CASS
Ordinanza 6 settembre 2022
Ordinanza 6 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/09/2022, n. 26166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26166 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3572/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it )
- ricorrente -
Contro ON RI
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 325/02/20 depositata in data 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26166 Anno 2022 Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Relatore: SUCCIO ROBERTO Data pubblicazione: 06/09/2022 Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero il silenzio rifiuto a fronte dell'istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003; - la CTP accoglieva il ricorso;
gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'impugnazione; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi;
il sig. RO è rimasto qui intimato;
Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che spettasse all'Ufficio dimostrare la sussistenza dell'autonoma organizzazione e non, invece, al contribuente la sua insussistenza;
- il motivo è infondato;
- invero, la CTR ha fatto corretto governo dei principi in tema di attribuzione dell'onere della prova nella lite di rimborso, del quale ha ritenuto nel concreto gravato il contribuente (tra molte, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020); - il secondo motivo si duole ancora ex art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. della violazione dell'art. 2 del d. Lgs. n. 446 del 1997 per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevante la collaborazione con il contribuente di due soggetti svolgenti la medesima attività professionale del contribuente stesso;
- il motivo è fondato, avendo la CTR - erroneamente - attribuito "valore neutro" ai compensi erogati a terzi da parte del contribuente, mentre tali elementi sono indice di assoggettamento ad IRAP del professionista ove emerga che siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva. (Cass. Sez. 6 - 5, Cons. Est. Roberto Succio - 2 Ordinanza n. 23557 del 18/11/2016; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30370 del 29/11/2019); pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati;
p.q.m.
rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2022.
- ricorrente -
Contro ON RI
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 325/02/20 depositata in data 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26166 Anno 2022 Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Relatore: SUCCIO ROBERTO Data pubblicazione: 06/09/2022 Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero il silenzio rifiuto a fronte dell'istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003; - la CTP accoglieva il ricorso;
gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'impugnazione; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi;
il sig. RO è rimasto qui intimato;
Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che spettasse all'Ufficio dimostrare la sussistenza dell'autonoma organizzazione e non, invece, al contribuente la sua insussistenza;
- il motivo è infondato;
- invero, la CTR ha fatto corretto governo dei principi in tema di attribuzione dell'onere della prova nella lite di rimborso, del quale ha ritenuto nel concreto gravato il contribuente (tra molte, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020); - il secondo motivo si duole ancora ex art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. della violazione dell'art. 2 del d. Lgs. n. 446 del 1997 per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevante la collaborazione con il contribuente di due soggetti svolgenti la medesima attività professionale del contribuente stesso;
- il motivo è fondato, avendo la CTR - erroneamente - attribuito "valore neutro" ai compensi erogati a terzi da parte del contribuente, mentre tali elementi sono indice di assoggettamento ad IRAP del professionista ove emerga che siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva. (Cass. Sez. 6 - 5, Cons. Est. Roberto Succio - 2 Ordinanza n. 23557 del 18/11/2016; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30370 del 29/11/2019); pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati;
p.q.m.
rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2022.