Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Matilde Carpinella consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1759 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del giorno 18/04/2025 e vertente
TRA
(C.F ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Vincenzo Moriconi (C.F. ), nel cui C.F._1 studio in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina 47, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_2
Roberto Pierro ( , e Roberto Giansante (C.F. CodiceFiscale_2
), elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. C.F._3
Roberto Pierro in Roma, Via dei Savorelli103;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 10
Ferdinando Carabba Tettamanti (C.F. ), e Avv. C.F._4
Giovanni Di Traglia (C.F. ), nel cui studio in Roma, C.F._5
Via dei Condotti 9, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., del 01/03/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto al n.77763/2019 R.G.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ha premesso: i) di essere Parte_1 titolare del contatore elettrico contraddistinto dal numero POD IT002E5720583A, ubicato nell'Area di Servizio c.d. “Pisana Esterna” sita in Roma, al km. 65 del Grande Raccordo Anulare, con relativa fornitura elettrica eseguita da;
ii) che l'area di servizio in questione CP_3 sarebbe utilizzata da IP (API); iii) che tali circostanze risulterebbero
“pacifiche ed incontestate” dal verbale redatto in data 26.10.2018 (cfr. ricorso ex art, 702 bis c.p.c., pag. 1); iv) che nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2014 ed il mese di giugno 2016 l'attività commerciale sull'Area di Servizio c.d. “Pisana Esterna” sarebbe stata svolta dalla quale gestore di IP, mentre dal mese di luglio 2016 ad oggi CP_4 l'attività commerciale sull'Area di Servizio c.d. “Pisana Esterna” sarebbe stata svolta dalla quale gestore di IP;
v) che la Controparte_1 [...]
avrebbe sollecitato più volte la e la Parte_1 CP_4 [...]
senza tuttavia ottenere alcunché, sia al pagamento delle CP_1 somme corrisposte dal mese di giugno 2014 alla data del ricorso per l'utenza in questione sia a compiere quanto necessario per la voltura dell'utenza di cui al citato contatore. Sulla base di tali premesse ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1 la e la (incorporata da CP_4 Controparte_5
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “accertare il rilevante ereiterato inadempimento delle resistenti agli obblighi di rimborso delle somme illustrati nelle premesse, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, condannare le stesse al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 54.056,65 a carico della e di € 25.840,30 a carico della Controparte_1 CP_4 oltre interessi legali maturandi dalla scadenza al saldo. In via subordinata:
Voglia condannare la al pagamento della Controparte_5 somma complessiva di € 79.896,95, oltre interessi legali maturando dalla pag. 2 di 10 scadenza fino al saldo, nell'ipotesi di obbligazione sussistente a carico della stessa, in virtù di accordi negoziali intercorsi con le società resistenti”. Costituitasi in giudizio la (incorporante la Controparte_6 [...]
ha eccepito: i) la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per CP_5 indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ii) il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della Parte_1 C in merito alla richiesta di condanna di al pagamento della
[...] C somma di € 79.896,95 sulla base di asseriti e non provati rapporti tra e le altre resistenti, iii) l'infondatezza nel merito della domanda di
[...]
e la temerarietà della lite introdotta dalla Parte_1
Parte_1
Costituitasi in giudizio la ha eccepito: i) carenza di Controparte_1 interesse ad agire della ricorrente nei propri confronti e conseguente carenza di legittimazione attiva della ricorrente e di legittimazione passiva della stessa per mancata deduzione di alcun rapporto tra Controparte_1 dette parti (comunque inesistente); ii) Inammissibilità del ricorso, in quanto la domanda sarebbe stata azionata con il rito previsto dall'art. 702bis in carenza dei necessari presupposti documentali e di fondatezza, per indeterminatezza della causa petendi;
iii) infondatezza nel merito delle domande. Veniva inoltre eccepita l'intervenuta prescrizione di qualunque eventuale obbligazione risarcitoria e restitutoria.
La , pur verificata la regolarità della Controparte_8 notifica del ricorso e relativo decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio e veniva dunque dichiarata contumace.
Entrambe le convenute costituite, con rispettive note di trattazione scritta, si sono opposte alla richiesta di trasformazione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. avanzata da parte ricorrente. Con provvedimento del 24.06.2021 questo giudicante, visto l'art. 164 c.p.c., dichiarava “la nullità del ricorso introduttivo ex art. 702 bis cpc” fissando per parte ricorrente termine perentorio sino al 30.09.2021
“per integrare la domanda nei confronti delle convenute costituite e per il rinnovo della notificazione del ricorso (emendato) a parte convenuta rimasta contumace”. La ricorrente ha provveduto all'integrazione della domanda sostenendo sostanzialmente di aver evocato in giudizio la Controparte_2
“quale concessionaria dell'impianto di distribuzione carburante
[...] ubicato nell'Area di Servizio…” (di proprietà di ) cui afferisce il CP_9 contatore e relativa fornitura elettrica de quo, nonché la Controparte_8
e “quali gestori della che
[...] Controparte_1 Controparte_2 hanno esercitato le relative attività commerciali rispettivamente dal giugno 2014 al giugno 2016 e dal luglio 2016 e che di fatto in detti periodi avrebbero utilizzato in esclusiva la fornitura elettrica de quo ad essa intestata. A chiarimento delle proprie ragioni, la ricorrente ha inoltre dedotto di essere subentrata nell'intestazione del contatore e dell'utenza pag. 3 di 10 elettrica in questione alla concessionaria (precedente alla convenuta
) dell'impianto di distribuzione sino al maggio 2014 Controparte_2 SH IA SpA per effetto dell'acquisizione di quest'ultima da parte di KU RO SpA a sua volta proprietaria al 100% delle quote di essa ricorrente e dei cui impianti svolge attività di Parte_1 gestione.
Con ordinanza del 16.5.2022 veniva disposto a carico di parte ricorrente il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c. del ricorso e della relativa integrazione nei confronti della All'esito Controparte_10 del rinnovato tentativo di notifica la e è risultata Controparte_11 cancellata dal registro delle Imprese in data 19.2.2019, come debitamente documentato da parte ricorrente, mentre la notifica successivamente richiesta nei confronti dell'allora relativo legale rapp.te eseguita ai sensi dell'art. 149 c.p.c. nell'agosto 2022 deve ritenersi inesistente (la Società era ormai estinta perché cancellata dal registro delle imprese dal febbraio 2019). Considerata la dichiarata nullità dell'originario ricorso introduttivo e la documentata intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della già in data 19.2.2019, dunque, anteriormente anche al deposito CP_4 del ricorso introduttivo stesso, nonché l'esito della richiesta di notifica del giugno-agosto 2022 del ricorso e relativa integrazione, il contraddittorio non può ritenersi instaurato nei confronti della . Controparte_8
Donde le domande avanzate nei confronti di quest'ultima devono essere dichiarate inammissibili.
Integrata la domanda, le convenute costituite hanno reiterato le rispettive e già spiegate eccezioni. ”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito “Dichiara inammissibili le domande avanzate nei confronti di Controparte_11
Rigetta le domande avanzate nei confronti delle altre parti, che si sono costituite, e per l'effetto condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, in favore delle predette convenute che liquida, per ciascuna delle tre, in
€8100,00 oltre iva, cpa e spese generali.” A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Anche a seguito delle precisazioni e della ulteriore documentazione versata in atti a seguito della disposta integrazione della domanda, pur potendosi ritenere superati i motivi di nullità del ricorso (in particolare v. punti 12 e 13 del nuovo ricorso, come integrato, dai quali emerge che l'azione di parte ricorrente ha natura extracontrattuale ed involge un indebito utilizzo di un'utenza ancora a lei intestata), non è comunque dato evincere prova della fondatezza nel merito delle domande.
In particolare, dal verbale di presa in consegna del 19.4.2014 (di cui al doc. 1 allegato al ricorso per integrazione della domanda), risulta pag. 4 di 10 Cont esclusivamente che è subentrata alla SH IA SpA quale affidataria del “servizio OIL Carburanti, Market e Bar” dell'area di servizio in questione dal 14.5.2014, ma non risulta in alcun modo documentata né in alcun modo neppure risulta se la predetta (e non altri) abbia indebitamente prelevato la corrente arricchendosi illecitamente. Peraltro non risulta prova dell'eventuale subentro di (che di tal guisa avrebbe avuto CP_5 interesse ad attingere energia dal contatore) nei contratti con i fornitori di beni e servizi (tra cui la fornitura di energia elettrica per cui è causa) posti in essere dalla affidataria uscente (SH IA SpA). Del tutto indimostrati sono restati anche i rapporti tra la API (IP) SpA ed i gestori indicate dalla ricorrente, le altre convenute e rapporti la cui CP_4 Controparte_1 esistenza era necessaria fra l'altro per dimostrare l'interesse di queste ultime ad utilizzare corrente elettrica pagata da un terzo. Né è emerso che laDobar abbia attinto indebitamente energia dal punto di prelievo intestato alla ricorrente nelle modalità e per il controvalore indicato dalla Parte_1
[...] In conclusione, dall'esame dei documenti versati, peraltro disordinatamente, in atti, non può ricavarsi la prova dell'effettiva esistenza del preteso credito della ricorrente. In particolare, come detto, non può ritenersi certo e provato l'asservimento effettivo del contatore e della relativa fornitura elettrica i cui consumi sono oggetto di giudizio (contatore elettrico contraddistinto dal numero POD IT002E5720583A, ubicato nell'Area di Servizio c.d. “Pisana Esterna” sita in Roma, al km. 65 del Grande Raccordo Anulare, con relativa fornitura elettrica eseguita da CP_3
) agli immobili ed agli impianti di cui è affidataria e che sono
[...] CP_5 stati affermati essere in gestione a e Controparte_11 Controparte_1 posto che dal verbale di sopralluogo 26.10.2018 (di cui al doc. 2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio) – peraltro redatto in assenza del gestore – risulta che il relativo abbinamento è stato evinto esclusivamente dalla
“etichetta identificativa di alimentazione” senza alcun riscontro puntuale in fatto (che semplicemente si sarebbe potuto ricavare mediante l'interruzione dell'energia anche per pochi secondi). Ciò anche in considerazione della circostanza per cui ha dedotto e comprovato la titolarità di altra CP_1 utenza elettrica a servizio dell'area di servizio in questione (v. doc. 1 del relativo fascicolo di parte). Non può ritenersi certo e provato neanche l'esatto ammontare dell'importo richiesto in restituzione a titolo di consumi elettrici e l'avvenuto effettivo pagamento delle somme da parte della ricorrente, posto che non risulta corrispondenza di tali somme con le bollette (di cui al doc. 8 allegato al ricorso introduttivo del giudizio) ed anche i bonifici prodotti a prova del relativo avvenuto pagamento (di cui al doc. 9 allegato al ricorso introduttivo del giudizio) non sono riconducibili alle singole bollette.
pag. 5 di 10 In conclusione, il ricorso risulta infondato e le relative domande avanzate da parte ricorrente devono essere respinte. In assenza di prova deve essere rigettata l'istanza ex art. 96 cpc. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite alle parti convenute costituite. ”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento delle illustrate motivazioni, riformare l'ordinanza decisoria repert. n° 5071/2023, resa il 12/3/2023 e comunicata il 1°/3/2023 del Tribunale Ordinario di Roma -Sez. XI, Dott.
- e, per l'effetto: accertato il rilevante e reiterato inadempimento CP_12 delle resistenti agli obblighi di rimborso delle somme illustrati nelle premesse, condannare le stesse al pagamento in favore della società appellante della somma di
€ 54.056,65 a carico della oltre interessi legali Controparte_1 maturandi dalla scadenza fino al saldo.
In via subordinata, Voglia condannare la già Controparte_2
al pagamento della somma complessiva di € Controparte_5
79.896,95, o di quella diversa somma eventualmente accertata come dovuta, oltre interessi legali maturandi dalla scadenza fino al saldo.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato principale e quindi la domanda proposta dalla perchè infondata in fatto ed in diritto, con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare l'appello proposto dalla Parte_1 nell'atto di citazione del 28.03.2023 e tutte le domande ed istanze
[...] formulate nel predetto atto, in quanto inammissibili, erronee in diritto, infondate in fatto e comunque e non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 96, comma 3°, compresa IVA e CPA”.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 18/04/2025.
§ 4. – Vanno preliminarmente dichiarate inammissibili le istanze istruttorie formulate per la prima volta dall'appellante nel presente grado. Ai sensi dell'art. 702 quater cpc, applicabile ratione temporis al presente giudizio, la Corte non ritiene indispensabili ai fini della decisione le prove pag. 6 di 10 richieste da potendo la causa altrimenti Parte_1 decidersi, né peraltro l'appellante ha dimostrato -ma neppure dedotto-, di non aver potuto proporle nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Si tratterebbe, oltretutto, di sfogo testimoniale non compatibile con la causa di natura documentale e di ordine di esibizione generico ed esplorativo.
§ 5. – L'appello proposto da contiene Parte_1 un unico motivo di appello intitolato: “A) Erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado in ordine alla efficacia probatoria della documentazione depositata dalla ed omesso Parte_1 esame delle circostanze pacifiche e non contestate illustrate negli scritti difensivi della e della Controparte_2 Controparte_1
Con tale motivo, l'appellante assume che la decisione impugnata è sorretta da motivazioni contrastanti con le risultanze documentali in atti e non ha tenuto in considerazione circostanze pacificamente ammesse dalle parti resistenti. Risulterebbe pertanto ingiustificata la dichiarazione del Giudice di prime cure circa l'“insussistenza della eccepita responsabilità extra-contrattuale” di e , ritenute Controparte_2 Controparte_1 estranee rispetto alle ragioni di credito di Parte_1
§ 6. – L'appello è infondato.
La controversia riguarda i consumi di elettricità, fatturati da CP_3 all'appellante, intestataria del contatore n. POD IT002E5720583A, di
[...] cui, secondo la tesi di avrebbero tuttavia Parte_1 beneficiato gli appellati senza averne diritto, a partire dal mese di giugno del 2014.
L'appellante precisa che il suddetto contatore è ubicato presso la stazione di servizio “Pisana Esterna”, al Km 65 del Grande Raccordo Anulare di Roma, in proprietà di data in concessione ad IP CP_9
S.p.a. (già e gestita per conto di questa, dapprima da CP_5 CP_4
da giugno 2014 a giugno 2016, e, successivamente, da
[...] CP_1
Deduce quindi di aver inutilmente sollecitato a
[...] CP_1 volturare a proprio nome il contratto di somministrazione relativo al contatore predetto nonché a rimborsare all' appellante la somma di € 54.056,65, corrispondente agli importi fatturati da e pagati da CP_3
a partire da giugno 2016. Imputa invece a Parte_1
il costo dei consumi fatturati in precedenza, tra giugno 2014 e CP_4 giugno 2016, ammontante ad € 25.840,30. adiva perciò il Tribunale con ricorso ex Parte_1 art. 702 bis c.p.c., chiedendo di “accertare il rilevante e reiterato inadempimento delle resistenti agli obblighi di rimborso delle somme” e di condannare e a rimborsarle i suddetti Controparte_1 CP_4
pag. 7 di 10 importi di € 54.056,65 ed € 25.840,30, da esse rispettivamente dovuti. In subordine, domandava nei confronti di ora CP_5 Controparte_2
,”nell'ipotesi di obbligazione sussistente a carico della stessa, in virtù di accordi negoziali intercorsi con le società resistenti”, la condanna al pagamento del totale di detti importi, pari ad € 79.896,95. A seguito del rigetto del ricorso, Parte_1 impugnava quindi la decisione di primo grado e, essendo nel frattempo intervenuta la cancellazione di dal registro delle imprese, CP_4 reiterava le domande di pagamento formulate nei confronti di CP_1
e, in via subordinata, di
[...] Controparte_2
Le censure mosse da non possono Parte_1 condurre ad una riforma dell'ordinanza decisoria impugnata, in quanto, anche in questa sede, va confermata la totale assenza di prove a supporto del ricorso. E' ben vero che ha ammesso di gestire la stazione Controparte_1 di servizio presso cui è installato il contatore de quo, in virtù di un contratto di comodato d'uso stipulato nel 2016, con all'epoca CP_5 concessionaria della proprietaria tuttavia non risulta dimostrato che CP_9 abbia usufruito dell'energia elettrica fatturata da a CP_3 [...]
Parte_1 Contrariamente all'assunto dell'appellante, l'evidenza che il contatore de quo sia collegato agli impianti gestiti da non Controparte_1 la si può ricavare dal verbale di sopralluogo del 26/10/2018. Sebbene infatti vi si affermi che il contatore alimenta la parte dell'impianto carburanti ex Cont SH gestita con i marchi tali dichiarazioni risultano provenire dai solo rappresentanti di e di Parte_1 Controparte_2
e non rivestono perciò alcun valore confessorio per la la Controparte_1 quale non risulta aver partecipato al sopralluogo né ha sottoscritto il verbale. Alcuna valenza di carattere oggettivo può inoltre derivare dal fatto che il verbale di sopralluogo contiene il richiamo all'asserito rapporto di un tecnico della Società tale rapporto non è in atti ed il suo Parte_2 contenuto resta ignoto.
Il verbale del 26/10/2018, non vale peraltro a dimostrare neppure la fondatezza delle pretese di rimborso avanzate in via subordinata nei confronti di Pur dichiarando infatti nella propria
Controparte_2 memoria di costituzione che la stazione di servizio in questione espone i propri marchi e colori distintivi, ha precisato tuttavia
Controparte_2 di essere estranea alla gestione dell'area di servizio, presso la quale l'attività di impresa veniva esercitata dalla sola Dobar Diesel S.p.a. e, prima di essa, dalla Ne deriva che il riconoscimento da parte CP_4 di della presenza del contatore presso l'area di servizio
Controparte_2 Cont ex SH, gestita con i marchi non comporta la dimostrazione che la stessa abbia usufruito della fornitura di energia
Controparte_2 elettrica erogata attraverso il contatore intestato all'appellante.
pag. 8 di 10 Contrariamente a quanto asserito nell'unico motivo di appello, anche la corrispondenza prodotta dall'appellante non appare idonea a configurare il riconoscimento dell'obbligo di rimborso da parte dei resistenti o comunque a provare la fondatezza del ricorso della Tra Parte_1 i documenti depositati dall'appellante, soltanto l'email dell'11/12/2018, proviene dalla Vi si legge che l'amministratore della Controparte_1 società appellata, a fronte delle richieste di voltura e di rimborso avanzate dalla invitava la controparte a trasmetterle Parte_1 della documentazione al dichiarato fine di farla verificare dal proprio consulente fiscale, “senza che ciò possa costituire riconoscimento del debito”. Altre due e-mail, del 20/11/2018 e del 16/01/2019, indirizzate all'appellante, provengono invece dall' ma contengono solo CP_5 indicazioni utili ad individuare il precedente e l'attuale gestore dell'area di servizio e pertanto risultano irrilevanti ai fini della prova del credito vantato da Parte_1
Deve infine concordarsi con il Giudice di prime cure sul fatto che non può ritenersi certo e provato neanche l'esatto ammontare dell'importo richiesto in restituzione a titolo di consumi elettrici né l'avvenuto effettivo pagamento delle somme da parte di Le Parte_1 fatture allegate dall'appellante (all.8, al fascicolo di primo grado) sono infatti prive di intestazione del fornitore e di indicazione dell'utente del servizio;
inoltre, gli importi in esse indicati non trovano alcuna corrispondenza con quelli dei bonifici depositati dalla stessa appellante
(all.9, al fascicolo di primo grado).
Va di contro evidenziato che con la produzione Controparte_1 di una fattura EN (all.1 al fascicolo di primo grado dell'appellata) ha dimostrato di essere titolare di una propria utenza elettrica, a servizio dell'area di servizio in questione.
Le censure mosse dall'appellante sono dunque infondate. L'appello va pertanto respinto con integrale conferma dell'ordinanza decisoria impugnata.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 9 di 10 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] confronti di e Parte_3 Controparte_1 contro l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., del Controparte_2
01/03/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto al n.77763/2019 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., del 01/03/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto al n.77763/2019 R.G.;
2. – condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di e Controparte_1 liquidate, per ciascuna di esse, in Controparte_2 complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio,
€ 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 18/04/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 10 di 10