Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2003, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
O L 72 PO .3 E 1, N E N ZIO 9 1-19 A EGISTR 04408 / 1-1 T i di amatiurentu3/ 03 2 . E L R IC TA BLICA ITALIANA 39 A D D E E IU Jacque reflue - T 44 ESEN G T. iudice competrate E T.N IN NOME R A S (I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente di Sezione R.G. N. 25407/01. Dott. Giovanni OLLA Presidente di Sezione Cron.10121 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud.
7.11.02. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: S E N T E N ZA sal ricorso proposto da: REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente della Giunta Regionale in carica, elettivamente do- miciliato in Roma, Via del Tritone, 11. 61, presso gli avv.ti Ugo Della Gatta, Rocco De Girolamo e Al- fredo Alvino dell'Avvocatura Regionale, che la rap- presentano e difendono per procura a margine del ri 002 corso;
+10 ricorrente
contro
EC NA A.S.A.M - AZIENDA SPECIALE SERVIZI IDRICI INTEGRATI;
intimati avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castella mare di Stabia n. 1568 pubblicata in data 29 novem- bre 2000; udita la relazione della Саива svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha con cluso per l'accoglimento del ricorso con la dichia- razione della giurisdizione delle Commissioni Tri- butarie. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5-7 lu- glio 2000 AR GR conveniva in giudizio di- nanzi al Giudice di Pace di Castellamare di Stabia la Regione Campania e l'A.S.A.M. - Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati per sentirli condannaro alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone o corrispettivo per il servizio di smaltimento e depurazione delle acque reflue at- traverso l'impianto di "Foce del Sarno". Sosteneva 2 l'attore che tali somme non erano dovute dal momen- to che il Consiglio Comunale aveva dato atto, con delibera n. 15 del 27 febbraio 1997, che i lavori di completamento del predetto impianto erano all'epoca incompiuti e questo non era mai entrato in esercizio. L'A.S.A.M. contestava la fondatezza della do- manda e ne chiedeva il rigetto spiegando domanda ri convenzionale nei confronti della Regione Campania per farsi manlevare per tutte le spese sostenute in giudizio nel caso di soccombenza. La Regione Campania eccepiva preliminarmente I'incompetenza funzionale del giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Con sentenza del 13 ottobre 29 novembre 2000 il Giudice di Pace escludeva la natura tributaria dei canoni di fognatura e depurazione in contesta- dichiarata la propria competenza, acco- zione e, glieva le domande ordinando la restituzione in fa- vore dell'attore delle somme da lui richieste con gli interessi legali dalle rispettive scadenze in base alla considerazione che non potevano preten- dersi canoni di utenza per un servizio che non ve- niva prestato;
accoglieva inoltre la domanda ricon- 3 venzionale osservando che creditrice delle Золше indebitamente versate era la Regione, rispetto alla quale l'A.S.A.M. aveva svolto una mera attività di riscossione assumendo la posizione di mero adiectus solutionis causa. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Regione Campania con un unico motivo illustrato da memoria. Non hanno presentato difese né l'intimato né 1'A.S.A.M. - Azienda Speciale Servizi Idrici Inte- grati. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente censura la sentenza con riferi- mento alla statuizione relativa all'affermazione della competenza in materia del giudice ordinario e ribadisce la competenza del giudice tributario sul- le controversie in materia di canoni di fognatura e di depurazione delle acque reflue, facendo riferi- mento alla recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 20 luglio 2001, n. 9883) la qua le, in una controversia avente il medesimo oggetto, promossa nei confronti di essa Regione da taluni u- tenti e dalla Sezione di Castellamare di Stabia del - Coordinamento delle Associazioni a Dife- CODACONS dell'Ambiente e dei Diritti dei Consumatori e за degli Utenti, ha ribadito la giurisdizione delle commissioni tributarie rigettando tutte le eccezio- ni preliminari sollevate dai ricorrenti. La mancata partecipazione al giudizio degli in timati consente di riaffermare la giurisdizione del le commissioni tributarie anche nella presente con- troversia senza necessità di ulteriori argomenta- zioni in aggiunta a quelle già contenute nella moti vazione della predetta sentenza, confermata da una successiva pronuncia (SS.UU. 13 giugno 2001, 11. 8444) la quale ha ribadito che il canone per il ser vizio di depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina vigente an- teriormente al 3 ottobre 2000 data di entrata in vigore dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale, abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, co. 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha invece qualificato il corrispettivo di detto servizio come quota di ta- riffa ai sensi degli artt. 13 e seguenti della leg- ge 5 gennaio 1994, n. 36 - e che conseguentemente, la domanda avente a oggetto la non debenza di detto canone con riferimento ad un periodo compreso nella S previgente disciplina spetta alla giurisdizione del le commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nella memoria illustrativa la ricorrente ha chiesto precisarsi la portata oggettiva della pro- nuncia affermativa della carenza di giurisdizione del giudice di pace e sostiene che essa dovrebbe comportare la cassazione senza rinvio della pronun- cia impugnata anche con riferimento alla domanda di rimborso proposta dagli attori nei confronti del- 1'A.Ş.A.M. e alla domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti di essa ricorrente. L'istanza non merita accoglimento poiché la mancata impugnazione da parte dell'A.S.A.M. della condanna solidale pronunciata nei suoi confronti comporta come ritenuto in precedenti pronunzie re _ se tra le stesse parti il passaggio in giudicato della statuizione di condanna con il riconoscimen- to implicito della giurisdizione del giudice di pa- ce, mentre l'accoglimento dell'impugnazione per ca- renza di giurisdizione del giudice adito proposta dalla Regione non comporta la caducazione ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ. della pronuncia di ac coglimento della domanda di garanzia, non ravvisan- dosi alcun rapporto di dipendenza della domanda di garanzia dalla pronuncia di difetto di giurisdizio- ne del giudice adito. Ne vale il rilievo che la Regione potrebbe co- sì essere chiamata a rimborsare le somme che l'A.S. A.M. dovesse corrispondere agli attori, poiché essa N potrà pur sempre ripetere tali importi nel caso in cui il giudice tributario ne affermasse la debenza. Le spese giudiziali restano interamente compen sate tra le parti in considerazione del fatto che detta pronuncia è intervenuta dopo la proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie, cas- sa senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE My Vivione sonom IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depostate in Cancelleria 26 MAR. 2003 NE 01 Giambattista 7