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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16208/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16208/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Carmelo Impelluso ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del proprio procuratore in Milano, viale Majno n. 5, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
dall'av raghi ed elettivamente domiciliata in Milano, via Passione n. 8, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...], Corso Italia Controparte_2 C.F._7 n. 173;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 05.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (danneggiato principale), Parte_1 Pt_2
(padre), (madre), (so (sorella) e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
(sorella) agivano in giudizio nei confronti di , quale proprietario della vettura Controparte_2
EN CL (tg. CT260VG), e sicurativa del predetto veicolo, al CP_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 13.09.2018 che ha coinvolto il signor Parte_1
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 13.09.2018, alle ore 12:30 circa, Pt_1
percorreva regolarmente la via Benedetto Croce in Torre del Greco (NA) alla guida del pr
[...] motoveicolo EY SO (tg. AC88661) proveniente da Ercolano in direzione via Enrico de Nicola;
che nelle predette circostanze di tempo e luogo, il convenuto percorreva Controparte_2 la medesima via con direzione di marcia opposta a bordo della propria vettura EN CL (tg. CT260VG); che, giunto a pochi metri dal civico n. 27 della via Benedetto Croce, il effettuava CP_2 una svolta a sinistra, repentina e non segnalata, occupando improvvisamente la corsia di marcia percorsa dal e tagliandogli la strada;
che la manovra imprudente e negligente del Pt_1 CP_2 determinava l'urto tra i veicoli e il cadeva a terra riportando gravi lesioni;
che al sinistro Pt_1 assistevano diversi testimoni che con vano la dinamica attorea;
che il veniva trasportato Pt_1 presso il P.S. di Boscotrecase, ove gli veniva diagnosticato un “trauma lombosacrale e piede dx” e una
“frattura pluriframmentaria scomposta del soma di L4, con retropulsione di un frammento di frattura ad occupare il canale radicolare, nonché frattura del processo trasverso, della lamina posteriore e del processo articolare inferiore di destra della medesima vertebra”; che, successivamente, il veniva trasferito presso l' Pt_1 CP_3
Giovanni Bosco di Napoli, ove restava ricoverato nel reparto di neurochirurgia fino al 10 ottobre 2018; che l'attore veniva riconosciuto dall' invalido totale con permanente inabilità lavorativa CP_4 al 100% ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
che, dopo un lungo periodo di cure riabilitative, l'attore si sottoponeva a visita psichiatrica presso il dott.
il quale accertava in capo all'attore una “manifestazione psicopatologica reattiva per Persona_1
Disturbo dell'Adattamento”; che l'attore si sottoponeva anche a visita urologica presso il dott. il quale rilevava la presenza di limitazioni di vario tipo;
che, Persona_2 successivament eva a visita medico-legale presso il dott. il quale Persona_3 accertava in capo al medesimo un I.P. pari al 55-60% con perdita totale della capacità lavorativa specifica di cantante lirico professionista;
che in via stragiudiziale corrispondeva CP_1 all'attore la somma di Euro 50.000,00, trattenuta a titolo di acconto, e nulla in favore dei Parte_1 congiunt sa delle gravi lesioni riportate da in conseguenza al sinistro, anche la Parte_1 vita dei propri congiunti (odierni attori) è stata sconvolta, dovendosi questi dedicare all'assistenza del figlio/fratello gravemente leso;
che sussiste la responsabilità esclusiva del convenuto CP_2
nella determinazione del sinistro de quo e, pertanto, i convenuti devono essere condannati in
[...] solido tra loro a risarcire i danni, patrimoniali e non, patiti dagli attori a causa del sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.09.2022 si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai CP_1 sensi dell'art. 164, co. IV, c.p.c.. Nel merito, contestava l'an debeatur del sinistro e la CP_1 responsabilità esclusiva del proprio assicurat ordinata, contestava anche il quantum debeatur ritenendo la somma di Euro 50.000,00 già corrisposta in via stragiudiziale sufficiente a risarcire ogni danno patito dall'attore e precisando che il è stato altresì indennizzato Pt_1 dall' per un importo di Euro 68.209,78 a titolo di prestazioni assistenziali. CP_4
2 All'udienza del giorno 18.10.2022, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e aver dichiarato la contumacia del convenuto , questo giudice assegnava alle parti i Controparte_2 termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., del 01.02.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove orali.
Con Ordinanza del 08.06.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata nella medesima data, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 14.03.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 15.03.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Successivamente, con Ordinanza del 06.08.2024, questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo fissando l'udienza del 22.10.2024 per l'assunzione di ulteriori prove orali.
Con successiva Ordinanza del 23.10.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2024, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 05.12.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 11.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice e parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le CP_1 argomenta Ordinanze del 01.02.2023, del 08.06.2023 e del 23.10.2024, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, quanto al profilo relativo l'an debeatur, la domanda formulata da parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte.
3.1. Innanzi tutto, in punto di diritto giova rilevare che gli attori, in qualità di danneggiati, hanno formulato domanda risarcitoria ex art. 144 cod. ass. nei confronti del responsabile civile del danno, sig. , e della sua impresa assicurativa, così regolarmente Controparte_2 CP_1 instaurando on il litisconsorte necessario ai se , III comma, cod. ass..
3.2. Nel merito, si rileva che il fatto storico e la dinamica del sinistro per cui è causa non risultano adeguatamente provati dal complessivo compendio probatorio che, in assenza di una relazione di incidente stradale o di un modulo di constatazione amichevole, consta esclusivamente di produzioni fotografiche e delle dichiarazioni testimoniali assunte dinanzi a questo giudice alle udienze del 08.06.2023 e del 22.10.2024, le quali, tuttavia, non possono ritenersi sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte attrice.
3.2.1. Ed infatti, per i motivi che saranno di seguito espressi, le dichiarazioni testimoniali rese nel presente giudizio non superano il vaglio di attendibilità richiesto dal codice di rito.
3 In particolare, quanto al giudizio di attendibilità dei testi, occorre preliminarmente rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente “per categoria” (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla “capacità a testimoniare” in rapporto, appunto, a
“categorie” di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza: invero l'attendibilità della testimonianza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve rilevarsi che le dichiarazioni rese dai quattro testi escussi sono affette da vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca e, pertanto, risultano inficiate da inattendibilità.
In particolare, all'udienza del giorno 08.06.2023 è stato escusso il teste , il quale ha Testimone_1 dichiarato: “Sono e mi chiamo nato a [...], il [...], residente a [...] Tironi, n. 7, titolare di una pal sotto il profilo personale il signor successivamente al Parte_1 sinistro in quanto è venuto in palestra da me per chiedere chi lo aveva soccorso e così l'ho conosciuto;
io comunque l'ho visto il giorno del sinistro a terra, io stavo aspettando una cliente che non riusciva a trovarmi, non riusciva a trovare la mia palestra, io mi ero recato sopra, aspettavo la signora, ero sul marciapiede, ho assistito al sinistro;
ho soccorso il signor dopo l'ambulanza io sono andato via perché dovevo tornare a lavorare, non ricordo se poi la cliente è Pt_1 arrivata, la moto è stata poi messa da un amico o un parente del signor nel mio parcheggio della palestra. Pt_1 Conosco anche il convenuto in quanto lui ha una lavand quasi ogni giorno veniva da me a Controparte_5 prendere e riportare i completini che io utilizzo per i miei clienti;
adesso non collaboro più con il signor perché CP_2 dopo il Covid forniamo noi i completini ai clienti, nel senso che li facciamo acquistare e dunque non go più della lavanderia […] il sinistro si è verificato a settembre 2018, me lo ricordo, era verso ora di pranzo, stavamo a mezze maniche;
eravamo in via Benedetto Croce 30 a Torre del Greco, è il civico della mia palestra;
sopra me c'è un barbiere-parrucchiere OS;
più avanti c'è un hotel, più distante, trenta / quaranta metri c'è un bar, mi pare si chiami Vesuvius;
la mia palestra si chiama “Fit and go”. Mi trovavo sul marciapiede in attesa di una cliente, ero da solo, non parlavo al telefono mentre aspettavo la cliente;
ho visto la macchina di una CL, colore blu/grigio, Tes_1 non è un colore definito, un colore anonimo;
la carreggiata era composta da due co rcia separate da una striscia continua, la macchina del signor veniva da Torre Del Greco, io sto a confine con Ercolano;
rispetto alla mia Tes_1 prospettiva la macchina veniva d la striscia era sempre continua, solo scolorita;
ho visto anche la motocicletta del signor era una EY SO, era marrone, ho visto che veniva verso di me, aveva invaso la Pt_1 Tes_1 linea conti entre girava per venire da me, ho poi visto la motocic a tentato di frenare, si trovava nella sua carreggiata tra il centro e il lato sinistro, circa un mezzo metro dalla striscia continua;
poi ho visto l'incidente, ho visto
a terra;
la macchina si è fermata quasi a metà della carreggiata del ciclista, quindi quella che aveva invaso;
Parte_1 ricordo che la moto aveva un sellino di cavallino o di mucca, questo l'ho visto dopo, quando la moto è rimasta da me;
la macchina procedeva da Torre del Greco verso Ercolano ma stava svoltando per venire verso la mia palestra;
non ricordo se il conducente della CL, avesse inserito la freccia;
ricordo che dopo l'incidente la freccia era spenta, preciso CP_2 che anche a motore spento le mpeggiano. Posso confermare che la macchina nel tratto di svolta per venire verso la mia palestra procedeva contromano. La macchina di GA al momento del sinistro aveva intrapreso la svolta, era a mezzo metro/ un metro dalla linea continua. Confermo che il motociclista ha frenato, ma vi è comunque stato l'urto tra i due mezzi: la macchina ha subito l'urto nella parte anteriore laterale destra, mentre la moto è scivolata andando
4 frontalmente contro questa parte della macchina. Dopo l'urto, non so dire se la moto si è sollevata dal suolo, ricordo che stava sotto la moto. Non ricordo come fosse vestito il motociclista, non ricordo se avesse uno zainetto o altro;
Pt_1 il casco, era allacciato o meglio penso che fosse allacciato, quando mi sono avvicinato a prendergli la mano non ricordo se avesse il casco;
si era avvicinato qualcun altro prima di me, contemporaneamente siamo intervenuti in tanti, 7/8/9 persone. a.d.r.: ricorda il color del casco? ricorda se fosse volato il casco durante l'urto?, il teste dichiara: non ricordo queste circostanze. Quando ho dichiarato che la macchina procedeva contromano, intendevo dire che la macchina ha svoltato a sinistra invadendo la corsia di marcia opposta ma non che stava procedendo nella corsia del motociclista contromano. Non ricordo se ho chiamato io i soccorsi;
non ho chiamato la Polizia Locale, ricordo solo di essermi avvicinato e di avergli toccato la mano;
era dolorante, l'incidente non sembrava grave;
non ricordo se è arrivato qualcuno tipo polizia locale, ricordo solo l'ambulanza, non ricordo l'auto medica;
non ricordo se l'ambulanza è andata via prima che io rientrassi in palestra o dopo” (v. verbale udienza del 08.06.2023).
Ebbene, le predette dichiarazioni risultano affette da molteplici vizi di contraddittorietà: in primo luogo, il teste si contraddice laddove, in un primo momento, ha affermato di ricordare che il motociclista avesse il casco (“aveva il casco, era allacciato o meglio penso che fosse allacciato”) e, in un secondo momento, ha dichiarato di non ricordare se il signor avesse effettivamente il casco (“quando mi Pt_1 sono avvicinato a prendergli la mano non ricordo se avesse il casco”[…] ricorda il color del casco? ricorda se fosse volato il casco durante l'urto?, il teste dichiara: non ricordo queste circostanze”).
Ancora, tali dichiarazioni non trovano riscontro rispetto ai danni accertati sul mezzo del convenuto laddove il teste ha dichiarato che la vettura del “ha subito l'urto nella parte anteriore laterale destra”, CP_2 mentre i danni visibili nelle foto prodotte da parte attrice riguardano, evidentemente, la parte posteriore del mezzo e della portiera posteriore sul lato destro della EN CL del (v. CP_2 doc.127, fasc. att.), danni peraltro corrispondenti a quelli rilevati sulla medesima vettura dal perito fiduciario di il quale ha riscontrato esclusivamente danni alla porta Testimone_2 CP_1 posteriore destra e al sottoporta destro (v. doc. 126, fasc. att.).
Infine, le predette dichiarazioni non risultano attendibili in quanto deve ritenersi inverosimile che il teste abbia conservato un ricordo dettagliato della data, della dinamica del sinistro, dei Tes_1 danni dalla vettura del sig. , ma al tempo stesso non ricordi elementi più semplici CP_2 quali l'abbigliamento del sig. , il colore del suo casco o se fosse intervenuta o meno la Polizia in Pt_1 seguito al sinistro. Il oltre, dopo aver dichiarato che al momento del sinistro si trovava Tes_1 fuori dalla propria palestra in attesa che arrivasse una cliente, non ricordava se alla fine quest'ultima lo avesse raggiunto o meno.
Alla medesima udienza è stato escusso altresì il teste , il quale ha dichiarato: “Sono e Testimone_3 mi chiamo nato a [...], 18.0 Torre del Greco, in via Enrico De Testimone_3
Nicola, n. 47, consulente immobiliare, conosco , è un parente di mia mamma, un cugino tipo, non ricordo Parte_1 come sia parente con mia madre;
non conosco il onosco gli altri attori di nome ma non li frequento, neanche
ho mai frequentato se non dalla nonna, forse è lei la parente in comune;
invece lo sento da Parte_1 Parte_2 questa roba da fare, che ci sta questo problema rispetto al sinistro, prob nel senso che devo testimoniare rispetto al sinistro;
ho visto sempre lì dove sta il bar, Bar Vesuvius a Torre del Parte_2 Greco/Ercolano, ci siamo dati un appunta he io salissi a Milano perché io adesso vivo qui ma ci siamo visti prima di quest'ultima ripartenza perché dovevo venire qui;
occasionalmente ci siamo visti con ma senza Pt_2 appuntamento, ci incontravamo per caso in questo bar;
in questo appuntamento mi ha detto di armi della Pt_2 testimonianza, dicendomi “non ti dimenticare che se non ti presenti puoi avere pure una sanzione”; mi ha detto di dire la verità; è stata l'unica volta nella mia vita in cui mi sono dato un appuntamento con il signor per Parte_2 vederci, le altre volte capitava occasionalmente oppure dalla nonna così per caso;
non so se ha la mia età, però posso dire che è più grande;
avrà 42 anni. Non ricordo la stagione, ricordo che ero al bar Vesuvius, l'anno era il 2018, lo ricordo
5 perché prima di venire a testimoniare ne ho riparlato anche con mia mamma e mio papà, quando è arrivata la convocazione;
quel giorno avevo fatto l'aperitivo e mi trovavo fuori dal bar a fumare una sigaretta, forse era domenica, l'aperitivo era a pranzo, era verso la mezza, fuori dal bar dove mi trovavo io non vi erano tavolini solo una panca;
ero con i miei amici ma non ricordo se loro fumavano, eravamo tre o quattro;
stavamo anche parlando;
è un bar che frequento spesso, è un bar di ritrovo dei giovani della mia età; ero in piedi;
la palestra si trovava alla mia destra, io davo le spalle al bar e guardavo davanti;
ho visto la moto di passare, l'ho seguita con lo sguardo, perché è bella Pt_2 da vedere e poi ho riconosciuto sopra la moto;
ho rico la moto dalla sella, perché è una sella tipo stile Pt_2 mucca, la sella si vede, anzi no, si intravede, comunque anche se si è seduti sopra;
ho riconosciuto subito ma non Pt_2 ricordo come fosse vestito;
aveva un casco, ricordo che lo aveva;
non ricordo il colore;
non ricordo se fosse to;
forse era un casco abbinato alla motocicletta, non ricordo;
poi ho sentito il rumore del freno e poi dell'urto con la macchina;
dopo l'urto mi sono girato e ho visto la motocicletta a terra trasversale e la macchina era girata verso l'ingresso della palestra;
era una renault, non ricordo il modello, colore sul blu scuro;
era nella corsia del motociclista;
la strada è una carreggiata a doppio senso, che rispetto al bar si va verso giù, Enrico De Nicola, la macchina andava verso Ercolano, mentre la moto andava verso giù verso Enrico De Nicola;
per un periodo in quella strada c'è stata la striscia ma non so dire se continua o tratteggiata, ora per esempio non c'è; non ho visto la manovra della macchina;
per come stava messa la macchina ho pensato che stesse girando per andare verso sinistra, lì vi è una palestra e sopra il parrucchiere. CP_ C'erano danni alla moto nella scocca;
per la macchina non ricordo. dopo l'urto cosa ha fatto?, il teste dichiara:
“sono andato a vedere cosa era successo, lì ho proprio visto che era ho visto la moto, il casco era indosso, mi pare Pt_2 ce lo avesse indosso;
non l'ho toccato. Io feci se ricordo bene le foto a della moto, dell'incidente; non ho chiamato i soccorritori;
ricordo che è arrivata l'ambulanza ma non ricordo se vi fosse anche l'auto medica, ricordo di averlo visto salire sull'ambulanza con la barella;
ricordo solo come immagine che stava sopra l'ambulanza, mi sono intrattenuto fino a che non è andata via l'ambulanza che comunque è stata tempestiva sia nell'arrivo che nel portare via IG;
non so dire in quale ospedale lo hanno portato;
non sono mai andato a trovarlo e non l'ho mai chiamato a.d.r.: (come ha trovato adesso che lo ha visto prima di partire per venire qui a Milano?), il teste dichiara: adesso che ho Parte_2 rivisto rima di salire a Milano l'ho trovato acciaccato, con la stampella;
gli ho chiesto come sta andando e Parte_2 come non sta andando e lui mi ha detto “come mi vedi, così”. a.d.r.: “cosa sa riferire sugli attori rispetto alle loro vite private: professione, luogo di residenza etc.), il teste dichiara vive a Roma, è un tenore;
è lui l'incidentato, il Pt_2 tenore, io l'ho sempre chiamato non so dire chi sia Forse è lui che si chiama (v. verbale udienza Pt_2 Pt_1 Pt_1 del 08.06.2023).
Innanzitutto deve rilevarsi che il teste , durante tutta l'escussione testimoniale, si è riferito Tes_3 all'attore (danneggiato prin iamandolo anziché ” (ho visto la moto di Parte_1 Pt_2 Pt_1 passare, l'ho seguita con lo sguardo, perché è bella da vedere e poi ho riconosciuto sopra la moto;
[…] ho
Pt_2 Pt_2 ciuto subito ma non ricordo come fosse vestito;
aveva un casco, ricordo che a;
non ricordo il colore;
Pt_2 non ricordo se fosse allacciato […] “sono andato a vedere cosa era successo, lì ho proprio visto che era ho visto la
Pt_2 moto, il casco era indosso, mi pare ce lo avesse indosso;
ricordo solo come immagine che stava sopra ulanza, mi sono intrattenuto fino a che non è andata via l'ambulanza che comunque è stata tempestiva sia nell'arrivo che nel portare via IG […] adesso che ho rivisto prima di salire a Milano l'ho trovato acciaccato, con la Parte_2 stampella) e, nel momento in cui il Giudice ha chiesto chiarimenti in merito a tale circostanza, il teste ha dichiarato quanto segue: “ vive a Roma, è un tenore;
è lui l'incidentato, il tenore, io l'ho sempre chiamato
Pt_2
non so dire chi sia Forse è lui che si chiama (v. verbale udienza del 08.06.2023). Pt_2 Pt_1 Pt_1
Ciò posto, deve rilevarsi che anche le predette dichiarazioni risultano inficiate da vizi di contraddittorietà dal momento che anche questo teste, come il , ha descritto in modo Tes_1 dettagliato la dinamica del sinistro, dichiarando di aver visto il alla propria moto e di Pt_1 ricordare che il medesimo indossasse il casco, ma non ha ricordato, invece, come fosse vestito il né il colore del casco;
tali dichiarazioni collidono inoltre con la dichiarazione precedentemente Pt_1 resa dal medesimo teste, di cui al documento n. 7, fasc. att., nel quale si legge quanto segue: “Ho visto
6 il veicolo EN CL targato CT260VG che percorreva via Cozzolino e, improvvisamente, girava a sinistra, urtando il motociclo EY SO targato AC88661, che percorreva detta via in direzione opposta. Preciso che la responsabilità è esclusivamente del conducente dell'auto EN CL, che non attivando la freccia, non concedeva la precedenza a destra, invadendo la corsia percorso dal motoveicolo EY SO” (v. doc.7, fasc. att.).
Ed infatti, nella dichiarazione di cui al documento n.7, fasc. att., il teste ha dichiarato espressamente di aver visto la vettura EN del girare improvvisamente a sinistra, omettendo di inserire Pt_7
l'indicatore di direzione, senza co la precedenza a destra e invadendo la corsia di marcia percorsa dall'attore al contrario, nelle dichiarazioni rese all'udienza del 08.06.2023, il Parte_1 medesimo teste ha oi ho sentito il rumore del freno e poi dell'urto con la macchina;
dopo l'urto mi sono girato e ho visto la motocicletta a terra trasversale e la macchina era girata verso l'ingresso della palestra […] non ho visto la manovra della macchina” ammettendo, dunque, di non aver visto il momento dell'impatto tra i predetti veicoli essendosi voltato solo dopo aver udito l'urto.
Ancora, risulta alquanto inverosimile che il teste, il quale peraltro, come dal medesimo dichiarato in sede di escussione testimoniale, è legato all'attore da un non meglio specificato legame di Parte_1 parentela, non conosca neppure il nome della si trovava alla guida del motoveicolo coinvolto nel sinistro al quale dichiara di aver assistito. Inoltre, sempre nel corso dell'escussione testimoniale, il sig. ha dichiarato: “neanche ho mai frequentato se non dalla nonna” Tes_3 Parte_1 salvo poi dichiarare, dinanzi alla richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice in ordine alla circostanza relativa al nome dell'attore, quanto segue: “non so dire chi sia (v. verbale udienza del Pt_1
08.06.2023).
Infine, deve altresì rilevarsi che il teste ha dichiarato di avere incontrato il sig. Testimone_3 Pt_1 prima dell'udienza di escussione proprio per discutere della testimonianza. In particolare, il teste ha dichiarato: “ invece lo sento da quando c'è questa roba da fare, che ci sta questo problema rispetto al Parte_2 sinistro, problema inteso nel senso che devo testimoniare rispetto al sinistro;
ho visto sempre lì dove sta il Parte_2 bar, Bar Vesuvius a Torre del Greco/Ercolano, ci siamo dati un appuntamento, pr lissi a Milano perché io adesso vivo qui ma ci siamo visti prima di quest'ultima ripartenza perché dovevo venire qui;
occasionalmente ci siamo visti con ma senza appuntamento, ci incontravamo per caso in questo bar;
in questo appuntamento mi ha Pt_2 Pt_2 detto di ricordarmi della testimonianza, dicendomi “non ti dimenticare che se non ti presenti puoi avere pure una sanzione”; mi ha detto di dire la verità” (v. verbale udienza del 08.06.2023).
Alla luce dei superiori rilievi, anche le dichiarazioni rese dal teste non possono ritenersi Tes_3 attendibili.
Le medesime considerazioni valgono anche per gli ulteriori testi, e Testimone_4 Tes_5
, escussi all'udienza del 22.10.2024.
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato: “a.d.r. (“come è venuto a conoscenza dei fatti di Testimone_4 causa?”), il teste dichiara: ti al parrucchiere a pochi passi dalla palestra “Fit & go” dove si è verificato il sinistro;
io mi trovavo lì perché c'è un bar ed è un punto di incontro dove mi vedo con conoscenti prima di pranzo;
io vado in pausa pranzo a mezzogiorno, il sinistro si è verificato intorno alla mezza, ovvero 12.30”. Sul capitolo 9: “era il 2018, mi è rimasto impresso perché era un amico caro;
era settembre, ricordo che era settembre;
ero a torre del greco, tra via Benedetto Croce e via Benedetto Cozzolino;
il bar si chiama Bar Vesevius, lo frequento ancora;
lo studio dove lavoro è a 7 minuti”. “Al momento del sinistro io mi trovavo davanti al parrucchiere “OS o
, mi trovavo lì insieme ad altre persone a chiacchierare, c'erano tante persone, io ero in piedi;
ero sul ciglio Per_4 della strada, sul marciapiede e il mio sguardo era rivolto verso la strada;
era una strada non tanto alberata, pochi alberi, c'è un tratto prima dove ci sono degli alberi;
dove è successo l'incidente non ci sono alberi;
la strada si presentava a doppio senso di marcia, un senso andava verso Ercolano, mentre l'altro senso di marcia verso Torre del Greco e le due
7 corsie sono separate da una linea continua. Io vedo questa automobile, EN CL, colore scura, blu/grigio scuro, questa automobile andava in direzione Ercolano, ad un certo punto questa automobile, nonostante la striscia continua, senza nessuna freccia, ad un tratto ha svoltato a sinistra e ha percorso un piccolo tratto contromano, lì c'è questa palestra, sulla sinistra, evidentemente aveva pensato di entrare sulla sinistra all'interno di questa palestra. Ho visto una moto che andava verso Torre Del Greco da Ercolano, veniva verso di me;
questa moto è un po' unica, una EY SO, color rame bruciato e con la sella che presenta colore a macchia di mucca;
questa moto è un po' rumorosa, io l'ho vista dopo l'urto, io ho visto quando la moto e l'auto si sono impattate”. “La moto percorreva la sua corsia di Pt_ marcia, l'ho vista prima di vedere la rettifico quanto detto prima. Ho visto dunque la moto che procedeva in rettilineo e ho visto che ha frenato, nel ento in cui si è trovata quest'auto che le ha tagliato la strada;
l'automobile stava girando all'interno di questa palestra dove è presente un ingresso che conduce all'interno della palestra. L'urto è successo nella corsia della moto” (v. verbale udienza del 22.10.2024).
Ebbene, è evidente la contraddittorietà delle dichiarazioni rese anche dal teste che, in un Tes_4 primo momento, ha dichiarato di aver visto la moto procedere in direzione del Greco, successivamente ha dichiarato di avere visto la predetta moto solo dopo l'urto e, infine, ha rettificato quanto dichiarato in precedenza affermando di avere visto l'urto tra la vettura e la moto e la frenata da parte di quest'ultima.
La descrizione del sinistro risulta, dunque, alquanto confusa e non può ritenersi verosimile che, da un lato, il teste abbia dichiarato una serie di dettagli sul sinistro e successivamente abbia dichiarato che in realtà non aveva visto il momento dell'urto, ma aveva visto la motocicletta solo dopo l'avvenuto incidente (“questa moto è un po' rumorosa, io l'ho vista dopo l'urto”).
Infine è stato escusso il teste , il quale ha dichiarato: “A.d.r. (“come è venuto a conoscenza Testimone_5 dei fatti di causa?”), il teste dichiara “ero presente. All'epoca del sinistro ero guida turistica;
il giorno del sinistro ero libero, mi trovavo inizialmente al bar Vesevius e poi mi sono allontanato perché avevo un appuntamento con una persona, una cosa di vita privata;
l'appuntamento era al bar vesevius, ma poi mi sono allontanato per farmi individuare, dal bar mi sono mosso in direzione torre del greco;
ero solo e mi sono spostato più verso la palestra;
davanti alla palestra c'è un vialetto, suppongo che le macchine possano accedere, ho visto le macchine entrare quindi direi di sì. Se non ricordo male fumavo ed ero appoggiato ad un muretto, il mio sguardo era rivolto alla strada. La strada in questione è un viale, una strada che da Ercolano va verso torre, ci sono delle villette, un paio di alberi;
la strada era costituita da due corsie con marciapiede a destra e a sinistra, le due corsie andavano in senso opposto e vi era una linea continua tra le due;
il tratto tratteggiato era perpendicolare alla palestra per consentire l'accesso alla palestra, da dove si dovrebbe accedere. La prima cosa che ho visto è stata questa auto che faceva una manovra non regolare, era una CL scura, grigio, macchina scura, ad un certo punto tagliava in diagonale dalla sua corsia verso la corsia opposta;
la macchina andava verso Ercolano, in salita, poi si è spostata su un'altra carreggiata, è andata contromano per un paio di metri, forse qualcuno in più, cercando probabilmente di entrare nella palestra, senza freccia, non ha svoltato in prossimità delle strisce discontinue presenti;
seguendo lo sguardo dell'auto, ho poi visto arrivare la moto e c'è stato l'impatto con l'auto, la moto ha frenato;
poi ho visto la moto sobbalzare, il ragazzo a terra, mi sono avvicinato, non ho toccato il ragazzo, ho i titoli per il primo soccorso quindi sapevo cosa dovevo fare e soprattutto cosa non dovevo fare, qualcuno gli ha tolto la moto forse i soccorritori che era addosso a lui, lui era sotto la moto, non ho riconosciuto all'istante il ragazzo come perché aveva il casco, ricordo che ha detto che non sentiva gli arti inferiori, ha Parte_1 detto “non mi toccate, non spostatemi, non sento gli arti inferiori”, urlava con un tono straziante;
ho riconosciuto invece subito la moto perché è l'unico a Torre del Greco, anzi penso nel mondo ad avere quella moto, in Parte_1 particolare la sella, che si presentava come il manto della mucca bianca e marrone. Poi facendo occhio sotto al casco, ho visto che era . Ero disorientato perché avrei voluto fare qualcosa, ma non potevo;
mi concentravo sul fatto che fosse Pt_1 ancora vivo. Poi sono arrivati i soccorritori, hanno fatto allontanare tutti e poi mi sono allontanato. Poi si era fatto il caos e la persona che dovevo vedere probabilmente è rimasta imbottigliata nel traffico”. Della moto ricordo il rimbalzo
8 della moto sulla macchina e il rumore, il suono, dell'urto tra i due mezzi;
la parte della macchina colpita era quella anteriore destra. A.d.r.: “ha visto il signore o la signora che conduceva la macchina?”, il teste dichiara: “l'ho visto al volo, era un ragazzo, era sotto shock, non mi sono concentrato sul ragazzo, ma guardavo cosa succedeva a terra, cioè mi preoccupavo della persona che era a terra”. A.d.r.: “può specificare la frenata che ha visto?”, il teste dichiara: “ricordo di avere visto la dinamica della frenata, ho visto la moto intraversarsi verso sinistra;
ho comunque poi visto i segni della frenata, ovvero il segno che lasciano gli pneumatici a terra;
ricordo che in tanti avevano segnalato questi segni” CP_6
“ricorda il colore del casco?”, il teste dichiara: “era nero o comunque grigio scuro, comunque sono quasi sicuro nero” (v. verbale udienza del 22.10.2024).
Anche in questo caso, sebbene a distanza di anni, il teste ha ricordato e descritto in modo dettagliato il sinistro senza tuttavia ricordare, poi, se la persona che stava attendendo, fosse poi sopraggiunta o meno, peraltro manifestando disorientamento in sede di assunzione della prova orale. Tes_ Il teste ha, inoltre, dapprima affermato di aver riconosciuto il dalle caratteristiche della Pt_1 motoci salvo poi smentire quanto ha affermato, dichiarando di iconosciuto l'attore dopo aver guardato sotto il casco. Tes_ Le dichiarazioni rese dal predetto teste risultano, inoltre, in contrasto con quanto emerge dall'esame della documentazione fotografica in relazione ai danni al mezzo: si vede infatti nella foto prodotta sub doc. 127 (fasc. att.) che i danni riguardano la portiera posteriore del veicolo EN CL e non la parte anteriore destra del veicolo, come invece dichiarato dal teste.
Con riguardo a tutti i testi escussi deve, peraltro, rilevarsi che sussistono nella specie anche i parametri di carattere soggettivo evidenziati dalla Suprema Corte (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) che, uniti agli altri rilievi di contraddittorietà, assumono la loro rilevanza nel più ampio giudizio di inattendibilità delle testimonianze (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021) dal momento che nessuno dei testi escussi è del tutto terzo rispetto alle parti in causa: ed infatti, il teste ha dichiarato “ho conosciuto sotto il profilo personale Tes_1 il signor successivamente al sinistro in quanto è venuto in palestra da me” (v. verbale d'udienza del Parte_1
8.6.202 ha dichiarato “ho conosciuto sotto il profilo personale il signor Tes_3 Parte_1 successivamente al sinistro in quanto è venuto in palestra da me” (v. verbale d'udienza del 8.6.2023); il teste ha dichiarato “un conoscente di , i suoi genitori abitano dove vivo io” (v. verbale d'udienza Tes_4 Parte_1 Tes_ del 22.10.2024) e il teste ha dichiarato “conosco il signor , è un signore noto in città per il Parte_1 lavoro che fa, che faceva;
era t o chiamavano “il cantante”, l'ho vis lta a qualche aperitivo, a qualche cena, vive a Roma, ci si beccava quando scendeva a Torre Del Greco. Conosco poiché l'ho vista qualche Parte_6 volta in giro con , mi pare sia la sorella, non ricordo l'età” (v. verbale d'udienza del 22.10.2024). Parte_1
Alla luce dei superiori rilievi, le dichiarazioni rese dai testi escussi dinanzi a questo Giudice non possono ritenersi attendibili e, pertanto, alcuna valenza probatoria assumono nel presente giudizio ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice.
3.2.2. In aggiunta alle superiori considerazioni, deve inoltre rilevarsi che le ulteriori circostanze dedotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi, non possono assumere alcun valore probatorio nel presente giudizio per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è irrilevante ai fini della prova dell'effettivo accadimento del sinistro di causa la documentazione fotografica versata in atti da parte attrice sub doc. 9, in quanto, in primo luogo, le predette fotografie sono state fortemente contestate dalla convenuta nei propri scritti CP_1 difensivi sia in ordine al fatto che il soggetto a terra fosse effettivame sia in ordine alla Parte_1
9 circostanza che il motoveicolo in esse rappresentato fosse quello del , non essendo visibile la Pt_1 targa, sia con riferimento allo stato dei luoghi.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2712 c.c. le riproduzioni fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime;
al contrario, se vi è la contestazione delle fotografie ad opera della controparte, queste non possono assumere valore di prova legale da porre, da sé sole, a fondamento della decisione, ma sono liberamente apprezzabili dal giudice.
In ogni caso dalle fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro (v. doc. 9, fasc. att.) non si evince né la posizione statica di entrambi i mezzi dopo il sinistro rispetto alla carreggiata e all'area urbana (all'uopo non soccorrono gli scatti 1, 4 e 6 di cui al documento 9 prodotto da parte attrice in quanto non è affatto visibile l'intera carreggiata e, dunque, alcuna valutazione in ordine all'effettiva posizione dei mezzi è possibile compiere), né si riesce a cogliere dalla rappresentazione fotografica - diversamente da quanto affermato dalla difesa attorea – il volto dell'attore come rappresentato in altre produzioni fotografiche (v. docc. 64 ss., fasc. att.).
Allo stesso modo, non assume valore probatorio il documento n. 126, fasc. att., nel quale l'avv. Alfredo Affaitati, qualificandosi quale procuratore del sig. , ammette l'effettiva Controparte_2 verificazione del sinistro per cui è causa pur attribuendone l via esclusiva in capo all'attore Al riguardo, si rileva che il documento in questione non può qualificarsi in Parte_1 termini d e stragiudiziale in quanto trattasi di una missiva trasmessa ad da CP_1 parte dell'avvocato Affaitati, il quale afferma di compiere le dichiarazioni in essa contenute in nome e per conto del sig. , purtuttavia non si rinviene in atti alcuna procura idonea a Controparte_2 provare il conferimento di tali poteri rappresentativi da parte di quest'ultimo.
Il predetto documento, dunque, non assume alcun valore probatorio nel presente giudizio in ordine al fatto storico per cui è causa.
Inoltre, neppure le risultanze della scatola nera installata all'interno del veicolo di proprietà di possono assumere valenza probatoria nell'ambito del presente giudizio in quanto, Controparte_2 e affermato dalla Suprema Corte, le stesse non costituiscono una prova legale vincolante per il giudice ma, tuttalpiù, un mero indizio liberamente apprezzabile insieme ad altri elementi di prova, non esistenti tuttavia nel caso di specie (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 13725/2024).
Quanto, infine, alla mancata comparizione del convenuto contumace per Controparte_2 l'assunzione dell'interrogatorio formale, nonostante parte attrice avesse re to ai sensi dell'art. 292 c.p.c. l'Ordinanza che ne ammetteva l'interrogatorio formale (v. deposito del 11.04.2023), si rileva che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. civ. 17719/2014), l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova.
Orbene, nella fattispecie, per tutti i motivi sopra esposti, non può ritenersi provato l'effettivo accadimento del sinistro nelle modalità di cui alle allegazioni fattuali nonché la riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate dall'attore al sinistro per cui è causa, pertanto la mancata comparizione del convenuto contumace all'interrogatorio formale non può assurgere, da sé sola, ad elemento di prova idoneo a far ritenere accertato il sinistro di causa e la responsabilità esclusiva del nella causazione del medesimo. CP_2
10 Infine, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, a nulla rileva la circostanza che la compagnia convenuta abbia già corrisposto in favore dell'attore in via stragiudiziale, Parte_1
l'importo di Euro 50.000,00 a titolo risarcitorio per i fatti di causa.
Ed infatti, sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “L'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 24205/2015; ordinanza n. 27732/2019).
3.2.3. Alla luce delle complessive emergenze processuali non può, dunque, ritenersi provato né la dinamica del sinistro come allegata ai sensi del primo comma dell'art. 2054 c.c., né l'avvenuto scontro tra i due mezzi coinvolti, prova che avrebbe potuto consentire, in via meramente subordinata, l'eventuale applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c..
Pertanto, in difetto di assolvimento dell'onere probatorio incombente in capo a parte attrice, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., la domanda formulata dagli attori nei confronti delle parti convenute non può trovare accoglimento.
4. Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da nei CP_1 confronti delle parti attrici, si rileva che la predetta condanna non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa né la prova in ordine alla coscienza dell'infondatezza della domanda, né una carenza della normale diligenza, né tanto meno una violazione degli obblighi di correttezza processuale consistente nell'utilizzazione del processo per finalità e scopi diversi da quelli cui esso è preordinato.
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero, nella specie, fase istruttoria e fase decisionale) come in dispositivo considerati i valori medi, tenuto conto dei criteri ivi indicati, in particolare del valore indeterminabile della causa e della complessità media, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto da con nota spese CP_1 depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c. in data 03.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti di e;
CP_1 Controparte_2
- rigetta la domanda formulata da ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte attrice;
CP_1
11 - condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si CP_1 liquidano in Euro 10.691,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16208/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Carmelo Impelluso ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del proprio procuratore in Milano, viale Majno n. 5, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
dall'av raghi ed elettivamente domiciliata in Milano, via Passione n. 8, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...], Corso Italia Controparte_2 C.F._7 n. 173;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 05.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (danneggiato principale), Parte_1 Pt_2
(padre), (madre), (so (sorella) e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
(sorella) agivano in giudizio nei confronti di , quale proprietario della vettura Controparte_2
EN CL (tg. CT260VG), e sicurativa del predetto veicolo, al CP_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 13.09.2018 che ha coinvolto il signor Parte_1
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 13.09.2018, alle ore 12:30 circa, Pt_1
percorreva regolarmente la via Benedetto Croce in Torre del Greco (NA) alla guida del pr
[...] motoveicolo EY SO (tg. AC88661) proveniente da Ercolano in direzione via Enrico de Nicola;
che nelle predette circostanze di tempo e luogo, il convenuto percorreva Controparte_2 la medesima via con direzione di marcia opposta a bordo della propria vettura EN CL (tg. CT260VG); che, giunto a pochi metri dal civico n. 27 della via Benedetto Croce, il effettuava CP_2 una svolta a sinistra, repentina e non segnalata, occupando improvvisamente la corsia di marcia percorsa dal e tagliandogli la strada;
che la manovra imprudente e negligente del Pt_1 CP_2 determinava l'urto tra i veicoli e il cadeva a terra riportando gravi lesioni;
che al sinistro Pt_1 assistevano diversi testimoni che con vano la dinamica attorea;
che il veniva trasportato Pt_1 presso il P.S. di Boscotrecase, ove gli veniva diagnosticato un “trauma lombosacrale e piede dx” e una
“frattura pluriframmentaria scomposta del soma di L4, con retropulsione di un frammento di frattura ad occupare il canale radicolare, nonché frattura del processo trasverso, della lamina posteriore e del processo articolare inferiore di destra della medesima vertebra”; che, successivamente, il veniva trasferito presso l' Pt_1 CP_3
Giovanni Bosco di Napoli, ove restava ricoverato nel reparto di neurochirurgia fino al 10 ottobre 2018; che l'attore veniva riconosciuto dall' invalido totale con permanente inabilità lavorativa CP_4 al 100% ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
che, dopo un lungo periodo di cure riabilitative, l'attore si sottoponeva a visita psichiatrica presso il dott.
il quale accertava in capo all'attore una “manifestazione psicopatologica reattiva per Persona_1
Disturbo dell'Adattamento”; che l'attore si sottoponeva anche a visita urologica presso il dott. il quale rilevava la presenza di limitazioni di vario tipo;
che, Persona_2 successivament eva a visita medico-legale presso il dott. il quale Persona_3 accertava in capo al medesimo un I.P. pari al 55-60% con perdita totale della capacità lavorativa specifica di cantante lirico professionista;
che in via stragiudiziale corrispondeva CP_1 all'attore la somma di Euro 50.000,00, trattenuta a titolo di acconto, e nulla in favore dei Parte_1 congiunt sa delle gravi lesioni riportate da in conseguenza al sinistro, anche la Parte_1 vita dei propri congiunti (odierni attori) è stata sconvolta, dovendosi questi dedicare all'assistenza del figlio/fratello gravemente leso;
che sussiste la responsabilità esclusiva del convenuto CP_2
nella determinazione del sinistro de quo e, pertanto, i convenuti devono essere condannati in
[...] solido tra loro a risarcire i danni, patrimoniali e non, patiti dagli attori a causa del sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.09.2022 si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai CP_1 sensi dell'art. 164, co. IV, c.p.c.. Nel merito, contestava l'an debeatur del sinistro e la CP_1 responsabilità esclusiva del proprio assicurat ordinata, contestava anche il quantum debeatur ritenendo la somma di Euro 50.000,00 già corrisposta in via stragiudiziale sufficiente a risarcire ogni danno patito dall'attore e precisando che il è stato altresì indennizzato Pt_1 dall' per un importo di Euro 68.209,78 a titolo di prestazioni assistenziali. CP_4
2 All'udienza del giorno 18.10.2022, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e aver dichiarato la contumacia del convenuto , questo giudice assegnava alle parti i Controparte_2 termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., del 01.02.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove orali.
Con Ordinanza del 08.06.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata nella medesima data, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 14.03.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 15.03.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Successivamente, con Ordinanza del 06.08.2024, questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo fissando l'udienza del 22.10.2024 per l'assunzione di ulteriori prove orali.
Con successiva Ordinanza del 23.10.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2024, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 05.12.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 11.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice e parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le CP_1 argomenta Ordinanze del 01.02.2023, del 08.06.2023 e del 23.10.2024, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, quanto al profilo relativo l'an debeatur, la domanda formulata da parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte.
3.1. Innanzi tutto, in punto di diritto giova rilevare che gli attori, in qualità di danneggiati, hanno formulato domanda risarcitoria ex art. 144 cod. ass. nei confronti del responsabile civile del danno, sig. , e della sua impresa assicurativa, così regolarmente Controparte_2 CP_1 instaurando on il litisconsorte necessario ai se , III comma, cod. ass..
3.2. Nel merito, si rileva che il fatto storico e la dinamica del sinistro per cui è causa non risultano adeguatamente provati dal complessivo compendio probatorio che, in assenza di una relazione di incidente stradale o di un modulo di constatazione amichevole, consta esclusivamente di produzioni fotografiche e delle dichiarazioni testimoniali assunte dinanzi a questo giudice alle udienze del 08.06.2023 e del 22.10.2024, le quali, tuttavia, non possono ritenersi sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte attrice.
3.2.1. Ed infatti, per i motivi che saranno di seguito espressi, le dichiarazioni testimoniali rese nel presente giudizio non superano il vaglio di attendibilità richiesto dal codice di rito.
3 In particolare, quanto al giudizio di attendibilità dei testi, occorre preliminarmente rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente “per categoria” (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla “capacità a testimoniare” in rapporto, appunto, a
“categorie” di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza: invero l'attendibilità della testimonianza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve rilevarsi che le dichiarazioni rese dai quattro testi escussi sono affette da vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca e, pertanto, risultano inficiate da inattendibilità.
In particolare, all'udienza del giorno 08.06.2023 è stato escusso il teste , il quale ha Testimone_1 dichiarato: “Sono e mi chiamo nato a [...], il [...], residente a [...] Tironi, n. 7, titolare di una pal sotto il profilo personale il signor successivamente al Parte_1 sinistro in quanto è venuto in palestra da me per chiedere chi lo aveva soccorso e così l'ho conosciuto;
io comunque l'ho visto il giorno del sinistro a terra, io stavo aspettando una cliente che non riusciva a trovarmi, non riusciva a trovare la mia palestra, io mi ero recato sopra, aspettavo la signora, ero sul marciapiede, ho assistito al sinistro;
ho soccorso il signor dopo l'ambulanza io sono andato via perché dovevo tornare a lavorare, non ricordo se poi la cliente è Pt_1 arrivata, la moto è stata poi messa da un amico o un parente del signor nel mio parcheggio della palestra. Pt_1 Conosco anche il convenuto in quanto lui ha una lavand quasi ogni giorno veniva da me a Controparte_5 prendere e riportare i completini che io utilizzo per i miei clienti;
adesso non collaboro più con il signor perché CP_2 dopo il Covid forniamo noi i completini ai clienti, nel senso che li facciamo acquistare e dunque non go più della lavanderia […] il sinistro si è verificato a settembre 2018, me lo ricordo, era verso ora di pranzo, stavamo a mezze maniche;
eravamo in via Benedetto Croce 30 a Torre del Greco, è il civico della mia palestra;
sopra me c'è un barbiere-parrucchiere OS;
più avanti c'è un hotel, più distante, trenta / quaranta metri c'è un bar, mi pare si chiami Vesuvius;
la mia palestra si chiama “Fit and go”. Mi trovavo sul marciapiede in attesa di una cliente, ero da solo, non parlavo al telefono mentre aspettavo la cliente;
ho visto la macchina di una CL, colore blu/grigio, Tes_1 non è un colore definito, un colore anonimo;
la carreggiata era composta da due co rcia separate da una striscia continua, la macchina del signor veniva da Torre Del Greco, io sto a confine con Ercolano;
rispetto alla mia Tes_1 prospettiva la macchina veniva d la striscia era sempre continua, solo scolorita;
ho visto anche la motocicletta del signor era una EY SO, era marrone, ho visto che veniva verso di me, aveva invaso la Pt_1 Tes_1 linea conti entre girava per venire da me, ho poi visto la motocic a tentato di frenare, si trovava nella sua carreggiata tra il centro e il lato sinistro, circa un mezzo metro dalla striscia continua;
poi ho visto l'incidente, ho visto
a terra;
la macchina si è fermata quasi a metà della carreggiata del ciclista, quindi quella che aveva invaso;
Parte_1 ricordo che la moto aveva un sellino di cavallino o di mucca, questo l'ho visto dopo, quando la moto è rimasta da me;
la macchina procedeva da Torre del Greco verso Ercolano ma stava svoltando per venire verso la mia palestra;
non ricordo se il conducente della CL, avesse inserito la freccia;
ricordo che dopo l'incidente la freccia era spenta, preciso CP_2 che anche a motore spento le mpeggiano. Posso confermare che la macchina nel tratto di svolta per venire verso la mia palestra procedeva contromano. La macchina di GA al momento del sinistro aveva intrapreso la svolta, era a mezzo metro/ un metro dalla linea continua. Confermo che il motociclista ha frenato, ma vi è comunque stato l'urto tra i due mezzi: la macchina ha subito l'urto nella parte anteriore laterale destra, mentre la moto è scivolata andando
4 frontalmente contro questa parte della macchina. Dopo l'urto, non so dire se la moto si è sollevata dal suolo, ricordo che stava sotto la moto. Non ricordo come fosse vestito il motociclista, non ricordo se avesse uno zainetto o altro;
Pt_1 il casco, era allacciato o meglio penso che fosse allacciato, quando mi sono avvicinato a prendergli la mano non ricordo se avesse il casco;
si era avvicinato qualcun altro prima di me, contemporaneamente siamo intervenuti in tanti, 7/8/9 persone. a.d.r.: ricorda il color del casco? ricorda se fosse volato il casco durante l'urto?, il teste dichiara: non ricordo queste circostanze. Quando ho dichiarato che la macchina procedeva contromano, intendevo dire che la macchina ha svoltato a sinistra invadendo la corsia di marcia opposta ma non che stava procedendo nella corsia del motociclista contromano. Non ricordo se ho chiamato io i soccorsi;
non ho chiamato la Polizia Locale, ricordo solo di essermi avvicinato e di avergli toccato la mano;
era dolorante, l'incidente non sembrava grave;
non ricordo se è arrivato qualcuno tipo polizia locale, ricordo solo l'ambulanza, non ricordo l'auto medica;
non ricordo se l'ambulanza è andata via prima che io rientrassi in palestra o dopo” (v. verbale udienza del 08.06.2023).
Ebbene, le predette dichiarazioni risultano affette da molteplici vizi di contraddittorietà: in primo luogo, il teste si contraddice laddove, in un primo momento, ha affermato di ricordare che il motociclista avesse il casco (“aveva il casco, era allacciato o meglio penso che fosse allacciato”) e, in un secondo momento, ha dichiarato di non ricordare se il signor avesse effettivamente il casco (“quando mi Pt_1 sono avvicinato a prendergli la mano non ricordo se avesse il casco”[…] ricorda il color del casco? ricorda se fosse volato il casco durante l'urto?, il teste dichiara: non ricordo queste circostanze”).
Ancora, tali dichiarazioni non trovano riscontro rispetto ai danni accertati sul mezzo del convenuto laddove il teste ha dichiarato che la vettura del “ha subito l'urto nella parte anteriore laterale destra”, CP_2 mentre i danni visibili nelle foto prodotte da parte attrice riguardano, evidentemente, la parte posteriore del mezzo e della portiera posteriore sul lato destro della EN CL del (v. CP_2 doc.127, fasc. att.), danni peraltro corrispondenti a quelli rilevati sulla medesima vettura dal perito fiduciario di il quale ha riscontrato esclusivamente danni alla porta Testimone_2 CP_1 posteriore destra e al sottoporta destro (v. doc. 126, fasc. att.).
Infine, le predette dichiarazioni non risultano attendibili in quanto deve ritenersi inverosimile che il teste abbia conservato un ricordo dettagliato della data, della dinamica del sinistro, dei Tes_1 danni dalla vettura del sig. , ma al tempo stesso non ricordi elementi più semplici CP_2 quali l'abbigliamento del sig. , il colore del suo casco o se fosse intervenuta o meno la Polizia in Pt_1 seguito al sinistro. Il oltre, dopo aver dichiarato che al momento del sinistro si trovava Tes_1 fuori dalla propria palestra in attesa che arrivasse una cliente, non ricordava se alla fine quest'ultima lo avesse raggiunto o meno.
Alla medesima udienza è stato escusso altresì il teste , il quale ha dichiarato: “Sono e Testimone_3 mi chiamo nato a [...], 18.0 Torre del Greco, in via Enrico De Testimone_3
Nicola, n. 47, consulente immobiliare, conosco , è un parente di mia mamma, un cugino tipo, non ricordo Parte_1 come sia parente con mia madre;
non conosco il onosco gli altri attori di nome ma non li frequento, neanche
ho mai frequentato se non dalla nonna, forse è lei la parente in comune;
invece lo sento da Parte_1 Parte_2 questa roba da fare, che ci sta questo problema rispetto al sinistro, prob nel senso che devo testimoniare rispetto al sinistro;
ho visto sempre lì dove sta il bar, Bar Vesuvius a Torre del Parte_2 Greco/Ercolano, ci siamo dati un appunta he io salissi a Milano perché io adesso vivo qui ma ci siamo visti prima di quest'ultima ripartenza perché dovevo venire qui;
occasionalmente ci siamo visti con ma senza Pt_2 appuntamento, ci incontravamo per caso in questo bar;
in questo appuntamento mi ha detto di armi della Pt_2 testimonianza, dicendomi “non ti dimenticare che se non ti presenti puoi avere pure una sanzione”; mi ha detto di dire la verità; è stata l'unica volta nella mia vita in cui mi sono dato un appuntamento con il signor per Parte_2 vederci, le altre volte capitava occasionalmente oppure dalla nonna così per caso;
non so se ha la mia età, però posso dire che è più grande;
avrà 42 anni. Non ricordo la stagione, ricordo che ero al bar Vesuvius, l'anno era il 2018, lo ricordo
5 perché prima di venire a testimoniare ne ho riparlato anche con mia mamma e mio papà, quando è arrivata la convocazione;
quel giorno avevo fatto l'aperitivo e mi trovavo fuori dal bar a fumare una sigaretta, forse era domenica, l'aperitivo era a pranzo, era verso la mezza, fuori dal bar dove mi trovavo io non vi erano tavolini solo una panca;
ero con i miei amici ma non ricordo se loro fumavano, eravamo tre o quattro;
stavamo anche parlando;
è un bar che frequento spesso, è un bar di ritrovo dei giovani della mia età; ero in piedi;
la palestra si trovava alla mia destra, io davo le spalle al bar e guardavo davanti;
ho visto la moto di passare, l'ho seguita con lo sguardo, perché è bella Pt_2 da vedere e poi ho riconosciuto sopra la moto;
ho rico la moto dalla sella, perché è una sella tipo stile Pt_2 mucca, la sella si vede, anzi no, si intravede, comunque anche se si è seduti sopra;
ho riconosciuto subito ma non Pt_2 ricordo come fosse vestito;
aveva un casco, ricordo che lo aveva;
non ricordo il colore;
non ricordo se fosse to;
forse era un casco abbinato alla motocicletta, non ricordo;
poi ho sentito il rumore del freno e poi dell'urto con la macchina;
dopo l'urto mi sono girato e ho visto la motocicletta a terra trasversale e la macchina era girata verso l'ingresso della palestra;
era una renault, non ricordo il modello, colore sul blu scuro;
era nella corsia del motociclista;
la strada è una carreggiata a doppio senso, che rispetto al bar si va verso giù, Enrico De Nicola, la macchina andava verso Ercolano, mentre la moto andava verso giù verso Enrico De Nicola;
per un periodo in quella strada c'è stata la striscia ma non so dire se continua o tratteggiata, ora per esempio non c'è; non ho visto la manovra della macchina;
per come stava messa la macchina ho pensato che stesse girando per andare verso sinistra, lì vi è una palestra e sopra il parrucchiere. CP_ C'erano danni alla moto nella scocca;
per la macchina non ricordo. dopo l'urto cosa ha fatto?, il teste dichiara:
“sono andato a vedere cosa era successo, lì ho proprio visto che era ho visto la moto, il casco era indosso, mi pare Pt_2 ce lo avesse indosso;
non l'ho toccato. Io feci se ricordo bene le foto a della moto, dell'incidente; non ho chiamato i soccorritori;
ricordo che è arrivata l'ambulanza ma non ricordo se vi fosse anche l'auto medica, ricordo di averlo visto salire sull'ambulanza con la barella;
ricordo solo come immagine che stava sopra l'ambulanza, mi sono intrattenuto fino a che non è andata via l'ambulanza che comunque è stata tempestiva sia nell'arrivo che nel portare via IG;
non so dire in quale ospedale lo hanno portato;
non sono mai andato a trovarlo e non l'ho mai chiamato a.d.r.: (come ha trovato adesso che lo ha visto prima di partire per venire qui a Milano?), il teste dichiara: adesso che ho Parte_2 rivisto rima di salire a Milano l'ho trovato acciaccato, con la stampella;
gli ho chiesto come sta andando e Parte_2 come non sta andando e lui mi ha detto “come mi vedi, così”. a.d.r.: “cosa sa riferire sugli attori rispetto alle loro vite private: professione, luogo di residenza etc.), il teste dichiara vive a Roma, è un tenore;
è lui l'incidentato, il Pt_2 tenore, io l'ho sempre chiamato non so dire chi sia Forse è lui che si chiama (v. verbale udienza Pt_2 Pt_1 Pt_1 del 08.06.2023).
Innanzitutto deve rilevarsi che il teste , durante tutta l'escussione testimoniale, si è riferito Tes_3 all'attore (danneggiato prin iamandolo anziché ” (ho visto la moto di Parte_1 Pt_2 Pt_1 passare, l'ho seguita con lo sguardo, perché è bella da vedere e poi ho riconosciuto sopra la moto;
[…] ho
Pt_2 Pt_2 ciuto subito ma non ricordo come fosse vestito;
aveva un casco, ricordo che a;
non ricordo il colore;
Pt_2 non ricordo se fosse allacciato […] “sono andato a vedere cosa era successo, lì ho proprio visto che era ho visto la
Pt_2 moto, il casco era indosso, mi pare ce lo avesse indosso;
ricordo solo come immagine che stava sopra ulanza, mi sono intrattenuto fino a che non è andata via l'ambulanza che comunque è stata tempestiva sia nell'arrivo che nel portare via IG […] adesso che ho rivisto prima di salire a Milano l'ho trovato acciaccato, con la Parte_2 stampella) e, nel momento in cui il Giudice ha chiesto chiarimenti in merito a tale circostanza, il teste ha dichiarato quanto segue: “ vive a Roma, è un tenore;
è lui l'incidentato, il tenore, io l'ho sempre chiamato
Pt_2
non so dire chi sia Forse è lui che si chiama (v. verbale udienza del 08.06.2023). Pt_2 Pt_1 Pt_1
Ciò posto, deve rilevarsi che anche le predette dichiarazioni risultano inficiate da vizi di contraddittorietà dal momento che anche questo teste, come il , ha descritto in modo Tes_1 dettagliato la dinamica del sinistro, dichiarando di aver visto il alla propria moto e di Pt_1 ricordare che il medesimo indossasse il casco, ma non ha ricordato, invece, come fosse vestito il né il colore del casco;
tali dichiarazioni collidono inoltre con la dichiarazione precedentemente Pt_1 resa dal medesimo teste, di cui al documento n. 7, fasc. att., nel quale si legge quanto segue: “Ho visto
6 il veicolo EN CL targato CT260VG che percorreva via Cozzolino e, improvvisamente, girava a sinistra, urtando il motociclo EY SO targato AC88661, che percorreva detta via in direzione opposta. Preciso che la responsabilità è esclusivamente del conducente dell'auto EN CL, che non attivando la freccia, non concedeva la precedenza a destra, invadendo la corsia percorso dal motoveicolo EY SO” (v. doc.7, fasc. att.).
Ed infatti, nella dichiarazione di cui al documento n.7, fasc. att., il teste ha dichiarato espressamente di aver visto la vettura EN del girare improvvisamente a sinistra, omettendo di inserire Pt_7
l'indicatore di direzione, senza co la precedenza a destra e invadendo la corsia di marcia percorsa dall'attore al contrario, nelle dichiarazioni rese all'udienza del 08.06.2023, il Parte_1 medesimo teste ha oi ho sentito il rumore del freno e poi dell'urto con la macchina;
dopo l'urto mi sono girato e ho visto la motocicletta a terra trasversale e la macchina era girata verso l'ingresso della palestra […] non ho visto la manovra della macchina” ammettendo, dunque, di non aver visto il momento dell'impatto tra i predetti veicoli essendosi voltato solo dopo aver udito l'urto.
Ancora, risulta alquanto inverosimile che il teste, il quale peraltro, come dal medesimo dichiarato in sede di escussione testimoniale, è legato all'attore da un non meglio specificato legame di Parte_1 parentela, non conosca neppure il nome della si trovava alla guida del motoveicolo coinvolto nel sinistro al quale dichiara di aver assistito. Inoltre, sempre nel corso dell'escussione testimoniale, il sig. ha dichiarato: “neanche ho mai frequentato se non dalla nonna” Tes_3 Parte_1 salvo poi dichiarare, dinanzi alla richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice in ordine alla circostanza relativa al nome dell'attore, quanto segue: “non so dire chi sia (v. verbale udienza del Pt_1
08.06.2023).
Infine, deve altresì rilevarsi che il teste ha dichiarato di avere incontrato il sig. Testimone_3 Pt_1 prima dell'udienza di escussione proprio per discutere della testimonianza. In particolare, il teste ha dichiarato: “ invece lo sento da quando c'è questa roba da fare, che ci sta questo problema rispetto al Parte_2 sinistro, problema inteso nel senso che devo testimoniare rispetto al sinistro;
ho visto sempre lì dove sta il Parte_2 bar, Bar Vesuvius a Torre del Greco/Ercolano, ci siamo dati un appuntamento, pr lissi a Milano perché io adesso vivo qui ma ci siamo visti prima di quest'ultima ripartenza perché dovevo venire qui;
occasionalmente ci siamo visti con ma senza appuntamento, ci incontravamo per caso in questo bar;
in questo appuntamento mi ha Pt_2 Pt_2 detto di ricordarmi della testimonianza, dicendomi “non ti dimenticare che se non ti presenti puoi avere pure una sanzione”; mi ha detto di dire la verità” (v. verbale udienza del 08.06.2023).
Alla luce dei superiori rilievi, anche le dichiarazioni rese dal teste non possono ritenersi Tes_3 attendibili.
Le medesime considerazioni valgono anche per gli ulteriori testi, e Testimone_4 Tes_5
, escussi all'udienza del 22.10.2024.
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato: “a.d.r. (“come è venuto a conoscenza dei fatti di Testimone_4 causa?”), il teste dichiara: ti al parrucchiere a pochi passi dalla palestra “Fit & go” dove si è verificato il sinistro;
io mi trovavo lì perché c'è un bar ed è un punto di incontro dove mi vedo con conoscenti prima di pranzo;
io vado in pausa pranzo a mezzogiorno, il sinistro si è verificato intorno alla mezza, ovvero 12.30”. Sul capitolo 9: “era il 2018, mi è rimasto impresso perché era un amico caro;
era settembre, ricordo che era settembre;
ero a torre del greco, tra via Benedetto Croce e via Benedetto Cozzolino;
il bar si chiama Bar Vesevius, lo frequento ancora;
lo studio dove lavoro è a 7 minuti”. “Al momento del sinistro io mi trovavo davanti al parrucchiere “OS o
, mi trovavo lì insieme ad altre persone a chiacchierare, c'erano tante persone, io ero in piedi;
ero sul ciglio Per_4 della strada, sul marciapiede e il mio sguardo era rivolto verso la strada;
era una strada non tanto alberata, pochi alberi, c'è un tratto prima dove ci sono degli alberi;
dove è successo l'incidente non ci sono alberi;
la strada si presentava a doppio senso di marcia, un senso andava verso Ercolano, mentre l'altro senso di marcia verso Torre del Greco e le due
7 corsie sono separate da una linea continua. Io vedo questa automobile, EN CL, colore scura, blu/grigio scuro, questa automobile andava in direzione Ercolano, ad un certo punto questa automobile, nonostante la striscia continua, senza nessuna freccia, ad un tratto ha svoltato a sinistra e ha percorso un piccolo tratto contromano, lì c'è questa palestra, sulla sinistra, evidentemente aveva pensato di entrare sulla sinistra all'interno di questa palestra. Ho visto una moto che andava verso Torre Del Greco da Ercolano, veniva verso di me;
questa moto è un po' unica, una EY SO, color rame bruciato e con la sella che presenta colore a macchia di mucca;
questa moto è un po' rumorosa, io l'ho vista dopo l'urto, io ho visto quando la moto e l'auto si sono impattate”. “La moto percorreva la sua corsia di Pt_ marcia, l'ho vista prima di vedere la rettifico quanto detto prima. Ho visto dunque la moto che procedeva in rettilineo e ho visto che ha frenato, nel ento in cui si è trovata quest'auto che le ha tagliato la strada;
l'automobile stava girando all'interno di questa palestra dove è presente un ingresso che conduce all'interno della palestra. L'urto è successo nella corsia della moto” (v. verbale udienza del 22.10.2024).
Ebbene, è evidente la contraddittorietà delle dichiarazioni rese anche dal teste che, in un Tes_4 primo momento, ha dichiarato di aver visto la moto procedere in direzione del Greco, successivamente ha dichiarato di avere visto la predetta moto solo dopo l'urto e, infine, ha rettificato quanto dichiarato in precedenza affermando di avere visto l'urto tra la vettura e la moto e la frenata da parte di quest'ultima.
La descrizione del sinistro risulta, dunque, alquanto confusa e non può ritenersi verosimile che, da un lato, il teste abbia dichiarato una serie di dettagli sul sinistro e successivamente abbia dichiarato che in realtà non aveva visto il momento dell'urto, ma aveva visto la motocicletta solo dopo l'avvenuto incidente (“questa moto è un po' rumorosa, io l'ho vista dopo l'urto”).
Infine è stato escusso il teste , il quale ha dichiarato: “A.d.r. (“come è venuto a conoscenza Testimone_5 dei fatti di causa?”), il teste dichiara “ero presente. All'epoca del sinistro ero guida turistica;
il giorno del sinistro ero libero, mi trovavo inizialmente al bar Vesevius e poi mi sono allontanato perché avevo un appuntamento con una persona, una cosa di vita privata;
l'appuntamento era al bar vesevius, ma poi mi sono allontanato per farmi individuare, dal bar mi sono mosso in direzione torre del greco;
ero solo e mi sono spostato più verso la palestra;
davanti alla palestra c'è un vialetto, suppongo che le macchine possano accedere, ho visto le macchine entrare quindi direi di sì. Se non ricordo male fumavo ed ero appoggiato ad un muretto, il mio sguardo era rivolto alla strada. La strada in questione è un viale, una strada che da Ercolano va verso torre, ci sono delle villette, un paio di alberi;
la strada era costituita da due corsie con marciapiede a destra e a sinistra, le due corsie andavano in senso opposto e vi era una linea continua tra le due;
il tratto tratteggiato era perpendicolare alla palestra per consentire l'accesso alla palestra, da dove si dovrebbe accedere. La prima cosa che ho visto è stata questa auto che faceva una manovra non regolare, era una CL scura, grigio, macchina scura, ad un certo punto tagliava in diagonale dalla sua corsia verso la corsia opposta;
la macchina andava verso Ercolano, in salita, poi si è spostata su un'altra carreggiata, è andata contromano per un paio di metri, forse qualcuno in più, cercando probabilmente di entrare nella palestra, senza freccia, non ha svoltato in prossimità delle strisce discontinue presenti;
seguendo lo sguardo dell'auto, ho poi visto arrivare la moto e c'è stato l'impatto con l'auto, la moto ha frenato;
poi ho visto la moto sobbalzare, il ragazzo a terra, mi sono avvicinato, non ho toccato il ragazzo, ho i titoli per il primo soccorso quindi sapevo cosa dovevo fare e soprattutto cosa non dovevo fare, qualcuno gli ha tolto la moto forse i soccorritori che era addosso a lui, lui era sotto la moto, non ho riconosciuto all'istante il ragazzo come perché aveva il casco, ricordo che ha detto che non sentiva gli arti inferiori, ha Parte_1 detto “non mi toccate, non spostatemi, non sento gli arti inferiori”, urlava con un tono straziante;
ho riconosciuto invece subito la moto perché è l'unico a Torre del Greco, anzi penso nel mondo ad avere quella moto, in Parte_1 particolare la sella, che si presentava come il manto della mucca bianca e marrone. Poi facendo occhio sotto al casco, ho visto che era . Ero disorientato perché avrei voluto fare qualcosa, ma non potevo;
mi concentravo sul fatto che fosse Pt_1 ancora vivo. Poi sono arrivati i soccorritori, hanno fatto allontanare tutti e poi mi sono allontanato. Poi si era fatto il caos e la persona che dovevo vedere probabilmente è rimasta imbottigliata nel traffico”. Della moto ricordo il rimbalzo
8 della moto sulla macchina e il rumore, il suono, dell'urto tra i due mezzi;
la parte della macchina colpita era quella anteriore destra. A.d.r.: “ha visto il signore o la signora che conduceva la macchina?”, il teste dichiara: “l'ho visto al volo, era un ragazzo, era sotto shock, non mi sono concentrato sul ragazzo, ma guardavo cosa succedeva a terra, cioè mi preoccupavo della persona che era a terra”. A.d.r.: “può specificare la frenata che ha visto?”, il teste dichiara: “ricordo di avere visto la dinamica della frenata, ho visto la moto intraversarsi verso sinistra;
ho comunque poi visto i segni della frenata, ovvero il segno che lasciano gli pneumatici a terra;
ricordo che in tanti avevano segnalato questi segni” CP_6
“ricorda il colore del casco?”, il teste dichiara: “era nero o comunque grigio scuro, comunque sono quasi sicuro nero” (v. verbale udienza del 22.10.2024).
Anche in questo caso, sebbene a distanza di anni, il teste ha ricordato e descritto in modo dettagliato il sinistro senza tuttavia ricordare, poi, se la persona che stava attendendo, fosse poi sopraggiunta o meno, peraltro manifestando disorientamento in sede di assunzione della prova orale. Tes_ Il teste ha, inoltre, dapprima affermato di aver riconosciuto il dalle caratteristiche della Pt_1 motoci salvo poi smentire quanto ha affermato, dichiarando di iconosciuto l'attore dopo aver guardato sotto il casco. Tes_ Le dichiarazioni rese dal predetto teste risultano, inoltre, in contrasto con quanto emerge dall'esame della documentazione fotografica in relazione ai danni al mezzo: si vede infatti nella foto prodotta sub doc. 127 (fasc. att.) che i danni riguardano la portiera posteriore del veicolo EN CL e non la parte anteriore destra del veicolo, come invece dichiarato dal teste.
Con riguardo a tutti i testi escussi deve, peraltro, rilevarsi che sussistono nella specie anche i parametri di carattere soggettivo evidenziati dalla Suprema Corte (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) che, uniti agli altri rilievi di contraddittorietà, assumono la loro rilevanza nel più ampio giudizio di inattendibilità delle testimonianze (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021) dal momento che nessuno dei testi escussi è del tutto terzo rispetto alle parti in causa: ed infatti, il teste ha dichiarato “ho conosciuto sotto il profilo personale Tes_1 il signor successivamente al sinistro in quanto è venuto in palestra da me” (v. verbale d'udienza del Parte_1
8.6.202 ha dichiarato “ho conosciuto sotto il profilo personale il signor Tes_3 Parte_1 successivamente al sinistro in quanto è venuto in palestra da me” (v. verbale d'udienza del 8.6.2023); il teste ha dichiarato “un conoscente di , i suoi genitori abitano dove vivo io” (v. verbale d'udienza Tes_4 Parte_1 Tes_ del 22.10.2024) e il teste ha dichiarato “conosco il signor , è un signore noto in città per il Parte_1 lavoro che fa, che faceva;
era t o chiamavano “il cantante”, l'ho vis lta a qualche aperitivo, a qualche cena, vive a Roma, ci si beccava quando scendeva a Torre Del Greco. Conosco poiché l'ho vista qualche Parte_6 volta in giro con , mi pare sia la sorella, non ricordo l'età” (v. verbale d'udienza del 22.10.2024). Parte_1
Alla luce dei superiori rilievi, le dichiarazioni rese dai testi escussi dinanzi a questo Giudice non possono ritenersi attendibili e, pertanto, alcuna valenza probatoria assumono nel presente giudizio ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice.
3.2.2. In aggiunta alle superiori considerazioni, deve inoltre rilevarsi che le ulteriori circostanze dedotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi, non possono assumere alcun valore probatorio nel presente giudizio per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è irrilevante ai fini della prova dell'effettivo accadimento del sinistro di causa la documentazione fotografica versata in atti da parte attrice sub doc. 9, in quanto, in primo luogo, le predette fotografie sono state fortemente contestate dalla convenuta nei propri scritti CP_1 difensivi sia in ordine al fatto che il soggetto a terra fosse effettivame sia in ordine alla Parte_1
9 circostanza che il motoveicolo in esse rappresentato fosse quello del , non essendo visibile la Pt_1 targa, sia con riferimento allo stato dei luoghi.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2712 c.c. le riproduzioni fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime;
al contrario, se vi è la contestazione delle fotografie ad opera della controparte, queste non possono assumere valore di prova legale da porre, da sé sole, a fondamento della decisione, ma sono liberamente apprezzabili dal giudice.
In ogni caso dalle fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro (v. doc. 9, fasc. att.) non si evince né la posizione statica di entrambi i mezzi dopo il sinistro rispetto alla carreggiata e all'area urbana (all'uopo non soccorrono gli scatti 1, 4 e 6 di cui al documento 9 prodotto da parte attrice in quanto non è affatto visibile l'intera carreggiata e, dunque, alcuna valutazione in ordine all'effettiva posizione dei mezzi è possibile compiere), né si riesce a cogliere dalla rappresentazione fotografica - diversamente da quanto affermato dalla difesa attorea – il volto dell'attore come rappresentato in altre produzioni fotografiche (v. docc. 64 ss., fasc. att.).
Allo stesso modo, non assume valore probatorio il documento n. 126, fasc. att., nel quale l'avv. Alfredo Affaitati, qualificandosi quale procuratore del sig. , ammette l'effettiva Controparte_2 verificazione del sinistro per cui è causa pur attribuendone l via esclusiva in capo all'attore Al riguardo, si rileva che il documento in questione non può qualificarsi in Parte_1 termini d e stragiudiziale in quanto trattasi di una missiva trasmessa ad da CP_1 parte dell'avvocato Affaitati, il quale afferma di compiere le dichiarazioni in essa contenute in nome e per conto del sig. , purtuttavia non si rinviene in atti alcuna procura idonea a Controparte_2 provare il conferimento di tali poteri rappresentativi da parte di quest'ultimo.
Il predetto documento, dunque, non assume alcun valore probatorio nel presente giudizio in ordine al fatto storico per cui è causa.
Inoltre, neppure le risultanze della scatola nera installata all'interno del veicolo di proprietà di possono assumere valenza probatoria nell'ambito del presente giudizio in quanto, Controparte_2 e affermato dalla Suprema Corte, le stesse non costituiscono una prova legale vincolante per il giudice ma, tuttalpiù, un mero indizio liberamente apprezzabile insieme ad altri elementi di prova, non esistenti tuttavia nel caso di specie (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 13725/2024).
Quanto, infine, alla mancata comparizione del convenuto contumace per Controparte_2 l'assunzione dell'interrogatorio formale, nonostante parte attrice avesse re to ai sensi dell'art. 292 c.p.c. l'Ordinanza che ne ammetteva l'interrogatorio formale (v. deposito del 11.04.2023), si rileva che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. civ. 17719/2014), l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova.
Orbene, nella fattispecie, per tutti i motivi sopra esposti, non può ritenersi provato l'effettivo accadimento del sinistro nelle modalità di cui alle allegazioni fattuali nonché la riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate dall'attore al sinistro per cui è causa, pertanto la mancata comparizione del convenuto contumace all'interrogatorio formale non può assurgere, da sé sola, ad elemento di prova idoneo a far ritenere accertato il sinistro di causa e la responsabilità esclusiva del nella causazione del medesimo. CP_2
10 Infine, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, a nulla rileva la circostanza che la compagnia convenuta abbia già corrisposto in favore dell'attore in via stragiudiziale, Parte_1
l'importo di Euro 50.000,00 a titolo risarcitorio per i fatti di causa.
Ed infatti, sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “L'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 24205/2015; ordinanza n. 27732/2019).
3.2.3. Alla luce delle complessive emergenze processuali non può, dunque, ritenersi provato né la dinamica del sinistro come allegata ai sensi del primo comma dell'art. 2054 c.c., né l'avvenuto scontro tra i due mezzi coinvolti, prova che avrebbe potuto consentire, in via meramente subordinata, l'eventuale applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c..
Pertanto, in difetto di assolvimento dell'onere probatorio incombente in capo a parte attrice, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., la domanda formulata dagli attori nei confronti delle parti convenute non può trovare accoglimento.
4. Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da nei CP_1 confronti delle parti attrici, si rileva che la predetta condanna non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa né la prova in ordine alla coscienza dell'infondatezza della domanda, né una carenza della normale diligenza, né tanto meno una violazione degli obblighi di correttezza processuale consistente nell'utilizzazione del processo per finalità e scopi diversi da quelli cui esso è preordinato.
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero, nella specie, fase istruttoria e fase decisionale) come in dispositivo considerati i valori medi, tenuto conto dei criteri ivi indicati, in particolare del valore indeterminabile della causa e della complessità media, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto da con nota spese CP_1 depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c. in data 03.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti di e;
CP_1 Controparte_2
- rigetta la domanda formulata da ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte attrice;
CP_1
11 - condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si CP_1 liquidano in Euro 10.691,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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