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Sentenza 12 agosto 2024
Sentenza 12 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/08/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2024 |
Testo completo
N. 804/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza - Presidente
Dott. Paolo Mariotti - Giudice
Dott.ssa Martina Marini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 804 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 avente ad oggetto: determinazione delle condizioni di affido e di mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti da matrimonio tra
(CF. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/02/1994 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Marco Marmottini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia (PG) Piazza della Repubblica n. 77, presso il difensore e
(CF. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Nigeria) il 13/03/1980 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Luca Macci ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Controguerra (TE), Vicolo del Passero n. 2, presso il difensore,
RICORRENTI
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 3 Oggetto: Regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti da matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.04.2024, e si sono Parte_1 Controparte_1
congiuntamente rivolti al Tribunale di Spoleto, esponendo in sintesi e per quanto interessa:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale e di convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli in data 27/12/2016 a Foligno e , in data Persona_1 Persona_2
10/02/2022 a Terni;
- che a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i due genitori veniva meno l'unione familiare;
- che, al fine di tutelare adeguatamente il minore, i genitori concordavano affinché il Tribunale omologasse il seguente accordo raggiunto:
“- Disporre l'affido condiviso dei figli nati dall'intercorsa relazione tra le parti, con collocamento preferenziale dei medesimi presso la residenza della madre, in Massa Martana (PG), Via Flaminia
Vecchia 1;
- stabilire l'obbligo del padre, sig. di versare alla madre la Controparte_2
somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento ordinario per ogni figlio entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie per i medesimi, come da attuazione del Piano genitoriale allegato;
- stabilire l'obbligo del padre, sig. di versare alla madre la Controparte_1 somma di € 500,00 a titolo di sanatoria del mancato versamento pregresso del mantenimento dei figli;
- stabilire che i figli potranno trascorrere con il padre un sabato al mese, attesa la lontananza, con prelevamento la mattina, compatibilmente con le attività scolastiche dei bambini, presso la residenza della madre e riaccompagnamento la sera presso la medesima;
- disporre che i bambini potranno trascorre con l'uno e poi con l'altro dei genitori, in maniera alternata, i periodi di festività: il Natale dal 23 al 27 dicembre di ogni anno;
Capodanno, dal 30 al 2 gennaio di ogni anno;
la Pasqua, dal venerdì precedente al lunedì dell'Angelo;
- disporre che i bambini potranno trascorre con il padre un periodo di vacanza estiva di giorni 15, continuativi, salvo diverso accordo tra le parti;
- stabilire che nessuno dei genitori potrà portare con sé i bambini per viaggi all'estero, senza il consenso scritto dell'altro genitore.”
pagina 2 di 3 L'udienza del 19/06/2024 si è svolta in presenza;
le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni concordate nel ricorso congiunto.
L'accordo regolamenta dettagliatamente i rapporti genitori-figlio e si ritiene congruo alle attuali condizioni economico-sociali delle parti.
Lo stesso accordo si ritiene adeguato a tutelare il diritto alla bigenitorialità dei figli minore e gli altri loro interessi personali ed economici.
Si ritiene che anche le ulteriori previsioni relative al comportamento dei genitori siano conformi all'ordine pubblico e debbano, pertanto, essere recepite.
Le spese compensate in ragione dell'accordo.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 14/05/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
- DISPONE, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1
e sui figli minorenni,
[...] Controparte_1 Persona_1
e alle condizioni di cui in parte motiva che qui si intendono
[...] Persona_2
integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9 agosto 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza - Presidente
Dott. Paolo Mariotti - Giudice
Dott.ssa Martina Marini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 804 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 avente ad oggetto: determinazione delle condizioni di affido e di mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti da matrimonio tra
(CF. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/02/1994 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Marco Marmottini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia (PG) Piazza della Repubblica n. 77, presso il difensore e
(CF. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Nigeria) il 13/03/1980 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Luca Macci ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Controguerra (TE), Vicolo del Passero n. 2, presso il difensore,
RICORRENTI
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 3 Oggetto: Regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti da matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.04.2024, e si sono Parte_1 Controparte_1
congiuntamente rivolti al Tribunale di Spoleto, esponendo in sintesi e per quanto interessa:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale e di convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli in data 27/12/2016 a Foligno e , in data Persona_1 Persona_2
10/02/2022 a Terni;
- che a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i due genitori veniva meno l'unione familiare;
- che, al fine di tutelare adeguatamente il minore, i genitori concordavano affinché il Tribunale omologasse il seguente accordo raggiunto:
“- Disporre l'affido condiviso dei figli nati dall'intercorsa relazione tra le parti, con collocamento preferenziale dei medesimi presso la residenza della madre, in Massa Martana (PG), Via Flaminia
Vecchia 1;
- stabilire l'obbligo del padre, sig. di versare alla madre la Controparte_2
somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento ordinario per ogni figlio entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie per i medesimi, come da attuazione del Piano genitoriale allegato;
- stabilire l'obbligo del padre, sig. di versare alla madre la Controparte_1 somma di € 500,00 a titolo di sanatoria del mancato versamento pregresso del mantenimento dei figli;
- stabilire che i figli potranno trascorrere con il padre un sabato al mese, attesa la lontananza, con prelevamento la mattina, compatibilmente con le attività scolastiche dei bambini, presso la residenza della madre e riaccompagnamento la sera presso la medesima;
- disporre che i bambini potranno trascorre con l'uno e poi con l'altro dei genitori, in maniera alternata, i periodi di festività: il Natale dal 23 al 27 dicembre di ogni anno;
Capodanno, dal 30 al 2 gennaio di ogni anno;
la Pasqua, dal venerdì precedente al lunedì dell'Angelo;
- disporre che i bambini potranno trascorre con il padre un periodo di vacanza estiva di giorni 15, continuativi, salvo diverso accordo tra le parti;
- stabilire che nessuno dei genitori potrà portare con sé i bambini per viaggi all'estero, senza il consenso scritto dell'altro genitore.”
pagina 2 di 3 L'udienza del 19/06/2024 si è svolta in presenza;
le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni concordate nel ricorso congiunto.
L'accordo regolamenta dettagliatamente i rapporti genitori-figlio e si ritiene congruo alle attuali condizioni economico-sociali delle parti.
Lo stesso accordo si ritiene adeguato a tutelare il diritto alla bigenitorialità dei figli minore e gli altri loro interessi personali ed economici.
Si ritiene che anche le ulteriori previsioni relative al comportamento dei genitori siano conformi all'ordine pubblico e debbano, pertanto, essere recepite.
Le spese compensate in ragione dell'accordo.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 14/05/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
- DISPONE, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1
e sui figli minorenni,
[...] Controparte_1 Persona_1
e alle condizioni di cui in parte motiva che qui si intendono
[...] Persona_2
integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9 agosto 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza
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