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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/08/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.L. 250 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Patrizia Baici , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Mario Mazziotti e Email_1
Patrizia D'Onofrio e presso Email_2 lo studio di quest'ultima in Torino, Corso Francesco Ferrucci n. 66, elettivamente domiciliato giusta delega allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 corrente in EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Berti Controparte_2
( , Paolo Bagnasco Email_3
( e Valerio Veronesi Email_4
( tutti del Foro di Torino e Email_5 presso il loro studio in Torino, Corso Matteotti n. 42 bis, elettivamente domiciliata giusta procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio
- resistente –
Oggetto: Applicazione di differente CCNL e differenze retributive.
All'udienza di discussione fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc difensori hanno concluso richiamando le argomentazioni svolte nelle note scritte depositate nel termine indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 27/03/2024 ha adito il Giudice Parte_1 del Lavoro del Tribunale di EL per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, che il ricorrente aveva diritto all'inquadramento III livello parametro B) c.c.n.l. igiene ambientale a decorrere dal 6/8/2019, data di assunzione, e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente il trattamento economico retributivo previsto dal CCNL Igiene ambientale per
i dipendenti di III livello parametro B) e, pertanto, al pagamento in favore dello stesso della somma di € 22.290,46, a titolo di differenze retributive calcolate sino al 29/02/2024 - o di quella più vera, superiore o inferiore, che verrà determinata in causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo, oltre alle differenze retributive dirette ed indirette maturate e maturande fino all'avvenuto inquadramento nel III livello, parametro B del ccnl de quo;
Accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, che a titolo di incidenza sul
TFR delle differenze retributive maturate alla data del 31/01/2024, il ricorrente ha maturato un credito di Euro 1.651,15; con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, rimborso forfettario del 15% e aumento del 30%
2 ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A. di legge, con distrazione in favore dei legali antistatari.”
Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha dedotto:
-di essere stato assunto alle dipendenze di in data 06/08/2019 in CP_1 virtù di un contratto a termine con scadenza al 30/09/2019, successivamente prorogato e quindi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1/02/2020 ed inquadramento V° livello CCNL Multiservizi quale addetto alle pulizie nel periodo decorso dal 6/8/2019 al 31/12/2021, e quale di operatore ecologico a decorrere dal gennaio 2022;
-di aver svolto sino al 2021 mansioni di autista raccoglitore rifiuti, venendo adibito come operatore unico alla conduzione di mezzi per i quali è necessario il possesso della patente B, nonché mansioni di supporto all'autista di compattatore con portata superiore a 3,5 t per la raccolta di vetro ed ingombranti nell'ambito dell'appalto COVEVAR presso i comuni di
Arborio, Roccapietra, San Giacomo Vercellese, Rovasenda e Gattinara;
-che il contratto di appalto stipulato con il COVEVAR prevedeva l'obbligo di applicare il CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di igiene ambientale FISE – ASSOAMBIENTE;
-di essere stato illegittimamente inquadrato, come altri dipendenti, secondo il CCNL multiservizi;
-di aver, con decorrenza dal 2022, continuato a svolgere le predette mansioni nell'appalto IREN – ASM / RIMECO presso il Comune di EL;
-che anche il contratto di appalto stipulato con l'IREN prevedeva l'obbligo di applicare ai dipendenti il CCNL FISE – ASSOAMBIENTE;
-che anche presso il nuovo appalto, il ricorrente continuava ad essere illegittimamente inquadrato secondo il CCNL Multiservizi.
La società cooperativa Rimeco, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato nel merito la fondatezza di ogni pretesa avanzata dal ricorrente sia perché entrambi i contratti di appalto indicati dal ricorrente non prevedono alcun obbligo di applicare il contratto collettivo invocato;
sia perché opera in diversi settori produttivi, e la raccolta rifiuti è solo CP_1 una delle attività svolte dalla Cooperativa;
sia perché ha mantenuto CP_1
3 invariato l'inquadramento contrattuale dei dipendenti di cui si era fatta carico in occasione dell'acquisizione di ramo di azienda dalla società Helix
Ambiente Società Cooperativa, che gestiva il servizio in ATI con
[...]
e la società , sottoscrivendo un accordo con CP_3 Controparte_4 le OO.SS. che non riguarda il personale impiegato nel servizio presso il
Comune di EL;
sia perché tutti i rapporti di lavoro del personale stabilmente impiegato a EL sono regolati dal CCNL multiservizi.
Ammessa ed espletata attività istruttoria, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 14 maggio 2025 e poi decisa a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc con termine per note scritte al 15 luglio
2025.
§§§
La domanda proposta dal ricorrente non è fondata per le ragioni che seguono.
Vero è che il ricorrente chiede l'applicazione del contratto collettivo per le imprese esercenti servizi ambientali sottoscritto dalle OOSS datoriali FISE
e ASSOAMBIENTE sostanzialmente:
- per l'obbligo che ha assunto nei confronti della committente CP_1
COVEVAR di applicare il CCNL FISE;
- per violazione delle disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici che impongono alle imprese aggiudicatarie di utilizzare il contratto collettivo in vigore per il settore merceologico di riferimento;
- per violazione della normativa sulle cooperative e per dedotta insufficienza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
Sull'obbligo in capo a di applicare il ccnl Fise. CP_1
In primis va detto che l'istruttoria svolta ha accertato come il ricorrente non fosse adibito all'appalto AR (raccolta rifiuti in 17 Comuni della provincia di EL) bensì a quello ASM (raccolta rifiuti territorio del
Comune di EL), avendo svolto in via prevalente la raccolta rifiuti nel
Comune di EL e solo sporadicamente (2 mezze giornate a settimana)
e per breve periodo negli altri Comuni della provincia.
4 Il teste responsabile amministrativo di parte convenuta, ha Testimone_1 confermato che “il ricorrente è stato assunto appositamente per il cantiere di EL” (cfr. dep. Teste ud. 1.10.2024).
Il teste , dipendente da luglio 2021 ad aprile 2023, ha Testimone_2 CP_1 riferito di aver lavorato insieme al ricorrente a EL : “per tutto il periodo che io ho lavorato a EL, ci lavorava anche il ricorrente” (cfr. dep teste ud. 1.10.2024).
Il teste dipendente dal 20.12.2020 al Testimone_3 CP_1
19.1.2024, ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare nei comuni di
Gattinara, Rovasenda, Arborio e San Giacomo Vercellese, precisando: “io normalmente lavoravo a EL, ma ho avuto modo di vedere il ricorrente nei predetti paesi in quanto al sabato e al lunedì, nei primi mesi di lavoro andavo anche a lavorare in quei paesi…ciò è avvenuto nei primi 4-5 mesi di lavoro”.
A domanda della difesa di parte ricorrente il teste ha precisato di “aver visto il ricorrente al lavoro a EL nel pomeriggio dopo che lui aveva già lavorato nei predetti paesi …nelle giornate di sabato e lunedì”. (cfr. dep teste ud. 1.10.2024).
In secondo luogo, l'istruttoria orale ha confermato quanto risultante dalla documentazione prodotta, ossia che nessuno dei contratti di appalto stipulati da prevedeva l'obbligo di applicare il ccnl igiene ambientale CP_1
Fise.
Sempre il teste rispondendo ai capitoli della memoria difensiva di Tes_4 parte convenuta ha confermato che il contratto collettivo applicato è quello
Multiservizi, mentre il contratto Fise viene applicato quando ne viene fatta richiesta da parte della stazione appaltante in sede di gara di appalto.
E' circostanza pacifica in causa che i lavoratori Testimone_3
, , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 non prestavano servizio nel Comune di EL ma in quelli gestiti dal
COVEVAR e risulta dalla documentazione agli atti che per detti lavoratori in occasione dell'acquisizione di ramo di azienda con accordo CP_1
5 Co sottoscritto con le OO. manteneva l'inquadramento contrattuale già in essere, ossia il Ccnl Fise (doc. 3). CP_6
Emerge altresì che il contratto sottoscritto con il COVEVAR per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2029, non prevede alcuno specifico obbligo di applicare il CCNL FISE ASSOAMBIENTE (docc. 4 e 5).
A fronte di dette risultanze si osserva come nell'ordinamento, nel quale i contratti collettivi non hanno efficacia erga omnes, la scelta della disciplina collettiva da adottare è rimessa unicamente alla libera determinazione del datore di lavoro (o ad un accordo tra le parti).
La giurisprudenza è consolidata nell'attribuire efficacia vincolante al contratto collettivo “limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione”, escludendo ogni rilevanza al settore economico corrispondente all'attività svolta dall'imprenditore (ex multis
Cass. Civ. S.U. 2665/1997 e, da ultimo, ad es. Cass. 24160/2016).
All'infuori della predetta ipotesi, sussiste quindi in capo al datore di lavoro l'assoluta libertà di scelta in ordine al CCNL applicabile, il quale non deve necessariamente coincidere con il CCNL del settore di attività imprenditoriale e l'applicazione di un determinato CCNL è regolata, anzitutto, dall'appartenenza ad una delle OO.SS. firmatarie del contratto, e così in assenza di tale affiliazione la scelta del contratto è completamente libera.
L'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in sostanza, non consente al dipendente di richiedere l'applicazione di un CCNL diverso da quello applicato se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, se non per la verifica sulla “giusta retribuzione costituzionale”.
In continuità con questo indirizzo, la Suprema Corte ha affermato che, in contesti aziendali dove sono esercitate più attività produttive diverse, la disciplina dell'art. 2070, comma 2, del codice civile costituisce mero criterio suppletivo, al quale si può far riferimento quando l'interpretazione della volontà delle parti non consente d'individuare il CCNL applicabile.
6 Ancora recentemente la Cassazione ha ribadito che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ed a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto (vedi ordinanza n.
7203 del 18.03.2024).
La sentenza n. 728 del 22 dicembre 2023 della Corte di Appello di Firenze del 2024, più volte richiamata dalla parte ricorrente anche in sede di discussione orale, si pone in contrasto rispetto all'indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato poiché individua il ccnl cui deve rapportarsi il datore di lavoro non per avere un parametro vincolante per la determinazione della retribuzione conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza previsti dall'art. 36 della Costituzione, ma per uniformare il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti preposti alla medesima mansione al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento.
Non ritiene questo Giudice di discostarsi dall'indirizzo consolidato della
Suprema Corte in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento non esiste un diritto alla parità di retribuzione a parità di mansioni svolte e che il solo riferimento ad una retribuzione inferiore, come indicato dal ricorrente a pag. 3 delle note scritte depositate il 30.4.2025, non possa legittimare l'applicazione di un diverso ccnl, senza considerare e valutare tutti gli aspetti giuridici e normativi del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, è emerso in giudizio che non ha tacitamente CP_1 aderito all'applicazione del ccnl FISE avendo, al contrario, espressamente pattuito con il ricorrente l'applicazione del ccnl Multiservizi.
Il comportamento di è perfettamente coerente con i principi CP_1 generali che regolano l'individuazione del contratto collettivo applicabile.
Sulla violazione delle disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici
L'art. 30, 4° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, novellato dall'art. 20 del D.lgs.
n. 56/2017, applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede che: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici
e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di
7 lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
La norma individua quale limite alla libertà di scelta in capo all'appaltatore quello della coerenza del contratto collettivo con l'oggetto dell'appalto ed il riferimento a più contratti collettivi è volto a tutelare la concorrenza tra imprese che, sia pure con i limiti del criterio della connessione, può svolgersi anche con riferimento ai salari.
Ciò che impone la legge è in sostanza la scelta di un contratto affine con l'oggetto dell'appalto.
Occorre, pertanto, verificare se il CCNL Multiservizi rientri nella categoria dei contratti “affini” rispetto all'attività di raccolta rifiuti.
L'analisi delle declaratorie contrattuali dei profili dell'operatore di 4° livello,
( “Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e pesanti” tra cui gli “Autisti e conducenti di veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore” ) dell'operatore di 3° livello, (“ lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l'utilizzo di attrezzature
e macchine operatrici complesse” ed “I conducenti di autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente B.”) e dell'operatore di 2° livello, (“ addetti alla selezione e /o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate) e dell'oggetto del contratto che si estende ad un'ampia tipologia di servizi, tra cui quelli di sanificazione, disinfestazione e tutela ambientale che sono sicuramente assimilabili alla raccolta rifiuti - lavori sostanzialmente simili anche per la tipologia degli strumenti utilizzati - porta a ritenere sussistente l'affinità tra settori merceologici con conseguente scelta rispettosa delle norme che regolano gli appalti pubblici l'applicazione del CCNL Multiservizi.
Sulla violazione della normativa in materia di cooperative e dell'art. 36 della
Costituzione.
8 Dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente non è socio della cooperativa alla quale è legato dal solo rapporto di lavoro subordinato.
Conseguentemente l'applicabilità dell'art. 3 della L. 142/2001 e dell'art. 7 del D.L. 248/2007, come ritenuto da parte ricorrente, non è invocabile nel caso in esame in quanto dette norme individuano la soglia minima fissata dal legislatore per i soci lavoratori e nel caso in esame, come detto, il ricorrente non è socio lavoratore di CP_1
Orbene, da tutto quanto sopra argomentato e richiamato discende la correttezza dell'applicazione del contratto collettivo Multiservizi alla parte ricorrente in considerazione del fatto che detto contratto:
-è sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;
-regola un settore affine a quello dell'igiene ambientale;
-contiene, all'interno della declaratoria, profili (quali il conducente di automezzi per i quali è richiesta la patente B (3° livello) che corrispondono perfettamente alle mansioni tempo per tempo svolte dal ricorrente.
Lo svantaggio economico dedotto dal ricorrente a causa dell'applicazione del ccnl Multiservizi anziché del ccnl rivendicato, in Controparte_7 nessun caso , potrebbe portare all'affermazione di illegittimità del CCNL multiservizi anche in considerazione del fatto che “nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza” ( Cfr. Cass., n. 25889/2008).
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato il ricorso non può trovare accoglimento.
Resta assorbita ogni altra questione.
Pur essendo la ricorrente integralmente soccombente le questioni trattate inducono a ravvisare nella specie giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
9
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
RIGETTA il ricorso
COMPENSA le spese di lite.
EL, 13/08/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI
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