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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/12/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2204/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2204/2021
promossa da:
(già e, ora, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3
domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv. Corrado Rossetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
(già società incorporante Controparte_4 Controparte_5
, in persona dell'amministratore e procuratore speciale, CP_5 [...]
elettivamente domiciliata in Mestre (VE), presso lo studio dell'Avv. Controparte_6
Prof. Matteo De Poli e dell'Avv. Luca Vedovato, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 761/2021 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previo rigetto di ogni istanza, eccezione e domanda avversaria;
In via istruttoria: si insiste affinché venga accolta la richiesta preliminare di cui alle pagine da 3 a 7 dell'atto di citazione in appello e riportata anche nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, afferente l'ammissione
e l'espletamento delle istanze istruttorie (ordini di esibizione, prove per testi e Consulenza
Tecnica d'Ufficio) non ammesse nel giudizio di primo grado. Si ribadisce la censura alla deliberazione del Giudice del primo grado in riferimento al rigetto delle istanze istruttorie per gli ampi motivi esposti in citazione in appello ai quali si fa espresso rinvio. Nel merito: si insiste per l'accoglimento delle conclusioni, già rassegnate nell'atto di citazione in appello, al quale si fa espresso rinvio, che devono intendersi qui trascritte. Si chiede altresì che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. previgente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con osservanza” e quindi: “- in accoglimento dei motivi di appello, riformare totalmente o parzialmente l'impugnata
Sentenza e per l'effetto riesaminare ed accogliere le domande formulate dalla
[...]
(già nelle conclusioni del primo grado di Controparte_1 Controparte_2
giudizio alle quali si fa espresso rinvio, riproponendo e rimandando ad ogni domanda, eccezione ed argomentazione di cui agli atti di causa di primo grado ai quali si fa espresso rinvio e che devono considerarsi parte integrante del presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Nel merito Rigettarsi l'impugnazione proposta da CP_1
(ora e per l'effetto confermarsi
[...] Controparte_3
integralmente la sentenza del Tribunale di Prato n. 761/2021 pubblicata il 4 novembre
2021. In via istruttoria Rigettarsi i mezzi istruttori richiesti dall'appellante e, in subordine, abilitarsi alla prova contraria con i testi indicati nella terza memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c. depositata in primo grado. In ogni caso ND
[...]
(già alla rifusione delle spese di lite di Controparte_3 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 761/2021 Controparte_1
del Tribunale di Prato, con la quale erano state solo parzialmente accolte le richieste di
2 condanna avanzate, a vario titolo, dalla (allora) nei confronti Controparte_2
della (allora) soc. CP_5
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata da Controparte_2
allegando che:
• in data 1.5.2008 aveva stipulato un contratto di agenzia con il cui CP_5 art. 2 delimitava al centro ed al nord Italia la zona di competenza dell'agente, prevedendo l'impegno di quest'ultimo “a non rappresentare, vendere, né distribuire in proprio e/o nell'interesse di terzi prodotti in concorrenza con quelli del Preponente o comunque riconducibili allo stesso comparto merceologico”;
• alla fine dell'anno 2013, a seguito di alcune incongruenze e/o inesattezze riscontrate nei rapporti con la preponente, aveva effettuato alcune verifiche, all'esito delle quali aveva preso contezza che aveva posto in essere CP_5 varie forme di inadempimento, in quanto: a) in “numerosi casi” il resoconto provvigioni era stato inviato in ritardo e senza il riconoscimento, in particolare per gli anni compresi tra il 2011 ed il 2014, di provvigioni spettanti a parte attrice in quanto riguardanti contratti da quest'ultima curati;
b) sempre nel medesimo arco temporale aveva concluso direttamente – o per il tramite di altri CP_5 agenti – contratti nella zona di competenza della così “eludendo” il patto CP_1 di esclusiva previsto in favore di quest'ultima, e sottraendo alla stessa le relative provvigioni;
c) aveva adempiuto con estrema negligenza agli CP_5
obblighi contrattuali assunti nei confronti di clienti che avevano stipulato con la stessa dei contratti di durata pluriennale tramite l'attrice: tali clienti CP_5
avevano disdetto e/o risolto i contratti prima della loro naturale scadenza, in tal modo privando di parte delle sue provvigioni (per € Controparte_2
13.426,83); d) non aveva corrisposto le provvigioni relative ai mesi CP_5
di novembre e dicembre 2013, oltre che quelle del periodo da gennaio a giugno
2014; e) aveva riconosciuto che, con riferimento a tale ultimo CP_5 periodo, le provvigioni ammontavano ad € 32.484,55, ma si era dichiarata disponibile a corrispondere solo il minore importo di € 23.518,25, sostenendo in modo illegittimo la necessità di decurtare dalla somma iniziale l'importo di €
15.000,00 (a titolo di anticipi provvigionali già versati) e quello di € 1.301,51 (a titolo di conguaglio negativo tra gli anticipi provvigionali versati nel 2013 e le provvigioni maturate nel medesimo anno);
• era quindi receduta dal contratto di agenzia, con Controparte_2
comunicazione del 28/05/2014, in base a giusta causa;
3 • a non spettava dunque alcuna indennità per mancato preavviso, CP_5
mentre a competeva il pagamento, oltre che degli importi Controparte_2 già in precedenza indicati, anche di quello di € 19.480,87 (a titolo di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, di cui € 5.522,05 a titolo di indennità di risoluzione ai sensi dell'art. 1751 c.c.), di € 13.552,13 (a titolo di indennità suppletiva di clientela) e di € 406,69 (a titolo di “indennità meritocratica”, sia pure dovendo rimodulare tale ammontare in considerazione degli importi richiesti a titolo di provvigioni).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “In forza del contratto di agenzia stipulato tra le parti in causa, e della cessazione dello stesso, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia: - condannare la a corrispondere CP_5 alla le provvigioni ancora spettanti alla stessa per l'anno 2013 e Controparte_2
per i mesi da gennaio 2014 a maggio 2014, non ancora liquidate dalla e risultanti CP_5 anche dalla contabilità della stessa che si enunciano indicativamente nella somma di €
25.000,00 o salvo la diversa somma che risulterà dall'istruttoria anche in considerazione degli eventuali pagamenti annunciati dalla convenuta e che saranno accettati dall'attrice in conto del maggior avere;
- condannare la a corrispondere all'attrice la CP_5 somma di € 1.050.800,00 o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria quale importo spettante alla stessa a titolo di provvigioni “indirette”
(ovvero le provvigioni non incassate dalla in conseguenza del Controparte_2
fatto che la ha concluso direttamente contratti nella zona di esclusiva competenza CP_5 dell'odierna attrice) oltre alla correlata condanna della al risarcimento dei CP_5 danni per la rappresentata scorretta condotta, danni che si quantificano nell'importo di €
50.000,00 o nella maggior o minor somma ritenuta di Giustizia;
- condannare la CP_5
a corrispondere all'attrice la somma di € 13.426,83 o la maggior o minor somma
[...] che risulterà all'esito dell'istruttoria in conseguenza delle mancate provvigioni percepite dalla in conseguenza delle disdette e/o risoluzioni ai contratti Controparte_2 pluriennali, stipulati dalla odierna convenuta grazie all'opera della odierna attrice, avvenute esclusivamente in conseguenza della condotta negligente tenuta dalla CP_5
– condannare la a corrispondere alla
[...] CP_5 Controparte_2
l'importo che verrà quantificato nel corso del presente giudizio in conseguenza delle provvigioni maturate nelle more dello stesso ed afferenti ai contratti pluriennali già stipulati dai clienti della grazie all'azione della odierna attrice e delle CP_5 provvigioni che spetteranno alla attrice ai sensi dell'art. 1748 co.III cod. civ. sugli affari conclusi grazie all'intervento della stessa successivamente al recesso per giusta causa del
28 maggio 2014 comunicato dall'odierna attrice;
- condannare altresì la a CP_5
4 corrispondere alla € 19.480,87 a titolo di indennità per Controparte_2
cessazione del rapporto di agenzia per le specifiche voci indicate in narrativa, o la maggior somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità se l'Ill.mo Giudice adito riterrà di condannare la convenuta anche al pagamento delle provvigioni indirette e delle altre provvigioni richieste nelle presenti conclusioni (decisione che comporterà dunque anche il ricalcolo delle indennità di cessazione del rapporto di agenza alla luce delle maggiori provvigioni complessivamente maturate dalla;
- con vittoria di Controparte_2 spese, diritti e compensi professionali”.
1.2) Si era costituita in giudizio la soc. (quale società Controparte_5
incorporante infine divenuta che CP_5 Controparte_4
aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare esponendo che:
o la doglianza relativa all'invio in ritardo dei resoconti delle provvigioni (o contenenti errori ed omissioni) era del tutto generica, oltre che infondata;
o la domanda di risarcimento del danno per la violazione del patto di esclusiva era nulla, non avendo l'attrice indicato i fatti costitutivi della domanda, che, comunque, era infondata in quanto il contratto di agenzia non prevedeva alcun diritto di esclusiva in favore dell'agente, mentre sia le modalità organizzative di al momento della conclusione del contratto, sia le modalità di CP_5
svolgimento del lavoro attestavano che le parti avevano inteso derogare al diritto di esclusiva ex art. 1743 c.c.;
o anche non aveva rispettato l'obbligo di esclusiva (quello Controparte_2
previsto dal citato art. 2 del contratto di agenzia);
o la quantificazione delle provvigioni indirette asseritamente spettanti all'attrice era del tutto priva di fondamento;
o le controparti contrattuali della con le comunicazioni richiamate da parte CP_5 attrice, non avevano risolto il contratto, ma si erano limitate a “disdettare” il contratto, esercitando una facoltà prevista contrattualmente;
o l'attrice non aveva fornito alcun elemento di calcolo idoneo a consentire la verifica della correttezza degli importi richiesti a titolo di mancate provvigioni;
o il recesso esercitato da era senza giusta causa;
Controparte_2
o non avendo rispettato il periodo di preavviso di sei mesi, Controparte_2 la convenuta aveva diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, ovvero € 34.349,25, pari a sei dodicesimi delle provvigioni liquidate in favore dell'attrice nell'anno solare precedente il recesso;
5 o la società attrice non aveva chiarito se oggetto della sua domanda fosse l'indennità di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. o quella prevista dagli accordi collettivi eventualmente applicabili al caso di specie;
o la cessazione del rapporto per dimissioni dell'agente escludeva in ogni caso la debenza dell'indennità codicistica e quella suppletiva di clientela;
o aveva già provveduto a corrispondere le provvigioni relative Controparte_5 all'anno 2013 e quelle del primo semestre 2014;
o la convenuta stava comunque dando corso al pagamento delle provvigioni maturate in relazione ai contratti pluriennali già stipulati dai clienti di grazie CP_5 all'intervento dell'attrice, avendo pagato l'importo di € 14.579,12 in data
11/12/2014;
o la domanda volta ad ottenere il pagamento delle provvigioni relative ai contratti conclusi dopo il recesso ma grazie alla pregressa attività dell'attrice era del tutto generica oltre che infondata.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la nullità della citazione notificata da a Controparte_2 CP_5
in relazione alla domanda di pagamento di quanto asseritamente spettante a
[...]
a titolo di provvigioni indirette e di risarcimento dei danni, per Controparte_2
omessa esposizione dei fatti che costituiscono le ragioni della stessa domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, 4° co., c.p.c., con ogni pronuncia conseguente;
nel merito: rigettarsi le domande proposte da nei confronti di Controparte_2 CP_5
in quanto infondate, per le ragioni esposte nel presente giudizi;
nel merito, in via riconvenzionale: condannarsi in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a pagare a a titolo di indennità di Controparte_5 mancato preavviso, la somma di €. 34.349,25 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, oltre ad interessi ex art. 5, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo”.
1.3) Il Tribunale di Prato, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, aveva infine ritenuto che:
− era infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
− dovevano respingersi le istanze istruttorie reiterate dalle parti (per prova orale, di consulenza tecnica d'ufficio e di esibizione ex art. 210 c.p.c.) in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi già esposti in corso di causa;
− era infondata la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni “indirette”, e cioè correlate ai contratti asseritamente conclusi dalla convenuta in violazione del diritto di esclusiva di Controparte_2
6 dovendosi ritenere in proposito che “...non solo il contratto per cui è causa non riconosca in favore dell'agente alcun diritto di esclusiva, ma che anzi sia stata intenzione delle parti derogare a quanto previsto dall'art. 1743 c.c. che – come correttamente evidenziato dalla parte attrice – prevede un diritto di esclusiva in favore ed a carico di ciascuna delle parti del rapporto di agenzia”, in forza sia del contenuto del contratto intercorso tra le parti, sia del contenuto delle deposizioni testimoniali;
− non era stata dimostrata la sussistenza di un credito per provvigioni residue relative all'anno 2013, mentre con riferimento a quelle dell'anno 2014 doveva ritenersi tuttora dovuto l'importo di € 6.000,00;
− non era stata fornita adeguata dimostrazione del fatto che alcuni rapporti contrattuali, stipulati per effetto dell'attrice, si fossero interrotti per responsabilità della convenuta nella gestione degli stessi: le prove chieste dall'attrice, peraltro, non sarebbero state in grado di colmare tale lacuna;
− non era ravvisabile alcun credito residuo, in capo all'attrice, per provvigioni maturate dopo il recesso, né per contratti stipulati prima né per contratti stipulati dopo tale momento;
− non sussisteva una giusta causa di recesso, suscettibile di essere invocata dall'attrice, non ravvisandosi la fondatezza degli addebiti mossi alla convenuta e risultando come il ritardo nell'invio dei report delle provvigioni (in cui, effettivamente, era incorsa) non potesse ritenersi rilevante a tale fine CP_5
“...tenuto conto che l'agente ha esercitato il diritto di recesso (nonché mosso le prime contestazioni a riguardo) solo nel maggio 2014, ovvero ben dieci mesi dopo la scadenza del termine per la consegna del resoconto relativo al secondo trimestre 2013 e molti di più rispetto a quelli precedenti”;
− non sussisteva dunque il diritto dell'attrice a percepire l'indennità ex art. 1751 c.c.;
− non era stata dimostrata l'esistenza del diritto a percepire l'indennità suppletiva di clientela;
− era fondata la domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, non essendo come detto ravvisabile una giusta causa di recesso in capo all'attrice stessa;
− le spese di lite dovevano essere compensate nella misura di ¼, ponendo il residuo a carico dell'attrice.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva quindi reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa
7 pendente tra e ogni altra Controparte_2 Controparte_4
domanda, istanza ed eccezione rigettata: a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna a corrispondere in favore della Controparte_4
per le ragioni già indicate in narrativa, l'importo di € Controparte_2
6.000,00; b) rigetta le restanti domandi di parte attrice;
c) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna a Controparte_2 corrispondere in favore di € 34.349,24 oltre interessi Controparte_4
legali dal 24/12/2014 sino al saldo;
d) compensa per un quarto le spese di lite, ponendo i restanti tre quarti a carico della e per l'effetto e) condanna Controparte_2
a rifondere in favore di le Controparte_2 Controparte_4 spese di lite che liquida in € 10.072,50 a titolo di compensi professionali ed € 408,30 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Controparte_1
contestando preliminarmente la reiezione delle ulteriori istanze istruttorie avanzate
[...] dall'attrice in prime cure, in particolare costitute da prove per testi e richieste di esibizioni documentali.
2.1) Il gravame è stato poi nello specifico affidato ai seguenti motivi:
1°. “erronea applicazione del disposto dell'art. 1743 cod. civ. ed erronea valutazione delle risultanze delle prove per testi a sostegno dell'interpretazione fornita dal
Giudice”, contestando la valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alla non ravvisabilità di un patto di esclusiva a favore dell'agente, come argomentato dal Tribunale di Prato sulla scorta di una errata interpretazione sia del contratto di agenzia, sia delle deposizioni testimoniali, e ciò anche in considerazione del fatto che il diritto di esclusiva deve ritenersi un elemento connaturato al contratto di agenzia;
2°. “contrasto tra la motivazione e le risultanze documentali in riferimento alla domanda di risarcimento per disdette/risoluzioni contratti pluriennali”, evidenziando come l'attrice in prime cure non potesse disporre delle comunicazioni di recesso inviate dai clienti a e non comprendendosi CP_5
quindi come il giudice di prime cure avesse potuto respingere le istanze istruttorie avanzate sul punto dalla stessa attrice, mentre le prove documentali in atti avrebbero comunque consentito di ritenere che l'interruzione dei rapporti contrattuali in questione fosse dipesa dalla condotta di CP_5
3°. “errata motivazione circa la carenza di giusta causa di recesso”, rilevando come la decisione assunta sul punto dal Tribunale di Prato fosse l'effetto sia delle errate valutazione compiute con riferimento agli altri aspetti dirimenti della controversia
8 (come, ad es., con riferimento al diritto di esclusiva a favore dell'agente che, ove fosse stato riconosciuto, avrebbe inesorabilmente condotto alla conclusione che lo stesso era stato violato da consentendo quindi di ravvisare una CP_5
giusta causa di recesso) sia della sottovalutazione di alcuni profili caratterizzati invece da notevole rilievo (come il costante ritardo nell'invio dei report sulle provvigioni o il parimenti ricorrente ritardo nel pagamento delle provvigioni stesse).
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha Controparte_4
contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
In particolare, è stato esposto che:
− le istanze istruttorie avanzate dall'attrice in prime cure ed ivi respinte (peraltro, da tre giudici distinti) erano generiche e connotate da valenza esplorativa;
− non era condivisibile né la lettura dell'art. 1743 c.c. fornita dall'appellante (in quanto il preponente conservava sempre il diritto di concludere direttamente contratti nella zona assegnata all'agente, quand'anche fosse esistito il diritto di esclusiva) né la valutazione del materiale istruttorio postulata dall'appellante stessa;
− le doglianze dell'appellante correlate all'anticipata risoluzione di alcuni rapporti contrattuali pluriennali (in appello, peraltro, limitate a tre sole posizioni) non potevano già in astratto essere condivise, in quanto non vi era stata risoluzione anticipata ma solo il mancato rinnovo alla scadenza (e dunque un'ipotesi per la quale non era dovuta alcuna indennità);
− nel contratto intercorso tra le parti non era stato previsto alcun termine per l'invio degli estratti conto delle provvigioni, né un simile termine poteva estrapolarsi da quello previsto per il pagamento delle provvigioni, dal momento che tale pagamento veniva effettuato mensilmente a titolo di anticipo;
la questione, peraltro, non era mai stata contestata prima del febbraio 2014, nonostante si trattasse di una condotta risalente al 2008;
− non vi era mai stato alcun ritardo nel pagamento delle provvigioni ma, anche aderendo alla ricostruzione fornita dal giudice di prime cure, risultava come la questione avesse avuto un minimo rilievo nella dinamica dei rapporti tra le parti.
L'appellata ha quindi concluso nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
9 3.1) Con il primo motivo di gravame è stata, come detto, censurata la conclusione del Tribunale di Prato secondo cui nel caso di specie non era dato ravvisare un diritto di esclusiva, nella zona territoriale di competenza, a favore dell'agente.
Il motivo è infondato.
3.1.1) Il giudice di prime cure ha ritenuto di individuare, nel caso di specie, una deroga al diritto di esclusiva predetto, in considerazione essenzialmente di due elementi istruttori:
− l'art. 2 del contratto intercorso tra le parti (intitolato “ZONA” e secondo il quale
“L'agente deve esplicare la sua attività nella seguente zona: Centro e Nord Italia, solo ed esclusivamente nei confronti di soggetti preventivamente accettati dal
Preponente e dallo stesso segnalati e nella stessa zona si impegna a non rappresentare, vendere né distribuire in proprio e/o nell'interesse di terzi prodotti in concorrenza con quelli del preponente o comunque riconducibili allo stesso comparto merceologico”) in relazione al quale è stato indicato dal giudice di prime cure che “In favore della deroga del diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. in favore dell'agente milita poi il fatto che il contratto regoli espressamente il solo diritto di esclusiva della nulla dicendo in merito a quello della e CP_5 CP_1 preveda la risoluzione di diritto del contratto (sub art. 16) solo nell'ipotesi in cui la avesse violato il proprio obbligo di esclusiva”; CP_1
− le risultanze emergenti dalle deposizioni testimoniali, che avevano “...confermato la preesistenza, rispetto all'instaurazione del rapporto di agenzia tra le parti, di un ufficio commerciale interno della che si occupava di promuovere su CP_5
tutto il territorio nazionale la conclusione di contratti aventi ad oggetto la vendita di servizi di manutenzione e di soluzioni impiantistiche e che il sig. CP_2 legale rappresentante dell'attrice, era a conoscenza che l'attività di agente svolta dalla propria agenzia si sarebbe affiancata (e si affiancava) a quella di tale ufficio commerciale (v. dichiarazioni testimoniali dei testi Tes_1 [...]
e rese all'udienza del 28/04/2016)”, con Tes_2 Testimone_3
particolare rilievo attribuito alla deposizione del teste (citato, Testimone_3
peraltro, da entrambe le parti) con riferimento al quale il Tribunale di Prato ha esposto che “Particolarmente rilevante in tal senso è quanto dichiarato dal teste
(sia di parte attrice che di parte convenuta) il quale ha Testimone_3 riferito che “periodicamente venivano svolte delle riunioni nella sede di Padova dell'ufficio commerciale della a cui partecipava anche il signor CP_5 CP_2
nel corso delle quali venivano mostrati anche i report e il pacchetto clienti
[...] acquisiti o preesistenti con analisi del fatturato e delle previsioni di sviluppo”:
10 avendo partecipato a simili riunioni il legale rappresentante della società attrice non poteva verosimilmente ignorare che la società preponente svolgesse autonomamente attività di promozione nella zona di propria competenza”.
3.1.2) L'odierna appellante ha contestato l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alle predette risultanze istruttorie, in particolare rilevando che:
− il diritto di esclusiva “...costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia”, la cui deroga non risulta indicata nel contratto in questione, in quanto “La lettera del contratto delimita le zone ove doveva operare l'agente e dunque in detto territorio o non poteva svolgere la propria attività la preponente o, più probabilmente, nel caso in cui avesse stipulato contratti diretti avrebbe comunque dovuto riconoscere il giusto diritto provvigionale all'agente; rispettando gli approdi della dottrina e della giurisprudenza ed altresì la ratio dell'art. 1743 cod.civ.”;
− la partecipazione del sig. alle riunioni dell'ufficio commerciale di CP_1 CP_5
era irrilevante ai fini della decisione in questione, atteso che in forza del
[...] contratto intercorso tra le parti era obbligo dell'agente rapportarsi con il predetto ufficio commerciale, sì che “Tali elementi giustificano ampiamente il fatto che la partecipasse alle riunioni dell'ufficio commerciale della sia al fine CP_1 CP_5 di ottenere l'approvazione per le proposte contrattuale sia al fine di selezionare preventivamente i possibili clienti o conoscere le condizioni ritenute accettabili dalla preponente. In particolare l'ufficio commerciale “interno” (già operante alla data di stipula del contratto di agenzia con la ditta svolgeva una CP_1 funzione complementare rispetto all'attività svolta dall'agente, ad esempio:
l'agente contattava il cliente, acquisiva le sue esigenze, proponeva i servizi di ed altro connesso alla propria funzione di venditore;
l'ufficio commerciale CP_5
interno si occupava di adeguare prezzi, tipo di servizio da erogare per soddisfare
l'esigenza del cliente ed altro. L'ufficio commerciale della era “statico” CP_5 operando solo all'interno della sede. L'unico soggetto a “salire in automobile”
(percorrendo quasi 100.000 chilometri l'anno) al fine di tenere costanti contatti con i clienti era il vieppiù per la sua trentennale esperienza sul territorio CP_1 era stato “assunto” proprio il dal Presidente della . CP_1 CP_5
3.1.3) Le pur argomentate censure mosse dall'appellante non appaiono in grado di incidere sulla perdurante condivisibilità dei rilievi svolti dal giudice di prime cure.
3.1.3.1) Anzitutto va rilevato come la giurisprudenza di legittimità sia effettivamente orientata nel senso (come argomentato da parte appellante) che il diritto di
11 esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. rappresenta un elemento naturale del contratto di agenzia (cfr, tra tante, Cass. n. 17063 del 5.8.2011).
La stessa Corte di Cassazione, tuttavia, ha indicato che tale elemento, in quanto naturale e non “essenziale”, ben può essere oggetto di deroga.
In tale prospettiva è stato indicato che “Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione” (così Cass. n.
21073 del 9.10.2007, in massima, con valutazione ripresa poi da Cass. n. 9226 del
23.4.2014, nella cui motivazione è dato leggere il passaggio argomentativo per cui “...il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicché esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto (cfr. Cass. sez. lav. 30.5.1991 n. 6093; Cass. sez. lav. 11.6.1990, n. 5652)”).
Dunque, su un piano di puro diritto, l'impianto argomentativo del giudice di prime cure è esente da censure.
3.1.3.2) Parimenti condivisibile è poi la conclusione raggiunta dal Tribunale di
Prato in ordine al fatto che gli elementi istruttori disponibili inducevano, ed inducono, a ritenere sussistente una deroga al patto di esclusiva, peraltro con riferimento unicamente alla posizione dell'agente.
A) In tal senso, infatti, il già menzionato art. 2 del contratto intercorso tra le parti appare piuttosto nitido nel prevedere che, a fronte dell'individuazione della zona assegnata all'agente (Centro e Nord Italia), risulta previsto un obbligo unicamente in capo all'agente stesso di “non rappresentare, vendere né distribuire in proprio e/o nell'interesse di terzi prodotti in concorrenza con quelli del preponente o comunque riconducibili allo stesso comparto merceologico”, senza nulla contemplare a carico della preponente.
Opinare che la previsione in questione non comporterebbe ricadute di sorta in ordine alla conformazione, nel caso di specie, del diritto di esclusiva significherebbe privare sostanzialmente di senso la previsione stessa: una volta preso atto che il diritto di esclusiva rappresenta un elemento naturale (ma derogabile) del contratto di agenzia, strutturalmente sussistente in capo al preponente ed all'agente, non avrebbe senso prevedere espressamente l'esistenza di un simile diritto unicamente in capo alla preponente se non al fine di indicare che analogo diritto, invece, non è riconosciuto in capo all'agente.
12 La complessiva architettura del contratto in questione induce del resto a ritenere condivisibile tale conclusione, come peraltro indicato dal giudice di prime cure laddove ha valorizzato il fatto che l'art. 16 del contratto in questione risulta contemplare la violazione del diritto di esclusiva di cui all'art. 2 (e quindi, di quello previsto a favore del preponente) come causa di risoluzione immediata del contratto, senza nulla stabilire in riferimento alla violazione del diritto di esclusiva a favore dell'agente, ciò che trova plausibile spiegazione ritenendo che tale ultimo diritto, in realtà, fosse stato escluso dal contratto.
B) Del pari suscettibile di essere condivisa è la valutazione fornita dal Tribunale di
Prato in ordine alla deposizione del teste . Testimone_3
Il nucleo essenziale di tale deposizione, ai fini che qui rilevano, è dato dal riferimento al fatto che alle riunioni dell'ufficio commerciale di partecipava CP_5 anche il sig. e che nel corso delle riunioni stesse “venivano mostrati anche i CP_1
report e il pacchetto clienti acquisiti o preesistenti con analisi del fatturato e delle previsioni di sviluppo”, ciò che legittima la conclusione del predetto tribunale secondo cui
“...avendo partecipato a simili riunioni il legale rappresentante della società attrice non poteva verosimilmente ignorare che la società preponente svolgesse autonomamente attività di promozione nella zona di propria competenza”.
Né può trascurarsi, peraltro, come risulti in atti un elenco (dimesso, peraltro, dalla stessa attrice in prime cure, odierna appellante) contenente l'elenco dei clienti seguiti dalla stessa attrice ma che risulta contenere anche una (piuttosto cospicua) lista di clienti espressamente indicati come “seguiti direttamente da , con ciò CP_5
plasticamente evidenziandosi che la stessa non si fosse ritagliata una mera CP_5
“funzione complementare rispetto all'attività svolta dall'agente” (come sostenuto dall'appellante) essendosi invece riservata una più che ampia possibilità di azione diretta nei confronti della clientela.
La stessa impostazione difensiva dell'appellante, del resto, appare diretta a fornire giustificazione della partecipazione del sig. alle riunioni dell'ufficio commerciale CP_1
di ma ciò non rappresenta, come elemento di per sé considerato, il profilo CP_5
valorizzato dal giudice di prime a fondamento della propria conclusione.
Il Tribunale di Prato ha infatti valorizzato (unicamente) il fatto che nel corso di tali riunioni era stato trattato il tema dell'attività diretta di reperimento della clientela da parte di anche nella zona assegnata all'agente e che di ciò, quindi, il sig. CP_5 CP_1
(quale rappresentante dell'attrice in prime cure) era necessariamente a conoscenza ab origine.
Ed il fatto che tale aspetto non sia stato oggetto di doglianza, per sei anni, appare costituire un elemento che, anche in chiave retroattiva, legittima la conclusione per cui tra
13 le parti era chiaro che non sussistesse un diritto di esclusiva in capo all'attrice in prime cure (ed odierna appellante) nei confronti dell'attività direttamente posta in essere da anche nella zona di competenza dell'agente. CP_5
3.2) Con il secondo motivo di gravame è stata poi contestata la decisione del
Tribunale di Prato di non ritenere sussistente il diritto al risarcimento, in capo all'attrice, derivante dalla “estrema negligenza” con cui aveva gestito le obbligazioni CP_5
contrattuali con i clienti procurati dalla stessa attrice e che aveva condotto poi al recesso anticipato dei clienti stessi.
Anche il motivo in oggetto deve ritenersi infondato.
3.2.1) Il giudice di prime cure ha respinto tale domanda rilevando che:
− “L'art. 11.2 del contratto di agenzia precedentemente in essere tra le parti prevede che “in caso di risoluzione del contratto concluso dall'Agente, a questi non spetterà alcuna provvigione, salvo il caso in cui la risoluzione sia stata determinata da fatto imputabile al Preponente”: il dettato contrattuale è pertanto chiaro nel limitare il riconoscimento di una provvigione all'agente solo nell'ipotesi in cui la cessazione anticipata dal contratto sia dovuta alla risoluzione dello stesso per fatto imputabile al Preponente”;
− parte attrice non aveva fornito adeguata dimostrazione del fatto che i contratti oggetto di allegazione erano stati risolti;
− premesso che “...le contestazioni attoree devono essere riferire esclusivamente ai contratti stipulati dalla con le seguenti controparti contrattuali: i) CP_5 [...]
ii) ; iii) iv) ; v) Parte_1 CP_7 Controparte_8 CP_9
Roadhouse Grill;
vi) , il tribunale aveva evidenziato quindi CP_10 CP_11
che:
o “Quanto a dalla documentazione agli atti risulta che Parte_1
Pa la abbia deciso, con riferimento alle filiali di dell'area Parte_1
Liguria, di disdettare il contratto senza peraltro far menzione delle ragioni
a giustificazione di tale scelta e, con riferimento alle altre filiali, lo stesso legale rappresentante della società attrice, nella propria mail del
22/01/2014, parla di mancato rinnovo (v. docc. 12 e 15 fascicolo cartaceo di parte attrice)”;
o “Con riferimento ai clienti e , sebbene sia CP_7 CP_9
circostanza pacifica (in quanto non contestata dalla parte convenuta) che i relativi contratti siano cessati anticipatamente, la parte attrice non ha fornito prova che gli stessi siano stati risolti. Inoltre, con specifico riferimento a , nulla è stato provato in merito ai dedotti CP_7
14 disservizi, mentre con riferimento a non vi è prova che la CP_9
cessazione anticipata del contratto sia causalmente collegata ai disservizi rappresentanti nelle e-mail in atti (v. all. 6 alla memoria ex art. 183, c. 6,
n. 2 c.p.c.)”;
o “Quanto, poi, al contratto con risulta versata in Controparte_8
atti esclusivamente una lettera datata 9/10/2013 con cui il diverso soggetto
(il cui contratto, dalle allegazioni di parte Controparte_12
attrice contenute a pag. 12 della memoria ex art. 183, c.6, n. 2 c.p.c., parrebbe non essere stato oggetto di cessazione anticipata) comunica di voler “far cessare i servizi di manutenzione degli impianti elettrici e meccanici [...] svolti presso la […] sede di Roma” non a causa di asseriti disservizi (non provati), ma per meri “motivi di riorganizzazione e rinnovo dell'affidamento dei servizi di manutenzione degli edifici gestiti dalle società appartenenti al (v. doc. 11 Controparte_13 fascicolo cartaceo di parte attrice)”;
o “Con riferimento, infine, ai contratti con – Roadhouse e CP_10
non vi è prova della intervenuta risoluzione del contratto, anzi la CP_11
stessa attrice nella propria comparsa conclusionale parla di mero
“ridimensionamento” dell'ambito del contratto (v. pag. 23 comparsa Cont conclusionale . Peraltro in relazione all'accordo con nulla è CP_1
dimostrato anche in relazione alla sussistenza di eventuali disservizi da parte di ; CP_5
− “Le lacune probatorie innanzi evidenziate non avrebbero potuto essere colmante con le prove testimoniali formulate da parte attrice in quanto i relativi capitoli di prova, come già evidenziato dal precedente giudice istruttore nella sua condivisibile ordinanza del 9/12/2015, sono inammissibili in quanto generici”.
3.2.2) L'appellante ha esposto, a censura di tali rilievi, che:
− non aveva la disponibilità delle dichiarazioni di recesso dei clienti in questione, in quanto inviate direttamente a CP_5
− aveva prodotto unicamente la documentazione a propria disposizione;
− avrebbero dunque dovuto essere ammessi i capitoli di prova per testi chiesti dall'attrice “...a mezzo dei quali era richiesto ai legali rappresentanti delle società
, RoadHO Grill, Controparte_14 Controparte_15
, conferma del fatto che le stesse avevano sollevato contestazioni alla CP_9 circa l'esecuzione dei contratti pluriennali (stipulati grazie all'intervento CP_5 della e circa l'anticipata risoluzione/recesso degli stessi”; CP_1
15 − sussistevano comunque idonei riscontri documentali per ritenere che i rapporti con Par i clienti , e Roadhouse Controparte_8 CP_9 CP_10
Grill si fossero interrotti a causa della condotta di CP_5
3.2.3) In primo luogo va rilevato come, a livello di allegazione, non sia stato esplicitato in prime cure (in atto di citazione e/o nella prima memoria dimessa ex art. 183,
VI° comma, c.p.c.) dall'allora attrice in cosa, esattamente, sarebbe consistita la negligenza estrema gravante sulla condotta di e tale da condurre alla risoluzione CP_5
anticipata dei rapporti in questione.
Tale genericità risulta ravvisabile anche nella presente sede, laddove è fatto riferimento alla circostanza (in sé considerata) della risoluzione di tali rapporti, senza indicazione di quale tipo di “fatto imputabile” (secondo la terminologia utilizzata dall'art. 11 del contratto intercorso tra le parti) a sarebbe stato la causa delle CP_5
risoluzioni in questione.
Si evidenzia, del resto, come l'onere istruttorio gravante sull'odierna appellante non possa essere circoscritto al mero fatto della risoluzione del rapporto, estendendosi alla dimostrazione dell'addebitabilità a di tale risoluzione: ciò che implica, a CP_5 monte della relativa dimostrazione, che sia stato allegato l'elemento integratore di tale responsabilità.
Ciò non consta tuttavia essere avvenuto e, come detto, non risulta in effetti percepibile cosa in concreto l'odierna appellante abbia addebitato, ed addebiti, a CP_5
quale causa della risoluzione dei rapporti predetti.
[...]
3.2.3.1) In quest'ottica va quindi anzitutto rilevato come sia tuttora condivisibile la decisione del Tribunale di Prato di non dare corso all'ammissione dei capitoli di prova in questa sede nuovamente oggetto delle richieste dall'appellante (capp. da 13 a 20 della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte attrice in prime cure), atteso che in tali capitoli di prova viene genericamente fatto riferimento sia alla “risoluzione” del rapporto
(unico elemento rilevante ai fini di causa), che alla “disdetta” ed alla “non rinnovazione” del contratto, senza nulla indicare con riferimento ai motivi specifici di tale decisione.
3.2.3.2) In secondo luogo deve osservarsi come, nei confronti delle valutazioni specificamente esposte dal giudice di prime cure nei confronti delle posizioni dei clienti
, , , Chef Express – Parte_1 CP_7 Controparte_8 CP_9
Roadhouse Grill e (come riportate nel pregresso paragrafo 3.2.1), l'odierna CP_11
appellante abbia mosso rilievi esclusivamente con riferimento alle posizioni di
[...]
e Chef Express – Roadhouse Grill, Controparte_14 Controparte_8 CP_9
non constando invece contestazioni specifiche in relazione alle posizioni di CP_7
e B.R.T.
16 Con riferimento dunque alle predette specifiche doglianze dell'appellante va rilevato che:
a) quanto a è stato dedotto che “...il contratto stipulato dalla Controparte_14
stessa con la del 5 marzo 2012 (allegato n. 11 alla memoria ex art 183 CP_5
co.VI n. 2 c.p.c.) prevedeva il rinnovo triennale dello stesso con decorrenza
01/01/2012- 31/12/2014. Dalla comunicazione del 7 agosto 2013 (allegato n. 12 alla citazione) si evince che la ha esercitato recesso anticipato per le CP_14 filiali della Liguria”, ma:
→ la documentazione richiamata dall'appellante (allegato 11 alle seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.) risulta attenere ad un contratto Par datato 24.2.2012, mentre la comunicazione di disdetta inviata da (cfr doc. 12 allegato all'atto di citazione) risulta menzionare l'art. 19 del contratto sottoscritto il 24.5.2012; la comunicazione in questione, peraltro, non utilizza il termine risoluzione, ma quello di disdetta e, dunque, risulta finalizzata a precludere il rinnovo del contratto e non a porre anticipatamente termine allo stesso (né, del resto, nella comunicazione in questione risulta mosso alcun addebito a;
CP_5
b) quanto a è stato indicato che si è qui in presenza di “...un Controparte_8
contratto stipulato il 1 febbraio 2011 con efficacia pluriennale (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2) ed una disdetta senza apparenti motivazioni se non una generica riorganizzazione del 9 ottobre 2013 (doc. 11 allegato alla citazione)”,
→ ed è dunque la stessa appellante a rilevare come si sia in presenza di una disdetta, peraltro non fondata su doglianze mosse nei confronti dell'operato di CP_5
c) quanto a che “...ha formulato disdetta e non rinnovato il contratto CP_9 pluriennale del valore annuale di € 37.335,00 come si ricava dalla visione comparata dei prospetti (forniti dalla di cui ai doc. 24-25 (allegati alla CP_5
citazione) dai quali emerge che non fu incassata alcuna somma dalla cliente dall'aprile 201”, ipotizzando che, nonostante il silenzio serbato nella stessa disdetta in ordine ai motivi, questi ultimi sarebbero ravvisabili in una mail in cui la stessa si era lamentata della difficoltà ad ottenere alcune risposte (non CP_9
specificate),
→ anche in questo caso si è al cospetto di una disdetta, non di una risoluzione,
e dunque al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 11 del contratto di agenzia, come del resto evidenziato dal giudice di prime cure;
17 d) quanto a l'appellante non ha addotto la risoluzione Parte_2 del contratto, menzionando invece il fatto che essa avrebbe “...ridimensionato
l'ambito del contratto pluriennale” e che “l'agente si era fortemente lamentato del ridimensionamento del contratto con Road HO a mezzo di mail del 27 gennaio
2014 (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2) evidenziando come il cliente avesse preferito rivolgersi ad altra azienda per l'espletamento dell'attività svolta da poiché non soddisfatto dai servizi resi da quest'ultima”, CP_5
→ dovendosi quindi evidenziare come sia la stessa appellante a dare conto che non è intervenuta la risoluzione (ma neppure la disdetta del contratto) bensì unicamente un suo generico “ridimensionamento”, asseritamente da ricondurre ad insoddisfazione del cliente, come attestato, tuttavia, solo dalle lamentele dell'agente (e cioè la stessa odierna appellante), con un riscontro che oggettivamente non può ritenersi satisfattivo.
Le censure sin qui prese in analisi non appaiono dunque condivisibili, trattandosi di allegazioni che risultano già astrattamente infondate in quanto non attinenti ad ipotesi di risoluzione del contratto e, comunque, in cui non consta la dimostrazione che la condotta della clientela sia dovuta a specifiche responsabilità gestionali di CP_5
3.3) Infine, con il terzo motivo di gravame, è stata contestata la decisione del
Tribunale di Prato di ritenere non ravvisabile una giusta causa di recesso.
Il motivo è infondato.
3.3.1) Il predetto tribunale ha raggiunto tale conclusione rilevando come gli addebiti mossi dall'attrice a si fossero rivelati in larga parte privi di CP_5
fondamento (come, ad es., la doglianza concernente la violazione del diritto di esclusiva o quella relativa alla negligente gestione dei rapporti contrattuali pluriennali) e ritenendo invece ravvisabile:
− un ritardo nell'invio dei report delle provvigioni, dal momento che nel contratto era previsto il pagamento delle stesse entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, sì da indurre a ritenere che entro tale termine dovesse essere inviato anche il relativo report: in quest'ottica erano effettivamente sussistenti vari ritardi
(“Risulta pertanto documentalmente provato che la società preponente non abbia rispettato i termini contrattuali di invio degli estratti contro provvigionali anni
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, nei primi due trimestri 2013 e nel primo trimestre
2014”) che, tuttavia, dovevano ritenersi privi di rilievo sino al secondo trimestre
2013, in quanto “...l'agente ha esercitato il diritto di recesso (nonché mosso le prime contestazioni a riguardo) solo nel maggio 2014, ovvero ben dieci mesi dopo la scadenza del termine per la consegna del resoconto relativo al secondo
18 trimestre 2013 e molti di più rispetto a quelli precedenti” e rilevando in proposito che “La Corte di Cassazione ha infatti precisato che “l'esonero dalla prestazione di attività durante il periodo di preavviso è incompatibile con una reazione ingiustificatamente ritardata all'inadempimento o agli inadempimenti del preponente. La tempestività della reazione alla condotta che si assume essere irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, tanto da non consentire una prosecuzione neppure provvisoria e limitata al periodo di preavviso del rapporto, seppure da intendersi in termini relativi e con una ragionevole tolleranza, è tuttavia connaturata alla nozione di giusta causa di recesso di tal che una prolungata tolleranza di una situazione di fatto ne esclude la ricorrenza” (cfr.
Cass. lav. 19/01/2018, n. 1376)”;
− un ritardo nel pagamento delle provvigioni, costituito da due mesi di ritardo nel pagamento delle provvigioni relative al primo trimestre 2024, da ritenersi tuttavia non rilevante ai fini dell'integrazione di una giusta causa di recesso (“...il ritardo con cui la preponente ha inviato l'estratto conto del primo trimestre ha infatti riguardato un solo trimestre (non potendo prendere in considerazione, ai fini della giustificazione del recesso, quelli relativi ai trimestri sino al giugno 2013, troppo risalenti rispetto alla data di cessazione del contratto); mentre la parte di provvigioni il cui pagamento è stato ritardato costituisce un importo minimo rispetto alle complessive dimensioni economiche del rapporto”).
3.3.2) L'appellante ha esposto varie argomentazioni critiche nei confronti delle motivazioni addotte dal Tribunale di Prato, nel cui ambito assumono rilievo quelle per cui:
i. non potevano condividersi, per i motivi già espressi nei pregressi motivi di gravame, i rilievi con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto insussistente sia la violazione del diritto di esclusiva in capo all'agente sia la negligente gestione dei rapporti contrattuali pluriennali da parte di CP_5
ii. non era condivisibile neppure la sottovalutazione del ritardo nell'invio dei report delle provvigioni dovute, rilevando che “A fronte di tale risultanza ritenuta provata anche dal Giudice, lo stesso sminuisce l'importanza dei ritardi affermando che l'agente avrebbe ritardato, solo nel maggio 2014 (pag. 14
Sentenza), nel muovere contestazioni al riguardo e con ciò dimostrando che tali condotte della non sarebbero state così gravi da giustificare il recesso. Sul CP_5
punto si evidenzia che già con mail del 20 febbraio 2014 (doc. 3 allegato alla citazione) il Signor muoveva pesanti e circostanziate contestazioni” (del CP_1 seguente tenore: “Ritengo che tutte le commesse che negli ultimi 2/3 anni ho concluso dal punto di vista commerciale e che poi non sono state evase per motivi
19 tecnici o per motivi di impresa, mi debbano essere pagate….E quindi mi sono reso conto che è stata omessa una importante porzione di clientela sulla quale non mi avete riconosciuto le provvigioni”;
iii. parimenti non condivisibile era la riduttiva prospettazione del rilievo del ritardo nel pagamento delle provvigioni, in quanto lo stesso giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente un ritardo di due mesi, salvo poi ritenerlo privo di rilevanza ai fini in esame.
3.3.3) I rilievi dell'appellante non sono suscettibili di essere condivisi.
A) Quanto al primo profilo, si è già in precedenza esposto come i motivi di gravame attinenti alle valutazioni del Tribunale di Prato in ordine al diritto di esclusiva in capo all'agente ed alla negligente gestione dei contratti da parte di debbano CP_5
ritenersi infondati, sì che anche le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla decisione del giudice di prime cure circa l'inesistenza di una giusta causa di recesso, e fondate sui medesimi rilievi, non possono trovare accoglimento.
B) Quanto ai ritardi nell'invio dei report delle provvigioni, va osservato come l'appellante non abbia sollevato contestazioni in ordine alla sussunzione della presente fattispecie nell'alveo interpretativo prospettato dal Tribunale di Prato (con riferimento all'impostazione ermeneutica palesata da Cass. sez. lav. 19/01/2018, n. 1376) ed alla conseguente necessità di una reazione tempestiva dell'agente nei confronti di una condotta del preponente che si assume lesiva del vincolo fiduciario, onde poter ravvisare in tale condotta una giusta causa di recesso.
Preso atto che, a fronte di ritardi insorti sin dal 2008, una reazione nel 2014 non possa oggettivamente considerarsi tempestiva, la contestazione dell'appellante risulta dunque già di per sé infondata.
Deve peraltro rilevarsi come, proprio in base alla stessa prospettazione di parte appellante, la comunicazione del febbraio 2014 non assuma rilievo, giacché la stessa risulta attenere non al ritardo nell'invio dei report delle provvigioni, ma al ritardo nei pagamenti delle stesse.
In una valutazione unitaria dell'unico ritardo nell'invio dei report tempestivamente contestato, con il parimenti unico ritardo nel pagamento delle provvigioni, il tribunale ha ritenuto che ciò non potesse assurgere a giusta causa di recesso (su cui più estesamente infra, nel paragrafo che segue).
C) Infine, con riferimento al ritardo nel pagamento delle provvigioni, risulta del tutto condivisibile l'assunto interpretativo del Tribunale di Prato secondo cui un unico ritardo, di due mesi, nell'ambito di un rapporto contrattuale durato circa sei anni (dal 2008 al 2014), non possa assurgere a giusta causa di recesso.
20 Il tribunale predetto è giunto a tale conclusione valorizzando l'approccio interpretativo delineato dalla Suprema Corte, secondo cui “la regola dettata dall'art. 2119
c.c. in relazione al rapporto di lavoro deve essere applicata, nell'ambito del rapporto di agenzia, tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto.
L'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto - deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del rapporto e dell'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. Se nel rapporto di lavoro l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo” (cfr. anche in questo caso Cass. sez. lav. 19/01/2018, n. 1376; conf. Cass. 01/02/1999 n. 845).
Sul punto il giudice di prime cure ha dunque esposto che “...alla luce dei richiamati principi di diritto, ritiene che le cennate circostanze non fossero tali da precludere la prosecuzione del rapporto: il ritardo con cui la preponente ha inviato
l'estratto conto del primo trimestre ha infatti riguardato un solo trimestre (non potendo prendere in considerazione, ai fini della giustificazione del recesso, quelli relativi ai trimestri sino al giugno 2013, troppo risalenti rispetto alla data di cessazione del contratto); mentre la parte di provvigioni il cui pagamento è stato ritardato costituisce un importo minimo rispetto alle complessive dimensioni economiche del rapporto”.
Le caratteristiche del rapporto tra le parti, con riferimento soprattutto alla durata dello stesso, rendono tuttora meritevole di essere recepita la conclusione raggiunta dal
Tribunale di Prato, secondo cui il singolo ritardo nell'invio dei report ed il singolo ritardo nel pagamento delle provvigioni (nei termini sopra descritti) non possono ritenersi integrare una giusta causa di recesso.
4) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 1.000.000,00 ed €
2.000.000,00 (in considerazione del valore della causa, con riferimento al criterio del
“petitum”, anche in considerazione dell''importo chiesto dall'appellante a titolo di
21 provvigioni indirette – oltre agli altri – pari ad € 1.050.800,00) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 761/2021 del Tribunale di Prato, così Controparte_1
statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1 [...] le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € Controparte_4
34.001,00 per compenso, di cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 9.937,00 per la fase istruttoria, € 12.333,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Controparte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
22 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2204/2021
promossa da:
(già e, ora, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3
domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv. Corrado Rossetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
(già società incorporante Controparte_4 Controparte_5
, in persona dell'amministratore e procuratore speciale, CP_5 [...]
elettivamente domiciliata in Mestre (VE), presso lo studio dell'Avv. Controparte_6
Prof. Matteo De Poli e dell'Avv. Luca Vedovato, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 761/2021 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previo rigetto di ogni istanza, eccezione e domanda avversaria;
In via istruttoria: si insiste affinché venga accolta la richiesta preliminare di cui alle pagine da 3 a 7 dell'atto di citazione in appello e riportata anche nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, afferente l'ammissione
e l'espletamento delle istanze istruttorie (ordini di esibizione, prove per testi e Consulenza
Tecnica d'Ufficio) non ammesse nel giudizio di primo grado. Si ribadisce la censura alla deliberazione del Giudice del primo grado in riferimento al rigetto delle istanze istruttorie per gli ampi motivi esposti in citazione in appello ai quali si fa espresso rinvio. Nel merito: si insiste per l'accoglimento delle conclusioni, già rassegnate nell'atto di citazione in appello, al quale si fa espresso rinvio, che devono intendersi qui trascritte. Si chiede altresì che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. previgente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con osservanza” e quindi: “- in accoglimento dei motivi di appello, riformare totalmente o parzialmente l'impugnata
Sentenza e per l'effetto riesaminare ed accogliere le domande formulate dalla
[...]
(già nelle conclusioni del primo grado di Controparte_1 Controparte_2
giudizio alle quali si fa espresso rinvio, riproponendo e rimandando ad ogni domanda, eccezione ed argomentazione di cui agli atti di causa di primo grado ai quali si fa espresso rinvio e che devono considerarsi parte integrante del presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Nel merito Rigettarsi l'impugnazione proposta da CP_1
(ora e per l'effetto confermarsi
[...] Controparte_3
integralmente la sentenza del Tribunale di Prato n. 761/2021 pubblicata il 4 novembre
2021. In via istruttoria Rigettarsi i mezzi istruttori richiesti dall'appellante e, in subordine, abilitarsi alla prova contraria con i testi indicati nella terza memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c. depositata in primo grado. In ogni caso ND
[...]
(già alla rifusione delle spese di lite di Controparte_3 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 761/2021 Controparte_1
del Tribunale di Prato, con la quale erano state solo parzialmente accolte le richieste di
2 condanna avanzate, a vario titolo, dalla (allora) nei confronti Controparte_2
della (allora) soc. CP_5
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata da Controparte_2
allegando che:
• in data 1.5.2008 aveva stipulato un contratto di agenzia con il cui CP_5 art. 2 delimitava al centro ed al nord Italia la zona di competenza dell'agente, prevedendo l'impegno di quest'ultimo “a non rappresentare, vendere, né distribuire in proprio e/o nell'interesse di terzi prodotti in concorrenza con quelli del Preponente o comunque riconducibili allo stesso comparto merceologico”;
• alla fine dell'anno 2013, a seguito di alcune incongruenze e/o inesattezze riscontrate nei rapporti con la preponente, aveva effettuato alcune verifiche, all'esito delle quali aveva preso contezza che aveva posto in essere CP_5 varie forme di inadempimento, in quanto: a) in “numerosi casi” il resoconto provvigioni era stato inviato in ritardo e senza il riconoscimento, in particolare per gli anni compresi tra il 2011 ed il 2014, di provvigioni spettanti a parte attrice in quanto riguardanti contratti da quest'ultima curati;
b) sempre nel medesimo arco temporale aveva concluso direttamente – o per il tramite di altri CP_5 agenti – contratti nella zona di competenza della così “eludendo” il patto CP_1 di esclusiva previsto in favore di quest'ultima, e sottraendo alla stessa le relative provvigioni;
c) aveva adempiuto con estrema negligenza agli CP_5
obblighi contrattuali assunti nei confronti di clienti che avevano stipulato con la stessa dei contratti di durata pluriennale tramite l'attrice: tali clienti CP_5
avevano disdetto e/o risolto i contratti prima della loro naturale scadenza, in tal modo privando di parte delle sue provvigioni (per € Controparte_2
13.426,83); d) non aveva corrisposto le provvigioni relative ai mesi CP_5
di novembre e dicembre 2013, oltre che quelle del periodo da gennaio a giugno
2014; e) aveva riconosciuto che, con riferimento a tale ultimo CP_5 periodo, le provvigioni ammontavano ad € 32.484,55, ma si era dichiarata disponibile a corrispondere solo il minore importo di € 23.518,25, sostenendo in modo illegittimo la necessità di decurtare dalla somma iniziale l'importo di €
15.000,00 (a titolo di anticipi provvigionali già versati) e quello di € 1.301,51 (a titolo di conguaglio negativo tra gli anticipi provvigionali versati nel 2013 e le provvigioni maturate nel medesimo anno);
• era quindi receduta dal contratto di agenzia, con Controparte_2
comunicazione del 28/05/2014, in base a giusta causa;
3 • a non spettava dunque alcuna indennità per mancato preavviso, CP_5
mentre a competeva il pagamento, oltre che degli importi Controparte_2 già in precedenza indicati, anche di quello di € 19.480,87 (a titolo di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, di cui € 5.522,05 a titolo di indennità di risoluzione ai sensi dell'art. 1751 c.c.), di € 13.552,13 (a titolo di indennità suppletiva di clientela) e di € 406,69 (a titolo di “indennità meritocratica”, sia pure dovendo rimodulare tale ammontare in considerazione degli importi richiesti a titolo di provvigioni).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “In forza del contratto di agenzia stipulato tra le parti in causa, e della cessazione dello stesso, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia: - condannare la a corrispondere CP_5 alla le provvigioni ancora spettanti alla stessa per l'anno 2013 e Controparte_2
per i mesi da gennaio 2014 a maggio 2014, non ancora liquidate dalla e risultanti CP_5 anche dalla contabilità della stessa che si enunciano indicativamente nella somma di €
25.000,00 o salvo la diversa somma che risulterà dall'istruttoria anche in considerazione degli eventuali pagamenti annunciati dalla convenuta e che saranno accettati dall'attrice in conto del maggior avere;
- condannare la a corrispondere all'attrice la CP_5 somma di € 1.050.800,00 o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria quale importo spettante alla stessa a titolo di provvigioni “indirette”
(ovvero le provvigioni non incassate dalla in conseguenza del Controparte_2
fatto che la ha concluso direttamente contratti nella zona di esclusiva competenza CP_5 dell'odierna attrice) oltre alla correlata condanna della al risarcimento dei CP_5 danni per la rappresentata scorretta condotta, danni che si quantificano nell'importo di €
50.000,00 o nella maggior o minor somma ritenuta di Giustizia;
- condannare la CP_5
a corrispondere all'attrice la somma di € 13.426,83 o la maggior o minor somma
[...] che risulterà all'esito dell'istruttoria in conseguenza delle mancate provvigioni percepite dalla in conseguenza delle disdette e/o risoluzioni ai contratti Controparte_2 pluriennali, stipulati dalla odierna convenuta grazie all'opera della odierna attrice, avvenute esclusivamente in conseguenza della condotta negligente tenuta dalla CP_5
– condannare la a corrispondere alla
[...] CP_5 Controparte_2
l'importo che verrà quantificato nel corso del presente giudizio in conseguenza delle provvigioni maturate nelle more dello stesso ed afferenti ai contratti pluriennali già stipulati dai clienti della grazie all'azione della odierna attrice e delle CP_5 provvigioni che spetteranno alla attrice ai sensi dell'art. 1748 co.III cod. civ. sugli affari conclusi grazie all'intervento della stessa successivamente al recesso per giusta causa del
28 maggio 2014 comunicato dall'odierna attrice;
- condannare altresì la a CP_5
4 corrispondere alla € 19.480,87 a titolo di indennità per Controparte_2
cessazione del rapporto di agenzia per le specifiche voci indicate in narrativa, o la maggior somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità se l'Ill.mo Giudice adito riterrà di condannare la convenuta anche al pagamento delle provvigioni indirette e delle altre provvigioni richieste nelle presenti conclusioni (decisione che comporterà dunque anche il ricalcolo delle indennità di cessazione del rapporto di agenza alla luce delle maggiori provvigioni complessivamente maturate dalla;
- con vittoria di Controparte_2 spese, diritti e compensi professionali”.
1.2) Si era costituita in giudizio la soc. (quale società Controparte_5
incorporante infine divenuta che CP_5 Controparte_4
aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare esponendo che:
o la doglianza relativa all'invio in ritardo dei resoconti delle provvigioni (o contenenti errori ed omissioni) era del tutto generica, oltre che infondata;
o la domanda di risarcimento del danno per la violazione del patto di esclusiva era nulla, non avendo l'attrice indicato i fatti costitutivi della domanda, che, comunque, era infondata in quanto il contratto di agenzia non prevedeva alcun diritto di esclusiva in favore dell'agente, mentre sia le modalità organizzative di al momento della conclusione del contratto, sia le modalità di CP_5
svolgimento del lavoro attestavano che le parti avevano inteso derogare al diritto di esclusiva ex art. 1743 c.c.;
o anche non aveva rispettato l'obbligo di esclusiva (quello Controparte_2
previsto dal citato art. 2 del contratto di agenzia);
o la quantificazione delle provvigioni indirette asseritamente spettanti all'attrice era del tutto priva di fondamento;
o le controparti contrattuali della con le comunicazioni richiamate da parte CP_5 attrice, non avevano risolto il contratto, ma si erano limitate a “disdettare” il contratto, esercitando una facoltà prevista contrattualmente;
o l'attrice non aveva fornito alcun elemento di calcolo idoneo a consentire la verifica della correttezza degli importi richiesti a titolo di mancate provvigioni;
o il recesso esercitato da era senza giusta causa;
Controparte_2
o non avendo rispettato il periodo di preavviso di sei mesi, Controparte_2 la convenuta aveva diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, ovvero € 34.349,25, pari a sei dodicesimi delle provvigioni liquidate in favore dell'attrice nell'anno solare precedente il recesso;
5 o la società attrice non aveva chiarito se oggetto della sua domanda fosse l'indennità di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. o quella prevista dagli accordi collettivi eventualmente applicabili al caso di specie;
o la cessazione del rapporto per dimissioni dell'agente escludeva in ogni caso la debenza dell'indennità codicistica e quella suppletiva di clientela;
o aveva già provveduto a corrispondere le provvigioni relative Controparte_5 all'anno 2013 e quelle del primo semestre 2014;
o la convenuta stava comunque dando corso al pagamento delle provvigioni maturate in relazione ai contratti pluriennali già stipulati dai clienti di grazie CP_5 all'intervento dell'attrice, avendo pagato l'importo di € 14.579,12 in data
11/12/2014;
o la domanda volta ad ottenere il pagamento delle provvigioni relative ai contratti conclusi dopo il recesso ma grazie alla pregressa attività dell'attrice era del tutto generica oltre che infondata.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la nullità della citazione notificata da a Controparte_2 CP_5
in relazione alla domanda di pagamento di quanto asseritamente spettante a
[...]
a titolo di provvigioni indirette e di risarcimento dei danni, per Controparte_2
omessa esposizione dei fatti che costituiscono le ragioni della stessa domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, 4° co., c.p.c., con ogni pronuncia conseguente;
nel merito: rigettarsi le domande proposte da nei confronti di Controparte_2 CP_5
in quanto infondate, per le ragioni esposte nel presente giudizi;
nel merito, in via riconvenzionale: condannarsi in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a pagare a a titolo di indennità di Controparte_5 mancato preavviso, la somma di €. 34.349,25 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, oltre ad interessi ex art. 5, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo”.
1.3) Il Tribunale di Prato, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, aveva infine ritenuto che:
− era infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
− dovevano respingersi le istanze istruttorie reiterate dalle parti (per prova orale, di consulenza tecnica d'ufficio e di esibizione ex art. 210 c.p.c.) in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi già esposti in corso di causa;
− era infondata la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni “indirette”, e cioè correlate ai contratti asseritamente conclusi dalla convenuta in violazione del diritto di esclusiva di Controparte_2
6 dovendosi ritenere in proposito che “...non solo il contratto per cui è causa non riconosca in favore dell'agente alcun diritto di esclusiva, ma che anzi sia stata intenzione delle parti derogare a quanto previsto dall'art. 1743 c.c. che – come correttamente evidenziato dalla parte attrice – prevede un diritto di esclusiva in favore ed a carico di ciascuna delle parti del rapporto di agenzia”, in forza sia del contenuto del contratto intercorso tra le parti, sia del contenuto delle deposizioni testimoniali;
− non era stata dimostrata la sussistenza di un credito per provvigioni residue relative all'anno 2013, mentre con riferimento a quelle dell'anno 2014 doveva ritenersi tuttora dovuto l'importo di € 6.000,00;
− non era stata fornita adeguata dimostrazione del fatto che alcuni rapporti contrattuali, stipulati per effetto dell'attrice, si fossero interrotti per responsabilità della convenuta nella gestione degli stessi: le prove chieste dall'attrice, peraltro, non sarebbero state in grado di colmare tale lacuna;
− non era ravvisabile alcun credito residuo, in capo all'attrice, per provvigioni maturate dopo il recesso, né per contratti stipulati prima né per contratti stipulati dopo tale momento;
− non sussisteva una giusta causa di recesso, suscettibile di essere invocata dall'attrice, non ravvisandosi la fondatezza degli addebiti mossi alla convenuta e risultando come il ritardo nell'invio dei report delle provvigioni (in cui, effettivamente, era incorsa) non potesse ritenersi rilevante a tale fine CP_5
“...tenuto conto che l'agente ha esercitato il diritto di recesso (nonché mosso le prime contestazioni a riguardo) solo nel maggio 2014, ovvero ben dieci mesi dopo la scadenza del termine per la consegna del resoconto relativo al secondo trimestre 2013 e molti di più rispetto a quelli precedenti”;
− non sussisteva dunque il diritto dell'attrice a percepire l'indennità ex art. 1751 c.c.;
− non era stata dimostrata l'esistenza del diritto a percepire l'indennità suppletiva di clientela;
− era fondata la domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, non essendo come detto ravvisabile una giusta causa di recesso in capo all'attrice stessa;
− le spese di lite dovevano essere compensate nella misura di ¼, ponendo il residuo a carico dell'attrice.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva quindi reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa
7 pendente tra e ogni altra Controparte_2 Controparte_4
domanda, istanza ed eccezione rigettata: a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna a corrispondere in favore della Controparte_4
per le ragioni già indicate in narrativa, l'importo di € Controparte_2
6.000,00; b) rigetta le restanti domandi di parte attrice;
c) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna a Controparte_2 corrispondere in favore di € 34.349,24 oltre interessi Controparte_4
legali dal 24/12/2014 sino al saldo;
d) compensa per un quarto le spese di lite, ponendo i restanti tre quarti a carico della e per l'effetto e) condanna Controparte_2
a rifondere in favore di le Controparte_2 Controparte_4 spese di lite che liquida in € 10.072,50 a titolo di compensi professionali ed € 408,30 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Controparte_1
contestando preliminarmente la reiezione delle ulteriori istanze istruttorie avanzate
[...] dall'attrice in prime cure, in particolare costitute da prove per testi e richieste di esibizioni documentali.
2.1) Il gravame è stato poi nello specifico affidato ai seguenti motivi:
1°. “erronea applicazione del disposto dell'art. 1743 cod. civ. ed erronea valutazione delle risultanze delle prove per testi a sostegno dell'interpretazione fornita dal
Giudice”, contestando la valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alla non ravvisabilità di un patto di esclusiva a favore dell'agente, come argomentato dal Tribunale di Prato sulla scorta di una errata interpretazione sia del contratto di agenzia, sia delle deposizioni testimoniali, e ciò anche in considerazione del fatto che il diritto di esclusiva deve ritenersi un elemento connaturato al contratto di agenzia;
2°. “contrasto tra la motivazione e le risultanze documentali in riferimento alla domanda di risarcimento per disdette/risoluzioni contratti pluriennali”, evidenziando come l'attrice in prime cure non potesse disporre delle comunicazioni di recesso inviate dai clienti a e non comprendendosi CP_5
quindi come il giudice di prime cure avesse potuto respingere le istanze istruttorie avanzate sul punto dalla stessa attrice, mentre le prove documentali in atti avrebbero comunque consentito di ritenere che l'interruzione dei rapporti contrattuali in questione fosse dipesa dalla condotta di CP_5
3°. “errata motivazione circa la carenza di giusta causa di recesso”, rilevando come la decisione assunta sul punto dal Tribunale di Prato fosse l'effetto sia delle errate valutazione compiute con riferimento agli altri aspetti dirimenti della controversia
8 (come, ad es., con riferimento al diritto di esclusiva a favore dell'agente che, ove fosse stato riconosciuto, avrebbe inesorabilmente condotto alla conclusione che lo stesso era stato violato da consentendo quindi di ravvisare una CP_5
giusta causa di recesso) sia della sottovalutazione di alcuni profili caratterizzati invece da notevole rilievo (come il costante ritardo nell'invio dei report sulle provvigioni o il parimenti ricorrente ritardo nel pagamento delle provvigioni stesse).
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha Controparte_4
contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
In particolare, è stato esposto che:
− le istanze istruttorie avanzate dall'attrice in prime cure ed ivi respinte (peraltro, da tre giudici distinti) erano generiche e connotate da valenza esplorativa;
− non era condivisibile né la lettura dell'art. 1743 c.c. fornita dall'appellante (in quanto il preponente conservava sempre il diritto di concludere direttamente contratti nella zona assegnata all'agente, quand'anche fosse esistito il diritto di esclusiva) né la valutazione del materiale istruttorio postulata dall'appellante stessa;
− le doglianze dell'appellante correlate all'anticipata risoluzione di alcuni rapporti contrattuali pluriennali (in appello, peraltro, limitate a tre sole posizioni) non potevano già in astratto essere condivise, in quanto non vi era stata risoluzione anticipata ma solo il mancato rinnovo alla scadenza (e dunque un'ipotesi per la quale non era dovuta alcuna indennità);
− nel contratto intercorso tra le parti non era stato previsto alcun termine per l'invio degli estratti conto delle provvigioni, né un simile termine poteva estrapolarsi da quello previsto per il pagamento delle provvigioni, dal momento che tale pagamento veniva effettuato mensilmente a titolo di anticipo;
la questione, peraltro, non era mai stata contestata prima del febbraio 2014, nonostante si trattasse di una condotta risalente al 2008;
− non vi era mai stato alcun ritardo nel pagamento delle provvigioni ma, anche aderendo alla ricostruzione fornita dal giudice di prime cure, risultava come la questione avesse avuto un minimo rilievo nella dinamica dei rapporti tra le parti.
L'appellata ha quindi concluso nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
9 3.1) Con il primo motivo di gravame è stata, come detto, censurata la conclusione del Tribunale di Prato secondo cui nel caso di specie non era dato ravvisare un diritto di esclusiva, nella zona territoriale di competenza, a favore dell'agente.
Il motivo è infondato.
3.1.1) Il giudice di prime cure ha ritenuto di individuare, nel caso di specie, una deroga al diritto di esclusiva predetto, in considerazione essenzialmente di due elementi istruttori:
− l'art. 2 del contratto intercorso tra le parti (intitolato “ZONA” e secondo il quale
“L'agente deve esplicare la sua attività nella seguente zona: Centro e Nord Italia, solo ed esclusivamente nei confronti di soggetti preventivamente accettati dal
Preponente e dallo stesso segnalati e nella stessa zona si impegna a non rappresentare, vendere né distribuire in proprio e/o nell'interesse di terzi prodotti in concorrenza con quelli del preponente o comunque riconducibili allo stesso comparto merceologico”) in relazione al quale è stato indicato dal giudice di prime cure che “In favore della deroga del diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. in favore dell'agente milita poi il fatto che il contratto regoli espressamente il solo diritto di esclusiva della nulla dicendo in merito a quello della e CP_5 CP_1 preveda la risoluzione di diritto del contratto (sub art. 16) solo nell'ipotesi in cui la avesse violato il proprio obbligo di esclusiva”; CP_1
− le risultanze emergenti dalle deposizioni testimoniali, che avevano “...confermato la preesistenza, rispetto all'instaurazione del rapporto di agenzia tra le parti, di un ufficio commerciale interno della che si occupava di promuovere su CP_5
tutto il territorio nazionale la conclusione di contratti aventi ad oggetto la vendita di servizi di manutenzione e di soluzioni impiantistiche e che il sig. CP_2 legale rappresentante dell'attrice, era a conoscenza che l'attività di agente svolta dalla propria agenzia si sarebbe affiancata (e si affiancava) a quella di tale ufficio commerciale (v. dichiarazioni testimoniali dei testi Tes_1 [...]
e rese all'udienza del 28/04/2016)”, con Tes_2 Testimone_3
particolare rilievo attribuito alla deposizione del teste (citato, Testimone_3
peraltro, da entrambe le parti) con riferimento al quale il Tribunale di Prato ha esposto che “Particolarmente rilevante in tal senso è quanto dichiarato dal teste
(sia di parte attrice che di parte convenuta) il quale ha Testimone_3 riferito che “periodicamente venivano svolte delle riunioni nella sede di Padova dell'ufficio commerciale della a cui partecipava anche il signor CP_5 CP_2
nel corso delle quali venivano mostrati anche i report e il pacchetto clienti
[...] acquisiti o preesistenti con analisi del fatturato e delle previsioni di sviluppo”:
10 avendo partecipato a simili riunioni il legale rappresentante della società attrice non poteva verosimilmente ignorare che la società preponente svolgesse autonomamente attività di promozione nella zona di propria competenza”.
3.1.2) L'odierna appellante ha contestato l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alle predette risultanze istruttorie, in particolare rilevando che:
− il diritto di esclusiva “...costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia”, la cui deroga non risulta indicata nel contratto in questione, in quanto “La lettera del contratto delimita le zone ove doveva operare l'agente e dunque in detto territorio o non poteva svolgere la propria attività la preponente o, più probabilmente, nel caso in cui avesse stipulato contratti diretti avrebbe comunque dovuto riconoscere il giusto diritto provvigionale all'agente; rispettando gli approdi della dottrina e della giurisprudenza ed altresì la ratio dell'art. 1743 cod.civ.”;
− la partecipazione del sig. alle riunioni dell'ufficio commerciale di CP_1 CP_5
era irrilevante ai fini della decisione in questione, atteso che in forza del
[...] contratto intercorso tra le parti era obbligo dell'agente rapportarsi con il predetto ufficio commerciale, sì che “Tali elementi giustificano ampiamente il fatto che la partecipasse alle riunioni dell'ufficio commerciale della sia al fine CP_1 CP_5 di ottenere l'approvazione per le proposte contrattuale sia al fine di selezionare preventivamente i possibili clienti o conoscere le condizioni ritenute accettabili dalla preponente. In particolare l'ufficio commerciale “interno” (già operante alla data di stipula del contratto di agenzia con la ditta svolgeva una CP_1 funzione complementare rispetto all'attività svolta dall'agente, ad esempio:
l'agente contattava il cliente, acquisiva le sue esigenze, proponeva i servizi di ed altro connesso alla propria funzione di venditore;
l'ufficio commerciale CP_5
interno si occupava di adeguare prezzi, tipo di servizio da erogare per soddisfare
l'esigenza del cliente ed altro. L'ufficio commerciale della era “statico” CP_5 operando solo all'interno della sede. L'unico soggetto a “salire in automobile”
(percorrendo quasi 100.000 chilometri l'anno) al fine di tenere costanti contatti con i clienti era il vieppiù per la sua trentennale esperienza sul territorio CP_1 era stato “assunto” proprio il dal Presidente della . CP_1 CP_5
3.1.3) Le pur argomentate censure mosse dall'appellante non appaiono in grado di incidere sulla perdurante condivisibilità dei rilievi svolti dal giudice di prime cure.
3.1.3.1) Anzitutto va rilevato come la giurisprudenza di legittimità sia effettivamente orientata nel senso (come argomentato da parte appellante) che il diritto di
11 esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. rappresenta un elemento naturale del contratto di agenzia (cfr, tra tante, Cass. n. 17063 del 5.8.2011).
La stessa Corte di Cassazione, tuttavia, ha indicato che tale elemento, in quanto naturale e non “essenziale”, ben può essere oggetto di deroga.
In tale prospettiva è stato indicato che “Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione” (così Cass. n.
21073 del 9.10.2007, in massima, con valutazione ripresa poi da Cass. n. 9226 del
23.4.2014, nella cui motivazione è dato leggere il passaggio argomentativo per cui “...il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicché esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto (cfr. Cass. sez. lav. 30.5.1991 n. 6093; Cass. sez. lav. 11.6.1990, n. 5652)”).
Dunque, su un piano di puro diritto, l'impianto argomentativo del giudice di prime cure è esente da censure.
3.1.3.2) Parimenti condivisibile è poi la conclusione raggiunta dal Tribunale di
Prato in ordine al fatto che gli elementi istruttori disponibili inducevano, ed inducono, a ritenere sussistente una deroga al patto di esclusiva, peraltro con riferimento unicamente alla posizione dell'agente.
A) In tal senso, infatti, il già menzionato art. 2 del contratto intercorso tra le parti appare piuttosto nitido nel prevedere che, a fronte dell'individuazione della zona assegnata all'agente (Centro e Nord Italia), risulta previsto un obbligo unicamente in capo all'agente stesso di “non rappresentare, vendere né distribuire in proprio e/o nell'interesse di terzi prodotti in concorrenza con quelli del preponente o comunque riconducibili allo stesso comparto merceologico”, senza nulla contemplare a carico della preponente.
Opinare che la previsione in questione non comporterebbe ricadute di sorta in ordine alla conformazione, nel caso di specie, del diritto di esclusiva significherebbe privare sostanzialmente di senso la previsione stessa: una volta preso atto che il diritto di esclusiva rappresenta un elemento naturale (ma derogabile) del contratto di agenzia, strutturalmente sussistente in capo al preponente ed all'agente, non avrebbe senso prevedere espressamente l'esistenza di un simile diritto unicamente in capo alla preponente se non al fine di indicare che analogo diritto, invece, non è riconosciuto in capo all'agente.
12 La complessiva architettura del contratto in questione induce del resto a ritenere condivisibile tale conclusione, come peraltro indicato dal giudice di prime cure laddove ha valorizzato il fatto che l'art. 16 del contratto in questione risulta contemplare la violazione del diritto di esclusiva di cui all'art. 2 (e quindi, di quello previsto a favore del preponente) come causa di risoluzione immediata del contratto, senza nulla stabilire in riferimento alla violazione del diritto di esclusiva a favore dell'agente, ciò che trova plausibile spiegazione ritenendo che tale ultimo diritto, in realtà, fosse stato escluso dal contratto.
B) Del pari suscettibile di essere condivisa è la valutazione fornita dal Tribunale di
Prato in ordine alla deposizione del teste . Testimone_3
Il nucleo essenziale di tale deposizione, ai fini che qui rilevano, è dato dal riferimento al fatto che alle riunioni dell'ufficio commerciale di partecipava CP_5 anche il sig. e che nel corso delle riunioni stesse “venivano mostrati anche i CP_1
report e il pacchetto clienti acquisiti o preesistenti con analisi del fatturato e delle previsioni di sviluppo”, ciò che legittima la conclusione del predetto tribunale secondo cui
“...avendo partecipato a simili riunioni il legale rappresentante della società attrice non poteva verosimilmente ignorare che la società preponente svolgesse autonomamente attività di promozione nella zona di propria competenza”.
Né può trascurarsi, peraltro, come risulti in atti un elenco (dimesso, peraltro, dalla stessa attrice in prime cure, odierna appellante) contenente l'elenco dei clienti seguiti dalla stessa attrice ma che risulta contenere anche una (piuttosto cospicua) lista di clienti espressamente indicati come “seguiti direttamente da , con ciò CP_5
plasticamente evidenziandosi che la stessa non si fosse ritagliata una mera CP_5
“funzione complementare rispetto all'attività svolta dall'agente” (come sostenuto dall'appellante) essendosi invece riservata una più che ampia possibilità di azione diretta nei confronti della clientela.
La stessa impostazione difensiva dell'appellante, del resto, appare diretta a fornire giustificazione della partecipazione del sig. alle riunioni dell'ufficio commerciale CP_1
di ma ciò non rappresenta, come elemento di per sé considerato, il profilo CP_5
valorizzato dal giudice di prime a fondamento della propria conclusione.
Il Tribunale di Prato ha infatti valorizzato (unicamente) il fatto che nel corso di tali riunioni era stato trattato il tema dell'attività diretta di reperimento della clientela da parte di anche nella zona assegnata all'agente e che di ciò, quindi, il sig. CP_5 CP_1
(quale rappresentante dell'attrice in prime cure) era necessariamente a conoscenza ab origine.
Ed il fatto che tale aspetto non sia stato oggetto di doglianza, per sei anni, appare costituire un elemento che, anche in chiave retroattiva, legittima la conclusione per cui tra
13 le parti era chiaro che non sussistesse un diritto di esclusiva in capo all'attrice in prime cure (ed odierna appellante) nei confronti dell'attività direttamente posta in essere da anche nella zona di competenza dell'agente. CP_5
3.2) Con il secondo motivo di gravame è stata poi contestata la decisione del
Tribunale di Prato di non ritenere sussistente il diritto al risarcimento, in capo all'attrice, derivante dalla “estrema negligenza” con cui aveva gestito le obbligazioni CP_5
contrattuali con i clienti procurati dalla stessa attrice e che aveva condotto poi al recesso anticipato dei clienti stessi.
Anche il motivo in oggetto deve ritenersi infondato.
3.2.1) Il giudice di prime cure ha respinto tale domanda rilevando che:
− “L'art. 11.2 del contratto di agenzia precedentemente in essere tra le parti prevede che “in caso di risoluzione del contratto concluso dall'Agente, a questi non spetterà alcuna provvigione, salvo il caso in cui la risoluzione sia stata determinata da fatto imputabile al Preponente”: il dettato contrattuale è pertanto chiaro nel limitare il riconoscimento di una provvigione all'agente solo nell'ipotesi in cui la cessazione anticipata dal contratto sia dovuta alla risoluzione dello stesso per fatto imputabile al Preponente”;
− parte attrice non aveva fornito adeguata dimostrazione del fatto che i contratti oggetto di allegazione erano stati risolti;
− premesso che “...le contestazioni attoree devono essere riferire esclusivamente ai contratti stipulati dalla con le seguenti controparti contrattuali: i) CP_5 [...]
ii) ; iii) iv) ; v) Parte_1 CP_7 Controparte_8 CP_9
Roadhouse Grill;
vi) , il tribunale aveva evidenziato quindi CP_10 CP_11
che:
o “Quanto a dalla documentazione agli atti risulta che Parte_1
Pa la abbia deciso, con riferimento alle filiali di dell'area Parte_1
Liguria, di disdettare il contratto senza peraltro far menzione delle ragioni
a giustificazione di tale scelta e, con riferimento alle altre filiali, lo stesso legale rappresentante della società attrice, nella propria mail del
22/01/2014, parla di mancato rinnovo (v. docc. 12 e 15 fascicolo cartaceo di parte attrice)”;
o “Con riferimento ai clienti e , sebbene sia CP_7 CP_9
circostanza pacifica (in quanto non contestata dalla parte convenuta) che i relativi contratti siano cessati anticipatamente, la parte attrice non ha fornito prova che gli stessi siano stati risolti. Inoltre, con specifico riferimento a , nulla è stato provato in merito ai dedotti CP_7
14 disservizi, mentre con riferimento a non vi è prova che la CP_9
cessazione anticipata del contratto sia causalmente collegata ai disservizi rappresentanti nelle e-mail in atti (v. all. 6 alla memoria ex art. 183, c. 6,
n. 2 c.p.c.)”;
o “Quanto, poi, al contratto con risulta versata in Controparte_8
atti esclusivamente una lettera datata 9/10/2013 con cui il diverso soggetto
(il cui contratto, dalle allegazioni di parte Controparte_12
attrice contenute a pag. 12 della memoria ex art. 183, c.6, n. 2 c.p.c., parrebbe non essere stato oggetto di cessazione anticipata) comunica di voler “far cessare i servizi di manutenzione degli impianti elettrici e meccanici [...] svolti presso la […] sede di Roma” non a causa di asseriti disservizi (non provati), ma per meri “motivi di riorganizzazione e rinnovo dell'affidamento dei servizi di manutenzione degli edifici gestiti dalle società appartenenti al (v. doc. 11 Controparte_13 fascicolo cartaceo di parte attrice)”;
o “Con riferimento, infine, ai contratti con – Roadhouse e CP_10
non vi è prova della intervenuta risoluzione del contratto, anzi la CP_11
stessa attrice nella propria comparsa conclusionale parla di mero
“ridimensionamento” dell'ambito del contratto (v. pag. 23 comparsa Cont conclusionale . Peraltro in relazione all'accordo con nulla è CP_1
dimostrato anche in relazione alla sussistenza di eventuali disservizi da parte di ; CP_5
− “Le lacune probatorie innanzi evidenziate non avrebbero potuto essere colmante con le prove testimoniali formulate da parte attrice in quanto i relativi capitoli di prova, come già evidenziato dal precedente giudice istruttore nella sua condivisibile ordinanza del 9/12/2015, sono inammissibili in quanto generici”.
3.2.2) L'appellante ha esposto, a censura di tali rilievi, che:
− non aveva la disponibilità delle dichiarazioni di recesso dei clienti in questione, in quanto inviate direttamente a CP_5
− aveva prodotto unicamente la documentazione a propria disposizione;
− avrebbero dunque dovuto essere ammessi i capitoli di prova per testi chiesti dall'attrice “...a mezzo dei quali era richiesto ai legali rappresentanti delle società
, RoadHO Grill, Controparte_14 Controparte_15
, conferma del fatto che le stesse avevano sollevato contestazioni alla CP_9 circa l'esecuzione dei contratti pluriennali (stipulati grazie all'intervento CP_5 della e circa l'anticipata risoluzione/recesso degli stessi”; CP_1
15 − sussistevano comunque idonei riscontri documentali per ritenere che i rapporti con Par i clienti , e Roadhouse Controparte_8 CP_9 CP_10
Grill si fossero interrotti a causa della condotta di CP_5
3.2.3) In primo luogo va rilevato come, a livello di allegazione, non sia stato esplicitato in prime cure (in atto di citazione e/o nella prima memoria dimessa ex art. 183,
VI° comma, c.p.c.) dall'allora attrice in cosa, esattamente, sarebbe consistita la negligenza estrema gravante sulla condotta di e tale da condurre alla risoluzione CP_5
anticipata dei rapporti in questione.
Tale genericità risulta ravvisabile anche nella presente sede, laddove è fatto riferimento alla circostanza (in sé considerata) della risoluzione di tali rapporti, senza indicazione di quale tipo di “fatto imputabile” (secondo la terminologia utilizzata dall'art. 11 del contratto intercorso tra le parti) a sarebbe stato la causa delle CP_5
risoluzioni in questione.
Si evidenzia, del resto, come l'onere istruttorio gravante sull'odierna appellante non possa essere circoscritto al mero fatto della risoluzione del rapporto, estendendosi alla dimostrazione dell'addebitabilità a di tale risoluzione: ciò che implica, a CP_5 monte della relativa dimostrazione, che sia stato allegato l'elemento integratore di tale responsabilità.
Ciò non consta tuttavia essere avvenuto e, come detto, non risulta in effetti percepibile cosa in concreto l'odierna appellante abbia addebitato, ed addebiti, a CP_5
quale causa della risoluzione dei rapporti predetti.
[...]
3.2.3.1) In quest'ottica va quindi anzitutto rilevato come sia tuttora condivisibile la decisione del Tribunale di Prato di non dare corso all'ammissione dei capitoli di prova in questa sede nuovamente oggetto delle richieste dall'appellante (capp. da 13 a 20 della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte attrice in prime cure), atteso che in tali capitoli di prova viene genericamente fatto riferimento sia alla “risoluzione” del rapporto
(unico elemento rilevante ai fini di causa), che alla “disdetta” ed alla “non rinnovazione” del contratto, senza nulla indicare con riferimento ai motivi specifici di tale decisione.
3.2.3.2) In secondo luogo deve osservarsi come, nei confronti delle valutazioni specificamente esposte dal giudice di prime cure nei confronti delle posizioni dei clienti
, , , Chef Express – Parte_1 CP_7 Controparte_8 CP_9
Roadhouse Grill e (come riportate nel pregresso paragrafo 3.2.1), l'odierna CP_11
appellante abbia mosso rilievi esclusivamente con riferimento alle posizioni di
[...]
e Chef Express – Roadhouse Grill, Controparte_14 Controparte_8 CP_9
non constando invece contestazioni specifiche in relazione alle posizioni di CP_7
e B.R.T.
16 Con riferimento dunque alle predette specifiche doglianze dell'appellante va rilevato che:
a) quanto a è stato dedotto che “...il contratto stipulato dalla Controparte_14
stessa con la del 5 marzo 2012 (allegato n. 11 alla memoria ex art 183 CP_5
co.VI n. 2 c.p.c.) prevedeva il rinnovo triennale dello stesso con decorrenza
01/01/2012- 31/12/2014. Dalla comunicazione del 7 agosto 2013 (allegato n. 12 alla citazione) si evince che la ha esercitato recesso anticipato per le CP_14 filiali della Liguria”, ma:
→ la documentazione richiamata dall'appellante (allegato 11 alle seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.) risulta attenere ad un contratto Par datato 24.2.2012, mentre la comunicazione di disdetta inviata da (cfr doc. 12 allegato all'atto di citazione) risulta menzionare l'art. 19 del contratto sottoscritto il 24.5.2012; la comunicazione in questione, peraltro, non utilizza il termine risoluzione, ma quello di disdetta e, dunque, risulta finalizzata a precludere il rinnovo del contratto e non a porre anticipatamente termine allo stesso (né, del resto, nella comunicazione in questione risulta mosso alcun addebito a;
CP_5
b) quanto a è stato indicato che si è qui in presenza di “...un Controparte_8
contratto stipulato il 1 febbraio 2011 con efficacia pluriennale (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2) ed una disdetta senza apparenti motivazioni se non una generica riorganizzazione del 9 ottobre 2013 (doc. 11 allegato alla citazione)”,
→ ed è dunque la stessa appellante a rilevare come si sia in presenza di una disdetta, peraltro non fondata su doglianze mosse nei confronti dell'operato di CP_5
c) quanto a che “...ha formulato disdetta e non rinnovato il contratto CP_9 pluriennale del valore annuale di € 37.335,00 come si ricava dalla visione comparata dei prospetti (forniti dalla di cui ai doc. 24-25 (allegati alla CP_5
citazione) dai quali emerge che non fu incassata alcuna somma dalla cliente dall'aprile 201”, ipotizzando che, nonostante il silenzio serbato nella stessa disdetta in ordine ai motivi, questi ultimi sarebbero ravvisabili in una mail in cui la stessa si era lamentata della difficoltà ad ottenere alcune risposte (non CP_9
specificate),
→ anche in questo caso si è al cospetto di una disdetta, non di una risoluzione,
e dunque al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 11 del contratto di agenzia, come del resto evidenziato dal giudice di prime cure;
17 d) quanto a l'appellante non ha addotto la risoluzione Parte_2 del contratto, menzionando invece il fatto che essa avrebbe “...ridimensionato
l'ambito del contratto pluriennale” e che “l'agente si era fortemente lamentato del ridimensionamento del contratto con Road HO a mezzo di mail del 27 gennaio
2014 (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2) evidenziando come il cliente avesse preferito rivolgersi ad altra azienda per l'espletamento dell'attività svolta da poiché non soddisfatto dai servizi resi da quest'ultima”, CP_5
→ dovendosi quindi evidenziare come sia la stessa appellante a dare conto che non è intervenuta la risoluzione (ma neppure la disdetta del contratto) bensì unicamente un suo generico “ridimensionamento”, asseritamente da ricondurre ad insoddisfazione del cliente, come attestato, tuttavia, solo dalle lamentele dell'agente (e cioè la stessa odierna appellante), con un riscontro che oggettivamente non può ritenersi satisfattivo.
Le censure sin qui prese in analisi non appaiono dunque condivisibili, trattandosi di allegazioni che risultano già astrattamente infondate in quanto non attinenti ad ipotesi di risoluzione del contratto e, comunque, in cui non consta la dimostrazione che la condotta della clientela sia dovuta a specifiche responsabilità gestionali di CP_5
3.3) Infine, con il terzo motivo di gravame, è stata contestata la decisione del
Tribunale di Prato di ritenere non ravvisabile una giusta causa di recesso.
Il motivo è infondato.
3.3.1) Il predetto tribunale ha raggiunto tale conclusione rilevando come gli addebiti mossi dall'attrice a si fossero rivelati in larga parte privi di CP_5
fondamento (come, ad es., la doglianza concernente la violazione del diritto di esclusiva o quella relativa alla negligente gestione dei rapporti contrattuali pluriennali) e ritenendo invece ravvisabile:
− un ritardo nell'invio dei report delle provvigioni, dal momento che nel contratto era previsto il pagamento delle stesse entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, sì da indurre a ritenere che entro tale termine dovesse essere inviato anche il relativo report: in quest'ottica erano effettivamente sussistenti vari ritardi
(“Risulta pertanto documentalmente provato che la società preponente non abbia rispettato i termini contrattuali di invio degli estratti contro provvigionali anni
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, nei primi due trimestri 2013 e nel primo trimestre
2014”) che, tuttavia, dovevano ritenersi privi di rilievo sino al secondo trimestre
2013, in quanto “...l'agente ha esercitato il diritto di recesso (nonché mosso le prime contestazioni a riguardo) solo nel maggio 2014, ovvero ben dieci mesi dopo la scadenza del termine per la consegna del resoconto relativo al secondo
18 trimestre 2013 e molti di più rispetto a quelli precedenti” e rilevando in proposito che “La Corte di Cassazione ha infatti precisato che “l'esonero dalla prestazione di attività durante il periodo di preavviso è incompatibile con una reazione ingiustificatamente ritardata all'inadempimento o agli inadempimenti del preponente. La tempestività della reazione alla condotta che si assume essere irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, tanto da non consentire una prosecuzione neppure provvisoria e limitata al periodo di preavviso del rapporto, seppure da intendersi in termini relativi e con una ragionevole tolleranza, è tuttavia connaturata alla nozione di giusta causa di recesso di tal che una prolungata tolleranza di una situazione di fatto ne esclude la ricorrenza” (cfr.
Cass. lav. 19/01/2018, n. 1376)”;
− un ritardo nel pagamento delle provvigioni, costituito da due mesi di ritardo nel pagamento delle provvigioni relative al primo trimestre 2024, da ritenersi tuttavia non rilevante ai fini dell'integrazione di una giusta causa di recesso (“...il ritardo con cui la preponente ha inviato l'estratto conto del primo trimestre ha infatti riguardato un solo trimestre (non potendo prendere in considerazione, ai fini della giustificazione del recesso, quelli relativi ai trimestri sino al giugno 2013, troppo risalenti rispetto alla data di cessazione del contratto); mentre la parte di provvigioni il cui pagamento è stato ritardato costituisce un importo minimo rispetto alle complessive dimensioni economiche del rapporto”).
3.3.2) L'appellante ha esposto varie argomentazioni critiche nei confronti delle motivazioni addotte dal Tribunale di Prato, nel cui ambito assumono rilievo quelle per cui:
i. non potevano condividersi, per i motivi già espressi nei pregressi motivi di gravame, i rilievi con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto insussistente sia la violazione del diritto di esclusiva in capo all'agente sia la negligente gestione dei rapporti contrattuali pluriennali da parte di CP_5
ii. non era condivisibile neppure la sottovalutazione del ritardo nell'invio dei report delle provvigioni dovute, rilevando che “A fronte di tale risultanza ritenuta provata anche dal Giudice, lo stesso sminuisce l'importanza dei ritardi affermando che l'agente avrebbe ritardato, solo nel maggio 2014 (pag. 14
Sentenza), nel muovere contestazioni al riguardo e con ciò dimostrando che tali condotte della non sarebbero state così gravi da giustificare il recesso. Sul CP_5
punto si evidenzia che già con mail del 20 febbraio 2014 (doc. 3 allegato alla citazione) il Signor muoveva pesanti e circostanziate contestazioni” (del CP_1 seguente tenore: “Ritengo che tutte le commesse che negli ultimi 2/3 anni ho concluso dal punto di vista commerciale e che poi non sono state evase per motivi
19 tecnici o per motivi di impresa, mi debbano essere pagate….E quindi mi sono reso conto che è stata omessa una importante porzione di clientela sulla quale non mi avete riconosciuto le provvigioni”;
iii. parimenti non condivisibile era la riduttiva prospettazione del rilievo del ritardo nel pagamento delle provvigioni, in quanto lo stesso giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente un ritardo di due mesi, salvo poi ritenerlo privo di rilevanza ai fini in esame.
3.3.3) I rilievi dell'appellante non sono suscettibili di essere condivisi.
A) Quanto al primo profilo, si è già in precedenza esposto come i motivi di gravame attinenti alle valutazioni del Tribunale di Prato in ordine al diritto di esclusiva in capo all'agente ed alla negligente gestione dei contratti da parte di debbano CP_5
ritenersi infondati, sì che anche le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla decisione del giudice di prime cure circa l'inesistenza di una giusta causa di recesso, e fondate sui medesimi rilievi, non possono trovare accoglimento.
B) Quanto ai ritardi nell'invio dei report delle provvigioni, va osservato come l'appellante non abbia sollevato contestazioni in ordine alla sussunzione della presente fattispecie nell'alveo interpretativo prospettato dal Tribunale di Prato (con riferimento all'impostazione ermeneutica palesata da Cass. sez. lav. 19/01/2018, n. 1376) ed alla conseguente necessità di una reazione tempestiva dell'agente nei confronti di una condotta del preponente che si assume lesiva del vincolo fiduciario, onde poter ravvisare in tale condotta una giusta causa di recesso.
Preso atto che, a fronte di ritardi insorti sin dal 2008, una reazione nel 2014 non possa oggettivamente considerarsi tempestiva, la contestazione dell'appellante risulta dunque già di per sé infondata.
Deve peraltro rilevarsi come, proprio in base alla stessa prospettazione di parte appellante, la comunicazione del febbraio 2014 non assuma rilievo, giacché la stessa risulta attenere non al ritardo nell'invio dei report delle provvigioni, ma al ritardo nei pagamenti delle stesse.
In una valutazione unitaria dell'unico ritardo nell'invio dei report tempestivamente contestato, con il parimenti unico ritardo nel pagamento delle provvigioni, il tribunale ha ritenuto che ciò non potesse assurgere a giusta causa di recesso (su cui più estesamente infra, nel paragrafo che segue).
C) Infine, con riferimento al ritardo nel pagamento delle provvigioni, risulta del tutto condivisibile l'assunto interpretativo del Tribunale di Prato secondo cui un unico ritardo, di due mesi, nell'ambito di un rapporto contrattuale durato circa sei anni (dal 2008 al 2014), non possa assurgere a giusta causa di recesso.
20 Il tribunale predetto è giunto a tale conclusione valorizzando l'approccio interpretativo delineato dalla Suprema Corte, secondo cui “la regola dettata dall'art. 2119
c.c. in relazione al rapporto di lavoro deve essere applicata, nell'ambito del rapporto di agenzia, tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto.
L'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto - deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del rapporto e dell'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti. Se nel rapporto di lavoro l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo” (cfr. anche in questo caso Cass. sez. lav. 19/01/2018, n. 1376; conf. Cass. 01/02/1999 n. 845).
Sul punto il giudice di prime cure ha dunque esposto che “...alla luce dei richiamati principi di diritto, ritiene che le cennate circostanze non fossero tali da precludere la prosecuzione del rapporto: il ritardo con cui la preponente ha inviato
l'estratto conto del primo trimestre ha infatti riguardato un solo trimestre (non potendo prendere in considerazione, ai fini della giustificazione del recesso, quelli relativi ai trimestri sino al giugno 2013, troppo risalenti rispetto alla data di cessazione del contratto); mentre la parte di provvigioni il cui pagamento è stato ritardato costituisce un importo minimo rispetto alle complessive dimensioni economiche del rapporto”.
Le caratteristiche del rapporto tra le parti, con riferimento soprattutto alla durata dello stesso, rendono tuttora meritevole di essere recepita la conclusione raggiunta dal
Tribunale di Prato, secondo cui il singolo ritardo nell'invio dei report ed il singolo ritardo nel pagamento delle provvigioni (nei termini sopra descritti) non possono ritenersi integrare una giusta causa di recesso.
4) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 1.000.000,00 ed €
2.000.000,00 (in considerazione del valore della causa, con riferimento al criterio del
“petitum”, anche in considerazione dell''importo chiesto dall'appellante a titolo di
21 provvigioni indirette – oltre agli altri – pari ad € 1.050.800,00) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 761/2021 del Tribunale di Prato, così Controparte_1
statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1 [...] le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € Controparte_4
34.001,00 per compenso, di cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 9.937,00 per la fase istruttoria, € 12.333,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Controparte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
22 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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