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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5266/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Perilli Presidente
dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice
dott.ssa Emmanuela Raciti Giudice Relatore
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. (come modificato a dall'art. 3, comma 2, lett. ii), d.lgs. 31.10.2024, n. 164), la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 5266/2023
PROMOSSA DA
nato a Thies, in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CANNILLA Carmelinda, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “L'avv. CANNILLA insiste nel ricorso e negli atti di causa;
chiede, a fronte della documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, che la causa venga posta in decisione e fa presente di aver depositato istanza di liquidazione del compenso.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17.04.2023 il ricorrente nato a Parte_1
Thies, in Senegal, il 02.01.1972, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di l'08.02.2023 (e notificato in 03.04.2023), con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del CP_1
permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 15.03.2022.
A fondamento del ricorso l'istante ha esposto di aver intrapreso un serio percorso di integrazione socio-lavorativa sul territorio nazionale, precisando: (i) di vivere in Italia da oltre ventidue anni e di aver ottenuto nel 2009 un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
(ii) di aver avviato una propria attività di impresa nel 2014, ottenendo apposita autorizzazione dal Comune di Catania come venditore ambulante;
(iii) di aver esercitato tale attività regolarmente negli anni
2015 e 2016, fino al diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
(iv) di aver proseguito l'attività di venditore ambulante in Italia anche nel periodo successivo, non avendo più alcun riferimento affettivo in Senegal, e di aver inoltre reperito una nuova occupazione lavorativa dopo la presentazione della suddetta istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto premesso, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del diniego del Questore, per difetto di motivazione, lamentando che l'autorità decidente si è limitata a recepire il parere emesso dalla
Commissione Territoriale senza compiere alcuna valutazione delle risultanze istruttorie e senza metterlo nelle condizioni di poter controdedurre, non avendo mai ricevuto il preavviso di rigetto;
inoltre, ha eccepito la violazione del diritto al rispetto della vita “privata e familiare” previsto dall'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998 e art. 8 CEDU, osservando che l'autorità amministrativa non avrebbe correttamente valutato il grado di integrazione sociale e lavorativa che egli ha ormai raggiunto sul territorio italiano.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto, previo annullamento del succitato decreto emesso dal Questore di Catania, l'accertamento del diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del d.lgs. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con decreto collegiale del 29.06.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in considerazione del percorso di integrazione sociale e lavorativa documentato dal ricorrente.
2 Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, a cura del ricorrente, al , il quale non si è costituito in giudizio e all'udienza del Controparte_1
26.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 22.04.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di aver depositato telematicamente la documentazione aggiornata relativa alla situazione lavorativa e reddituale del ricorrente e ha precisato le conclusioni come indicate in epigrafe;
all'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in riserva dal giudice istruttore, al fine di riferire in camera di consiglio.
2. Così ricostruito l'iter amministrativo e processuale, va confermata la dichiarazione di contumacia del , il quale – nonostante la ritualità della notifica – non si è Controparte_1
costituito in giudizio: infatti, sul punto va evidenziato che non può considerarsi tale la memoria depositata dalla Questura di , atteso che nel presente giudizio trovano applicazione le CP_1
disposizioni generali sulla rappresentanza e difesa dello Stato (si vedano il R. D. 30.1.1933, n.
1611, e la legge 25.03.1958, n. 260), in forza delle quali la rappresentanza del
[...]
compete esclusivamente all'Avvocatura dello Stato. CP_1
3. Tanto premesso, quanto al quadro normativo di riferimento, va osservato che prima della riforma di cui al decreto legge 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, e convertito con legge
132/18, l'art. 5 comma 6 del T.U. Immigrazione, espressamente prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano”. In altri termini, l'esistenza o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle
Commissioni Territoriali - e al Giudice, in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso per motivi umanitari, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 1, lett. c-ter del D.P.R. 394/1999 (c.d.
Regolamento di attuazione).
Com'è noto, il decreto legge 113/2018 abrogava tale misura di protezione, in quanto elideva le parole “permesso di soggiorno per motivi umanitari” in ogni disposizione di legge e regolamentare, cosicché la nuova formulazione dell'art. 5 comma 6 del cit. T. U. Immigrazione si limitava a disporre che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti”, senza
3 alcun cenno alla clausola di salvaguardia incentrata sui motivi “di carattere umanitario” o
“risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Tuttavia, la normativa transitoria (nella specie: art. 1, comma 8 del cit. decreto-legge 113/2018, conv. con mod. in legge 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U. Immigrazione.
Successivamente il decreto-legge 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020,
e in vigore dal 22.10.2020, ha ancora una volta modificato l'art. 5 comma 6 Controparte_2
reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come osservato in dottrina e giurisprudenza, con tale modifica normativa la riforma del 2020, pur non menzionando espressamente i “motivi umanitari”, ha comunque reintrodotto la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno – denominato “permesso di soggiorno per protezione speciale” - qualora il suo diniego si ponga in contrasto con il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e dei doveri solidaristici di cui all'art. 2 Cost., nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
Al contempo, tale novella normativa ha modificato e integrato l'art. 19, comma 1 e 1.1. T.U.
Immigrazione, rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”, ampliando l'ambito di applicazione della protezione complementare, e conferendole confini analoghi a quelli della protezione umanitaria. In particolare, al comma 1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
4 di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola “sesso” sono state inserite le parole “di orientamento sessuale, di identità di genere”; inoltre, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ed ancora, dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente: “
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Orbene, con la nuova protezione speciale, avente efficacia retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del decreto-legge 130/2020, conv. con legge 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori, l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale.
5 Più in dettaglio, la protezione speciale riconosciuta nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, comma 6 T.U. Immigrazione è disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U. Immigrazione, mentre quella prevista in adempimento dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare) - pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra - è limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.
Va poi evidenziato che il decreto-legge 130/2020, convertito con legge 173/2020, non ha modificato la disciplina transitoria del decreto-legge 113/2018, conv. con legge 132/2018, e, quindi, l'art. 1 comma 8 citato, sicché ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28.01.2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28.01.2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25.07.1998, n. 286.
Per completezza, deve, da ultimo, evidenziarsi che il decreto-legge 20/2023, convertito con modificazioni nella legge 50/2023, ha abrogato l'espressa ipotesi di divieto di espulsione per violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, senza tuttavia incidere sul richiamo contenuto nell'art. 19 comma 1.1. T.U. Immigrazione alla ricorrenza degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6, e senza modificare anche quest'ultima disposizione (e il riferimento esplicito in essa,
a sua volta, contenuto agli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”).
In ogni caso va precisato che quest'ultima riforma normativa non è applicabile al caso di specie, per l'espressa previsione contenuta nell'art. 7, comma 2, decreto legge n. 20/2023, convertito con legge 05.05.2023, n. 50, che ha stabilito che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
4. Ciò chiarito in diritto, prima di esaminare la fondatezza della domanda avanzata da parte ricorrente, deve rilevarsi che il presente procedimento non ha per oggetto il provvedimento impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata.
6 5. Nel caso di specie ricorrono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19, c.
1.1 D.lgs. 286/98, ma anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Invero, il ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto un apprezzabile livello di integrazione socioeconomica e lavorativa: in particolare, ha documentato di essere stato titolare di impresa individuale esercente l'attività di commercio al dettaglio ambulante di prodotti non alimentari
(cfr. docc. 3, 4, 5, 6 e 7 allegati al ricorso), per un certo periodo, e di aver svolto attività di lavoro subordinato dal mese di settembre 2022 (cfr. contratto e comunicazione Unilav relativi al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time, dal 28.09.2022 al 31.03.2023, con la qualifica di lavapiatti presso la “Trattoria Il Corallo s.r.l.”), con contratto di lavoro a tempo determinato e trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal
30.06.2024 (cfr. comunicazione Unilav relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato il 28.09.2022 con la “Trattoria Il Corallo s.r.l.” in rapporto di lavoro a tempo interminato e parziale a far data dal 30.06.2024, sempre con la qualifica di lavapiatti;
Certificazione Unica 2025; busta paga riferita al mese di marzo 2025).
Il ricorrente ha, inoltre, fornito prova di risiedere stabilmente nel Comune di , come da CP_1
certificato di residenza in atti, rilasciato il 16.04.2025.
Orbene, a fronte del sopradescritto grado di integrazione sociale e lavorativa del ricorrente nel territorio italiano e della durata del suo soggiorno in Italia, il rientro forzato nel Paese di origine
– da cui è assente da oltre vent'anni - sortirebbe l'effetto di privarlo nuovamente dei mezzi di sussistenza conseguiti grazie al proprio lavoro personale e precipitarlo in una condizione di totale insicurezza economica, con conseguente vulnus del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
Non ricorre, infine, nel caso di specie, alcuna ragione di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, tale da ritenere ammissibile il respingimento del ricorrente anche in presenza del radicamento sul territorio nazionale.
In conclusione, deve quindi riconoscersi al ricorrente la protezione speciale, ai sensi degli artt.
19, c.
1.1 e 1.2 e 5 c. 6 D.lgs. 286/1998, e il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno.
7 6. Nulla va disposto sulle spese di lite in quanto “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (vedi Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 18583 del 29.10.2012 nonché, da ultimo,
Cassazione civile, sez. 6 - 2, ordinanza n. 30876 del 29.11.2018). Infatti, nel caso di specie, la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133 D.P.R. 115/2002 a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo, così dispone:
1) dichiara il diritto del ricorrente nato in [...] il [...], Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 commi 1.1 e 1.2
d. lgs. 286/1998 come modificato dal decreto-legge 130/2020 convertito in legge 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6 d. lgs. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
2) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 28.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Emmanuela Raciti dott. Luca Perilli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Perilli Presidente
dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice
dott.ssa Emmanuela Raciti Giudice Relatore
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. (come modificato a dall'art. 3, comma 2, lett. ii), d.lgs. 31.10.2024, n. 164), la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 5266/2023
PROMOSSA DA
nato a Thies, in [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CANNILLA Carmelinda, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “L'avv. CANNILLA insiste nel ricorso e negli atti di causa;
chiede, a fronte della documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, che la causa venga posta in decisione e fa presente di aver depositato istanza di liquidazione del compenso.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17.04.2023 il ricorrente nato a Parte_1
Thies, in Senegal, il 02.01.1972, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di l'08.02.2023 (e notificato in 03.04.2023), con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del CP_1
permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 15.03.2022.
A fondamento del ricorso l'istante ha esposto di aver intrapreso un serio percorso di integrazione socio-lavorativa sul territorio nazionale, precisando: (i) di vivere in Italia da oltre ventidue anni e di aver ottenuto nel 2009 un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
(ii) di aver avviato una propria attività di impresa nel 2014, ottenendo apposita autorizzazione dal Comune di Catania come venditore ambulante;
(iii) di aver esercitato tale attività regolarmente negli anni
2015 e 2016, fino al diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
(iv) di aver proseguito l'attività di venditore ambulante in Italia anche nel periodo successivo, non avendo più alcun riferimento affettivo in Senegal, e di aver inoltre reperito una nuova occupazione lavorativa dopo la presentazione della suddetta istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto premesso, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del diniego del Questore, per difetto di motivazione, lamentando che l'autorità decidente si è limitata a recepire il parere emesso dalla
Commissione Territoriale senza compiere alcuna valutazione delle risultanze istruttorie e senza metterlo nelle condizioni di poter controdedurre, non avendo mai ricevuto il preavviso di rigetto;
inoltre, ha eccepito la violazione del diritto al rispetto della vita “privata e familiare” previsto dall'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998 e art. 8 CEDU, osservando che l'autorità amministrativa non avrebbe correttamente valutato il grado di integrazione sociale e lavorativa che egli ha ormai raggiunto sul territorio italiano.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto, previo annullamento del succitato decreto emesso dal Questore di Catania, l'accertamento del diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del d.lgs. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con decreto collegiale del 29.06.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in considerazione del percorso di integrazione sociale e lavorativa documentato dal ricorrente.
2 Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, a cura del ricorrente, al , il quale non si è costituito in giudizio e all'udienza del Controparte_1
26.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 22.04.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di aver depositato telematicamente la documentazione aggiornata relativa alla situazione lavorativa e reddituale del ricorrente e ha precisato le conclusioni come indicate in epigrafe;
all'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in riserva dal giudice istruttore, al fine di riferire in camera di consiglio.
2. Così ricostruito l'iter amministrativo e processuale, va confermata la dichiarazione di contumacia del , il quale – nonostante la ritualità della notifica – non si è Controparte_1
costituito in giudizio: infatti, sul punto va evidenziato che non può considerarsi tale la memoria depositata dalla Questura di , atteso che nel presente giudizio trovano applicazione le CP_1
disposizioni generali sulla rappresentanza e difesa dello Stato (si vedano il R. D. 30.1.1933, n.
1611, e la legge 25.03.1958, n. 260), in forza delle quali la rappresentanza del
[...]
compete esclusivamente all'Avvocatura dello Stato. CP_1
3. Tanto premesso, quanto al quadro normativo di riferimento, va osservato che prima della riforma di cui al decreto legge 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, e convertito con legge
132/18, l'art. 5 comma 6 del T.U. Immigrazione, espressamente prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano”. In altri termini, l'esistenza o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle
Commissioni Territoriali - e al Giudice, in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso per motivi umanitari, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 1, lett. c-ter del D.P.R. 394/1999 (c.d.
Regolamento di attuazione).
Com'è noto, il decreto legge 113/2018 abrogava tale misura di protezione, in quanto elideva le parole “permesso di soggiorno per motivi umanitari” in ogni disposizione di legge e regolamentare, cosicché la nuova formulazione dell'art. 5 comma 6 del cit. T. U. Immigrazione si limitava a disporre che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti”, senza
3 alcun cenno alla clausola di salvaguardia incentrata sui motivi “di carattere umanitario” o
“risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Tuttavia, la normativa transitoria (nella specie: art. 1, comma 8 del cit. decreto-legge 113/2018, conv. con mod. in legge 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U. Immigrazione.
Successivamente il decreto-legge 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 173/2020,
e in vigore dal 22.10.2020, ha ancora una volta modificato l'art. 5 comma 6 Controparte_2
reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come osservato in dottrina e giurisprudenza, con tale modifica normativa la riforma del 2020, pur non menzionando espressamente i “motivi umanitari”, ha comunque reintrodotto la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno – denominato “permesso di soggiorno per protezione speciale” - qualora il suo diniego si ponga in contrasto con il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e dei doveri solidaristici di cui all'art. 2 Cost., nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
Al contempo, tale novella normativa ha modificato e integrato l'art. 19, comma 1 e 1.1. T.U.
Immigrazione, rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”, ampliando l'ambito di applicazione della protezione complementare, e conferendole confini analoghi a quelli della protezione umanitaria. In particolare, al comma 1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
4 di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola “sesso” sono state inserite le parole “di orientamento sessuale, di identità di genere”; inoltre, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ed ancora, dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente: “
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Orbene, con la nuova protezione speciale, avente efficacia retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del decreto-legge 130/2020, conv. con legge 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori, l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale.
5 Più in dettaglio, la protezione speciale riconosciuta nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, comma 6 T.U. Immigrazione è disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U. Immigrazione, mentre quella prevista in adempimento dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare) - pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra - è limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.
Va poi evidenziato che il decreto-legge 130/2020, convertito con legge 173/2020, non ha modificato la disciplina transitoria del decreto-legge 113/2018, conv. con legge 132/2018, e, quindi, l'art. 1 comma 8 citato, sicché ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28.01.2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28.01.2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25.07.1998, n. 286.
Per completezza, deve, da ultimo, evidenziarsi che il decreto-legge 20/2023, convertito con modificazioni nella legge 50/2023, ha abrogato l'espressa ipotesi di divieto di espulsione per violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, senza tuttavia incidere sul richiamo contenuto nell'art. 19 comma 1.1. T.U. Immigrazione alla ricorrenza degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6, e senza modificare anche quest'ultima disposizione (e il riferimento esplicito in essa,
a sua volta, contenuto agli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”).
In ogni caso va precisato che quest'ultima riforma normativa non è applicabile al caso di specie, per l'espressa previsione contenuta nell'art. 7, comma 2, decreto legge n. 20/2023, convertito con legge 05.05.2023, n. 50, che ha stabilito che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
4. Ciò chiarito in diritto, prima di esaminare la fondatezza della domanda avanzata da parte ricorrente, deve rilevarsi che il presente procedimento non ha per oggetto il provvedimento impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata.
6 5. Nel caso di specie ricorrono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19, c.
1.1 D.lgs. 286/98, ma anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Invero, il ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto un apprezzabile livello di integrazione socioeconomica e lavorativa: in particolare, ha documentato di essere stato titolare di impresa individuale esercente l'attività di commercio al dettaglio ambulante di prodotti non alimentari
(cfr. docc. 3, 4, 5, 6 e 7 allegati al ricorso), per un certo periodo, e di aver svolto attività di lavoro subordinato dal mese di settembre 2022 (cfr. contratto e comunicazione Unilav relativi al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time, dal 28.09.2022 al 31.03.2023, con la qualifica di lavapiatti presso la “Trattoria Il Corallo s.r.l.”), con contratto di lavoro a tempo determinato e trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal
30.06.2024 (cfr. comunicazione Unilav relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato il 28.09.2022 con la “Trattoria Il Corallo s.r.l.” in rapporto di lavoro a tempo interminato e parziale a far data dal 30.06.2024, sempre con la qualifica di lavapiatti;
Certificazione Unica 2025; busta paga riferita al mese di marzo 2025).
Il ricorrente ha, inoltre, fornito prova di risiedere stabilmente nel Comune di , come da CP_1
certificato di residenza in atti, rilasciato il 16.04.2025.
Orbene, a fronte del sopradescritto grado di integrazione sociale e lavorativa del ricorrente nel territorio italiano e della durata del suo soggiorno in Italia, il rientro forzato nel Paese di origine
– da cui è assente da oltre vent'anni - sortirebbe l'effetto di privarlo nuovamente dei mezzi di sussistenza conseguiti grazie al proprio lavoro personale e precipitarlo in una condizione di totale insicurezza economica, con conseguente vulnus del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
Non ricorre, infine, nel caso di specie, alcuna ragione di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, tale da ritenere ammissibile il respingimento del ricorrente anche in presenza del radicamento sul territorio nazionale.
In conclusione, deve quindi riconoscersi al ricorrente la protezione speciale, ai sensi degli artt.
19, c.
1.1 e 1.2 e 5 c. 6 D.lgs. 286/1998, e il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno.
7 6. Nulla va disposto sulle spese di lite in quanto “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (vedi Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 18583 del 29.10.2012 nonché, da ultimo,
Cassazione civile, sez. 6 - 2, ordinanza n. 30876 del 29.11.2018). Infatti, nel caso di specie, la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133 D.P.R. 115/2002 a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo, così dispone:
1) dichiara il diritto del ricorrente nato in [...] il [...], Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 commi 1.1 e 1.2
d. lgs. 286/1998 come modificato dal decreto-legge 130/2020 convertito in legge 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6 d. lgs. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
2) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 28.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Emmanuela Raciti dott. Luca Perilli
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