Articolo 8 della Legge 11 aprile 1955, n. 380
Articolo 7Articolo 9
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31 maggio 1955
Art. 8.
Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualita' di aiutante ufficiale giudiziario e' pari all'importo del trattamento determinato in applicazione degli articoli dal 2 al 6, considerando l'intero servizio come prestato in qualita' di ufficiale giudiziario, diminuito di un terzo della parte di tale trattamento, calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualita' di aiutante ufficiale giudiziario. A tal fine si considerano le durate dei rispettivi servizi espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955