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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/09/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3915/2023 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Massimo Floris, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7 dicembre 2023, ha esposto di aver Parte_1
CP_ presentato all' in data 10 gennaio 2022, domanda volta al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, in relazione alla morte (avvenuta il giorno 4 aprile 2018) della madre
, “titolare sino al decesso di pensione di vecchiaia e di anzianità, liquidata a Persona_1 carico della gestione artigiani (Certificato ); titolare, altresì, di pensione NumeroDiCartaI_1 ai superstiti, n. 20153930, con decorrenza dal 27.07.2016”, evidenziando che era stata respinta, così come il successivo ricorso amministrativo. Ha quindi invocato in sede giudiziale il riconoscimento del trattamento negatogli dall' . CP_1
Il convenuto ha resistito in giudizio.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, ai sensi dell'art. 13, sub art. 2, della l. 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n. 903.
pagina 1 di 4 2.1. Nel caso di specie, è pacifico (oltre che documentalmente dimostrato, per estratto dell'atto di morte allegato al ricorso) che la madre della ricorrente, - Persona_1 percettrice, in vita, della pensione Inps 018-1700-33121535 - fosse deceduta il giorno 4 aprile
2018.
Anche la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” non è stata contestata dal convenuto, né questa potrebbe essere esclusa dal fatto che la ricorrente percepisca un reddito da pensione di invalidità civile, di modesta misura.
A tal proposito, valga richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in un caso non dissimile da quello qui in esame: “La L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, dispone: "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa". Tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e quindi totale, ma è sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva, e comunque prevalente […]. Tale requisito della prevalenza va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo. Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall , che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n. Controparte_2
478) ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di Euro
1187,73 mensili. La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 24, comma 6)” (Cass. civ., Sez. L, 3 luglio 2007,
n. 14996). pagina 2 di 4 2.2. Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, è stato possibile accertare che, alla data del decesso della madre, la ricorrente - affetta da neoplasia endocrina multipla di tipo 1, policitemia vera con esiti ischemici cerebrali, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete mellito, ipotiroidismo ed ipoparatiroidismo acquisito, spondildiscoartrosi diffusa, osteoporosi e diverticolosi del sigma - fosse inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. L'inabilità permane all'attualità.
Deve quindi ritenersi sussistente il requisito della totale inabilità lavorativa. CP_
2.3. L' pertanto, deve essere dichiarato tenuto a costituire in favore della ricorrente la pensione di reversibilità e condannato a pagare i ratei già maturati, nella misura e con decorrenza di legge, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo.
E' appena il caso di osservare che la pronuncia ha ad oggetto esclusivamente la reversibilità della pensione VOART n. 33121535, di cui in vita era titolare la madre della ricorrente, non anche l'ulteriore pensione ai superstiti n. 20153930, di cui la stessa anche godeva.
Si osserva infatti che la domanda amministrativa aveva ad oggetto solo la pensione
VOART n. 33121535.
Inoltre, in tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n.
903, il diritto a pensione di riversibilità spetta ai figli superstiti maggiorenni, iure proprio, soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore pensionato al momento del suo decesso, non potendo, invece, il diritto a pensione di riversibilità essere ulteriormente attribuito (Cass. civ., Sez. L, 17 ottobre 2011, n. 21425). CP_
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, valore indeterminabile.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e pagina 3 di 4 deduzione, CP_
- dichiara tenuto l' a costituire in favore della ricorrente la pensione ai superstiti in dipendenza della morte della madre e condanna lo stesso resistente al Persona_1 CP_1 pagamento dei ratei della pensione già maturati, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 4 settembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3915/2023 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Massimo Floris, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7 dicembre 2023, ha esposto di aver Parte_1
CP_ presentato all' in data 10 gennaio 2022, domanda volta al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, in relazione alla morte (avvenuta il giorno 4 aprile 2018) della madre
, “titolare sino al decesso di pensione di vecchiaia e di anzianità, liquidata a Persona_1 carico della gestione artigiani (Certificato ); titolare, altresì, di pensione NumeroDiCartaI_1 ai superstiti, n. 20153930, con decorrenza dal 27.07.2016”, evidenziando che era stata respinta, così come il successivo ricorso amministrativo. Ha quindi invocato in sede giudiziale il riconoscimento del trattamento negatogli dall' . CP_1
Il convenuto ha resistito in giudizio.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, ai sensi dell'art. 13, sub art. 2, della l. 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n. 903.
pagina 1 di 4 2.1. Nel caso di specie, è pacifico (oltre che documentalmente dimostrato, per estratto dell'atto di morte allegato al ricorso) che la madre della ricorrente, - Persona_1 percettrice, in vita, della pensione Inps 018-1700-33121535 - fosse deceduta il giorno 4 aprile
2018.
Anche la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” non è stata contestata dal convenuto, né questa potrebbe essere esclusa dal fatto che la ricorrente percepisca un reddito da pensione di invalidità civile, di modesta misura.
A tal proposito, valga richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in un caso non dissimile da quello qui in esame: “La L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, dispone: "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa". Tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e quindi totale, ma è sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva, e comunque prevalente […]. Tale requisito della prevalenza va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo. Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall , che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n. Controparte_2
478) ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di Euro
1187,73 mensili. La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 24, comma 6)” (Cass. civ., Sez. L, 3 luglio 2007,
n. 14996). pagina 2 di 4 2.2. Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, è stato possibile accertare che, alla data del decesso della madre, la ricorrente - affetta da neoplasia endocrina multipla di tipo 1, policitemia vera con esiti ischemici cerebrali, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete mellito, ipotiroidismo ed ipoparatiroidismo acquisito, spondildiscoartrosi diffusa, osteoporosi e diverticolosi del sigma - fosse inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. L'inabilità permane all'attualità.
Deve quindi ritenersi sussistente il requisito della totale inabilità lavorativa. CP_
2.3. L' pertanto, deve essere dichiarato tenuto a costituire in favore della ricorrente la pensione di reversibilità e condannato a pagare i ratei già maturati, nella misura e con decorrenza di legge, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo.
E' appena il caso di osservare che la pronuncia ha ad oggetto esclusivamente la reversibilità della pensione VOART n. 33121535, di cui in vita era titolare la madre della ricorrente, non anche l'ulteriore pensione ai superstiti n. 20153930, di cui la stessa anche godeva.
Si osserva infatti che la domanda amministrativa aveva ad oggetto solo la pensione
VOART n. 33121535.
Inoltre, in tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n.
903, il diritto a pensione di riversibilità spetta ai figli superstiti maggiorenni, iure proprio, soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore pensionato al momento del suo decesso, non potendo, invece, il diritto a pensione di riversibilità essere ulteriormente attribuito (Cass. civ., Sez. L, 17 ottobre 2011, n. 21425). CP_
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, valore indeterminabile.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e pagina 3 di 4 deduzione, CP_
- dichiara tenuto l' a costituire in favore della ricorrente la pensione ai superstiti in dipendenza della morte della madre e condanna lo stesso resistente al Persona_1 CP_1 pagamento dei ratei della pensione già maturati, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 4 settembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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