Articolo 1 della Legge 7 ottobre 1981, n. 666
Articolo 2
Versione
10 dicembre 1981
Art. 1.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Nairobi il 15 ottobre 1979.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1981