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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2773/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO GA Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2773/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PANICCIA PIERANGELO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ROTONDI N. 16 03029 VEROLI ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BONTEMPO PATRIZIA e dall'avv. CAPUTO CP_1
AN US ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n°. 714 del 12.4.24 emessa dal Tribunale di
RO CONCLUSIONI: come da rispettivi atti e verbale di udienza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.11.22 la signora chiedeva al tribunale adito il Parte_1 riconoscimento della malattia professionale in relazione alle seguenti patologie:
“meniscopatie degenerative “; a sostegno della propria domanda assumeva di aver svolto attività di coltivatrice diretta e di aver ottenuto il riconoscimento di un danno biologico nella misura dell'8% per patologie qualificate come malattia professionale (specificamente la sindrome algo-disfunzionale dei cingoli S.O. con limitazione ai gradi estremi degli archi superiori -e la sindrome algo-disfunzionale del rachide LS); di aver presentato in data 16 marzo 2022 una domanda di ulteriore malattia professionale;
che l' tuttavia non aveva CP_1 accertato l'esistenza di tale ulteriore patologia professionale nonostante ella avesse svolto continuativamente attività quale coltivatrice diretta, assumendo posizioni e posture incongrue quali accavallamenti prolungati, utilizzo continuo delle pedaliere , lavorazione della terra;
assumeva che , avendo lavorato per almeno 8 ore al giorno per oltre quarant'anni aveva sovraccaricato gli arti inferiori, determinando il prodursi della patologia.
Il tribunale accertava le mansioni per come dichiarate nell'atto introduttivo del giudizio a seguito di istruttoria testimoniale e disponeva consulenza medico legale che tuttavia si concludeva nel senso di negare la riconducibilità causale della patologia all'esposizione professionale .
Il tribunale pertanto decideva con una sentenza di rigetto della domanda di riconoscimento della malattia professionale avverso detta sentenza la signora roponeva appello chiedendo rinnovarsi Parte_1 la consulenza medico legale in ragione della erroneità in diritto delle considerazioni medico legali posta a fondamento della decisione e del mancato rispetto dei termini per il deposito dell'elaborato peritale con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
L' si costituiva contestando le avverse deduzioni chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza.
La Corte disponeva CTU medico legale e all'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione.
L'appello è fondato .Nel corso del giudizio di primo grado erano stati escussi dei testi i quali avevano confermato sostanzialmente le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte della ricorrente, quale coltivatrice diretta . Sulla scorta di tali esiti istruttori, il tribunale aveva disposto la consulenza medico legale che tuttavia si era conclusa con il disconoscimento del carattere professionale della patologia riscontrata All'esito della CTU disposta nel presente grado è invece emerso che è affetta dalla patologia Parte_1
(meniscopatie degenerative) posta a fondamento della domanda amministrativa presentata all' , e ciò sulla base del quadro patologico riscontrato agli eseguiti accertamenti CP_1 strumentali ed in particolare alla RMN del 18/07/2024 (ginocchio destro e sinistro) e alla
RMN del 12/01/2014 (ginocchio sinistro) .Il consulente ha riscontrato che la patologia è stata contratta nell' esercizio ed a causa dell' attività lavorativa svolta, nel senso che vi è uno stretto nesso tra patologia ed attività, così che quest' ultima costituisce la “condicio sine qua non” del determinarsi della prima, con applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento,
(Cass.13361-11; v. anche Cass.21021-07)” In effetti reputa il consulente che la causa della meniscopatia è da ascriversi ad una pluralità di fattori di cui i fattori eredo-costituzionali che portano, con l'avanzare dell'età, regolarmente allo sviluppo di fenomeni artrosici a carico di tutte le principali articolazioni, comprese le ginocchia, costituiscono solo un componente
(recte concausa) , seppure indubbiamente importante. Ulteriori concause, specificatamente presenti nel caso in esame, sono state individuate nell'obesità (IMC 36*) con conseguente aumento del peso “scaricato” sulle ginocchia e nell'alterazione dell'asse delle ginocchia che alterando le linee di forza a tale livello determinano un non corretto “scarico del peso” con conseguente “sofferenza” delle componenti meniscali e condrali dell'apparato capsulo- legamentoso del ginocchio che, conseguentemente, vanno incontro a fenomeni di usura / degenerazione precoce delle stesse. In tale quadro si inserisce tuttavia, secondo il consulente,
l'attività lavorativa della ricorrente che ha comportato per decenni, come pure accertato in sede giudiziaria (cfr anamnesi raccolta in sede di CTU effettuata per il Tribunale di
RO e, riportate nella stessa, le testimonianze rese nell'udienza del 26/09/2023 presso lo stesso Tribunale) una movimentazione manuale dei carichi e soprattutto movimenti incongrui che ben potevano concausare il manifestarsi/aggravarsi di fenomeni degenerativi
“patologici” quali quelli accertati a livello delle ginocchia.
Dovendosi dare applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento è da ritenersi provata l'origine professionale della patologia denunciata. Il CTU ha evidenziato d'altronde come un quadro patologico di gonartrosi, indipendentemente dall'età e di altri eventuali concause (soprattutto obesità), si trovi ina una percentuale più elevata, rispetto alla popolazione generale, negli agricoltori specie se l'attività svolta presenti componenti che comportano posizioni particolarmente incongrue, in termini quali-quantitativi, come quella di mungitura regolarmente svolta e per molti anni dalla ricorrente. Rilevava ulteriormente che il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 5 novembre 2023 il quale riportava “Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali”, nell'indicare le patologie per le quali è obbligatoria la denuncia come possibili malattie professionali ai sensi dell'art.139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 individua la “Meniscopatia degenerativa” tra le “Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” per le “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue” quali evidenziate nel caso all'esame.
Accertato il carattere professionale della malattia per cui è causa, tenuto conto del precedente riconoscimento in sede amministrativa (v. nota del 21-7-2022) di una CP_1 menomazione della integrità psico fisica del 8% per altra patologia , il “maggior grado” è definito nella misura complessiva del 13% . La valutazione del danno è stata infatti determinata nella misura del 5-6% pervenendo ad un danno indennizzabile complessivo, valutato cumulando l'invalidità dell'8% già riconosciuta per altra causale, del 13%
Da quanto sopra esposto e riportato, appaiono non convincenti le conclusioni della perizia tecnica svolta nel giudizio di primo grado che , pur tenuto conto della storia lavorativa della ricorrente ( coltivatrice diretta dal 1974 al 2016 ), ha ricondotto la patologia alla situazione corporea (indice di massa corporea , rotoscoliosi lombo-sacrale ) sicchè l'esposizione al rischio lavorativo non avrebbe assunto quel ruolo causale/concausale sufficiente e determinante nell'estrinsecazione della patologia di cui trattasi.. E' ben vero che grava sul lavoratore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'esposizione a rischio e la patologia accertata ma tale onere, sulla scorta delle considerazioni espresse dal CTU medico legale , può dirsi essere stato assolto nel caso di specie, anche grazie all'ausilio della prova testimoniale espletata . Deve pertanto concordarsi con il CTU medico legale nominato in questa fase secondo cui è altamente probabile ( secondo il criterio più probabile che non ) che la patologia sofferta dalla signora osse di natura professionale perché Parte_1 correlata oltre che a fenomeni degenerativi o correlati alla conformazione fisica , anche agli sforzi lavorativi , ripetuti e con posizione incongrue . Nel caso di specie, il maggior rischio lavorativo , anche per quanto emerso all'esito della prova testimoniale , è correlato sicuramente anche all'attività lavorativa faticosa svolta. Per siffatta ragione il CTU ha ritenuto che la patologia dalla quale la ricorrente risulta essere affetto, deve essere considerata contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta. Le valutazioni del perito appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non risultano confutate da diverse considerazioni delle parti che non hanno fatto pervenire note critiche nei termini assegnati dalla Corte. Pertanto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, e nei limiti del devoluto, va dichiarato il diritto dell'appellante all'accertamento del danno biologico sofferto ed il conseguente diritto all'indennizzo in capitale nella misura del 13% con decorrenza dalla domanda amministrativa ( in luogo dell'8% già riconosciuto dall' per altra malattia) con condanna dell' al pagamento CP_1 CP_1 della prestazione oltre interessi legali. Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione, così come le spese di CTU poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata dichiara che signora
[...] ha sofferto un danno biologico complessivo per malattia professionale ( Pt_1 computando il danno già riconosciuto in sede amministrativa dell'8%) in misura del 13% e condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale , oltre accessori come per legge;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado nella misura CP_1 di euro 2697 e per il presente grado in complessivi euro 2906 da distrarsi in favore del procuratore antistatario , il tutto oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Dispone per le spese di CTU con separato decreto ponendole definitivamente a carico dell' CP_1
La Presidente
IA TO GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO GA Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2773/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PANICCIA PIERANGELO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ROTONDI N. 16 03029 VEROLI ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BONTEMPO PATRIZIA e dall'avv. CAPUTO CP_1
AN US ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n°. 714 del 12.4.24 emessa dal Tribunale di
RO CONCLUSIONI: come da rispettivi atti e verbale di udienza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.11.22 la signora chiedeva al tribunale adito il Parte_1 riconoscimento della malattia professionale in relazione alle seguenti patologie:
“meniscopatie degenerative “; a sostegno della propria domanda assumeva di aver svolto attività di coltivatrice diretta e di aver ottenuto il riconoscimento di un danno biologico nella misura dell'8% per patologie qualificate come malattia professionale (specificamente la sindrome algo-disfunzionale dei cingoli S.O. con limitazione ai gradi estremi degli archi superiori -e la sindrome algo-disfunzionale del rachide LS); di aver presentato in data 16 marzo 2022 una domanda di ulteriore malattia professionale;
che l' tuttavia non aveva CP_1 accertato l'esistenza di tale ulteriore patologia professionale nonostante ella avesse svolto continuativamente attività quale coltivatrice diretta, assumendo posizioni e posture incongrue quali accavallamenti prolungati, utilizzo continuo delle pedaliere , lavorazione della terra;
assumeva che , avendo lavorato per almeno 8 ore al giorno per oltre quarant'anni aveva sovraccaricato gli arti inferiori, determinando il prodursi della patologia.
Il tribunale accertava le mansioni per come dichiarate nell'atto introduttivo del giudizio a seguito di istruttoria testimoniale e disponeva consulenza medico legale che tuttavia si concludeva nel senso di negare la riconducibilità causale della patologia all'esposizione professionale .
Il tribunale pertanto decideva con una sentenza di rigetto della domanda di riconoscimento della malattia professionale avverso detta sentenza la signora roponeva appello chiedendo rinnovarsi Parte_1 la consulenza medico legale in ragione della erroneità in diritto delle considerazioni medico legali posta a fondamento della decisione e del mancato rispetto dei termini per il deposito dell'elaborato peritale con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
L' si costituiva contestando le avverse deduzioni chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza.
La Corte disponeva CTU medico legale e all'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione.
L'appello è fondato .Nel corso del giudizio di primo grado erano stati escussi dei testi i quali avevano confermato sostanzialmente le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte della ricorrente, quale coltivatrice diretta . Sulla scorta di tali esiti istruttori, il tribunale aveva disposto la consulenza medico legale che tuttavia si era conclusa con il disconoscimento del carattere professionale della patologia riscontrata All'esito della CTU disposta nel presente grado è invece emerso che è affetta dalla patologia Parte_1
(meniscopatie degenerative) posta a fondamento della domanda amministrativa presentata all' , e ciò sulla base del quadro patologico riscontrato agli eseguiti accertamenti CP_1 strumentali ed in particolare alla RMN del 18/07/2024 (ginocchio destro e sinistro) e alla
RMN del 12/01/2014 (ginocchio sinistro) .Il consulente ha riscontrato che la patologia è stata contratta nell' esercizio ed a causa dell' attività lavorativa svolta, nel senso che vi è uno stretto nesso tra patologia ed attività, così che quest' ultima costituisce la “condicio sine qua non” del determinarsi della prima, con applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento,
(Cass.13361-11; v. anche Cass.21021-07)” In effetti reputa il consulente che la causa della meniscopatia è da ascriversi ad una pluralità di fattori di cui i fattori eredo-costituzionali che portano, con l'avanzare dell'età, regolarmente allo sviluppo di fenomeni artrosici a carico di tutte le principali articolazioni, comprese le ginocchia, costituiscono solo un componente
(recte concausa) , seppure indubbiamente importante. Ulteriori concause, specificatamente presenti nel caso in esame, sono state individuate nell'obesità (IMC 36*) con conseguente aumento del peso “scaricato” sulle ginocchia e nell'alterazione dell'asse delle ginocchia che alterando le linee di forza a tale livello determinano un non corretto “scarico del peso” con conseguente “sofferenza” delle componenti meniscali e condrali dell'apparato capsulo- legamentoso del ginocchio che, conseguentemente, vanno incontro a fenomeni di usura / degenerazione precoce delle stesse. In tale quadro si inserisce tuttavia, secondo il consulente,
l'attività lavorativa della ricorrente che ha comportato per decenni, come pure accertato in sede giudiziaria (cfr anamnesi raccolta in sede di CTU effettuata per il Tribunale di
RO e, riportate nella stessa, le testimonianze rese nell'udienza del 26/09/2023 presso lo stesso Tribunale) una movimentazione manuale dei carichi e soprattutto movimenti incongrui che ben potevano concausare il manifestarsi/aggravarsi di fenomeni degenerativi
“patologici” quali quelli accertati a livello delle ginocchia.
Dovendosi dare applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento è da ritenersi provata l'origine professionale della patologia denunciata. Il CTU ha evidenziato d'altronde come un quadro patologico di gonartrosi, indipendentemente dall'età e di altri eventuali concause (soprattutto obesità), si trovi ina una percentuale più elevata, rispetto alla popolazione generale, negli agricoltori specie se l'attività svolta presenti componenti che comportano posizioni particolarmente incongrue, in termini quali-quantitativi, come quella di mungitura regolarmente svolta e per molti anni dalla ricorrente. Rilevava ulteriormente che il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 5 novembre 2023 il quale riportava “Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali”, nell'indicare le patologie per le quali è obbligatoria la denuncia come possibili malattie professionali ai sensi dell'art.139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 individua la “Meniscopatia degenerativa” tra le “Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” per le “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue” quali evidenziate nel caso all'esame.
Accertato il carattere professionale della malattia per cui è causa, tenuto conto del precedente riconoscimento in sede amministrativa (v. nota del 21-7-2022) di una CP_1 menomazione della integrità psico fisica del 8% per altra patologia , il “maggior grado” è definito nella misura complessiva del 13% . La valutazione del danno è stata infatti determinata nella misura del 5-6% pervenendo ad un danno indennizzabile complessivo, valutato cumulando l'invalidità dell'8% già riconosciuta per altra causale, del 13%
Da quanto sopra esposto e riportato, appaiono non convincenti le conclusioni della perizia tecnica svolta nel giudizio di primo grado che , pur tenuto conto della storia lavorativa della ricorrente ( coltivatrice diretta dal 1974 al 2016 ), ha ricondotto la patologia alla situazione corporea (indice di massa corporea , rotoscoliosi lombo-sacrale ) sicchè l'esposizione al rischio lavorativo non avrebbe assunto quel ruolo causale/concausale sufficiente e determinante nell'estrinsecazione della patologia di cui trattasi.. E' ben vero che grava sul lavoratore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'esposizione a rischio e la patologia accertata ma tale onere, sulla scorta delle considerazioni espresse dal CTU medico legale , può dirsi essere stato assolto nel caso di specie, anche grazie all'ausilio della prova testimoniale espletata . Deve pertanto concordarsi con il CTU medico legale nominato in questa fase secondo cui è altamente probabile ( secondo il criterio più probabile che non ) che la patologia sofferta dalla signora osse di natura professionale perché Parte_1 correlata oltre che a fenomeni degenerativi o correlati alla conformazione fisica , anche agli sforzi lavorativi , ripetuti e con posizione incongrue . Nel caso di specie, il maggior rischio lavorativo , anche per quanto emerso all'esito della prova testimoniale , è correlato sicuramente anche all'attività lavorativa faticosa svolta. Per siffatta ragione il CTU ha ritenuto che la patologia dalla quale la ricorrente risulta essere affetto, deve essere considerata contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta. Le valutazioni del perito appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non risultano confutate da diverse considerazioni delle parti che non hanno fatto pervenire note critiche nei termini assegnati dalla Corte. Pertanto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, e nei limiti del devoluto, va dichiarato il diritto dell'appellante all'accertamento del danno biologico sofferto ed il conseguente diritto all'indennizzo in capitale nella misura del 13% con decorrenza dalla domanda amministrativa ( in luogo dell'8% già riconosciuto dall' per altra malattia) con condanna dell' al pagamento CP_1 CP_1 della prestazione oltre interessi legali. Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione, così come le spese di CTU poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata dichiara che signora
[...] ha sofferto un danno biologico complessivo per malattia professionale ( Pt_1 computando il danno già riconosciuto in sede amministrativa dell'8%) in misura del 13% e condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale , oltre accessori come per legge;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado nella misura CP_1 di euro 2697 e per il presente grado in complessivi euro 2906 da distrarsi in favore del procuratore antistatario , il tutto oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Dispone per le spese di CTU con separato decreto ponendole definitivamente a carico dell' CP_1
La Presidente
IA TO GA