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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5452 del 2022 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cerignola (FG), Via Basilicata n. 4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Controparte_1 C.F._2
CÙ e dall'Avv. Miriam Giaquinto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Forensia Legali
Associati in Caserta, Via G. Galilei n. 2/A, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver contratto, in data 03.09.2003, matrimonio civile con CP_1
pagina 1 di 8 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marcianise dell'anno 2003, n. 162, CP_1
Parte II, Serie A, optando inizialmente per il regime della comunione dei beni, per poi transitare al regime della separazione dei beni, e che dalla loro unione nascevano due figli: , nato a [...] Per_1 il 5.8.2008 ed nato a [...] il [...]. Deduceva la ricorrente che nel gennaio 2021, a Per_2 seguito di una caduta, si fratturava una gamba e per tale motivo era costretta a rimanere in casa, allettata e per diversi giorni e che, in tale occasione, il marito le comunicava di volersi separare. A seguito di detta comunicazione, secondo la prospettazione della ricorrente, ella dava un senso ai comportamenti del marito che appariva distaccato e poco presente: egli, infatti, usciva quotidianamente di casa verso le ore 8,00 del mattino per recarsi a lavoro, per poi rientrare nel tardo pomeriggio, non pranzando mai con la famiglia durante il fine settimana. Di recente, inoltre, veniva a conoscenza del fatto che, con ogni probabilità già da un paio d'anni, il marito intratteneva una relazione extraconiugale con una certa anch'ella separata e docente presso lo stesso istituto scolastico in cui Persona_3 lavorava il . Quest'ultimo la frequentava anche presso il suo studio, ove la CP_1 Per_3 esercitava l'attività di nutrizionista, per “consulenze varie”. A causa di tale situazione, il legame affettivo e sentimentale tra i coniugi risultava ormai irrimediabilmente compromesso, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, che tuttavia proseguiva presso l'abitazione familiare sita in Latina.
Il , infatti, viveva la casa coniugale come fosse un “bed and breakfast”, allontanandosi CP_1 improvvisamente, imponendo i propri ritmi e le proprie libertà alla moglie e all'intero nucleo familiare.
Metteva inoltre in atto comportamenti tali da compromettere la serenità dei figli minori, costantemente
“informati” dei tentativi di giungere a una soluzione consensuale della crisi coniugale, attraverso comunicazioni che, da un lato, miravano a screditare la figura materna e, dall'altro, contribuivano a creare un clima di tensione funzionale a orientare la volontà dei minori verso le scelte desiderate dal padre, improvvisamente divenuto presente.
In relazione alle proprie condizioni economiche, precisava di lavorare come professoressa di informatica e scienze applicate presso il Liceo Scientifico Maiorana di Latina, mentre il CP_1 lavorava come professore di matematica presso l'Istituto Agrario San Benedetto di Latina.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “I. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al sig. , avendone dato causa, ed Controparte_1 autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. II. Assegnare la casa familiare, sita in Latina, alla Via N. Paganini, n. 1, scala B, interno 1, alla sig.ra Parte_1
, che potrà continuare a viverci con i figli minori. III. Disporre l'affido condiviso dei figli
[...] minori, e , con collocamento degli stessi presso la madre. IV. Persona_4 Persona_5
pagina 2 di 8 Disporre un assegno di mantenimento nei confronti dei soli figli minori, per l'importo di € 250,00 per ciascun figlio. Disporre che tutte le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo di questo
Tribunale o, in assenza, secondo il protocollo del CNF, siano ripartite al 50% tra i coniugi. V.
Disporre che il diritto di visita, venga concordato tra i coniugi, in considerazione degli impegni sia dei minori che dei coniugi stessi. In caso di mancato raggiungimento di un'intesa in tal senso, il sig.
potrà tenere con sé i figli tre volte a settimana nelle giornate indicate nel lunedì, mercoledì e CP_1 venerdì, dall'orario di uscita scolastico fino alle ore 21,00 in inverno e fino alle ore 23,00 in estate. A fine settimana alternati, i minori potranno restare con il padre dal sabato (con orario variabile a seconda che sia prevista in quella giornata la frequenza scolastica) fino alle ore 22 della domenica. Le festività principali saranno trascorse, in via alternata, dal giorno di chiusura della scuola per le predette festività, sino al giorno 24 dicembre e/o dal 25 dicembre fino al 31/12 e dal 01/01 fino al
06/01; a Pasqua, dal giorno della chiusura scolastica fino alla domenica di Pasqua e poi dal Lunedì dell'Angelo fino alla riapertura scolastica. Nei periodi estivi, ogni genitore potrà tenere con sé i minori per i primi quindici giorni consecutivi sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, ad anni alterni, previa comunicazione all'altro coniuge del periodo di cui si vuole usufruire entro il 30/04 di ogni anno. VI. Autorizzare sin d'ora i coniugi reciprocamente al rilascio del passaporto. VII. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le deduzioni formulate dalla Controparte_1 ricorrente, sostenendo che la crisi coniugale risaliva a un periodo ben più remoto, quantificabile in almeno sei/sette anni. Deduceva, inoltre, che fosse la ricorrente a manifestare da tempo un atteggiamento di disinteresse, distacco e disconoscenza nei suoi confronti, comportamento che gli aveva causato sofferenza, più volte espressa anche per iscritto, soggiungendo di aver avuto motivo, in specifiche circostanze, di dubitare della correttezza e della fedeltà della moglie.
In relazione alla richiesta della ricorrente di collocamento prevalente dei figli minori presso di sé, il resistente sosteneva che la avesse del tutto ignorato i noti desiderata dei figli, di 11 Pt_1 Per_2 anni e di 15 anni, i quali, da tempo consapevoli della crisi coniugale, avevano più volte Per_1 manifestato la volontà di essere collocati in modo paritario presso entrambi i genitori. Precisava di essere sempre stato molto presente nella vita dei figli, attento alle loro esigenze, alla loro crescita, alla loro formazione scolastica e ai loro interessi extrascolastici, seguendoli nei loro impegni quotidiani, rappresentando che il suo lavoro di insegnante gli consentiva, quanto a disponibilità di tempo, di occuparsi dei figli, come già faceva.
Per questi motivi
, il resistente, contestando le richieste avverse, chiedeva disporsi l'affido condiviso nonché collocamento paritario dei figli con alternanza settimanale tra i coniugi, previo ascolto degli stessi. pagina 3 di 8 In merito alla situazione economica, il resistente precisava di svolgere l'attività di insegnante e di percepire, al pari della , uno stipendio netto medio mensile pari a circa € 1.800,00. Pt_1
Rappresentava, inoltre, che la casa coniugale, sita in Latina, risultava intestata a lui, mentre la ricorrente era proprietaria di un altro immobile ubicato in Marcianise (CE).
Sui rispettivi immobili gravavano mutui cointestati, che i coniugi avevano fino a pochi mesi fa regolarmente corrisposto: la versava € 650,00 mensili per il mutuo della casa coniugale in Pt_1
Latina, mentre il resistente si faceva carico di € 374,00 mensili per l'immobile di Marcianise intestato alla ricorrente. A compensazione della maggiore quota sostenuta dalla moglie, il resistente provvedeva da sempre al pagamento delle utenze domestiche e delle polizze assicurative auto/moto, mentre le spese familiari venivano equamente ripartite.
Dal mese di ottobre 2022, tuttavia, la ricorrente aveva interrotto il pagamento del mutuo della casa coniugale, comunicando tale decisione senza fornire motivazioni. Il resistente rappresentava di trovarsi in una situazione economica gravosa, dovendo sostenere mensilmente: € 650,00 per il mutuo di Latina,
€ 374,00 per quello di Marcianise, circa € 150,00 per utenze, € 100,00 per attività extrascolastiche dei figli e € 100,00 per assicurazioni e bolli, per un totale di circa € 1.374,00 su uno stipendio medio di €
1.800,00. A tali spese si aggiungevano quelle alimentari, personali e relative ai figli (abbigliamento, materiale scolastico, uscite, ecc.).
La ricorrente, pur percependo un reddito analogo, non contribuiva al pagamento dei mutui, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e non intendeva vendere né mettere a reddito l'immobile di
Marcianise, che voleva mantenere a disposizione per le visite alla famiglia d'origine. Il relativo mutuo, tuttavia, gravava interamente sul resistente. Inoltre, la incassava integralmente gli assegni Pt_1 familiari INPS per i figli e chiedeva un contributo al mantenimento pari a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio). Da tali circostanze discendeva, ad avviso del resistente, l'iniquità delle richieste svolte dalla , per cui rassegnava le seguenti conclusioni: “Chiede che codesto Tribunale Pt_1 voglia: • pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
, con addebito esclusivo della responsabilità alla ricorrente;
• rigettare la domanda di
[...] addebito della separazione ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto e non adeguatamente provata;
• autorizzare i coniugi a vivere separati;
• disporre l'ascolto dei figli minori a ciò non ostando l'età (11 e 15 anni) ed il grado di maturità ed equilibrio degli stessi. All'esito, disporre l'affido condiviso e la collocazione paritaria dei figli presso entrambi i genitori a settimane alterne con ampia libertà dei figli di stare con l'altro genitore ogni qual volta lo desideri, come da dettagliato piano genitoriale allegato (all.3); • assegnare la casa coniugale al resistente che ne è
l'esclusivo proprietario;
• rigettare la domanda della ricorrente di mantenimento per i figli e disporre pagina 4 di 8 che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario dei figli nell'alternanza paritaria, mentre le spese straordinarie al 50% a carico di entrambi i coniugi;
• in subordine, nella deprecata ipotesi che codesto Tribunale voglia assegnare alla ricorrente la casa coniugale, disporre a carico della ricorrente un congruo mantenimento (sotteso altresì a riequilibrare i gravosi oneri a carico del resistente – si pensi solo alle due rate di mutuo per un complessivo di € 1.000,00 circa mensili) a favore del resistente in base alle capacità economiche e alla complessiva situazione patrimoniale della stessa, come sopra rappresentata;
• emettere ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno;
• vittoria di spese”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 22.03.2023, sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori;
colloca i figli minori presso la madre in via prevalente;
assegna la ex casa coniugale alla suddetta collocataria ordinando all'altro coniuge di rilasciarla entro trenta giorni, con facoltà di prelievo dei propri effetti personali;
prevede che il genitore non collocatario possa avere con sé i figli minori nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì della settimana priva del week-end dall'uscita da scuola all'entrata a scuola del giorno successivo, il martedì ed il giovedì della settimana con il week-end dall'uscita da scuola alle ore 21,30, a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
pone a carico del genitore non collocatario
l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 150,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Latina”. Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza del 21.05.2024 si procedeva all'audizione dei due minori, all'esito della quale le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Con nota di deposito del 28.01.2025 i coniugi depositavano accordo di separazione che prevedeva le seguenti condizioni: “
1. di separarsi e di vivere nel rispetto reciproco;
2. i figli minori ed Per_1
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso gli Per_2 stessi e con modalità di settimane alterne, con facoltà degli stessi di frequentare l'altro genitore senza limitazioni. Il cambio di collocazione, come già d'intesa, avrà luogo il lunedì pomeriggio. Qualora per esigenze lavorative fosse necessario procedere al cambio della settimana di collocazione dei minori,
l'altro genitore, si impegna, sin d'ora, a prestare la disponibilità necessaria per facilitare tali accordi. pagina 5 di 8 Inoltre, le decisioni di maggiore interesse per i figli stessi riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle ispirazioni dei minori;
3. per quanto riguarda le festività principali e le modalità di gestione delle stesse, queste verranno concordate tra i genitori, in base alle esigenze degli stessi e dei minori;
solo in caso di disaccordo, si procederà secondo le seguenti modalità, ovvero:
i figli minori trascorreranno le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, quelle del 31 dicembre e 1° gennaio nonché la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente presso i due genitori. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo di 15 giorni per ogni mese di luglio ed agosto, in modalità alternata dal primo al quindici e dal sedici al trentuno;
tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 30 marzo di ogni anno;
4. l'abitazione coniugale ed il box, di proprietà del sig. , ubicata in Latina al Viale Paganini Nicolò, n. 1, scala Controparte_1
B, Interno 1, pur in assenza di una collocazione prevalente dei figli, per concorde decisione delle parti, restano assegnati al nucleo familiare costituito dai figli e dalla madre, con esclusione di ogni altra convivenza permanente di terzi. Resteranno a carico della sig.ra il pagamento Parte_1 di tutte le utenze dell'abitazione (gas, energia elettrica, acqua) nonché degli oneri condominiali ordinari e straordinari, questi ultimi, entro il limite massimo di € 200,00 annui, nonché delle eventuali opere di manutenzione ordinaria degli immobili, cui la sig.ra si obbliga al fine di mantenere Pt_1 lo stesso in buono stato manutentivo secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
5. i beni e le suppellettili che, allo stato, arredano l'appartamento innanzi indicato rimangono nella piena disponibilità della sig.ra e dei figli;
6. l'assegnazione della casa coniugale, Parte_1 nei termini concordati, permarrà fino al raggiungimento della indipendenza economica di entrambi i figli ed;
7. le rate di mutuo gravanti sul predetto immobile rimarranno a totale carico Per_1 Per_2 del sig. che provvederà, col consenso della sig.ra se richiesto dalla Controparte_1 Pt_1 banca, a procedere all'accollo totale del mutuo. Mentre le rate di mutuo gravanti sull'immobile di
Marcianise intestato alla sig.ra saranno a suo totale carico;
8. stante il collocamento Pt_1 paritario dei minori, nessun assegno di mantenimento viene determinato in favore degli stessi, mentre le spese straordinarie, secondo quanto individuato dal protocollo del CNF, a cui ci si riporta e che entrambe le parti accettano, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%;
9. l'assegno unico sarà ripartito tra i coniugi nella misura del 50%; 10. nessun assegno di mantenimento viene determinato in favore dei due coniugi, entrambi economicamente indipendenti;
11. entrambi i coniugi rinunciano alla domanda di addebito;
12. ciascun coniuge, sin d'ora, presta all'altro il consenso per il rilascio del passaporto reciproco e per l'annotazione sul passaporto o su documento equivalente dei nominativi dei figli minori;
13. le spese legali del presente giudizio, sono interamente compensate tra pagina 6 di 8 le parti, e ciascuno corrisponderà gli onorari ai propri difensori, che sottoscrivono il presente accordo anche ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà passiva”. All'udienza del 28.01.2025, il
Giudice manifestava perplessità circa l'ammissibilità della clausola relativa all'assegnazione della casa coniugale alla , subordinata all'esclusione di ogni convivenza permanente con terzi. Le parti, Pt_1 pertanto, concordavano sull'eliminazione di tale condizione, e la causa veniva rinviata per la precisazione congiunta delle conclusioni all'udienza del 28.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate di cui all'accordo sottoscritto dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto conformi all'interesse dei minori, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre e tenuto conto di quanto dagli stessi espresso in sede di audizione. In quella sede, infatti, entrambi i figli esprimevano la volontà di trascorre una settimana con il padre ed una con la madre, ritenendo non confacente alle loro esigenze il calendario stabilito con i provvedimenti provvisori ed urgenti, poiché fonte di stress e di continui spostamenti. Ritiene pertanto il Tribunale, sentita l'opinione espressa dai minori e valutate tutte le circostanze di fatto, conforme all'interesse dei ragazzi la loro collocazione paritaria a settimane alterne tra il padre e la madre, ferma restando comunque la facoltà degli stessi di frequentare liberamente l'altro genitore quando lo desiderano.
Appare congrua, altresì, la soluzione concordata dalle parti in merito al sostentamento economico dei minori, prevedendo un mantenimento diretto degli stessi nella settimana di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Intesa adottato da questo
Tribunale. Del resto, “Non deve essere disposto l'assegno di mantenimento della minore, laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore” (cfr.
Trib Roma, 26.03.2019, n. 6447).
Da ultimo si evidenzia che l'eliminazione della condizione limitativa riguardante l'assegnazione della casa coniugale alla , rende anche detta clausola ammissibile. CP_1
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite, come d'altronde richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5452 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in Marcianise (CE) in data 03 settembre 2003, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del predetto comune dell'anno 2003, n. 162, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marcianise (CE), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5452 del 2022 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cerignola (FG), Via Basilicata n. 4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Controparte_1 C.F._2
CÙ e dall'Avv. Miriam Giaquinto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Forensia Legali
Associati in Caserta, Via G. Galilei n. 2/A, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver contratto, in data 03.09.2003, matrimonio civile con CP_1
pagina 1 di 8 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marcianise dell'anno 2003, n. 162, CP_1
Parte II, Serie A, optando inizialmente per il regime della comunione dei beni, per poi transitare al regime della separazione dei beni, e che dalla loro unione nascevano due figli: , nato a [...] Per_1 il 5.8.2008 ed nato a [...] il [...]. Deduceva la ricorrente che nel gennaio 2021, a Per_2 seguito di una caduta, si fratturava una gamba e per tale motivo era costretta a rimanere in casa, allettata e per diversi giorni e che, in tale occasione, il marito le comunicava di volersi separare. A seguito di detta comunicazione, secondo la prospettazione della ricorrente, ella dava un senso ai comportamenti del marito che appariva distaccato e poco presente: egli, infatti, usciva quotidianamente di casa verso le ore 8,00 del mattino per recarsi a lavoro, per poi rientrare nel tardo pomeriggio, non pranzando mai con la famiglia durante il fine settimana. Di recente, inoltre, veniva a conoscenza del fatto che, con ogni probabilità già da un paio d'anni, il marito intratteneva una relazione extraconiugale con una certa anch'ella separata e docente presso lo stesso istituto scolastico in cui Persona_3 lavorava il . Quest'ultimo la frequentava anche presso il suo studio, ove la CP_1 Per_3 esercitava l'attività di nutrizionista, per “consulenze varie”. A causa di tale situazione, il legame affettivo e sentimentale tra i coniugi risultava ormai irrimediabilmente compromesso, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, che tuttavia proseguiva presso l'abitazione familiare sita in Latina.
Il , infatti, viveva la casa coniugale come fosse un “bed and breakfast”, allontanandosi CP_1 improvvisamente, imponendo i propri ritmi e le proprie libertà alla moglie e all'intero nucleo familiare.
Metteva inoltre in atto comportamenti tali da compromettere la serenità dei figli minori, costantemente
“informati” dei tentativi di giungere a una soluzione consensuale della crisi coniugale, attraverso comunicazioni che, da un lato, miravano a screditare la figura materna e, dall'altro, contribuivano a creare un clima di tensione funzionale a orientare la volontà dei minori verso le scelte desiderate dal padre, improvvisamente divenuto presente.
In relazione alle proprie condizioni economiche, precisava di lavorare come professoressa di informatica e scienze applicate presso il Liceo Scientifico Maiorana di Latina, mentre il CP_1 lavorava come professore di matematica presso l'Istituto Agrario San Benedetto di Latina.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “I. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al sig. , avendone dato causa, ed Controparte_1 autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. II. Assegnare la casa familiare, sita in Latina, alla Via N. Paganini, n. 1, scala B, interno 1, alla sig.ra Parte_1
, che potrà continuare a viverci con i figli minori. III. Disporre l'affido condiviso dei figli
[...] minori, e , con collocamento degli stessi presso la madre. IV. Persona_4 Persona_5
pagina 2 di 8 Disporre un assegno di mantenimento nei confronti dei soli figli minori, per l'importo di € 250,00 per ciascun figlio. Disporre che tutte le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo di questo
Tribunale o, in assenza, secondo il protocollo del CNF, siano ripartite al 50% tra i coniugi. V.
Disporre che il diritto di visita, venga concordato tra i coniugi, in considerazione degli impegni sia dei minori che dei coniugi stessi. In caso di mancato raggiungimento di un'intesa in tal senso, il sig.
potrà tenere con sé i figli tre volte a settimana nelle giornate indicate nel lunedì, mercoledì e CP_1 venerdì, dall'orario di uscita scolastico fino alle ore 21,00 in inverno e fino alle ore 23,00 in estate. A fine settimana alternati, i minori potranno restare con il padre dal sabato (con orario variabile a seconda che sia prevista in quella giornata la frequenza scolastica) fino alle ore 22 della domenica. Le festività principali saranno trascorse, in via alternata, dal giorno di chiusura della scuola per le predette festività, sino al giorno 24 dicembre e/o dal 25 dicembre fino al 31/12 e dal 01/01 fino al
06/01; a Pasqua, dal giorno della chiusura scolastica fino alla domenica di Pasqua e poi dal Lunedì dell'Angelo fino alla riapertura scolastica. Nei periodi estivi, ogni genitore potrà tenere con sé i minori per i primi quindici giorni consecutivi sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, ad anni alterni, previa comunicazione all'altro coniuge del periodo di cui si vuole usufruire entro il 30/04 di ogni anno. VI. Autorizzare sin d'ora i coniugi reciprocamente al rilascio del passaporto. VII. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le deduzioni formulate dalla Controparte_1 ricorrente, sostenendo che la crisi coniugale risaliva a un periodo ben più remoto, quantificabile in almeno sei/sette anni. Deduceva, inoltre, che fosse la ricorrente a manifestare da tempo un atteggiamento di disinteresse, distacco e disconoscenza nei suoi confronti, comportamento che gli aveva causato sofferenza, più volte espressa anche per iscritto, soggiungendo di aver avuto motivo, in specifiche circostanze, di dubitare della correttezza e della fedeltà della moglie.
In relazione alla richiesta della ricorrente di collocamento prevalente dei figli minori presso di sé, il resistente sosteneva che la avesse del tutto ignorato i noti desiderata dei figli, di 11 Pt_1 Per_2 anni e di 15 anni, i quali, da tempo consapevoli della crisi coniugale, avevano più volte Per_1 manifestato la volontà di essere collocati in modo paritario presso entrambi i genitori. Precisava di essere sempre stato molto presente nella vita dei figli, attento alle loro esigenze, alla loro crescita, alla loro formazione scolastica e ai loro interessi extrascolastici, seguendoli nei loro impegni quotidiani, rappresentando che il suo lavoro di insegnante gli consentiva, quanto a disponibilità di tempo, di occuparsi dei figli, come già faceva.
Per questi motivi
, il resistente, contestando le richieste avverse, chiedeva disporsi l'affido condiviso nonché collocamento paritario dei figli con alternanza settimanale tra i coniugi, previo ascolto degli stessi. pagina 3 di 8 In merito alla situazione economica, il resistente precisava di svolgere l'attività di insegnante e di percepire, al pari della , uno stipendio netto medio mensile pari a circa € 1.800,00. Pt_1
Rappresentava, inoltre, che la casa coniugale, sita in Latina, risultava intestata a lui, mentre la ricorrente era proprietaria di un altro immobile ubicato in Marcianise (CE).
Sui rispettivi immobili gravavano mutui cointestati, che i coniugi avevano fino a pochi mesi fa regolarmente corrisposto: la versava € 650,00 mensili per il mutuo della casa coniugale in Pt_1
Latina, mentre il resistente si faceva carico di € 374,00 mensili per l'immobile di Marcianise intestato alla ricorrente. A compensazione della maggiore quota sostenuta dalla moglie, il resistente provvedeva da sempre al pagamento delle utenze domestiche e delle polizze assicurative auto/moto, mentre le spese familiari venivano equamente ripartite.
Dal mese di ottobre 2022, tuttavia, la ricorrente aveva interrotto il pagamento del mutuo della casa coniugale, comunicando tale decisione senza fornire motivazioni. Il resistente rappresentava di trovarsi in una situazione economica gravosa, dovendo sostenere mensilmente: € 650,00 per il mutuo di Latina,
€ 374,00 per quello di Marcianise, circa € 150,00 per utenze, € 100,00 per attività extrascolastiche dei figli e € 100,00 per assicurazioni e bolli, per un totale di circa € 1.374,00 su uno stipendio medio di €
1.800,00. A tali spese si aggiungevano quelle alimentari, personali e relative ai figli (abbigliamento, materiale scolastico, uscite, ecc.).
La ricorrente, pur percependo un reddito analogo, non contribuiva al pagamento dei mutui, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e non intendeva vendere né mettere a reddito l'immobile di
Marcianise, che voleva mantenere a disposizione per le visite alla famiglia d'origine. Il relativo mutuo, tuttavia, gravava interamente sul resistente. Inoltre, la incassava integralmente gli assegni Pt_1 familiari INPS per i figli e chiedeva un contributo al mantenimento pari a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio). Da tali circostanze discendeva, ad avviso del resistente, l'iniquità delle richieste svolte dalla , per cui rassegnava le seguenti conclusioni: “Chiede che codesto Tribunale Pt_1 voglia: • pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
, con addebito esclusivo della responsabilità alla ricorrente;
• rigettare la domanda di
[...] addebito della separazione ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto e non adeguatamente provata;
• autorizzare i coniugi a vivere separati;
• disporre l'ascolto dei figli minori a ciò non ostando l'età (11 e 15 anni) ed il grado di maturità ed equilibrio degli stessi. All'esito, disporre l'affido condiviso e la collocazione paritaria dei figli presso entrambi i genitori a settimane alterne con ampia libertà dei figli di stare con l'altro genitore ogni qual volta lo desideri, come da dettagliato piano genitoriale allegato (all.3); • assegnare la casa coniugale al resistente che ne è
l'esclusivo proprietario;
• rigettare la domanda della ricorrente di mantenimento per i figli e disporre pagina 4 di 8 che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario dei figli nell'alternanza paritaria, mentre le spese straordinarie al 50% a carico di entrambi i coniugi;
• in subordine, nella deprecata ipotesi che codesto Tribunale voglia assegnare alla ricorrente la casa coniugale, disporre a carico della ricorrente un congruo mantenimento (sotteso altresì a riequilibrare i gravosi oneri a carico del resistente – si pensi solo alle due rate di mutuo per un complessivo di € 1.000,00 circa mensili) a favore del resistente in base alle capacità economiche e alla complessiva situazione patrimoniale della stessa, come sopra rappresentata;
• emettere ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno;
• vittoria di spese”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 22.03.2023, sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori;
colloca i figli minori presso la madre in via prevalente;
assegna la ex casa coniugale alla suddetta collocataria ordinando all'altro coniuge di rilasciarla entro trenta giorni, con facoltà di prelievo dei propri effetti personali;
prevede che il genitore non collocatario possa avere con sé i figli minori nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì della settimana priva del week-end dall'uscita da scuola all'entrata a scuola del giorno successivo, il martedì ed il giovedì della settimana con il week-end dall'uscita da scuola alle ore 21,30, a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 20 della domenica, il giorno della Vigilia o del Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni nonché, alla pari con il genitore collocatario, per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno;
pone a carico del genitore non collocatario
l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 150,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Latina”. Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza del 21.05.2024 si procedeva all'audizione dei due minori, all'esito della quale le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Con nota di deposito del 28.01.2025 i coniugi depositavano accordo di separazione che prevedeva le seguenti condizioni: “
1. di separarsi e di vivere nel rispetto reciproco;
2. i figli minori ed Per_1
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso gli Per_2 stessi e con modalità di settimane alterne, con facoltà degli stessi di frequentare l'altro genitore senza limitazioni. Il cambio di collocazione, come già d'intesa, avrà luogo il lunedì pomeriggio. Qualora per esigenze lavorative fosse necessario procedere al cambio della settimana di collocazione dei minori,
l'altro genitore, si impegna, sin d'ora, a prestare la disponibilità necessaria per facilitare tali accordi. pagina 5 di 8 Inoltre, le decisioni di maggiore interesse per i figli stessi riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle ispirazioni dei minori;
3. per quanto riguarda le festività principali e le modalità di gestione delle stesse, queste verranno concordate tra i genitori, in base alle esigenze degli stessi e dei minori;
solo in caso di disaccordo, si procederà secondo le seguenti modalità, ovvero:
i figli minori trascorreranno le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, quelle del 31 dicembre e 1° gennaio nonché la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente presso i due genitori. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo di 15 giorni per ogni mese di luglio ed agosto, in modalità alternata dal primo al quindici e dal sedici al trentuno;
tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 30 marzo di ogni anno;
4. l'abitazione coniugale ed il box, di proprietà del sig. , ubicata in Latina al Viale Paganini Nicolò, n. 1, scala Controparte_1
B, Interno 1, pur in assenza di una collocazione prevalente dei figli, per concorde decisione delle parti, restano assegnati al nucleo familiare costituito dai figli e dalla madre, con esclusione di ogni altra convivenza permanente di terzi. Resteranno a carico della sig.ra il pagamento Parte_1 di tutte le utenze dell'abitazione (gas, energia elettrica, acqua) nonché degli oneri condominiali ordinari e straordinari, questi ultimi, entro il limite massimo di € 200,00 annui, nonché delle eventuali opere di manutenzione ordinaria degli immobili, cui la sig.ra si obbliga al fine di mantenere Pt_1 lo stesso in buono stato manutentivo secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
5. i beni e le suppellettili che, allo stato, arredano l'appartamento innanzi indicato rimangono nella piena disponibilità della sig.ra e dei figli;
6. l'assegnazione della casa coniugale, Parte_1 nei termini concordati, permarrà fino al raggiungimento della indipendenza economica di entrambi i figli ed;
7. le rate di mutuo gravanti sul predetto immobile rimarranno a totale carico Per_1 Per_2 del sig. che provvederà, col consenso della sig.ra se richiesto dalla Controparte_1 Pt_1 banca, a procedere all'accollo totale del mutuo. Mentre le rate di mutuo gravanti sull'immobile di
Marcianise intestato alla sig.ra saranno a suo totale carico;
8. stante il collocamento Pt_1 paritario dei minori, nessun assegno di mantenimento viene determinato in favore degli stessi, mentre le spese straordinarie, secondo quanto individuato dal protocollo del CNF, a cui ci si riporta e che entrambe le parti accettano, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%;
9. l'assegno unico sarà ripartito tra i coniugi nella misura del 50%; 10. nessun assegno di mantenimento viene determinato in favore dei due coniugi, entrambi economicamente indipendenti;
11. entrambi i coniugi rinunciano alla domanda di addebito;
12. ciascun coniuge, sin d'ora, presta all'altro il consenso per il rilascio del passaporto reciproco e per l'annotazione sul passaporto o su documento equivalente dei nominativi dei figli minori;
13. le spese legali del presente giudizio, sono interamente compensate tra pagina 6 di 8 le parti, e ciascuno corrisponderà gli onorari ai propri difensori, che sottoscrivono il presente accordo anche ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà passiva”. All'udienza del 28.01.2025, il
Giudice manifestava perplessità circa l'ammissibilità della clausola relativa all'assegnazione della casa coniugale alla , subordinata all'esclusione di ogni convivenza permanente con terzi. Le parti, Pt_1 pertanto, concordavano sull'eliminazione di tale condizione, e la causa veniva rinviata per la precisazione congiunta delle conclusioni all'udienza del 28.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate di cui all'accordo sottoscritto dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto conformi all'interesse dei minori, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre e tenuto conto di quanto dagli stessi espresso in sede di audizione. In quella sede, infatti, entrambi i figli esprimevano la volontà di trascorre una settimana con il padre ed una con la madre, ritenendo non confacente alle loro esigenze il calendario stabilito con i provvedimenti provvisori ed urgenti, poiché fonte di stress e di continui spostamenti. Ritiene pertanto il Tribunale, sentita l'opinione espressa dai minori e valutate tutte le circostanze di fatto, conforme all'interesse dei ragazzi la loro collocazione paritaria a settimane alterne tra il padre e la madre, ferma restando comunque la facoltà degli stessi di frequentare liberamente l'altro genitore quando lo desiderano.
Appare congrua, altresì, la soluzione concordata dalle parti in merito al sostentamento economico dei minori, prevedendo un mantenimento diretto degli stessi nella settimana di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Intesa adottato da questo
Tribunale. Del resto, “Non deve essere disposto l'assegno di mantenimento della minore, laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore” (cfr.
Trib Roma, 26.03.2019, n. 6447).
Da ultimo si evidenzia che l'eliminazione della condizione limitativa riguardante l'assegnazione della casa coniugale alla , rende anche detta clausola ammissibile. CP_1
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite, come d'altronde richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5452 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in Marcianise (CE) in data 03 settembre 2003, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del predetto comune dell'anno 2003, n. 162, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marcianise (CE), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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