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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2803/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2803 dell'anno 2022, vertente tra c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cusano. Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Pagliarulo. Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 638/2022 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
31.3.2022, in tema di azioni a difesa della proprietà; distanze previste dall'art. 889 c.c.”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
29.4.2025 dalla difesa di il 4.5.2025 dalla difesa di . Parte_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 17.6.2022), dinanzi Parte_1
a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 638/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Nola, pubblicata il 31.3.2022.
pagina 1 di 9 Con tale sentenza è stato così disposto (definendo il giudizio n. 790/2017 R.G. introdotto dinanzi al Tribunale di
Nola da nei confronti di : “Dichiara che il tratto fognario di parte Controparte_1 Parte_1 convenuta, nei limiti di cui in motivazione, è stato realizzato in violazione delle distanze legali ex art. 889 cpv c.c.; per l'effetto condanna parte convenuta all'arretramento del manufatto. Condanna parte convenuta alle spese del giudizio, che liquida in euro 2500,00 oltre competenze di legge e esborsi di Ctu”.
Il Tribunale di Nola ha deciso, in sintesi, la controversia nei seguenti termini ritenendo – sulla scorta della ctu espletata- che fosse fondata la domanda dell'attore ( ), il quale, deducendo di essere Controparte_1 proprietario di un fabbricato in Scisciano, via Garibaldi n. 16, I trav., in catasto urbano al fg. 1, part. 1798, confinante con l'immobile (in catasto al fg. 1, part. 1061) di proprietà del convenuto ( e che i Parte_1 due fabbricati fossero separati da una strada larga mt. 5, di cui più della metà di sua (dell'attore, si intende) proprietà, lamentando che avesse realizzato, invadendo la sua proprietà esclusiva, una rete Parte_1 fognaria, in violazione delle distanze legali, ex art. 889 c.c., aveva chiesto che il Tribunale dichiarasse che il tratto di fogna del convenuto fosse stato costruito non a distanza legale dalla sua proprietà, con condanna dello stesso alla relativa rimozione. Parte_1
**** ha censurato la sentenza n. 638/2022 emessa dal Tribunale di Nola emessa dal Tribunale Parte_1 di Napoli sulla base dei due seguenti motivi.
Con il primo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse erroneamente reputato fondata la domanda proposta da nonostante quest'ultimo non avesse dato prova di essere il titolare del diritto di Controparte_1 proprietà esclusiva relativamente al tratto di strada sul quale egli (il convenuto/appellante, si intende) aveva realizzato la rete fognaria.
Sul punto l'appellante ha sostenuto che fosse inconferente quanto ritenuto dal primo giudice circa la tardività della mera difesa da lui (dal convenuto/appellante, si intende) sollevata - sia nelle osservazioni alla CTU, che nelle note conclusive- di carenza della “legittimazione ad agire”, “intesa come titolarità del diritto di agire in giudizio della parte attorea”.
Al riguardo ha richiamato quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza numero
2951/2016, circa la possibilità di eccepire la carenza di titolarità del diritto (trattandosi di una mera difesa) in ogni fase del giudizio (con l'unico limite della formazione del giudicato) e circa la rilevabilità della stessa, anche d'ufficio dal giudice, sulla base degli atti.
****
Con il secondo motivo ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Nola ha ritenuto che il tratto fognario fosse stato da lui (dal convenuto/appellante, si intende)
pagina 2 di 9 realizzato in violazione delle distanze legali, ex art. 889 c.c. (condannandolo, per l'effetto, all'arretramento del manufatto).
Ha lamentato, sul punto, che il giudice di prime cure fosse addivenuto a tale convincimento senza alcun supporto probatorio, limitandosi a recepire le conclusioni del ctu secondo cui, per l'appunto, il tratto di allaccio proveniente dalla sua (del convenuto/appellante, si intende) proprietà sarebbe insistito nella proprietà di parte attrice.
L'appellante ha, in particolare, evidenziato che la stradina privata (di metri 5) ove era stata realizzata la rete fognaria oggetto della controversia, fosse, invece, in comproprietà fra tutti i AN , non risultando Parte_1 catastalmente frazionata, come rilevato anche dal ctu, e non essendo stata neanche oggetto di un atto formale che ne regolamentasse le condizioni per la sua realizzazione e per i conseguenziali diritti di uso.
Tale stradina, ad avviso dell'appellante, non corrisponderebbe neanche alla ubicazione individuata nel frazionamento di cui all'atto di provenienza delle rispettive proprietà (atto notarile di donazione del 28.11.1973), con il quale il donante aveva assegnato ai figli , , e una CP CP_3 Pt_1 CP_1 Controparte_4 quota di are 10,91 dell'intero fondo indiviso sito in Scisciano, località Campo.
Secondo nello specifico, su accordo verbale dei AN e prima della edificazione dei Parte_1 rispettivi fabbricati, la stradina di accesso a tutti i lotti, pari ad are 10,91 ciascuno, sarebbe stata realizzata al centro del fondo, con il distacco di una quota di terreno da parte di ogni germano, con accesso diretto alla strada principale, ora denominata Via Garibaldi I traversa.
E, di conseguenza, ha sostenuto che inopinatamente il ctu, in assenza di alcun atto formale o documentazione catastale che attestasse le modifiche alle disposizioni dell'atto di donazione, avesse ritenuto che tale stradina insistesse catastalmente sia sulla proprietà di parte attrice che sulla proprietà di parte convenuta, riferendosi esclusivamente alla mappa catastale relativa all'intero fondo indiviso (senza tener conto delle modifiche apportate allo stato dei luoghi) e alla seguente dichiarazione resa in sede di operazioni peritali dalle parti: “Le Parti senza riserva alcuna confermano che il pozzetto di ispezione ricade in proprietà convenuta, mentre il pozzetto a servizio della condotta fognaria e parte del tubo di immissione di parte convenuta ricadono in proprietà attorea”.
Sul punto ha sostenuto che non potessero avere alcuna rilevanza giuridica le circostanze Parte_1 dedotte dalle parti o dai tecnici, non essendo state oggetto di articolazioni istruttorie e che, come tali, fossero inutilizzabili ai fini della decisione.
E, alla luce di quanto esposto, evidenziando che il tratto finale della tubazione fognaria servente la sua proprietà fosse posto a mt. 2,5 dal muretto di confine del fabbricato attoreo (quindi a distanza superiore rispetto al limite stabilito dal secondo comma dell'art. 889 c.c.), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, si chiede in riforma della sentenza di primo grado l'accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione ad agire e per tale effetto dichiarare inammissibile la domanda introduttiva;
1) Nel merito, in riforma della sentenza di primo grado n.638/2022 emessa dal Tribunale di Nola, accogliere l'appello e, per
pagina 3 di 9 l'effetto rigettare la domanda proposta dal in quanto inammissibile , infondata e non provata;
2) Per effetto condanna al Controparte_1 pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 2803/2022 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
28.9.2022, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 638/2022, oggetto di impugnazione, emessa dal Tribunale di Nola;
Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore, per fattone anticipo.”.
Con ordinanza del 25.10.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
6.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 9.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 6.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 29.4.2025 dalla difesa di e il 4.5.2025 dalla difesa di Parte_1 CP_1
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata l'8.5.2025, concedendo alle parti i
[...] termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita accoglimento, per le seguenti ragioni. Parte_1
****
Nell'esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, i due motivi di gravame, la Corte rileva, innanzitutto - con riferimento specifico al primo- che il convenuto aveva, nel giudizio di primo Parte_1 grado, già con la comparsa di risposta depositata il 16.5.2017 (ridepositata dall'appellante in questo grado), dedotto che la detta rete fognaria fosse stata realizzata “su detta stradina comune”.
Quindi, sin dal primo atto difensivo aveva sostenuto che tale stradina fosse comune ai AN (e Parte_1 che, dunque, evidentemente e logicamente, non potesse ritenersi di proprietà esclusiva dell'attore).
A ciò si aggiunge, in ogni caso, che, come correttamente sostenuto dall'appellante, non poteva considerarsi tardiva (contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice) la doglianza, da lui (dal convenuto/appellante, si intende) sollevata - sia nelle osservazioni alla CTU, che nelle note conclusive- concernente la carenza della titolarità attiva in capo a (per non essere il proprietario esclusivo della parte della stradina Controparte_1 privata in questione dove è stato realizzato l'allaccio fognario per cui è causa, servente la proprietà del convenuto e di altri).
Ed infatti le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, effettivamente, chiarito che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti pagina 4 di 9 impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non sia titolare del diritto azionato, è una mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez.
III, Ord., 04/03/2025, n. 5791).
Ciò premesso, ad avviso della Corte il Tribunale di Nola ha errato nel reputare fondata la domanda con cui
, sul presupposto che il convenuto avesse realizzato, invadendo la sua proprietà esclusiva, Controparte_1 una rete fognaria, dunque violando le distanze legali di cui all'art. 889, co.2, c.c., aveva chiesto che lo stesso convenuto fosse condannato alla rimozione del tratto di fogna costruito non a distanza legale.
La decisione del Tribunale si è fondata, invero, sugli accertamenti e sulle (errate, per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione) valutazioni del ctu, ing. , il quale aveva rilevato: Persona_1
1) la presenza, per ciò che rileva in questa sede, lungo la stradina privata in questione (larga circa 5 metri con accesso dalla strada comunale via Garibaldi I traversa) e nella proprietà di parte attrice, “di una seconda tubazione fognaria con relativo pozzetto ad uso e servizio della Parte convenuta e degli altri proprietari degli immobili serviti dal viale (ad esclusione della Parte attrice), tubazione “posizionata in asse al viale, ad una distanza di circa 2,50 metri circa dal muretto di recinzione di proprietà di parte attrice e ad una distanza di circa 2,50 metri circa dal muretto di recinzione di proprietà di parte convenuta;”;
2) “la presenza dell'allaccio degli scarichi di Parte convenuta alla suddetta seconda tubazione fognaria. Nel dettaglio, il tratto iniziale dell'allaccio con un primo pozzetto (distante 0,55 metri dal muretto di recinzione di proprietà di parte convenuta) insiste nella proprietà convenuta mentre il tratto finale, che termina in un secondo pozzetto, insiste nella proprietà attrice.”.
E aveva concluso il proprio elaborato peritale ritenendo, per tale ragione: “…la tubazione fognaria realizzata ad uso e servizio della Parte convenuta e degli altri proprietari degli immobili serviti dal viale (ad esclusione della
Parte attrice) e il tratto di immissione (allaccio) proveniente dalla proprietà di Parte convenuta sono stati realizzati violando le distanza distanze legali prescritte dall'art. 889 comma 2 del C.C.” (cfr. tale relazione peritale, ridepositata in questo grado dall'appellante e comunque esaminabile, unitamente agli allegati, dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Ma, ad avviso della Corte la valutazione del ctu (e, quindi, del Tribunale di Nola che l'ha recepita) era, si ribadisce, errata dal punto di vista giuridico.
Ed infatti, come correttamente sostenuto dall'appellante (nell'ambito del secondo motivo di gravame), non vi erano elementi per ritenere che la stradina privata (di metri 5) ove era stata realizzata la rete fognaria oggetto della controversia fosse – nella parte del tratto finale della condotta servente il fabbricato del convenuto – di proprietà esclusiva di . Controparte_1
pagina 5 di 9 In altri termini, sebbene, in generale, l'azione reale finalizzata al rispetto delle distanze legali, essendo modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis" (in quanto rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù), non esiga la rigorosa dimostrazione della proprietà del terreno a cui favore l'azione venga esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/12/2016, n. 25342), tuttavia, nel caso di specie, non vi era comunque alcun elemento che consentisse di ritenere sussistente un valido titolo di acquisto, in capo a CP_1
, della proprietà esclusiva della stradina in questione (nella parte, si ribadisce, ove insiste il tratto finale
[...] della condotta fognaria che serve la proprietà del convenuto e di altri).
Ciò non risultava, in primo luogo, dall'atto di provenienza, ossia dall'atto notarile di donazione del 28.11.1973
(ridepositato in questo grado dall'appellante), con il quale il donante aveva attribuito a ciascuno dei figli , CP
, e la proprietà di una quota di are 10,91 dell'intero fondo, sino CP_3 Pt_1 CP_1 Controparte_4 ad allora indiviso, sito in Scisciano, località Campo.
Tale atto, invero, non conteneva alcuna specificazione circa l'eventuale attribuzione della proprietà esclusiva della stradina ad alcuno dei donatari.
Del resto, mentre le quote del fondo originariamente indiviso, oggetto delle singole donazioni in favore dei AN , erano state ben individuate dal donante anche dal punto di vista catastale (facendo Parte_1 riferimento al previo frazionamento), tale stradina, invece, come rilevato anche dal ctu, non risulta catastalmente frazionata e l'ubicazione e le caratteristiche della stessa non corrispondono, attualmente, neanche a quelle individuate nel detto atto di donazione del 28 novembre 1973.
Il ctu, d'altronde, ai fini del convincimento (recepito dal Tribunale di Nola) circa la proprietà dell'attore relativamente alla parte della stradina sulla quale termina il tratto finale della tubazione fognaria del convenuto, si era basato esclusivamente (come si evince anche dalle risposte alle osservazioni del consulente di parte convenuta, contenute nell'elaborato peritale) sulla seguente dichiarazione delle parti resa in sede di operazioni peritali, in contraddittorio con i loro consulenti: “Le Parti senza riserva alcuna confermano che il pozzetto di ispezione ricade in proprietà convenuta mentre il pozzetto a servizio della condotta fognaria e parte del tubo di immissione di parte convenuta ricadono in proprietà attorea.”.
Ma tale dichiarazione non poteva avere valenza confessoria in relazione all'individuazione della proprietà della detta stradina posto che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, a norma dell'art. 2720 c.c. l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge.
pagina 6 di 9 Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà
o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/11/2023, n. 30954; Sez. II,
12/05/2023, n. 12967; Sez. VI - 2, Ord., 11/11/2021, n. 33337; Sez. II, 11/06/2007, n. 13625; Sez. III, 18/06/2003,
n. 9687; Sez. II, 20/02/1992, n. 2088).
Non potendo, dunque, ritenersi provato che la stradina in questione fosse di proprietà esclusiva dell'attore (nella parte ove insiste il tratto finale della condotta fognaria che serve la proprietà del convenuto e di altri), il Tribunale di
Nola ha erroneamente accolto la domanda di , non essendovi stata alcuna invasione della Controparte_1 proprietà (esclusiva) di quest'ultimo in seguito alla realizzazione della tubazione fognaria a servizio della proprietà del convenuto.
Ma, essendo tale tubazione fognaria (con relativo pozzetto ad uso e servizio della parte convenuta e degli altri proprietari degli immobili serviti dal viale, ad esclusione della Parte attrice) posizionata (in asse al viale) ad una distanza di circa 2,50 metri circa dal muretto di recinzione di proprietà di parte attrice – come anche rilevato dal ctu- il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare tale domanda, risultando rispettata la distanza (di un metro) prevista dall'art. 889, co.2, c.c.
****
Alla luce di quanto esposto sino ad ora, pertanto, va riformata integralmente la sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda formulata in primo grado da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
[...]
****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va detto che l'accoglimento del gravame proposto da e la conseguente riforma (totale) della sentenza impugnata comportano, in base all'esito Parte_1 complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891;
Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019;
Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, va condannato, in virtù del principio della Controparte_1 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, con la precisazione che soltanto per le spese del secondo grado può essere disposta la distrazione chiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dal difensore di non risultando quest'ultimo difeso dallo stesso Parte_1 difensore anche in primo grado (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 18/06/2019, n. 16244; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/06/2024, n. 16181).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le pagina 7 di 9 questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (dovendo comunque essere calcolata anche la fase istruttoria in appello, anche se non espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 0,01 ad euro 1.100,00 in base al valore (euro 1.000,00) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
****
Sempre in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. le spese della ctu espletata in primo grado dall'ing. Per_1
(spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della
[...] sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) – come liquidate dal Tribunale di Nola con decreto del 18.2.2019 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) - vanno poste definitivamente e interamente a carico del soccombente . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2803/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 638/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Nola, pubblicata il 31.3.2022 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
a) Rigetta la domanda formulata da , in primo grado, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di dei Controparte_1 Parte_1 compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.662,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
c) Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico di CP_1
.
[...]
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Mario Cusano, quale Controparte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate Parte_1
pagina 8 di 9 complessivamente in €.820,00 (di cui euro 147,00 per esborsi ed euro 673,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 15.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2803 dell'anno 2022, vertente tra c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cusano. Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Pagliarulo. Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 638/2022 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
31.3.2022, in tema di azioni a difesa della proprietà; distanze previste dall'art. 889 c.c.”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
29.4.2025 dalla difesa di il 4.5.2025 dalla difesa di . Parte_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 17.6.2022), dinanzi Parte_1
a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 638/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Nola, pubblicata il 31.3.2022.
pagina 1 di 9 Con tale sentenza è stato così disposto (definendo il giudizio n. 790/2017 R.G. introdotto dinanzi al Tribunale di
Nola da nei confronti di : “Dichiara che il tratto fognario di parte Controparte_1 Parte_1 convenuta, nei limiti di cui in motivazione, è stato realizzato in violazione delle distanze legali ex art. 889 cpv c.c.; per l'effetto condanna parte convenuta all'arretramento del manufatto. Condanna parte convenuta alle spese del giudizio, che liquida in euro 2500,00 oltre competenze di legge e esborsi di Ctu”.
Il Tribunale di Nola ha deciso, in sintesi, la controversia nei seguenti termini ritenendo – sulla scorta della ctu espletata- che fosse fondata la domanda dell'attore ( ), il quale, deducendo di essere Controparte_1 proprietario di un fabbricato in Scisciano, via Garibaldi n. 16, I trav., in catasto urbano al fg. 1, part. 1798, confinante con l'immobile (in catasto al fg. 1, part. 1061) di proprietà del convenuto ( e che i Parte_1 due fabbricati fossero separati da una strada larga mt. 5, di cui più della metà di sua (dell'attore, si intende) proprietà, lamentando che avesse realizzato, invadendo la sua proprietà esclusiva, una rete Parte_1 fognaria, in violazione delle distanze legali, ex art. 889 c.c., aveva chiesto che il Tribunale dichiarasse che il tratto di fogna del convenuto fosse stato costruito non a distanza legale dalla sua proprietà, con condanna dello stesso alla relativa rimozione. Parte_1
**** ha censurato la sentenza n. 638/2022 emessa dal Tribunale di Nola emessa dal Tribunale Parte_1 di Napoli sulla base dei due seguenti motivi.
Con il primo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse erroneamente reputato fondata la domanda proposta da nonostante quest'ultimo non avesse dato prova di essere il titolare del diritto di Controparte_1 proprietà esclusiva relativamente al tratto di strada sul quale egli (il convenuto/appellante, si intende) aveva realizzato la rete fognaria.
Sul punto l'appellante ha sostenuto che fosse inconferente quanto ritenuto dal primo giudice circa la tardività della mera difesa da lui (dal convenuto/appellante, si intende) sollevata - sia nelle osservazioni alla CTU, che nelle note conclusive- di carenza della “legittimazione ad agire”, “intesa come titolarità del diritto di agire in giudizio della parte attorea”.
Al riguardo ha richiamato quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza numero
2951/2016, circa la possibilità di eccepire la carenza di titolarità del diritto (trattandosi di una mera difesa) in ogni fase del giudizio (con l'unico limite della formazione del giudicato) e circa la rilevabilità della stessa, anche d'ufficio dal giudice, sulla base degli atti.
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Con il secondo motivo ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Nola ha ritenuto che il tratto fognario fosse stato da lui (dal convenuto/appellante, si intende)
pagina 2 di 9 realizzato in violazione delle distanze legali, ex art. 889 c.c. (condannandolo, per l'effetto, all'arretramento del manufatto).
Ha lamentato, sul punto, che il giudice di prime cure fosse addivenuto a tale convincimento senza alcun supporto probatorio, limitandosi a recepire le conclusioni del ctu secondo cui, per l'appunto, il tratto di allaccio proveniente dalla sua (del convenuto/appellante, si intende) proprietà sarebbe insistito nella proprietà di parte attrice.
L'appellante ha, in particolare, evidenziato che la stradina privata (di metri 5) ove era stata realizzata la rete fognaria oggetto della controversia, fosse, invece, in comproprietà fra tutti i AN , non risultando Parte_1 catastalmente frazionata, come rilevato anche dal ctu, e non essendo stata neanche oggetto di un atto formale che ne regolamentasse le condizioni per la sua realizzazione e per i conseguenziali diritti di uso.
Tale stradina, ad avviso dell'appellante, non corrisponderebbe neanche alla ubicazione individuata nel frazionamento di cui all'atto di provenienza delle rispettive proprietà (atto notarile di donazione del 28.11.1973), con il quale il donante aveva assegnato ai figli , , e una CP CP_3 Pt_1 CP_1 Controparte_4 quota di are 10,91 dell'intero fondo indiviso sito in Scisciano, località Campo.
Secondo nello specifico, su accordo verbale dei AN e prima della edificazione dei Parte_1 rispettivi fabbricati, la stradina di accesso a tutti i lotti, pari ad are 10,91 ciascuno, sarebbe stata realizzata al centro del fondo, con il distacco di una quota di terreno da parte di ogni germano, con accesso diretto alla strada principale, ora denominata Via Garibaldi I traversa.
E, di conseguenza, ha sostenuto che inopinatamente il ctu, in assenza di alcun atto formale o documentazione catastale che attestasse le modifiche alle disposizioni dell'atto di donazione, avesse ritenuto che tale stradina insistesse catastalmente sia sulla proprietà di parte attrice che sulla proprietà di parte convenuta, riferendosi esclusivamente alla mappa catastale relativa all'intero fondo indiviso (senza tener conto delle modifiche apportate allo stato dei luoghi) e alla seguente dichiarazione resa in sede di operazioni peritali dalle parti: “Le Parti senza riserva alcuna confermano che il pozzetto di ispezione ricade in proprietà convenuta, mentre il pozzetto a servizio della condotta fognaria e parte del tubo di immissione di parte convenuta ricadono in proprietà attorea”.
Sul punto ha sostenuto che non potessero avere alcuna rilevanza giuridica le circostanze Parte_1 dedotte dalle parti o dai tecnici, non essendo state oggetto di articolazioni istruttorie e che, come tali, fossero inutilizzabili ai fini della decisione.
E, alla luce di quanto esposto, evidenziando che il tratto finale della tubazione fognaria servente la sua proprietà fosse posto a mt. 2,5 dal muretto di confine del fabbricato attoreo (quindi a distanza superiore rispetto al limite stabilito dal secondo comma dell'art. 889 c.c.), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, si chiede in riforma della sentenza di primo grado l'accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione ad agire e per tale effetto dichiarare inammissibile la domanda introduttiva;
1) Nel merito, in riforma della sentenza di primo grado n.638/2022 emessa dal Tribunale di Nola, accogliere l'appello e, per
pagina 3 di 9 l'effetto rigettare la domanda proposta dal in quanto inammissibile , infondata e non provata;
2) Per effetto condanna al Controparte_1 pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 2803/2022 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
28.9.2022, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 638/2022, oggetto di impugnazione, emessa dal Tribunale di Nola;
Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore, per fattone anticipo.”.
Con ordinanza del 25.10.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
6.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 9.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 6.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 29.4.2025 dalla difesa di e il 4.5.2025 dalla difesa di Parte_1 CP_1
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata l'8.5.2025, concedendo alle parti i
[...] termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita accoglimento, per le seguenti ragioni. Parte_1
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Nell'esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, i due motivi di gravame, la Corte rileva, innanzitutto - con riferimento specifico al primo- che il convenuto aveva, nel giudizio di primo Parte_1 grado, già con la comparsa di risposta depositata il 16.5.2017 (ridepositata dall'appellante in questo grado), dedotto che la detta rete fognaria fosse stata realizzata “su detta stradina comune”.
Quindi, sin dal primo atto difensivo aveva sostenuto che tale stradina fosse comune ai AN (e Parte_1 che, dunque, evidentemente e logicamente, non potesse ritenersi di proprietà esclusiva dell'attore).
A ciò si aggiunge, in ogni caso, che, come correttamente sostenuto dall'appellante, non poteva considerarsi tardiva (contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice) la doglianza, da lui (dal convenuto/appellante, si intende) sollevata - sia nelle osservazioni alla CTU, che nelle note conclusive- concernente la carenza della titolarità attiva in capo a (per non essere il proprietario esclusivo della parte della stradina Controparte_1 privata in questione dove è stato realizzato l'allaccio fognario per cui è causa, servente la proprietà del convenuto e di altri).
Ed infatti le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, effettivamente, chiarito che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti pagina 4 di 9 impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non sia titolare del diritto azionato, è una mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez.
III, Ord., 04/03/2025, n. 5791).
Ciò premesso, ad avviso della Corte il Tribunale di Nola ha errato nel reputare fondata la domanda con cui
, sul presupposto che il convenuto avesse realizzato, invadendo la sua proprietà esclusiva, Controparte_1 una rete fognaria, dunque violando le distanze legali di cui all'art. 889, co.2, c.c., aveva chiesto che lo stesso convenuto fosse condannato alla rimozione del tratto di fogna costruito non a distanza legale.
La decisione del Tribunale si è fondata, invero, sugli accertamenti e sulle (errate, per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione) valutazioni del ctu, ing. , il quale aveva rilevato: Persona_1
1) la presenza, per ciò che rileva in questa sede, lungo la stradina privata in questione (larga circa 5 metri con accesso dalla strada comunale via Garibaldi I traversa) e nella proprietà di parte attrice, “di una seconda tubazione fognaria con relativo pozzetto ad uso e servizio della Parte convenuta e degli altri proprietari degli immobili serviti dal viale (ad esclusione della Parte attrice), tubazione “posizionata in asse al viale, ad una distanza di circa 2,50 metri circa dal muretto di recinzione di proprietà di parte attrice e ad una distanza di circa 2,50 metri circa dal muretto di recinzione di proprietà di parte convenuta;”;
2) “la presenza dell'allaccio degli scarichi di Parte convenuta alla suddetta seconda tubazione fognaria. Nel dettaglio, il tratto iniziale dell'allaccio con un primo pozzetto (distante 0,55 metri dal muretto di recinzione di proprietà di parte convenuta) insiste nella proprietà convenuta mentre il tratto finale, che termina in un secondo pozzetto, insiste nella proprietà attrice.”.
E aveva concluso il proprio elaborato peritale ritenendo, per tale ragione: “…la tubazione fognaria realizzata ad uso e servizio della Parte convenuta e degli altri proprietari degli immobili serviti dal viale (ad esclusione della
Parte attrice) e il tratto di immissione (allaccio) proveniente dalla proprietà di Parte convenuta sono stati realizzati violando le distanza distanze legali prescritte dall'art. 889 comma 2 del C.C.” (cfr. tale relazione peritale, ridepositata in questo grado dall'appellante e comunque esaminabile, unitamente agli allegati, dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Ma, ad avviso della Corte la valutazione del ctu (e, quindi, del Tribunale di Nola che l'ha recepita) era, si ribadisce, errata dal punto di vista giuridico.
Ed infatti, come correttamente sostenuto dall'appellante (nell'ambito del secondo motivo di gravame), non vi erano elementi per ritenere che la stradina privata (di metri 5) ove era stata realizzata la rete fognaria oggetto della controversia fosse – nella parte del tratto finale della condotta servente il fabbricato del convenuto – di proprietà esclusiva di . Controparte_1
pagina 5 di 9 In altri termini, sebbene, in generale, l'azione reale finalizzata al rispetto delle distanze legali, essendo modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis" (in quanto rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù), non esiga la rigorosa dimostrazione della proprietà del terreno a cui favore l'azione venga esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/12/2016, n. 25342), tuttavia, nel caso di specie, non vi era comunque alcun elemento che consentisse di ritenere sussistente un valido titolo di acquisto, in capo a CP_1
, della proprietà esclusiva della stradina in questione (nella parte, si ribadisce, ove insiste il tratto finale
[...] della condotta fognaria che serve la proprietà del convenuto e di altri).
Ciò non risultava, in primo luogo, dall'atto di provenienza, ossia dall'atto notarile di donazione del 28.11.1973
(ridepositato in questo grado dall'appellante), con il quale il donante aveva attribuito a ciascuno dei figli , CP
, e la proprietà di una quota di are 10,91 dell'intero fondo, sino CP_3 Pt_1 CP_1 Controparte_4 ad allora indiviso, sito in Scisciano, località Campo.
Tale atto, invero, non conteneva alcuna specificazione circa l'eventuale attribuzione della proprietà esclusiva della stradina ad alcuno dei donatari.
Del resto, mentre le quote del fondo originariamente indiviso, oggetto delle singole donazioni in favore dei AN , erano state ben individuate dal donante anche dal punto di vista catastale (facendo Parte_1 riferimento al previo frazionamento), tale stradina, invece, come rilevato anche dal ctu, non risulta catastalmente frazionata e l'ubicazione e le caratteristiche della stessa non corrispondono, attualmente, neanche a quelle individuate nel detto atto di donazione del 28 novembre 1973.
Il ctu, d'altronde, ai fini del convincimento (recepito dal Tribunale di Nola) circa la proprietà dell'attore relativamente alla parte della stradina sulla quale termina il tratto finale della tubazione fognaria del convenuto, si era basato esclusivamente (come si evince anche dalle risposte alle osservazioni del consulente di parte convenuta, contenute nell'elaborato peritale) sulla seguente dichiarazione delle parti resa in sede di operazioni peritali, in contraddittorio con i loro consulenti: “Le Parti senza riserva alcuna confermano che il pozzetto di ispezione ricade in proprietà convenuta mentre il pozzetto a servizio della condotta fognaria e parte del tubo di immissione di parte convenuta ricadono in proprietà attorea.”.
Ma tale dichiarazione non poteva avere valenza confessoria in relazione all'individuazione della proprietà della detta stradina posto che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, a norma dell'art. 2720 c.c. l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge.
pagina 6 di 9 Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà
o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/11/2023, n. 30954; Sez. II,
12/05/2023, n. 12967; Sez. VI - 2, Ord., 11/11/2021, n. 33337; Sez. II, 11/06/2007, n. 13625; Sez. III, 18/06/2003,
n. 9687; Sez. II, 20/02/1992, n. 2088).
Non potendo, dunque, ritenersi provato che la stradina in questione fosse di proprietà esclusiva dell'attore (nella parte ove insiste il tratto finale della condotta fognaria che serve la proprietà del convenuto e di altri), il Tribunale di
Nola ha erroneamente accolto la domanda di , non essendovi stata alcuna invasione della Controparte_1 proprietà (esclusiva) di quest'ultimo in seguito alla realizzazione della tubazione fognaria a servizio della proprietà del convenuto.
Ma, essendo tale tubazione fognaria (con relativo pozzetto ad uso e servizio della parte convenuta e degli altri proprietari degli immobili serviti dal viale, ad esclusione della Parte attrice) posizionata (in asse al viale) ad una distanza di circa 2,50 metri circa dal muretto di recinzione di proprietà di parte attrice – come anche rilevato dal ctu- il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare tale domanda, risultando rispettata la distanza (di un metro) prevista dall'art. 889, co.2, c.c.
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Alla luce di quanto esposto sino ad ora, pertanto, va riformata integralmente la sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda formulata in primo grado da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
[...]
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va detto che l'accoglimento del gravame proposto da e la conseguente riforma (totale) della sentenza impugnata comportano, in base all'esito Parte_1 complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891;
Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019;
Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, va condannato, in virtù del principio della Controparte_1 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, con la precisazione che soltanto per le spese del secondo grado può essere disposta la distrazione chiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dal difensore di non risultando quest'ultimo difeso dallo stesso Parte_1 difensore anche in primo grado (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 18/06/2019, n. 16244; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/06/2024, n. 16181).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le pagina 7 di 9 questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (dovendo comunque essere calcolata anche la fase istruttoria in appello, anche se non espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 0,01 ad euro 1.100,00 in base al valore (euro 1.000,00) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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Sempre in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. le spese della ctu espletata in primo grado dall'ing. Per_1
(spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della
[...] sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) – come liquidate dal Tribunale di Nola con decreto del 18.2.2019 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) - vanno poste definitivamente e interamente a carico del soccombente . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2803/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 638/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Nola, pubblicata il 31.3.2022 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
a) Rigetta la domanda formulata da , in primo grado, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di dei Controparte_1 Parte_1 compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.662,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
c) Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico di CP_1
.
[...]
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Mario Cusano, quale Controparte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate Parte_1
pagina 8 di 9 complessivamente in €.820,00 (di cui euro 147,00 per esborsi ed euro 673,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 15.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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