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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 880/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1
alla via R. Baldi, n. 49, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù C.F._1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Raffaele Santoro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via A. Balzico, n. 46; appellante-opponente
E
1. “ , con sede legale in Milano, alla via Caldera, n. Controparte_1
21, cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
appellata-opposta contumace
2. , con sede legale in Milano, alla via Caldera, n. Controparte_1
21, cod. fisc. e p. iva in persona dei procuratori speciali, dottori P.IVA_1 [...]
e , quale mandataria della , con Parte_2 Parte_3 Parte_4
sede legale in Venezia-Mestre, alla via Terraglio, n. 63, cod. fisc. e p. iva , P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di intervento volontario, dagli avv.ti Federica Bitelli e Barbara Bitelli, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 227/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 227/2024 (RG 4844/2021), resa dal
Tribunale di Nocera Inferiore, A) annullare la sentenza impugnata, giusta causale in premessa, B) dichiarare nulla ed improduttiva di effetti la sottesa procedura esecutiva presso terzi, pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore al RG 1262/2020; C) in subordine, accertare che l'oggetto della predetta procedura esecutiva presso terzi de qua sia da intendersi limitata alla sola indennità di APE Sociale, e non anche ai crediti futuri, con particolare riferimento all'assegno pensionistico, maturato e liquidato successivamente al pignoramento;
D) condannare l'appellata alla ripetizione in favore dell'appellante delle eventuali somme indebitamente incassate;
E) con vittoria nelle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario”; per l'interveniente (come da atto di intervento) – “previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile o comunque totalmente infondato, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza de qua e, conseguentemente, respingere le domande dell'appellante, confermando in toto la sentenza quivi impugnata. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 227/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 2, c.p.c., con ricorso depositato nel procedimento espropriativo presso terzi n. 1262/2020, incardinato nei suoi confronti dalla Controparte_1
, quale cessionaria del credito vantato dalla in forza del
[...] Parte_5
decreto ingiuntivo n. 637/2016 dello stesso Ufficio giudiziario, così provvedeva: 1) dichiarava improcedibile l'opposizione per l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c.; 2) condannava il alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione Pt_1
notificato il 26 luglio 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nel dichiarare l'improcedibilità della domanda, l'opponente, nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 616 c.p.c., era
2 tenuto, in ragione della materia e del rito, a notificare l'atto di citazione introduttivo della fase di merito del giudizio di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., come, di fatto, avvenuto, ma non anche ad iscriverlo a ruolo;
2) nel merito, il primo motivo di opposizione all'esecuzione era fondato, non avendo la dimostrato di Controparte_1 essersi resa cessionaria del credito vantato dalla in forza del Parte_5
decreto ingiuntivo n. 637/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, vale a dire del titolo esecutivo posto a base del pignoramento presso terzi;
3) parimenti fondata era la domanda subordinata spiegata dall'opponente per sentir dichiarare che il pignoramento eseguito dalla presso l' aveva ad oggetto unicamente Controparte_1 CP_2
l'indennità di APE sociale e non anche l'assegno pensionistico, giacché credito sorto soltanto dopo la notifica dell'atto introduttivo del procedimento esecutivo.
In data 19 dicembre 2024, interveniva in giudizio a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., per il tramite della mandataria , la Controparte_1 Parte_4
, quale società incorporante la , beneficiaria del credito già vantato
[...] CP_3 dalla nei confronti del in forza della sua scissione Controparte_1 Pt_1
parziale, disposta con atto del notaio da Milano del 21 dicembre 2022, rep. Persona_1
n. 14657 – racc. n. 7926, contestando la fondatezza dell'appello e dei riproposti motivi di opposizione all'esecuzione.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata, la
[...]
restava contumace, veniva riservata per la decisione all'udienza del 10 Controparte_1
aprile 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
Il giudizio di appello deve essere definito con la declaratoria di nullità della sentenza n.
227/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' vale a dire del terzo pignorato CP_2 nel procedimento espropriativo promosso dalla in danno del Controparte_1
con atto di pignoramento consegnato per la notifica il 16 novembre 2020. Pt_1
Ed invero, la Corte di Cassazione, nel superare il precedente orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito, onde non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 26 giugno 2015, n.
3 13191; Cass. 5 giugno 2020, n. 10813), ha sancito, per ragioni di sistema, di semplicità e di chiarezza, con principio ormai consolidato, che il terzo pignorato riveste sempre la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per avere, in ogni caso, in punto di diritto, un interesse a parteciparvi, con la conseguenza che l'originaria incompletezza del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la nullità della decisione di merito, con rinvio, ex art. 354, comma 1, c.p.c., al giudice di primo grado affinché provveda ad integrarlo (cfr., ex plurimis, Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 19 maggio 2022, n. 16236; Cass. ord.
3 novembre 2022, n. 32445; Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11695).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudizio di opposizione introdotto dal con Pt_1
ricorso spiegato nel procedimento espropriativo n. 1262/2020 RGE e proseguito, nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con atto di citazione consegnato per la notifica il 30 settembre 2021 si è svolto senza la necessaria partecipazione dell' terzo pignorato CP_2
che, a mezzo posta elettronica certificata del 2 dicembre 2020, aveva comunicato al creditore, a norma dell'art. 547 c.p.c., di essere tenuto a corrispondere al debitore l'indennità di APE sociale del valore lordo mensile di euro 1.267,17 e che, dunque, era portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad essere destinatario di una pronuncia che accertasse, con efficacia di giudicato, l'esistenza o l'inesistenza del diritto della di procedere ad espropriazione forzata nei confronti Controparte_1
dell'esecutato, in tal modo consentendogli di individuare il soggetto a favore del quale effettuare pagamenti liberatori ed estinguere la propria obbligazione, sicché la sentenza impugnata risulta inutiliter data, per essere stata emanata, in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'integrità del contraddittorio, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..
In sostanza, l' debitore del per l'indennità mensile di APE sociale, non CP_2 Pt_1
poteva non essere evocato nel giudizio di opposizione da costui promosso nei confronti della per ottenere l'accertamento negativo dell'an Controparte_1 exequendum, giacché dall'esito della controversia dipendeva l'identificazione del soggetto nei cui confronti adempiere efficacemente la propria obbligazione, a seconda della validità o dell'invalidità del pignoramento presso terzi, con la conseguente nullità della sentenza con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha definito l'incidente cognitivo di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza la sua partecipazione.
La declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Nocera Inferiore per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, precludono ab imis la valutazione
4 dell'appello proposto dal e dei reiterati motivi di opposizione all'esecuzione Pt_1 relativi alla carenza, in capo alla , della titolarità del credito Controparte_1
azionato in virtù del decreto ingiuntivo n. 637/2016 e all'estensione del vincolo espropriativo alla sola indennità di APE sociale.
Ed infatti, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
Nel caso in esame, la formazione e il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, essendo intervenuti soltanto in pendenza della controversia incardinata dal con ricorso spiegato nel procedimento espropriativo presso terzi n. 1262/2020, Pt_1
legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del processo.
La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, atteso che la predetta disposizione normativa opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
(cfr. Cass. ord. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485), introducendo una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e, di conseguenza, non
5 suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2015, n.
23175; Cass. ord. 5 dicembre 2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 227/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
con atto di citazione notificato il 26 luglio 2024, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata, disponendo la rimessione della causa al
Tribunale di Nocera Inferiore, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 880/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1
alla via R. Baldi, n. 49, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù C.F._1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Raffaele Santoro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via A. Balzico, n. 46; appellante-opponente
E
1. “ , con sede legale in Milano, alla via Caldera, n. Controparte_1
21, cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
appellata-opposta contumace
2. , con sede legale in Milano, alla via Caldera, n. Controparte_1
21, cod. fisc. e p. iva in persona dei procuratori speciali, dottori P.IVA_1 [...]
e , quale mandataria della , con Parte_2 Parte_3 Parte_4
sede legale in Venezia-Mestre, alla via Terraglio, n. 63, cod. fisc. e p. iva , P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di intervento volontario, dagli avv.ti Federica Bitelli e Barbara Bitelli, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 227/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 227/2024 (RG 4844/2021), resa dal
Tribunale di Nocera Inferiore, A) annullare la sentenza impugnata, giusta causale in premessa, B) dichiarare nulla ed improduttiva di effetti la sottesa procedura esecutiva presso terzi, pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore al RG 1262/2020; C) in subordine, accertare che l'oggetto della predetta procedura esecutiva presso terzi de qua sia da intendersi limitata alla sola indennità di APE Sociale, e non anche ai crediti futuri, con particolare riferimento all'assegno pensionistico, maturato e liquidato successivamente al pignoramento;
D) condannare l'appellata alla ripetizione in favore dell'appellante delle eventuali somme indebitamente incassate;
E) con vittoria nelle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario”; per l'interveniente (come da atto di intervento) – “previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile o comunque totalmente infondato, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza de qua e, conseguentemente, respingere le domande dell'appellante, confermando in toto la sentenza quivi impugnata. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 227/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 2, c.p.c., con ricorso depositato nel procedimento espropriativo presso terzi n. 1262/2020, incardinato nei suoi confronti dalla Controparte_1
, quale cessionaria del credito vantato dalla in forza del
[...] Parte_5
decreto ingiuntivo n. 637/2016 dello stesso Ufficio giudiziario, così provvedeva: 1) dichiarava improcedibile l'opposizione per l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c.; 2) condannava il alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione Pt_1
notificato il 26 luglio 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nel dichiarare l'improcedibilità della domanda, l'opponente, nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 616 c.p.c., era
2 tenuto, in ragione della materia e del rito, a notificare l'atto di citazione introduttivo della fase di merito del giudizio di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., come, di fatto, avvenuto, ma non anche ad iscriverlo a ruolo;
2) nel merito, il primo motivo di opposizione all'esecuzione era fondato, non avendo la dimostrato di Controparte_1 essersi resa cessionaria del credito vantato dalla in forza del Parte_5
decreto ingiuntivo n. 637/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, vale a dire del titolo esecutivo posto a base del pignoramento presso terzi;
3) parimenti fondata era la domanda subordinata spiegata dall'opponente per sentir dichiarare che il pignoramento eseguito dalla presso l' aveva ad oggetto unicamente Controparte_1 CP_2
l'indennità di APE sociale e non anche l'assegno pensionistico, giacché credito sorto soltanto dopo la notifica dell'atto introduttivo del procedimento esecutivo.
In data 19 dicembre 2024, interveniva in giudizio a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., per il tramite della mandataria , la Controparte_1 Parte_4
, quale società incorporante la , beneficiaria del credito già vantato
[...] CP_3 dalla nei confronti del in forza della sua scissione Controparte_1 Pt_1
parziale, disposta con atto del notaio da Milano del 21 dicembre 2022, rep. Persona_1
n. 14657 – racc. n. 7926, contestando la fondatezza dell'appello e dei riproposti motivi di opposizione all'esecuzione.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata, la
[...]
restava contumace, veniva riservata per la decisione all'udienza del 10 Controparte_1
aprile 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
Il giudizio di appello deve essere definito con la declaratoria di nullità della sentenza n.
227/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' vale a dire del terzo pignorato CP_2 nel procedimento espropriativo promosso dalla in danno del Controparte_1
con atto di pignoramento consegnato per la notifica il 16 novembre 2020. Pt_1
Ed invero, la Corte di Cassazione, nel superare il precedente orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito, onde non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 26 giugno 2015, n.
3 13191; Cass. 5 giugno 2020, n. 10813), ha sancito, per ragioni di sistema, di semplicità e di chiarezza, con principio ormai consolidato, che il terzo pignorato riveste sempre la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per avere, in ogni caso, in punto di diritto, un interesse a parteciparvi, con la conseguenza che l'originaria incompletezza del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la nullità della decisione di merito, con rinvio, ex art. 354, comma 1, c.p.c., al giudice di primo grado affinché provveda ad integrarlo (cfr., ex plurimis, Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 19 maggio 2022, n. 16236; Cass. ord.
3 novembre 2022, n. 32445; Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11695).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudizio di opposizione introdotto dal con Pt_1
ricorso spiegato nel procedimento espropriativo n. 1262/2020 RGE e proseguito, nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con atto di citazione consegnato per la notifica il 30 settembre 2021 si è svolto senza la necessaria partecipazione dell' terzo pignorato CP_2
che, a mezzo posta elettronica certificata del 2 dicembre 2020, aveva comunicato al creditore, a norma dell'art. 547 c.p.c., di essere tenuto a corrispondere al debitore l'indennità di APE sociale del valore lordo mensile di euro 1.267,17 e che, dunque, era portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad essere destinatario di una pronuncia che accertasse, con efficacia di giudicato, l'esistenza o l'inesistenza del diritto della di procedere ad espropriazione forzata nei confronti Controparte_1
dell'esecutato, in tal modo consentendogli di individuare il soggetto a favore del quale effettuare pagamenti liberatori ed estinguere la propria obbligazione, sicché la sentenza impugnata risulta inutiliter data, per essere stata emanata, in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'integrità del contraddittorio, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..
In sostanza, l' debitore del per l'indennità mensile di APE sociale, non CP_2 Pt_1
poteva non essere evocato nel giudizio di opposizione da costui promosso nei confronti della per ottenere l'accertamento negativo dell'an Controparte_1 exequendum, giacché dall'esito della controversia dipendeva l'identificazione del soggetto nei cui confronti adempiere efficacemente la propria obbligazione, a seconda della validità o dell'invalidità del pignoramento presso terzi, con la conseguente nullità della sentenza con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha definito l'incidente cognitivo di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza la sua partecipazione.
La declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Nocera Inferiore per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, precludono ab imis la valutazione
4 dell'appello proposto dal e dei reiterati motivi di opposizione all'esecuzione Pt_1 relativi alla carenza, in capo alla , della titolarità del credito Controparte_1
azionato in virtù del decreto ingiuntivo n. 637/2016 e all'estensione del vincolo espropriativo alla sola indennità di APE sociale.
Ed infatti, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
Nel caso in esame, la formazione e il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, essendo intervenuti soltanto in pendenza della controversia incardinata dal con ricorso spiegato nel procedimento espropriativo presso terzi n. 1262/2020, Pt_1
legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del processo.
La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo, atteso che la predetta disposizione normativa opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
(cfr. Cass. ord. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25485), introducendo una misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e, di conseguenza, non
5 suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. ord. 12 novembre 2015, n.
23175; Cass. ord. 5 dicembre 2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 227/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
con atto di citazione notificato il 26 luglio 2024, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata, disponendo la rimessione della causa al
Tribunale di Nocera Inferiore, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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