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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2024, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2024 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1958/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giangualano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: atp
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 28.06.2023, domanda di pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992, rigettata dall' poiché non è stato riconosciuto CP_1 invalido in misura pari o superiore all'80%.
Con il presente ricorso ex art. 445 bis c.p.c., il ricorrente ha dunque chiesto la nomina di un CTU per l'accertamento del requisito sanitario non riconosciuto dall' . CP_1
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto eccepito l'inammissibilità della domanda. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore,
pagina 1 di 3 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6- bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
La via del rito speciale è utilmente percorribile solo in ipotesi di domanda diretta a conseguire benefici economici strettamente connessi all'invalidità civile o all'invalidità ordinaria, restando, viceversa, inammissibile il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. allorquando l'accertamento sanitario risulti finalizzato ad ottenere, come nel caso di specie, la pensione di vecchiaia anticipata in favore degli invalidi in misura non superiore all'80% ex art. 1 comma 8 d.lg. 30 dicembre 1992, n. 503.
L'ambito di applicabilità dell'A.T.P. va, infatti, circoscritto alle sole ipotesi tassativamente elencate nell'art. 445 bis c.p.c., in relazione alle quali soltanto il legislatore ha ritenuto di approntare la cennata procedura acceleratoria, senza che possa farsi ricorso ad una interpretazione analogica e/o estensiva, trattandosi di normativa chiaramente eccezionale, siccome limitativa dell'accesso ad una particolare forma di tutela giurisdizionale (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 16.4.2021, n. 719, in tema di domanda proposta nelle forme dell' per accedere al beneficio del congedo “per cure Pt_2 non superiore a trenta giorni” di cui all'art. 7 D.lgs. n. 119/2011, fruibile dai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento).
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La natura della presente sentenza può giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2024.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2024 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1958/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giangualano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: atp
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 28.06.2023, domanda di pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992, rigettata dall' poiché non è stato riconosciuto CP_1 invalido in misura pari o superiore all'80%.
Con il presente ricorso ex art. 445 bis c.p.c., il ricorrente ha dunque chiesto la nomina di un CTU per l'accertamento del requisito sanitario non riconosciuto dall' . CP_1
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto eccepito l'inammissibilità della domanda. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore,
pagina 1 di 3 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6- bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
La via del rito speciale è utilmente percorribile solo in ipotesi di domanda diretta a conseguire benefici economici strettamente connessi all'invalidità civile o all'invalidità ordinaria, restando, viceversa, inammissibile il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. allorquando l'accertamento sanitario risulti finalizzato ad ottenere, come nel caso di specie, la pensione di vecchiaia anticipata in favore degli invalidi in misura non superiore all'80% ex art. 1 comma 8 d.lg. 30 dicembre 1992, n. 503.
L'ambito di applicabilità dell'A.T.P. va, infatti, circoscritto alle sole ipotesi tassativamente elencate nell'art. 445 bis c.p.c., in relazione alle quali soltanto il legislatore ha ritenuto di approntare la cennata procedura acceleratoria, senza che possa farsi ricorso ad una interpretazione analogica e/o estensiva, trattandosi di normativa chiaramente eccezionale, siccome limitativa dell'accesso ad una particolare forma di tutela giurisdizionale (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 16.4.2021, n. 719, in tema di domanda proposta nelle forme dell' per accedere al beneficio del congedo “per cure Pt_2 non superiore a trenta giorni” di cui all'art. 7 D.lgs. n. 119/2011, fruibile dai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento).
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La natura della presente sentenza può giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2024.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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