TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7044/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dagli avvocati Dario Abbate e Delia Orsillo e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
contro
Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., depositato in data
27.07.2018, la società opponente in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificato in data 18.07.2018, con cui l'odierna opposta intimava il pagamento della somma pari ad euro
65.745,76, a titolo di sorta capitale, in esecuzione della sentenza n. 1425/2018 dell'intestato
Tribunale – Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.05.2018.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “- In via d'urgenza, dichiararsi, inaudita altera parte, per le causali esposte in narrativa, sussistendo gravi motivi, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1425/2018, sulla quale è stato redatto il precetto, notificato, tramite pec, in data
18.07.2018; - dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia, per le motivazioni di cui al ricorso, del precetto notificato il 18.07.2018; - Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva che nella sentenza richiamata non sarebbe stata disposta alcuna condanna di pagamento in capo alla società ed in favore dell'opposta, stante la natura dichiarativa della domanda spiegata nel relativo giudizio;
argomentava, in ogni caso, evidenziando che, in ossequio alla sentenza de qua, l'odierna opposta avrebbe provveduto all'assunzione dell'opposta nonché al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore.
Deduceva, pertanto, la carenza di un titolo esecutivo, eccependo, in ogni caso, altresì la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito precettato;
rilevava, infine, l'erronea determinazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Parte opposta, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
Sospesa l'esecutività del precetto, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Nella contumacia dell'opposto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La opposizione proposta impone di stabilire se la sentenza portata ad esecuzione contenga una pronuncia di condanna generica, priva del requisito della "liquidità" del diritto che l'art. 474 c.p.c. richiede perché sia possibile procedere ad esecuzione forzata ovvero una condanna al pagamento di una somma che, sia pure non determinata nel suo preciso ammontare, sia determinabile mediante un semplice calcolo aritmetico e debba pertanto considerarsi ugualmente liquida.
Orbene, perché un diritto sia determinabile con mero calcolo aritmetico, è necessario che i dati ed i criteri da utilizzare per il computo siano giuridicamente certi, tali cioè che in relazione ad essi non possano sorgere controversie giuridiche. In altre parole, le uniche contestazioni che possono ipotizzarsi in relazione all'ammontare di crediti liquidi sono quelle che riguardano le operazioni di mero calcolo, risolvibili (anche in sede di esecuzione forzata) in base ad oggettivi criteri logico-matematici, e non richiedenti la soluzione di questioni interpretative sulla scorta di valutazioni logico-giuridiche, che sono per loro natura soggettive e riservate alla fase di accertamento del diritto.
In mancanza di tale presupposto, il credito non può dirsi liquido. Orbene, perché i dati occorrenti per il calcolo possano dirsi giuridicamente certi è necessario che essi risultino tutti dal titolo esecutivo o che, in alternativa, siano riportati in parte nel titolo e, per il resto, in atti o documenti cui il titolo abbia legittimamente operato un espresso rinvio ovvero che siano da considerare legalmente noti, come avviene per i dati indicati da norme di legge (ad esempio, il tasso degli interessi legali) o pubblicati per legge (ad esempio, il coefficiente di svalutazione monetaria).
Restando nell'ambito dei titoli di natura giurisdizionale, nel primo caso la certezza deriva dall'efficacia vincolante dello stesso titolo esecutivo.
La seconda ipotesi si basa sul presupposto che la sentenza - o il diverso provvedimento del giudice cui la legge conferisce efficacia esecutiva - può legittimamente recepire, in tutto o in parte, il contenuto di documenti o atti del processo mediante un rinvio espresso, univoco e congruamente motivato.
Riguardo alla terza ipotesi, lo stesso grado di certezza giuridica che caratterizza i dati contenuti nel titolo esecutivo deve sicuramente riconoscersi a quelli cui la legge conferisce direttamente tale certezza, attribuendo ad essi efficacia vincolante e prevedendo forme di pubblicità obbligatorie e preregolamentate, tali da farli considerare legalmente noti.
Nell'uno e nell'altro caso, infatti, i dati vanno qualificati "certi" perché risulta eliminata in radice ogni ragionevole possibilità di contestazione in ordine al loro contenuto, potendosi controvertere solo in ordine all'uso che se ne è fatto.
Fuori di queste tre ipotesi non sembra che, ove il credito non sia stato indicato nel titolo nel suo preciso ammontare, sia possibile operare il calcolo aritmetico - necessario per determinarlo - con quel grado di certezza giuridica che consente di considerare il credito come se fosse già determinato dal titolo esecutivo, cioè liquido.
In particolare, non possono ritenersi giuridicamente certi quei dati ricavabili aliunde, ovverossia da fonti esterne al titolo e da questo non esplicitamente e specificamente richiamate;
né quei dati ricavabili da fonti esterne, anche se richiamate nel titolo, ma solo attraverso valutazioni od interpretazioni giuridiche.
È ovvio, infatti, che tanto l'attività di individuazione delle fonti che contengono i dati da utilizzare, quanto l'intervento interpretativo volto ad individuare questi ultimi all'interno della fonte, presentano un tasso di soggettività non compatibile con il livello di determinatezza dei parametri di calcolo, necessario per poter ritenere il credito liquido ai sensi del citato art. 474. La coerente applicazione dei principi esposti porta ad affermare che il riferimento, contenuto nella sentenza, all'accertamento del diritto dell'odierna opposta al risarcimento del danno per mancata assunzione “da quantificarsi sulla base della retribuzione spettante in base
a quanto previsto al punto a) del presente dispositivo per il periodo dal 22 febbraio 2015 alla data del presente provvedimento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria” (cfr. sentenza versata in atti), non è sufficiente a qualificare come "certo" l'importo della somma che il datore è stato condannato a pagare.
Deve, infatti, rilevarsi che con la sentenza n. 1425/2018, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in accoglimento del ricorso, dichiarò “il diritto della Sig.ra ad essere assunta CP_1
con contratto di lavoro part time al 75% alle dipendenze della con Parte_1 inquadramento quale operaio addetto alle pulizie al III livello del CCNL imprese di pulizia e servizi integrati multiservizi, alle condizioni contrattuali in essere alle dipendenze della
[...]
ed accertò “il diritto della sig.ra al risarcimento del danno per Controparte_2 CP_1 mancata assunzione”, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Orbene, la condanna al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno per mancata assunzione, risultando determinata soltanto genericamente – e, cioè, in assenza di specifici parametri al di fuori del generico richiamo alla “retribuzione spettante in base a quanto previsto al punto a) – non consente di rinvenire con certezza tutti i dati occorrenti per il calcolo delle somme dovute. In altri termini, manca nella sentenza qualsiasi indicazione utile per individuare gli emolumenti specifici da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle somme dovute.
È appena il caso di sottolineare che, come si legge nella motivazione della sentenza, fu la stessa ricorrente a chiedere una condanna generica, con riserva di agire per la quantificazione in separato giudizio.
La mancanza di un titolo esecutivo fornito dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. comporta l'insussistenza del diritto di parte opposta a far valere in via esecutiva il credito per i titoli richiesti: va pertanto dichiarata la illegittimità del precetto.
Considerata la natura della causa ed il tipo di decisione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il precetto notificato in data 18.07.2018;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 16.04.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7044/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dagli avvocati Dario Abbate e Delia Orsillo e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
contro
Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., depositato in data
27.07.2018, la società opponente in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificato in data 18.07.2018, con cui l'odierna opposta intimava il pagamento della somma pari ad euro
65.745,76, a titolo di sorta capitale, in esecuzione della sentenza n. 1425/2018 dell'intestato
Tribunale – Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.05.2018.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “- In via d'urgenza, dichiararsi, inaudita altera parte, per le causali esposte in narrativa, sussistendo gravi motivi, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1425/2018, sulla quale è stato redatto il precetto, notificato, tramite pec, in data
18.07.2018; - dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia, per le motivazioni di cui al ricorso, del precetto notificato il 18.07.2018; - Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva che nella sentenza richiamata non sarebbe stata disposta alcuna condanna di pagamento in capo alla società ed in favore dell'opposta, stante la natura dichiarativa della domanda spiegata nel relativo giudizio;
argomentava, in ogni caso, evidenziando che, in ossequio alla sentenza de qua, l'odierna opposta avrebbe provveduto all'assunzione dell'opposta nonché al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore.
Deduceva, pertanto, la carenza di un titolo esecutivo, eccependo, in ogni caso, altresì la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito precettato;
rilevava, infine, l'erronea determinazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Parte opposta, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
Sospesa l'esecutività del precetto, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Nella contumacia dell'opposto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La opposizione proposta impone di stabilire se la sentenza portata ad esecuzione contenga una pronuncia di condanna generica, priva del requisito della "liquidità" del diritto che l'art. 474 c.p.c. richiede perché sia possibile procedere ad esecuzione forzata ovvero una condanna al pagamento di una somma che, sia pure non determinata nel suo preciso ammontare, sia determinabile mediante un semplice calcolo aritmetico e debba pertanto considerarsi ugualmente liquida.
Orbene, perché un diritto sia determinabile con mero calcolo aritmetico, è necessario che i dati ed i criteri da utilizzare per il computo siano giuridicamente certi, tali cioè che in relazione ad essi non possano sorgere controversie giuridiche. In altre parole, le uniche contestazioni che possono ipotizzarsi in relazione all'ammontare di crediti liquidi sono quelle che riguardano le operazioni di mero calcolo, risolvibili (anche in sede di esecuzione forzata) in base ad oggettivi criteri logico-matematici, e non richiedenti la soluzione di questioni interpretative sulla scorta di valutazioni logico-giuridiche, che sono per loro natura soggettive e riservate alla fase di accertamento del diritto.
In mancanza di tale presupposto, il credito non può dirsi liquido. Orbene, perché i dati occorrenti per il calcolo possano dirsi giuridicamente certi è necessario che essi risultino tutti dal titolo esecutivo o che, in alternativa, siano riportati in parte nel titolo e, per il resto, in atti o documenti cui il titolo abbia legittimamente operato un espresso rinvio ovvero che siano da considerare legalmente noti, come avviene per i dati indicati da norme di legge (ad esempio, il tasso degli interessi legali) o pubblicati per legge (ad esempio, il coefficiente di svalutazione monetaria).
Restando nell'ambito dei titoli di natura giurisdizionale, nel primo caso la certezza deriva dall'efficacia vincolante dello stesso titolo esecutivo.
La seconda ipotesi si basa sul presupposto che la sentenza - o il diverso provvedimento del giudice cui la legge conferisce efficacia esecutiva - può legittimamente recepire, in tutto o in parte, il contenuto di documenti o atti del processo mediante un rinvio espresso, univoco e congruamente motivato.
Riguardo alla terza ipotesi, lo stesso grado di certezza giuridica che caratterizza i dati contenuti nel titolo esecutivo deve sicuramente riconoscersi a quelli cui la legge conferisce direttamente tale certezza, attribuendo ad essi efficacia vincolante e prevedendo forme di pubblicità obbligatorie e preregolamentate, tali da farli considerare legalmente noti.
Nell'uno e nell'altro caso, infatti, i dati vanno qualificati "certi" perché risulta eliminata in radice ogni ragionevole possibilità di contestazione in ordine al loro contenuto, potendosi controvertere solo in ordine all'uso che se ne è fatto.
Fuori di queste tre ipotesi non sembra che, ove il credito non sia stato indicato nel titolo nel suo preciso ammontare, sia possibile operare il calcolo aritmetico - necessario per determinarlo - con quel grado di certezza giuridica che consente di considerare il credito come se fosse già determinato dal titolo esecutivo, cioè liquido.
In particolare, non possono ritenersi giuridicamente certi quei dati ricavabili aliunde, ovverossia da fonti esterne al titolo e da questo non esplicitamente e specificamente richiamate;
né quei dati ricavabili da fonti esterne, anche se richiamate nel titolo, ma solo attraverso valutazioni od interpretazioni giuridiche.
È ovvio, infatti, che tanto l'attività di individuazione delle fonti che contengono i dati da utilizzare, quanto l'intervento interpretativo volto ad individuare questi ultimi all'interno della fonte, presentano un tasso di soggettività non compatibile con il livello di determinatezza dei parametri di calcolo, necessario per poter ritenere il credito liquido ai sensi del citato art. 474. La coerente applicazione dei principi esposti porta ad affermare che il riferimento, contenuto nella sentenza, all'accertamento del diritto dell'odierna opposta al risarcimento del danno per mancata assunzione “da quantificarsi sulla base della retribuzione spettante in base
a quanto previsto al punto a) del presente dispositivo per il periodo dal 22 febbraio 2015 alla data del presente provvedimento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria” (cfr. sentenza versata in atti), non è sufficiente a qualificare come "certo" l'importo della somma che il datore è stato condannato a pagare.
Deve, infatti, rilevarsi che con la sentenza n. 1425/2018, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in accoglimento del ricorso, dichiarò “il diritto della Sig.ra ad essere assunta CP_1
con contratto di lavoro part time al 75% alle dipendenze della con Parte_1 inquadramento quale operaio addetto alle pulizie al III livello del CCNL imprese di pulizia e servizi integrati multiservizi, alle condizioni contrattuali in essere alle dipendenze della
[...]
ed accertò “il diritto della sig.ra al risarcimento del danno per Controparte_2 CP_1 mancata assunzione”, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Orbene, la condanna al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno per mancata assunzione, risultando determinata soltanto genericamente – e, cioè, in assenza di specifici parametri al di fuori del generico richiamo alla “retribuzione spettante in base a quanto previsto al punto a) – non consente di rinvenire con certezza tutti i dati occorrenti per il calcolo delle somme dovute. In altri termini, manca nella sentenza qualsiasi indicazione utile per individuare gli emolumenti specifici da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle somme dovute.
È appena il caso di sottolineare che, come si legge nella motivazione della sentenza, fu la stessa ricorrente a chiedere una condanna generica, con riserva di agire per la quantificazione in separato giudizio.
La mancanza di un titolo esecutivo fornito dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. comporta l'insussistenza del diritto di parte opposta a far valere in via esecutiva il credito per i titoli richiesti: va pertanto dichiarata la illegittimità del precetto.
Considerata la natura della causa ed il tipo di decisione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il precetto notificato in data 18.07.2018;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 16.04.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico