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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/12/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1545/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
RE AP Presidente
Morris EC IU relatore
AG ST IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1545/2025 R.G., vertente
, rappresentata e difesa dall'avv. Rovito Domenico Antonio del Foro di Bolzano, Parte_1 giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; CP_1 convenuto;
e
presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2 intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 12 c.p.c. – regolamentazione dell'assetto di vita dei minori a seguito di separazione di genitori non coniugati.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2025
CONCLUSIONI del procuratore della ricorrente:
“1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima;
2. disporre che il padre versi alla madre a titolo di concorso al mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 mensili per il figlio mediante bonifico bancario sul conto intestato alla
pagina 1 di 4 sig.ra Parte_1
3. porre a carico del padre, nella misura del 50%, ogni spesa straordinaria ed eccezionale, sostenuta per il figlio;
4. disporre che l'assegno unico, gli altri assegni nonché altri sussidi e contributi per il figlio minore, comunque denominati, spetteranno unicamente alla madre”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione more uxorio tra le parti è nato il [...] a [...] Controparte_3
[...]
Le parti sono migrate in Italia nel 2015 e si sono stanziati a LL VE (BZ). Hanno interrotto la relazione nel 2018 a causa della situazione familiare precaria in cui versavano e, più precisamente, per i problemi di dipendenza da alcool del sig. Il padre, sin dal 2019, ha avuto la possibilità di CP_1 vedere il proprio figlio tramite visite protette organizzate, che sono state sospese nell'inverno dello stesso anno fino al 2022, quando il padre ha nuovamente contattato la sig.ra Da quel momento, Pt_1 in modo irregolare, il sig. ha potuto incontrare suo figlio, sempre sotto la supervisione della CP_1 sig.ra Egli, tuttavia, non si occupa del figlio e non svolge alcun ruolo genitoriale attivo nella sua Pt_1 vita, restando a carico della madre ogni onere relativo alla cura, educazione e assistenza del minore.
Il padre, negli ultimi anni, seppur in maniera molto irregolare, ha versato alla madre la somma di €
250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio. Da mesi egli ha smesso di versare tale importo, lasciando la madre in una situazione critica dovendo ella far fronte a tutte le spese attinenti al minore.
Sin dal suo approdo in Provincia di Bolzano, la sig.ra ha sempre collaborato con il servizio Pt_1 sociale locale, rivolgendosi agli operatori in situazioni di difficoltà, a differenza del padre che si è sempre disinteressato come emerge dall'ultima relazione che era stata predisposta dal Distretto Sociale
(doc. 3 di parte ricorrente).
Attualmente la madre vive con il figlio in un piccolo appartamento messo a disposizione dal Distretto
Sociale ed il canone di locazione è fissato in € 250,00 mensili.
In considerazione del sostanziale disinteresse del padre nei confronti del figlio, si giustifica una deroga all'ordinario regime dell'affidamento condiviso in favore dell'affidamento super esclusivo del figlio alla madre. Quest'ultima potrà dunque assumere ogni decisione nell'interesse del figlio anche senza il consenso del padre. Tale decisione appare maggiormente confacente agli interessi del minore in quanto pagina 2 di 4 consentirà alla madre di assumere le decisioni senza dover attendere il consenso del padre che, come si
è visto, non risulta affidabile.
2. La sig.ra lavora come addetta alle pulizie presso gli uffici postali di tre diversi comuni e Pt_1 percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.500,00.
Non si hanno informazioni in relazione al reddito del resistente.
Considerata l'età del resistente e l'assenza di prova circa una sua incapacità lavorativa, si ritiene congruo disporre un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre in misura di € 300,00, con decorrenza dalla domanda (20/05/2025), oltre al 50% delle spese straordinarie. Gli assegni pubblici di qualsiasi natura per i minori potranno essere incassati integralmente dalla madre.
3. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente va dunque condannato a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento. Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale, ridotti della metà tenuto conto della bassa complessità della controversia, della breve durata del procedimento e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così dispone:
1) dispone l'affidamento del minore nato il [...] a [...] Controparte_3
(BZ) alla sola madre in regime di affidamento esclusivo. La madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse del figlio anche senza il consenso del padre, ivi compresa la richiesta di documenti validi per l'espatrio;
2) il diritto di visita padre-figlio potrà essere esercitato in forma libera previo accordo con la madre e alla presenza della stessa;
3) il padre è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei figli, con effetti dalla data della domanda
(20/05/2025), l'importo di € 300,00, per ciascun figlio, da pagarsi direttamente entro il 5 di ogni mese alla ricorrente, somma da rivalutarsi secondo gli indici Astat a partire da giugno 2025, con base maggio
2025;
4) le spese straordinarie necessarie per il minore saranno suddivise al 50% ciascuno tra le parti, con espresso riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano;
5) gli assegni regionali/provinciali e l'assegno unico, potranno essere richiesti percepiti integralmente ed esclusivamente dalla madre con le detrazioni fiscali al 100% a favore della madre;
6) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento CP_3 che vengono liquidate in € 2.538,50 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese pagina 3 di 4 forfettario in misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, il 06/12/2025.
Il IU relatore Il Presidente
Morris EC RE AP
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
RE AP Presidente
Morris EC IU relatore
AG ST IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1545/2025 R.G., vertente
, rappresentata e difesa dall'avv. Rovito Domenico Antonio del Foro di Bolzano, Parte_1 giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; CP_1 convenuto;
e
presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2 intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 12 c.p.c. – regolamentazione dell'assetto di vita dei minori a seguito di separazione di genitori non coniugati.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2025
CONCLUSIONI del procuratore della ricorrente:
“1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima;
2. disporre che il padre versi alla madre a titolo di concorso al mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 mensili per il figlio mediante bonifico bancario sul conto intestato alla
pagina 1 di 4 sig.ra Parte_1
3. porre a carico del padre, nella misura del 50%, ogni spesa straordinaria ed eccezionale, sostenuta per il figlio;
4. disporre che l'assegno unico, gli altri assegni nonché altri sussidi e contributi per il figlio minore, comunque denominati, spetteranno unicamente alla madre”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione more uxorio tra le parti è nato il [...] a [...] Controparte_3
[...]
Le parti sono migrate in Italia nel 2015 e si sono stanziati a LL VE (BZ). Hanno interrotto la relazione nel 2018 a causa della situazione familiare precaria in cui versavano e, più precisamente, per i problemi di dipendenza da alcool del sig. Il padre, sin dal 2019, ha avuto la possibilità di CP_1 vedere il proprio figlio tramite visite protette organizzate, che sono state sospese nell'inverno dello stesso anno fino al 2022, quando il padre ha nuovamente contattato la sig.ra Da quel momento, Pt_1 in modo irregolare, il sig. ha potuto incontrare suo figlio, sempre sotto la supervisione della CP_1 sig.ra Egli, tuttavia, non si occupa del figlio e non svolge alcun ruolo genitoriale attivo nella sua Pt_1 vita, restando a carico della madre ogni onere relativo alla cura, educazione e assistenza del minore.
Il padre, negli ultimi anni, seppur in maniera molto irregolare, ha versato alla madre la somma di €
250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio. Da mesi egli ha smesso di versare tale importo, lasciando la madre in una situazione critica dovendo ella far fronte a tutte le spese attinenti al minore.
Sin dal suo approdo in Provincia di Bolzano, la sig.ra ha sempre collaborato con il servizio Pt_1 sociale locale, rivolgendosi agli operatori in situazioni di difficoltà, a differenza del padre che si è sempre disinteressato come emerge dall'ultima relazione che era stata predisposta dal Distretto Sociale
(doc. 3 di parte ricorrente).
Attualmente la madre vive con il figlio in un piccolo appartamento messo a disposizione dal Distretto
Sociale ed il canone di locazione è fissato in € 250,00 mensili.
In considerazione del sostanziale disinteresse del padre nei confronti del figlio, si giustifica una deroga all'ordinario regime dell'affidamento condiviso in favore dell'affidamento super esclusivo del figlio alla madre. Quest'ultima potrà dunque assumere ogni decisione nell'interesse del figlio anche senza il consenso del padre. Tale decisione appare maggiormente confacente agli interessi del minore in quanto pagina 2 di 4 consentirà alla madre di assumere le decisioni senza dover attendere il consenso del padre che, come si
è visto, non risulta affidabile.
2. La sig.ra lavora come addetta alle pulizie presso gli uffici postali di tre diversi comuni e Pt_1 percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.500,00.
Non si hanno informazioni in relazione al reddito del resistente.
Considerata l'età del resistente e l'assenza di prova circa una sua incapacità lavorativa, si ritiene congruo disporre un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre in misura di € 300,00, con decorrenza dalla domanda (20/05/2025), oltre al 50% delle spese straordinarie. Gli assegni pubblici di qualsiasi natura per i minori potranno essere incassati integralmente dalla madre.
3. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente va dunque condannato a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento. Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale, ridotti della metà tenuto conto della bassa complessità della controversia, della breve durata del procedimento e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così dispone:
1) dispone l'affidamento del minore nato il [...] a [...] Controparte_3
(BZ) alla sola madre in regime di affidamento esclusivo. La madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse del figlio anche senza il consenso del padre, ivi compresa la richiesta di documenti validi per l'espatrio;
2) il diritto di visita padre-figlio potrà essere esercitato in forma libera previo accordo con la madre e alla presenza della stessa;
3) il padre è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei figli, con effetti dalla data della domanda
(20/05/2025), l'importo di € 300,00, per ciascun figlio, da pagarsi direttamente entro il 5 di ogni mese alla ricorrente, somma da rivalutarsi secondo gli indici Astat a partire da giugno 2025, con base maggio
2025;
4) le spese straordinarie necessarie per il minore saranno suddivise al 50% ciascuno tra le parti, con espresso riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano;
5) gli assegni regionali/provinciali e l'assegno unico, potranno essere richiesti percepiti integralmente ed esclusivamente dalla madre con le detrazioni fiscali al 100% a favore della madre;
6) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento CP_3 che vengono liquidate in € 2.538,50 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese pagina 3 di 4 forfettario in misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, il 06/12/2025.
Il IU relatore Il Presidente
Morris EC RE AP
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