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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 767 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 767/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Giuseppa Gatto, nell'interesse dell'opposto dott. , sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza Controparte_1 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 25.11.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 28.09.2020 e poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milazzo via G. Medici n. 47, presso lo studio dell'Avv. Daniela Cultrera, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- opponente - CONTRO
, (C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 28/05/1972, titolare dello Studio Commerciale Chiofalo, con sede in Corso Aldo Moro n. 47 Olivarella - San Filippo Del Mela, elettivamente domiciliato in San Filippo Del Mela via G. La Scala 40, Olivarella presso e nello studio dall'Avv. Giuseppa Gatto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- opposto-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 103/2018 dell'08.03.2018 (R.G. 401/2018), notificato il 15.03.2018, emesso da questo Tribunale.
Pag. 1 a 9 R. G. n. 767 / 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto n. 103 dell'08.03.2018 emesso da questo Tribunale, ad istanza di era ingiunto a “quale garante di Vic Energy Controparte_1 Parte_1
S.r.l.” il pagamento della somma di € 9.800,00, oltre interessi al tasso, fino al soddisfo, spese legali del procedimento monitorio liquidate in € 118,50 per spese vive ed € 350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con atto di citazione datato 23.04.2018 proponeva opposizione al Parte_1
D.I. 103/2018 chiedendo: “1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la necessaria
e/o facoltativa sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 295 e sgg. cpc., in attesa della definizione del giudizio di fallimento;
2) in subordine, ritenere
e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, emesso sulla base di una scrittura incompleta e, come tale, nulla;
3) Nel merito ritenere e dichiarare la scrittura priva di causa e di rapporto sottostante;
4)
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto al creditore istante;
5)
Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi, legali e/o moratori;
6)
Concedere i termini di cui all'art. 183 cpc VI c., per ulteriormente dedurre ed articolare mezzi istruttorii;
7) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di costituzione datata 20.11.2018 si costituiva il dott. CP_1
chiedendo: “A) Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del
[...]
decreto ingiuntivo fondato su prova scritta. B) Nel merito rigettare l'opposizione e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto C) In ogni caso accertare ritenere e dichiarare dovute le somme ingiunte nel decreto ingiuntivo opposto D) Rigettare tutte
Pag. 2 a 9 R. G. n. 767 / 2018
le domande di parte avversa con qualsiasi statuizione in quanto infondate in fatto ed in diritto E) Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% ed oltre Iva e Cpa come per legge e condannare controparte per lite temeraria ex art 96 c.p.c.”.
Alla prima udienza svolta in data 10.12.2018 il Giudice, fatti salvi i diritti di prima udienza, rinviava la causa, per acquisire il fascicolo della fase monitoria, alla udienza del 28.01.2019.
All'esito di detta ultima udienza, con provvedimento reso in pari data e comunicato alle parti il 29.01.2019, era rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc rilevando nel contempo che fosse “… necessario esperire il tentativo di mediazione se non già effettuato”.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, alla udienza del 03.06.2019 il procuratore di parte opponente chiedeva un termine per poter esperire il procedimento di mediazione;
quindi si autorizzavano “… le parti ad avviare il procedimento di mediazione, nei termini di legge e rinviava per il prosieguo, in caso di esito negativo di detto tentativo, alla udienza del 28.10.2019”.
Alla udienza del 28.10.2019 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 28.09.2020 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 28.06.2021.
Dopo alcuni rinvii era rimessa alla udienza del 04.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, in quanto sostanzialmente assorbente ai fini della decisione, va analizzata, la questione relativa alla sussistenza o meno della condizione di procedibilità della domanda.
Con le note conclusive datate 28.01.2025 parte opponente rilevava che “essendo
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stato instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed essendo stato ritenuto necessario dal Giudice Istruttore (provvedimento del 28.1.2019)
l'esperimento del tentativo di mediazione, avrebbe dovuto essere prodotto (dopo essere stato eseguito) proprio l'esito del relativo tentativo, di fatto non effettuato. Nel caso che ci occupa, l'obbligo di azionare la procedura di cui al d. lgs. n. 28/2010, fa capo proprio a colui in favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo. E se ciò è, oramai, principio consolidato, alla luce della c.d. riforma Cartabia, prima di tale intervento legislativo, analogamente si era pronunciata la giurisprudenza…” e chiedeva: “ritenere e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a causa della mancata attivazione del tentativo obbligatorio di mediazione”.
Parte opposta, dal canto suo, con note di trattazione scritta datate 20.02.2025, asserisce: “Circa poi l'obbligo della MEDIAZIONE si attenziona che l'obbligo scatta solo nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato munito di provvisoria esecutività.
Circostanza non avvenuta nel nostro caso ove dal 2018 si attende di recuperare un credito fondato su prova scritta non disconosciuta né nei confronti della quale è stata svolta querela di falso”.
Orbene, riguardo questa ultima affermazione di parte opposta, si osserva che la stessa non sia fondata posto che la mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo sia necessaria solo dopo che il giudice si sia espresso sulla concessione o sospensione della provvisoria esecutorietà ma non solo dopo che
“…il decreto ingiuntivo sia stato munito di provvisoria esecutività”. Ed infatti, nel caso di specie, all'esito della prima udienza e dopo la pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si era evidenziata, ad entrambe le parti in causa, la necessità di esperire la mediazione;
ma non solo poiché all'udienza del 03.06.2019 il Giudice: “autorizzava le parti ad avviare il procedimento di mediazione, nei termini di legge e rinviava per il prosieguo, in caso di esito negativo di
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detto tentativo, alla udienza del 28.10.2019”.
Nella normativa vigente, ratione temporis, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs.
28/2010, era previsto che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
L'art. 5 comma 2 prevedeva, inoltre, la mediazione c.d. delegata, cioè la mediazione disposta dal giudice, il quale, anche in grado di appello e dopo aver compiuto una valutazione discrezionale che tenga conto della natura della causa, dell'istruttoria svolta e del comportamento delle parti, può decidere di ordinare alle parti di introdurre il procedimento di mediazione il cui esperimento è comunque condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Nel caso di specie, nessuna parte si è attivata per l'avvio della mediazione delegata dal giudice.
Ciò detto, è bene precisare che, fin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, vi sia stato contrasto giurisprudenziale su quale fosse la parte processuale gravata dall'onere di promuovere la mediazione atteso che nessuna disposizione individuava chiaramente chi, tra debitore opponente o creditore opposto, fosse la parte a ciò onerata.
A tale incertezza si è aggiunta quella determinata dalla giurisprudenza di legittimità che, oscillante sul punto, ha registrato numerose pronunce in aperto contrasto, superate poi con la sentenza n. 19596/2020 delle Sezioni Unite, ove è stato affermato che “… nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a
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controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
In tal senso, per costante orientamento di merito: “l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Catania 18.03.2024;
Tribunale di Torino sentenza n. 11556 del 18 giugno 2024; Trib. Termini Imerese,
1.06.2022, n. 458; Trib. Ferrara 7.l.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona
28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012)”.
Orbene, nel caso de quo, nessuna delle parti, pur avendo ricevuto un formale invito ad avviare la procedura di mediazione, vi ha provveduto: ed infatti né l'opposta ha proceduto dopo la ordinanza del 28.01.20219; né l'opponente dopo essersi fatta promotrice conspecifica richiesta.
Consegue che il mancato avvio della mediazione, per quanto esposto, determini la improcedibilità della domanda. Sul punto: “Quando la mediazione è disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, la mancata ottemperanza a tale invito determina l'improcedibilità della domanda "ab initio" svolta e non dell'eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull'azione originaria e non sulla fase processuale” (Cass. civ. sez. II, ord. Del 27/07/2023 n.
22805), ma non solo. Ed infatti “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d.lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di
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rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già
l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con
l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass. civ. sentenza n. 40035 del 14.12.2021)
Sulla natura perentoria o ordinatoria del termine di 15 giorni sancito dall'art. D.
Lgs. 28/2010, nella giurisprudenza di merito si sono sviluppati due opposti orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ha carattere perentorio, pur in assenza di una esplicita previsione legale in tal senso, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione (cfr., in tal senso, Trib. Spoleto 19.12.2019 n. 961;
Trib. Padova 18.04.2018; Trib. Lecce, 03.03.2017; Trib. Cagliari, 08.02.2017; Trib.
Firenze, 14.09.2016; Trib. Reggio Emilia, 14.07.2016; Trib. Firenze, 04.06.2015;
Trib. Bologna, 15.03.2015).
Un opposto orientamento giurisprudenziale ritiene, invece, che, in assenza di una espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5, secondo comma, D.Lgs. n. 28/2010, la presentazione della domanda di mediazione successivamente al termine di quindici giorni non consente di ritenere operante la sanzione di improcedibilità prevista per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, dovendosi dare prevalenza all'effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento (cfr., Trib. Milano, 27.09.2016; Trib. Pavia, 14.10.2015).
La tesi della non perentorietà del termine è stata condivisa dalla Suprema Corte di
Cassazione che con la sentenza 13 dicembre 2024, n. 32454 ha chiarito che lo scopo dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è quello di favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti ad una sentenza di improcedibilità. Sul punto: “Se quindi le parti cercano una mediazione senza riuscirvi, e la mediazione si concluda con un nulla di fatto prima che il processo
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riprenda il suo corso, lo scopo della norma è raggiunto ed il processo è procedibile. In questi casi, infatti, ben poco rilievo potrà avere la circostanza che la mediazione sia stata iniziata prima o dopo la scadenza del termine di 15 giorni di cui al vecchio testo dell'art. 5 D.Lgs. 28/10 (termine, non a caso, abrogato dal D.Lgs 149/22). Quel che conta ai fini della ratio legis è il momento in cui la mediazione termina, non il momento in cui la mediazione inizia… la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde all'esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinché la parentesi extraprocessuale, che si apre con
l'emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio”.
Alla luce delle superiori considerazioni, vista la inattività delle parti sul punto, come
è desumibile dalla circostanza che alla udienza di verifica del 28.10.2019, nulla hanno riferito e/o documentato su quanto alle stesse imposto così dimostrando di avere ignorato in toto l'ordine loro impartito, consegue che il giudizio sia improcedibile e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre questioni restano assorbite e non vanno scrutinate.
Le spese di lite non possono che essere compensate stante il comportamento processuale di tutte le parti, comunque inadempienti dell'onere loro impartito di dare avvio alla mediazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 767/2018 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
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1) Dichiara la improcedibilità dell'azione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 103/2018 dell'08.03.2018 (R.G. 401/2018), notificato il 15.03.2018, emesso da questo Tribunale.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 30.04.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 767/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Giuseppa Gatto, nell'interesse dell'opposto dott. , sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza Controparte_1 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 25.11.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 28.09.2020 e poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milazzo via G. Medici n. 47, presso lo studio dell'Avv. Daniela Cultrera, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- opponente - CONTRO
, (C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 28/05/1972, titolare dello Studio Commerciale Chiofalo, con sede in Corso Aldo Moro n. 47 Olivarella - San Filippo Del Mela, elettivamente domiciliato in San Filippo Del Mela via G. La Scala 40, Olivarella presso e nello studio dall'Avv. Giuseppa Gatto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- opposto-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 103/2018 dell'08.03.2018 (R.G. 401/2018), notificato il 15.03.2018, emesso da questo Tribunale.
Pag. 1 a 9 R. G. n. 767 / 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto n. 103 dell'08.03.2018 emesso da questo Tribunale, ad istanza di era ingiunto a “quale garante di Vic Energy Controparte_1 Parte_1
S.r.l.” il pagamento della somma di € 9.800,00, oltre interessi al tasso, fino al soddisfo, spese legali del procedimento monitorio liquidate in € 118,50 per spese vive ed € 350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con atto di citazione datato 23.04.2018 proponeva opposizione al Parte_1
D.I. 103/2018 chiedendo: “1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la necessaria
e/o facoltativa sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 295 e sgg. cpc., in attesa della definizione del giudizio di fallimento;
2) in subordine, ritenere
e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, emesso sulla base di una scrittura incompleta e, come tale, nulla;
3) Nel merito ritenere e dichiarare la scrittura priva di causa e di rapporto sottostante;
4)
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto al creditore istante;
5)
Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi, legali e/o moratori;
6)
Concedere i termini di cui all'art. 183 cpc VI c., per ulteriormente dedurre ed articolare mezzi istruttorii;
7) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di costituzione datata 20.11.2018 si costituiva il dott. CP_1
chiedendo: “A) Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del
[...]
decreto ingiuntivo fondato su prova scritta. B) Nel merito rigettare l'opposizione e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto C) In ogni caso accertare ritenere e dichiarare dovute le somme ingiunte nel decreto ingiuntivo opposto D) Rigettare tutte
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le domande di parte avversa con qualsiasi statuizione in quanto infondate in fatto ed in diritto E) Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% ed oltre Iva e Cpa come per legge e condannare controparte per lite temeraria ex art 96 c.p.c.”.
Alla prima udienza svolta in data 10.12.2018 il Giudice, fatti salvi i diritti di prima udienza, rinviava la causa, per acquisire il fascicolo della fase monitoria, alla udienza del 28.01.2019.
All'esito di detta ultima udienza, con provvedimento reso in pari data e comunicato alle parti il 29.01.2019, era rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc rilevando nel contempo che fosse “… necessario esperire il tentativo di mediazione se non già effettuato”.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, alla udienza del 03.06.2019 il procuratore di parte opponente chiedeva un termine per poter esperire il procedimento di mediazione;
quindi si autorizzavano “… le parti ad avviare il procedimento di mediazione, nei termini di legge e rinviava per il prosieguo, in caso di esito negativo di detto tentativo, alla udienza del 28.10.2019”.
Alla udienza del 28.10.2019 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 28.09.2020 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 28.06.2021.
Dopo alcuni rinvii era rimessa alla udienza del 04.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, in quanto sostanzialmente assorbente ai fini della decisione, va analizzata, la questione relativa alla sussistenza o meno della condizione di procedibilità della domanda.
Con le note conclusive datate 28.01.2025 parte opponente rilevava che “essendo
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stato instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed essendo stato ritenuto necessario dal Giudice Istruttore (provvedimento del 28.1.2019)
l'esperimento del tentativo di mediazione, avrebbe dovuto essere prodotto (dopo essere stato eseguito) proprio l'esito del relativo tentativo, di fatto non effettuato. Nel caso che ci occupa, l'obbligo di azionare la procedura di cui al d. lgs. n. 28/2010, fa capo proprio a colui in favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo. E se ciò è, oramai, principio consolidato, alla luce della c.d. riforma Cartabia, prima di tale intervento legislativo, analogamente si era pronunciata la giurisprudenza…” e chiedeva: “ritenere e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a causa della mancata attivazione del tentativo obbligatorio di mediazione”.
Parte opposta, dal canto suo, con note di trattazione scritta datate 20.02.2025, asserisce: “Circa poi l'obbligo della MEDIAZIONE si attenziona che l'obbligo scatta solo nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato munito di provvisoria esecutività.
Circostanza non avvenuta nel nostro caso ove dal 2018 si attende di recuperare un credito fondato su prova scritta non disconosciuta né nei confronti della quale è stata svolta querela di falso”.
Orbene, riguardo questa ultima affermazione di parte opposta, si osserva che la stessa non sia fondata posto che la mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo sia necessaria solo dopo che il giudice si sia espresso sulla concessione o sospensione della provvisoria esecutorietà ma non solo dopo che
“…il decreto ingiuntivo sia stato munito di provvisoria esecutività”. Ed infatti, nel caso di specie, all'esito della prima udienza e dopo la pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si era evidenziata, ad entrambe le parti in causa, la necessità di esperire la mediazione;
ma non solo poiché all'udienza del 03.06.2019 il Giudice: “autorizzava le parti ad avviare il procedimento di mediazione, nei termini di legge e rinviava per il prosieguo, in caso di esito negativo di
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detto tentativo, alla udienza del 28.10.2019”.
Nella normativa vigente, ratione temporis, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs.
28/2010, era previsto che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
L'art. 5 comma 2 prevedeva, inoltre, la mediazione c.d. delegata, cioè la mediazione disposta dal giudice, il quale, anche in grado di appello e dopo aver compiuto una valutazione discrezionale che tenga conto della natura della causa, dell'istruttoria svolta e del comportamento delle parti, può decidere di ordinare alle parti di introdurre il procedimento di mediazione il cui esperimento è comunque condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Nel caso di specie, nessuna parte si è attivata per l'avvio della mediazione delegata dal giudice.
Ciò detto, è bene precisare che, fin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, vi sia stato contrasto giurisprudenziale su quale fosse la parte processuale gravata dall'onere di promuovere la mediazione atteso che nessuna disposizione individuava chiaramente chi, tra debitore opponente o creditore opposto, fosse la parte a ciò onerata.
A tale incertezza si è aggiunta quella determinata dalla giurisprudenza di legittimità che, oscillante sul punto, ha registrato numerose pronunce in aperto contrasto, superate poi con la sentenza n. 19596/2020 delle Sezioni Unite, ove è stato affermato che “… nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a
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controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
In tal senso, per costante orientamento di merito: “l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Catania 18.03.2024;
Tribunale di Torino sentenza n. 11556 del 18 giugno 2024; Trib. Termini Imerese,
1.06.2022, n. 458; Trib. Ferrara 7.l.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona
28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012)”.
Orbene, nel caso de quo, nessuna delle parti, pur avendo ricevuto un formale invito ad avviare la procedura di mediazione, vi ha provveduto: ed infatti né l'opposta ha proceduto dopo la ordinanza del 28.01.20219; né l'opponente dopo essersi fatta promotrice conspecifica richiesta.
Consegue che il mancato avvio della mediazione, per quanto esposto, determini la improcedibilità della domanda. Sul punto: “Quando la mediazione è disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, la mancata ottemperanza a tale invito determina l'improcedibilità della domanda "ab initio" svolta e non dell'eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull'azione originaria e non sulla fase processuale” (Cass. civ. sez. II, ord. Del 27/07/2023 n.
22805), ma non solo. Ed infatti “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d.lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di
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rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già
l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con
l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass. civ. sentenza n. 40035 del 14.12.2021)
Sulla natura perentoria o ordinatoria del termine di 15 giorni sancito dall'art. D.
Lgs. 28/2010, nella giurisprudenza di merito si sono sviluppati due opposti orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ha carattere perentorio, pur in assenza di una esplicita previsione legale in tal senso, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione (cfr., in tal senso, Trib. Spoleto 19.12.2019 n. 961;
Trib. Padova 18.04.2018; Trib. Lecce, 03.03.2017; Trib. Cagliari, 08.02.2017; Trib.
Firenze, 14.09.2016; Trib. Reggio Emilia, 14.07.2016; Trib. Firenze, 04.06.2015;
Trib. Bologna, 15.03.2015).
Un opposto orientamento giurisprudenziale ritiene, invece, che, in assenza di una espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5, secondo comma, D.Lgs. n. 28/2010, la presentazione della domanda di mediazione successivamente al termine di quindici giorni non consente di ritenere operante la sanzione di improcedibilità prevista per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, dovendosi dare prevalenza all'effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento (cfr., Trib. Milano, 27.09.2016; Trib. Pavia, 14.10.2015).
La tesi della non perentorietà del termine è stata condivisa dalla Suprema Corte di
Cassazione che con la sentenza 13 dicembre 2024, n. 32454 ha chiarito che lo scopo dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è quello di favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti ad una sentenza di improcedibilità. Sul punto: “Se quindi le parti cercano una mediazione senza riuscirvi, e la mediazione si concluda con un nulla di fatto prima che il processo
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riprenda il suo corso, lo scopo della norma è raggiunto ed il processo è procedibile. In questi casi, infatti, ben poco rilievo potrà avere la circostanza che la mediazione sia stata iniziata prima o dopo la scadenza del termine di 15 giorni di cui al vecchio testo dell'art. 5 D.Lgs. 28/10 (termine, non a caso, abrogato dal D.Lgs 149/22). Quel che conta ai fini della ratio legis è il momento in cui la mediazione termina, non il momento in cui la mediazione inizia… la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde all'esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinché la parentesi extraprocessuale, che si apre con
l'emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio”.
Alla luce delle superiori considerazioni, vista la inattività delle parti sul punto, come
è desumibile dalla circostanza che alla udienza di verifica del 28.10.2019, nulla hanno riferito e/o documentato su quanto alle stesse imposto così dimostrando di avere ignorato in toto l'ordine loro impartito, consegue che il giudizio sia improcedibile e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre questioni restano assorbite e non vanno scrutinate.
Le spese di lite non possono che essere compensate stante il comportamento processuale di tutte le parti, comunque inadempienti dell'onere loro impartito di dare avvio alla mediazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 767/2018 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
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1) Dichiara la improcedibilità dell'azione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 103/2018 dell'08.03.2018 (R.G. 401/2018), notificato il 15.03.2018, emesso da questo Tribunale.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 30.04.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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