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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1148 /2025 R.G.
1148/2025 R.G.
All'udienza del 04/06/2025 avanti al g.l. dott.ssa Filippetta Signorello sono comparsi:
l'Avv. TOMMASO NAPOLI in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte ricorrente opponente CP_1
l'Avv. Abbagnato per parte resistente opposta Controparte_2
L'Avv. Napoli insiste in ricorso, contestando le difese avversarie.
L'Avv. Abbagnato si riporta alla memoria ed insiste nelle domande avanzate.
Entrambe le parti concludono e discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
il G.L.
si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 17.14, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1148 /2025 R.G.
OGGETTO: opposizione a d.i. 69/2025 vertente tra
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Parte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. tempore rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , Pt_1
-ricorrente-opponente
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente dom.to in Mazara del Vallo, via A. Segni, 64, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Abbagnato, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al Decreto Ingiuntivo n. 69/25,
-resistente-opposto
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che l'opposizione è basata su prova scritta e di agevole soluzione e per l'effetto negare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ove richiesta da controparte;
ove la circostanza sia contestata disporre esibizione da parte del datore di lavoro (La locanda di ) del contratto di lavoro 17.2.2024 e delle proroghe del medesimo;
nel merito Controparte_3
ritenere e dichiarare che controparte a seguito della proroga 30.8.2024 del contratto di lavoro subordinato stipulato il 17.2.2024, è decaduto dal diritto all'indennità NASPI, a norma dell'art. 9 d.lgs. 22/2015; conseguentemente ritenere infondata la domanda azionata da controparte in sede monitoria. Per l'effetto annullare-revocare il decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale in ragione dell'avvenuto pagamento di €. 486,12, revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 69/25. Nel merito, ritenere e dichiarare il diritto alla residua NASPI per n. 109 giorni, al netto del pagamento di €. 486,12, ricevuto l'8.04.25. Per l'effetto, condannare l' Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig.
[...] Controparte_2
della residua somma dovuta per i titoli e le causali di cui in premessa, oltre interessi decorrenti dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' propone opposizione avverso il d.i. con il quale gli è stato ingiunto il pagamento del residuo CP_1
NASPI di 126 giorni eccependo l'avvenuta decadenza del ricorrente dal diritto alla prestazione per perdita dello stato di disoccupazione.
Ritiene infatti che l'avvenuta assunzione del in data 17.2.2024 (dunque mentre percepiva la CP_2
NASPI) con contratto di lavoro intermittente inizialmente avente scadenza 30.4.2024, poi prorogato sino al 31.7.2024, in seguito prorogato al 30.9.2024 indi ulteriormente prorogato, avrebbe comportato la decadenza dal diritto alla percezione dell'indennità NASPI, avendo superato il limite di durata semestrale,
ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 22/2015.
Per tali motivi chiede la revoca del d.i..
L'opposto riconosciuto preliminarmente l'avvenuto pagamento, dopo la notifica del d.i., CP_2
dell'importo di € 486,21, a titolo di NASPI, contesta gli assunti avversari ritenendo l'infondatezza dell'eccepita decadenza, trattandosi di contratti di lavoro intermittente a chiamata e, per tali motivi, chiede la condanna dell'ente al pagamento del residuo importo di NASPI, previa revoca del d.i..
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta. Contestualmente, dato atto dell'avvenuto pagamento dell'ulteriore importo di € 486,21, si revoca il d.i.
69/2025.
Passando al merito delle questioni oggetto di controversia, appare opportuno richiamare preliminarmente le circolari emesse dall' in materia di NASPI. CP_1
La circolare 142/2015, al punto 9.2 disciplina l'erogabilità della NASPI in concomitanza della prestazione di lavoro intermittente: “Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13-18 del richiamato D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, costituisce un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato. Tale contratto può assumere una delle seguenti tipologie:
1. lavoro intermittente con espressa pattuizione dell'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità;
2. lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all'indennità di disponibilità. Tipologia 1 Nel caso in cui il lavoratore già beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente di cui alla prima tipologia e cioè con obbligo di risposta alla chiamata e diritto alla indennità di disponibilità, si precisa quanto segue. Prima dell'evoluzione interpretativa delle disposizioni di cui all'art.2 della legge n.92 del 2012 e prima della disciplina dettata dall'art.9 del
D.Lgs. n.22 del 2015 rispettivamente in materia di cumulo dell'indennità ASpI e NASpI con il reddito da lavoro dipendente nel caso di rioccupazione del beneficiario della prestazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con interpelli n.3147 del 22 dicembre 2005 e n.44 del 3 ottobre 2008 ha chiarito che la corresponsione dell'indennità di disoccupazione deve ritenersi esclusa per i periodi non lavorati durante i quali il lavoratore resta disponibile a prestare la
propria attività lavorativa percependo la relativa indennità di disponibilità. Alla luce delle vigenti disposizioni sia in materia di indennità di disoccupazione ASpI che della nuova indennità NASpI, nell'ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro dipendente laddove quest'ultimo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Pertanto, anche nell'ipotesi in esame di rioccupazione del beneficiario di indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e obbligo di corresponsione della indennità di disponibilità da parte del datore di lavoro è ammissibile, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con una tutela retributiva continuativa assicurata dall'indennità di disponibilità, il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, qualora quest'ultimo
- comprensivo della indennità di disponibilità - non superi il limite di € 8.000 per il mantenimento dello stato di disoccupazione. In particolare trovano applicazione - in considerazione della durata del contratto, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, e del reddito annuo derivante dal medesimo - le disposizioni in materia di rioccupazione del beneficiario dell'indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione.
Tipologia 2 Nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente di cui alla seconda tipologia e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all'indennità di disponibilità,
l'indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra.
Tuttavia, anche per tale tipologia di lavoro intermittente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del
D.Lgs. n.22 del 2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione,
è tenuto a comunicare all'Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell'attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all'attività 5 lavorativa e l'indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.
Stante quanto sopra, si sottolinea che nell'ipotesi in cui un lavoratore, non percettore di indennità di disoccupazione, sia titolare di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato di cui al pt.2 e cioè senza obbligo di
risposta alla chiamata e senza diritto all'indennità di disponibilità, per i periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra, non è possibile accedere alla indennità di disoccupazione. I periodi di lavoro e di non lavoro costituiscono infatti l'articolazione della prestazione lavorativa della tipologia del contratto in argomento e pertanto i periodi di non lavoro non possono essere assimilati ad una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione”.
Successivamente con messaggio 1162/2018 specifica che: “ (…) Analogamente, nell'ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASPI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015. In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l'istituto della sospensione della prestazione NASPI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività”.
Secondo la tesi dell' “in presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel CP_1
tempo senza soluzione di continuità per periodi singolarmente non superiore a sei mesi, ma la cui somma superi detto limite, si verifica la decadenza della prestazione di disoccupazione NASpI per superamento del semestre prevista dalla norma”
Nel caso specifico, pur essendo in presenza di rapporti di lavoro che, senza soluzione di continuità sono proseguiti per un periodo superiore a sei mesi, tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro intermittente a chiamata, la tesi dell' seppur fondata sull'invocata circolare, non appare CP_1
condivisibile.
Infatti, laddove la prima circolare ha specificato il contenuto della legge, con la circolare del 2018 CP_1
CP_ l' a fronte delle ipotesi di decadenza, specificatamente previste dall'art. 11 del d.lgs. 22/2015, ha ampliato tali ipotesi andando a modificare la normativa di rango primario, introducendo ex novo casi di decadenza che non trovano alcun riscontro nel dettato legislativo.
Va infatti evidenziata la peculiarità del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.
Questo impedisce la sua equiparazione de plano ad un lavoro subordinato, in quanto il soggetto presterà la propria attività lavorativa solo ed esclusivamente in determinate giornate, secondo la necessità del datore di lavoro, rimanendo di fatto inoccupato e privo di alcun reddito nei restanti giorni.
Dunque, l'effetto decadenziale, in aderenza al dettato normativo potrà verificarsi solo allorquando le effettive giornate lavorative superino il limite di sei mesi, mentre, nell'ipotesi in cui, pur sussistendo rapporti di lavoro intermittenti per un periodo superiore a sei mesi, il lavoratore si astato impegnato per un periodo inferire, la prestazione NASPI subirà il previsto effetto sospensivo con riferimento ai soli giorni di effettiva occupazione e non per l'intero periodo.
Ne consegue che il ricorrente, avendo dimostrato di non aver lavorato per un periodo superiore a sei mesi ha diritto alla differenza della prestazione Naspi non ancora erogata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1148 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: preliminarmente, in ragione dell'avvenuto pagamento di €. 486,12, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 69/25; per il resto rigetta l'opposizione e dichiara il diritto dell'opposto alla residua NASPI per n. 109 giorni, al netto del pagamento di €. 486,12; condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Parte_1
del sig. della residua somma dovuta a titolo di Naspi, oltre interessi decorrenti dalla Controparte_2
data di maturazione del credito sino al soddisfo;
condanna l' a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1148 /2025 R.G.
1148/2025 R.G.
All'udienza del 04/06/2025 avanti al g.l. dott.ssa Filippetta Signorello sono comparsi:
l'Avv. TOMMASO NAPOLI in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte ricorrente opponente CP_1
l'Avv. Abbagnato per parte resistente opposta Controparte_2
L'Avv. Napoli insiste in ricorso, contestando le difese avversarie.
L'Avv. Abbagnato si riporta alla memoria ed insiste nelle domande avanzate.
Entrambe le parti concludono e discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
il G.L.
si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 17.14, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1148 /2025 R.G.
OGGETTO: opposizione a d.i. 69/2025 vertente tra
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Parte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. tempore rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , Pt_1
-ricorrente-opponente
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente dom.to in Mazara del Vallo, via A. Segni, 64, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Abbagnato, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al Decreto Ingiuntivo n. 69/25,
-resistente-opposto
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che l'opposizione è basata su prova scritta e di agevole soluzione e per l'effetto negare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ove richiesta da controparte;
ove la circostanza sia contestata disporre esibizione da parte del datore di lavoro (La locanda di ) del contratto di lavoro 17.2.2024 e delle proroghe del medesimo;
nel merito Controparte_3
ritenere e dichiarare che controparte a seguito della proroga 30.8.2024 del contratto di lavoro subordinato stipulato il 17.2.2024, è decaduto dal diritto all'indennità NASPI, a norma dell'art. 9 d.lgs. 22/2015; conseguentemente ritenere infondata la domanda azionata da controparte in sede monitoria. Per l'effetto annullare-revocare il decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale in ragione dell'avvenuto pagamento di €. 486,12, revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 69/25. Nel merito, ritenere e dichiarare il diritto alla residua NASPI per n. 109 giorni, al netto del pagamento di €. 486,12, ricevuto l'8.04.25. Per l'effetto, condannare l' Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig.
[...] Controparte_2
della residua somma dovuta per i titoli e le causali di cui in premessa, oltre interessi decorrenti dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' propone opposizione avverso il d.i. con il quale gli è stato ingiunto il pagamento del residuo CP_1
NASPI di 126 giorni eccependo l'avvenuta decadenza del ricorrente dal diritto alla prestazione per perdita dello stato di disoccupazione.
Ritiene infatti che l'avvenuta assunzione del in data 17.2.2024 (dunque mentre percepiva la CP_2
NASPI) con contratto di lavoro intermittente inizialmente avente scadenza 30.4.2024, poi prorogato sino al 31.7.2024, in seguito prorogato al 30.9.2024 indi ulteriormente prorogato, avrebbe comportato la decadenza dal diritto alla percezione dell'indennità NASPI, avendo superato il limite di durata semestrale,
ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 22/2015.
Per tali motivi chiede la revoca del d.i..
L'opposto riconosciuto preliminarmente l'avvenuto pagamento, dopo la notifica del d.i., CP_2
dell'importo di € 486,21, a titolo di NASPI, contesta gli assunti avversari ritenendo l'infondatezza dell'eccepita decadenza, trattandosi di contratti di lavoro intermittente a chiamata e, per tali motivi, chiede la condanna dell'ente al pagamento del residuo importo di NASPI, previa revoca del d.i..
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta. Contestualmente, dato atto dell'avvenuto pagamento dell'ulteriore importo di € 486,21, si revoca il d.i.
69/2025.
Passando al merito delle questioni oggetto di controversia, appare opportuno richiamare preliminarmente le circolari emesse dall' in materia di NASPI. CP_1
La circolare 142/2015, al punto 9.2 disciplina l'erogabilità della NASPI in concomitanza della prestazione di lavoro intermittente: “Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13-18 del richiamato D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, costituisce un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato. Tale contratto può assumere una delle seguenti tipologie:
1. lavoro intermittente con espressa pattuizione dell'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità;
2. lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all'indennità di disponibilità. Tipologia 1 Nel caso in cui il lavoratore già beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente di cui alla prima tipologia e cioè con obbligo di risposta alla chiamata e diritto alla indennità di disponibilità, si precisa quanto segue. Prima dell'evoluzione interpretativa delle disposizioni di cui all'art.2 della legge n.92 del 2012 e prima della disciplina dettata dall'art.9 del
D.Lgs. n.22 del 2015 rispettivamente in materia di cumulo dell'indennità ASpI e NASpI con il reddito da lavoro dipendente nel caso di rioccupazione del beneficiario della prestazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con interpelli n.3147 del 22 dicembre 2005 e n.44 del 3 ottobre 2008 ha chiarito che la corresponsione dell'indennità di disoccupazione deve ritenersi esclusa per i periodi non lavorati durante i quali il lavoratore resta disponibile a prestare la
propria attività lavorativa percependo la relativa indennità di disponibilità. Alla luce delle vigenti disposizioni sia in materia di indennità di disoccupazione ASpI che della nuova indennità NASpI, nell'ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro dipendente laddove quest'ultimo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Pertanto, anche nell'ipotesi in esame di rioccupazione del beneficiario di indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e obbligo di corresponsione della indennità di disponibilità da parte del datore di lavoro è ammissibile, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con una tutela retributiva continuativa assicurata dall'indennità di disponibilità, il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, qualora quest'ultimo
- comprensivo della indennità di disponibilità - non superi il limite di € 8.000 per il mantenimento dello stato di disoccupazione. In particolare trovano applicazione - in considerazione della durata del contratto, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, e del reddito annuo derivante dal medesimo - le disposizioni in materia di rioccupazione del beneficiario dell'indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione.
Tipologia 2 Nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente di cui alla seconda tipologia e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all'indennità di disponibilità,
l'indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra.
Tuttavia, anche per tale tipologia di lavoro intermittente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del
D.Lgs. n.22 del 2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione,
è tenuto a comunicare all'Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell'attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all'attività 5 lavorativa e l'indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.
Stante quanto sopra, si sottolinea che nell'ipotesi in cui un lavoratore, non percettore di indennità di disoccupazione, sia titolare di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato di cui al pt.2 e cioè senza obbligo di
risposta alla chiamata e senza diritto all'indennità di disponibilità, per i periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra, non è possibile accedere alla indennità di disoccupazione. I periodi di lavoro e di non lavoro costituiscono infatti l'articolazione della prestazione lavorativa della tipologia del contratto in argomento e pertanto i periodi di non lavoro non possono essere assimilati ad una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione”.
Successivamente con messaggio 1162/2018 specifica che: “ (…) Analogamente, nell'ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASPI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015. In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l'istituto della sospensione della prestazione NASPI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività”.
Secondo la tesi dell' “in presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel CP_1
tempo senza soluzione di continuità per periodi singolarmente non superiore a sei mesi, ma la cui somma superi detto limite, si verifica la decadenza della prestazione di disoccupazione NASpI per superamento del semestre prevista dalla norma”
Nel caso specifico, pur essendo in presenza di rapporti di lavoro che, senza soluzione di continuità sono proseguiti per un periodo superiore a sei mesi, tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro intermittente a chiamata, la tesi dell' seppur fondata sull'invocata circolare, non appare CP_1
condivisibile.
Infatti, laddove la prima circolare ha specificato il contenuto della legge, con la circolare del 2018 CP_1
CP_ l' a fronte delle ipotesi di decadenza, specificatamente previste dall'art. 11 del d.lgs. 22/2015, ha ampliato tali ipotesi andando a modificare la normativa di rango primario, introducendo ex novo casi di decadenza che non trovano alcun riscontro nel dettato legislativo.
Va infatti evidenziata la peculiarità del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.
Questo impedisce la sua equiparazione de plano ad un lavoro subordinato, in quanto il soggetto presterà la propria attività lavorativa solo ed esclusivamente in determinate giornate, secondo la necessità del datore di lavoro, rimanendo di fatto inoccupato e privo di alcun reddito nei restanti giorni.
Dunque, l'effetto decadenziale, in aderenza al dettato normativo potrà verificarsi solo allorquando le effettive giornate lavorative superino il limite di sei mesi, mentre, nell'ipotesi in cui, pur sussistendo rapporti di lavoro intermittenti per un periodo superiore a sei mesi, il lavoratore si astato impegnato per un periodo inferire, la prestazione NASPI subirà il previsto effetto sospensivo con riferimento ai soli giorni di effettiva occupazione e non per l'intero periodo.
Ne consegue che il ricorrente, avendo dimostrato di non aver lavorato per un periodo superiore a sei mesi ha diritto alla differenza della prestazione Naspi non ancora erogata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1148 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: preliminarmente, in ragione dell'avvenuto pagamento di €. 486,12, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 69/25; per il resto rigetta l'opposizione e dichiara il diritto dell'opposto alla residua NASPI per n. 109 giorni, al netto del pagamento di €. 486,12; condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Parte_1
del sig. della residua somma dovuta a titolo di Naspi, oltre interessi decorrenti dalla Controparte_2
data di maturazione del credito sino al soddisfo;
condanna l' a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.