Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.189 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, e Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
tutti rapp.ti e difesi dagli Avv. Puca Domenico e De Parte_3 Angelis Maria, presso i quali elettivamente domiciliano in Ischia (NA), alla via Fasolara n.4
APPELLANTI
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dagli Avv. CARMINE BARONE, VINCENZO DI MAIO, NICOLA DI RONZA E GIANLUCA TELLONE, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/1/2023 i ricorrenti in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza n. 5944/22 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che aveva rigettato la loro domanda volta al pagamento dell'indennità cd. covid per il mese di marzo 2020, di cui all'art. 29 dl 18/2020.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del CP_1 gravame in quanto infondato.
La non si è costituita. CP_2
All'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c. nessuno è comparso per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa, con avviso ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e tale rinvio è stato regolarmente comunicato in via telematica.
Poichè neppure all'odierna udienza, regolarmente comunicata, la parte appellante è comparsa, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (cfr Cass. 2011 n. 5238).
Orbene, poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva ritualmente comunicata, l'impugnazione proposta deve essere dichiarata improcedibile.
In considerazione della natura meramente processuale della decisione e dell'oggetto del gravame, stimasi equo compensare le spese di lite del presente grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Compensa le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 17-1-2025
Il Presidente rel. est.