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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3730/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Federico Cornia (C.F.: , Paolo Cornia (C.F.: C.F._1
) e Francesco (C.F.: C.F._2 Parte_2
), presso il cui studio, in Napoli, alla Via San C.F._3
Giacomo, n. 15, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F.: ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro
Giuseppe Cristofori (C.F.: ), presso il cui C.F._4
indirizzo pec, Email_1
è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE INCIDENTALE nonché, contro
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro
Giuseppe Cristofori (C.F.: ), presso il cui C.F._4
indirizzo pec, Email_1
è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
e nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale CP_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, quale procuratrice di CP_4
(C.F.: ) e di (C.F.:
[...] P.IVA_5 Controparte_5
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Di Maio P.IVA_6
(C.F.: ) e Giovanna Di Maio (C.F.: C.F._5
), presso il cui studio, in Napoli, alla Piazza C.F._6
Vanvitelli, n. 10, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
e di in Controparte_6
persona del suo legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA - CONTUMACE avverso la sentenza n. 6732/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata il
16.10.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 27.10.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, originariamente adito da in parziale accoglimento Controparte_2
della domanda attorea (in seguito coltivata da , ha CP_1
condannato l'odierna appellante al pagamento, in favore della
[...] della complessiva somma di € 100.000,00, oltre accessori e CP_1
spese.
2. Mette conto evidenziare che la sentenza impugnata è stata resa in epilogo a contenzioso che ha visto, nel corso dell'istruttoria, la riunione di due giudizi:
a) quello distinto al n. 9645/2013 R.G., promosso da CP_2
in danno della società specializzata nella
[...] Parte_1
fabbricazione e vendita di macchinari industriali per la cottura di alimenti, nonché, nei confronti di Controparte_6
al fine di sentire accertare l'esistenza di gravi vizi
[...]
riscontrati su macchina industriale denominata “Cutter universale
Roboqbo Qbo5503-550 it versione Aisi 316L” ed ottenere, quindi, una riduzione del prezzo del bene in misura pari ad € 267.000,00, la restituzione di tale somma ed il risarcimento dei danni per blocchi momentanei della produzione causati dai predetti difetti del macchinario;
b) quello distinto al n. 31395/2014 R.G., promosso da in CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo n. 6860/2014, ottenuto da e diretto alla Controparte_6
restituzione di alcuni macchinari industriali, ivi compreso quello oggetto del contenzioso originario.
2.1. Nel contenzioso principale, la che si Controparte_2
dichiarava essere subentrata a nella utilizzazione del bene CP_1
produttivo, acquistato da dal Controparte_6
fornitore e, di seguito, concesso in leasing alla sua Parte_1
dante causa reclamava la riduzione del prezzo di CP_1
acquisto, convenuto in € 320.000,00 (oltre IVA al 20%), a causa della presenza di vizi che avevano pregiudicato il regolare svolgimento della propria attività, invocandone, altresì, il risarcimento del danno. Alla domanda attorea resisteva l'odierna appellante, che eccepiva, in prima battuta, la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva di
[...]
CP_2
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile) del 17.09.2013, interveniva volontariamente che faceva proprie le conclusioni già CP_1
rassegnate dall'attrice, CO
. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
[...]
31385/2014 R.G., l'odierna appellante, chiamata dalla opponente articolava le medesime eccezioni, già sollevate nel CP_1
contenzioso principale.
2.3. Riuniti i due giudizi sotto quello rubricato al n. 9645/2023 R.G., intervenivano, ad opponendum, e Controparte_4 [...]
entrambi rappresentati da Controparte_5 CP_3
deducendo di essere subentrati, a vario titolo, nei rapporti giuridici già in testa a PA
. Il Tribunale, all'esito di istruttoria orale e tecnica (affidata al CTU,
[...]
Ing. ), con la sentenza della cui impugnativa trattasi, dopo Per_1
aver dichiarato il difetto di titolarità attiva della (V. Controparte_2
pag. 4 della sentenza impugnata), ha ritenuto, invece, legittimata alla domanda attorea la (V. pag. 9 della sentenza impugnata). CP_1
2.4.1. Di seguito, in adesione alle conclusioni peritali, ha riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati ed ha operato una riduzione dell'originario prezzo di acquisto, nella misura del 60%, negandone, tuttavia, la restituzione in favore della stessa in quanto CP_1
“L'utilizzatore non potrà … ottenere la restituzione di somme di danaro versate dalla concedente, la quale, pur essendone legittimata, non formulava alcuna domanda in tal senso” (V. pag. 10 della sentenza impugnata). 2.4.2. Ritenuto, pertanto, di poter liquidare, “esclusivamente in via equitativa”, i danni lamentati dalla ha riconosciuto a CP_1
quest'ultima l'importo risarcitorio di € 100.000,00, “tenuto conto delle conclusioni del CTU, ing. , nonché del fatto che, come Persona_2
affermato dalla stessa parte del prezzo complessivo del Pt_1
cutter oggetto di causa veniva versato, mediante datio in solutum, da parte di di un'altra macchina, per un valore pari ad euro CP_1
84.700,00” (V. pag. 11 della sentenza impugnata).
2.4.3. In ultimo, disattesa l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui al giudizio riunito n. 31395/2014 R.G., ha condannato alle spese di lite le rispettive parti soccombenti, vale a dire l'odierna appellante in favore della e quest'ultima in favore di CP_1 Controparte_6
compensandole, invece, tra le rimanenti parti e le interventrici
[...]
(V. pag. 13 della sentenza impugnata).
3. Con il gravame principale, affidato a cinque ordini di motivi, la lamenta omessa pronuncia in ordine alle spese di lite Parte_1
tra la stessa appellante e la soccombente (primo Controparte_2
motivo); erronea declaratoria di tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante con le seconde memorie di cui all'art. 186, sesto comma, c.p.c., nei confronti di (secondo motivo); CP_1
erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità attiva sollevata in danno di (terzo motivo); erronea quantificazione della CP_1
somma liquidata a titolo di riduzione del prezzo e parametrata in ragione del 60% del prezzo di acquisto, dovendosi, tuttalpiù, ritenere legittima una riduzione pari al solo 20% (quarto motivo); erronea liquidazione equitativa dell'ulteriore danno, la cui richiesta andava, invece, integralmente disattesa, per difetto di onere di allegazione e prova da parte dell'istante (quinto motivo). 3.1. Hanno resistito le appellate, fatta eccezione della
[...]
della quale va dichiarata la contumacia. CP_6
3.2. ha spiegato, altresì, appello incidentale diretto alla CP_1
riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto una riduzione del prezzo in ragione del 60%, in luogo di quella reclamata in ragione dell'80% (primo motivo); erroneo rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 686072014 (secondo motivo).
3.3. All'udienza dell'8.11.2023, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva trattenuta a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Per ragioni di pregiudizialità logica, va affrontata la disamina del terzo motivo di gravame principale, con il quale si Parte_1
duole del rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità attiva sollevata anche con riferimento alla posizione di ritenuta, invece, CP_1
legittimata dal Tribunale, sulla scorta di “clausole con le quali viene riconosciuta azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore in caso di vizi del bene” (V. pag. 9 della sentenza impugnata).
4.1. L'appellante principale, dopo aver denunciato contraddittorietà nell'ordito motivazionale tra i principi fissati dalle SS. UU. nel noto arresto n. 19785/2015 (pure richiamati dal Tribunale in parte motiva) e le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di prime cure nell'affermare la titolarità attiva della nell'articolazione CP_1
della censura, offre una lettura delle clausole contrattuali di segno diametralmente opposto a quello risultante dalla sentenza impugnata.
4.2. La censura è inammissibile.
4.3. Si è evidenziato in narrativa che il Tribunale, dopo aver ritenuto la titolarità attiva della ha disatteso la domanda di CP_1
restituzione di parte del prezzo di acquisto, a titolo di riduzione per la sussistenza di vizi, in quanto “L'utilizzatore non potrà, tuttavia, ottenere la restituzione di somme di danaro versate dalla concedente, la quale, pur essendone legittimata, non formulava alcuna domanda in tal senso” (V. pag. 10 della sentenza impugnata).
4.4. Sia l'appellante principale, che quella incidentale, omettono di prendere posizione in ordine al rigetto della domanda di restituzione e, di conseguenza, la censura, diretta a porre in discussione la titolarità attiva della in ordine all'azione di riduzione, difetta di CP_1
decisività e, come tale, va dichiarata inammissibile.
5. La declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di gravame principale si porta dietro quella del quarto motivo, ma anche quella del primo motivo di gravame incidentale.
5.1. Le rispettive censure, infatti, condividono l'oggetto, vale a dire la percentuale di riduzione del prezzo di acquisto, quantificata dal
Tribunale nella misura del 60%, ma contestata dall'appellante principale (che ritiene, invece, tuttalpiù, prospettabile una percentuale non superiore al 20%) e da quella incidentale (che reclama il riconoscimento di una percentuale maggiore, pari all'80%).
5.2. Calato, tuttavia, il giudicato sul rigetto della domanda di restituzione del prezzo di acquisto, le censure veicolate con i rispettivi motivi di gravame difettano, ancora una volta, di decisività.
6. L'eccezione di prescrizione, oggetto del secondo motivo di gravame principale, rimane assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del terzo e del quarto motivo di appello principale, nonché del primo motivo di gravame incidentale.
6.1. L'eccezione è, in ogni caso, infondata, dal momento che è principio ormai consolidato in ambito processuale, quello per il quale la prima memoria di cui al sesto comma dell'art. 186 c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile) consentiva di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate da controparte, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
In particolare, quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa non può ritenersi tempestivamente sollevata con le prime memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Cass. n. 9880/2016).
Infatti, la fissazione del termine per il deposito di memorie consente la precisazione e modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande e, dunque, non consente l'ampliamento del thema decidendum (V. anche Cass. n. 30745/2019).
6.2. Nel caso di specie, è la stessa appellante principale ad aver dedotto che l'eccezione risulta sollevata solo con le seconde memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; sicché, il Collegio non può non condividere il rilievo di tardività, per come operato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
7. È fondato, invece, il quinto motivo, con il quale l'appellante principale si duole dell'accoglimento dell'istanza risarcitoria avanzata dalla e liquidata dal Tribunale nella misura forfettaria di € CP_1
100.000,00.
7.1. il Giudice di prime cure, dopo aver precisato che “ CP_1
neppure provava di aver subito un danno allo svolgimento dell'attività produttiva, non avendo la richiesta risarcitoria concretamente azionata trovato il conforto dell'istruttoria svolta. Onere a cui, è appena il caso di notare, non poteva supplirsi mediante l'espletamento di una CTU che sarebbe stata inevitabilmente esplorativa, dovendo la parte attrice allegare e provare il blocco dell'attività produttiva della e quanto CP_1
ed in che misura si era registrato un calo della produzione, se del caso depositando i bilanci in relazione alle annualità precedenti e successive alla verificazioni dei disservizi del macchinario al fine di poter apprezzare una qualche contrazione dei ricavi” (V. pag. 10 della sentenza impugnata), ha ritenuto di fare ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno, parametrandolo al valore attribuito al macchinario concesso in permuta dalla stessa a titolo di CP_1
pagamento di quota parte dell'originario prezzo di acquisto.
7.2. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tanto è consentito al Giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio.
È l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa.
E', dunque, jus receptum che la facoltà per il Giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato;
in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il Giudice abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno (Cass. n. 4534/2017).
7.3. La Sezione, peraltro, ha avuto plurime occasioni per osservare che il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e il suo esercizio dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno, nel caso di specie – si ripete – esclusa dallo stesso Tribunale.
8. Fondato è, anche, il primo motivo di gravame principale, con il quale la si duole della omessa statuizione in ordine alle Parte_1
spese con la soccombente ma la censura rimane Controparte_2
assorbita dall'accoglimento del quinto motivo di gravame e, dunque, dalla conseguenziale differente statuizione in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
9. Quando non inammissibile, senz'altro infondato risulta, in ultimo, il secondo motivo di gravame incidentale, proposto dalla CP_1
che lamenta erroneo rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
6860/2014.
9.1. La censura si focalizza sul difetto di mala fede registrato dal
Tribunale rispetto alla concedente “per Controparte_6
non aver agito nei confronti del fornitore successivamente alla denuncia dei vizi”, ma trascura che il rilievo trova diretta correlazione con la facoltà dell'utilizzatore di agire direttamente in danno del fornitore (V. pag. 13 della sentenza impugnata).
9.2. L'opposizione, in ogni caso, è stata disattesa, non già per il difetto dell'elemento soggettivo da parte della concedente, bensì per il pacifico ed incontestato “inadempimento della all'obbligo di CP_1
pagamento dei canoni di leasing” (V. pag. 11 della sentenza impugnata).
Trattasi di profilo rimasto immune da censure con il gravame incidentale, che va, dunque, rigettato.
10. Le spese di lite seguono le rispettive soccombenze.
10.1. e vanno condannate, in solido CP_1 Controparte_2
tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della e che, tenuto conto del valore della Parte_1 controversia (compreso nello scaglione sino a 260 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti costituite (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto, per il presente grado di giudizio) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione per il presente grado, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n.
147/2022, si liquidano come da dispositivo.
10.2. secondo i medesimi criteri liquidativi, va condannata CP_1
al pagamento, in favore delle appellate e Controparte_5
delle spese del presente grado, che si liquidano Controparte_4
come da dispositivo.
10.3. Nulla per le spese rispetto all'appellata contumace,
[...]
Controparte_6
10.4. Le spese di ctu di primo grado vanno definitivamente poste a carico di ferma la solidarietà passiva di tutte le parti nei CP_1
confronti del CTU.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 27.10.2020, da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
Controparte_5 Controparte_9
nonché, sull'appello incidentale proposto da
[...] [...] avverso la sentenza n. 6732/2020 del G.U. del Tribunale di CP_1
Napoli, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_6
- dichiarato inammissibile il terzo ed il quarto motivo di gravame principale, rigettato il secondo, assorbito il primo, in accoglimento del quinto motivo ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da CP_1
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese del doppio Parte_1
grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €
14.103,00, oltre rimborso spese generali al 15% Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
quanto al presente grado, in complessivi € 13.300,00, di cui
€ 1.150,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, Cassa
Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_5
e di (liquidazione da intendersi unitaria),
[...] Controparte_4
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso spese generali al 15% Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- nulla per le spese rispetto all'appellata contumace,
[...]
CP_6
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu di primo CP_1
grado; ferma la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del
CTU;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo