TRIB
Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice
letto il ricorso per la pronuncia di ingiunzione di pagamento depositato da (codice fiscale Parte_1
nel procedimento contraddistinto dal numero P.IVA_1
1350 del Ruolo Generale dell'anno 2025; rilevato che il credito preteso si fonda su un contratto concluso con un consumatore e che il consumatore risulta avere residenza nel circondario di questo Tribunale, onde risulta rispettato il foro del consumatore;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile e che, in particolare, il credito si fonda sulle clausole 3.1 e 4 , come indicate nell'atto integrativo depositato telematicamente da parte ricorrente in data 10
marzo 2025; rilevato che tali clausole non risultano abusive perché non comportano un particolare sbilanciamento tra i diritti e i doveri derivanti in capo alle parti dal negozio de quo;
ritenuto che
sussistano, pertanto, tutte le condizioni previste dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e che occorre procedere agli avvertimenti di cui alla sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, resa a Sezioni Unite, numero 9479 del 2023; ritenuta invece l'insussistenza dei presupposti di applicabilità del dettato normativo dell'articolo 642 del codice di procedura civile, in particolare non potendosi qualificare, come preteso da parte ricorrente, la documentazione prodotta all'uopo quale documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere;
INGIUNGE
a (codice fiscale ) di Controparte_1 C.F._1
pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla ricezione della notifica del ricorso monitorio e del presente decreto ingiuntivo, la somma di 32.443,79 euro,
oltre agli interessi come da domanda nonché alle spese di questa procedura di ingiunzione, che liquida in 1.400,00
euro per compenso professionale e 286,00 euro per spese esenti, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge;
AVVERTE
parte ingiunta che nello stesso termine, perentorio, può
essere proposta opposizione, con l'assistenza necessaria di un difensore.
Avverte altresì che, sussistendo i presupposti di legge,
può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo, si procederà a esecuzione forzata e l'ingiunta parte consumatrice decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione.
Così deciso a Bergamo il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Bresciani