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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4963 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14675/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12140 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Alessandro dè Ruggiero presso il cui studio, sito in
Napoli, alla Galleria Vanvitelli n. 2, elegge domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.I. in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_1
con sede in Napoli, alla Via Sartania n.55
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: appalto;
risarcimento danni
Conclusioni: come da note recepite nell'ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 19.5.2025
N. 12140/2024 R.G.A.C. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c., a tenore del quale “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”.
E' inoltre possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 30.5.2024 e regolarmente notificato tramite pec il 2.4.2025, citava Parte_1
in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare la civile responsabilità della società
in persona del legale rapp.te p.t. sig. , CP_1 CP_2
nato in [...] il [...], c.f. corrente in C.F._2
Napoli, alla Via Sartania n.55, cap 80126, partita iva n. , P.IVA_1 già , per l'avvenuto inadempimento CP_3 Controparte_4 contrattuale (contratto d'appalto del 18/06/2020) intercorrente tra la stessa e la dott.ssa ; Parte_1
N. 12140/2024 R.G.A.C. 2
2. per l'effetto condannare la società in persona del CP_1
legale rapp.te p.t. sig. , nato in [...] il [...], CP_2
c.f. corrente in Napoli, alla Via Sartania n.55, C.F._2
cap 80126, partita iva n. , già Cam. P.IVA_1 Controparte_4
al pagamento di € 12.781,11 (€
[...]
dodicimilasettecentoottantuno,11) oltre interessi moratori e rivalutazione sino al soddisfo a titolo di risarcimento dei danni cagionati così come quantizzati dal c.t.u. ing. nel Per_1
procedimento CTP ex 696bis c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di
Napoli, R.G. n. 10805/2023;
3. condannare, altresì, la predetta compagine societaria alla ripetizione dei seguenti esborsi, come in precedenza meglio specificati, già sostenuti dall'istante: € 286,00 per il contributo unificato e la marca da bollo; € 4.790,59 per il CTU;
€ 3.000,00 per le competenze del legale, per un totale di € 8.076,59 (€ottomilasettantasei,59) oltre interessi moratori e rivalutazione sino al soddisfo;
4. condannare, ancora, la società in persona del legale CP_1
rapp.te p.t. sig. nato in [...] il [...], c.f. CP_2
corrente in Napoli, alla Via Sartania n.55, cap C.F._2
80126, partita iva n. , già Cam. P.IVA_1 Controparte_4
alla immediata consegna delle certificazioni relative agli
[...] impianti (idrico, elettrico e gas) e agli infissi installati, dell' del CP_5
certificato di avvenuto collaudo nonché della copia della comunicazione di fine lavori da prodursi presso le amministrazioni competenti e di ogni altro documento a tal uopo necessario;
5. con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio da attribuire allo scrivente procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie pretese la ricorrente deduceva di aver stipulato un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, non eseguita a regola d'arte dalla resistente.
Precisava di aver anche svolto un giudizio di ATP, ex art. 696-bis c.p.c., in contraddittorio con l'impresa e con il progettista/direttore dei lavori
(non citato tuttavia nel presente giudizio), recante n. 10805/2023 R.G..
N. 12140/2024 R.G.A.C. 3 3. Sostituita l'udienza del 19.5.2025 con note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c., dichiarata la contumacia il giudizio viene deciso ai CP_1 sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c., come anticipato con decreto del 6.6.2024 notificato anche alla parte contumace.
5. Le domande sono parzialmente fondate.
5.1. Come precisato dal CTU, ing. in sede di ATP ex art. Persona_2
696-bis c.p.c. (rg. 10805/2023), le cui conclusioni per la loro linearità e coerenza vanno integralmente condivise, avendo il perito risposto già in quella sede alle osservazioni mosse dalle parti, i lavori di ristrutturazione non sono stati eseguiti tutti a regola d'arte.
Sul punto, del resto, appare sintomatica la contumacia dell'impresa che, viceversa, ha partecipato al giudizio di ATP.
In particolare vanno eseguiti i seguenti “Lavori per l'eliminazione dei vizi di esecuzione e danni correlati:
- Demolizioni e spicconature: € 652,89;
- Intonaci: € 82,32;
- Tinteggiature: € 3.221,42;
- Revisione infissi: € 380,00;
- Zanzariere: € 910,00;
- Controsoffitti: € 1.940,20;
- Cassonetti tapparelle avvolgibili: € 960,00;
- Trasporto a rifiuto (compresi oneri di discarica): € 1.556,00;
- Varie : € 1.140,00;
Totale A = € 10.842,83 oltre I.V.A., ossia € 11.927,11 IVA inclusa ” (p.
77 ATP).
Non vanno invece considerati gli € 700,00 indicati dal CTU per la
C.I.L.A..
Invero la C.I.LA. è già stata presentata (doc. 16 prod. parte ricorrente)
e, da contratto (doc. parte ricorrente), l'impresa per € 700,00 si obbligava esclusivamente a svolgere tale attività (che in realtà è propria del D.L.).
5.1.1. Sull'importo sopra indicato, costituente un'obbligazione di valore e calcolato al 24.2.2024 (data deposito elaborato peritale), vanno
N. 12140/2024 R.G.A.C. 4 però riconosciuti interessi e rivalutazione, da liquidarsi secondo i noti principi espressi dalle S.U. n. 1712/1995.
Alla committente spetta, pertanto all'attualità, a titolo risarcitorio,
l'importo complessivo di euro 12.467,42, di cui euro 337,55 per interessi ed euro 202,76 per rivalutazione (coeff. Istat – Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,017), oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo.
5.2. Parte ricorrente, al punto 4 delle conclusioni, chiede anche il rilascio dell'APE, del collaudo, e della “comunicazione di fine lavori da prodursi presso le amministrazioni competenti e di ogni altro documento a tal uopo necessario”.
Tralasciando quest'ultima richiesta, dal chiaro tenore generico (“ogni altro documento…”), le altre richieste andavano indirizzate al D.L., che tuttavia nel presente giudizio non è stato citato. Ne consegue il difetto di titolarità passiva dell'impresa.
Ed invero, atteso che l'impresa si era obbligata esclusivamente al rilascio della , l'APE deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, Pt_2
così come il collaudo e la comunicazione fine lavori.
Può tuttavia evidenziarsi come il collaudo nei lavori privati come quello in esame non è obbligatorio, se non espressamente previsto dalle parti
(nel caso in esame nulla è stato disposto), mentre il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato già sottoscritto dalla ricorrente e dal D.L. il 18.9.2020 (doc. 17).
5.2.1. Va viceversa accolta la richiesta di condanna alla consegnadelle certificazioni relative agli impianti (idrico, elettrico e gas) e agli infissi installati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00), con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata.
N. 12140/2024 R.G.A.C. 5 6.1. Per quanto concerne le spese di ATP, vanno riconosciuti € 4.790,59 per le spese di CTU, sostenute dal procuratore di parte ricorrente (doc.
26), oltre a marca da bollo e CU.
Con riferimento, viceversa, alle spese legali del giudizio di ATP, fermo restando la nota distinzione tra spese di soccombenza e spese di patrocinio (che dunque, per rapporti interni tra le parti, ben possono divergere rispetto alle prime), l'importo domandato di € 3.000,00, già pagato dalla al suo difensore, è eccessivo, tenuto anche conto Parte_1
che è stato indicato sia una competenza sbagliata (che non è quella dei procedimenti cautelari ma quella di procedimenti di istruzione preventiva, non contenenti la fase decisoria che, difatti, non è stata svolta), che un valore errato (nei rapporti di soccombenza), trattandosi di controversia dal valore inferiore ad € 26.000,00 e non 52.000,00.
Trattandosi di attività del tutto ordinaria, appaiono congrui i valori minimi, € 1.170,00.
Conseguentemente, sulle spese dovute dall'impresa al difensore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario, va escluso l'importo di € 3.000,00 che, viceversa, va pagato direttamente alla . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di , di CP_1 Parte_1
€ 12.467,42, oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma
4 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo;
2) condanna alla consegna, in favore di , CP_1 Parte_1
delle certificazioni relative agli impianti (idrico, elettrico e gas) e agli infissi installati, entro trenta giorni dalla pubblicazione;
3) condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
delle spese di lite che, ivi comprese quelle di ATP, liquida in complessivi € 8.210,59, di cui € 5.340,59 per esborsi ed € 2.870,00 per
N. 12140/2024 R.G.A.C. 6 compensi, oltre Iva, se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso) con attribuzione all'avv. Alessandro dè Ruggiero
(nei limiti di € 5.210,59, oltre accessori).
Così deciso in Napoli, in data 20.5.2025
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
N. 12140/2024 R.G.A.C. 7