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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro EN H. LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9373.2023 R.A.C.L., promossa da:
LA RE
con il proc. avv. Mangione dom.
CONTRO
CP
con il proc. avv. Raho
Parte ricorrente ha adito, in data 28.8.23, questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori RI per anni gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, CP 2019, 2020 e 2021 per 52gg annue, con conseguente condanna di alla relativa iscrizione ed al pagamento della indennità di disoccupazione 2021; il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di avere lavorato alle dipendenze di Persona 1 da giugno ad agosto del
2015 e del 2016, da gennaio a maggio 2017, da aprile a luglio 2018, da aprile a giugno 2019, da agosto a novembre 2020 e da giugno a settembre 2021, quale bracciante agricola addetta alla coltivazione di ortaggi e verdure (pomodori, zucchine, peperoni, melanzane, cocomeri, fagiolini, broccoli, olive) su terreni in agro di Monteroni e di Copertino con orario 6-7\12-13 verso un compenso giornaliero di euro 50,00 e ricevendo le direttive del datore di lavoro. CP Fissata l'udienza di discussione si costituiva eccependo la decadenza dall'azione e CP chiedendo il rigetto del ricorso, alla luce di quanto accertato dalla GdF e dagli ispettori
Ritenuta la tempestività del ricorso, considerata il provvedimento di cancellazione del 31.3.23 rispetto alla data di deposito del ricorso in esame e premesso che il giudice adito, quale giudice del rapporto e non dell'atto, è chiamato a valutare la esistenza del diritto alla iscrizione, al di là CP di eventuali vizi procedurali in cui possa essere incorsa e non altrimenti sanzionati dall'ordinamento giuridico, vale osservare come, nel merito della controversia in oggetto, nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario) [cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96, Cass. civ. sez. lav. n.3745/95].
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
(cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700
c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, può essere valutato come prova sufficiente, senza che, talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni in ipotesi rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa. Tanto più che quanto eventualmente ammesso dalla parte ricorrente in sede amministrativa assume valore di confessione stragiudiziale, ex art.2735 c.c., avente la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale in quanto dichiarazione resa da una parte nei confronti dell'altra o di chi la rappresenta (cfr. Cass. civ. n.3746/95).
Pertanto, è da una valutazione globale dei suddetti elementi indiziari che devono comunque individuarsi le caratteristiche essenziali del rapporto subordinato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti legali per il sorgere del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei RA RI (numero delle giornate, svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso).
Dal verbale ispettivo in atti n.2022005037 emerge come, per quanto concerna il periodo
2015\30.6.21:
-i terreni nella disponibilità dell'azienda si affaccino su strade asfaltate;
-come, anche con indagini della Gdf, siano state esaminate le foto dei terreni denunziati dalla ditta per gli anni 2015, 2016 e 2019 (con gli applicativi Emergenza Xilella e Sister) e come da luglio 2020 siano stati effettuati sopralluoghi dalla GdF;
-come da detti accertamenti sia emerso che solo un piccolissimo appezzamento di terreno posizionato alle spalle dell'abitazione di Per 1 sia stato coltivato ad ortaggi e verdure, risultando i restanti terreni nella disponibilità di Parte 1 (che ha riferito di coltivarli in parte ed in parte tenerli incolti e di averli arati nel 2018 per la semina nella stagione successiva); come i terreni siti in agro di Monteroni invece fossero nella disponibilità di Persona 2 che li aveva coltivati con i propri familiari;
-come nel 2015 risultino essere stati coltivati solo un terreno in agro di Copertino ed uno alle spalle dell'abitazione di Per 1 ad ortaggi e verdure;
-come nel 2019 risultino coltivati ad ortaggi\verdure due terreni in agro di Monteroni;
-come dai sopralluoghi del 2020 e 2021 sia emerso come fossero scarse le attrezzature, pochi i lavoratori rinvenuti intenti a lavorare;
come i campi seminativi fossero in parte incolti ed in parte seminati a cereali;
come la parte alberata avesse scarsa produzione e come vi fossero pochi filari di coltivazioni ad ortaggi (melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, carciofi, cicorie, patate e pomodori) che rappresentavano le uniche colture praticate mentre i campi seminativi erano coltivati a cereali ed in parte incolti;
e come in detto biennio la parte alberata
(oliveto, frutteto, aranceto) avesse scarsa se non nulla produzione;
-come emerga una discrasia tra giornate denunziate e vendite effettuate e come dai bilanci avrebbe avuto una perdita di milioni negli anni 2015\21; come infatti nel periodo 2015 giugno
2021 le uniche fatture prodotte risalgano al 2015 (euro 421,60 per vendita ad un oleificio ed euro 504,63 per vendita ad Ipo srl) ed al 2016 (euro 556,00 per vendita ad un oleificio); come invero dal registro dei corrispettivi emergano sì operazioni imponibili per gli anni 2015\6.21 ma senza che dette operazioni siano giustificate da fatture, ricevute documenti di trasporto o altra documentazione) e come del resto a seguito di accertamenti della GdF e della polizia municipale di Monteroni la ditta non risulti esercitare alcuna attività di posteggio all'interno del mercato settimanale, né in forma itinerante né in alcun altro punto vendita;
come non risultino neppure effettuati acquisti di materiale necessario alla conduzione di una azienda agricola;
-come emergano scoperture contributive, sproporzione tra fabbisogno e manodopera denunziata, mancanza di documentazione fiscale;
non tracciabilità delle retribuzioni che si assumono corrisposte;
come infatti dal 2015 al 2020 emergano perdite di oltre un milione di euro e 200000,00 e nel primo semestre 2021 di euro 469476,22 mentre le disponibilità economiche della ditta medie annue ammontano ad euro 13.300,00.
In relazione al periodo luglio 2021\12.2022, dal verbale n.2022008586 emerge quanto segue:
-siano stati effettuati accessi ispettivi in data 24.5.22, 25.7.22, 13.9.22, 18.10.22, 10.11.22 e come, a dispetto dei lavoratori rinvenuti, dal libro unico del lavoro emerga la registrazione di attività di un ben maggiore numero di lavoratori (cfr. pp 63ss del verbale);
-come le retribuzioni corrisposte annualmente ammontino a circa un milione di euro;
-come sia stata denunziata nel libro unico del lavoro attività con otd anche in giornate che, in considerazione degli eventi atmosferici registrati dalla stazione meteorologica di Copertino, non avrebbero consentito lo svolgimento di attività in campo aperto (2, 4, 8, 10, 11, 24, 26, 27, 31 gennaio 2021; 8, 11, 13 febbraio 2021; 10, 15, 20, 21 marzo 2021; 3, 22, 23, 24 aprile 2021; 15 maggio 2021; 8.6.21; 18, 19 luglio 2021; 24, 26 agosto 2021; 6.9.21; 7, 8, 10, 14 ottobre 2021;
1, 2, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 novembre 2021; 6, 9, 10, 12, 18, 27 dicembre
2021; 15.2.22, 16.2.22, 1.9.22, 26.9.22, 10.10.22, 11.10.22, 13.10.22, 14.10.22; 5, 12, 13, 14,
17, 20, 22, 30 novembre 2022; 3 e 4 dicembre 2022) ma come nel libro unico del lavoro;
-come la maggior parte dei terreni nella disponibilità dell'azienda risulti incolta o coltivata con alberi di olivo, e solo una piccola parte coltivata ad ortaggi;
-come sia stato documentato un fatturato di vendita di soli 1629,00, a dispetto delle operazioni riportate nel registro dei corrispettivi (con vendite per euro 21977,00 nel 2021 e 40411,00 nel
2022) senza alcun riscontro probatorio;
come del resto a seguito di accertamenti della GdF e della polizia municipale di Monteroni la ditta non risulti esercitare alcuna attività di posteggio all'interno del mercato settimanale, né in forma itinerante né in alcun altro punto vendita, neppure presso l'azienda stessa;
-come gli acquisti documentati di prodotti RI giustificano una piccola produzione e non una intensiva;
-come la ditta abbia registrato perdite nella seconda metà del 2021 per euro 778570,38 e per euro 1189114,93 nel 2022;
-come Per 1 non sia titolare di conto corrente e semmai beneficiaria di assegno sociale accreditato su carta posta pay evolution.
Nel corso del giudizio sono stati escussi testimoni.
È emerso come, a loro dire, la ricorrente abbia lavorato dal 2015 al 2021 alle dipendenze di
Per 1 su terreni siti in contrada Saetta, sulla strada Monteroni-Copertino, in periodi non altrimenti precisati dal 2015 al 2019 e da giugno/luglio fino a dicembre nel 2020/2021 quale addetta alla raccolta di pomodori, peperoni, zucchine, angurie;
in agosto alla preparazione del terreno per poter piantare le nuove piantine di rape, cicorie, verze, cavolfiori;
ed anche quale addetta alla raccolta ed incassettamento delle olive che gli uomini, utilizzando lo sbattitore, facevano cadere a terra sulle reti;
come le direttive fossero impartite da Per 1 o da [...] Per 3 come il compenso di euro 50,00 euro al giorno fosse corrisposto in contanti da Per_1 Persona 4 , che, sorella della ricorrente;
è stata cancellata (tanto da introdurre analogo giudizio)]; come la ricorrente abbia lavorato per Per 1 tra il 2015 al 2021 per un numero imprecisato di giornate, su terreni siti alle spalle dell'abitazione di Per_1 sulla strada
Copertino-Monteroni; quale addetta alla piantagione e alla raccolta di verze e peperoni, alla semina in contenitori in polistirolo delle relative piantine, e, una volta cresciute, alla posa a dimora delle piantine su terreno in campo aperto, previo posizionamento dei teli;
ed inoltre quale addetta alla spollonatura degli alberi di arancio e olive ed alla raccolta delle olive con l'ausilio di sbattitori meccanici;
come si lavorasse in inverno dalle 6.30 fino alle 12/12.30 ed in estate dalle 5.30 fino alle 11 verso un compenso di euro 50,00 al giorno corrisposto da Per_1 come le direttive fossero impartite da Persona 5 [ Tes 1 che cancellata ha introdotto analogo giudizio indicando la ricorrente quale teste].
Premesso che, a fronte dell'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi [Cass. Sez. 1, 04/12/2014, n. 25663] e che in tema di valutazione della prova testimoniale, occorre pertanto apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe [Cass.
Sez. 2, 31/05/2024, n. 15270], si deve osservare quanto segue. Ebbene, a dispetto di quanto riferito dalle testi escusse [che, cancellate, hanno introdotto analogo giudizio anche indicando la ricorrente quale teste a favore e che risultano essere state denunziate da Per 1 per il 2022 in giornate in cui in sede di accesso ispettivo non sono state rinvenute a lavoro] e rilevato che le testi non hanno puntualmente indicato i periodi in cui la ricorrente avrebbe lavorato, si deve osservare come quanto dalle stesse riferito appaia inverosimile alla luce di quanto accertato in sede amministrativa sicchè si deve ritenere l'infondatezza del ricorso.
È emerso, infatti, come la stessa ricorrente avrebbe lavorato in campo aperto nonostante le condizioni meteorologiche ostative registrate dal centro meteo di Copertino (cfr. buste paga) e le testi riferiscano di una attività protratta per un numero significativo di giornate annue per più anni verso un compenso giornaliero di euro 50,00 nonostante Per 1 non risulta avesse significative disponibilità economiche da cui attingere ed apparendo inverosimile la detenzione di cospicue somme di denaro in contanti;
peraltro, la produzione collocata sul mercato nel 2015 ha consentito il conseguimento solo di euro 421,60 per vendita ad un oleificio e di euro 504,63 per vendita ad Ipo srl e nel 2016 di euro 556,00 affatto compatibile con l'impegno retributivo per il numero di giorni in cui le testi avrebbero lavorato;
tanto più che significative sono le perdite di gestione registratesi negli anni di causa, sì da rendere inverosimile lo svolgimento di una attività imprenditoriale in perdita per gli anni consecutivi oggetto di esame;
né risulta alcun punto vendita in azienda, itinerante o nel mercato atta a far ritenere effettuate vendite di prodotti non registrate fiscalmente.
Dette incongruenze, oltre alle criticità evidenziate nei verbali e supra evidenziate, consentono di ritenere non attendibili i testi escussi e quindi infondato il ricorso (essendo irrilevante l'allegato pacifico svolgimento di attività RAle in epoca successiva rispetto ai fatti di causa).
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 21/10/2025
EN LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro EN H. LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9373.2023 R.A.C.L., promossa da:
LA RE
con il proc. avv. Mangione dom.
CONTRO
CP
con il proc. avv. Raho
Parte ricorrente ha adito, in data 28.8.23, questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori RI per anni gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, CP 2019, 2020 e 2021 per 52gg annue, con conseguente condanna di alla relativa iscrizione ed al pagamento della indennità di disoccupazione 2021; il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di avere lavorato alle dipendenze di Persona 1 da giugno ad agosto del
2015 e del 2016, da gennaio a maggio 2017, da aprile a luglio 2018, da aprile a giugno 2019, da agosto a novembre 2020 e da giugno a settembre 2021, quale bracciante agricola addetta alla coltivazione di ortaggi e verdure (pomodori, zucchine, peperoni, melanzane, cocomeri, fagiolini, broccoli, olive) su terreni in agro di Monteroni e di Copertino con orario 6-7\12-13 verso un compenso giornaliero di euro 50,00 e ricevendo le direttive del datore di lavoro. CP Fissata l'udienza di discussione si costituiva eccependo la decadenza dall'azione e CP chiedendo il rigetto del ricorso, alla luce di quanto accertato dalla GdF e dagli ispettori
Ritenuta la tempestività del ricorso, considerata il provvedimento di cancellazione del 31.3.23 rispetto alla data di deposito del ricorso in esame e premesso che il giudice adito, quale giudice del rapporto e non dell'atto, è chiamato a valutare la esistenza del diritto alla iscrizione, al di là CP di eventuali vizi procedurali in cui possa essere incorsa e non altrimenti sanzionati dall'ordinamento giuridico, vale osservare come, nel merito della controversia in oggetto, nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario) [cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96, Cass. civ. sez. lav. n.3745/95].
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
(cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700
c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, può essere valutato come prova sufficiente, senza che, talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni in ipotesi rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa. Tanto più che quanto eventualmente ammesso dalla parte ricorrente in sede amministrativa assume valore di confessione stragiudiziale, ex art.2735 c.c., avente la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale in quanto dichiarazione resa da una parte nei confronti dell'altra o di chi la rappresenta (cfr. Cass. civ. n.3746/95).
Pertanto, è da una valutazione globale dei suddetti elementi indiziari che devono comunque individuarsi le caratteristiche essenziali del rapporto subordinato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti legali per il sorgere del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei RA RI (numero delle giornate, svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso).
Dal verbale ispettivo in atti n.2022005037 emerge come, per quanto concerna il periodo
2015\30.6.21:
-i terreni nella disponibilità dell'azienda si affaccino su strade asfaltate;
-come, anche con indagini della Gdf, siano state esaminate le foto dei terreni denunziati dalla ditta per gli anni 2015, 2016 e 2019 (con gli applicativi Emergenza Xilella e Sister) e come da luglio 2020 siano stati effettuati sopralluoghi dalla GdF;
-come da detti accertamenti sia emerso che solo un piccolissimo appezzamento di terreno posizionato alle spalle dell'abitazione di Per 1 sia stato coltivato ad ortaggi e verdure, risultando i restanti terreni nella disponibilità di Parte 1 (che ha riferito di coltivarli in parte ed in parte tenerli incolti e di averli arati nel 2018 per la semina nella stagione successiva); come i terreni siti in agro di Monteroni invece fossero nella disponibilità di Persona 2 che li aveva coltivati con i propri familiari;
-come nel 2015 risultino essere stati coltivati solo un terreno in agro di Copertino ed uno alle spalle dell'abitazione di Per 1 ad ortaggi e verdure;
-come nel 2019 risultino coltivati ad ortaggi\verdure due terreni in agro di Monteroni;
-come dai sopralluoghi del 2020 e 2021 sia emerso come fossero scarse le attrezzature, pochi i lavoratori rinvenuti intenti a lavorare;
come i campi seminativi fossero in parte incolti ed in parte seminati a cereali;
come la parte alberata avesse scarsa produzione e come vi fossero pochi filari di coltivazioni ad ortaggi (melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, carciofi, cicorie, patate e pomodori) che rappresentavano le uniche colture praticate mentre i campi seminativi erano coltivati a cereali ed in parte incolti;
e come in detto biennio la parte alberata
(oliveto, frutteto, aranceto) avesse scarsa se non nulla produzione;
-come emerga una discrasia tra giornate denunziate e vendite effettuate e come dai bilanci avrebbe avuto una perdita di milioni negli anni 2015\21; come infatti nel periodo 2015 giugno
2021 le uniche fatture prodotte risalgano al 2015 (euro 421,60 per vendita ad un oleificio ed euro 504,63 per vendita ad Ipo srl) ed al 2016 (euro 556,00 per vendita ad un oleificio); come invero dal registro dei corrispettivi emergano sì operazioni imponibili per gli anni 2015\6.21 ma senza che dette operazioni siano giustificate da fatture, ricevute documenti di trasporto o altra documentazione) e come del resto a seguito di accertamenti della GdF e della polizia municipale di Monteroni la ditta non risulti esercitare alcuna attività di posteggio all'interno del mercato settimanale, né in forma itinerante né in alcun altro punto vendita;
come non risultino neppure effettuati acquisti di materiale necessario alla conduzione di una azienda agricola;
-come emergano scoperture contributive, sproporzione tra fabbisogno e manodopera denunziata, mancanza di documentazione fiscale;
non tracciabilità delle retribuzioni che si assumono corrisposte;
come infatti dal 2015 al 2020 emergano perdite di oltre un milione di euro e 200000,00 e nel primo semestre 2021 di euro 469476,22 mentre le disponibilità economiche della ditta medie annue ammontano ad euro 13.300,00.
In relazione al periodo luglio 2021\12.2022, dal verbale n.2022008586 emerge quanto segue:
-siano stati effettuati accessi ispettivi in data 24.5.22, 25.7.22, 13.9.22, 18.10.22, 10.11.22 e come, a dispetto dei lavoratori rinvenuti, dal libro unico del lavoro emerga la registrazione di attività di un ben maggiore numero di lavoratori (cfr. pp 63ss del verbale);
-come le retribuzioni corrisposte annualmente ammontino a circa un milione di euro;
-come sia stata denunziata nel libro unico del lavoro attività con otd anche in giornate che, in considerazione degli eventi atmosferici registrati dalla stazione meteorologica di Copertino, non avrebbero consentito lo svolgimento di attività in campo aperto (2, 4, 8, 10, 11, 24, 26, 27, 31 gennaio 2021; 8, 11, 13 febbraio 2021; 10, 15, 20, 21 marzo 2021; 3, 22, 23, 24 aprile 2021; 15 maggio 2021; 8.6.21; 18, 19 luglio 2021; 24, 26 agosto 2021; 6.9.21; 7, 8, 10, 14 ottobre 2021;
1, 2, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 novembre 2021; 6, 9, 10, 12, 18, 27 dicembre
2021; 15.2.22, 16.2.22, 1.9.22, 26.9.22, 10.10.22, 11.10.22, 13.10.22, 14.10.22; 5, 12, 13, 14,
17, 20, 22, 30 novembre 2022; 3 e 4 dicembre 2022) ma come nel libro unico del lavoro;
-come la maggior parte dei terreni nella disponibilità dell'azienda risulti incolta o coltivata con alberi di olivo, e solo una piccola parte coltivata ad ortaggi;
-come sia stato documentato un fatturato di vendita di soli 1629,00, a dispetto delle operazioni riportate nel registro dei corrispettivi (con vendite per euro 21977,00 nel 2021 e 40411,00 nel
2022) senza alcun riscontro probatorio;
come del resto a seguito di accertamenti della GdF e della polizia municipale di Monteroni la ditta non risulti esercitare alcuna attività di posteggio all'interno del mercato settimanale, né in forma itinerante né in alcun altro punto vendita, neppure presso l'azienda stessa;
-come gli acquisti documentati di prodotti RI giustificano una piccola produzione e non una intensiva;
-come la ditta abbia registrato perdite nella seconda metà del 2021 per euro 778570,38 e per euro 1189114,93 nel 2022;
-come Per 1 non sia titolare di conto corrente e semmai beneficiaria di assegno sociale accreditato su carta posta pay evolution.
Nel corso del giudizio sono stati escussi testimoni.
È emerso come, a loro dire, la ricorrente abbia lavorato dal 2015 al 2021 alle dipendenze di
Per 1 su terreni siti in contrada Saetta, sulla strada Monteroni-Copertino, in periodi non altrimenti precisati dal 2015 al 2019 e da giugno/luglio fino a dicembre nel 2020/2021 quale addetta alla raccolta di pomodori, peperoni, zucchine, angurie;
in agosto alla preparazione del terreno per poter piantare le nuove piantine di rape, cicorie, verze, cavolfiori;
ed anche quale addetta alla raccolta ed incassettamento delle olive che gli uomini, utilizzando lo sbattitore, facevano cadere a terra sulle reti;
come le direttive fossero impartite da Per 1 o da [...] Per 3 come il compenso di euro 50,00 euro al giorno fosse corrisposto in contanti da Per_1 Persona 4 , che, sorella della ricorrente;
è stata cancellata (tanto da introdurre analogo giudizio)]; come la ricorrente abbia lavorato per Per 1 tra il 2015 al 2021 per un numero imprecisato di giornate, su terreni siti alle spalle dell'abitazione di Per_1 sulla strada
Copertino-Monteroni; quale addetta alla piantagione e alla raccolta di verze e peperoni, alla semina in contenitori in polistirolo delle relative piantine, e, una volta cresciute, alla posa a dimora delle piantine su terreno in campo aperto, previo posizionamento dei teli;
ed inoltre quale addetta alla spollonatura degli alberi di arancio e olive ed alla raccolta delle olive con l'ausilio di sbattitori meccanici;
come si lavorasse in inverno dalle 6.30 fino alle 12/12.30 ed in estate dalle 5.30 fino alle 11 verso un compenso di euro 50,00 al giorno corrisposto da Per_1 come le direttive fossero impartite da Persona 5 [ Tes 1 che cancellata ha introdotto analogo giudizio indicando la ricorrente quale teste].
Premesso che, a fronte dell'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi [Cass. Sez. 1, 04/12/2014, n. 25663] e che in tema di valutazione della prova testimoniale, occorre pertanto apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe [Cass.
Sez. 2, 31/05/2024, n. 15270], si deve osservare quanto segue. Ebbene, a dispetto di quanto riferito dalle testi escusse [che, cancellate, hanno introdotto analogo giudizio anche indicando la ricorrente quale teste a favore e che risultano essere state denunziate da Per 1 per il 2022 in giornate in cui in sede di accesso ispettivo non sono state rinvenute a lavoro] e rilevato che le testi non hanno puntualmente indicato i periodi in cui la ricorrente avrebbe lavorato, si deve osservare come quanto dalle stesse riferito appaia inverosimile alla luce di quanto accertato in sede amministrativa sicchè si deve ritenere l'infondatezza del ricorso.
È emerso, infatti, come la stessa ricorrente avrebbe lavorato in campo aperto nonostante le condizioni meteorologiche ostative registrate dal centro meteo di Copertino (cfr. buste paga) e le testi riferiscano di una attività protratta per un numero significativo di giornate annue per più anni verso un compenso giornaliero di euro 50,00 nonostante Per 1 non risulta avesse significative disponibilità economiche da cui attingere ed apparendo inverosimile la detenzione di cospicue somme di denaro in contanti;
peraltro, la produzione collocata sul mercato nel 2015 ha consentito il conseguimento solo di euro 421,60 per vendita ad un oleificio e di euro 504,63 per vendita ad Ipo srl e nel 2016 di euro 556,00 affatto compatibile con l'impegno retributivo per il numero di giorni in cui le testi avrebbero lavorato;
tanto più che significative sono le perdite di gestione registratesi negli anni di causa, sì da rendere inverosimile lo svolgimento di una attività imprenditoriale in perdita per gli anni consecutivi oggetto di esame;
né risulta alcun punto vendita in azienda, itinerante o nel mercato atta a far ritenere effettuate vendite di prodotti non registrate fiscalmente.
Dette incongruenze, oltre alle criticità evidenziate nei verbali e supra evidenziate, consentono di ritenere non attendibili i testi escussi e quindi infondato il ricorso (essendo irrilevante l'allegato pacifico svolgimento di attività RAle in epoca successiva rispetto ai fatti di causa).
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 21/10/2025
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