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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/07/2025, n. 6250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6250 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5895/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5895/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IZAR SIMONE Parte_1 C.F._1 ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA, 4 20122 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE LODI RICCARDO, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 16 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTO
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. ) C.F._3 Controparte_4 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Arch. conviene in giudizio lo , gli Arch. Parte_1 Controparte_1
e , con cui aveva costituito Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 l'associazione professionale , con partecipazione del 25% e da Controparte_1 cui era receduto con effetto dal 31.12.2016. Nei suoi atti allega che:
- si era impegnato a versare all'Associazione la somma di € 16.400,73, dovuta in relazione a precedenti prelievi effettuati in acconto sugli utili;
- dopo avere saldato la somma da lui dovuta ed esaminato la documentazione contabile quantificava il debito degli ex soci nei suoi confronti in misura di € 14.286,09, richiedendone il pagamento ed instaurando a tale fine il presente giudizio a seguito del rifiuto dei predetti;
- tale credito era in parte riconducibile alla quota utili maturati al 31.12.2016 in misura di € 6.286,09, determinati dalla differenza tra ricavi e costi di competenza 2016;
- altra parte del credito, in misura di € 8.000,00, aveva titolo nella restituzione dell'apporto di capitale versato in sede di costituzione dell'associazione, quale fondo cassa funzionale a dotare l'associazione professionale delle risorse necessarie all'avvio dell'attività, come risulta dalla causale del bonifico effettuato il 4.2.2015, recante la dicitura “versamento fondo cassa da socio Parte_1 [...]
”. CP_6
Conclude chiedendo l'accertamento del proprio diritto di ottenere, a seguito della cessazione della qualità di associato intervenuta in data 31.12.2016, la liquidazione della propria quota di partecipazione nella misura di € 14.286,09 e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento di tale importo, oltre interessi.
Rileva inoltre che le domande riconvenzionali proposte dallo convenuto devono considerarsi CP_1 infondate, in particolare:
- la pretesa risarcitoria di € 4.500,00 per distrazione dei compensi dovuti dal cliente Flip BA s.a.s. (“RK BA”) è infondata in quanto l'incarico professionale da questi conferito all'Arch. si Pt_1 colloca al di fuori e dopo la conclusione del rapporto associativo, con conseguente piena legittimità del compenso da lui fatturato;
- lo sconto praticato dall'Arch. è derivato dalle contestazioni mosse dal cliente in relazione ad Pt_1 incongruenze nell'espletamento dell'incarico;
- il verbale assembleare sottoscritto il 6.12.2016 è inequivoco nel senso di far decorrere l'efficacia del recesso dal 31.12.2016, per cui è infondata la pretesa restitutoria di € 1.877,08 che si fonda su addebiti di costi successivi a tale data;
in ogni caso, la richiesta di tale somma è tardiva e sfornita di prova rispetto all'effettività degli esborsi sostenuti dallo Studio;
- è infondata la pretesa restitutoria di € 299,40 relativa a sanzioni per omesso versamento di ritenute d'acconto nell'anno 2016, trattandosi di adempimenti fiscali da effettuarsi nel 2017, perciò riconducibili ad una negligenza amministrativa degli associati rimasti nella compagine dopo il recesso dell'Arch. Pt_1
pagina 2 di 8 Si costituisce in giudizio lo , contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande del ricorrente, chiedendone il rigetto e domandando in via riconvenzionale la sua condanna al pagamento in proprio favore dell'importo di € 390,39 per controcrediti. Allega, in particolare, che:
- non è contestato il debito di € 6.286,09 verso l'Arch. determinato dalla differenza tra ricavi e Pt_1 costi di competenza per l'anno 2016;
- la somma di € 8.000,00 è il risultato di una compensazione di crediti maturati tra i soci nel 2014, cioè l'anno precedente alla costituzione dell'associazione professionale, come risulta dal file Excel “quadro generale.xlsx”, compilato dallo stesso Arch. creato il 31.3.2014, cioè prima della formale Pt_1 costituzione dell'Associazione e modificato l'ultima volta il 25.2.2015, quando cioè il ricorrente era ancora parte dello Studio. La riconducibilità del file all'Arch. trova conferma nel rinvenimento Pt_1 di tre copie identiche del file (nell'archivio di posta elettronica, sul desktop del laptop dello e sul CP_1 cloud aziendale), tutte con identici attributi e metadati, a dimostrazione che il suo contenuto era consolidato e condiviso all'interno dello Studio;
- in relazione alla commessa per la ristrutturazione del RK BA, l'Arch. è responsabile di Pt_1 avere indebitamente gestito a titolo personale un appalto che afferiva allo Studio;
pertanto deve allo studio, ex art. 2043 c.c., la somma di € 4.500,00;
- i costi per € 7.508,30, emersi dopo la trasmissione della documentazione del 31.12.2016, sono stati regolarmente documentati al ricorrente;
in relazione ad essi egli è responsabile per € 1.877,08; si riferiscono ad esborsi afferenti ad esercizi sino al 2016, quindi riconducibili all'operatività anche dell'Arch. Pt_1
- ulteriori € 299,40 sono dovuti da quest'ultimo per l'omissione delle ritenute d'acconto relative alla prestazione occasionale del sig. negli anni 2015/2016. CP_7
Lo Studio conclude chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e la condanna dello stesso in via riconvenzionale al pagamento in proprio favore dell'importo di € 390,39.
, , pur ritualmente citati, non si Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
Con ordinanza di data 3.12.2020 è stato disposto il mutamento del rito.
***
Non è contestato il credito di € 6.286,09 dell'Arch. nei confronti dello Studio. L'importo risulta Pt_1 dalla differenza tra € 8.283,34, pari al 25% dei ricavi di competenza 2016, incassati dallo Studio dopo il recesso ed € 1.997,25, pari al 25% dei costi di competenza 2016 sostenuti dopo la stessa data.
***
Controversa è, invece, la qualificazione giuridica della somma di € 8.000,00, pretesa dall'Arch. Pt_1
Egli fornisce prova del versamento producendo la contabile del bonifico (doc. 21 all. al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) con causale “versamento fondo cassa da socio a ”. Parte_1 CP_6 Viceversa, nella memoria di costituzione, lo Studio, pur non contestando il dato fattuale relativo al versamento, ne ricostruisce diversamente l'origine, riconducendola a compensazioni per una precedente committenza svolta congiuntamente prima della costituzione dello Studio associato. pagina 3 di 8 Richiama in proposito una riproduzione informatica consistente in un foglio di calcolo Excel, riconducibile allo stesso Arch. da cui risultano tali compensazioni. Pt_1
Avendo l'attore contestato la riconducibilità a sé di tale foglio di calcolo, è stata esperita una CTU.
Dall'elaborato peritale emerge che “è possibile affermare che le ultime modifiche del file in questione siano risalenti al 2015 e siano state effettuate dall'utenza “giano donati”. Si ribadisce, tuttavia, che l'attendibilità propria di tali informazioni non permette di avere l'assoluta certezza di integrità e validità dei dati analizzati. Inoltre, non è possibile confermare e/o dimostrare che l'utenza in parola fosse in uso esclusivo all'Arch. Con certezza è quindi possibile affermare esclusivamente che il Pt_1 file sia riconducibile allo , inteso quale nella sua versione precedente CP_1 Controparte_1 al 31 dicembre 2016 e quindi ivi compreso anche l'Arch. Ciononostante, risulta impossibile Pt_1 dimostrare con certezza assoluta chi ne fosse effettivamente l'autore”.
Si può dunque rilevare che:
- le ultime modifiche del file sono risalenti al 2015 e sono state effettuate dall'utenza “giano donati”;
- si tratta di un periodo nel quale lo Studio era nella sua piena operatività e comprendeva nella propria compagine l'Arch. senza che fossero ancora sorte – per quanto documentato - incomprensioni o Pt_1 liti tra gli associati;
- sono state individuate diverse copie del file su diverse allocazioni digitali, in particolare 1) sullo spazio cloud e 2) nella memoria di massa di un laptop in dotazione allo;
CP_1
- il laptop acquisito non coincide con il personal computer utilizzato per generare il file oggetto di causa;
non è quindi possibile valutare a quale utenza fosse associato l'autore “giano donati”, né la forma di autenticazione utilizzata;
- il dispositivo acquisito non presenta inoltre alcuna forma di autenticazione dell'utente; è infatti presente una sola utenza sprovvista di password, utilizzabile da chiunque avesse accesso fisico al dispositivo;
- ciò dimostra che tutti i componenti dello Studio potevano accedere e, di conseguenza, tutti potevano visionare il documento di cui si discute;
- quanto allo spazio cloud nella disponibilità dello , dal laptop acquisito era possibile accedervi CP_1 senza alcuna forma di autenticazione;
- anche in questo caso, quindi, i dati erano conoscibili da chiunque, indipendentemente da chi li avesse formati;
- conclusivamente, dalle analisi eseguite il file è attribuibile allo Studio, ove lavoravano quattro professionisti, uno dei quali è l'odierno attore;
- l'utente informatico è quello associato all'Arch. Pt_1
- le ultime modifiche del file sono risalenti al 2015 e sono state effettuate dall'utenza “giano donati”;
- non è emerso, in corso di causa, per quali motivi nel 2015 vi fosse l'esigenza o l'utilità, da parte di uno degli utenti diverso dall'attore, di avvalersi di quella specifica utenza;
pagina 4 di 8 - come sopra già osservato, non è inoltre emerso un motivo per il quale un soggetto diverso dall'attore, all'epoca in cui il file è stato formato, potesse avere un interesse alla creazione di un file dal contenuto articolato come quello di cui si discute, nella previsione ipotetica di una contestazione della posta qui in discussione, contestazione all'epoca non esistente;
- non è irrilevante in proposito che, secondo la ricostruzione dei fatti risultante dal ricorso introduttivo del giudizio, l'associazione professionale nasce nel gennaio 2015 e la decisione dell'Arch. di Pt_1 recedere avviene nel novembre 2016;
- non sono emersi motivi per ritenere che il file fosse stato artatamente posto in essere in epoca ampiamente risalente nel tempo, poco tempo dopo la nascita dell'associazione professionale, anche tenuto conto della piena accessibilità ad esso da parte di ognuno dei professionisti, senza che nessuno abbia mosso contestazioni per un considerevole lasso temporale;
- è invece verosimile che si tratti di una contabilità interna predisposta prima del consolidamento della struttura associativa e riferita ad una committenza svolta di concerto dall'attore con gli ex soci in epoca anteriore all'istituzione di tale associazione;
dal calcolo aritmetico risulta la piena corrispondenza tra la somma versata dall'Arch. e quella, risultante dal foglio di calcolo, anticipata a suo favore per Pt_1 l'attività svolta da tutti gli ex soci;
- tale ipotesi di ricostruzione dei fatti appare più verosimile di ogni altra;
non può essersi trattato di una committenza svolta autonomamente dall'Arch. perché risulta traccia di pagamenti diretti del Pt_1 committente a favore degli altri ex soci, né la causale del bonifico, unilateralmente predisposta dallo stesso Arch. diretto interessato nella vicenda, vale a scalfire la coerenza dell'ipotesi Pt_1 ricostruttiva sopra tratteggiata.
Non è quindi fondata la domanda dell'Arch. di condanna dei convenuti al pagamento Pt_1 dell'importo di € 8.000,00.
***
Lo ha proposto una domanda riconvenzionale articolata in più punti. CP_1
Quanto alla vicenda relativa ai lavori presso l'esercizio RK BA si osserva quanto segue.
L'incarico è stato conferito in forma scritta (“Offerta per attività di progettazione integrata”, sottoscritta anche dal committente, formulata dallo ). sottoscrive “per CP_1 CP_8 CP_1
”.
[...]
Nel documento vengono stabilite al punto 5 le modalità e scadenze di pagamento.
Al punto 6 si dà atto che “I professionisti si impegnano a dare avvio alle attività …”; l'impegno è quindi assunto dallo studio e dai professionisti che lo compongono.
Le prime due fatture, corrispondenti a quanto indicato al punto 5 dell'accordo, vengono rispettate con i relativi pagamenti in favore dello Studio.
La quarta fattura (terza materialmente disponibile) viene invece emessa dall'odierno attore per un importo corrispondente al saldo delle opere.
Manca il pagamento della terza fattura.
pagina 5 di 8 Il teste , titolare del RK BA, sentito nel corso dell'udienza del 17.5.2022, dichiara Testimone_1 che:
- verso il luglio 2016 ha conferito l'incarico allo Studio;
- i contatti successivi sono stati tenuti con l'Arch. Pt_1
- ha proposto di pagare con uno sconto “perché si erano verificate delle incongruenze nell'espletamento dell'incarico”;
- la proposta è stata formulata all'Arch. perché era il suo unico referente;
ciò significa soltanto
Pt_1 che i lavori sono stati seguiti dallo stesso (come risulta anche dalla lettera di contestazione del 13.2.2017 da parte di Giacola, che contesta proprio all'Arch. un carente coordinamento con
Pt_1 l'impresa esecutrice dei lavori); non significa però che il rapporto contrattuale non fosse più con lo Studio, né che fosse intervenuto un diverso accordo, al quale nemmeno il teste fa riferimento;
non risulta che l'accordo scritto originario sia stato modificato da alcuno;
il teste si limita a dichiarare che l'Arch. era il suo unico referente;
il dato è ininfluente al fine di individuare una eventuale
Pt_1 modifica dei termini contrattuali;
la circostanza che l'Arch. abbia autonomamente aderito alla
Pt_1 richiesta di sconto del committente e che abbia altrettanto autonomamente emesso una fattura a proprio nome non significa che tali fatti fossero avvenuti sulla base di un previo accordo con lo Studio;
- i lavori sono terminati sotto la direzione dell'Arch. “che mi aveva riferito che nel frattempo Pt_1 erano stati interrotti i suoi rapporti con lo Studio”; il teste non afferma quindi che sia intervenuto un nuovo accordo, ma solo che, nel corso dei lavori, era stato informato del fatto che si erano interrotti i rapporti dell'Arch. con lo Studio;
la scelta di non pagare una parte dell'importo e di versare il Pt_1 saldo all'Arch. è del tutto estranea, per quanto risulta agli atti, ad eventuali accordi con lo Pt_1 Studio convenuto.
La domanda di quest'ultimo è pertanto fondata nei seguenti termini:
- l'onorario percepito dall'attore in relazione alla fattura da lui emessa è pari a € 2.400,00 oltre accessori;
- il 25% dell'importo è di sua spettanza;
- lo Studio ha diritto al pagamento in proprio favore del restante importo di € 1.800,00;
- il lucro cessante relativo all'importo che il committente non ha inteso pagare non è dovuto;
non vi è motivo per pensare che le contestazioni mosse da quest'ultimo con la lettera del 13.2.2017 non sarebbero state mosse anche allo Studio e non vi sono elementi per ritenere che l'importo sarebbe stato versato.
La somma dovuta a tale titolo dall'Arch. allo Studio ammonta dunque a € 1.800,00. Pt_1
***
Lo chiede inoltre la condanna dell'Arch. al pagamento dei costi di esercizio CP_1 Pt_1 emersi successivamente al 31.12.2016, nonché di ulteriori € 299,40 dovuti a causa dell'omesso versamento delle ritenute d'acconto relative alla prestazione occasionale del sig. negli CP_7 anni 2015/2016.
pagina 6 di 8 Si tratta di costi riferiti all'operatività aziendale intercorsa fino al 31.12.2016 e di cui, perciò, ha beneficiato anche l'Arch. in quanto associato allo Studio. Pt_1
Quanto alla concreta dimostrazione dell'effettività di tali costi, non risulta documentato il pagamento degli importi relativi alle fatture Ecotec, Vodafone, Vasconi, alla bolletta A2A di € 461,00.
Sono invece documentati gli ulteriori esborsi, pari complessivamente a € 6.244,00; la quota che deve essere posta a carico dell'attore è quindi pari a € 1.561,00.
A tale somma deve essere aggiunta quella relativa alla quota parte dell'attore in relazione all'omesso pagamento della ritenuta d'acconto, nella misura di € 299,40.
Nessuna rilevanza assume quanto statuito nel corso dell'assemblea del 6.12.2016; in particolare, al punto 4 del verbale si prevede che alla data del 31.12.2016 “con la scadenza dell'annualità fiscale”, verrà stilato a cura del commercialista delegato un piano di riparto, che tenga conto degli importi fatturati, anche se non incassati e degli arretrati che dovessero essere accumulati. Non vi è in tale previsione alcun accordo definitorio delle posizioni delle parti, né alcuna rinuncia di ognuna di esse alle proprie pretese con riferimento agli aspetti qui in considerazione.
***
Riassumendo quanto sopra esposto,
- è riconosciuto il credito dell'Arch. nei confronti dello Studio convenuto nella misura di € Pt_1 6.286,09;
- è riconosciuto il credito dello nei confronti dell'Arch. nella misura di € 3.660,40 CP_1 Pt_1 (€ 1.800,00 + € 1561,00 + € 299,40).
Nessuna somma è dovuta in favore dell'attore a titolo di rivalutazione monetaria, sia in quanto trattasi di debito di valuta in assenza di dimostrazione del danno patito, sia in quanto alcuna domanda in tal senso è stata tempestivamente formulata.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del parziale riconoscimento delle ragioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ND lo , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1 6.286,09, oltre agli interessi legali dal 31.12.2016 al saldo.
2) ND al pagamento in favore dello Parte_1 Controparte_1 della somma di € 3.660,40.
3) Compensa le spese processuali tra le parti.
pagina 7 di 8 La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. M.O.T. Persona_1 nominato con d.m. 04.04.2025.
Milano, 27 luglio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5895/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IZAR SIMONE Parte_1 C.F._1 ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA, 4 20122 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE LODI RICCARDO, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 16 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTO
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. ) C.F._3 Controparte_4 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Arch. conviene in giudizio lo , gli Arch. Parte_1 Controparte_1
e , con cui aveva costituito Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 l'associazione professionale , con partecipazione del 25% e da Controparte_1 cui era receduto con effetto dal 31.12.2016. Nei suoi atti allega che:
- si era impegnato a versare all'Associazione la somma di € 16.400,73, dovuta in relazione a precedenti prelievi effettuati in acconto sugli utili;
- dopo avere saldato la somma da lui dovuta ed esaminato la documentazione contabile quantificava il debito degli ex soci nei suoi confronti in misura di € 14.286,09, richiedendone il pagamento ed instaurando a tale fine il presente giudizio a seguito del rifiuto dei predetti;
- tale credito era in parte riconducibile alla quota utili maturati al 31.12.2016 in misura di € 6.286,09, determinati dalla differenza tra ricavi e costi di competenza 2016;
- altra parte del credito, in misura di € 8.000,00, aveva titolo nella restituzione dell'apporto di capitale versato in sede di costituzione dell'associazione, quale fondo cassa funzionale a dotare l'associazione professionale delle risorse necessarie all'avvio dell'attività, come risulta dalla causale del bonifico effettuato il 4.2.2015, recante la dicitura “versamento fondo cassa da socio Parte_1 [...]
”. CP_6
Conclude chiedendo l'accertamento del proprio diritto di ottenere, a seguito della cessazione della qualità di associato intervenuta in data 31.12.2016, la liquidazione della propria quota di partecipazione nella misura di € 14.286,09 e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento di tale importo, oltre interessi.
Rileva inoltre che le domande riconvenzionali proposte dallo convenuto devono considerarsi CP_1 infondate, in particolare:
- la pretesa risarcitoria di € 4.500,00 per distrazione dei compensi dovuti dal cliente Flip BA s.a.s. (“RK BA”) è infondata in quanto l'incarico professionale da questi conferito all'Arch. si Pt_1 colloca al di fuori e dopo la conclusione del rapporto associativo, con conseguente piena legittimità del compenso da lui fatturato;
- lo sconto praticato dall'Arch. è derivato dalle contestazioni mosse dal cliente in relazione ad Pt_1 incongruenze nell'espletamento dell'incarico;
- il verbale assembleare sottoscritto il 6.12.2016 è inequivoco nel senso di far decorrere l'efficacia del recesso dal 31.12.2016, per cui è infondata la pretesa restitutoria di € 1.877,08 che si fonda su addebiti di costi successivi a tale data;
in ogni caso, la richiesta di tale somma è tardiva e sfornita di prova rispetto all'effettività degli esborsi sostenuti dallo Studio;
- è infondata la pretesa restitutoria di € 299,40 relativa a sanzioni per omesso versamento di ritenute d'acconto nell'anno 2016, trattandosi di adempimenti fiscali da effettuarsi nel 2017, perciò riconducibili ad una negligenza amministrativa degli associati rimasti nella compagine dopo il recesso dell'Arch. Pt_1
pagina 2 di 8 Si costituisce in giudizio lo , contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande del ricorrente, chiedendone il rigetto e domandando in via riconvenzionale la sua condanna al pagamento in proprio favore dell'importo di € 390,39 per controcrediti. Allega, in particolare, che:
- non è contestato il debito di € 6.286,09 verso l'Arch. determinato dalla differenza tra ricavi e Pt_1 costi di competenza per l'anno 2016;
- la somma di € 8.000,00 è il risultato di una compensazione di crediti maturati tra i soci nel 2014, cioè l'anno precedente alla costituzione dell'associazione professionale, come risulta dal file Excel “quadro generale.xlsx”, compilato dallo stesso Arch. creato il 31.3.2014, cioè prima della formale Pt_1 costituzione dell'Associazione e modificato l'ultima volta il 25.2.2015, quando cioè il ricorrente era ancora parte dello Studio. La riconducibilità del file all'Arch. trova conferma nel rinvenimento Pt_1 di tre copie identiche del file (nell'archivio di posta elettronica, sul desktop del laptop dello e sul CP_1 cloud aziendale), tutte con identici attributi e metadati, a dimostrazione che il suo contenuto era consolidato e condiviso all'interno dello Studio;
- in relazione alla commessa per la ristrutturazione del RK BA, l'Arch. è responsabile di Pt_1 avere indebitamente gestito a titolo personale un appalto che afferiva allo Studio;
pertanto deve allo studio, ex art. 2043 c.c., la somma di € 4.500,00;
- i costi per € 7.508,30, emersi dopo la trasmissione della documentazione del 31.12.2016, sono stati regolarmente documentati al ricorrente;
in relazione ad essi egli è responsabile per € 1.877,08; si riferiscono ad esborsi afferenti ad esercizi sino al 2016, quindi riconducibili all'operatività anche dell'Arch. Pt_1
- ulteriori € 299,40 sono dovuti da quest'ultimo per l'omissione delle ritenute d'acconto relative alla prestazione occasionale del sig. negli anni 2015/2016. CP_7
Lo Studio conclude chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e la condanna dello stesso in via riconvenzionale al pagamento in proprio favore dell'importo di € 390,39.
, , pur ritualmente citati, non si Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
Con ordinanza di data 3.12.2020 è stato disposto il mutamento del rito.
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Non è contestato il credito di € 6.286,09 dell'Arch. nei confronti dello Studio. L'importo risulta Pt_1 dalla differenza tra € 8.283,34, pari al 25% dei ricavi di competenza 2016, incassati dallo Studio dopo il recesso ed € 1.997,25, pari al 25% dei costi di competenza 2016 sostenuti dopo la stessa data.
***
Controversa è, invece, la qualificazione giuridica della somma di € 8.000,00, pretesa dall'Arch. Pt_1
Egli fornisce prova del versamento producendo la contabile del bonifico (doc. 21 all. al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) con causale “versamento fondo cassa da socio a ”. Parte_1 CP_6 Viceversa, nella memoria di costituzione, lo Studio, pur non contestando il dato fattuale relativo al versamento, ne ricostruisce diversamente l'origine, riconducendola a compensazioni per una precedente committenza svolta congiuntamente prima della costituzione dello Studio associato. pagina 3 di 8 Richiama in proposito una riproduzione informatica consistente in un foglio di calcolo Excel, riconducibile allo stesso Arch. da cui risultano tali compensazioni. Pt_1
Avendo l'attore contestato la riconducibilità a sé di tale foglio di calcolo, è stata esperita una CTU.
Dall'elaborato peritale emerge che “è possibile affermare che le ultime modifiche del file in questione siano risalenti al 2015 e siano state effettuate dall'utenza “giano donati”. Si ribadisce, tuttavia, che l'attendibilità propria di tali informazioni non permette di avere l'assoluta certezza di integrità e validità dei dati analizzati. Inoltre, non è possibile confermare e/o dimostrare che l'utenza in parola fosse in uso esclusivo all'Arch. Con certezza è quindi possibile affermare esclusivamente che il Pt_1 file sia riconducibile allo , inteso quale nella sua versione precedente CP_1 Controparte_1 al 31 dicembre 2016 e quindi ivi compreso anche l'Arch. Ciononostante, risulta impossibile Pt_1 dimostrare con certezza assoluta chi ne fosse effettivamente l'autore”.
Si può dunque rilevare che:
- le ultime modifiche del file sono risalenti al 2015 e sono state effettuate dall'utenza “giano donati”;
- si tratta di un periodo nel quale lo Studio era nella sua piena operatività e comprendeva nella propria compagine l'Arch. senza che fossero ancora sorte – per quanto documentato - incomprensioni o Pt_1 liti tra gli associati;
- sono state individuate diverse copie del file su diverse allocazioni digitali, in particolare 1) sullo spazio cloud e 2) nella memoria di massa di un laptop in dotazione allo;
CP_1
- il laptop acquisito non coincide con il personal computer utilizzato per generare il file oggetto di causa;
non è quindi possibile valutare a quale utenza fosse associato l'autore “giano donati”, né la forma di autenticazione utilizzata;
- il dispositivo acquisito non presenta inoltre alcuna forma di autenticazione dell'utente; è infatti presente una sola utenza sprovvista di password, utilizzabile da chiunque avesse accesso fisico al dispositivo;
- ciò dimostra che tutti i componenti dello Studio potevano accedere e, di conseguenza, tutti potevano visionare il documento di cui si discute;
- quanto allo spazio cloud nella disponibilità dello , dal laptop acquisito era possibile accedervi CP_1 senza alcuna forma di autenticazione;
- anche in questo caso, quindi, i dati erano conoscibili da chiunque, indipendentemente da chi li avesse formati;
- conclusivamente, dalle analisi eseguite il file è attribuibile allo Studio, ove lavoravano quattro professionisti, uno dei quali è l'odierno attore;
- l'utente informatico è quello associato all'Arch. Pt_1
- le ultime modifiche del file sono risalenti al 2015 e sono state effettuate dall'utenza “giano donati”;
- non è emerso, in corso di causa, per quali motivi nel 2015 vi fosse l'esigenza o l'utilità, da parte di uno degli utenti diverso dall'attore, di avvalersi di quella specifica utenza;
pagina 4 di 8 - come sopra già osservato, non è inoltre emerso un motivo per il quale un soggetto diverso dall'attore, all'epoca in cui il file è stato formato, potesse avere un interesse alla creazione di un file dal contenuto articolato come quello di cui si discute, nella previsione ipotetica di una contestazione della posta qui in discussione, contestazione all'epoca non esistente;
- non è irrilevante in proposito che, secondo la ricostruzione dei fatti risultante dal ricorso introduttivo del giudizio, l'associazione professionale nasce nel gennaio 2015 e la decisione dell'Arch. di Pt_1 recedere avviene nel novembre 2016;
- non sono emersi motivi per ritenere che il file fosse stato artatamente posto in essere in epoca ampiamente risalente nel tempo, poco tempo dopo la nascita dell'associazione professionale, anche tenuto conto della piena accessibilità ad esso da parte di ognuno dei professionisti, senza che nessuno abbia mosso contestazioni per un considerevole lasso temporale;
- è invece verosimile che si tratti di una contabilità interna predisposta prima del consolidamento della struttura associativa e riferita ad una committenza svolta di concerto dall'attore con gli ex soci in epoca anteriore all'istituzione di tale associazione;
dal calcolo aritmetico risulta la piena corrispondenza tra la somma versata dall'Arch. e quella, risultante dal foglio di calcolo, anticipata a suo favore per Pt_1 l'attività svolta da tutti gli ex soci;
- tale ipotesi di ricostruzione dei fatti appare più verosimile di ogni altra;
non può essersi trattato di una committenza svolta autonomamente dall'Arch. perché risulta traccia di pagamenti diretti del Pt_1 committente a favore degli altri ex soci, né la causale del bonifico, unilateralmente predisposta dallo stesso Arch. diretto interessato nella vicenda, vale a scalfire la coerenza dell'ipotesi Pt_1 ricostruttiva sopra tratteggiata.
Non è quindi fondata la domanda dell'Arch. di condanna dei convenuti al pagamento Pt_1 dell'importo di € 8.000,00.
***
Lo ha proposto una domanda riconvenzionale articolata in più punti. CP_1
Quanto alla vicenda relativa ai lavori presso l'esercizio RK BA si osserva quanto segue.
L'incarico è stato conferito in forma scritta (“Offerta per attività di progettazione integrata”, sottoscritta anche dal committente, formulata dallo ). sottoscrive “per CP_1 CP_8 CP_1
”.
[...]
Nel documento vengono stabilite al punto 5 le modalità e scadenze di pagamento.
Al punto 6 si dà atto che “I professionisti si impegnano a dare avvio alle attività …”; l'impegno è quindi assunto dallo studio e dai professionisti che lo compongono.
Le prime due fatture, corrispondenti a quanto indicato al punto 5 dell'accordo, vengono rispettate con i relativi pagamenti in favore dello Studio.
La quarta fattura (terza materialmente disponibile) viene invece emessa dall'odierno attore per un importo corrispondente al saldo delle opere.
Manca il pagamento della terza fattura.
pagina 5 di 8 Il teste , titolare del RK BA, sentito nel corso dell'udienza del 17.5.2022, dichiara Testimone_1 che:
- verso il luglio 2016 ha conferito l'incarico allo Studio;
- i contatti successivi sono stati tenuti con l'Arch. Pt_1
- ha proposto di pagare con uno sconto “perché si erano verificate delle incongruenze nell'espletamento dell'incarico”;
- la proposta è stata formulata all'Arch. perché era il suo unico referente;
ciò significa soltanto
Pt_1 che i lavori sono stati seguiti dallo stesso (come risulta anche dalla lettera di contestazione del 13.2.2017 da parte di Giacola, che contesta proprio all'Arch. un carente coordinamento con
Pt_1 l'impresa esecutrice dei lavori); non significa però che il rapporto contrattuale non fosse più con lo Studio, né che fosse intervenuto un diverso accordo, al quale nemmeno il teste fa riferimento;
non risulta che l'accordo scritto originario sia stato modificato da alcuno;
il teste si limita a dichiarare che l'Arch. era il suo unico referente;
il dato è ininfluente al fine di individuare una eventuale
Pt_1 modifica dei termini contrattuali;
la circostanza che l'Arch. abbia autonomamente aderito alla
Pt_1 richiesta di sconto del committente e che abbia altrettanto autonomamente emesso una fattura a proprio nome non significa che tali fatti fossero avvenuti sulla base di un previo accordo con lo Studio;
- i lavori sono terminati sotto la direzione dell'Arch. “che mi aveva riferito che nel frattempo Pt_1 erano stati interrotti i suoi rapporti con lo Studio”; il teste non afferma quindi che sia intervenuto un nuovo accordo, ma solo che, nel corso dei lavori, era stato informato del fatto che si erano interrotti i rapporti dell'Arch. con lo Studio;
la scelta di non pagare una parte dell'importo e di versare il Pt_1 saldo all'Arch. è del tutto estranea, per quanto risulta agli atti, ad eventuali accordi con lo Pt_1 Studio convenuto.
La domanda di quest'ultimo è pertanto fondata nei seguenti termini:
- l'onorario percepito dall'attore in relazione alla fattura da lui emessa è pari a € 2.400,00 oltre accessori;
- il 25% dell'importo è di sua spettanza;
- lo Studio ha diritto al pagamento in proprio favore del restante importo di € 1.800,00;
- il lucro cessante relativo all'importo che il committente non ha inteso pagare non è dovuto;
non vi è motivo per pensare che le contestazioni mosse da quest'ultimo con la lettera del 13.2.2017 non sarebbero state mosse anche allo Studio e non vi sono elementi per ritenere che l'importo sarebbe stato versato.
La somma dovuta a tale titolo dall'Arch. allo Studio ammonta dunque a € 1.800,00. Pt_1
***
Lo chiede inoltre la condanna dell'Arch. al pagamento dei costi di esercizio CP_1 Pt_1 emersi successivamente al 31.12.2016, nonché di ulteriori € 299,40 dovuti a causa dell'omesso versamento delle ritenute d'acconto relative alla prestazione occasionale del sig. negli CP_7 anni 2015/2016.
pagina 6 di 8 Si tratta di costi riferiti all'operatività aziendale intercorsa fino al 31.12.2016 e di cui, perciò, ha beneficiato anche l'Arch. in quanto associato allo Studio. Pt_1
Quanto alla concreta dimostrazione dell'effettività di tali costi, non risulta documentato il pagamento degli importi relativi alle fatture Ecotec, Vodafone, Vasconi, alla bolletta A2A di € 461,00.
Sono invece documentati gli ulteriori esborsi, pari complessivamente a € 6.244,00; la quota che deve essere posta a carico dell'attore è quindi pari a € 1.561,00.
A tale somma deve essere aggiunta quella relativa alla quota parte dell'attore in relazione all'omesso pagamento della ritenuta d'acconto, nella misura di € 299,40.
Nessuna rilevanza assume quanto statuito nel corso dell'assemblea del 6.12.2016; in particolare, al punto 4 del verbale si prevede che alla data del 31.12.2016 “con la scadenza dell'annualità fiscale”, verrà stilato a cura del commercialista delegato un piano di riparto, che tenga conto degli importi fatturati, anche se non incassati e degli arretrati che dovessero essere accumulati. Non vi è in tale previsione alcun accordo definitorio delle posizioni delle parti, né alcuna rinuncia di ognuna di esse alle proprie pretese con riferimento agli aspetti qui in considerazione.
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Riassumendo quanto sopra esposto,
- è riconosciuto il credito dell'Arch. nei confronti dello Studio convenuto nella misura di € Pt_1 6.286,09;
- è riconosciuto il credito dello nei confronti dell'Arch. nella misura di € 3.660,40 CP_1 Pt_1 (€ 1.800,00 + € 1561,00 + € 299,40).
Nessuna somma è dovuta in favore dell'attore a titolo di rivalutazione monetaria, sia in quanto trattasi di debito di valuta in assenza di dimostrazione del danno patito, sia in quanto alcuna domanda in tal senso è stata tempestivamente formulata.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del parziale riconoscimento delle ragioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ND lo , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1 6.286,09, oltre agli interessi legali dal 31.12.2016 al saldo.
2) ND al pagamento in favore dello Parte_1 Controparte_1 della somma di € 3.660,40.
3) Compensa le spese processuali tra le parti.
pagina 7 di 8 La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. M.O.T. Persona_1 nominato con d.m. 04.04.2025.
Milano, 27 luglio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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