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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3637/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 3637/2017 R.G., avverso la sentenza n.
478/2017 (rep. N. 235/2017) del giudice di pace di Reggio Calabria, depositata il
28/02/2017, promossa
da
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 30.05.1949, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Franchina;
(appellante)
contro
(P.IVA. ), con sede legale in Cagliari località Controparte_1 P.IVA_1
Sa Illetta SS 195 Km 2,3, in persona del procuratore speciale e responsabile del settore legale, Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Giordano. CP_2
(appellata)
Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 8 Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 478/2017 (rep. N. 235/2017) del giudice di pace di Reggio Calabria, depositata il 28/02/2017, con la quale il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno appellante e compensava le spese di lite.
A fondamento dell'appello proposto deduceva l'erroneità e/o Parte_1
illogicità della sentenza appellata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e la restituzione dei canoni mensili corrisposti dall'attore; l'appellante concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare e confermare che la società responsabile per inadempimento Controparte_1 contrattuale;
e, per l'effetto, condannare la società in favore Controparte_1 dell'appellante Sig. , alla restituzione dei canoni mensili Parte_1
corrisposti e al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell'art. 1218 c.c. e del danno morale da inadempimento subito dal Sig.
da liquidarsi in via equitativa nella somma di euro 5.000,00 o nella somma di Pt_1
euro 1.99,14 calcolate sulla base della media risultante dalla fatture del mese di
febbraio 2008 e gennaio 2011 presenti in atti. Nello specifico euro 34,33 per mesi 58 di vigenza del contratto. In ogni caso, condannare la società al Controparte_1 pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.12.2017, si costituiva in giudizio l'appellata, resistendo al gravame avversario e chiedendone il rigetto.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva vari rinvii per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 1. Giova rammentare che l'art. 342 c.p.c., con riferimento al giudizio di gravame, prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre che di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscano l'antecedente logico.
La specificità dei motivi di appello impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
2. Tanto premesso con riferimento alle indagini devolute al giudice del gravame,
l'appello in esame è infondato per quanto di seguito esposto.
ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il giudice di prime cure, seppur riconoscendo la negligenza in cui è incorsa la società , ha rigettato la richiesta il risarcimento dei danni per Controparte_1 inadempimento contrattuale e la restituzione dei canoni mensili corrisposti dall'attore.
Il motivo di gravame non merita accoglimento.
In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida - che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass. Civ., Sez. Un.,
9936/2014) - la domanda di risarcimento danni proposta da con Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado deve essere rigettata, non avendo l'odierno appellante adeguatamente allegato e provato i danni patiti in conseguenza dei disservizi relativi alla linea telefonica 0965.302904 imputati a
[...]
CP_3
[...
. Al riguardo occorre, innanzitutto, rilevare che, nel caso in esame, manca la puntuale allegazione, prima ancora della prova, dei danni subiti dal sig. Parte_1
per effetto delle condotte di controparte che si assumono pregiudizievoli.
[...]
pagina 3 di 8 Com'è noto, l'onere di allegazione che grava sulle parti nel processo civile non può infatti ritenersi soddisfatto mediante l'affermazione di un fatto generico, essendo invece indispensabile l'indicazione specifica di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto che si intende allegare (Cass. Civ., sez. I, 7878/2000; Cass. Civ.,15142/2003).
Ebbene, il nel giudizio di primo grado si è limitata ad allegare, in modo Pt_1 assolutamente generico, che l'inadempimento della ha inciso in Controparte_1 maniera apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto (“basti pensare ai canoni regolarmente pattuiti e versati dal sig. a fronte di un servizio parziale e non Pt_1 rispondente alle sue aspettative, oltre che a quanto espressamente pattuito”), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, senza neanche indicare e documentare quali canoni avrebbe corrisposto “nonostante la mancata fruizione del servizio” (v. atto di citazione).
L'appellate non ha, dunque, precisato se il danno patrimoniale, da mancata fruizione del servizio, consistesse in un danno emergente o in un lucro cessante;
per quanto riguarda, invece, il danno non patrimoniale, non ha indicato l'interesse costituzionalmente protetto, la cui lesione risulterebbe meritevole della tutela risarcitoria.
Tale insanabile carenza a livello di allegazioni deve condurre, già di per sé, al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal sig. . Parte_1
2.2. Pare, comunque, opportuno evidenziare che l'odierno appellante non ha nemmeno fornito prova dei danni lamentati.
Come già correttamente affermato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, il danno risarcibile non è in re ipsa, non coincide cioè con la lesione dell'interesse protetto, ma si sostanzia nelle conseguenze pregiudizievoli, di natura patrimoniale o non patrimoniale, patite da un soggetto in conseguenza di quella lesione dell'interesse protetto.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui: “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza
pagina 4 di 8 del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica
l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (Nella specie, la
Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno)” (Cass. Civ., sez. I, 21140/2007).
Applicando tali principi al caso di specie, si deve rilevare che l'odierno appellante non ha fornito alcuna prova del danno patrimoniale derivante dalla tardiva attivazione del servizio oggetto del contratto, né in termini di danno emergente, né in termini di lucro cessante;
neppure ha provato il pagamento dei canoni mensili richiesti in restituzione.
Per quanto riguarda, invece, il dedotto danno non patrimoniale, occorre ricordare che
è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi” (Cass. Civ., sez. III, 24030/2009).
Anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato che “il danno c.d. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno “sconvolgimento esistenziale” e non del mero “sconvolgimento dell'agenda” o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (Cass. Civ., sez. VI,
27229/2017).
pagina 5 di 8 Ed ancora, sullo specifico contratto di utenza telefonica, i giudici di legittimità hanno statuito che: “Deve essere escluso il risarcimento del danno esistenziale e di altre voci di danno non patrimoniale invocate dal ricorrente, titolare di una impresa, per il ritardo
nella risoluzione dei problemi legati alla linea telefonica dell'azienda se manca la
dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale, attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta inadempiente del gestore, e del nesso di causalità giuridica, ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa”(cfr. Cass. Civ., sent. n. 2358/2019).
Sul punto è chiarissima anche la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Torre
Annunziata, sez. I, 07/08/2020, n.1247 secondo cui: “il danno esistenziale causato dalla condotta della compagnia telefonica a causa di inadempimenti e violazioni contrattuali
ovvero attivazione di servizi non richiesti, condotte che non sono lesive di specifici diritti
della persona costituzionalmente garantiti, è irrisarcibile).
2.3. Ad abundantiam, si aggiunge che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per procedere alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno presuppone infatti la sussistenza di un danno certo (dunque precisamente allegato e provato quanto alla sua esistenza dal danneggiato), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare in relazione al caso concreto, circostanze non ricorrenti nella presente controversia (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 4534/2017, secondo cui: “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento
dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato […] e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o
l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità”).
pagina 6 di 8 2.4. Tutto ciò considerato, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza n.
478/2017 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria deve essere interamente confermata.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dalla società Controparte_1
nel presente giudizio di appello, che, tenuto conto del valore dichiarato della
[...] controversia e dell'attività difensiva svolta (attività di studio, introduttiva e decisoria).
Occorre, in ultimo, dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando in funzione di Giudice d'Appello nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigettata l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 478/2017 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria;
b) condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in euro 900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sull'indicato compenso, CPA ed IVA nelle misure di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115;
Reggio Calabria, 17 febbraio 2025
pagina 7 di 8 Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 3637/2017 R.G., avverso la sentenza n.
478/2017 (rep. N. 235/2017) del giudice di pace di Reggio Calabria, depositata il
28/02/2017, promossa
da
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 30.05.1949, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Franchina;
(appellante)
contro
(P.IVA. ), con sede legale in Cagliari località Controparte_1 P.IVA_1
Sa Illetta SS 195 Km 2,3, in persona del procuratore speciale e responsabile del settore legale, Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Giordano. CP_2
(appellata)
Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 8 Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 478/2017 (rep. N. 235/2017) del giudice di pace di Reggio Calabria, depositata il 28/02/2017, con la quale il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno appellante e compensava le spese di lite.
A fondamento dell'appello proposto deduceva l'erroneità e/o Parte_1
illogicità della sentenza appellata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e la restituzione dei canoni mensili corrisposti dall'attore; l'appellante concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare e confermare che la società responsabile per inadempimento Controparte_1 contrattuale;
e, per l'effetto, condannare la società in favore Controparte_1 dell'appellante Sig. , alla restituzione dei canoni mensili Parte_1
corrisposti e al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale conseguente alla violazione dell'art. 1218 c.c. e del danno morale da inadempimento subito dal Sig.
da liquidarsi in via equitativa nella somma di euro 5.000,00 o nella somma di Pt_1
euro 1.99,14 calcolate sulla base della media risultante dalla fatture del mese di
febbraio 2008 e gennaio 2011 presenti in atti. Nello specifico euro 34,33 per mesi 58 di vigenza del contratto. In ogni caso, condannare la società al Controparte_1 pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.12.2017, si costituiva in giudizio l'appellata, resistendo al gravame avversario e chiedendone il rigetto.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva vari rinvii per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 1. Giova rammentare che l'art. 342 c.p.c., con riferimento al giudizio di gravame, prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre che di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscano l'antecedente logico.
La specificità dei motivi di appello impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
2. Tanto premesso con riferimento alle indagini devolute al giudice del gravame,
l'appello in esame è infondato per quanto di seguito esposto.
ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il giudice di prime cure, seppur riconoscendo la negligenza in cui è incorsa la società , ha rigettato la richiesta il risarcimento dei danni per Controparte_1 inadempimento contrattuale e la restituzione dei canoni mensili corrisposti dall'attore.
Il motivo di gravame non merita accoglimento.
In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida - che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass. Civ., Sez. Un.,
9936/2014) - la domanda di risarcimento danni proposta da con Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado deve essere rigettata, non avendo l'odierno appellante adeguatamente allegato e provato i danni patiti in conseguenza dei disservizi relativi alla linea telefonica 0965.302904 imputati a
[...]
CP_3
[...
. Al riguardo occorre, innanzitutto, rilevare che, nel caso in esame, manca la puntuale allegazione, prima ancora della prova, dei danni subiti dal sig. Parte_1
per effetto delle condotte di controparte che si assumono pregiudizievoli.
[...]
pagina 3 di 8 Com'è noto, l'onere di allegazione che grava sulle parti nel processo civile non può infatti ritenersi soddisfatto mediante l'affermazione di un fatto generico, essendo invece indispensabile l'indicazione specifica di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto che si intende allegare (Cass. Civ., sez. I, 7878/2000; Cass. Civ.,15142/2003).
Ebbene, il nel giudizio di primo grado si è limitata ad allegare, in modo Pt_1 assolutamente generico, che l'inadempimento della ha inciso in Controparte_1 maniera apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto (“basti pensare ai canoni regolarmente pattuiti e versati dal sig. a fronte di un servizio parziale e non Pt_1 rispondente alle sue aspettative, oltre che a quanto espressamente pattuito”), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, senza neanche indicare e documentare quali canoni avrebbe corrisposto “nonostante la mancata fruizione del servizio” (v. atto di citazione).
L'appellate non ha, dunque, precisato se il danno patrimoniale, da mancata fruizione del servizio, consistesse in un danno emergente o in un lucro cessante;
per quanto riguarda, invece, il danno non patrimoniale, non ha indicato l'interesse costituzionalmente protetto, la cui lesione risulterebbe meritevole della tutela risarcitoria.
Tale insanabile carenza a livello di allegazioni deve condurre, già di per sé, al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal sig. . Parte_1
2.2. Pare, comunque, opportuno evidenziare che l'odierno appellante non ha nemmeno fornito prova dei danni lamentati.
Come già correttamente affermato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, il danno risarcibile non è in re ipsa, non coincide cioè con la lesione dell'interesse protetto, ma si sostanzia nelle conseguenze pregiudizievoli, di natura patrimoniale o non patrimoniale, patite da un soggetto in conseguenza di quella lesione dell'interesse protetto.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui: “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza
pagina 4 di 8 del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica
l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (Nella specie, la
Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno)” (Cass. Civ., sez. I, 21140/2007).
Applicando tali principi al caso di specie, si deve rilevare che l'odierno appellante non ha fornito alcuna prova del danno patrimoniale derivante dalla tardiva attivazione del servizio oggetto del contratto, né in termini di danno emergente, né in termini di lucro cessante;
neppure ha provato il pagamento dei canoni mensili richiesti in restituzione.
Per quanto riguarda, invece, il dedotto danno non patrimoniale, occorre ricordare che
è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi” (Cass. Civ., sez. III, 24030/2009).
Anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato che “il danno c.d. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno “sconvolgimento esistenziale” e non del mero “sconvolgimento dell'agenda” o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (Cass. Civ., sez. VI,
27229/2017).
pagina 5 di 8 Ed ancora, sullo specifico contratto di utenza telefonica, i giudici di legittimità hanno statuito che: “Deve essere escluso il risarcimento del danno esistenziale e di altre voci di danno non patrimoniale invocate dal ricorrente, titolare di una impresa, per il ritardo
nella risoluzione dei problemi legati alla linea telefonica dell'azienda se manca la
dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale, attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta inadempiente del gestore, e del nesso di causalità giuridica, ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa”(cfr. Cass. Civ., sent. n. 2358/2019).
Sul punto è chiarissima anche la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Torre
Annunziata, sez. I, 07/08/2020, n.1247 secondo cui: “il danno esistenziale causato dalla condotta della compagnia telefonica a causa di inadempimenti e violazioni contrattuali
ovvero attivazione di servizi non richiesti, condotte che non sono lesive di specifici diritti
della persona costituzionalmente garantiti, è irrisarcibile).
2.3. Ad abundantiam, si aggiunge che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per procedere alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno presuppone infatti la sussistenza di un danno certo (dunque precisamente allegato e provato quanto alla sua esistenza dal danneggiato), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare in relazione al caso concreto, circostanze non ricorrenti nella presente controversia (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 4534/2017, secondo cui: “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento
dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato […] e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o
l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità”).
pagina 6 di 8 2.4. Tutto ciò considerato, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza n.
478/2017 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria deve essere interamente confermata.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dalla società Controparte_1
nel presente giudizio di appello, che, tenuto conto del valore dichiarato della
[...] controversia e dell'attività difensiva svolta (attività di studio, introduttiva e decisoria).
Occorre, in ultimo, dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando in funzione di Giudice d'Appello nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigettata l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 478/2017 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria;
b) condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in euro 900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sull'indicato compenso, CPA ed IVA nelle misure di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115;
Reggio Calabria, 17 febbraio 2025
pagina 7 di 8 Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 8 di 8