Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Giorgianni e Salvatore Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina Dirigenziale prot. n. A07/URB/141, adottata in data 30.5.2025, avente ad oggetto l’accertamento dell'inottemperanza a ordinanza di demolizione e l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune di un immobile sito in Catania;
- nonché, ove occorra, dell'ordinanza ingiunzione di demolizione n. 1580 del 2 novembre 1993, non conosciuta, dell'ordinanza ingiunzione di demolizione n. 1826 del 1.10.1994, non conosciuta, della nota prot. 237169 del 14.12.2007 di richiesta di integrazione documentale, della nota prot. 14046 del 22.1.2008 di determinazione dell'importo dell'oblazione, della nota prot. 107806 del 27.4.2010 di attestazione di destinazione urbanistica della particella interessata dal procedimento di sanatoria, della nota prot. 238395 del 19.7.2012 di preavviso di diniego di concessione edilizia, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa OL AN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato la Determina Dirigenziale prot. n. A07/URB/141 del 30.5.2025, avente ad oggetto “ l’accertamento dell’inottemperanza a ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune ” dell’immobile sito in Catania, in cui essi risiedono.
2. In punto di fatto, hanno rappresentato di essere tutti comproprietari indivisi del predetto immobile - ad eccezione della loro madre, anch’essa ricorrente in quanto destinataria del provvedimento impugnato – per averlo ereditato dai nonni.
Più in particolare, i germani ricorrenti hanno acquistato la titolarità del 50% dell’immobile già nell’anno 1996, alla morte del nonno, per poi divenire titolari per l’intero nell’anno 2021, a seguito della morte della nonna.
La signora -OMISSIS-, madre dei germani, invece non è mai stata proprietaria dell’immobile oggetto di acquisizione, essendovi esclusivamente residente.
Hanno rappresentato, altresì, che i nonni dei germani hanno acquistato l’immobile nell’anno 1992, nella consapevolezza della pendenza dell’istanza di condono prot. n. 4908/1986, presentata dai propri aventi causa, mentre di tale pratica non avrebbero mai avuto conoscenza i ricorrenti, ai quali alcun atto istruttorio è mai stato indirizzato, prima del provvedimento dirigenziale prot. n. 201380 del 29.4.2025, con cui è stata negata la sanatoria, atto impugnato nell’ambito del distinto giudizio iscritto al R.G. 1499/2025 di questo T.A.R.
A seguito del citato provvedimento di diniego di sanatoria, il Comune ha successivamente adottato la determina dirigenziale oggetto della presente impugnazione, con cui ha notificato loro l’acquisizione dell’immobile al patrimonio dell’Ente, conseguente all’inottemperanza delle ordinanze di ingiunzione di demolizione n. 1580 del 2 novembre 1993 e n.1826 del 1° ottobre 1994, notificate ai nonni dei ricorrenti e di cui questi ultimi non erano mai stati portati a conoscenza.
3. L’atto di acquisizione sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
I) In via preliminare – illegittimità del provvedimento per erroneità nell’individuazione tra i destinatari della Sig.ra -OMISSIS- : la predetta non sarebbe mai stata proprietaria dell’immobile, avendo comunque interesse all’impugnazione del provvedimento al fine di sentire dichiarare la propria estraneità rispetto alle contestazioni ivi effettuate, da cui potrebbero derivarle conseguenze sanzionatorie negative.
II) Violazione e/o falsa dell'art. 31 del d.p.r. 380/2001 – carenza dell’elemento soggettivo necessario per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale – mancata notificazione delle ordinanze di demolizione ai ricorrenti – illegittimità dell’acquisizione per difetto dei presupposti soggettivi. Eccesso di potere – difetto di istruttoria – sviamento: mancherebbero i presupposti soggettivi legittimanti l’adozione del provvedimento di acquisizione, in termini di rimproverabilità dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione, posto che i predetti atti ingiuntivi non sarebbero mai stati portati a conoscenza degli esponenti.
III) Illegittimità derivata da nullità assoluta del diniego di sanatoria per violazione del contraddittorio procedimentale - mancata comunicazione ai destinatari dell’avvio del procedimento di diniego di sanatoria – mancata partecipazione al procedimento amministrativo - mancata comunicazione del preavviso di diniego. Violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990: il provvedimento di acquisizione sarebbe altresì affetto, in via derivata, dei medesimi vizi contestati dai ricorrenti avverso il provvedimento di diniego della sanatoria nell’ambito del ricorso iscritto al R.G. 1499/2025.
IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990 con riferimento all'art. 36 del D.P.R. 380/2001 – eccesso di potere – difetto di istruttoria – travisamento dei fatti – erroneità manifesta – violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa: l’omesso coinvolgimento dei ricorrenti nelle fasi procedimentali antecedenti al diniego della sanatoria e della determina di acquisizione, non avrebbe consentito agli stessi di fornire all’Amministrazione gli elementi necessari ai fini della completa e corretta istruttoria, ovvero di presentare, eventualmente, istanza ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001.
4. Contestualmente alla proposizione del ricorso, i ricorrenti hanno formulato istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Catania il quale ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività. In subordine, ne ha chiesto la riunione con quello iscritto al R.G. 1499/2025, avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di sanatoria e comunque, nel merito, il rigetto, previa reiezione dell’istanza cautelare.
L’Ente ha dedotto, in particolare, l’inopponibilità all’Amministrazione, dell’acquisto della titolarità dell’immobile in capo ai ricorrenti, posto che tale acquisto non sarebbe stato trascritto, risultando tutt’ora intestatari catastali dell’immobile i nonni dei ricorrenti, e non essendo tenuto il Comune ad effettuare complesse ricerche per accertare la reale proprietà degli immobili.
6. All’esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2025, il Collegio, con ordinanza n. 335/2025, ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia esecutiva della determina impugnata, al fine di conservare la res adhuc integra sino alla definizione del giudizio.
7. Scambiate le memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va vagliata l’eccezione di tardività del ricorso proposta dal Comune resistente, la quale non merita accoglimento, posto che, come comprovato dalla produzione documentale del 20.10.2025 e non contestato dall’Ente, il provvedimento di acquisizione impugnato non è stato notificato in data 16.6.2025, come erroneamente riportato in ricorso, bensì in data 18.6.2025, con la conseguenza che il termine di 60 giorni di cui all’art. 92 c.p.a. risulta esser stato rispettato, considerato che l’impugnazione è stata notificata al Comune in data 17.9.2025.
2. Sempre in via preliminare, va disattesa altresì la richiesta di riunione del presente giudizio, a quello iscritto al R.G. n. 1499/2025 stante che l’autonomia dei giudizi ha già consentito l’autonoma definizione di quest’ultimo, con sentenza di rigetto n. 3370/2025.
3. Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4. Meritano accoglimento, in particolare, i primi due motivi di ricorso.
4.1. Quanto al primo, conformemente con quanto deciso con la pronuncia n. 3370/2025, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra -OMISSIS-, madre dei ricorrenti, ad essere destinataria della determina di acquisizione dell’immobile al patrimonio gratuito dell’Ente, posto che la stessa, per come dedotto e non contestato, non ne ha mai avuto la titolarità.
4.2. Con riferimento al secondo motivo, l’Amministrazione deduce che la rinotifica delle ordinanze di demolizione ai ricorrenti non si sarebbe resa necessaria in quanto i predetti provvedimenti erano già stati ritualmente notificati ai proprietari catastali dell’immobile e cioè ai nonni degli odierni ricorrenti, non avendo questi ultimi provveduto trascrivere il proprio acquisto iure hereditatis , rendendolo così inopponibile all’Amministrazione.
Quest’ultima, infatti, non sarebbe tenuta ad effettuare approfondite ricerche al fine di accertare l’effettiva titolarità del bene, potendo fare riferimento, per consolidata giurisprudenza (confermata dalla sentenza di questo T.A.R. n.3370/2025), alle risultanze catastali.
4.2.1. Le superiori argomentazioni non sono meritevoli di accoglimento.
È principio ormai consolidato quello secondo cui per l'applicazione della sanzione amministrativa privativa della proprietà del bene, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale - che a differenza dalla sanzione demolitoria non ha caratteristiche ripristinatorie rispetto all'abuso, bensì sanzionatorie - occorre la sussistenza di un elemento soggettivo almeno di carattere colposo del proprietario che subisce la sanzione (C.G.A.R.S., Sezioni riunite, parere n. 70/2023; si veda anche Cons. Stato Ad. Plen. n. 16/2023: " La sanzione disposta con l'ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l'individuazione del suo destinatario comporta l'accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene. Invece, l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria). [...] In considerazione di tale natura afflittiva, ritiene l'Adunanza Plenaria che vada affermato in materia anche il principio per il quale deve esservi l'imputabilità dell'illecito omissivo della mancata ottemperanza ").
Da ciò deriva che la mancata notificazione al proprietario, diverso dall'autore dell'abuso, se pure non inficia di per sé la legittimità dell'ordinanza di demolizione, tuttavia incide sulla conoscenza della stessa, con la conseguenza che questa non può comportare per il proprietario pretermesso conseguenze irreversibili, che la normativa edilizia riconnette a volontaria inottemperanza; cosicché l'acquisizione gratuita - del cui inadempimento si dolgono i ricorrenti - non può avere come destinatario un soggetto diverso da chi, avendo ricevuto l'ordine di demolizione, non vi abbia ottemperato (C.G.A.R.S., parere n. 70/2023 cit., proprio in tema di successione mortis causa , e Id., parere n. 452/2021. Nello stesso senso, si vedano anche T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 3/10/2025, n. 2791 e sez. V, 7/01/2025, n. 31).
E’ evidente, infatti, che il provvedimento acquisitivo ex art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone l’intervenuta conoscenza dell’ingiunzione da parte del destinatario, in assenza della quale al comportamento di inerzia non può essere ricollegato alcun effetto sanzionatorio, non potendo lo stesso ritenersi rimproverabile (così come chiarito da questa sezione, nelle pronunce n.1280 e n.31 del 2025; in termini, anche Cons. Stato, Sez. III, 07/02/2025, n. 991, Sez. VI, 22/03/2023, n. 2898; T.A.R. Lazio, Sez. II quater , 25/02/2025, n. 4149 e 13/05/2024, n. 9460; T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 3/03/2025, n. 1692; T.A.R. Sicilia- Palermo, sez. II, 2/10/2024, n.2735).
4.2.2. Nel caso di specie, è pacifico e incontestato che i ricorrenti non fossero gli autori delle opere abusive contestate con le ordinanze di demolizione presupposte alla determina di acquisizione, posto che gli stessi, all’epoca infanti, hanno acquistato la titolarità dell’immobile solo successivamente.
Se, pertanto, nell’ambito del giudizio R.G. 1499/2025, si è ritenuta legittima la notifica del preavviso di diniego di sanatoria ai soli titolari catastali dell’immobile e agli originari istanti in ragione della peculiarità del relativo procedimento (ad istanza di parte) e del contenuto vincolato della determinazione negativa assunta in quel caso dall’Amministrazione, che ne rendeva non obbligatoria la comunicazione, a conclusioni diverse deve giungersi in relazione alla notifica della determina di acquisizione, posto che la stessa presuppone l’inottemperanza colpevole dell’ordine di demolizione, che, a sua volta, implica necessariamente che il soggetto pregiudicato dalla sanzione ablatoria venga messo nelle condizioni di conoscere l’ordine di ripristino dei luoghi nel termine di 90 giorni, evitandola.
4.2.3. Nel caso di specie, peraltro, non può non tenersi conto del fatto che, al di là del mancato aggiornamento dei dati catastali, l’Amministrazione ha avuto concreta contezza, prima dell’adozione della determina di acquisizione, del decesso di coloro che secondo tale registro risultavano attuali titolari dell’immobile, circostanza che, alla luce del su richiamato orientamento, la onerava di individuare, tramite gli strumenti messi a disposizione dell’ordinamento, non solo i soggetti anagraficamente residenti nell’immobile (come ha in effetti fatto), ma più specificamente gli attuali proprietari o, comunque, i soggetti che ne hanno la materiale disponibilità, onde provvedere alla rinotifica agli stessi dell’ordinanza di demolizione.
5. In assenza di tale preliminare adempimento, non poteva essere disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in danno dei ricorrenti dell’immobile di loro proprietà, con conseguente illegittimità della Determina Dirigenziale prot. n. A07/URB/141, con cui si è a ciò provveduto.
6. L’accoglimento dell’esaminato motivo risulta assorbente, in quanto in grado di travolgere ex se la determina di acquisizione, comportandone l’integrale annullamento, non dovendosi dare luogo all’esame dei restanti motivi di ricorso, comunque in parte già vagliati (e rigettati) dalla pronuncia n. 3370/2025, resa a definizione del giudizio R.G. 1499/2025.
7. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della determina impugnata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
8. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la Determina Dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 30.5.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AN NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
OL AN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AN ZZ | ES AN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.