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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/10/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opponente, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2948 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Maria Capalbi e Tommaso De Capua ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al Corso Garibaldi n. 64, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
Controparte_1
[...] in persona del curatore p.t.;
CONVENUTA – OPPOSTA – CONTUMACE
pagina 1 di 4 NONCHÉ
(C.F. ), CP_2 P.IVA_1 in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ferraro e Gilda
Avena ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell , in virtù di procura CP_3 alle liti in atti;
TE TO PI
E
P.I. , Controparte_4 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Silipo ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Piazza L. Rossi, presso l'ufficio Affari Legali Territoriali
di Catanzaro, in virtù di procura alle liti in atti;
Controparte_5
TERZA CHIAMATA PIGNORATA
Oggetto: opposizione a pignoramento presso terzi.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., Parte_1 conveniva in giudizio la Curatela Fallimentare della società al fine di
[...] Controparte_1 ottenere la dichiarazione dell'infondatezza e dell'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi, intrapreso dall'opposta per la somma di € 7.306,53, in virtù della sentenza n. 2140/2018 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 05.12.2018 nell'ambito del procedimento n. 1532/2018
R.G., nonché la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte opponente, in particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva l'illegittimità del pignoramento, in quanto posto su conto corrente postale cointestato.
pagina 2 di 4 2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, come disposto con ordinanza del 19.03.2025, la curatela fallimentare non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. Disposta l'integrazione del contraddittorio in data 12.10.2023, si costituivano in giudizio i terzi pignorati: l' che si rimetteva alle determinazioni del giudice, e CP_2 Controparte_4 che chiedeva di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, si segnala che l'atto di pignoramento impugnato concerne spese legali liquidate nella sentenza n. 2140/2018 emessa in data 05.12.2018, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1532/2018, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro condannava
[...] al pagamento in favore della Curatela del fallimento, per quanto di Controparte_1 interesse nel presente giudizio, della somma di € 4.757,50, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali.
Ebbene, a seguito della detta pronuncia la Curatela Fallimentare notificava a Parte_1
in qualità di rappresentante legale della società fallita, atto di precetto per la somma di €
[...]
7.306,56, richiesta a titolo di spese legali.
Successivamente, tenuto conto che l'atto di precetto non aveva esito positivo, l'odierna opposta notificava l'atto di pignoramento presso terzi, impugnato nel presente giudizio, nei confronti dell'odierna opponente, che veniva citata quale ex legale rappresentante della società fallita a comparire all'udienza del 30.09.2022.
Tuttavia, nel corpo dell'atto di pignoramento l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e l'invito a effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio sono rivolte a Parte_1 personalmente e non quale ex legale rappresentate della società fallita.
6. Ciò premesso, l'opposizione formulata dall'opponente deve essere accolta, tenuto conto, che, come si evince dalla documentazione in atti, il titolo esecutivo risulta essere stato emesso nei confronti della società fallita e non nei confronti dell'odierna opponente in proprio.
pagina 3 di 4 Pertanto, tenuto conto che l'opponente non risponde delle obbligazioni sociale con il proprio patrimonio, in ossequio al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta, che connota le società di capitali, il pignoramento risulta nullo.
7. Si rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente, non ritenendone ricorrere i presupposti soggettivi.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si compensano le spese di lite nei confronti dei terzi pignorati, tenuto conto della peculiarità delle posizioni degli stessi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Curatela Fallimentare della società Controparte_1
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di pignoramento;
3) rigetta la richiesta d condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente;
4) condanna la Fallimentare al pagamento delle spese di lite, in CP_1 Controparte_6 favore di che si liquidano nella complessiva somma di € 2.700,00 (di Parte_1 cui € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge;
5) compensa le spese nei confronti dell' e di CP_2 Controparte_4
Castrovillari, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opponente, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2948 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Maria Capalbi e Tommaso De Capua ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al Corso Garibaldi n. 64, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
Controparte_1
[...] in persona del curatore p.t.;
CONVENUTA – OPPOSTA – CONTUMACE
pagina 1 di 4 NONCHÉ
(C.F. ), CP_2 P.IVA_1 in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ferraro e Gilda
Avena ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell , in virtù di procura CP_3 alle liti in atti;
TE TO PI
E
P.I. , Controparte_4 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Silipo ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Piazza L. Rossi, presso l'ufficio Affari Legali Territoriali
di Catanzaro, in virtù di procura alle liti in atti;
Controparte_5
TERZA CHIAMATA PIGNORATA
Oggetto: opposizione a pignoramento presso terzi.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., Parte_1 conveniva in giudizio la Curatela Fallimentare della società al fine di
[...] Controparte_1 ottenere la dichiarazione dell'infondatezza e dell'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi, intrapreso dall'opposta per la somma di € 7.306,53, in virtù della sentenza n. 2140/2018 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 05.12.2018 nell'ambito del procedimento n. 1532/2018
R.G., nonché la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte opponente, in particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva l'illegittimità del pignoramento, in quanto posto su conto corrente postale cointestato.
pagina 2 di 4 2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, come disposto con ordinanza del 19.03.2025, la curatela fallimentare non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. Disposta l'integrazione del contraddittorio in data 12.10.2023, si costituivano in giudizio i terzi pignorati: l' che si rimetteva alle determinazioni del giudice, e CP_2 Controparte_4 che chiedeva di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, si segnala che l'atto di pignoramento impugnato concerne spese legali liquidate nella sentenza n. 2140/2018 emessa in data 05.12.2018, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1532/2018, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro condannava
[...] al pagamento in favore della Curatela del fallimento, per quanto di Controparte_1 interesse nel presente giudizio, della somma di € 4.757,50, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali.
Ebbene, a seguito della detta pronuncia la Curatela Fallimentare notificava a Parte_1
in qualità di rappresentante legale della società fallita, atto di precetto per la somma di €
[...]
7.306,56, richiesta a titolo di spese legali.
Successivamente, tenuto conto che l'atto di precetto non aveva esito positivo, l'odierna opposta notificava l'atto di pignoramento presso terzi, impugnato nel presente giudizio, nei confronti dell'odierna opponente, che veniva citata quale ex legale rappresentante della società fallita a comparire all'udienza del 30.09.2022.
Tuttavia, nel corpo dell'atto di pignoramento l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e l'invito a effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio sono rivolte a Parte_1 personalmente e non quale ex legale rappresentate della società fallita.
6. Ciò premesso, l'opposizione formulata dall'opponente deve essere accolta, tenuto conto, che, come si evince dalla documentazione in atti, il titolo esecutivo risulta essere stato emesso nei confronti della società fallita e non nei confronti dell'odierna opponente in proprio.
pagina 3 di 4 Pertanto, tenuto conto che l'opponente non risponde delle obbligazioni sociale con il proprio patrimonio, in ossequio al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta, che connota le società di capitali, il pignoramento risulta nullo.
7. Si rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente, non ritenendone ricorrere i presupposti soggettivi.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si compensano le spese di lite nei confronti dei terzi pignorati, tenuto conto della peculiarità delle posizioni degli stessi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Curatela Fallimentare della società Controparte_1
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di pignoramento;
3) rigetta la richiesta d condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente;
4) condanna la Fallimentare al pagamento delle spese di lite, in CP_1 Controparte_6 favore di che si liquidano nella complessiva somma di € 2.700,00 (di Parte_1 cui € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge;
5) compensa le spese nei confronti dell' e di CP_2 Controparte_4
Castrovillari, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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