce. Tuttavia, è giusto, per completezza, far notare che spesso i mini-compattatori, pur
Pagina 10 di massa inferiore a 35 quintali, sono usati nei centri urbani con strade e manovre anguste e quindi presentano anche difficoltà di guida…il veicolo GJ620KV e GJ623KV….. è poco più di un costipatore, in cui il rifiuto viene soprattutto spostato ma anche un poco compresso;
restano comunque uguali al mini-compattore i rischi ed i pericoli di riconoscimento rifiuto
(per eventuali rifiuti nocivi ed altro), rischi e pericoli caricamento e scaricamento rifiuti;
per le difficoltà di guida valgono le valutazioni di cui alla pagina 12…
In risposta alle ulteriori osservazioni della parte resistente, il CTU ha puntualizzato che “…la sola terminologia (costipatore o compattatore o) ad oggi è generica se non agganciata a classificazioni macchinistiche e/o a parametri macchinistici ben definiti… si deduce quindi che la sola “taglia” del veicolo, da cui dipende la tipologia di patente di guida richiesta dal
CdS, non è più l'elemento discriminante, bensì sono la funzionalità e la sicurezza i corretti criteri di classificazione…”.
Egli ha pertanto confermato le proprie conclusioni con riscontri specifici e adeguati (cfr. pagine 7 a 11 della relazione integrativa) e ha chiarito che “I veicoli GJ620KV e GJ623KV, sono fino a 35 quintali (quindi si guida con patente B), hanno vasca aperta ma comunque con movimento meccanismo di compattazione (oleodinamico) a pala mobile (movimento rotatorio,circa 90°, e movimento carrellato traslatorio con traslazione molto ridotta a 47-50 cm circa, da cui segue un rapporto di compressione basso (calcolato in ρ=1,27 circa) per cui funzionalmente, avendo piccola compressione, è poco più di un costipatore, in cui il rifiuto viene spostato ed anche leggermente compattato;
restano uguali al minicompattatore i rischi ed i pericoli di riconoscimento rifiuto (per rifiuti nocivi ed altro), caricamento e scaricamento rifiuti;
per le difficoltà di guida valgono le valutazioni di cui alla pagina 13 della prima relazione”.
Tali conclusioni, congruamente motivate e rispondenti all'esame dei mezzi, possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate.
L'utilizzo dei mezzi individuati in ricorso rileva, secondo la categoria richiesta, quale elemento costitutivo di uno dei profili esemplificativi del terzo livello professionale e pertanto l'utilizzo di un mezzo costipatore (assimilato ad un minicompattatore), quale che
Pagina 11 sia il rapporto di compressione, giustifica l'attribuzione alla parte ricorrente del livello professionale 3 del CCNL.
Deve ritenersi fondata la pretesa della parte ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore con decorrenza dal 121° giorno dall'assunzione.
Ne discende, a fronte del dimostrato utilizzo da parte del ricorrente di un mezzo per il quale
è, sì, richiesta la patente B, ma rientrante tra quelli indicati nei profili esemplificativi del terzo livello dell'area spazzamento, che deve ritenersi fondata la pretesa dello stesso di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore.
L'art. 2103 c.c. prevede che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” e, qualora il datore di lavoro assegni il lavoratore a mansioni di tipo superiore
“il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di un altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art. 16 del CCNL applicato prevede, al comma 10, che “qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente. 11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”.
I chiarimenti a verbale in calce all'art. 16 espressamente prevedono, al punto 1, che la continuità dei 120 o dei 150 giorni continuativi, di cui alla lettera a) di entrambi i capoversi del comma 11, è interrotta da qualsiasi tipo di assenza anche retribuita, fatta eccezione per il riposo settimanale fisso o compensativo, a termini dell'art. 25 del vigente ccnl.
Nel caso in esame, pur considerando i giorni di assenza del ricorrente (cfr. pagina 9 della memoria di costituzione), viene superato ugualmente il termine dei 120 giorni non consecutivi già al 26 luglio 2023.
Pagina 12 Sussiste pertanto il diritto di ad essere inquadrato nel livello professionale Parte_1
3° del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data del 21 giugno 2022.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel livello professionale 3° del Parte_1
CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data del 21 giugno 2022; per l'effetto, ordina alla società resistente di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna (già alla rifusione delle spese processuali, che si CP_1 CP_2
liquidano in complessivi € 2.695,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario, avv. Giovanni Lotà; pone a carico della resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Catania, 6.6.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
Pagina 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) Il ha comandato al ricorrente di condurre sin dal 21.06.2022 il mezzo targati GJ623KV CP_2 ed altri mezzi identici (detto gasolone) mezzo adibito alla costipazione e compattazione del rifiuto.
2. Il ricorrente ha ricoperto l'incarico di autista del summenzionato gasolone ininterrottamente dal 21.06.2022 a tutt'oggi (25.07.2023) ovvero per 120 giorni non consecutivi ma fino ad oggi. 2 5) Vero che il ricorrente non ha mai condotto il mezzo autocompattatore, né ha mai condotto spazzatrici e/o innaffiatrici, 6) Vero che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento e/o come cd operario al seguito, 7) Vero che soltanto sporadicamente, e per esigenze connesse alla sostituzione del personale assente, il ricorrente veniva addetto alla conduzione del mezzo cd costipatore
– in gergo gasolone- con il quale usciva per la raccolta differenziata porta a porta.