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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/11/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai IGg.ri Magistrati:
IU TO Presidente rel.
DO RO IC
Valentina Prudente IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1261 RG anno 2025, vertente t r a
( ), elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CI NI, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CI NI, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 26.11.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa: 1)- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (c.f. Parte_1
) nato a [...] in data [...] e residente in Massa (MS) Viottiolo della Fratta n. C.F._3 3 e (c.f. ) nata a [...] in data [...] residente in [...]C.F._2 (MS) Viottolo Della Fratta n. 3 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Massa (MS) dell'anno 2021 Parte I n. 81, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'Atto di matrimonio e dell'Atto di nascita. 2)- Affidare il figlio minore, nato a Massa (MS) in data [...], ad [...] i genitori, Persona_1 che di comune accordo assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla sua educazione, istruzione e salute. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente.
pagina 1 di 3 3.)- Riconoscere la collocazione prevalente ed anagrafica del minore, , presso la residenza Persona_1 della madre, con la quale continuerà a convivere, in Massa (MS) Viottolo della Fratta n. 3, nell'unità immobiliare già adibita a residenza coniugale. 3.1.)- Fissare i tempi di permanenza del minore presso il padre nei seguenti termini:
- durante la settimana: nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 22,00 nel periodo invernale, e dalle ore 14,00 alle 22,00 nel periodo estivo;
- durante il fine settimana: a fine settimana alternati, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica nel periodo invernale e dalle ore 14,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica nel periodo estivo;
- i giorni di Natale, Santo ST, Pasqua e Lunedì dell'Angelo: permanenza del minore con il padre ad anni alterni. Con decorrenza dal corrente anno il minore trascorrerà il giorno di Natale (2025) ed il giorno del Lunedì dell'Angelo (2026) con la madre, il giorno di Santo ST (2025) e di Pasqua (2026) con il padre;
- durante le vacanze estive per 7 (sette) giorni consecutivi, da comunicare con preavviso di almeno 1 (uno) mese.
- durante le vacanze invernali per 7 (sette) giorni consecutivi, da comunicare con preavviso di almeno 1 (uno) mese.
4) Assegnare alla IG.ra l'unità immobiliare sita in Massa (MS) Viottolo della Fratta n. 3, Controparte_1 già adibita a residenza coniugale, perché ivi continui a vivere unitamente al figlio minore, , Persona_1 sino a che il medesimo non abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
5)- Disporre che il IG. concorra al mantenimento del figlio minore, , Parte_1 Persona_1 mediante il versamento mensile della somma di Euro 250,00 da far pervenire, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente, alla IG.ra entro il giorno 14 (quattordici) di ogni mese, cui deve Controparte_1 aggiungersi l'integrale percezione, da parte della IG.ra , dell'assegno unico. Controparte_1
5.1.)- Disporre che entrambi i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, , in conformità a quanto previsto dal Protocollo Persona_1 sulle modalità di mantenimento dei figli in data 19/07/24 recepito dal Tribunale di Massa.
6)- Spese legali integralmente compensate”.
FATTO E DIRITTO
1.
, con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1
celebrato in Massa il 4.9.2021 con (dalla quale unione era nato il figlio il Controparte_1 Per_1
2.5.2010), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”.
La parte resistente si è costituita in giudizio a mezzo dello stesso difensore, presentando conclusioni conformi.
Nelle more del giudizio, le parti, pertanto, hanno raggiunto un accordo, concludendo congiuntamente.
2.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato ritualmente comunicato al P.M.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione personale, ritualmente definito dal Tribunale di Massa con sentenza n. 11/2024 del 15.4.2024; né è stata pagina 2 di 3 eccepita l'interruzione di tale stato;
Appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Va pronunciato, quindi, lo scioglimento del matrimonio in oggetto.
3.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di affidamento congiunto del minore e relativa collocazione prevalente ed anagrafica;
assegnazione della casa coniugale;
regime di visita e di permanenza in favore del padre, come da condizioni al n. 3); contributo al mantenimento del figlio a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Massa il 4.9.2021 tra , nato a Parte_1
Massa il 25.6.1975, e , nata a [...] il [...], trascritto presso il Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa, al n. 81, Parte I, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 27.11.2025
Il Presidente estensore
IU TO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai IGg.ri Magistrati:
IU TO Presidente rel.
DO RO IC
Valentina Prudente IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1261 RG anno 2025, vertente t r a
( ), elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CI NI, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CI NI, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 26.11.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa: 1)- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (c.f. Parte_1
) nato a [...] in data [...] e residente in Massa (MS) Viottiolo della Fratta n. C.F._3 3 e (c.f. ) nata a [...] in data [...] residente in [...]C.F._2 (MS) Viottolo Della Fratta n. 3 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Massa (MS) dell'anno 2021 Parte I n. 81, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'Atto di matrimonio e dell'Atto di nascita. 2)- Affidare il figlio minore, nato a Massa (MS) in data [...], ad [...] i genitori, Persona_1 che di comune accordo assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla sua educazione, istruzione e salute. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente.
pagina 1 di 3 3.)- Riconoscere la collocazione prevalente ed anagrafica del minore, , presso la residenza Persona_1 della madre, con la quale continuerà a convivere, in Massa (MS) Viottolo della Fratta n. 3, nell'unità immobiliare già adibita a residenza coniugale. 3.1.)- Fissare i tempi di permanenza del minore presso il padre nei seguenti termini:
- durante la settimana: nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 22,00 nel periodo invernale, e dalle ore 14,00 alle 22,00 nel periodo estivo;
- durante il fine settimana: a fine settimana alternati, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica nel periodo invernale e dalle ore 14,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica nel periodo estivo;
- i giorni di Natale, Santo ST, Pasqua e Lunedì dell'Angelo: permanenza del minore con il padre ad anni alterni. Con decorrenza dal corrente anno il minore trascorrerà il giorno di Natale (2025) ed il giorno del Lunedì dell'Angelo (2026) con la madre, il giorno di Santo ST (2025) e di Pasqua (2026) con il padre;
- durante le vacanze estive per 7 (sette) giorni consecutivi, da comunicare con preavviso di almeno 1 (uno) mese.
- durante le vacanze invernali per 7 (sette) giorni consecutivi, da comunicare con preavviso di almeno 1 (uno) mese.
4) Assegnare alla IG.ra l'unità immobiliare sita in Massa (MS) Viottolo della Fratta n. 3, Controparte_1 già adibita a residenza coniugale, perché ivi continui a vivere unitamente al figlio minore, , Persona_1 sino a che il medesimo non abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
5)- Disporre che il IG. concorra al mantenimento del figlio minore, , Parte_1 Persona_1 mediante il versamento mensile della somma di Euro 250,00 da far pervenire, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente, alla IG.ra entro il giorno 14 (quattordici) di ogni mese, cui deve Controparte_1 aggiungersi l'integrale percezione, da parte della IG.ra , dell'assegno unico. Controparte_1
5.1.)- Disporre che entrambi i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, , in conformità a quanto previsto dal Protocollo Persona_1 sulle modalità di mantenimento dei figli in data 19/07/24 recepito dal Tribunale di Massa.
6)- Spese legali integralmente compensate”.
FATTO E DIRITTO
1.
, con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1
celebrato in Massa il 4.9.2021 con (dalla quale unione era nato il figlio il Controparte_1 Per_1
2.5.2010), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”.
La parte resistente si è costituita in giudizio a mezzo dello stesso difensore, presentando conclusioni conformi.
Nelle more del giudizio, le parti, pertanto, hanno raggiunto un accordo, concludendo congiuntamente.
2.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato ritualmente comunicato al P.M.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione personale, ritualmente definito dal Tribunale di Massa con sentenza n. 11/2024 del 15.4.2024; né è stata pagina 2 di 3 eccepita l'interruzione di tale stato;
Appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Va pronunciato, quindi, lo scioglimento del matrimonio in oggetto.
3.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di affidamento congiunto del minore e relativa collocazione prevalente ed anagrafica;
assegnazione della casa coniugale;
regime di visita e di permanenza in favore del padre, come da condizioni al n. 3); contributo al mantenimento del figlio a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Massa il 4.9.2021 tra , nato a Parte_1
Massa il 25.6.1975, e , nata a [...] il [...], trascritto presso il Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa, al n. 81, Parte I, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 27.11.2025
Il Presidente estensore
IU TO
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