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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 6148 dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.10.2024, promossa da: (Cod. Fisc. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Via San Biagio n. 26, San Vito Romano (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore;
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._1 Parte_1
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valter D'Amario (Cod. C.F._2
Fisc. come da procure alle liti in calce all'atto di Citazione in C.F._3
opposizione del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliati in Tivoli (RM),
Via A. Treves Segré n. 25a, presso lo studio del medesimo avvocato
- Appellanti
CONTRO
(c.f. – p. i.v.a. Controparte_2 P.IVA_2
), con sede in Bellegra (RM), via Roma, 37, iscritta alla CCIAA Roma P.IVA_3
REC 218052, iscritta al Tribunale di Roma al n. 1034/59, iscritta all'Albo degli Enti
Creditizi al n. 4603, iscritta all'Albo delle Cooperative al n. !161329 – matricola C.C.I.
P.IVA_
ed aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondi
Propri al 31/12/2021 pari ad euro 22.002.484, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dott.
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, viale Parte_2 C.F._4
Pasteur, 5, presso lo studio dell'avv. Riccardo Martino (c.f. ), C.F._5
che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione.
Appellata
con socio unico costituita ai Controparte_3 sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale
pag. 2/12 sociale € 10.000 i.v. iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice
Fiscale n. (di seguito la “Mandante”) e per essa la mandataria P.IVA_5 Pt_3
società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7,
[...] capitale sociale € 41.280.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA in persona del dott. P.IVA_6 P.IVA_7 [...]
, nato a [...] il [...], domiciliato in Verona, Viale CP_4 dell'Agricoltura n. 7, la quale è intervenuta al presente atto nella qualifica di procuratore, con poteri di firma per essa giusta procura per atto Notaio Parte_3
di Persona_1
Velletri del 19/10/2022 (Rep n. 77770, Racc. n. 29100, rappresentata e difesa dall'Avv.
Michele Ferrari (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._6
Studio del predetto Avvocato in Roma, Via Luigi Lilio 95 in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di intervento.
Terza intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1361/22 del Tribunale di Tivoli.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Parte Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ed Parte_5 [...]
, nonché , e , hanno impugnato la CP_1 Controparte_1 Parte_6 Parte_1
sentenza n. 1361/22 con cui il Tribunale di Tivoli, pronunciando sulla opposizione al pag. 3/12 decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso della Controparte_5
ha così statuito:
[...]
“Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società , nonché da Parte_7 CP_1
, e avverso il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1 Parte_6 Parte_1
n. 70/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma nei confronti di
[...]
, , il decreto Parte_7 Controparte_1 Parte_6
ingiuntivo n. 70/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. accoglie l'opposizione e revoca nei confronti di il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 70/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli;
3. condanna al pagamento, in solido con la società Parte_1 Parte_7
, e in favore della
[...] Controparte_1 Controparte_1 Parte_6
della somma di euro 143.000,00, oltre Controparte_5
interessi come da domanda monitoria (calcolati sulla sorte capitale ed entro i limiti stabiliti dalle tabelle ministeriali di riferimento previste dalla legge 108/1996);
4. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
CP_1
5. respinge ogni altra domanda;
6. condanna la società , Parte_7 [...]
, in solido al pagamento, in favore della società CP_1 Parte_6 [...]
delle spese del giudizio che liquida in Controparte_5
complessivi euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
7. compensa le spese del giudizio nei rapporti tra e e Parte_1 CP_1
l'opposta Controparte_5
pag. 4/12 8. dichiara irripetibili le spese del giudizio con riguardo all'intervenuta società
[...]
Controparte_3
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
Motivo n. 1. (Punto 3 sentenza) – Contratto di apertura di credito del 3.06.2009. Omessa pronuncia sull'eccezione di usura riferita al tasso d'interesse debitore oltre fido. Errata pronuncia sull'eccezione di usura riferita al tasso d'interesse di mora. Errata pronuncia sull'eccezione di usura riferita al mutuo chirografario.
Motivo n. 2 (Punto 4 sentenza) – Errata pronuncia in merito all'applicazione della
Legge n. 147/2013. Omessa pronuncia sull'eccezione riguardante la convenzione e l'applicazione di illecito anatocismo.
Motivo n. 3 (Punto 5 sentenza) - Errata pronuncia sull'eccezione riguardante l'illegittima applicazione di tassi, commissioni ed altre condizioni non pattuite.
Motivo n. 4 (Punto 7 sentenza) - Errata pronuncia sull'eccezione riguardante l'escussione delle fideiussioni per importo errato in eccesso.
Motivo n. 5 (Punto 8 sentenza) - Errata pronuncia sull'eccezione riguardante gli illegittimi addebiti per carte di prelevamento e pagamento.
Sulla base dei detti articolati motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello in riforma della sentenza n. 1361/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli nel procedimento R.G. n. 1263/2019, pubblicata il 26.09.2022 e notificata il
14.10.2022 e:
- in via principale, nei confronti della Pt_7 Parte_7 Controparte_1 [...]
e dei Signori e CP_1 Controparte_1 Parte_6 Parte_1
revocare ovvero annullare il decreto ingiuntivo n. 70/2019 emesso dal Tribunale di
Tivoli nel procedimento N.R.G. 6215/2018, perché infondato in fatto ed in diritto ed pag. 5/12 errato nell'importo per tutti i motivi singolarmente e cumulativamente dedotti, e per l'effetto, accertare e dichiarare che, a causa della mancanza di certezza e di liquidità del credito preteso, nulla è dovuto dagli appellanti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la giusta determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, secondo il prospetto dei “Criteri di ricalcolo dei rapporti di debito e credito tra le parti” (riportato alle pagine n. 24 e n. 25) allo scopo di:
- espungere tutti gli addebiti illegittimi effettuati sul conto n. 20912 e sul rapporto di fido per sconto e anticipazioni s.b.f.;
- espungere gli interessi debitori usurari con riferimento al conto n. 20912 ed al mutuo chirografario n. 8616;
- espungere gli interessi di mora usurari calcolati sul saldo del conto n. 20912;
- applicare la legittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi riguardanti il conto n. 20912 ed il rapporto di fido per sconto e anticipazioni s.b.f.;
- applicare, ove non sia stata riconosciuta l'usurarietà del tasso di mora, la legittima capitalizzazione degli interessi di mora riguardanti il conto n. 20912 ;
Per i soli fideiussori, oltre quanto sopra indicato, accertare e dichiarare che:
- devono essere espunti gli addebiti riferiti alle carte Bancomat/PagoBancomat, presenti sul conto n. 20912, in quanto eseguiti in assenza di qualsiasi autorizzazione;
- deve essere limitato l'impegno fideiussorio all'importo di € 39.000,00 per ciascuno di essi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari e spese ed ogni riserva di legge. Con riserva di ulteriore produzione e/o deduzione di mezzi e capitoli di prova, e richiesta di CTU contabile, in ragione delle difese di parte appellata”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a CP_5
suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare integralmente l'appello proposto da di ed , e Parte_7 CP_1 Controparte_1 Controparte_1 Pt_1
perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado ed ogni altro
[...]
conseguenziale provvedimento, anche in ordine alle spese di giudizio”.
pag. 6/12 Si è altresì costituita, quale intervenuta, nella sua qualità di cessionaria del credito,
[...]
e, per essa, la sua mandataria la quale ha, a sua Controparte_3 Parte_3
volta, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, sulla scorta della narrativa del presente atto, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'impugnazione proposta dagli appellanti
[...]
e , , e Parte_7 Controparte_1 Controparte_1 Parte_6 Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1361/2022 e per l'effetto,
[...]
confermare integralmente siffatta sentenza per i motivi dedotti in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA respingere tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso siccome inammissibili, pretestuose ed esplorative;
IN OGNI CASO con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con sentenza non definitiva è' stata dichiarata la estinzione del giudizio nei confronti di stante la sua espressa rinuncia e, con contestuale ordinanza, la causa è Parte_6
stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una ctu. contabile all'esito della quale, sulle conclusioni scritte delle parti alla udienza del 15.10.2024, la Corte ha nuovamente riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto generica la contestazione degli opponenti in relazione ai contratti stipulati con la banca.
Infatti, secondo gli appellanti, essi avrebbero fin dall'atto di opposizione richiamato le condizioni contrattuali applicate erroneamente dall'istituto di credito sia con riferimento agli interessi corrispettivi che di mora che superavano i tassi usurari in considerazione della applicazione della commissione per estinzione anticipata pari all'1%.
Tale motivo non è meritevole di accoglimento, essendo ormai pacifico che trattandosi di commissione per estinzione anticipata, essa non può entrare nel calcolo del TEG trattandosi di onere solo eventuale che, quindi, non può concorrere ai fini della sua determinazione in quanto “non si è di fronte ad una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto pag. 7/12 che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7.3.2022 n. 7352).
Quanto alla questione del tasso oltre fido gli appellanti, oltre che richiamare genericamente i principi di “simmetria ed omogeneità” di cui alle SS.UU. n. 16303/18, nulla hanno in concreto dedotto con riferimento alla fattispecie in oggetto, essendo quindi la doglianza rimasta priva del tutto di specificità.
Quanto alla tematica della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora, la censura è stata rivolta alla sentenza impugnata per avere il Giudicante fatto applicazione dei principi dettati dalle SS.UU. con la nota sentenza n.19597/2020, sul presupposto che la S.C. avrebbe sostanzialmente esondato dai suoi poteri rispetto alla stessa legge, avendo di fatto “creato un nuovo metodo di calcolo per determinare la soglia della nuova categoria: in via generale, questo la Corte non ha il potere di farlo perché ciò è riservato alla Legge”.
Il Collegio, ovviamente, non può che dissentire da detto motivo, non essendovi davvero ragione per porsi in contrasto con quanto affermato non solo dalle SS.UU. ma anche dalle numerose successive pronunce sia di Legittimità che di merito.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare in ordine alla illecita applicazione dell'anatocismo.
Anche riguardo a tale aspetto, la Corte non può che prendere atto dell'ampia motivazione che il Primo giudice ha esplicitato in ordine a tale tematica, avendo in particolare spiegato come la disposizione dell'art. 120 TUB come novellato dalla legge
147/2013 fosse stata differita alla emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR, sicchè la delibera del 2.2.2000 ha continuato a trovare applicazione fino alla sua sostituzione avvenuta con la successiva Delibera del 3.8.2016.
Dunque, in tale situazione, da parte della banca è stata fatta corretta applicazione dell'anatocismo nei termini peraltro pattuiti dalle parti.
Per il resto, le sollevate contestazioni sono assolutamente generiche.
Come terzo motivo, gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza, per non avere il Giudicante valutato nello specifico le singole contestazioni mosse con l'atto di opposizione e con gli scritti successivi.
pag. 8/12 Con riferimento a tale motivo, viceversa, è stato necessario verificare se in relazione alle CMS applicate, esse fossero state effettivamente specificate o meno, in caso contrario peccando di indeterminatezza.
Ebbene, al riguardo, la ctu. espletata ha consentito di accertare che:
“Tuttavia, per quanto concerne le commissioni di massimo scoperto, che risultano applicate sia sul conto corrente ordinario che sul conto anticipi, queste risultano determinate solo nella misura percentuale, ma non nella specifica modalità di computo.
A parere del CTU la clausola contrattuale inerente le commissioni di massimo scoperto non risulta contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) nonché la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo”.
Ne consegue, che in applicazione del principio enunciato dalla S.C. (Ord. N. 5359//24), in tal caso le commissioni sono da ritenersi illegittime in quanto indeterminate.
Il ctu. ha quindi ricostruito il saldo del rapporto con un credito, alla data del 30.9.2015, in favore della correntista pari ad € 38.284,32, importo che va pertanto detratto da €
153.919,05, somma quest'ultima che contabilmente è stata girocontata dalla banca sul come versata dalla correntista ma al solo fine di porre a sofferenza il c/c.
Dunque, il saldo finale alla data del 30.9.2015 era comunque a debito della correntista per l'importo complessivo di € 115.634,73, a cui vanno aggiunti gli interessi come pattuiti fino alla data della domanda e, da quest'ultima data, gli interessi legali fino all'effettivo saldo.
Vanno poi aggiunti anche € 1.823,47 quale saldo del contratto di mutuo chirografario, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con il quarto motivo, si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che “le varie fideiussioni rilasciate dai garanti…sono tra loro autonome, non emergendo volontà e dunque effetto novativo delle ultime rispetto alle precedenti”.
pag. 9/12 Al contrario, secondo gli appellanti, non emergerebbe dai contratti neanche la volontà contraria di sommare le varie fideiussioni per cui la banca avrebbe peccato per indeterminatezza.
Dalla documentazione in atti, in verità, è proprio l'effetto novativo che sarebbe dovuto emergere e non il contrario, dovendosi ricavare la piena autonomia delle singole fideiussioni sottoscritte dai fideiussori con piena consapevolezza.
Tale motivo va, pertanto, disatteso.
Il quinto ed ultimo motivo attiene, infine, alla presunta errata pronuncia di rigetto della eccezione riguardante gli addebiti per carte di prelevamento e pagamento.
Di fatto, tuttavia, a parte anche in questo caso la genericità delle contestazioni, non c'è alcun dubbio che le carte e i bancomat sono stati a disposizione degli amministratori della società debitrice e, dunque, autorizzati ad operare, per cui sarebbe stato preciso onere degli appellanti fornire la prova di addebiti non autorizzati da parte chi avrebbe dovuto avere la libera disponibilità dei detti mezzi di pagamento.
Se poi sono stati effettuati pagamenti e prelievi per operazioni non di pertinenza della società, ciò non può essere certamente ascritto alla banca.
Anche tale motivo va pertanto respinto.
La sentenza impugnata deve essere, per i suesposti motivi, nei soli limiti dell'accoglimento dell'appello, riformata dovendo per il resto essere confermata.
Le spese, stante l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, mentre possono essere poste a carico della parte appellata e della terza intervenuta per il residuo 50%.
Le spese di ctu. possono essere poste a carico delle parti in parti uguali.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1361/2022 del Tribunale di Tivoli proposto BE. Controparte_6
pag. 10/12 , nonché da ogni ulteriore istanza ed CP_1 Parte_7 Parte_1
eccezione disattese, così provvede:
a parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 70/19 emesso dal
Tribunale di Tivoli;
condanna la società appellante di e , Parte_7 CP_1 Controparte_1
nonché e , questi ultimi quali fideiussori, al pagamento Controparte_1 Parte_1
in favore della terza intervenuta quale mandataria della cessionaria Parte_3
della complessiva somma di € 115.634,73, a cui vanno aggiunti Controparte_3 gli interessi come pattuiti fino alla data della domanda e da quest'ultima data gli interessi legali fino all'effettivo saldo in relazione al rapporto di c/c. ed € 1.823,47 quale saldo del contratto di mutuo chirografario, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Conferma per il resto la impugnata sentenza.
Condanna la appellata e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione in CP_5
favore delle controparti, del 50% delle spese e competenze del presente grado che per l'intero si liquidano al 100% in € 9.991,00 oltre spese generali, spese vive, IVA e CPA come per legge, restando per il residuo interamente compensate tra le parti.
Pone definitivamente a carico delle parti in pari percentuale le spese di ctu.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
pag. 11/12 pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 6148 dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.10.2024, promossa da: (Cod. Fisc. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Via San Biagio n. 26, San Vito Romano (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore;
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._1 Parte_1
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valter D'Amario (Cod. C.F._2
Fisc. come da procure alle liti in calce all'atto di Citazione in C.F._3
opposizione del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliati in Tivoli (RM),
Via A. Treves Segré n. 25a, presso lo studio del medesimo avvocato
- Appellanti
CONTRO
(c.f. – p. i.v.a. Controparte_2 P.IVA_2
), con sede in Bellegra (RM), via Roma, 37, iscritta alla CCIAA Roma P.IVA_3
REC 218052, iscritta al Tribunale di Roma al n. 1034/59, iscritta all'Albo degli Enti
Creditizi al n. 4603, iscritta all'Albo delle Cooperative al n. !161329 – matricola C.C.I.
P.IVA_
ed aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondi
Propri al 31/12/2021 pari ad euro 22.002.484, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dott.
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, viale Parte_2 C.F._4
Pasteur, 5, presso lo studio dell'avv. Riccardo Martino (c.f. ), C.F._5
che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione.
Appellata
con socio unico costituita ai Controparte_3 sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale
pag. 2/12 sociale € 10.000 i.v. iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice
Fiscale n. (di seguito la “Mandante”) e per essa la mandataria P.IVA_5 Pt_3
società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7,
[...] capitale sociale € 41.280.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA in persona del dott. P.IVA_6 P.IVA_7 [...]
, nato a [...] il [...], domiciliato in Verona, Viale CP_4 dell'Agricoltura n. 7, la quale è intervenuta al presente atto nella qualifica di procuratore, con poteri di firma per essa giusta procura per atto Notaio Parte_3
di Persona_1
Velletri del 19/10/2022 (Rep n. 77770, Racc. n. 29100, rappresentata e difesa dall'Avv.
Michele Ferrari (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._6
Studio del predetto Avvocato in Roma, Via Luigi Lilio 95 in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di intervento.
Terza intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1361/22 del Tribunale di Tivoli.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Parte Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ed Parte_5 [...]
, nonché , e , hanno impugnato la CP_1 Controparte_1 Parte_6 Parte_1
sentenza n. 1361/22 con cui il Tribunale di Tivoli, pronunciando sulla opposizione al pag. 3/12 decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso della Controparte_5
ha così statuito:
[...]
“Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società , nonché da Parte_7 CP_1
, e avverso il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_1 Parte_6 Parte_1
n. 70/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma nei confronti di
[...]
, , il decreto Parte_7 Controparte_1 Parte_6
ingiuntivo n. 70/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. accoglie l'opposizione e revoca nei confronti di il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 70/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli;
3. condanna al pagamento, in solido con la società Parte_1 Parte_7
, e in favore della
[...] Controparte_1 Controparte_1 Parte_6
della somma di euro 143.000,00, oltre Controparte_5
interessi come da domanda monitoria (calcolati sulla sorte capitale ed entro i limiti stabiliti dalle tabelle ministeriali di riferimento previste dalla legge 108/1996);
4. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
CP_1
5. respinge ogni altra domanda;
6. condanna la società , Parte_7 [...]
, in solido al pagamento, in favore della società CP_1 Parte_6 [...]
delle spese del giudizio che liquida in Controparte_5
complessivi euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
7. compensa le spese del giudizio nei rapporti tra e e Parte_1 CP_1
l'opposta Controparte_5
pag. 4/12 8. dichiara irripetibili le spese del giudizio con riguardo all'intervenuta società
[...]
Controparte_3
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
Motivo n. 1. (Punto 3 sentenza) – Contratto di apertura di credito del 3.06.2009. Omessa pronuncia sull'eccezione di usura riferita al tasso d'interesse debitore oltre fido. Errata pronuncia sull'eccezione di usura riferita al tasso d'interesse di mora. Errata pronuncia sull'eccezione di usura riferita al mutuo chirografario.
Motivo n. 2 (Punto 4 sentenza) – Errata pronuncia in merito all'applicazione della
Legge n. 147/2013. Omessa pronuncia sull'eccezione riguardante la convenzione e l'applicazione di illecito anatocismo.
Motivo n. 3 (Punto 5 sentenza) - Errata pronuncia sull'eccezione riguardante l'illegittima applicazione di tassi, commissioni ed altre condizioni non pattuite.
Motivo n. 4 (Punto 7 sentenza) - Errata pronuncia sull'eccezione riguardante l'escussione delle fideiussioni per importo errato in eccesso.
Motivo n. 5 (Punto 8 sentenza) - Errata pronuncia sull'eccezione riguardante gli illegittimi addebiti per carte di prelevamento e pagamento.
Sulla base dei detti articolati motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello in riforma della sentenza n. 1361/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli nel procedimento R.G. n. 1263/2019, pubblicata il 26.09.2022 e notificata il
14.10.2022 e:
- in via principale, nei confronti della Pt_7 Parte_7 Controparte_1 [...]
e dei Signori e CP_1 Controparte_1 Parte_6 Parte_1
revocare ovvero annullare il decreto ingiuntivo n. 70/2019 emesso dal Tribunale di
Tivoli nel procedimento N.R.G. 6215/2018, perché infondato in fatto ed in diritto ed pag. 5/12 errato nell'importo per tutti i motivi singolarmente e cumulativamente dedotti, e per l'effetto, accertare e dichiarare che, a causa della mancanza di certezza e di liquidità del credito preteso, nulla è dovuto dagli appellanti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la giusta determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, secondo il prospetto dei “Criteri di ricalcolo dei rapporti di debito e credito tra le parti” (riportato alle pagine n. 24 e n. 25) allo scopo di:
- espungere tutti gli addebiti illegittimi effettuati sul conto n. 20912 e sul rapporto di fido per sconto e anticipazioni s.b.f.;
- espungere gli interessi debitori usurari con riferimento al conto n. 20912 ed al mutuo chirografario n. 8616;
- espungere gli interessi di mora usurari calcolati sul saldo del conto n. 20912;
- applicare la legittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi riguardanti il conto n. 20912 ed il rapporto di fido per sconto e anticipazioni s.b.f.;
- applicare, ove non sia stata riconosciuta l'usurarietà del tasso di mora, la legittima capitalizzazione degli interessi di mora riguardanti il conto n. 20912 ;
Per i soli fideiussori, oltre quanto sopra indicato, accertare e dichiarare che:
- devono essere espunti gli addebiti riferiti alle carte Bancomat/PagoBancomat, presenti sul conto n. 20912, in quanto eseguiti in assenza di qualsiasi autorizzazione;
- deve essere limitato l'impegno fideiussorio all'importo di € 39.000,00 per ciascuno di essi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari e spese ed ogni riserva di legge. Con riserva di ulteriore produzione e/o deduzione di mezzi e capitoli di prova, e richiesta di CTU contabile, in ragione delle difese di parte appellata”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a CP_5
suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare integralmente l'appello proposto da di ed , e Parte_7 CP_1 Controparte_1 Controparte_1 Pt_1
perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado ed ogni altro
[...]
conseguenziale provvedimento, anche in ordine alle spese di giudizio”.
pag. 6/12 Si è altresì costituita, quale intervenuta, nella sua qualità di cessionaria del credito,
[...]
e, per essa, la sua mandataria la quale ha, a sua Controparte_3 Parte_3
volta, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, sulla scorta della narrativa del presente atto, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'impugnazione proposta dagli appellanti
[...]
e , , e Parte_7 Controparte_1 Controparte_1 Parte_6 Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1361/2022 e per l'effetto,
[...]
confermare integralmente siffatta sentenza per i motivi dedotti in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA respingere tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso siccome inammissibili, pretestuose ed esplorative;
IN OGNI CASO con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con sentenza non definitiva è' stata dichiarata la estinzione del giudizio nei confronti di stante la sua espressa rinuncia e, con contestuale ordinanza, la causa è Parte_6
stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una ctu. contabile all'esito della quale, sulle conclusioni scritte delle parti alla udienza del 15.10.2024, la Corte ha nuovamente riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto generica la contestazione degli opponenti in relazione ai contratti stipulati con la banca.
Infatti, secondo gli appellanti, essi avrebbero fin dall'atto di opposizione richiamato le condizioni contrattuali applicate erroneamente dall'istituto di credito sia con riferimento agli interessi corrispettivi che di mora che superavano i tassi usurari in considerazione della applicazione della commissione per estinzione anticipata pari all'1%.
Tale motivo non è meritevole di accoglimento, essendo ormai pacifico che trattandosi di commissione per estinzione anticipata, essa non può entrare nel calcolo del TEG trattandosi di onere solo eventuale che, quindi, non può concorrere ai fini della sua determinazione in quanto “non si è di fronte ad una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto pag. 7/12 che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7.3.2022 n. 7352).
Quanto alla questione del tasso oltre fido gli appellanti, oltre che richiamare genericamente i principi di “simmetria ed omogeneità” di cui alle SS.UU. n. 16303/18, nulla hanno in concreto dedotto con riferimento alla fattispecie in oggetto, essendo quindi la doglianza rimasta priva del tutto di specificità.
Quanto alla tematica della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora, la censura è stata rivolta alla sentenza impugnata per avere il Giudicante fatto applicazione dei principi dettati dalle SS.UU. con la nota sentenza n.19597/2020, sul presupposto che la S.C. avrebbe sostanzialmente esondato dai suoi poteri rispetto alla stessa legge, avendo di fatto “creato un nuovo metodo di calcolo per determinare la soglia della nuova categoria: in via generale, questo la Corte non ha il potere di farlo perché ciò è riservato alla Legge”.
Il Collegio, ovviamente, non può che dissentire da detto motivo, non essendovi davvero ragione per porsi in contrasto con quanto affermato non solo dalle SS.UU. ma anche dalle numerose successive pronunce sia di Legittimità che di merito.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare in ordine alla illecita applicazione dell'anatocismo.
Anche riguardo a tale aspetto, la Corte non può che prendere atto dell'ampia motivazione che il Primo giudice ha esplicitato in ordine a tale tematica, avendo in particolare spiegato come la disposizione dell'art. 120 TUB come novellato dalla legge
147/2013 fosse stata differita alla emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR, sicchè la delibera del 2.2.2000 ha continuato a trovare applicazione fino alla sua sostituzione avvenuta con la successiva Delibera del 3.8.2016.
Dunque, in tale situazione, da parte della banca è stata fatta corretta applicazione dell'anatocismo nei termini peraltro pattuiti dalle parti.
Per il resto, le sollevate contestazioni sono assolutamente generiche.
Come terzo motivo, gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza, per non avere il Giudicante valutato nello specifico le singole contestazioni mosse con l'atto di opposizione e con gli scritti successivi.
pag. 8/12 Con riferimento a tale motivo, viceversa, è stato necessario verificare se in relazione alle CMS applicate, esse fossero state effettivamente specificate o meno, in caso contrario peccando di indeterminatezza.
Ebbene, al riguardo, la ctu. espletata ha consentito di accertare che:
“Tuttavia, per quanto concerne le commissioni di massimo scoperto, che risultano applicate sia sul conto corrente ordinario che sul conto anticipi, queste risultano determinate solo nella misura percentuale, ma non nella specifica modalità di computo.
A parere del CTU la clausola contrattuale inerente le commissioni di massimo scoperto non risulta contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) nonché la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo”.
Ne consegue, che in applicazione del principio enunciato dalla S.C. (Ord. N. 5359//24), in tal caso le commissioni sono da ritenersi illegittime in quanto indeterminate.
Il ctu. ha quindi ricostruito il saldo del rapporto con un credito, alla data del 30.9.2015, in favore della correntista pari ad € 38.284,32, importo che va pertanto detratto da €
153.919,05, somma quest'ultima che contabilmente è stata girocontata dalla banca sul come versata dalla correntista ma al solo fine di porre a sofferenza il c/c.
Dunque, il saldo finale alla data del 30.9.2015 era comunque a debito della correntista per l'importo complessivo di € 115.634,73, a cui vanno aggiunti gli interessi come pattuiti fino alla data della domanda e, da quest'ultima data, gli interessi legali fino all'effettivo saldo.
Vanno poi aggiunti anche € 1.823,47 quale saldo del contratto di mutuo chirografario, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con il quarto motivo, si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che “le varie fideiussioni rilasciate dai garanti…sono tra loro autonome, non emergendo volontà e dunque effetto novativo delle ultime rispetto alle precedenti”.
pag. 9/12 Al contrario, secondo gli appellanti, non emergerebbe dai contratti neanche la volontà contraria di sommare le varie fideiussioni per cui la banca avrebbe peccato per indeterminatezza.
Dalla documentazione in atti, in verità, è proprio l'effetto novativo che sarebbe dovuto emergere e non il contrario, dovendosi ricavare la piena autonomia delle singole fideiussioni sottoscritte dai fideiussori con piena consapevolezza.
Tale motivo va, pertanto, disatteso.
Il quinto ed ultimo motivo attiene, infine, alla presunta errata pronuncia di rigetto della eccezione riguardante gli addebiti per carte di prelevamento e pagamento.
Di fatto, tuttavia, a parte anche in questo caso la genericità delle contestazioni, non c'è alcun dubbio che le carte e i bancomat sono stati a disposizione degli amministratori della società debitrice e, dunque, autorizzati ad operare, per cui sarebbe stato preciso onere degli appellanti fornire la prova di addebiti non autorizzati da parte chi avrebbe dovuto avere la libera disponibilità dei detti mezzi di pagamento.
Se poi sono stati effettuati pagamenti e prelievi per operazioni non di pertinenza della società, ciò non può essere certamente ascritto alla banca.
Anche tale motivo va pertanto respinto.
La sentenza impugnata deve essere, per i suesposti motivi, nei soli limiti dell'accoglimento dell'appello, riformata dovendo per il resto essere confermata.
Le spese, stante l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, mentre possono essere poste a carico della parte appellata e della terza intervenuta per il residuo 50%.
Le spese di ctu. possono essere poste a carico delle parti in parti uguali.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1361/2022 del Tribunale di Tivoli proposto BE. Controparte_6
pag. 10/12 , nonché da ogni ulteriore istanza ed CP_1 Parte_7 Parte_1
eccezione disattese, così provvede:
a parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 70/19 emesso dal
Tribunale di Tivoli;
condanna la società appellante di e , Parte_7 CP_1 Controparte_1
nonché e , questi ultimi quali fideiussori, al pagamento Controparte_1 Parte_1
in favore della terza intervenuta quale mandataria della cessionaria Parte_3
della complessiva somma di € 115.634,73, a cui vanno aggiunti Controparte_3 gli interessi come pattuiti fino alla data della domanda e da quest'ultima data gli interessi legali fino all'effettivo saldo in relazione al rapporto di c/c. ed € 1.823,47 quale saldo del contratto di mutuo chirografario, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Conferma per il resto la impugnata sentenza.
Condanna la appellata e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione in CP_5
favore delle controparti, del 50% delle spese e competenze del presente grado che per l'intero si liquidano al 100% in € 9.991,00 oltre spese generali, spese vive, IVA e CPA come per legge, restando per il residuo interamente compensate tra le parti.
Pone definitivamente a carico delle parti in pari percentuale le spese di ctu.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
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