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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5237/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1325/2017 reso dal
Tribunale di Siracusa il 19.06.2017 promossa da con sede in Carlentini, largo Matteotti n. 6 (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv.
Antonino Tribulato e dall'avv. Filadelfo Tribulato anche disgiuntamente tra di loro, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Lentini, cortile Tribulato n. 14,
-opponente- nei confronti di nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Lentini via Licata n.8 presso lo studio all'Avv. Mirko Strano che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
-opposto-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1325/2017 del 19.06.2017, r.g.6059/2016, notificato in data 11.07.2017 con il quale il Giudice del Tribunale di Siracusa ordinava al opponente il pagamento della Parte_1
pagina 1 di 6 complessiva somma di € 46.929,15, oltre interessi e spese legali in favore dell'arch. CP_1
, odierno convenuto.
[...]
L' opponente esponeva che nel 2012 l'arch. era stato interpellato dall'allora amministratore CP_1
dott. per fornire la sua opera professionale con riferimento allo stato di degrado in cui si CP_2 trovava la facciata dell'immobile condominiale. Pertanto, in occasione dell'assemblea del 02.03.2012, all'architetto è stato conferito l'incarico di redigere il computo metrico dei lavori necessari a ripristinare le parti comuni dell'edificio ammalorate.
Successivamente, all'assemblea del 26.04.2012 l'arch. esponeva e consegnava la CP_1
documentazione tecnica prodotta posta a supporto della fase monitoria.
Asserisce l'opponente che, contrariamente all'incarico iniziale, a lavoro concluso l'architetto aveva arbitrariamente esteso la sua attività anche a delle parti dell'edificio di proprietà privata, sebbene ciò non fosse stato richiesto dai singoli proprietari.
Il professionista dichiarava, inoltre, di aver svolto altre attività non richieste, quali ad esempio la redazione di alcuni particolari costruttivi dei lavori da eseguirsi sui balconi.
L'assemblea tuttavia prendeva atto del lavoro svolto dall'architetto, pur non assumendo alcuna deliberazione in merito all'eventuale futura esecuzione dei lavori.
Solo dopo la sostituzione del dr. Strano nell'amministrazione del condominio, il nuovo amministratore prof. a fine febbraio 2013 riceveva una diffida inviata dal legale dell'arch. con la Per_1 CP_1 quale si richiedeva il pagamento di compensi per € 22.305,59, oltre IVA e contributo cassa previdenziale, per un totale di € 28.069,35 a titolo di compenso per le seguenti attività: “rilievo dei manufatti e dei danni esistenti, corredo fotografico, verifica delle parti strutturali maggiormente compromesse, computo metrico, particolari costruttivi, quadro economico”.
Essendo rimasto senza esito ogni tentativo di giungere ad un accordo bonario, il professionista proponeva ricorso monitorio con cui chiedeva la condanna del condominio al pagamento della somma di € 22.305,59 ,oltre accessori di legge (pari a totali € 28.069,35) a titolo di compenso per le attività svolte in esecuzione dell'incarico ricevuto dal , ovvero la redazione del computo metrico Parte_1
dei lavori, della relazione tecnico – descrittiva e dei grafici dell'edificio.
Rappresentava, inoltre, l'opponente che il giudice della fase monitoria ex art. 640 cpc con provvedimento del 31.01.2017 chiedeva al professionista di fornire prova scritta idonea ai sensi dell'art. 636 c.p.c., concedendo termine di trenta giorni. Entro il termine di scadenza, il ricorrente chiedeva la proroga del termine, atteso che non aveva ancora ottenuto il parere del proprio Consiglio dell'Ordine, poi reiterata per lo stesso motivo, entrambe concesse dal giudice della fase monitoria.
pagina 2 di 6 Con atto del 30.05.2017 l'arch. produceva nel procedimento monitorio la parcella CP_1
professionale vidimata dal proprio Consiglio dell'Ordine, composta di n. 4 prospetti relativi a diverse tipologie di opere, con la quale il suo compenso è stato quantificato in € 46.929,15, accessori inclusi. In particolare, evidenziava come inspiegabilmente nella parcella sottoposta all'approvazione dell'Ordine, il professionista aveva incluso ulteriori attività rispetto a quelle in precedenza indicate quali: redazione di progetti esecutivi;
prestazioni relative alla sicurezza, ecc.
Il Giudice concedeva il provvedimento di ingiunzione per la somma approvata dal Consiglio dell'ordine del professionista che veniva opposto con i motivi sopra esposti.
L'opponente rassegnava quindi al Tribunale le seguenti conclusioni:
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome illegittimo, nullo, erroneo, infondato e comunque emesso per somme non dovute e nel merito, rigettare la domanda avversa siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto ritenere e dichiarare: i) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che non poteva essere concesso in ragione della colpevole inerzia del ricorrente nel depositare la prova scritta richiesta dal giudice del monitorio e dell'illegittimità delle proroghe accordate sull'erroneo presupposto che il professionista si fosse attivato per ottenere tempestivamente il visto sulla parcella;
ii) l'inammissibilità delle nuove pretese introdotte con l'atto “di integrazione del ricorso per decreto ingiuntivo” e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo;
iii)
l'inesistenza e/o la nullità del contratto d'opera professionale relativo alle opere su parti private e che di conseguenza nulla è dovuto a tale titolo dal;
iv) che nulla è dovuto per le attività che, Parte_1
sebbene indicate nella parcella o nella fattura, non sono mai state commissionate o eseguite;
v) che nulla è comunque dovuto dal opponente all'arch. in ragione del suo grave Parte_1 CP_1
inadempimento all'incarico ricevuto;
vi) in subordine, dichiarare errata la quantificazione dei compensi effettuata nella parcella per le ragioni esposte in narrativa e ridurre la somma richiesta nella misura ritenuta di giustizia, quantificandola in ragione della sola attività effettivamente prestata e della corretta applicazione dei parametri ex d.m. n. 140/2012 per le ragioni esposte in atti.
L'opposto contestava le avverse pretese chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.
In sede di prima udienza parte opponente disconosceva tutte le sottoscrizioni che risultavano apposte sui documenti prodotti da controparte in sede di costituzione (doc.3 e docc. da 5 a 34) da questa attribuite al precedente amministratore avv. . Parte opposta richiedeva la verificazione CP_2
delle citate firme.
La causa veniva istruita mediante l'escussione delle prove testimoniali richieste dall'opponente e mediante CTU sui quesiti formulati in sede definitiva nei seguenti termini : “1) Il CTU quantifichi la correttezza e la congruità degli importi dovuti all'Arch. per l'attività svolta in favore dell' CP_1
pagina 3 di 6 opponente e con esclusione della prestazione professionale svolta in favore dei privati;
2) “Effettui un doppio conteggio, valutando il compenso spettante al professionista con riferimento alle attività oggetto della delibera assembleare del 02/03/2012 e ai documenti prodotti in sede monitoria e prodotti nel presente giudizio di parte opposta ai nn. dal 21 al 28 e con esclusione degli altri elaborati tecnici e della lettera d'incarico”.
Nel merito va osservato quanto segue.
Le domande formulate in seno al petitum sub i) e ii) non possono essere accolte. Sul punto si rileva per ciò che riguarda la domanda sub i) che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione ..[..].. è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ. n. 1184/2007; Cass. civ. n.
13001/2006): qualora venga proposta rituale opposizione, ciò cui in tale sede deve aversi riguardo è, sostanzialmente, la pretesa azionata dall'ingiungente, indipendentemente dai vizi che possano eventualmente avere inficiato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso .
Del pari non può essere accolta la domanda sub ii) .Le Sezioni Unite della S.C. (sentenza n. 12310 del
2015 e sentenza del 15 ottobre 2024, n. 26727) hanno chiarito che “La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”.
Tale principio ha, nella sostanza, spostato la ratio della norma dal perimetro formale (che imponeva l'identità di petitum e causa petendi) a quello dell'interesse tutelabile, consentendo la modifica di tutti gli elementi identificativi della domanda originaria, con l'unico limite della stessa “vicenda sostanziale dedotta in giudizio”. Come evidenziato dalla sentenza in commento, questa conclusione “costituisce pagina 4 di 6 una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità «a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale», limitando il «rischio di giudicati contrastanti» e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo”. Ne consegue che tale principio coordinato con quanto detto per la domanda sub i) comporta il rigetto della domanda in esame.
Per ciò che riguarda la domanda sub iii deve essere rilevato che non si verte in tema di inesistenza e/o nullità del contratto d'opera professionale relativo alle opere su parti private, ma piuttosto di carenza di legittimazione passiva del condominio.
Ciò posto, atteso che il professionista ha adempiuto all'incarico ricevuto, siccome provato dalla documentazione versata in atti dall'opposto già in fase monitoria, la CTU redatta secondo il corretto uso da parte del consulente delle regole giuridiche applicabili ai quesiti postigli, ha correttamente applicato, così come confermato nella relazione integrativa, il D.L. 24/01/2012, n. 1 con il quale si è proceduto all'abrogazione le tariffe professionali contenute nella L. 2 marzo 1949, n. 143 che riguardava le tariffe minime sia per lavori pubblici che privati , vietandone l'impiego anche solo come riferimento. Nel caso in scrutino, atteso il disconoscimento della lettera di incarico professionale datata
08/03/2012 non seguita da giudizio di verificazione, trova applicazione per il calcolo delle tariffe professionali l'art. 1 del D.M. n. 140 del 20/07/2012, che determina i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Alla luce di quanto sopra, deve quindi liquidarsi all'opposto il compenso professionale calcolato dal
CTU in risposta al secondo quesito postogli di quantificare i compensi spettanti all'Arch. , CP_1
facendo esclusivamente riferimento alle attività allo stesso conferite dall'Assemblea dei condomini in occasione del verbale assembleare del 02/03/2012. Secondo quanto riportato nel suddetto verbale,
l'assemblea dei condomini del conferì al professionista solamente l'incarico di Controparte_3
redigere un computo metrico dei lavori necessari a ripristinare le parti strutturali e le facciate dell'edificio, nonché i tetti dei garage. Nel dare seguito allo stesso, nella successiva assemblea tenutasi in data 26/04/2012, l'opposto consegnò il computo metrico, una relazione tecnico-descrittiva e i grafici dell'edificio, ossia tutti gli elaborati progettuali numerati dal n. 21 al n. 28 nella produzione versata in atti dal convenuto. Fermo rimanendo l'importo dell'appalto, valutato in € 357.735,09, le prestazioni riconoscibili in favore del professionista opposto quelle indicate a pg. 16 della relazione di CTU , pari ad € 9.794,01, oltre cassa previdenziale ed IVA se dovute.
pagina 5 di 6 il decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere revocato, in quanto emesso per una somma superiore a quella dovuta dal opponente che va quindi condannato al pagamento in favore del Parte_1
convenuto opposto della complessiva minor somma di € 9.794,01, oltre cassa previdenziale ed IVA se dovute ed interessi nella misura di legge dalla data della domanda.
Venendo, infine, al regolamento delle spese processuali, ritiene il decidente che nella specie ricorrano i presupposti di cui 92 c.p.c. per la loro integrale compensazione tra le parti, stante la reciproca parziale soccombenza.
Le spese di consulenza tecnica, nella misura già liquidata vengono poste definitivamente a carico di parte opposta.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni atra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 5237/
2017 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1325/2017 del 19.06.2017, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente., in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore del convenuto opposto al pagamento della somma di € 9.794,01, oltre cassa previdenziale ed IVA se dovute ed interessi nella misura di legge dalla data della domanda;
3) pone definitivamente a carico del convenuto opposto le spese di consulenza tecnica nella misura già liquidata in corso di istruttoria;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa il 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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