Decreto presidenziale 24 giugno 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza 9 maggio 2022
Decreto presidenziale 23 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02055/2025REG.PROV.COLL.
N. 09878/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9878 del 2022, proposto dalla società Interstudium S.n.c. di RI LA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai signori NA AS GO, BI BR, AB IA, TR LI, EL BO, LA IA RI, AR NI UR, IA IA, TI IA, FF ZZ, LA AV, NI RA, RM RU, DR GA, AR CO, FI NE, OV NI PO, UI NE, ZI ZA, IN AT, IC BO, ON BO, RU NE, CO NE, LB TO, OL IA, IO IA, ER AV, AN AV, IA OL e BI CH, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Pedoja, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati TR Carbone e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni e OV Corbyons, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
la APS Holding S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Nicola Creuso e AN Lago, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 678 del 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Padova, del Comune di Padova e della società APS Holding S.p.a.;
Visto l’appello incidentale della APS Holding S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, i soggetti sopra indicati hanno impugnato la sentenza n. 678 del 2022 del T.a.r. Veneto, con cui sono stati respinti, previa riunione, i ricorsi dai medesimi proposti per l’annullamento del provvedimento della Provincia di Padova n. 279/VIA/2020 del 22 dicembre 2020, a firma del Dirigente Area del Territorio – Servizio Ambiente, per il cui tramite, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico per la VIA nella seduta del 17 dicembre 2020, il progetto presentato dalla società APS Holding S.p.a. relativo alla realizzazione di una nuova linea tramviaria nel Comune Padova, denominata “SIR 3”, è stato escluso dalla procedura di VIA, nonché per l’annullamento dell’anzidetta relazione istruttoria del Comitato Tecnico VIA, prot. n. 71365 del 22 dicembre 2020, della determinazione n. 2021/62/0018 del 12 aprile 2021 del Settore Mobilità del Comune di Padova, recante l’approvazione delle risultanze della conferenza dei servizi decisoria del 25 febbraio 2021, concernente la progettazione definitiva dell’anzidetta nuova linea tramviaria SIR 3, del verbale della medesima conferenza di servizi decisoria del 25 febbraio 2021 e, altresì, delle deliberazioni del Consiglio comunale di Padova n. 2021/0059, recante l’approvazione del progetto definitivo della nuova linea tramviaria, con contestuale adozione di una Variante al Piano degli Interventi del Comune di Padova, e n. 2021/0094, recante l’approvazione della Variante al Piano degli Interventi finalizzata a rendere conforme tale piano al progetto definitivo della nuova linea tramviaria e, infine, della stessa Variante al Piano degli Interventi allegata all’anzidetta deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 27 settembre 2021.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in sintesi, che la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla contestazione, da parte dei ricorrenti e odierni appellanti, degli anzidetti atti e provvedimenti, afferenti alla realizzazione, nel Comune di Padova, della menzionata nuova linea tramviaria SIR 3, avente l’obiettivo di “ mettere a sistema i principali nodi trasportistici di interscambio, quali la stazione ferroviaria di Padova ed il capolinea Voltabarozzo, al cui servizio verrà realizzato un nuovo e capiente parcheggio scambiatore, consentendo nel contempo la connessione diretta con l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Ospedale S. NI, i numerosi istituti scolastici e Università nonché il Parco Iris ”.
Tale linea, che prevede l’impiego di tram su gomma con tecnologia Tranlohr/Alstom, si estende per 5.496,00 metri con tredici fermate e fa parte del sistema tranviario di trasporto pubblico denominato Sistema Intermedio a Rete, da cui l’acronimo “SIR” sopra richiamato, che risulta articolato in tre linee come previsto dal Piano Urbano della Mobilità (PUM) approvato con la delibera del Consiglio comunale di Padova n. 83 del 25 luglio 2020. Più precisamente, tale sistema prevede le seguenti linee: la SIR 1 (Nord – Sud), già completamente realizzata e che utilizza il medesimo tipo di tram, la SIR 2 (Est – Ovest) e, appunto, la SIR 3 (Sud – Est) della quale si tratta.
Occorre ancora premettere – per quanto rileva in questa sede – che il progetto preliminare della Linea SIR 3 era già stato sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 190 del 2002, ed era stato ritenuto compatibile con atto ratificato dalla Giunta Provinciale in data 2 agosto 2005. Successivamente, tuttavia, il progetto in questione era stato accantonato dall’amministrazione comunale per essere nuovamente rilanciato in epoca più recente.
In questo contesto, in data 11 giugno 2020, la società APS Holding S.p.a. ha presentato alla Provincia di Padova la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, depositando il progetto definitivo dell’intervento e lo studio preliminare ambientale e, in data 6 luglio 2020, la Provincia ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet dell’avviso circa il deposito del progetto.
Successivamente, nel procedimento “ di screening VIA ” sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso del 27 luglio 2020 e del 2 novembre 2020, nonché quelli dell’Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali, del Comune di Padova e, altresì, le osservazioni dei soggetti interessati.
In data 17 dicembre 2020, il Comitato Tecnico VIA ha espresso all’unanimità il parere di non assoggettabilità dell’intervento alla valutazione di impatto ambientale e, conseguentemente, la Provincia di Padova, con provvedimento del 22 dicembre 2020, ha decretato l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto in questione.
3. A fronte dell’adozione degli atti sopra menzionati, i ricorrenti e odierni appellanti hanno dunque proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, poi integrato da motivi aggiunti.
4. Con la sentenza n. 678 del 2022, il T.a.r., dopo aver disposto la riunione del ricorso n. 266 del 2021 e di quello n. 616 del 2021, ha respinto le eccezioni preliminari concernenti il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere e, poi, ha respinto i ricorsi ritenendoli infondati nel merito.
In particolare – ad avviso del giudice di primo grado – non sarebbe fondata la censura concernente la mancata sottoposizione dell’intervento a VIA, poiché, ai sensi dell’allegato IV, punto 7, lett. l), del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’allegato A2, punto 7, lett. l), della l.r. Veneto n. 4 del 2016, i progetti relativi ai “ sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) ” rientrano tra quelli che, ai sensi dell’art. 46 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato “ Procedure semplificate ed esoneri ”, sono sottoposti alla sola Verifica di assoggettabilità, sicché l’intervento in questione doveva essere sottoposto per l’appunto al c.d. procedimento di “ screening ”, ma non necessariamente anche alla VIA.
Il T.a.r. ha poi ritenuto, in sintesi, che il provvedimento del 22 dicembre 2020, con cui la Provincia di Padova ha escluso che il progetto dovesse essere sottoposto alla procedura di VIA, fosse congruamente motivato e coerente con i criteri di cui dall’allegato V del d.lgs. n. 152 del 2006, in ragione non solo della precedente valutazione di compatibilità ambientale del 2005, ma anche degli elementi migliorativi per la mitigazione degli impatti ambientali, nonché in considerazione del grado di dettaglio della documentazione presentata e dell’assenza di impatti negativi significativi sulla componente del suolo e del sottosuolo.
Sotto un ulteriore profilo, inoltre, il T.a.r. ha rilevato che, nel parere del 2 novembre 2020, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, pur evidenziando il permanere di “ alcune criticità ”, non si è espressa in senso contrario all’intervento e non ha insistito per la sottoposizione alla procedura di VIA.
Il giudice di primo grado ha, poi, ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, sostenendo, in particolare, a proposito della contestata non attualità della VIA del 2005, come la stessa abbia rappresentato “ solo uno degli elementi di cui l’Amministrazione ha tenuto conto ai fini della decisione di non sottoporre nuovamente a VIA il progetto ”.
5. Avverso tale sentenza hanno proposto appello – senza istanza cautelare – i ricorrenti indicati in epigrafe, premettendo un’ampia ricostruzione in fatto e formulando, poi, nove distinti motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza deducendone il vizio di motivazione con riferimento alla decisione dell’amministrazione di non sottoporre il progetto a VIA, in ragione della circostanza che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nel corso della procedura di screening , aveva depositato il parere, protocollato al n. 40607 del 27 luglio 2020, nel cui ambito aveva ravvisato la necessità della procedura di VIA.
Per contro, con il provvedimento impugnato, la Provincia di Padova ha ritenuto che non fosse necessario sottoporre il progetto alla VIA e, in tal modo, ad avviso degli appellanti, le criticità rilevate dalla Soprintendenza “ sarebbero state di fatto ignorate ”, sicché, per tale ragione, il provvedimento provinciale sarebbe illegittimo per eccesso di potere nonché per violazione dell'art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, per motivazione carente o, comunque, insufficiente.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata, deducendo che la motivazione sia “ travisata ed erronea ” nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso n. 266 del 2021 nonché il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso n. 616 del 2021, per il cui tramite era stata prospettata l’illegittimità della decisione della Provincia di Padova di escludere il progetto SIR 3 dalla procedura di VIA, in considerazione della circostanza che era già stato effettuato un procedimento VIA nell’anno 2005. Sul punto, gli appellanti hanno evidenziato “ la centralità di questo elemento rispetto alla decisione di escludere il progetto SIR 3 dalla procedura VIA ”, centralità che, a loro dire, sarebbe desumibile dalla “ frequenza ” e dalla “ rilevanza ” con cui “ la VIA del 2005 veniva richiamata dalle Amministrazioni resistenti nei provvedimenti impugnati ”. Per tale ragione, dunque, il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere che la precedente VIA del 2005 sia stata soltanto “ uno dei diversi indici che – complessivamente considerati – hanno portato la CTVIA e la Provincia a ritenere non necessaria la sottoposizione dell'intervento alla VIA ”.
Secondo gli appellanti, inoltre, la valutazione di impatto ambientale non potrebbe avere un’efficacia sine die , avendo per contro una durata limitata nel tempo, sicché la VIA del 2005 sarebbe “ un atto decaduto, privo di qualsivoglia efficacia ” e dunque l’amministrazione avrebbe dovuto procedere con una nuova VIA, posto che, del resto, la Provincia aveva già ritenuto necessario – all’epoca – sottoporre il progetto a VIA.
Sotto un diverso profilo, sempre nell’ambito di tale motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la sentenza sostenendo che il T.a.r. abbia omesso di pronunciarsi sul quarto motivo di ricorso, non essendosi espresso in merito alla prospettata incompletezza della documentazione a disposizione della Commissione Tecnica VIA, derivante dalla circostanza che non era stato consegnato integralmente il materiale tecnico relativo al procedimento di VIA del 2005, sicché l’anzidetta decisione della Commissione Tecnica, per i ricorrenti, era da reputarsi frutto di un travisamento dei fatti e vi sarebbe stata, sul punto, testualmente, una “ grossolana 'dimenticanza' del TAR ”.
A proposito della durata della VIA, gli appellanti hanno sostenuto che il T.a.r. abbia errato a concludere nel senso che alla VIA del 2005 potesse essere riconosciuta un’efficacia sine die limitandosi a richiamare sul punto l’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 “ senza fornirne una vera e propria interpretazione, senza chiarire le ragioni giuridiche poste a fondamento della tesi secondo cui un provvedimento di VIA potrebbe avere un'efficacia illimitata e senza citare alcuna giurisprudenza a fondamento della propria decisione ”.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, la sentenza è stata censurata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto infondati i motivi con cui i ricorrenti hanno prospettato come la realizzazione dell’opera determinasse un significativo consumo di suolo in violazione dell'art. 1, comma 2, della l.r. Veneto n. 14 del 2017.
In particolare, secondo gli appellanti, non corrisponderebbe al vero quanto affermato dal T.a.r. a proposito della circostanza che il tracciato della linea ricalca sostanzialmente “ sedi stradali e/o aree pubbliche esistenti ”, in quanto una percentuale quantomeno del 40% dell’opera richiederà l’impermeabilizzazione di aree che, ad oggi, sono, di fatto, inerbite.
5.4. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza deducendone il difetto di motivazione nella parte in cui era stato evidenziato che la Commissione Tecnica per la Via aveva espresso il proprio parere senza disporre “ di tutta la documentazione tecnica necessaria ” e, più precisamente, senza aver acquisito tutta la documentazione presentata dalla società APS Holding S.p.a. al Comune.
Secondo gli appellanti la sentenza sul punto non sarebbe adeguatamente motivata e non sarebbe sufficiente “ per escludere logicamente e congruamente che il provvedimento impugnato fosse viziato per difetto di istruttoria ”; in particolare, la decisione non sarebbe condivisibile nella parte in cui, a proposito della questione dei muri di sostegno, ha ritenuto che “ l'esame di tali profili è stato rimesso al successivo approfondimento del progetto esecutivo ”, limitandosi a far propria la tesi sostenuta dall’amministrazione, posto che il provvedimento impugnato, a pagina 3, ha affermato che: “ Viene invece demandato alla fase di progettazione esecutiva l’ulteriore approfondimento di alcune specifiche componenti progettuali per le quali, allo stato dell’attuale livello di progettazione, risulta difficoltoso esprimere una adeguata valutazione d’impatto ”. Per contro, ad avviso degli appellanti, il T.a.r. avrebbe dovuto “ motivare adeguatamente la propria decisione e non, invece, limitarsi a citare i richiami al un successivo progetto esecutivo, operati dalla Commissione tecnica, esprimendo una motivazione del tutto apodittica ”.
5.5. Con il quinto motivo di gravame, è stato dedotto il difetto di motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo alla censura con cui i ricorrenti avevano evidenziato che nel parere prot. n. 83649 del 22 febbraio 2021 del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, vi era un espresso richiamo ad un altro e precedente parere del medesimo Settore, desumibile dal passaggio che segue: “ in relazione alla documentazione trasmessa a questo Settore del progetto definitivo, aggiornato con le integrazioni prodotte in sede di screening VIA e con l'esito della verifica del progetto, si raccomanda vivamente il recepimento delle raccomandazioni formulate da questo settore e inviate ad APS Holding s.p.a. (Prot. 408083 del 13.10.2020) ”.
Secondo gli appellanti, in questo “ sintetico ” parere non vi era traccia delle numerose considerazioni, criticità, interferenze e segnalazioni indicate nelle raccomandazioni inviate alla società APS Holding S.p.a., con la conseguenza che non erano stati comunicati alla Commissione Provinciale alcuni elementi utili allo svolgimento del procedimento di screening VIA, trattandosi di “ prescrizioni relative sia alla progettazione che alla esecuzione dei lavori, espresse dal maggior referente ed esperto in materia del Comune di Padova e responsabile per il verde e parchi ”. Poiché, inoltre, secondo gli appellanti, si trattava di prescrizioni estremamente importanti, esse “ avrebbero potuto convincere la Provincia a sottoporre il progetto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ”, con conseguente “ evidente eccesso di potere per istruttoria carente o non esistente, che aveva compromesso il procedimento di screening VIA ” e, sul punto, il T.a.r. avrebbe omesso di motivare adeguatamente.
Sotto un diverso profilo, gli appellanti hanno contestato la parte della pronuncia in cui il T.a.r. Veneto ha ritenuto che con il parere del 22 febbraio 2021 il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana non si fosse espresso in senso negativo con riferimento al progetto, ma si fosse limitato a formulare mere raccomandazioni per la fase esecutiva. Per contro, secondo gli appellanti, il parere in questione, a differenza degli altri pareri richiamati nel verbale della conferenza dei servizi, non conteneva “ l’espressa dicitura “parere favorevole” ”.
In altri termini, il giudice di primo grado avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto infondata la tesi prospettata dai ricorrenti secondo cui il parere in questione non conterrebbe mere raccomandazioni ma avrebbe “ un contenuto non favorevole ” e, in tal modo, avrebbe finito per risolvere una questione complessa in “ due righe e mezza di sentenza ”.
5.6. Con il sesto motivo di appello, la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto infondata la prospettazione dei ricorrenti in merito al parere del Comando dei Vigili del Fuoco del Comune di Padova, prot. n. 0087770 del 24 febbraio 2021. Ad avviso dei ricorrenti e odierni appellanti, infatti, non solo il Comando dei Vigili del Fuoco non aveva espresso un parere favorevole sul progetto, ma aveva espressamente rilevato la necessità che l’amministrazione comunale presentasse un'apposita istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 151 del 2011, al fine di verificare le opere in via di realizzazione sotto il profilo del controllo della prevenzione incendi. Sul punto, ad avviso degli appellanti, la motivazione della pronuncia sarebbe tautologica poiché il T.a.r. si sarebbe limitato a sostenere che il provvedimento dovrebbe essere considerato favorevole “ in quanto non è contrario ”.
5.7. Con il settimo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui sono state respinte le prospettazioni concernenti l’asserita manifesta contraddittorietà tra il parere prot. n. 34.43.01/1476/2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e il parere depositato dal Genio Civile, prot. n. 73101 del 16 febbraio 2021. Ad avviso degli appellanti, infatti, il primo dei due pareri aveva prescritto la necessità di procedere a un mascheramento delle opere infrastrutturali mediante la piantumazione di nuovi alberi, mentre nel parere del Genio Civile si affermava che: “ è vietata la piantumazione di nuove alberature; i rilevanti arginali e la fasci di m 4,00 misurata dal piede del rilevato arginale, lato campagna, non possono essere utilizzate per la piantumazione di essenze arboree ed arbustive ”. Gli appellanti, sul punto, hanno censurato la sentenza del T.a.r. nella parte in cui il giudice di primo grado ha sostenuto che l’asserita contraddittorietà “ verrà affrontata in sede di progettazione esecutiva ”. Per contro, ad avviso degli appellanti, la contraddizione non sarebbe superabile in quanto il Genio Civile avrebbe escluso la possibilità di adottare la prescrizione della Soprintendenza anche in sede di progetto esecutivo, non essendovi “ soluzioni intermedie ”.
5.8. Con l’ottavo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto infondato il prospettato vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria a proposito della tutela archeologica, posto che la Soprintendenza nei suoi pareri aveva evidenziato l'esigenza di procedere ai lavori mediante una particolare procedura con scavo di saggi e/o di trincee di scavo e sul punto il T.a.r., con “ motivazione all'evidenza apodittica, svolta in poche righe ”, si è limitato a rilevare che la censura non risultava diretta a contestare la legittimità dei provvedimenti impugnati.
5.9. Con il nono motivo di gravame, infine, gli appellanti hanno censurato la motivazione della sentenza avuto riguardo al parere del Consorzio di bonifica Bacchiglione del 18 febbraio 2021 e ai precedenti pareri, sempre resi dal medesimo Consorzio, del 5 e del 17 novembre 2020. Ad avviso degli appellanti, nella documentazione non risultava “ che fosse stato presentato e tantomeno citato il parere del consorzio bacchiglione o che fossero state presentate, e quindi adottate, le prescrizioni relative ” e, del pari, non ve ne era traccia nel progetto definitivo e, di conseguenza, nella Variante. Conseguentemente, secondo gli appellanti, la Variante era stata approvata senza il necessario aggiornamento della relazione di compatibilità alla luce delle prescrizioni del Consorzio Bacchiglione e, quindi, senza l’acquisizione formale delle stesse da parte del Genio Civile, sicché ne sarebbe derivato “ un evidente eccesso di potere per istruttoria carente o non esistente, che aveva viziato i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti ”.
6. Per quanto concerne l’appello principale, occorre ancora precisare che, con istanza formulata in calce allo stesso atto di appello, è stata chiesta l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli scritti difensivi e tale istanza è stata dichiarata inammissibile dal Presidente della Sezione, con il decreto presidenziale n. 2454 del 23 dicembre 2022. Al riguardo, il Presidente ha anzitutto osservato che i limiti “quantitativi” che il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, n. 167 pone agli scritti difensivi delle parti nel processo amministrativo sono ampiamente sufficienti a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa – nella doverosa sobrietà dell’esposizione argomentativa che deve ritenersi coessenziale al principio di sinteticità degli atti del processo amministrativo, ex art. 3 c.p.a. – con la conseguenza che l’eventuale deroga deve essere consentita esclusivamente in casi eccezionali.
Ciò posto in via generale, l’anzidetto decreto presidenziale, da un lato, ha escluso che nella vicenda oggetto del presente giudizio fosse ravvisabile uno dei menzionati casi eccezionali suscettibili di consentire la deroga e, dall’altro lato, ha comunque ritenuto assolutamente dirimente la circostanza che, nel caso di specie, non fosse stata rispettata la regola secondo la quale l’istanza di superamento dei limiti dimensionali, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016 e s.m.i., deve necessariamente essere proposta (ed eventualmente accolta) prima della notifica del ricorso a controparte, per essere poi notificata a quest’ultima unitamente al decreto di accoglimento. Nel caso di specie, infatti, l’appello è stato notificato prima del deposito della predetta istanza e, dunque, la notifica è stata effettuata in difetto del decreto di accoglimento dell’istanza stessa, con la conseguenza che la richiesta di autorizzazione è da reputarsi postuma e, come tale, “ intrinsecamente inammissibile ”, poiché sfornita di qualsiasi allegazione circa le eventuali eccezionali ragioni suscettibili di averne impedito la tempestiva proposizione.
7. Avverso la medesima sentenza n. 678 del 2022 del T.a.r. Veneto ha proposto appello incidentale la APS Holding S.p.a., censurando i capi §1.1 e 1.2 della decisione, con cui il T.a.r. ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione a ricorrere.
Inoltre, l’appellante incidentale ha formulato plurime eccezioni preliminari, in parte contenute nell’ambito dell’anzidetto atto di appello incidentale e in parte nella successiva memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., depositata il 9 dicembre 2024.
7.1. Per quanto concerne le eccezioni preliminari, la società APS Holding S.p.a. ha eccepito, anzitutto, l’irricevibilità dell’appello principale per tardività, in quanto, a suo dire, dovrebbe trovare applicazione il rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a., che dimezza i termini processuali, incluso il c.d. termine lungo di impugnazione.
Sul punto, la APS Holding S.p.a. ha rilevato che l’impugnazione proposta dai ricorrenti ha riguardato, tra gli altri provvedimenti, anche gli atti con i quali era stata dichiarata e resa efficace la pubblica utilità dell’opera, ossia le delibere del Consiglio comunale di Padova recanti l’approvazione del progetto definitivo e l’adozione e approvazione della relativa Variante urbanistica. In questo senso, infatti, sarebbe dirimente la circostanza che, nel contesto della deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2021, sia stato precisato che “ ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DPR n.327/2001, con l’atto di approvazione della variante al Piano degli Interventi diverrà efficace anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa ” e che l’anzidetta puntualizzazione sia stata ribadita anche nella successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 94/2021, recante l’approvazione della Variante urbanistica. In tal modo, pertanto, ad avviso della APS Holding S.p.a., verrebbe a configurarsi un’ipotesi di cumulo oggettivo, essendo state dedotte più domande nel medesimo processo, con l’ulteriore precisazione che, secondo la giurisprudenza amministrativa, quando le anzidette plurime domande risultano soggette a riti diversi, prevale il rito ex art. 119 c.p.a. e, in questo senso, l’appellata ha richiamato la pronuncia di questa Sezione secondo cui: “ Nell’ipotesi in cui un medesimo giudizio abbia ad oggetto distinti rapporti processuali, uno sottoposto al rito ordinario e l’altro, invece, sottoposto al rito speciale ex art. 119 cit., trova infatti applicazione la norma sancita dall’art. 32, comma 1, c.p.a. secondo la quale: “È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”, con prevalenza, pertanto, del rito speciale ” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2022, n. 4326 del 2022).
7.2. Con una seconda eccezione preliminare, è stata eccepita l’“ inammissibilità ” dell’appello per difetto di interesse in considerazione della ritenuta applicabilità dell’art. 12 del d.l. n. 68 del 2022, in quanto l’intervento per la realizzazione della tramvia SIR 3 è stato ammesso al finanziamento attraverso i fondi del PNRR, con la conseguenza che, ove ritenuto necessario dal Collegio, si dovrebbe disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a.. L’appellante ha sostenuto, al riguardo, che sarebbe altresì applicabile l’art. 125 c.p.a., trattandosi di una disposizione estesa a tutti i procedimenti relativi ai progetti finanziati con i fondi del PNRR, con la conseguenza che l’ipotetico annullamento degli atti impugnati non potrebbe comunque determinare in alcun modo la caducazione in via derivata anche del provvedimento di affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione della linea SIR 3, attualmente in fase di realizzazione.
7.3. Con un’ulteriore eccezione preliminare, la APS Holding S.p.a. ha prospettato l’inammissibilità dell’appello, quantomeno nelle parti eccedenti i limiti dimensionali stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 n. 167, evidenziando che il predetto limite è stato esaurito dagli appellanti principali a metà della pagina 47 dell’appello, con la conseguente inammissibilità del quinto, del sesto, del settimo, dell’ottavo e del nono motivo di appello.
7.4. Ancora in via preliminare, è stata eccepita l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui sono state contestate le varianti urbanistiche del Comune di Padova, in considerazione della mancata impugnazione del sopravvenuto secondo Piano degli Interventi del Comune approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 13 febbraio 2023. Ad avviso dell’appellante incidentale, infatti, da tale mancata impugnazione deriverebbe l’inammissibilità dell’intero gravame, essendo divenuto “ intangibile per gli appellanti l’effettivo posizionamento della linea tramviaria ”.
7.5. Quanto alle censure prospettate con l’unico, articolato, motivo dell’appello incidentale, la APS Holding S.p.a. ha contestato la sentenza impugnata sostenendo che il T.a.r., nel ritenere sussistenti le condizioni dell’azione con riferimento alla posizione degli originari ricorrenti, avrebbe omesso di prendere in considerazione il fatto “ in sé decisivo ” che nessuno di loro fosse un espropriando e che nessuno della “ eterogenea compagine ” dei ricorrenti medesimi fosse realmente interessato dalla nuova linea tramviaria. A tale proposito l’appellante incidentale ha, infatti, osservato come la planimetria evocata ex adverso al fine di dare prova dell’esistenza di un asserito stabile collegamento con il territorio abbia in realtà dimostrato che buona parte delle proprietà dei ricorrenti non abbia alcuna relazione con il percorso tramviario. Sotto un diverso profilo, inoltre, non sarebbe configurabile alcun pregiudizio concreto, essendo a tal fine, inutilizzabile la perizia redatta da uno degli stessi ricorrenti e odierni appellanti.
7.6. Nel merito, la società APS Holding S.p.a. ha replicato a tutti i motivi di gravame prospettati dagli appellanti, chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Padova, formulando, a sua volta, plurime eccezioni preliminari e replicando ai motivi di gravame proposti dagli appellanti principali.
8.1. Anche il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per superamento dei limiti dimensionali, richiamando il decreto del Presidente della Sezione n. 2454 del 23 dicembre 2022, con cui l’istanza per il superamento dei limiti è stata dichiarata inammissibile.
8.2. Il Comune di Padova ha, poi, eccepito l’improcedibilità dell’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della mancata impugnazione della già menzionata delibera del Consiglio comunale n. 6 del 13 febbraio 2023, recante l’approvazione del secondo Piano degli Interventi, che ha recepito integralmente la Variante della linea tramviaria SIR 3, salvo lievissimi aggiustamenti in allargamento in alcuni punti. Ad avviso del Comune, dunque, poiché tale secondo Piano degli Interventi rappresenta il nuovo strumento urbanistico generale della città di Padova e ha recepito la Variante al primo Piano degli interventi di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 94/2021 del 27 settembre 2021, impugnata dai ricorrenti con motivi aggiunti, deriverebbe la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione in relazione all’impugnazione dell’anzidetta delibera consiliare n. 94 del 2021, in quanto gli appellanti non riceverebbero alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso di primo grado, dal momento che la realizzazione e il tracciato del tram risultano ormai recepiti integralmente nel secondo Piano degli Interventi approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2023 del 13 febbraio 2023, che non è stata impugnata.
8.3. Il Comune di Padova ha, poi, ulteriormente eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione con riferimento agli atti recanti l’approvazione della progettazione definitiva della linea tramviaria di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2021 del 27 maggio 2021, che costituiva anche adozione della Variante al primo Piano degli Interventi. Sul punto, ha rilevato che, in considerazione dell’approvazione della progettazione esecutiva, non avversata dagli appellanti, non vi sarebbe più alcun interesse alla decisione neppure con riferimento alla predetta deliberazione consiliare, al verbale della conferenza di servizi decisoria del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto per l’appunto l’approvazione della progettazione definitiva e della successiva determinazione n. 2021/62/0018 del 12 aprile 2021 di approvazione delle risultanze della conferenza di servizi decisoria del 25 febbraio 2021.
8.4. Il Comune di Padova ha altresì replicato nel merito alle censure prospettate con i motivi dell’appello principale e ha chiesto il rigetto del gravame.
9. Si è costituita in giudizio, infine, anche la Provincia di Padova replicando ai soli primi quattro motivi di appello, in quanto gli altri motivi recherebbero censure a lei non riferibili, e concludendo anch’essa per il rigetto del gravame.
10. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 – ritiene preliminarmente necessarie alcune precisazioni a proposito dell’ordine di esame delle questioni, tenendo conto che, nel caso di specie, oltre all’appello principale è stato proposto altresì l’appello incidentale della APS Holding S.p.a. volto a censurare la decisione del giudice di primo grado circa la sussistenza delle condizioni dell’azione con riferimento alla posizione degli originari ricorrenti e sono state sollevate altresì plurime eccezioni preliminari riferite all’appello principale e al rapporto processuale derivante da tale appello.
Ne consegue, pertanto, con riferimento all’ordine di esame delle questioni, che andranno esaminate dapprima le eccezioni preliminari riferite direttamente all’appello e al rapporto processuale derivante dalla proposizione dell’appello stesso; successivamente, dopo aver superato le anzidette eccezioni (o, comunque, dopo aver ritenuto di poterne prescindere, nel senso che meglio si preciserà nel prosieguo), si passerà all’esame del merito dell’appello principale; da ultimo, poiché l’interesse alla proposizione dell’appello incidentale della parte risultata integralmente vittoriosa in primo grado non può che derivare dall’accoglimento dell’appello principale, esso dovrà essere esaminato esclusivamente in caso di accoglimento dell’appello principale, anche nell’ipotesi in cui – come in questo caso – l’appello incidentale concerna la contestazione dell’assenza delle condizioni dell’azione relative al ricorso introduttivo del giudizio, in merito alle quali, nel caso di specie, il T.a.r. si è espressamente pronunciato.
11. Nell’ambito delle questioni preliminari, assume carattere prioritario quella afferente al superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, n. 167, tenuto conto che, come già rilevato, il Presidente della Sezione, con il decreto presidenziale n. 2454 del 23 dicembre 2022, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dagli appellanti principali per il superamento degli anzidetti limiti dimensionali.
Infatti, a fronte dell’anzidetto decreto presidenziale di inammissibilità dell’istanza e delle eccezioni ex adverso sollevate, gli appellanti principali hanno indicato i motivi ai quali hanno espressamente rinunciato, come chiaramente si desume da quanto di seguito, letteralmente, si riporta: “ In ogni caso, ai sensi dell'art. 7 del decreto 167/2016 e s.m.i., si indicano qui di seguito gli argomenti e i motivi a cui, se necessario, si intende rinunciare: - elementi storici indicati nelle pagine 5, 6, 7, 8 e 9; - periodi virgolettati di cui alle pagine 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; - premesse in diritto; - V° motivo di appello, limitatamente alla parte di cui dalla quinta riga 36 di pagina 49 a pagina 53; - VI° motivo di appello; - VIII° motivo di appello; - IX° motivo di appello ”.
Il Collegio, pertanto, in via preliminare, prende atto della rinuncia che precede, con la conseguenza che l’esame dell’appello sarà limitato ai motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo.
12. Per quanto concerne le ulteriori eccezioni preliminari, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle stesse, in considerazione dell’infondatezza nel merito dell’appello principale, per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono.
12.1. Il primo motivo di gravame è infondato, non essendo ravvisabile alcun vizio di motivazione con riferimento alla decisione della Provincia di Padova di non sottoporre il progetto in questione alla procedura di VIA, nonostante quest’ultima fosse stata ritenuta necessaria nell’ambito del parere del 27 luglio 2020 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, che, ad avviso degli appellanti, sarebbe stato ignorato dalla Provincia.
A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, infatti, con il secondo parere della Soprintendenza, ossia quello del 2 novembre 2020 (cfr. doc. 20 depositato dagli appellanti), da un lato, è stato precisato espressamente come “ alcune delle criticità evidenziate siano state attenuate dagli approfondimenti prodotti ” e, dall’altro lato, non è stata reiterata la medesima conclusione del precedente parere del 27 luglio del 2020 (doc. 15 parte appellante) circa la necessità di sottoporre le opere in progetto alla procedura di VIA, da intendersi, pertanto, senz’altro superata, poiché, altrimenti, siffatta conclusione sarebbe stata reiterata.
Ferma la considerazione che precede – di per sé decisiva ai fini del rigetto del primo motivo di gravame – si deve altresì rilevare come nell’impugnato provvedimento n. 279 del 22 dicembre 2020, la Provincia di Padova abbia comunque tenuto conto delle criticità indicate dalla Soprintendenza, motivando, sul punto, in modo adeguato e prevedendo, a pagina 6, la condizione del “ rafforzamento della componente vegetale, mediante la scelta di essenze arboree in grado di garantire un adeguato mascheramento, e l’individuazione di materiali e soluzioni di arredo finalizzati a minimizzare la componente infrastrutturale ”, nonché, a pagina 7, la raccomandazione “ di sottoporre le opere di manomissione del suolo pubblico ad assistenza archeologica continuativa da parte di archeologi professionisti, secondo le modalità indicate dalla Soprintendenza ”.
Ne discende che non corrisponde al vero che la Provincia abbia “ ignorato ” il parere della Soprintendenza e abbia omesso di motivare adeguatamente sul punto, sicché il primo motivo di appello è da reputarsi infondato.
12.2. È infondato, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, anche il secondo motivo di gravame, concernente l’asserita non attualità della VIA del 2005. Nel caso di specie, infatti, come già rilevato, con l’impugnato provvedimento, la Provincia di Padova ha decretato “ l’esclusione dalla procedura di VIA ” del progetto in questione e non ha, invece, ritenuto che la VIA fosse superflua in quanto già espletata. In questa prospettiva, pertanto, è evidentemente corretta la conclusione del giudice di primo grado secondo cui la circostanza che vi fosse stata la precedente VIA del 2005 ha rappresentato soltanto uno dei plurimi elementi presi in considerazione dalla Provincia nell’ambito del proprio giudizio. Conseguentemente, la contestata non attualità della VIA del 2005 – anche a prescindere dalla questione dell’assenza di un termine di efficacia derivante dall’applicabilità ratione temporis della formulazione originaria dell’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006 – non assume il rilievo decisivo che è stato ad essa attribuito dagli appellanti principali, poiché costituisce soltanto un elemento di una più complessa valutazione nuova e del tutto autonoma, che, peraltro, ha dato espressamente conto “ degli elementi migliorativi per la mitigazione degli impatti ambientali ”, essendo, per contro, manifestamente irrilevante la “ frequenza ” con cui la VIA del 2005 è stata richiamata nel provvedimento impugnato.
In altri termini – su un piano per l’appunto logico – se l’amministrazione avesse ritenuto di dover attribuire esclusivo rilievo alla sola precedente VIA del 2005, si sarebbe evidentemente limitata a prenderne atto, senza compiere ulteriori valutazioni.
Conseguentemente, è infondata anche l’ulteriore censura, prospettata nel contesto del medesimo motivo di gravame, con cui è stata dedotta l’incompletezza della documentazione a disposizione della Commissione Tecnica per la VIA, posto che non sarebbe stato consegnato integralmente il materiale tecnico relativo al procedimento di VIA del 2005. Al riguardo il Collegio osserva che, proprio alla luce delle puntualizzazioni che precedono circa l’autonomia della rinnovata valutazione della Commissione Tecnica per la VIA, non è dato comprendere per quale ragione sarebbe stato indispensabile, ai fini di tale valutazione, disporre “ integralmente ” del materiale tecnico relativo al procedimento di VIA del 2005.
12.3. Il terzo motivo di appello, con cui è stata censurata la sentenza nella parte in cui ha respinto la censura relativa al consumo di suolo in violazione dell'art. 1, comma 2, della l.r. Veneto n. 14 del 2017, è anch’esso infondato.
In primo luogo, occorre rilevare che il menzionato art. 1 della l.r. Veneto n. 14 del 2017 reca disposizioni di principio – come si desume, peraltro, dalla stessa rubrica “ Principi generali ” – e dispone quanto segue: “1 . Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.
2. Il presente Capo detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali princìpi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ”.
Inoltre, l’art. 12 della medesima l.r. n. 14 del 2017 dispone che “ Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a): … c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico ” e tale profilo, peraltro, non è stato censurato dagli appellanti, come puntualmente eccepito dalla difesa di APS Holding S.p.a.
Sulla scorta delle disposizioni che precedono e tenuto conto della circostanza che, da un lato, si tratta di un’opera di interesse pubblico e che, dall’altro lato, la maggior parte del tracciato della linea (nella misura di circa il 60%) ricalca “ sedi stradali e/o aree pubbliche esistenti ”, anche tale censura risulta infondata.
12.4. Destituito di fondamento è anche il quarto motivo di gravame, per il cui tramite gli appellanti principali hanno insistito nel sostenere che la Commissione Tecnica per la VIA abbia espresso il proprio parere senza disporre “ di tutta la documentazione tecnica necessaria ”.
La censura – oltre a essere solo genericamente prospettata e basata su meri dati numerici – non coglie nel segno dal momento che, tenuto conto della complessità dell’opera e dell’ampia discrezionalità tecnica della valutazione di cui si tratta, non può ritenersi irragionevole, da un lato, che la Commissione Tecnica per la VIA abbia acquisito non già tutta la documentazione depositata dalla società APS Holding S.p.a. al Comune ma solo quella ritenuta necessaria e che, dall’altro lato, abbia “ demandato alla fase di progettazione esecutiva l’ulteriore approfondimento di alcune specifiche componenti progettuali per le quali, allo stato dell’attuale livello di progettazione, risulta difficoltoso esprimere una adeguata valutazione d’impatto ”. In altri termini, anche sotto tali profili, gli appellanti principali non hanno dimostrato in alcun modo l’irragionevolezza della decisione dell’amministrazione.
12.5. Infondato è, poi, il quinto motivo di appello, per il cui tramite la sentenza è stata censurata per difetto di motivazione a proposito del richiamo, contenuto nell’ambito del parere prot. n. 83649 del 22 febbraio 2021 del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, a un altro e precedente parere del medesimo Settore.
Secondo gli appellanti, in particolare, il parere del 22 febbraio del 2021 sarebbe “ sintetico ” e, comunque, il T.a.r. avrebbe omesso di motivare adeguatamente in merito alla censura prospettata dai ricorrenti in primo grado, ritenendo di poter risolvere tale questione in “ due righe e mezza di sentenza ”.
Sul punto, il Collegio osserva anzitutto che è destituita di fondamento la censura dell’appellante nella parte in cui è stato stigmatizzato il numero “ di righe ” dedicate dal giudice di primo grado alla questione di cui si tratta, dovendosi nuovamente rammentare la vigenza del principio di sinteticità degli atti del processo amministrativo di cui all’art. 3 c.p.a., già richiamato dal decreto presidenziale n. 2454 del 23 dicembre 2022, che ha dichiarato inammissibile l’istanza degli appellanti principali per l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dei propri scritti difensivi.
In ogni caso, il Collegio condivide quanto già rilevato dal giudice di primo grado a proposito della circostanza che il menzionato parere del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana prot. n. 83649 del 22 febbraio 2021 non possa essere considerato alla stregua di un parere negativo rispetto al progetto di cui si tratta, in quanto reca esclusivamente delle raccomandazioni per la fase esecutiva, che risultano, già su un piano strettamente logico, incompatibili con un diniego.
Sotto un ulteriore profilo, infine, è manifestamente irrilevante la circostanza sottolineata dagli appellanti che manchi nell’ambito del verbale della Conferenza di servizi “ l’espressa dicitura “parere favorevole” ”.
Da ultimo, non può ritenersi sussistente il prospettato vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria per il mancato richiamo delle raccomandazioni inviate alla società APS Holding S.p.a., poiché da un lato vi è un rinvio alle stesse e – comunque – come già osservato, si trattava per l’appunto di mere raccomandazioni.
12.6. È, infine, infondato anche il settimo motivo di gravame, relativo all’asserita illegittimità dell’approvazione del Piano degli Interventi in considerazione del contrasto tra il parere della Soprintendenza del 25 febbraio 2021 e il parere del Genio Civile del 16 febbraio 2021 in merito alla piantumazione di nuove essenze arboree.
Come correttamente rilevato dal T.a.r., infatti, l’asserito contrasto non risulta in concreto insuperabile, essendo configurabili soluzioni suscettibili di conciliare le predette prescrizioni – espresse, peraltro, in pareri favorevoli – sicché l’approvazione del Piano è da reputarsi ragionevole anche sotto tale ulteriore profilo. È, in ogni caso, corretto quanto affermato dal T.a.r. circa la possibilità di superare la criticità in sede di progettazione esecutiva posto che la Soprintendenza ha formulato tali prescrizioni precisando che se ne dovesse tenere conto “ in sede di progettazione esecutiva ”. Sul punto, inoltre, va rilevato che la progettazione esecutiva non è poi stata contestata dagli appellanti.
In ogni caso, il Collegio osserva anche che la censura risulta non sorretta da idonea motivazione dal momento che gli appellanti principali si sono limitati ad affermare in via generale che non sarebbero praticabili “ soluzioni intermedie ”.
12.7. Come già rilevato, gli ulteriori motivi di gravame (ossia, il sesto, l’ottavo e il nono) sono stati oggetto di espressa rinuncia da parte degli appellanti principali, in considerazione del superamento dei limiti dimensionali dell’appello, in violazione del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, n. 167.
13. Dall’infondatezza nel merito dell’appello principale deriva l’improcedibilità dell’appello incidentale della società APS Holding S.p.a., dal momento che, come già rilevato, l’interesse dell’appellante incidentale che sia risultato integralmente vittorioso nel primo grado di giudizio è subordinato all’accoglimento dell’appello principale, che, nel caso di specie, è stato respinto, con la conseguenza che l’anzidetta società non ha più interesse alla decisione dell’appello incidentale.
Cionondimeno il Collegio rileva, in via obiter , che, a fronte dell’impugnazione incidentale con cui è stata puntualmente contestata la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo agli originari ricorrenti e odierni appellanti, questi ultimi hanno omesso di provvedere all’indicazione dello specifico interesse riferibile a ciascuno di loro, ma hanno prospettato in modo del tutto indistinto la sussistenza di interessi eterogenei, come chiaramente si desume dal passaggio che di seguito si riporta, ove sono state utilizzate espressioni generiche quali “ una gran parte dei ricorrenti ”, “ nella maggior parte dei casi ” e “ in altri casi ”; sul punto, infatti, essi hanno affermato che: “ una gran parte dei ricorrenti sono residenti in vie interessate dal passaggio del tram, come si può evincere dal doc. 3 depositato in primo grado il 13.1.2022.
I soggetti che non risultano formalmente residenti nelle vie presso cui è prevista l'edificazione dell'infrastruttura tramviaria sono, nella maggior parte dei casi, titolari di un accesso alla propria abitazione (rectius: al garage o al posto auto) dalle vie interessate dal passaggio del tram oppure, si trovano nella condizione di dover accedere alla propria abitazione passando necessariamente lungo le vie attraversate dall'opera pubblica in parola.
In altri casi i ricorrenti - come le controparti evidenziano - sono residenti in altri comuni.
In realtà, tali soggetti sono titolari di attività economiche di tipo commerciale o studi professionali (cfr. docc. 1 e 2 depositati in primo grado il 13.1.2022), con accesso posto lungo le vie presso cui sarà realizzato il tram ”.
14. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell’appello principale, con conseguente dichiarazione di improcedibilità di quello incidentale.
15. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate alla luce della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando,
- respinge l’appello principale;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale;
- compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia TI, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO